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Document 52005PC0088

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

/* COM/2005/0088 def. - COD 2005/0016 */

52005PC0088

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere /* COM/2005/0088 def. - COD 2005/0016 */


Bruxelles, 15.3.2005

COM(2005) 88 definitivo

2005/0016 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

La globalizzazione dell’economia ha forti ripercussioni sulle imprese; è indispensabile pertanto disporre di statistiche appropriate al fine di assistere i responsabili politici nazionali e comunitari nella formulazione di politiche adeguate e di aiutare le imprese a valutare gli sviluppi in corso. Dati statistici sono necessari inoltre in molti altri ambiti, ad esempio con riguardo al funzionamento del mercato interno o all’attuazione del GATS[1].

La raccolta su base volontaria di dati sulla struttura e sull’attività delle consociate estere negli Stati membri ha dimostrato la fattibilità di tale rilevazione. Statistiche sulle imprese a controllo estero residenti nel paese (Inward FATS) sono state elaborate nel quadro delle statistiche strutturali sulle imprese, tramite la disaggregazione per nazionalità delle imprese esercitanti il controllo estero. Tali statistiche sono state compilate anche nel quadro delle statistiche di bilancia dei pagamenti, attraverso la generazione di dati per il sottogruppo nel quale gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto un livello corrispondente al controllo estero. I dati per le statistiche sulle imprese a controllo nazionale residenti all’estero (Outward FATS) sono rilevati su base strettamente volontaria nel quadro della bilancia dei pagamenti. Essi si basano anche su ampliamenti delle variabili rilevate per gli investimenti diretti esteri, per le consociate estere controllate dall’investitore diretto.

Nonostante la fornitura, in uno o l’altro dei vari ambiti statistici, di dati per le statistiche Inward FATS da parte di tutti gli Stati membri dell’UE a 15 paesi, la definizione di aggregati a livello UE-15 è risultata impossibile a causa della difformità di copertura e delle diverse variabili e metodologie utilizzate. Poiché la disponibilità di aggregati a livello UE è di utilità per tutti gli utenti, si è reso necessario armonizzare la rilevazione dei dati per le statistiche Inward FATS al fine di creare un quadro comune per la produzione di statistiche sulle consociate estere (FATS) coerenti. Per le statistiche Outward FATS, solo 9 Stati membri rilevano dati su base volontaria.

Il regolamento proposto precisa i dati statistici richiesti lasciando alla discrezione dello Stato membro la decisione sul modo migliore in cui ottenerli.

La proposta in merito alle statistiche FATS, sostenuta dalla grande maggioranza degli Stati membri, è il frutto di numerose consultazioni e riunioni con questi.

2. Contenuto del regolamento

Il regolamento comprende due moduli comuni: per le statistiche Inward FATS (allegato 1) e per le statistiche Outward FATS (allegato 2).

Il modulo comune per le statistiche Inward FATS (allegato 1) si basa in gran parte sui dati rilevati in virtù del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese. La rilevazione delle caratteristiche consente di misurare l’entità e l’intensità della globalizzazione nel mercato interno e fornisce informazioni sui movimenti di capitali, sugli investimenti diretti e sulle tecnologie. La relazione diretta con le statistiche strutturali sulle imprese permette una comparazione tra imprese a controllo estero ed imprese a controllo nazionale e una più agevole analisi delle differenze a livello di produttività, prestazioni e redditività, così come degli effetti sulle prestazioni economiche misurati in termini di crescita, di occupazione e di ricerca e sviluppo.

La disaggregazione per attività effettuata sulla base della NACE[2] fornisce informazioni sulla distribuzione del controllo estero nell’economia del paese di rilevazione dei dati e sulla rispettiva competitività internazionale di taluni settori. L’articolazione secondo il paese controllante evidenzia il ruolo di taluni paesi quali sede di imprese che controllano consociate negli Stati membri dell’UE e l’attrattiva dei singoli Stati membri.

Il modulo comune per le statistiche Outward FATS (allegato 2) comprende anche una disaggregazione per paese di ubicazione e per attività delle consociate controllate all’estero. Il dettaglio per le caratteristiche proposte è identico a quello utilizzato per gli investimenti diretti esteri nel progetto di regolamento per le statistiche di bilancia dei pagamenti. Lo sfavore con cui gli Stati membri hanno accolto una precedente versione presentata al CPS nel settembre del 2003 comporta l’assoggettamento a studi pilota di tutte le caratteristiche per le statistiche Outward FATS definite nell’allegato II.

Per le statistiche Inward FATS, poiché le informazioni richieste dagli utenti esulano dal campo di applicazione del progetto di regolamento, è in programma il ricorso a studi pilota per valutare la fattibilità della rilevazione di dati al fine di ottenere informazioni aggiuntive. Riguardo alle statistiche Outward FATS, in conseguenza dell’atteggiamento sfavorevole degli Stati membri nei confronti della precedente versione presentata al CPS nel settembre 2003, l’intero allegato 2 è ora oggetto di studi pilota.

Il regolamento è stato approfonditamente discusso con i rappresentanti degli Stati membri e dei paesi candidati in seno al gruppo di lavoro congiunto FATS. Quest’ultimo riunisce entrambi i gruppi di fornitori di dati: gli istituti nazionali di statistica che rilevano dati FATS nell’ambito delle statistiche strutturali sulle imprese e le banche centrali che forniscono dati nel quadro delle statistiche di bilancia dei pagamenti. La proposta è stata discussa con gli Stati membri e con i paesi candidati anche in seno al CMFB[3] e al BSDG[4], ed è stata accolta con favore. Entrambi i moduli sono stati redatti dopo approfondite consultazioni con gli Stati membri, i quali approvano sia il contenuto sia gli elenchi.

2005/0016 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[5],

dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all’articolo 105, paragrafo 4, del trattato[6],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

(1) La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.

(2) L’attuazione e la revisione dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.

(3) Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

(4) Le informazioni fornite nel quadro della normativa comunitaria esistente o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.

(5) Il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[8] istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nell’accordo GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.

(6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese[9] e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità[10] istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità.

(7) Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità[11] è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.

(8) Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) definiscono le norme generali per l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

(9) L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio[12].

(10) Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, ossia la creazione di standard statistici comuni ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(11) Le misure necessarie ai fini dell’esecuzione del presente regolamento sono da adottare conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13].

(12) Il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“consociata estera”: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese;

“controllo”: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei; l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B allorché B controlla - direttamente o indirettamente - più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;

“controllo estero”: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata;

“filiali”: le unità locali senza personalità giuridica distinta che dipendono da imprese di proprietà estera; esse sono trattate come quasi-imprese;

“statistiche sulle consociate estere” (“FATS”): le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere;

“statistiche sulle consociate estere residenti nel paese” (“Inward FATS”): le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;

“statistiche sulle consociate estere residenti all’estero” (“Outward FATS”): le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate dall’economia che rileva i dati;

“unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera”: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale.

“impresa”, “unità locale” e “unità istituzionale”: il significato attribuito a ciascuna di queste espressioni nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità[14].

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite Eurostat, i dati sulle consociate estere per le caratteristiche, le attività economiche e la disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 4

Fonti di dati

1. Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, possono raccogliere le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo alle fonti da essi ritenute più idonee.

2. Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri in conformità al presente regolamento.

3. In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili.

Articolo 5

Studi pilota

1. La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio al fine di verificare la fattibilità e i costi della rilevazione di dati su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese (Inward FATS) e della rilevazione di dati per le statistiche sulle consociate estere residenti all’estero (Outward FATS).

2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

3. Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

4. Gli studi pilota sono effettuati al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Norme di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite Eurostat, una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (in appresso “relazioni sulla qualità”).

3. Le norme comuni di qualità nonché il contenuto delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

4. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base delle relazioni sulla qualità presentate dagli Stati membri e ne stabilisce il calendario di presentazione.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate in virtù del presente regolamento.

Articolo 8

Calendario e deroghe

1. Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato nell’allegato I.

2. Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In particolare esse comprendono disposizioni in tema di:

adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati;

adeguamento delle definizioni, se necessario, in funzione degli sviluppi economici e metodologici;

adeguamento del grado di dettaglio richiesto negli allegati I, II e III;

definizione di opportune norme comuni di qualità e del contenuto delle relazioni sulla qualità;

indicazione del formato e delle procedure appropriate per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

attuazione dei risultati degli studi pilota.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom[15].

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 8 della stessa.

Il termine cui è fatto riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatori.

Articolo 11

Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione sente il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE del Consiglio[16] su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, segnatamente tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Articolo 12

Relazione sull’applicazione

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. In particolare, tale relazione dovrà:

valutare la qualità delle statistiche elaborate;

valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;

valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;

individuare potenziali miglioramenti e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi implicati.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE (“INWARD FATS”)

Sezione 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2.

Sezione 2

Caratteristiche

Vanno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese[17] :

Codice | Designazione |

11 11 0 | Numero di imprese |

12 11 0 | Fatturato |

12 12 0 | Valore della produzione |

12 15 0 | Valore aggiunto al costo dei fattori |

13 11 0 | Acquisti complessivi di beni e servizi |

13 12 0 | Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto |

13 31 0 | Costi del personale |

15 11 0 | Investimenti lordi in beni materiali |

16 11 0 | Numero di persone occupate |

22 11 0 | Spesa complessiva per R&S intra-muros (*) |

22 12 0 | Numero complessivo del personale R&S (*) |

Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate possono essere forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le variabili “Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo del personale R&S” (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE.

Per la sezione J della NACE vanno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato(**) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

Sezione 3

Grado di dettaglio

I dati sono forniti conformemente al concetto di “unità istituzionale controllante ultima” combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con il totale delle attività.

Sezione 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo.

Sezione 5

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Sezione 6

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2. Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente all’articolo 5 del presente regolamento.

3. Gli studi pilota sono eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

4. Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice | Designazione |

Esportazioni di beni e servizi |

Importazioni di beni e servizi |

Esportazioni di beni e servizi intragruppo |

Importazioni di beni e servizi intragruppo |

5. Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili “Spesa complessiva per R&S intra-muros” (codice 22 11 0) e “Numero complessivo del personale R&S” (code 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, J, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.

ALLEGATO II

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL’ESTERO (“OUTWARD FATS”)

Sezione 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2.

Sezione 2

Studi pilota

Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio conformemente all’articolo 5 del presente regolamento.

Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

Sezione 3

Caratteristiche

Oggetto degli studi pilota sarà la rilevazione di dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese[18]:

Codice | Designazione |

12 11 0 | Fatturato |

16 13 0 | Numero di dipendenti |

11 11 0 | Numero di imprese |

13 31 0 | Costi del personale |

Esportazioni di beni e servizi |

Importazioni di beni e servizi |

Esportazioni di beni e servizi intragruppo |

Importazioni di beni e servizi intragruppo |

12 15 0 | Valore aggiunto al costo dei fattori |

15 11 0 | Investimenti lordi in beni materiali |

Sezione 4

Grado di dettaglio

I dati sono forniti dettagliati per paese di ubicazione e per tipo di attività della consociata estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per tipo di attività sono combinati come segue:

- livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività;

- livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività;

- livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

ALLEGATO III

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA | Livello 1 | Livello 2-OUT (livello 1 + 34 paesi) |

D5 | Extra-UE 25 | D5 | Extra-UE 25 |

IS | Islanda |

LI | Liechtenstein |

NO | Norvegia |

CH | Svizzera | CH | Svizzera |

BG | Bulgaria |

HR | Croazia |

RO | Romania |

RU | Federazione russa | RU | Federazione russa |

TR | Turchia |

EG | Egitto |

MA | Marocco |

NG | Nigeria |

ZA | Sudafrica |

CA | Canada | CA | Canada |

US | Stati Uniti d’America | US | Stati Uniti |

MX | Messico |

AR | Argentina |

BR | Brasile | BR | Brasile |

CL | Cile |

UY | Uruguay |

VE | Venezuela |

IL | Israele |

CN | Cina | CN | Cina |

HK | Hong Kong | HK | Hong Kong |

IN | India | IN | India |

ID | Indonesia |

JP | Giappone | JP | Giappone |

KR | Corea del Sud |

MY | Malaysia |

PH | Filippine |

SG | Singapore |

TW | Taiwan |

TH | Thailandia |

AU | Australia |

NZ | Nuova Zelanda |

D6 | Paesi candidati |

W5 | Extra UE-25 non attribuiti | W5 | Extra UE-25 non attribuiti |

C4 | Centri finanziari offshore | C4 | Centri finanziari offshore |

Livello 2-IN

A1 | Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati ) |

Z9 | Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati ) |

A2 | Controllata dal paese di rilevazione dei dati |

D3 | UE-25 (Intra-UE-25) escluso il paese di rilevazione dei dati |

BE | Belgio |

CZ | Repubblica ceca |

DK | Danimarca |

DE | Germania |

EE | Estonia |

GR | Grecia |

ES | Spagna |

FR | Francia |

IE | Irlanda |

IT | Italia |

CY | Cipro |

LV | Lettonia |

LT | Lituania |

LU | Lussemburgo |

HU | Ungheria |

MT | Malta |

NL | Paesi Bassi |

AT | Austria |

PL | Polonia |

PT | Portogallo |

SI | Slovenia |

SK | Repubblica slovacca |

FI | Finlandia |

SE | Svezia |

UK | Regno Unito |

D5 | Extra-UE 25 |

AU | Australia |

BG | Bulgaria |

CA | Canada |

CH | Svizzera |

CN | Cina |

HK | Hong Kong |

IL | Israele |

IS | Islanda |

JP | Giappone |

LI | Liechtenstein |

NO | Norvegia |

NZ | Nuova Zelanda |

RO | Romania |

RU | Federazione russa |

TR | Turchia |

US | Stati Uniti |

C4 | Centri finanziari offshore |

W5 | Extra-UE25 non attribuiti |

Livello 3

AD | Andorra | EE | Estonia* | KZ | Kazakistan | QA | Qatar |

AE | Emirati arabi uniti | EG | Egitto | LA | Repubblica democratica popolare del Laos | RO | Romania |

AF | Afghanistan | ER | Eritrea | LB | Libano | RU | Federazione russa |

AG | Antigua e Barbuda | ES | Spagna* | LC | Saint Lucia | RW | Ruanda |

AI | Anguilla | ET | Etiopia | LI | Liechtenstein | SA | Arabia Saudita |

AL | Albania | FI | Finlandia* | LK | Sri Lanka | SB | Isole Salomone |

AM | Armenia | FJ | Figi | LR | Liberia | SC | Seicelle |

AN | Antille olandesi | FK | Isole Falkland (Malvine) | LS | Lesotho | SD | Sudan |

AO | Angola | FM | Stati federati di Micronesia | LT | Lituania | SE | Svezia |

AQ | Antartide | FO | Faer Øer | LU | Lussemburgo | SG | Singapore |

AR | Argentina | FR | Francia* | LV | Lettonia | SH | Sant’Elena |

AS | Samoa americane | GA | Gabon | LY | Gran Giamahiria araba libica | SI | Slovenia |

AT | Austria* | GB | Regno Unito* | MA | Marocco | SK | Slovacchia |

AU | Australia | GD | Grenada | MD | Repubblica moldova | SL | Sierra Leone |

AW | Aruba | GE | Georgia | MG | Madagascar | SM | San Marino |

AZ | Azerbaigian | GG | Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) | MH | Isole Marshall | SN | Senegal |

BA | Bosnia-Erzegovina | GH | Ghana | MK[19] | Ex repubblica iugoslava di Macedonia | SO | Somalia |

BB | Barbados | GI | Gibilterra | ML | Mali | SR | Suriname |

BD | Bangladesh | GL | Groenlandia | MM | Myanmar | ST | São Tomé e Príncipe |

BE | Belgio* | GM | Gambia | MN | Mongolia | SV | Salvador |

BF | Burkina-Faso | GN | Guinea | MO | Macao | SY | Repubblica araba siriana |

BG | Bulgaria | GQ | Guinea equatoriale | MP | Marianne settentrionali | SZ | Swaziland |

BH | Bahrein | GR | Grecia* | MQ | Martinica | TC | Isole Turks e Caicos |

BI | Burundi | GS | Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud | MR | Mauritania | TD | Ciad |

BJ | Benin | GT | Guatemala | MS | Montserrat | TG | Togo |

BM | Bermuda | GU | Guam | MT | Malta* | TH | Thailandia |

BN | Brunei Darussalam | GW | Guinea-Bissau | MU | Maurizio | TJ | Tagikistan |

BO | Bolivia | GY | Guyana | MV | Maldive | TK | Tokelau |

BR | Brasile | HK | Hong Kong | MW | Malawi | TM | Turkmenistan |

BS | Bahama | HM | Isole Heard e McDonald | MX | Messico | TN | Tunisia |

BT | Bhutan | HN | Honduras | MY | Malaysia | TO | Tonga |

BV | Isola di Bouvet | HR | Croazia | MZ | Mozambico | TP | Timor est |

BW | Botswana | HT | Haiti | NA | Namibia | TR | Turchia |

BY | Bielorussia | HU | Ungheria* | NC | Nuova Caledonia | TT | Trinidad e Tobago |

BZ | Belize | ID | Indonesia | NE | Niger | TV | Tuvalu |

CA | Canada | IE | Irlanda* | NF | Isola Norfolk | TW | Taiwan, Provincia della Cina |

CC | Isole Cocos (Keeling) | IL | Israele | NG | Nigeria | TZ | Repubblica unita di Tanzania |

CD | Repubblica democratica del Congo | IM | Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) | NI | Nicaragua | UA | Ucraina |

CF | Repubblica centrafricana | IN | India | NL | Paesi Bassi* | UG | Uganda |

CG | Congo | IO | Territorio britannico dell’Oceano Indiano | NO | Norvegia | UM | Isole minori lontane degli Stati Uniti |

CH | Svizzera | IQ | Iraq | NP | Nepal | US | Stati Uniti |

CI | Côte d’Ivoire | IR | Repubblica islamica dell’Iran | NR | Nauru | UY | Uruguay |

CK | Isole Cook | IS | Islanda | NU | Niue | UZ | Uzbekistan |

CL | Cile | IT | Italia* | NZ | Nuova Zelanda | VA | Santa Sede (Città del Vaticano) |

CM | Camerun | JE | Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale) | OM | Oman | VC | Saint Vincent e Grenadine |

CN | Cina | JM | Giamaica | PA | Panama | VE | Venezuela |

CO | Colombia | JO | Giordania | PE | Perù | VG | Isole Vergini britanniche |

CR | Costa Rica | JP | Giappone | PF | Polinesia francese | VI | Isole Vergini americane |

CU | Cuba | KE | Kenya | PG | Papua Nuova Guinea | VN | Vietnam |

CV | Capo Verde | KG | Kirghizistan | PH | Filippine | VU | Vanuatu |

CX | Isola Christmas | KH | Cambogia (Kampuchea) | PK | Pakistan | WF | Wallis e Futuna |

CY | Cipro* | KI | Kiribati | PL | Polonia | WS | Samoa |

CZ | Repubblica ceca* | KM | Comore | PN | Pitcairn | YE | Yemen |

DE | Germania* | KN | Saint Kitts e Nevis | PR | Portorico | YT | Mayotte |

DJ | Gibuti | KP | Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) | PS | Territorio palestinese occupato | CS | Serbia e Montenegro |

DK | Danimarca* | KR | Repubblica di Corea (Corea del Sud) | PT | Portogallo | ZA | Sudafrica |

DM | Dominica | KW | Kuwait | PW | Palau | ZM | Zambia |

DO | Repubblica dominicana | KY | Isole Cayman | PY | Paraguay | ZW | Zimbabwe |

DZ | Algeria |

EC | Ecuador |

A2 | Controllata dal paese di rilevazione dei dati | W5 | Extra UE-25 non attribuiti | * = solo per Inward FATS |

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE PER ATTIVITÀ

Livello 1 | Livello 2 |

ICFA | NACE Rev. 1.1[20] |

TOTALE DELLE ATTIVITÀ | TOTALE DELLE ATTIVITÀ | Sezioni C-O (esclusa L) |

ESTRAZIONE DI MINERALI | ESTRAZIONE DI MINERALI | Sezione C |

di cui: |

Estrazione di petrolio e di gas | Divisione 11 |

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | Sezione D |

Industrie alimentari | Sottosezione DA |

Industrie tessili e dell’abbigliamento | Sottosezione DB |

Industria del legno, stampa e editoria | Sottosezioni DD & DE |

TOTALE industrie tessili + industria del legno |

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti | Divisione 23 |

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali | Divisione 24 |

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | Divisione 25 |

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche | TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche |

Prodotti in metallo | Sottosezione DJ |

Macchine ed apparecchi meccanici | Divisione 29 |

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici |

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici | Divisione 30 |

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni | Divisione 32 |

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni | TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni |

Autoveicoli | Divisione 34 |

Altri mezzi di trasporto | Divisione 35 |

Veicoli e altri mezzi di trasporto | TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto |

Attività manifatturiere n.c.a. |

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA | ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA | Sezione E |

COSTRUZIONI | COSTRUZIONI | Sezione F |

TOTALE SERVIZI | TOTALE SERVIZI |

COMMERCIO E RIPARAZIONI | COMMERCIO E RIPARAZIONI | Sezione G |

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione | Divisione 50 |

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi | Divisione 51 |

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa | Divisione 52 |

ALBERGHI E RISTORANTI | ALBERGHI E RISTORANTI | Sezione H |

TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNICAZIONI | TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI | Sezione I |

Trasporti e magazzinaggio | Div. 60, 61, 62, 63 |

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte | Divisione 60 |

Trasporti marittimi e per vie d’acqua | Divisione 61 |

Trasporti aerei | Divisione 62 |

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio | Divisione 63 |

Poste e telecomunicazioni | Divisione 64 |

Attività postali e di corriere | Gruppo 641 |

Telecomunicazioni | Gruppo 642 |

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA | INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA | Sezione J |

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | Divisione 65 |

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie | Divisione 66 |

Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni | Divisione 67 |

ATTIVITÀ IMMOBILIARI | Sezione K, Div. 70 |

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO | Sezione K, Div. 71 |

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE | Sezione K, Div. 72 |

RICERCA E SVILUPPO | RICERCA E SVILUPPO | Sezione K, Div. 73 |

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE | ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE | Sezione K, Div. 74 |

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza | Gruppo 741 |

Attività degli studi legali e notarili | Classe 7411 |

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale | Classe 7412 |

Studi di mercato e sondaggi di opinione | Classe 7413 |

Consulenza amministrativo-gestionale | Classe 7414 |

Amministrazione di imprese | Classe 7415 |

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici | Gruppo 742 |

Pubblicità | Gruppo 744 |

Altre attività di servizi alle imprese n.c.a. | Gruppi 743, 745, 746, 747, 748 |

ISTRUZIONE | Sezione M |

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE | Sezione N |

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI | Sezione O, Div. 90 |

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A. | Sezione O, Div. 91 |

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE | ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE | Sezione O, Div. 92 |

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento | Gruppi 921, 922, 923 |

Attività delle agenzie di stampa | Gruppo 924 |

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | Gruppo 925 |

Attività sportive e ricreative | Gruppi 926, 927 |

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | Sezione O, Div. 93 |

Non attribuite |

Livello 3 (NACE Rev. 1.1) |

Titolo | Livello di dettaglio richiesto |

Totale delle attività | Sezioni C-K |

Estrazione di minerali | Sezione C |

Attività manifatturiere | Sezione D Tutte le sottosezioni DA-DN Tutte le divisioni 15-37 |

Aggregati: |

Alta tecnologia (HIT) Tecnologia medio alta (MHT) Tecnologia medio bassa (MLT) Bassa tecnologia (LOT) | 24.4, 30, 32, 33, 35.3 24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5 23, 25-28, 35.1 15-22, 36, 37 |

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua | Sezione E Tutte le divisioni (40 e 41) |

Costruzioni | Sezione F (Divisione 45) Tutti i gruppi (45.1-45.5) |

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa | Sezione G Tutte le divisioni (50-52) Gruppi 50.1+50.2+50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.7 Gruppi 52.1-52.7 |

Alberghi e ristoranti | Sezione H (Divisione 55) Gruppi 55.1-55.5 |

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni | Sezione I Tutte le divisioni Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1+63.2, 63.3, 64.1, 64.2 |

Attività finanziarie | Sezione J Tutte le divisioni |

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese | Sezione K Divisione 70 Divisione 71, gruppi 71.1+71.2, 71.3 e 71.4 Divisione 72, gruppi 72.1-72.6 Divisione 73 Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8 |

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Statistics, Internal Market, Trade, Competition Activit(y/ies): Structural Business Statistics, Balance of Payments Statistics |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EC) NO ../.. ON COMMUNITY STATISTICS AND ACTIVITY OF FOREIGN AFFILIATES |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

29 02 01 Statistical Information Policy

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € 2.150 million for the period 2005-2007

2.2. Period of application:

Yearly data collection and compilation starting from the year after entry into force of the regulation.

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

€ million ( to three decimal places)

2005 | 2006 | 2007 | Total |

Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure is 0.

Subtotal a+b | 2005 | 2006 | 2007 | Total |

Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

TOTAL a+b+c | 2005 | 2006 | 2007 | Total |

Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

Payments |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue: [21]

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions form applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Diff/ Non-diff | NO | YES | YES | No 3 Internal Policies |

4. LEGAL BASIS

- Council Regulation (EC) No. 322/97 on Community Statistics.

- Decision No. 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of the 16 December 2002 on the Community Statistical Programme 2003 to 2007.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention [22]

5.1.1. Objectives pursued

This Council Regulation aims to make available harmonised statistical information on foreign-controlled affiliates in the reporting country (inward FATS). The feasibility of collecting harmonised statistical information on foreign affiliates controlled by the reporting country (outward FATS) will be tested in pilot studies. The information is needed for drawing up, monitoring and evaluating Community policies, in particular concerning the internal market as well as economic, trade, employment, research and development, competition and enterprise policies. Furthermore, international treaties such as that instituting the General Agreements on Trade in Services (GATS) require harmonised statistics in this area.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

The feasibility of collecting the data, taking into account the benefits of the availability of the data in relation to the costs of collection and the burden of businesses was tested for the inward FATS part since reference year 1996 in yearly pilot studies on a voluntary basis.

The legal basis for the pilot studies was Annex 1 Section 10 of Council Regulation No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics, also known as the SBS Regulation.[23] Up to now, 12 Member States participated and are participating in the project, providing data for several reference years (up to 2001). The scope of the pilot studies was extended over the years while introducing additional variables and increasing the level of country detail.

The pilot studies for inward FATS have proven that a breakdown of structural business statistics by ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate is possible. It has been shown convincingly that the data can be collected, that the statistics can be produced in a cost-effective way, and that the results are of great interest to users inside and outside the European Commission. It has been shown that it is possible accurately to compare the impact on foreign controlled affiliates not only with their nationally controlled counterparts, but also with the FATS of other countries.

Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced. A publication and several Statistics in Focus on foreign-controlled enterprises have been published so far. Data are also available in Eurostat’s reference database, New Cronos, Theme 4, SBS Domain, FATS Collection.

The main limitation is the lack of coverage of all Member States. To evaluate the implementation of the GATS and the functioning of the Internal Market it is essential to have data for all EU Member States.

The benefits of the availability of the data have been measured against the costs of collection and the burden on businesses for the pilot studies. The burden on businesses was difficult to quantify, because there are not data existing in the Member States quantifying it. But it can be appreciated that it is not very heavy, because existing data are generally used for processing the FATS data sets and the data collection is based on already existing data collections. Therefore, the additional costs of FATS to business outside normal national statistics activity is restricted to occasional contact for clarification of ownership and control, or to a few additional questions on that theme in ongoing surveys.

The costs to the Member States of data collection and processing are also not very high, because existing registers are used and most of the data used to calculate FATS are available as part of the regular surveys. The only additional data collection necessary is for the allocation of control. Therefore, the costs to the Member States are restricted mainly to administrative and computer services expenses.

The implementation of new statistics always involves set-up costs as well as costs for the research and development of the data process in the implementation phase. If FATS can be produced automatically as part of an inquiry results process, for example, the costs will be restricted to register and inquiry analysis time. For the pilot studies the Commission contributed financial support to help cover the costs of the Member States.

The benefits of FATS are also difficult to quantify in figures. However, in the past few years the Member States and Eurostat have registered a growth in the number of requests for FATS-type statistics on both the services and manufacturing sectors from international organisations such as the OECD and UNCTAD as well as from economists, banks, foreign embassies, academics and other statistical offices.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

According to article 12 of the proposed regulation it is envisaged that a report on the implementation of this regulation will be submitted within five years of the entry into force of the regulation, to the European Parliament and the Council. In particular, the report shall also assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The proposed Regulation describes the legal framework within which Member States’ National Statistical Offices or Central Banks will provide the FATS data. Both this regulation and future implementing regulations will be output measures, defining the statistical variables to be provided, but leaving Member States full flexibility in how to obtain the variables. In practice, many Member States will use existing data sources to obtain the results required.

The contribution from the Commission budget with respect to the work by the national statistical institutes or other national authorities responsible for Commission statistics represents only part of the total of the statistical work undertaken by the national authorities. In principle production and transmission of regular statistics, which form an integral part of the statistical programme, will be based on the subsidiarity principle, and the operational and administrative costs are borne by the national authorities. The regular data collection is based on existing administrative sources, but for pilot studies co-financing would be necessary to test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to collect.

The Commission contribution will take the form of grants awarded on the basis of grant applications submitted by Member States in advance, which will include estimated cost statements. The pilot studies will be funded via the existing Community Statistical Programme 2003 to 2007. There will be no Community funding on the basis of the proposed Regulation after the year 2007. This funding only concerns co-financing of pilot studies. The population who should get budgetary help are the national authorities. According to Article 2 of Council Regulation (CE) No 322/97 on Community Statistics[24] national authorities shall mean national statistical institutes and other bodies responsible in each Member State for producing Community statistics. They should directly be given to the data processing institutes, namely statistical institutes and central banks.

Work by Eurostat to develop and document the Community methodology and to process, analyse and disseminate data will be covered in full. Additional costs are expected to be marginal.

Data will be provided annually. Eurostat will maintain a database for the data, and will publish FATS annually.

5.3. Methods of implementation

Management of the grants procedure and all data handling will be carried out by permanent Commission staff, with no externalisation.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. )

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown | 2005 | 2006 | 2007 | Total |

Grants to national authorities for pilot studies | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

TOTAL | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 2 3 | 1 | 2 4 | A-grades for implementation of the Regulation and methodological work, B-grades for data treatment and the maintenance of the informatics system. |

Other human resources |

Total | 5 | 6 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 648.000 | 6x108.000 |

Other human resources (specify budget line) |

Total | 648.000 |

Existing human resources will be reallocated for the management and the needs of the programme, no other resources are necessary.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

No or only marginal increase in other administrative expenditure is foreseen. Expenditure on working groups and missions etc. are expected to continue at the current level.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The implementation of this Regulation will be treated in a comitology procedure. As specified in article 9 of this Regulation, Commission Regulations will be developed in relation to

- the adjustment to economic and technical developments in the collection and statistical processing of data, as well as the processing and transmission of results,

- the adjustment of the definitions, if necessary, according to economic and methodological developments,

- for adaptation of the level of detail listed in Annexes I, II and III of the proposed Regulation,

- for the definition of the proper common quality standards and the contents of the quality reports,

- to setting out the appropriate format and procedure for the transmission of results by Member States

- and to the implementation of the results of the pilot studies.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Each Member State will take all measures necessary to ensure the quality of the data transmitted according to common quality standards. Member States will supply the Commission with a report on the quality of the data transmitted. The common quality standards as well as the content of the quality reports will be specified by the Commission by comitology. The Commission shall assess the quality of the data transmitted on the basis of the quality reports transmitted by Member States, and shall define the periodicity of such exercise.

The Commission will, within five years of the entry into force of this Regulation, submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation. In particular, this report will assess the quality of the statistics produced, assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs, assess the progress of the pilot studies and their implementation and identify areas for potential improvement and amendments considered necessary in light of the results obtained and the costs involved.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

A revised system of internal management and control was put in place following the Commission’s Reform initiative on financial management. This system included a reinforced internal audit capacity.

Annual monitoring of progress with implementation of the Commission’s Internal Control Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for prevention and detection of fraud and irregularities.

New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls for tenders, grants, commitments, contracts and payments. The manual of procedures are made available to all those intervening in financial acts with a view to clarify responsibilities, simplify workflows and indicate key control points. Training on their use is provided. The manuals are subject to regular review and updating.

IMPACT ASSESSMENT FORMTHE IMPACT OF THE PROPOSAL ON BUSINESS WITH SPECIAL REFERENCE TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES( SMEs)

Title of proposal

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Community Statistics on the Structure and Activity of Foreign Affiliates.

DOCUMENT REFERENCE NUMBER

THE PROPOSAL

1. Taking account of the principle of subsidiarity, why is Community legislation necessary in this area and what are its main aims?

Community legislation on statistics on the structure and activity of foreign affiliates is needed to set common statistical standards for data, with a high degree of comparability between data colleted in different Member States. Such comparability is requested by all users, not only at Community level, but also within Member States.

The aim of the proposed regulation is to establish common rules for the production of Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates. The regulation defines a set of relevant statistical data, together with the most important definitions needed to ensure the comparability of the statistics. This is essential, for the calculation of EU aggregates, which are in great demand by users.

The impact on business

2. Who will be affected by the proposal?

- which sectors of business

NACE section C to K

- which sizes of business (what is the concentration of small and medium-sized firms)

As foreign control is exerted in general in big enterprises, the impact on small and medium-sized firms will be relatively small.

- are there particular geographical areas of the Community where these businesses are found

No.

3. What will business have to do to comply with the proposal?

In general, data for inward FATS can be collected from existing administrative sources, e.g. Structural Business Statistics, or statistical business registers in the Member States. Therefore the additional burden for businesses should be small.

For outward FATS, resident owners should supply information on the activity of their affiliates located in extra-EU countries. Additional variables should be supplied with respect to FDI surveys, although FATS only consider controlled affiliates while FDI considers affiliates with more than 10% of equity capital.

4. What economic effects is the proposal likely to have?

- on employment

None.

- on investment and the creation of new businesses

The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises in finding attractive destinations for setting-up foreign affiliates. This Regulation may therefore help businesses in investment decisions.

- on the competitiveness of businesses

The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises who wish to benchmark their operations against the industry average. This Regulation may therefore help to promote the competitiveness of businesses.

5. Does the proposal contain measures to take account of the specific situation of small and medium-sized firms (reduced or different requirements etc)?

Pilot studies have shown that foreign-controlled affiliates are rather big enterprises. Thus, small and medium-sized firms are less concerned by the data collection.

CONSULTATION

6. List the organisations which have been consulted about the proposal and outline their main views.

The National Statistical Offices, the National Central Banks and other competent national authorities responsible for data collections have been consulted on many occasions during the preparation of this text. A draft of a legal act was first presented to a FATS Task Force in September 2002 and was then presented and discussed at the meetings of the FATS Joint Working Group in January 2003, where both groups of data providers, National Statistical Institutes and Central Banks, were present. Based on the discussions in this working group meeting, a revised version was drafted and sent for written consultation to the FATS contacts in March 2003. The draft proposal was amended on the basis of written consultation and a revised version was presented to the BSDG and the CMFB in June 2003. There was general support in both groups for the regulation. The draft Regulation was discussed at the meeting of the SPC on 17 September 2003. Several delegations supported the proposal. The main areas of concern for some delegations were especially outward FATS, exchange of individual data and the level of detail requested. A series of consultations with Member States were conducted; specifically, discussions in the SBS Steering Group in November 2003 and in the CMFB in January 2004 and three written consultations of the members of the FATS Joint Working Group in November 2003, January and March 2004 and one written consultation. These resulted in revisions of the act, and finally the agreed text of the present proposal. In particular, the article on exchange of individual data has been deleted, outward FATS are now planned as pilot studies and the level of detail of inward FATS has been reduced. The draft Regulation was presented to the SPC for opinion in May 2004. The members of the SPC generally supported the proposal.

[1] Accordo generale sugli scambi di servizi

[2] Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

[3] Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

[4] Gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C del , pag. .

[8] GU L del , pag. .

[9] GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

[10] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

[11] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

[12] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[14] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

[15] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[16] GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell’1.3.1996, pag. 48 ).

[17] GU L 344 del 18.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

(*) I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-E, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell’1% del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0. Qualora le esigenze della politica comunitaria lo rendessero necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, chiedere la rilevazione ad hoc di tali dati.

(**) Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.

[18] GU L 344 del 18.12.1998.

[19] "Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite".

[20] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee e regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

[21] For further information, see separate explanatory note.

[22] For further information, see separate explanatory note.

[23] Council Regulation (EC, EURATOM) No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics (OJ No. L 14, 17.1.97)

[24] OJ L 52, 22.02.1997.

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