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Document 52005PC0221

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

    /* COM/2005/0221 def. - CNS 2005/0099 */

    52005PC0221

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne /* COM/2005/0221 def. - CNS 2005/0099 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 30.05.2005

    COM(2005) 221 definitivo

    2005/0099 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    ( Ragioni e obiettivi della proposta

    L’allevamento di polli per la produzione di carne un comparto importante del settore dell’allevamento nell’UE. Ciò dimostrato dal fatto che ogni anno nell’UE a 15 sono macellati più di 4 miliardi di polli per produrre carne[1], un numero di animali superiore a quello di ogni altro sistema di allevamento. Con l’adesione dei dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, la quota aumentata di circa il 18%. Rispetto agli altri comparti, la produzione di polli da carne uno dei sistemi d’allevamento più intensivi. Questo tipo di produzione presenta però dei punti critici per quanto riguarda il benessere e la salute degli animali. Il settore non coperto da una normativa comunitaria specifica, e si applicano solo le norme generali della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Pertanto, la Commissione ha deciso di proporre una direttiva specifica del Consiglio che stabilisca norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

    ( Contesto generale

    Una relazione presentata nel marzo 2000 dal comitato scientifico della salute e del benessere degli animali e intitolata “The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)” ha individuato una serie di problemi, come disturbi del metabolismo rappresentati da problemi alle zampe, ascite, sindrome della morte improvvisa e altri fattori d’allarme.

    La proposta della Commissione che accompagna la presente comunicazione intende introdurre miglioramenti per quanto riguarda il benessere degli animali nell’allevamento intensivo di polli mediante norme tecniche e di gestione per gli stabilimenti, compresi un potenziamento della sorveglianza sugli allevamenti e un maggiore flusso d’informazioni tra produttore, autorità competenti e macello sulla base di un monitoraggio riguardante specificamente l’aspetto del benessere, da effettuarsi sulle carcasse dei polli macellati. La proposta sarà un elemento cardine del Piano d’azione europeo per il benessere animale, che la Commissione preparerà nel 2005. Ciò dimostra con chiarezza l’impegno dell’istituzione a presentare proposte politiche finalizzate a migliorare il livello del benessere animale, tenendo conto dei problemi in materia di benessere risultanti dai sistemi attuali di produzione secondo gli esperti del settore. La proposta risponde anche alla crescente domanda da parte della società civile europea di arrivare a livelli più elevati di protezione degli animali.

    ( Disposizioni in vigore nel settore della proposta

    Il benessere dei polli da carne non oggetto di una normativa comunitaria specifica, e si applicano solo le norme generali della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. La Commissione consapevole del fatto che l’esistenza nell’UE di normative nazionali divergenti in materia di protezione dei polli e di diversi sistemi volontari di garanzia della qualità contenenti anche aspetti relativi al benessere degli animali può distorcere la concorrenza e interferire con l’ordinato funzionamento del mercato. I cittadini europei sono sempre più sensibili alla salute e al benessere dei polli allevati per la produzione di carne. In particolare, alcune organizzazioni per il benessere degli animali hanno avviato campagne per chiedere migliori livelli di benessere degli animali.

    È anche risaputo che le buone prassi di gestione degli allevamenti possono non soltanto migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali, ma anche aiutare a prevenire certe malattie e a mitigare gli effetti negativi sull’ambiente delle attività di allevamento.

    Per questi motivi, e tenuto conto delle conclusioni presentate nella relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, la Commissione ha deciso di proporre una direttiva del Consiglio sulla protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

    ( Coerenza con altre politiche e altri obiettivi dell’Unione

    Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche agricole, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. I polli vivi sono indicati all’allegato I del trattato, che fornisce una base giuridica per le misure volte a migliorare la protezione di tali animali.

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

    ( Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di chi ha risposto alla consultazione

    Il lavoro preparatorio per la proposta ha comportato consultazioni coi maggiori rappresentanti dell’industria, i consumatori e le organizzazioni per il benessere degli animali, nonché discussioni con gli esperti in materia degli Stati membri. In questo contesto la Commissione ha organizzato un certo numero di gruppi di lavoro con rappresentanti degli Stati membri e si tenuta una visita di studio in Svezia, organizzata dal ministero dell’Agricoltura svedese, per una dimostrazione dell’applicazione pratica del programma per il benessere degli animali relativamente ai polli, anche per quanto riguarda il sistema di valutazione delle lesioni alle piante delle zampe. Nel settembre 2003 e dicembre 2004 si sono anche organizzate riunioni specifiche per la consultazione delle parti interessate.

    Sintesi e presa in considerazione delle risposte

    I risultati delle consultazioni effettuate sostengono l’approccio per cui i problemi di benessere degli animali possono essere affrontati potenziando l’autosorveglianza dell’allevamento e facendo rientrare gli indicatori relativi al benessere degli animali nell’ispezione post mortem.

    Le organizzazioni per il benessere degli animali hanno individuato i problemi più importanti per gli animali nell’elevato tasso di crescita (dovuto alla selezione genetica) e relativi disturbi alle zampe, nell’alta densità e nelle restrizioni all’alimentazione dei gruppi di animali da riproduzione. La Commissione prevede di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, in base a ulteriori pareri scientifici, una relazione specifica sull’influenza dei fattori genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli.

    Le organizzazioni dei produttori hanno ammesso l’esistenza di problemi legati al benessere degli animali e hanno ricordato che l’industria sta lavorando attivamente per ottenere miglioramenti al riguardo. In questo contesto, i rappresentanti dei produttori affermano che un’iniziativa legislativa per armonizzare meglio le condizioni di produzione a livello europeo sarebbe opportuna, purché si scelga un approccio realistico e graduale.

    Tutti i partecipanti hanno convenuto sull’importanza della formazione del personale che si occupa degli animali e hanno riconosciuto l’utilità di indicatori per il monitoraggio del benessere nei macelli, al fine di individuare i problemi negli allevamenti.

    ( Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti

    Settori scientifici/di esperienza

    Pareri scientifici nel settore della salute e del benessere degli animali.

    Metodologia impiegata

    Nel marzo 2000, in risposta a una richiesta della Commissione, il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato una relazione intitolata “The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)”.

    Principali organizzazioni/esperti consultati

    Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali

    Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

    Non stata indicata l’esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

    La relazione del comitato scientifico conclude che la maggior parte dei problemi di benessere rilevati nei polli direttamente legata alla selezione finalizzata a ottenere tassi di crescita più elevati e una migliore conversione del mangime. Un numero consistente di caratteristiche metaboliche e comportamentali stato alterato dalla selezione genetica. Il ricorrere di disturbi del metabolismo causa problemi alle zampe, ascite, sindrome della morte improvvisa e altri problemi sanitari.

    Un indicatore della ricorrenza dei problemi di benessere utilizzato nella relazione scientifica il confronto della mortalità tra polli normali utilizzati nella produzione di carne (1% di mortalità settimanale), polli delle varietà a crescita lenta utilizzate col sistema “etichetta rossa” (0,25% settimanale) e le pollastre delle varietà di galline ovaiole (0,14%).

    I principali problemi di salute e benessere individuabili sono i seguenti:

    La mortalità nelle unità produttive standard di polli da carne più alta che in altri tipi di aziende avicole (ingrasso di varietà di polli a crescita lenta o allevamento di galline ovaiole). La mortalità degli animali giovani può essere collegata a fattori precedenti alla nascita, come la qualità delle uova. Negli animali più anziani, i disturbi del metabolismo legati alla crescita rapida hanno un’influenza importante.

    I disturbi scheletrici, in particolare varie forme di debolezza delle zampe, possono compromettere il benessere dell’animale riducendone la capacità di camminare, nei casi più gravi accompagnandosi a dolore e disagio. La debolezza e le deformazioni delle ossa possono causare fratture al momento della cattura e durante il procedimento di macellazione. I disturbi scheletrici possono avere cause infettive, legate allo sviluppo o degenerative.

    La dermatite da contatto si presenta sotto forma di bolle sul petto, bruciore della zampa o più comunemente dermatite delle piante delle zampe. Lesioni gravi possono causare dolore e portare ad altre infezione col risultato di uno stato di salute precario e di scarsa produttività. Anche la qualità dello strame un fattore importante che contribuisce al problema.

    L’ascite una diffusa malattia letale di origine metabolica. La qualità dell’aria, le condizioni d’illuminazione, la temperatura e l’alimentazione sono fattori rilevanti per quanto riguarda il rischio di ascite.

    La sindrome della morte improvvisa ha in comune con l’ascite numerosi fattori di rischio e cause. Poiché tale sindrome porta in pochi minuti alla morte di animali altrimenti in buone condizioni generali, l’incidenza sul benessere può essere inferiore rispetto all’ascite, che causa sofferenze croniche.

    I problemi respiratori e delle mucose possono essere associati a cause infettive o non infettive, comprese quelle connesse a una cattiva qualità dell’aria. Le patologie respiratorie costituiscono un indicatore dei livelli igienici di uno stabilimento e possono rivelare problemi di controllo climatico.

    Il disagio termico ha effetti rilevanti sul benessere dei volatili. I polli si trovano in una situazione di benessere termico solo in una fascia molto ridotta di temperatura ambiente. Il rischio di uno stress da caldo aumenta con la crescita dei polli, poiché la produzione metabolica di calore aumenta e lo spazio disponibile per ciascun animale diminuisce. Il benessere termico dipende non soltanto dalla temperatura, ma anche dall’umidità relativa.

    I vincoli comportamentali imposti da elevate densità di animali possono impedire loro di muoversi e razzolare, con un effetto negativo sul loro benessere.

    Metodi utilizzati per rendere pubblici i pareri degli esperti

    Il parere del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali si trova all’indirizzo

    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out39_en.pdf

    ( Valutazione d’impatto

    Si sono individuate le seguenti possibilità d’azione:

    - Nessuna azione:

    Questa possibilità non risponderebbe alla crescente sensibilità da parte del pubblico per il benessere dei polli. Inoltre, l’industria preferirebbe una migliore armonizzazione a livello europeo per evitare le distorsioni del mercato dovute alle normative nazionali divergenti e ai diversi sistemi volontari di garanzia della qualità a livello nazionale imposti dai dettaglianti e dai consumatori.

    - Istituzione di norme minime di benessere degli animali per la pollicoltura: direttiva o regolamento con descrizione dettagliata delle attrezzature e degli alloggi da impiegare nell’allevamento del pollame.

    Questa possibilità può rispondere alle attese del pubblico per quanto concerne il benessere dei polli. Una regolamentazione molto severa dei dettagli tecnici relativi ai metodi d’allevamento applicati potrebbe mancare della flessibilità necessaria in ragione della varietà dei sistemi d’allevamento applicati. Lo sviluppo di prassi d’allevamento più efficienti e più attente al benessere degli animali richiede un quadro legislativo in grado di offrire una flessibilità sufficiente. Una normativa che regolasse con eccessivo dettaglio gli aspetti tecnici rischierebbe di impedire l’evoluzione tecnica del settore.

    - Approccio integrato: armonizzazione delle norme tecniche relative ai fattori fondamentali per il benessere dei polli abbinata a un insieme di indicatori per la sorveglianza dei gruppi di animali macellati contestualmente all’ispezione post mortem nel caso della produzione più intensiva.

    Questo approccio orientato al risultato adottato dalla presente proposta.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    ( Sintesi dell’azione proposta

    È proposta una direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

    ( Base giuridica

    Articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    ( Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

    Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

    Le differenze tra le norme in vigore in questo settore possono distorcere la concorrenza e interferire con l’ordinato funzionamento del mercato comune delle carni di pollame. Vista la natura transnazionale di tale mercato, un’azione a livello dei singoli Stati membri non sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla presente proposta.

    L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

    Occorre istituire norme minime comuni per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione. Vista l’ampiezza del settore, tale risultato può essere meglio raggiunto a livello dell’UE.

    Attualmente l’allevamento dei polli rientra nell’ambito della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Anche se sistemi volontari di produzione che prevedono norme in materia di benessere degli animali esistono in diversi Stati membri, solo la Svezia e la Danimarca possiedono normative specifiche per la protezione di tali animali.

    Una migliore armonizzazione a livello comunitario delle norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne aiuterebbe ad evitare le distorsioni del mercato dovute alle differenti normative nazionali e ai diversi sistemi di garanzia della qualità in vigore a livello nazionale.

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    ( Principio di proporzionalità

    La proposta conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

    La proposta stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme generali stabilite dal trattato, mantenere o applicare sul proprio territorio disposizioni per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

    La proposta della Commissione che accompagna la presente comunicazione intende introdurre miglioramenti per quanto riguarda il benessere degli animali nell’allevamento intensivo di polli mediante norme tecniche e di gestione per gli stabilimenti, compresi un potenziamento della sorveglianza sugli allevamenti e un maggiore flusso d’informazioni tra produttore, autorità competenti e macello sulla base di un monitoraggio riguardante specificamente l’aspetto del benessere, da effettuarsi sui gruppi di animali macellati.

    È importante sottolineare che già oggi si raccolgono informazioni esaustive sui parametri di produzione all’interno di questo sistema produttivo altamente integrato. Utilizzare tali dati non soltanto a fini commerciali o di controllo delle norme igieniche, ma anche per monitorare le condizioni di benessere presso gli allevamenti, appare come un modo efficiente ed efficace di migliorare il benessere degli animali.

    Un simile approccio integrato anche un importante filo conduttore della nuova normativa sull’igiene alimentare e i controlli veterinari. Tale normativa generale, che si occupa anche di aspetti legati al benessere degli animali, prevede fra l’altro un flusso d’informazioni tra l’allevamento e il macello. Durante le intense consultazioni effettuate con le parti interessate per l’elaborazione della proposta, questo approccio stato accolto da tutti con ampio favore.

    ( Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: direttiva.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

    Un regolamento riguardante i dettagli tecnici relativi ai metodi d’allevamento applicati potrebbe mancare della flessibilità necessaria in ragione della varietà dei sistemi d’allevamento stessi. Lo sviluppo di prassi d’allevamento più efficienti e più attente al benessere degli animali richiede un quadro legislativo in gradi di offrire una flessibilità sufficiente. Una normativa che regolasse con eccessivo dettaglio gli aspetti tecnici rischierebbe di impedire l’evoluzione tecnica del settore.

    Un regolamento presenterebbe il vantaggio di un’applicazione generale, essendo vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza l’ulteriore onere amministrativo di una legge nazionale di recepimento. Nel campo specifico della legislazione sul benessere e la salute degli animali però vari Stati membri hanno già fatto sapere di preferire direttive vincolanti quanto ai risultati da conseguire, ma da applicare nei diversi Stati membri secondo forme e metodi da essi stessi scelti. Una legge di recepimento deve essere preparata in forza della legislazione nazionale, il che offre la possibilità di adattare le norme per tener conto di determinate circostanze specifiche di ciascun paese.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario.

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    ( Riesame/revisione/clausola di caducità

    La proposta comprende una clausola di riesame.

    ( Tabella di corrispondenza

    Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tabella di corrispondenza fra tali disposizioni e la direttiva.

    ( Spazio economico europeo

    L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

    2005/0099 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione[2],

    visto il parere del Parlamento europeo[3],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

    visto il parere del Comitato delle regioni[5],

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche agricole, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

    (2) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti[6], redatta sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti[7] (“la Convenzione”), introduce norme minime per la protezione degli animali allevati, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di cibo, acqua e di cure appropriate in funzione delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

    (3) La Comunità ha aderito alla Convenzione, nel cui quadro stata adottata una raccomandazione specifica relativa ai polli domestici ( Gallus gallus ) comprensiva di disposizioni aggiuntive per i polli allevati per la produzione di carne.

    (4) La relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 21 marzo 2000, sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne ( broiler ) ha concluso che l’elevato tasso di crescita delle varietà di polli attualmente impiegate a tal fine non accompagnato da un livello soddisfacente di benessere e salute degli animali, e che gli effetti negativi dell’elevata densità sono ridotti negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche favorevoli.

    (5) È necessario stabilire norme a livello comunitario per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento del mercato comune in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso.

    (6) In conformità del principio di proporzionalità necessario e adeguato, per raggiungere l’obiettivo fondamentale di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell’allevamento intensivo di pollame, stabilire norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Conformemente all’articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    (7) Le norme dovrebbero concentrarsi sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo. Per evitare di applicare misure sproporzionate all’allevamento di piccoli gruppi di polli, occorre stabilire una soglia minima per l’applicazione della presente direttiva.

    (8) Inoltre, determinati sistemi di produzione estensiva dovrebbero essere esentati da alcune norme specifiche della presente direttiva. Dette esenzioni dovrebbero basarsi sui riferimenti ai polli allevati all’aperto di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame[8].

    (9) È importante che il personale che si occupa dei polli conosca le norme previste in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata affinché possa svolgere le proprie mansioni.

    (10) Stabilendo norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare, come il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l’impatto ambientale.

    (11) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[9] definisce un quadro per i controlli ufficiali che prevede il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali come le disposizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre, tale regolamento prevede che gli Stati membri presentino relazioni annuali sull’attuazione dei piani nazionali pluriennali di controllo, comprensive dei risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

    (12) In diversi Stati membri esistono già sistemi volontari per l’etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e altri parametri.

    (13) Alla luce dell’esperienza ottenuta applicando tali sistemi volontari di etichettatura, opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di carne di pollo, nel rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sulle controparti economiche della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.

    (14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresi i gruppi di genitori di tali polli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico l’influenza dei parametri genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne.

    (15) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    (16) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10],

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

    La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne.

    Non si applica:

    a) agli stabilimenti con meno di 100 animali;

    b) agli stabilimenti con gruppi di polli da riproduzione;

    c) agli incubatoi.

    Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

    Articolo 2 Definizioni

    1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    a) “proprietario” o “custode” indica qualunque persona fisica o giuridica che possiede o altrimenti responsabile dei polli, in modo temporaneo o permanente;

    b) “autorità competente” indica l’autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

    c) “veterinario ufficiale” indica un veterinario qualificato in conformità dell’allegato I, sezione III, capitolo IV (A) del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ad agire in quanto tale e nominato dall’autorità competente;

    d) “pollo” indica un animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;

    e) “stabilimento” indica un luogo di produzione in cui sono allevati dei polli;

    f) “unità di uno stabilimento” indica un pollaio o la parte separata di un pollaio in cui tenuto un gruppo di polli;

    g) “area utilizzabile” indica un’area cosparsa di strame e sempre accessibile ai polli.

    2. La definizione di “area utilizzabile” di cui al paragrafo 1, lettera g), può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 9, in modo da comprendere le aree con superficie pavimentata e non coperta di strame che però garantiscono un livello di benessere almeno equivalente a quello delle aree ricoperte di strame.

    Articolo 3Norme per l ’allevamento dei polli

    1. Gli Stati membri garantiscono che il proprietario o custode rispetti le norme di cui all’allegato I.

    2. Gli Stati membri garantiscono che la densità dei polli per metro quadro dell’area utilizzabile (“densità”) negli stabilimenti o nelle singole unità di uno stabilimento non superi i 30 chilogrammi di peso vivo.

    3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che i polli siano tenuti a una densità non superiore ai 38 chilogrammi di peso vivo negli stabilimenti o unità singole di uno stabilimento, purché il proprietario o custode segua le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I.

    In tali casi di deroga, lo Stato membro provvede affinché:

    a) le ispezioni, il monitoraggio e il seguito previsti dagli allegati III e IV siano effettuati dall’autorità competente;

    b) il veterinario ufficiale responsabile dei controlli ufficiali presso il macello segua le norme di cui all’allegato IV.

    4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo e i punti 6 e 7 dell’allegato I della presente direttiva non si applicano ai polli allevati all’aperto, come indicato alle lettere c), d) ed e) dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione.

    Articolo 4 Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

    1. Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) i proprietari o custodi e le persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli ricevano:

    i) istruzioni e orientamento sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento seguiti negli stabilimenti;

    ii) una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni;

    b) siano disponibili corsi di formazione adeguati per le persone di cui al punto a).

    2. I corsi di formazione di cui al paragrafo 1, lettera b) (“i corsi di formazione”) sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate all’allegato V.

    3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l’approvazione dei corsi di formazione. Il proprietario o custode dei polli conserva un certificato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro, attestante il completamento dei corsi di formazione o il possesso di esperienza equivalente alla formazione stessa.

    4. Gli Stati membri possono riconoscere le esperienze acquisite prima del [1° dicembre 2006] come equivalenti alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.

    5. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 possono essere adottate norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo.

    Articolo 5Etichettatura della carne di pollo

    Non oltre i due anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti della carne e i preparati di carne di pollo, nel rispetto dei criteri relativi al benessere degli animali.

    La relazione considera le possibili implicazioni socioeconomiche, gli effetti sulle controparti economiche della Comunità e la conformità del sistema di etichettatura con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.

    La relazione accompagnata da proposte legislative adeguate, tenendo conto di tali considerazioni e dell’esperienza ottenuta dagli Stati membri nell’applicazione dei sistemi di etichettatura volontari.

    Articolo 6Presentazione di dati ad opera degli Stati membri e loro comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

    1. Entro i cinque anni successivi alla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione una sintesi dei dati raccolti in conformità dei punti 1 e 2 dell’allegato IV.

    In base a tali dati e ad un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l’influenza dei fattori genetici sui punti critici individuati che causano uno scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione accompagnata dalle proposte legislative adeguate.

    2. Il formato dei dati da presentare in base al paragrafo 1 determinato dalla Commissione entro i due anni successivi alla data di adozione della presente direttiva in conformità della procedura di cui all’articolo 9.

    Articolo 7 Sanzioni

    Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [1°dicembre 2006] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

    Articolo 8Competenze di esecuzione

    1. Le misure necessarie per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 9. In particolare, sono adottate norme dettagliate per l’applicazione del sistema di valutazione di cui all’articolo 4 dell’allegato IV, in conformità della procedura di cui all’articolo 9.

    2. Gli allegati possono essere modificati secondo la procedura prevista all’articolo 9.

    Articolo 9Procedura del Comitato

    1. La Commissione assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in seguito denominato “il Comitato”).

    2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, e il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione fissato a tre mesi.

    Articolo 10Recepimento

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1°dicembre 2006]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 11 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    NORME APPLICABILI A TUTTI GLI STABILIMENTI

    (di cui all’articolo 3)

    Abbeveratoi

    1. Gli abbeveratoi devono essere posizionati e tenuti in modo da evitare che perdano.

    Somministrazione del mangime

    2. Il mangime dev’essere sempre disponibile e non può essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

    Strame

    3. Tutti i polli devono avere accesso in modo permanente a strame asciutto e friabile in superficie.

    Ventilazione e riscaldamento

    4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il calore eccessivo e, se necessario in combinazione coi sistemi di riscaldamento, per rimuovere l’umidità.

    Rumore

    5. Il livello sonoro dev’essere il più basso possibile. La costruzione, l’installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

    Luce

    6. Tutti gli edifici devono essere illuminati con un’intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell’occhio dell’animale e in grado di illuminare l’intera superficie. Una riduzione temporanea del livello di luce ammessa se ritenuto necessario in seguito al parere di un veterinario.

    7. Entro i tre giorni successivi al momento in cui i polli sono sistemati nell’edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità pari ad almeno 4 ore.

    Ispezioni

    8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Il custode mette in pratica una procedura tale da garantire che il responsabile delle ispezioni passi accanto a tutti a polli a una distanza non superiore ai tre metri.

    9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni di cattiva salute, o ancora quelli con difficoltà nel camminare, che presentino ascite o malformazioni gravi e che per questi motivi possono soffrire ricevono un trattamento appropriato o sono abbattuti immediatamente.

    Pulizia

    10. Ogniqualvolta si proceda a un depopolamento, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto coi polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nell’unità un nuovo gruppo di animali.

    Tenuta di registri

    11. Oltre ai registri tenuti in conformità del punto 5 dell’allegato alla direttiva 98/58/CE, il proprietario o custode deve tenere un registro per ciascuna unità dello stabilimento, indicante:

    a) il numero dei polli introdotti;

    b) l’origine degli animali;

    c) la data, la quantità e il tipo del mangime somministrato;

    d) i trattamenti medici e veterinari effettuati;

    e) la mortalità giornaliera con indicazione delle cause, se note;

    f) le temperature interne giornaliere (massima e minima);

    g) il peso medio al momento di avviare i polli alla macellazione;

    h) il numero di polli avviati alla macellazione e il numero di quelli arrivati morti al macello.

    Tali registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e vengono resi disponibili all’autorità competente che effettui un’ispezione o che ne faccia comunque richiesta.

    Interventi chirurgici

    12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici che recano danno o perdita di una parte importante del corpo o alterazione della struttura ossea.

    Al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la troncatura del becco, a condizione che tale operazione sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la castrazione degli animali maschi. La castrazione può essere effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato, autorizzato dall’autorità competente.

    ALLEGATO II

    NORME PER IL RICORSO A DENSITÀ ELEVATE

    (di cui all’articolo 3, paragrafo 3)

    Notifica e documentazione

    1. Il proprietario o custode notifica all’autorità competente l’intenzione di ricorrere a una densità superiore a 30 chilogrammi di peso vivo.

    La notifica accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2. Essa inoltre firmata dal veterinario che visita lo stabilimento. La firma del veterinario non solleva il proprietario o custode dagli obblighi previsti dalla presente direttiva.

    2. Il proprietario o custode tiene a disposizione nello stabilimento la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprenderà informazioni sulle questioni seguenti:

    a) particolari tecnici dello stabilimento e delle sue attrezzature:

    i) una mappa dello stabilimento indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;

    ii) sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell’aria prefissati, come flusso dell’aria, velocità e temperatura;

    iii) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d’acqua e loro ubicazione;

    iv) sistemi d’allarme e di riserva in caso di mancanza di corrente;

    v) tipo di pavimentazione e strame normalmente usato;

    b) obiettivi di produzione;

    c) gestione:

    i) quantità di personale che si occupa dei polli, comprese le coordinate per un contatto in caso di emergenza;

    ii) qualifiche del proprietario o custode e altre persone che si occupano dei polli;

    iii) fornitori di polli e mangime;

    iv) veterinario che visita lo stabilimento;

    v) piano d’ispezione e procedure relative alla gestione quotidiana dello stabilimento, compreso l’abbattimento;

    vi) piano d’ispezione e manutenzione delle apparecchiature tecniche;

    vii) procedure di depopolamento, compresa la cattura;

    viii) procedure di pulizia e disinfezione;

    ix) piano d’emergenza in caso di mancanza di corrente.

    La documentazione resa disponibile all’autorità competente su sua richiesta e va tenuta aggiornata. In particolare, devono essere registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

    Il proprietario o custode notifica senza indugio all’autorità competente tutti i cambiamenti rilevanti dello stabilimento descritto, delle attrezzature e delle procedure.

    Norme per gli stabilimenti e il personale

    3. Il proprietario o custode provvede affinché ciascuna unità di uno stabilimento sia dotata di sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che

    a) la concentrazione di NH3 non superi i 20 ppm e la concentrazione di CO2 non superi i 3000 ppm misurati all’altezza della testa dei polli;

    b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all’ombra superiore a 30° C;

    c) l’umidità relativa all’interno dell’unità dello stabilimento non superi il 70% quando la temperatura esterna inferiore a 10° C.

    I sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento sono ispezionati a intervalli indicati dalla documentazione di cui al punto 2, lettera c).

    Monitoraggio e registrazione nello stabilimento

    4. Le seguenti variabili devono essere monitorate e registrate all’interno dello stabilimento a cura del proprietario o del custode per quanto riguarda ciascuna unità dello stabilimento stesso:

    a) temperatura e umidità relativa in ciascuna unità dello stabilimento, in modo continuo;

    b) consumo d’acqua da parte dei polli in ciascuna unità dello stabilimento, a cadenza giornaliera.

    Tali registri sono conservati dal proprietario o custode per un periodo di almeno tre anni e vengono resi disponibili all’autorità competente che effettui un’ispezione o che ne faccia comunque richiesta.

    ALLEGATO III

    ISPEZIONI E SEGUITO DEI PUNTI CRITICI NELLO STABILIMENTO IN CASO DI RICORSO A ELEVATE DENSITÀ

    (di cui all’articolo 3, paragrafo 3)

    1. L’autorità competente effettua ispezioni per verificare:

    a) se le attrezzature e la gestione dello stabilimento o della singola unità dello stesso sono adatte a garantire un livello accettabile di benessere;

    b) la plausibilità delle dimensioni dei gruppi di polli registrate e dei tassi di mortalità;

    c) se oltre alle disposizioni di cui all’allegato I sono rispettate le norme di cui all’allegato II.

    In particolare, l’autorità competente effettua un’ispezione in ogni stabilimento per il quale riceve una notifica in base al punto 3 dell’allegato IV indicante un problema grave o un problema che stato oggetto di una notifica precedente.

    Procedura in caso di mancata applicazione della normativa

    2. In seguito a un’ispezione in conformità del punto 1 del presente allegato se tale ispezione rileva il mancato rispetto delle norme di cui all’allegato II, o in seguito a una notifica in conformità del punto 3 dell’allegato IV, l’autorità competente può chiedere al proprietario o custode di eliminare i fattori che nello stabilimento possono aver contribuito ai problemi rilevati. In tal caso il proprietario o custode presenta un piano d’azione firmato dal veterinario che visita lo stabilimento.

    Inoltre, l’autorità competente può disporre la riduzione della densità massima per lo stabilimento o le unità dello stabilimento interessato in modo tale da correggere il problema, in genere portando la densità fra i 30 e i 38 chilogrammi di peso vivo, qualora un’ispezione rilevi che le norme di cui all’allegato II non sono rispettate o qualora una notifica ricevuta in conformità del punto 3 dell’allegato IV indichi un problema grave o vi sia una seconda notifica per un problema già notificato per lo stesso stabilimento. L’autorità competente informa il proprietario o custode della decisione adottata, e in particolare del momento a partire dal quale prende effetto la riduzione della densità.

    L’autorità competente può però decidere che la densità non debba essere ridotta quando il proprietario o custode fornisca spiegazioni sufficienti per l’eccezionalità del problema o dimostri la presenza di cause di forza maggiore. In tal caso il proprietario o il custode deve dimostrare che le persone competenti, come il gestore dell’incubatoio o il fornitore di mangimi, sono state informate del problema affinché questo non si ripeta.

    3. Il proprietario o custode dello stabilimento può chiedere una revisione dell’ordinanza di riduzione della densità massima di cui al punto 2, purché:

    a) i due gruppi precedenti rientrassero nei limiti di cui al punto 3 dell’allegato IV;

    b) il veterinario che visita lo stabilimento abbia espresso parere favorevole sulla richiesta.

    L’autorità competente decide sulla richiesta in base a un’ispezione dello stabilimento comprendente la valutazione dei documenti forniti in conformità dei punti 1 e 2 all’allegato II.

    ALLEGATO IV

    MONITORAGGIO E SEGUITO PRESSO IL MACELLO

    (di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 8, paragrafo 1)

    1. Presso il macello ogni partita dev’essere sottoposta, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, all’ispezione di un campione rappresentativo di almeno 200 polli per rilevare la presenza di dermatite alle piante delle zampe, con una valutazione a punteggio in conformità del punto 4.

    Devono essere registrati i tassi di mortalità indicati nella documentazione che accompagna la partita e il numero dei polli morti all’arrivo, indicando lo stabilimento e l’unità relativa. I tassi di mortalità comprendono tutti i volatili abbattuti.

    2. Il veterinario ufficiale valuta i risultati dell’ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni precarie nello stabilimento o nell’unità dello stabilimento d’origine.

    3. Quando i livelli accettabili di mortalità o i livelli di dermatite alle piante delle zampe stabiliti alla tabella 1 sono superati presso lo stabilimento o l’unità d’origine, il veterinario ufficiale invia una notifica al proprietario o custode dello stabilimento, al veterinario che lo visita e all’autorità competente.

    Il veterinario ufficiale invia una notifica al proprietario o custode dello stabilimento, al veterinario che lo visita e all’autorità competente anche quando la valutazione effettuata in conformità del punto 2 rileva punti critici presso lo stabilimento o quando la mortalità durante il trasporto supera lo 0,5%.

    Tabella 1

    Aspetto | Punteggio o percentuale |

    Dermatite alle piante delle zampe | 50 punti |

    Mortalità (presso lo stabilimento) | 1% più 0,06% moltiplicato per l’età di macellazione del gruppo in giorni |

    4. Il punteggio per la dermatite alle piante delle zampe stabilito in conformità del presente punto. Una zampa di ciascun animale controllata e classificata in uno dei tre gruppi seguenti:

    Gruppo 0: nessuna lesione alle piante delle zampe;

    Gruppo 1: lesioni di lieve entità alle piante delle zampe;

    Gruppo 2: lesioni gravi alle piante delle zampe.

    Il numero di zampe del gruppo 0 non contribuisce al punteggio. Il numero di zampe del gruppo 1 moltiplicato per 0,5, il numero di zampe del gruppo 2 moltiplicato per 2 e i punteggi sono sommati. Il totale quindi diviso per le dimensioni del campione e moltiplicato per 100.

    ALLEGATO V

    FORMAZIONE

    (di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

    I corsi di formazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) devono riguardare almeno la legislazione comunitaria relativa alla protezione dei polli, in particolare le seguenti questioni:

    a) allegati I e II;

    b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e mangime, comportamento animale e concetto di stress;

    c) aspetti pratici del trattamento del pollame, compresi la cattura e il trasporto;

    d) cure d’emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d’emergenza.[pic][pic][pic]

    [1] Nel 2001 e 2002 nell’UE a 15 sono stati commerciati 4,59 e 4,485 miliardi di polli da carne ( broiler ) (fonte: Commissione europea, Eurostat).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    [7] GU L 323 del 17.11.1978, pag. 14.

    [8] GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 814/2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 1); versione corretta (GU L 231 del 30.6.2004, pag. 3).

    [9] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione corretta (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; versione corretta (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83).

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