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Document 52004XC0422(04)
Commission Notice concerning parties exempted, pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 on the authorisation of the exemption on imports of certain bicycle parts originating in the People's Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93, and maintained by Council Regulation (EC) No 1524/2000: changes regarding exempted companies
Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati
Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati
GU C 97 del 22.4.2004, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati
Gazzetta ufficiale n. C 097 del 22/04/2004 pag. 0012 - 0013
Avviso della Commissione relativo ai soggetti esentati, conformemente al regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio: modifica della ragione sociale e degli indirizzi dei soggetti esentati (2004/C 97/08) Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997 (regolamento di esenzione)(1) autorizza l'esenzione dal dazio antidumping esteso per le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio è risultato dall'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio(2), del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio(3), e confermato dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio(4). In tale ambito, e mediante adozione di una serie di decisioni della Commissione, alcuni produttori di biciclette sono stati esentati dal dazio esteso. Tra le altre, sono state esentate le seguenti società: Alpina SRL (codice addizionale Taric 8075)(5) Monark Crescent (codice addizionale Taric 8963)(6); Union BV, 7711 GP Nieuwleusen, Paesi Bassi, (codice addizionale Taric 8056)(7); Bottecchia Cicli Srl, Via dell'Industria 7, I-35028 Piove di Sacco, Padova, Italia, (codice addizionale Taric A087)(8); Cicli Olimpica srl, Via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD), Italia, (codice addizionale Taric A229) e Tecno Bike sas di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italia (codice addizionale Taric 8612)(9). Inoltre, con avviso della Commissione del 17 aprile 2003(10), i riferimenti alla Alpina SRL e alla Monark Crescent sono stati rispettivamente modificati nel modo seguente: Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s., Via Emilia Km. 16,500, I-47020 Longiano, Italia (codice addizionale Taric 8075) e Cycleurope Sverige AB, 13 Hallands län, S-432 82 Varberg, Svezia (codice addizionale Taric 8963). La Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s., Via Emilia Km. 16,500, I-47020 Longiano, Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s., che ha conservato la sede legale. La Cycleurope Sverige AB ha informato i servizi della Commissione che la sede legale corretta della Cycleurope Sverige AB è 432 82 Varberg, Svezia, senza l'indicazione 13 Hallands län che figura nell'avviso della Commissione del 17 aprile 2003. La Union BV, 7711 GP Nieuwleusen, Paesi Bassi, ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Larcom Life Cycles International BV e che la sede legale rimane la stessa. La Bottecchia Cicli ha informato la Commissione che la sede legale della società è cambiata da Via dell'Industria 7, I-35028 Piove di Sacco, Padova, Italia a Via Matteotti, 26, I-35020 Arzergrande, (PD). La Cicli Olimpica srl, via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD), Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c. e che la sede legale rimane la stessa. La Tecno Bike sas di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italia ha informato la Commissione che la ragione sociale della società che esegue l'operazione di assemblaggio e chiede pertanto l'esenzione dal dazio antidumping esteso è ora Tecno Bike srl con la stessa sede legale. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione ha stabilito che le nuove ragioni sociali e le nuove sedi legali non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni fissate nel regolamento relativo all'esenzione e, pertanto, non ritiene che tali modifiche debbano influire sull'esenzione dal dazio antidumping esteso. Pertanto, i riferimenti alla Alpina di Poggioli Primo & C. s.a.s. e alla Cycleurope Sverige AB contenuti nella decisione 97/447/CE della Commissione, modificati dall'avviso della Commissione del 17 aprile 2003, alla Union BV contenuti nella decisione 98/115/CE della Commissione, alla Bottecchia Cicli Srl contenuti nella decisione 2001/108/CE della Commissione, alla Cicli Olimpica srl e alla Tecno Bike sas di Tontini Donatella contenuti nella decisione 2002/134/CE della Commissione si intendono modificati come nel seguente allegato: (1) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17. (2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55. (3) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. (4) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. (5) Decisione 97/447/CE della Commissione (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32). (6) Decisione 97/447/CE della Commissione (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32). (7) Decisione 98/115/CE della Commissione (GU L 31 del 6.2.1998, pag. 25). (8) Decisione 2001/108/CE della Commissione (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 30). (9) Decisione 2002/134/CE della Commissione (GU L 47 del 19.2.2002, pag. 43). (10) GU C 92 del 17.4.2003, pag. 5. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>