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Document 52005PC0004
Proposal for a Council Decision authorising the Republic of Cyprus to apply a measure derogating from Article 11 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
/* COM/2005/0004 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2005/0004 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.1.2006 COM(2005) 714 definitivo 2006/0002 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un piano di gestione per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La proposta ha per obiettivo la gestione delle attività di pesca che interessano gli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, in modo da riportare tali stock entro i limiti biologici di sicurezza e fare sì che in seguito essi siano sfruttati in modo sostenibile. | 120 | Contesto generale Da decenni la passera di mare e la sogliola sono oggetto di pesca congiunta con sfogliare nel settore meridionale del Mare del Nord. Dalla metà degli anni ’50 il tasso di mortalità per pesca della passera di mare è più che raddoppiato, ma lo stock di passera è andato declinando e gli sbarchi, dopo un incremento di breve durata alla metà degli anni ’80, sono ritornati agli stessi livelli della fine degli anni ’60. Nello stesso periodo la pesca della sogliola ha evidenziato un trend analogo. | 130 | Disposizioni esistenti nel settore interessato dalla proposta La pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord è soggetta alle disposizioni dei regolamenti annuali sulle possibilità di pesca (totali ammissibili di catture e limiti dello sforzo di pesca), l’ultimo dei quali è il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Le attività di pesca sono inoltre soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord e a ovest della Scozia. Non esistono tuttavia regolamenti attinenti alla gestione di lungo termine della passera di mare e della sogliola in tale zona. La presente proposta rispecchia per sommi capi la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia (COM(2003) 819), per quanto riguarda i criteri di fissazione dei TAC e di adeguamento del tasso di mortalità per pesca, e ha una struttura simile a quella del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. | 140 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione La proposta è redatta conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, del piano di azione sulla biodiversità e del piano di attuazione concordato al forum mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di chi ha risposto alla consultazione Il Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord (“North Sea Regional Advisory Council”) è stato istituito come forum principale della Commissione per le consultazioni nel settore della pesca. Ne fanno parte rappresentanti del settore della pesca commerciale, organizzazioni non governative che si occupano di ambiente marino e il settore della trasformazione dei prodotti della pesca. | 212 | Sintesi ed esame delle risposte I suggerimenti degli operatori del settore e le risposte della Commissione sono illustrati nella sezione che segue. | Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti | 221 | Settori scientifici/di esperienza Studiosi che operano nei laboratori nazionali di ricerca sulla pesca degli Stati membri. | 222 | Metodologia impiegata Comitati di esperti nazionali operanti sulla base di un processo consensuale e dei dati relativi alle attività di pesca a livello nazionale. | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). | 2241 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati È stata indicata l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili. Non è stato raggiunto un consenso sull’esistenza di tali rischi. | 225 | La Comunità chiede ogni anno pareri scientifici sullo stato di importanti stock ittici al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Dai pareri del CIEM e dello CSTEP emerge che la passera di mare e la sogliola sono generalmente catturate insieme nell'ambito della pesca multispecifica; i due enti hanno precisato che lo stock di passera di mare è a rischio di ridotta capacità riproduttiva, che la pesca di tale specie rischia di rivelarsi insostenibile e che la specie è oggetto di uno sfruttamento eccessivo in relazione alle rese massime dello stock. Un’elevata percentuale della passera di mare catturata è rigettata in mare. Nel 2003 il Comitato aveva sottolineato la necessità di un piano di ricostituzione dello stock. Nel 2004 aveva raccomandato una ricostituzione dello stock per arrivare nel 2006 a oltre 230 000 tonnellate (aumento del 24%). Un parere simile è stato fornito nel 2005. Gli stessi enti hanno indicato che la sogliola del Mare del Nord si trova attualmente al massimo della sua capacità riproduttiva ma che sussiste il rischio che sia catturata con modalità insostenibili per lo stock. Lo stock è oggetto di sfruttamento eccessivo in rapporto alle rese che esso può fornire nel lungo termine. Il CIEM ha inoltre consigliato una riduzione delle catture del 36% per mantenere la sogliola entro limiti biologici di sicurezza nel 2007. Ai livelli attuali di mortalità per pesca, infatti, nel 2007 lo stock di sogliola del Mare del Nord scenderà al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Il parere sulla gestione di lungo termine fornito dal CIEM indica che fissando obiettivi ridotti di mortalità per pesca (sensibilmente inferiori rispetto a quelli attuali), è possibile conseguire simultaneamente una diminuzione dei rischi per la riproduzione e elevate rese nel lungo termine. È opinione generale che non vi sia contraddizione tra i due obiettivi. Una bassa mortalità per pesca può determinare simultaneamente rese elevate e rischi ridotti per la riproduzione, inferiori di circa il 5-10% a quelli che gli operatori della pesca considerano accettabili. Obiettivi di mortalità per pesca in una fascia compresa tra 0,3 e 0,4 sono considerati adeguati. Tuttavia una gestione che adottasse una metodologia TAC rigida si tradurrebbe in rese inferiori e rischi più elevati. | 226 | Metodi utilizzati per rendere pubblici i pareri degli esperti Pubblicazione su internet e sul server Europa. | 230 | Valutazione di impatto Il settore della pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord presenta catture annue di circa 18 000 tonnellate di sogliola e 72 000 tonnellate di passera di mare con un valore alla prima vendita di circa 300 milioni di euro, di cui 140 provenienti dalla vendita della passera di mare. Approssimativamente il settore consta di 114 imbarcazioni belghe, 390 olandesi, 11 sfogliare danesi, 290 tedesche e 110 del Regno Unito. La passera di mare costituisce inoltre una specie importante nelle catture di 375 pescherecci da traino danesi di dimensioni inferiori a 24 metri e di 95 navi con reti a circuizione. Per quanto riguarda le navi con reti a circuizione battenti bandiera danese, la passera di mare costituisce oltre il 50% delle catture. Calcolando una media di circa cinque persone per imbarcazione, si può ritenere che circa 4.500 posti di lavoro in mare siano direttamente dipendenti dagli stock di sogliola e pesci piatti e che altri 2.400 dipendano dalla passera di mare per una parte del loro reddito. Altri posti di lavoro a terra, nei settori della trasformazione, della manutenzione, della commercializzazione e del catering dipendono dalle forniture di sogliola e passera di mare ma non sono al momento quantificabili. Una valutazione economica effettuata dallo CSTEP ha dimostrato che recentemente le flotte danesi impiegate nella pesca della passera di mare operavano con perdite comprese tra il 5 e il 23% e che le sfogliare belghe hanno operato in perdita nel 2002 e 2003. Anche nei Paesi Bassi le grandi sfogliare (dimensioni superiori a 24 metri) hanno operato in perdita nel 2002 e 2003, mentre le sfogliare di dimensioni inferiori hanno registrato tra il 2001 e il 2004 margini operativi molto bassi, compresi tra il 2,9 e il 3,3%. Proseguire la pesca ai livelli attuali rischia di compromettere seriamente la sostenibilità dello stock di passera di mare e, pertanto, circa la metà del valore delle attività di pesca menzionate. L’assenza della componente passera di mare dagli sbarchi comprometterebbe dunque seriamente la redditività dell’intero settore. Alcuni segmenti, in particolare quello danese, dipendono in misura maggiore dalla passera di mare che dalla sogliola. Proseguire la pesca ai livelli attuali provoca inoltre costi inutili nell’ambito delle pesca della sogliola, dal momento che le stesse rese possono essere ottenute con uno sforzo di pesca inferiore. Una rendita maggiore delle attività di pesca può essere ottenuta riducendo la pressione di pesca con conseguenti benefici in termini economici e di conservazione, grazie alla riduzione della mortalità per pesca. Dato tuttavia che le flotte impegnate nella pesca della sogliola e della passera di mare operano in perdita o con margini beneficiari ridotti, sono urgentemente necessarie misure per ripristinare la redditività, a prescindere dal loro impatto positivo sulla conservazione. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi dell'azione proposta Proposta che istituisce un piano di gestione per garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord. | 310 | Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 che stabilisce l’adozione di piani di gestione per le attività di pesca che sfruttano svariati stock, con l’obiettivo di mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza. Gli obiettivi più generali della politica comune della pesca sono definiti all’articolo 2 del suddetto regolamento e comprendono misure intese a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. | 331 | L’azione proposta è al contempo semplice e necessaria per intervenire efficacemente e in modo conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002. | 332 | Tale proposta non comporta alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio comunitario e sviluppa l’uso adeguato degli strumenti di gestione esistenti per conseguire i necessari obiettivi di conservazione. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumento proposto: regolamento. | 342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito. Il regolamento è lo strumento legislativo compatibile con i requisiti di un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Riesame/revisione/clausola di caducità | 531 | La proposta comprende una clausola di riesame. | 1. 2006/0002 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un piano di gestione per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 2. Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che lo stock di passera di mare nel Mare del Nord ha subito un tasso di mortalità per pesca superiore ai livelli fissati dallo stesso CIEM in base all’approccio precauzionale di gestione della pesca e rischia di essere sfruttato a livelli insostenibili. 3. Secondo un comitato di esperti che ha esaminato le strategie pluriennali di gestione, la resa maggiore per la sogliola si ha in presenza di un tasso di mortalità per pesca dello 0,2[3]. 4. L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[4] prevede l’adozione di un piano di gestione unico per le attività di pesca che sfruttano svariati stock. 5. Un’ampia parte delle catture di passera di mare nel Mare del Nord avviene in concomitanza con le catture di sogliola. La gestione della pesca della passera di mare non può avvenire in modo indipendente dalla gestione della pesca della sogliola. 6. È necessario adottare misure per l'attuazione di un piano pluriennale di gestione degli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002. 7. Il piano di gestione deve mirare a garantire uno sfruttamento della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 8. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce segnatamente che per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca la Comunità deve applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. La Comunità deve mirare alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all’interno di un’industria della pesca competitiva e economicamente redditizia. Il presente regolamento deve mirare a garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, tenendo conto degli interessi dei consumatori. 9. Il contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto stabilendo un adeguato metodo di fissazione del totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock interessati e un sistema di riduzione dei giorni di permanenza in mare consentiti con cui lo sforzo di pesca relativo a tali stock venga limitato in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC e dei tassi di mortalità per pesca prefissi. 10. Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie specifiche misure di controllo in aggiunta o in deroga a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[5] e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[6]. 11. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha indicato che la biomassa precauzionale per lo stock di passera di mare del Mare del Nord è pari a 230 000 tonnellate, che il tasso di mortalità per pesca necessario per produrre la resa più alta di passera di mare del Mare del Nord nel lungo termine è pari a 0,3 e che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola del Mare del Nord è pari a 35 000 tonnellate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Oggetto e obiettivi Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento istituisce un piano di gestione per lo sfruttamento degli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (denominato nel prosieguo:” piano di gestione”). 2. Ai fini del presente regolamento si intende per “Mare del Nord” la zona marina definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare come sottozona IV. Articolo 2 Obiettivo del piano di gestione 1. Il piano di gestione deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord. 2. L’obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della passera di mare nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,3. 3. L’obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della sogliola nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,2. CAPO II Totali ammissibili di catture Articolo 3 Fissazione del totale ammissibile di catture (TAC) 1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord relativo all'anno successivo. 2. Il TAC per lo stock di passera di mare è fissato conformemente all'articolo 4. 3. Il TAC per lo stock di sogliola è fissato conformemente all'articolo 5. Articolo 4 Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare 1. Il Consiglio stabilisce il TAC per la passera di mare al livello che, secondo la valutazione scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è quello maggiore fra i seguenti: a) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente; b) il TAC che permette di conseguire un tasso di mortalità per pesca dello 0,3 nell’anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra 2 e 4 anni. 2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno. 3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno. Articolo 5 Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola 1. Il Consiglio stabilisce il TAC per la sogliola al livello che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è il maggiore fra i seguenti: a) il TAC la cui applicazione implichi lo stesso cambiamento in termini percentuali del tasso di mortalità per pesca della sogliola quale si ottiene dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, per la passera di mare; b) il TAC che permetta di conseguire un livello della mortalità per pesca dello 0,2 nell’anno della sua applicazione; c) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente. 2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno. 3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno. CAPO III Limitazione dello sforzo di pesca Articolo 6 Limitazione dello sforzo di pesca 1. Il TAC di cui al capo II del presente regolamento è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca, basato sulle zone geografiche, sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché sulle condizioni specifiche per l'utilizzazione delle possibilità di pesca indicati nell’allegato IVa del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio[7]. 2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il numero massimo di giorni in mare per i pescherecci comunitari che utilizzano reti da traino con maglie di dimensioni uguali o superiori a 80 mm e sono soggetti al sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1. 3. L’adeguamento annuo del numero massimo di giorni previsto dal paragrafo 2 del presente articolo deve essere direttamente proporzionale all’adeguamento annuo della mortalità per pesca stabilito conformemente all’articolo 5, paragrafo 1. 4. Qualora si riveli necessario per la gestione o la ricostituzione di risorse acquatiche vive diverse dalla passera di mare o dalla sogliola, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di fissare un numero di giorni in mare inferiore a quello determinato in applicazione del paragrafo 3. CAPO IV Controllo, ispezione e sorveglianza Articolo 7 Comunicazioni sullo sforzo di pesca Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 undecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento. Articolo 8 Margine di tolleranza 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce espresso in kg di peso vivo conservato a bordo di pescherecci comunitari che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari a un margine massimo dell'8% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui il peschereccio batte bandiera. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di organismi acquatici i cui quantitativi conservati a bordo siano inferiori a 50 chilogrammi. Articolo 9 Pesatura degli sbarchi In relazione agli sbarchi effettuati da qualsiasi peschereccio che sia stato presente nel Mare del Nord, le autorità competenti dello Stato membro devono accertarsi che: a) siano pesati tutti i quantitativi di passera di mare e sogliola sbarcati da un peschereccio comunitario avente a bordo quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg o quantitativi di sogliola superiori a 300 kg; b) la pesatura della passera di mare e della sogliola sia effettuata in presenza di ispettori e prima del trasporto dal punto di sbarco e della prima vendita; c) che la pesatura sia effettuata utilizzando bilance certificate come precise nell’ambito di un ragionevole margine di tolleranza dalle autorità competenti dello Stato membro. Articolo 10 Notifica preliminare 1. Prima di entrare in un porto o in qualsiasi luogo di sbarco di uno Stato membro, il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che detenga a bordo oltre 500 kg di passera di mare e oltre 300 kg di sogliola comunica alle autorità competenti dello Stato membro stesso, almeno quattro ore prima del suo ingresso: a) il nome del porto o del luogo di sbarco; b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco; c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg. 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio. 3. Il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che desideri trasbordare un quantitativo qualsiasi di passera di mare o sogliola conservato a bordo, o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo o dello sbarco nel paese terzo. Articolo 11 Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola 1. I pescherecci comunitari che siano stati presenti nel Mare del Nord e in cui siano stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola o passera di mare non possono tenere a bordo, in alcun contenitore, quantitativi di sogliola o passera di mare mescolati con altre specie di organismi marini. 2. I contenitori contenenti sogliola o passera di mare sono conservati separatamente da altri contenitori. 3. I comandanti dei pescherecci comunitari che siano stati presenti nel Mare del Nord prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi registrati nel giornale di bordo e delle catture di passere di mare e sogliole conservate a bordo. Articolo 12 Trasporto della passera di mare e della sogliola In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di passera di mare e di sogliola mescolati tra loro in qualsiasi forma e superiori a 100 chilogrammi, che siano trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, la quale indichi i quantitativi di passera di mare e di sogliola trasportati. Non si applica l'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 13 Programma di controllo specifico In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore. Capo V Seguito Articolo 14 Valutazione delle misure di gestione 1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere emesso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock di passera di mare e di sogliola e sulle relative attività di pesca. 2. La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d’applicazione successivo. Se opportuno la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2. Articolo 15 Circostanze particolari Qualora il CSTEP segnali che lo stock di sogliola o lo stock di passera di mare oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all’articolo 4, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all’articolo 5 e un numero di giorni in mare inferiore a quello di cui all’articolo 6. Capo VI Disposizioni finali Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] SEC(2004) 1209 dell’1.10.2004. [4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [5] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). [6] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290, del 4.11.2005, pag. 10 ). [7] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.