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Document 52005PC0112

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

    /* COM/2005/0112 def. - COD 2005/0032 */

    52005PC0112

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio /* COM/2005/0112 def. - COD 2005/0032 */


    Bruxelles, 5.4.2005

    COM(2005) 112 definitivo

    2005/0032 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO

    L’attuale regolamento sui registri di imprese (2186/93), che ha armonizzato i registri di imprese utilizzati dagli Stati membri a fini statistici, risale al 1993 e risulta ora in parte superato. Negli ultimi anni la situazione è notevolmente cambiata e i fabbisogni statistici sono mutati.

    Sono progressivamente emersi tre tipi di bisogni supplementari:

    - la globalizzazione dell’economia ha reso necessaria la raccolta di informazioni sui gruppi di imprese;

    - l’integrazione delle attività dei diversi settori ha richiesto una copertura completa dell’intera economia;

    - il mercato unico necessita di una maggiore comparabilità statistica in funzione in particolare della disponibilità di fonti armonizzate per la popolazione di imprese operanti nell’UE.

    Obiettivo della presente proposta è quello di aggiornare l’attuale regolamento sui registri di imprese per tener conto di queste nuove esigenze.

    Per conseguire tale obiettivo vengono proposte - e presentate in sintesi nei paragrafi che seguono - diverse modifiche all’attuale regolamento sui registri di imprese.

    2. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

    Tenuto conto delle nuove necessità di dati sopradescritte, il regolamento proposto introduce due principali cambiamenti:

    - registrazione obbligatoria di tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo, delle loro unità locali e delle corrispondenti unità giuridiche (alcuni settori di attività sono facoltativi nell’attuale versione del regolamento);

    - copertura delle relazioni finanziarie e dei gruppi di imprese e scambio di dati tra i paesi e Eurostat sui gruppi multinazionali e sulle unità di cui questi sono costituiti.

    2.1. Copertura completa dell’economia

    L’esistenza di una normativa comunitaria in campo statistico riguardante l’intera economia e il crescente uso dei registri di imprese a fini di contabilità nazionale rendono necessaria l’estensione all’intera economia della copertura di tali registri. I settori supplementari da coprire obbligatoriamente sono quelli della "pubblica amministrazione" e della "agricoltura e pesca".

    Inclusione della pubblica amministrazione

    Il ruolo del settore pubblico è in evoluzione. Talune attività in precedenza proprie al settore pubblico possono ora essere indifferentemente esercitate da imprese pubbliche o private. Per avere un quadro più chiaro della situazione è necessario disporre di fonti maggiormente comparabili su tali attività. Ciò è possibile soltanto attraverso la copertura obbligatoria del settore pubblico nei registri di imprese nazionali utilizzati a fini statistici, rispettando norme prestabilite.

    Inclusione dell’agricoltura e della pesca

    Il forte interesse per lo sviluppo rurale rende necessaria la disponibilità di informazioni non soltanto sull’agricoltura, ma anche sulla crescente combinazione di questa con altre attività che sono escluse dal campo di applicazione delle statistiche dell’agricoltura essenzialmente basate sui prodotti. Un trattamento armonizzato dell’agricoltura nei registri di imprese fornirà le informazioni fondamentali necessarie per la politica rurale.

    2.2. Dati sui gruppi di imprese

    Cresce sempre di più la domanda di informazioni sui gruppi di imprese: a livello nazionale allo scopo di valutare la concentrazione dell’economia e a quello internazionale per la produzione di statistiche connesse alla globalizzazione. Per rispondere a tale domanda si realizzano già molte statistiche, alcune nel quadro della normativa comunitaria in materia (statistiche sulle consociate estere, sulla bilancia dei pagamenti e sul commercio estero), ma ne sono necessarie altre. L’attuale registrazione soltanto della parte dei gruppi di imprese ubicata sul territorio nazionale non è sufficiente e i dati sui gruppi multinazionali devono essere consolidati a livello europeo.

    Il regolamento proposto stabilisce che nei registri di imprese nazionali siano annotate le relazioni finanziarie tra le unità giuridiche e che le informazioni sulle relazioni transnazionali siano trasmesse alla Commissione (Eurostat).

    Ciò dovrebbe consentire di:

    - disporre di basi di campionamento armonizzate per le indagini esistenti che utilizzano il concetto di relazioni finanziarie;

    - accrescere la comparabilità di molte statistiche attuali in cui le relazioni finanziarie tra imprese di paesi diversi assumono un ruolo importante, ad esempio i dati sulla produttività;

    - disporre di ulteriori informazioni sulla popolazione di gruppi di imprese in quanto i registri potrebbero anche essere utilizzati come fonti dirette di statistiche sulla globalizzazione; ciò risulterebbe prezioso per le politiche comunitarie della concorrenza e della ricerca e per i negoziati commerciali.

    La proposta porterebbe inoltre i dati sui gruppi di imprese multinazionali, sotto il profilo della copertura e della qualità, a un livello molto più vicino a quello degli Stati Uniti.

    3. IMPATTO DELLA PROPOSTA

    La maggioranza degli Stati membri già attua in parte quanto richiesto dal nuovo regolamento

    In quasi tutti gli Stati membri le tre sezioni facoltative della NACE sono già coperte quantomeno in parte e talune informazioni sui gruppi di imprese sono disponibili o in corso di preparazione. Nella maggior parte dei casi pertanto esiste già un quadro, ma incombono agli Stati membri ulteriori disposizioni dirette a migliorare la copertura o la qualità dei dati, ad esempio ricorrendo a fonti supplementari. Considerate le differenti situazioni nazionali, una armonizzazione tra tutti gli Stati membri può essere ottenuta solo attraverso l’adozione di una metodologia comune quale è presentata nel regolamento proposto.

    La registrazione delle piccole entità non è necessaria

    Poiché l’interesse internazionale si focalizza sui gruppi multinazionali non sono state previste rigorose disposizioni sulla copertura dei gruppi costituiti da imprese tutte residenti. La sussidiarietà si applica anche con riguardo alla copertura delle imprese più piccole senza dipendenti, in quanto essa dipende dalle fonti amministrative disponibili a livello nazionale. Pertanto la situazione nazionale e la diversa disponibilità di fonti sono state prese in considerazione nella misura del possibile.

    Alcune variabili sono facoltative al fine di tenere entro livelli ragionevoli i costi di attuazione

    La registrazione di talune variabili è subordinata alla disponibilità delle informazioni nelle fonti amministrative dei singoli Stati membri e alcune variabili relative ai gruppi di imprese sono facoltative fintanto che non è stata effettuata la trasmissione dei dati a Eurostat, con consolidamento dei dati presso Eurostat e rinvio dei dati coerenti corretti agli Stati membri. Un importante esempio è costituito dalla definizione del paese controllante nelle statistiche sulle consociate estere, in cui le informazioni disponibili a livello nazionale possono essere incoerenti o mancanti e la coerenza può essere garantita solo a livello europeo.

    Il fatturato è facoltativo per l’agricoltura, la pesca e il settore pubblico.

    4. CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

    Il progetto di regolamento è il risultato di ampie consultazioni con gli Stati membri ed è stato approfonditamente e più volte discusso dai diversi interessati in seno al gruppo di lavoro sulle unità statistiche dei registri di imprese e nel corso delle riunioni dei direttori delle statistiche delle imprese e del comitato del programma statistico. Si è tenuto conto dei pareri espressi dai principali utilizzatori negli Stati membri, nei paesi dell’EFTA, nei paesi candidati e in seno alla Commissione, nonché da altri interessati. La presente proposta costituisce un buon compromesso tra il livello di dettaglio richiesto dai principali utenti e il carico di lavoro gravante sugli istituti nazionali di statistica.

    2005/0032 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Parlamento europeo[2],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993[4], istituisce un quadro comune per la creazione a fini statistici di registri di imprese comprendente definizioni, caratteristiche, campo di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati. Al fine di garantire lo sviluppo in un quadro armonizzato dei registri di imprese occorre procedere all’adozione di un nuovo regolamento.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità[5] contiene le definizioni delle unità statistiche da utilizzare. Il mercato unico necessita di una accentuata comparabilità statistica per soddisfare le esigenze comunitarie. Tale accrescimento della comparabilità richiede l’adozione di definizioni e descrizioni comuni per le imprese e per le altre pertinenti unità statistiche da coprire.

    (3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese[6] e il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali[7] istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e le prestazioni delle imprese nella Comunità. I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono un elemento fondamentale di tale quadro comune, rendendo possibile l’organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche attraverso la messa a disposizione di una base di campionamento armonizzata.

    (4) I registri di imprese costituiscono uno degli elementi che permettono di conciliare le contrapposte esigenze di ottenere maggiori informazioni sulle imprese e di alleggerire gli oneri amministrativi gravanti su di esse, in particolare attraverso l’uso delle informazioni contenute nei registri giuridici e amministrativi, specialmente nel caso delle microimprese e delle piccole e medie imprese quali sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[8].

    (5) I registri di imprese utilizzati a fini statistici costituiscono anche la principale fonte di informazioni sulla demografia delle imprese in quanto registrano le creazioni e le cessazioni di imprese, nonché le modifiche strutturali che intervengono nell’economia attraverso la concentrazione o le dinamiche di segno opposto, prodotte da operazioni quali fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni e ristrutturazioni che interessano la popolazione delle imprese.

    (6) È stata riconosciuta l’importanza del ruolo svolto dalle imprese pubbliche nelle economie nazionali degli Stati membri. La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche[9] si riferisce a taluni tipi di imprese pubbliche. Occorre pertanto individuare nei registri di imprese le imprese pubbliche e le società pubbliche e ciò può avvenire tramite la classificazione per settore istituzionale.

    (7) Le relazioni di controllo tra unità giuridiche sono necessarie ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta descrizione delle imprese, della specificazione di unità ampie e complesse e dello studio del livello di concentrazione dell’economia. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese e possono essere utilizzate per ridurre i rischi di divulgazione di dati riservati. Spesso taluni dati finanziari sono più significativi a livello non di impresa bensì di gruppo o sottogruppo di imprese e possono essere disponibili soltanto a quest’ultimo livello. La registrazione di gruppi di imprese consente di procedere direttamente, se necessario, all’effettuazione di indagini sui gruppi anziché sulle unità che li costituiscono e ciò può ridurre in modo significativo il fastidio statistico. La registrazione dei gruppi di imprese rende necessaria una ulteriore armonizzazione dei registri di imprese.

    (8) La crescente globalizzazione dell’economia mette in discussione l’attuale organizzazione della produzione di numerose statistiche. I registri di imprese, inventariando i gruppi di imprese multinazionali, si rivelano uno strumento essenziale per il miglioramento di molte statistiche connesse alla globalizzazione: scambi internazionali di beni e servizi, bilancia dei pagamenti, investimenti diretti esteri, consociate estere, ricerca, sviluppo e innovazione e mercato del lavoro. La maggior parte di tali statistiche abbraccia l’intera economia e richiede la copertura da parte dei registri di imprese di tutti i settori economici.

    (9) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto[10], le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all’autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario preveda la trasmissione di tali dati.

    (10) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento le istituzioni nazionali preposte alla rilevazione dei dati all’interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri detenuti dalle autorità fiscali e di sicurezza sociale, dalle banche centrali e da altre istituzioni pubbliche e altre basi di dati contenenti informazioni su posizioni e operazioni transnazionali, allorché tali dati siano necessari per l’elaborazione di statistiche comunitarie.

    (11) Le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11].

    (12) È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2186/93.

    (13) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Scopo

    Il presente regolamento istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nella Comunità.

    Gli Stati membri realizzano uno o più registri armonizzati a fini statistici quale strumento per la preparazione e il coordinamento di indagini, nonché quale fonte di informazioni per analisi statistiche della popolazione delle imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    ‘unità giuridica’: l’unità giuridica quale è definita nella sezione II, parte A, punto 3, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93[12];

    ‘impresa’: l’impresa quale è definita nella sezione III, parte A, dell’allegato di tale regolamento;

    ‘unità locale’: l’unità locale quale è definita nella sezione III, parte F, dell’allegato di tale regolamento;

    ‘gruppo di imprese’: il gruppo di imprese quale è definito nella sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

    ‘gruppo di imprese multinazionale’: il gruppo di imprese che ha almeno due imprese o unità giuridiche localizzate in paesi diversi;

    ‘gruppo troncato’: le imprese e le unità giuridiche di un gruppo di imprese, che risiedono nello stesso paese. Può comprendere soltanto un’unità nel caso in cui le altre unità siano non residenti. Un’impresa può costituire il gruppo troncato o una parte di esso.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    1. Conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2 e fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate nei registri:

    tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali,

    le unità giuridiche che costituiscono tali imprese,

    i gruppi troncati e le informazioni sui gruppi di imprese multinazionali definite nell’allegato,

    i gruppi composti da imprese tutte residenti.

    2. Quanto precede non si applica tuttavia alle famiglie nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.

    3. Le unità locali senza personalità giuridica distinta (filiali) che dipendono da imprese estere e che sono classificate come quasi-società conformemente ai principi del SEC95 e dell’SCN93 sono considerate nei registri come imprese.

    4. Il gruppo di imprese può essere osservato analizzando le relazioni di controllo tra le unità giuridiche. Per la definizione dei gruppi di imprese si utilizza la definizione di controllo di cui al paragrafo 2.26. del Sistema europeo dei conti SEC95 (regolamento (CE) n. 2223/96).

    5. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità esercitanti interamente o parzialmente un’attività economica. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato. I servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al prodotto interno lordo nonché la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive sono considerate attività economica ai fini della compilazione dei registri di imprese. Le unità giuridiche economicamente inattive fanno parte di un’impresa soltanto in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.

    6. La misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri è decisa conformemente alla procedura di cui all’articolo 14.

    Articolo 4

    Fonti dei dati

    1. Fatte salve le condizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono raccogliere le informazioni necessarie ai sensi del presente regolamento utilizzando tutte le fonti da essi giudicate pertinenti. Le autorità nazionali sono autorizzate, nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, a raccogliere a fini statistici le informazioni di cui al presente regolamento contenute negli archivi amministrativi e giuridici.

    2. Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole si possono utilizzare procedure di stima statistica nel rispetto dei livelli di accuratezza e di qualità.

    Articolo 5

    Caratteristiche dei registri

    Le unità elencate nei registri sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle informazioni descrittive specificate in allegato.

    Per l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche e la definizione delle caratteristiche e delle norme in materia di continuità si applica la procedura di cui all’articolo 14.

    Articolo 6

    Norme in materia di qualità e relazioni

    1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire la qualità dei registri di imprese.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, una relazione sulla qualità dei registri di imprese (in appresso denominata “relazione sulla qualità”).

    3. Le norme comuni in tema di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati dalla Commissione (Eurostat) conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, tenuto conto delle implicazioni in merito al costo di rilevazione dei dati.

    4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altro genere suscettibili di influenzare la qualità dei registri di imprese non appena queste sono note ed entro sei mesi dall’entrata in vigore di siffatte modifiche.

    Articolo 7

    Manuale di raccomandazioni

    La Commissione pubblica un manuale contenente raccomandazioni in merito ai registri di imprese. Il manuale è aggiornato in stretta collaborazione con gli Stati membri.

    Articolo 8

    Riferimento temporale e periodicità

    1. Le iscrizioni nei registri e le cancellazioni dai registri sono aggiornate almeno una volta l’anno.

    2. La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.

    3. Le norme che disciplinano l’aggiornamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 14.

    4. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri alla fine dell’anno e conservano tale copia per trent’anni a fini di analisi.

    Articolo 9

    Trasmissione di dati

    1. Gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri e trasmettono le informazioni alla Commissione (Eurostat) utilizzando un formato e seguendo una procedura definiti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 14.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, qualsiasi pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

    Articolo 10

    Scambi di dati riservati tra gli Stati membri

    Lo scambio di dati riservati, quali sono definiti all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è consentito tra gli Stati membri quando sia necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione europea. Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni con la dovuta riservatezza.

    Articolo 11

    Trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) singoli dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità di cui essi sono costituiti, come definito nell’allegato, onde fornire le informazioni statistiche sui gruppi multinazionali nell’Unione europea.

    2. Per assicurare la coerenza dei dati, la Commissione (Eurostat) trasmette a ogni singolo Stato membro i dati su un gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità che lo costituiscono, nel caso in cui almeno una unità giuridica di tale gruppo sia localizzata sul territorio di tale Stato membro.

    3. Il contenuto, il formato e le procedure in relazione alla trasmissione dei singoli dati alla Commissione (Eurostat) e alla trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali agli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all’articolo 14.

    Articolo 12

    Periodo di transizione e deroghe

    Nel caso in cui i registri di imprese richiedano notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di transizione non superiore a due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

    Per l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l’amministrazione pubblica, il periodo di transizione massimo è di tre anni.

    Articolo 13

    Misure di esecuzione

    Le misure di esecuzione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all’articolo 14. Tali misure riguardano:

    la copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti come stabilito all’articolo 3;

    la trasmissione delle informazioni dei registri e delle relazioni sulla qualità di cui agli articoli 6 e 9;

    le norme in merito all’aggiornamento dei registri di cui all’articolo 8;

    la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di singoli dati per i gruppi di imprese multinazionali e la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali agli Stati membri come stabilito all’articolo 11;

    l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche dei registri di cui all’allegato, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, come stabilito all’articolo 5, salvo che tale aggiornamento, sulla base di una valutazione quantitativa, comporti un onere a carico delle unità o degli Stati membri sproporzionato rispetto ai risultati previsti.

    Articolo 14

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom[13].

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 2186/93 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Esso è applicabile con effetto dall’1 gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    I registri di imprese contengono le seguenti informazioni per unità. Le informazioni non devono essere archiviate separatamente per ciascuna unità se possono essere ottenute da un’altra o da altre unità.

    1. UNITÀ GIURIDICA |

    CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE | 1.1 | Numero identificativo |

    1.2a | Nome |

    1.2b | Indirizzo (compreso il codice postale) al livello più dettagliato |

    1.2c | Facoltativo: numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati |

    1.3 | Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo |

    CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE | 1.4 | Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche |

    1.5 | Data in cui l’unità giuridica ha cessato di far parte di un’impresa (come specificato al punto 3.3) |

    CARATTERISTICHE ECONOMICHE / DI STRATIFICAZIONE | 1.6 | Forma giuridica |

    RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI | Riferimento a correlati registri in cui è registrata l’unità giuridica e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici |

    1.7a | Riferimento al registro di operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004[14] Riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari |

    1.7b | Facoltativo: riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute alla pubblicazione dei conti); riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri; riferimento al registro delle imprese agricole |

    Caratteristiche supplementari per le unità giuridiche facenti parte di imprese che appartengono a un gruppo di imprese

    RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE | 1.8 | Numero identificativo del gruppo troncato / di imprese residenti (4.1) cui appartiene l’unità |

    1.9 | Data di associazione al gruppo troncato / di imprese residenti |

    1.10 | Data di separazione dal gruppo troncato / di imprese residenti |

    CONTROLLO DELLE UNITÀ | Le relazioni di controllo residenti possono essere registrate con il metodo discendente (1.11a) o ascendente (1.11b). Solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto, è registrato per ciascuna unità (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione). |

    1.11a | Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dalla unità giuridica |

    1.11b | Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica |

    1.12 | (a) Paese o paesi di registrazione e (b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica |

    1.13 | (a) Paese di registrazione e (b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica |

    PROPRIETÀ DELLE UNITÀ | La proprietà residente può essere registrata con il metodo discendente (1.14a) o ascendente (1.14b). La registrazione delle informazioni e la soglia utilizzata per la partecipazione azionaria sono subordinate alla disponibilità di tali dati nelle fonti amministrative. La soglia raccomandata è pari o superiore al 10% di proprietà diretta. |

    1.14a | (a) Numero identificativo e (b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica |

    1.14b | (a) Numero identificativo e (b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica |

    1.15 | (a) Paese o paesi di registrazione, (b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e (c) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica |

    1.16 | (a) Paese o paesi di registrazione, (b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e (c) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica |

    2. UNITÀ LOCALE |

    CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE | 2.1 | Numero identificativo |

    2.2a | Nome |

    2.2b | Indirizzo (compreso il codice postale) al livello più dettagliato |

    2.2c | Facoltativo: numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati |

    2.3 | Numero identificativo dell’impresa (3.1) cui appartiene l’unità locale |

    CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE | 2.4 | Data di inizio delle attività |

    2.5 | Data di cessazione definitiva delle attività |

    CARATTERISTICHE ECONOMICHE / DI STRATIFICAZIONE | 2.6 | Codice dell’attività principale a livello di 4 cifre della NACE |

    2.7 | Eventuali attività secondarie a livello di 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le unità locali oggetto di indagini |

    2.8 | Facoltativo: l’attività esercitata nell’unità locale costituisce un’attività ausiliaria dell’impresa cui tale unità appartiene (Sì/No) |

    2.9 | Numero di persone occupate |

    2.10a | Numero di dipendenti |

    2.10b | Facoltativo: numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno |

    2.11 | Codice di ubicazione geografica |

    RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI | 2.12 | Riferimento a correlati registri in cui figura l’unità locale e che contengono informazioni utilizzabili a fini statistici (nel caso in cui tali registri esistano) |

    3. IMPRESA |

    CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE | 3.1 | Numero identificativo |

    3.2a | Nome |

    3.2b | Facoltativo: indirizzo postale, di posta elettronica e Internet |

    3.3 | Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa |

    CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE | 3.4 | Data di inizio delle attività |

    3.5 | Data di cessazione definitiva delle attività |

    CARATTERISTICHE ECONOMICHE / DI STRATIFICAZIONE | 3.6 | Codice dell’attività principale a livello di 4 cifre della NACE |

    3.7 | Eventuali attività secondarie a livello di 4 cifre della NACE; questo punto riguarda soltanto le imprese oggetto di indagini |

    3.8 | Numero di persone occupate |

    3.9a | Numero di dipendenti |

    3.9b | Facoltativo: numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno |

    3.10 | Fatturato; facoltativo per agricoltura, pesca e settore pubblico |

    3.11 | Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti |

    Caratteristiche supplementari per le imprese appartenenti a un gruppo di imprese

    RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE | 3.12 | Numero identificativo del gruppo troncato / di imprese residenti (4.1) cui appartiene l’impresa |

    4. GRUPPO DI IMPRESE |

    CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE | 4.1 | Numero identificativo del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.2a | Nome del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.2b | Facoltativo: indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.3 | Numero identificativo dell’unità a capo del gruppo troncato / di imprese residenti (corrisponde al numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce l’unità capogruppo residente) Se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative |

    4.4 | Tipologia di gruppi di imprese: 1. gruppo composto da imprese tutte residenti; 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero. |

    CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE | 4.5 | Data di creazione del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.6 | Data di cessazione del gruppo troncato / di imprese residenti |

    CARATTERISTICHE ECONOMICHE / DI STRATIFICAZIONE | 4.7 | Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.8 | Facoltativo: attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.9 | Numero di persone occupate nel gruppo troncato / di imprese residenti |

    4.10 | Facoltativo: fatturato consolidato |

    Caratteristiche supplementari per i gruppi di imprese multinazionali (tipologie 2 e 3 al punto 4.4)

    La registrazione delle variabili 4.11 e 4.12a è facoltativa fintanto che non è stata effettuata la trasmissione delle informazioni sui gruppi multinazionali, come specificato all’articolo 11.

    CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE | 4.11 | Numero identificativo del gruppo globale |

    4.12a | Nome del gruppo globale |

    4.12b | Facoltativo: paese di registrazione, indirizzo postale, di posta elettronica e Internet della sede globale |

    4.13 | Numero identificativo dell’unità a capo del gruppo globale (corrisponde al numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce l’unità capogruppo) Se l’unità a capo del gruppo globale non è residente, il suo paese di registrazione e facoltativamente: il suo numero identificativo o il nome e l’indirizzo. |

    CARATTERISTICHE ECONOMICHE / DI STRATIFICAZIONE | 4.14 | Facoltativo: numero di persone globalmente occupate |

    4.15 | Facoltativo: fatturato globale consolidato |

    4.16 | Facoltativo: paese del centro decisionale globale |

    4.17 | Facoltativo: paesi in cui sono localizzate le imprese o le unità locali |

    [1] GU C del , pag. .

    [2] GU C del , pag. .

    [3] GU C […] del […], pag.[…].

    [4] GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1.

    [5] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

    [6] GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

    [7] GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

    [8] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    [9] GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

    [10] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

    [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [12] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

    [13] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    [14] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

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