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Document 52004PC0812

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

    /* COM/2004/0812 def. - ACC 2004/0283 */

    52004PC0812

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia /* COM/2004/0812 def. - ACC 2004/0283 */


    Bruxelles, 17.12.2004

    COM(2004) 812 definitivo

    2004/0283 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Conformemente alle direttive del Consiglio dell’11 ottobre 2004, la Commissione ha negoziato un accordo che proroga di un anno l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili in vigore tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia. Detto accordo, in forma di scambio di lettere, sarà siglato il xx dicembre 2004.

    Tale accordo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2005 dell’attuale accordo tessile ed è conforme all’approccio politico generale dell’UE nei confronti della Bielorussia. Considerata la situazione politica della Bielorussia, l’accordo proposto è restrittivo. Nel 2005, la Bielorussia sarebbe, assieme alla Corea del Nord, l’unico paese ad essere soggetto a contingenti tessili nell’UE.

    I limiti quantitativi sono stati adeguati per tenere conto del normale tasso di crescita annua indicato nell'accordo attuale. Come richiesto da alcuni Stati membri, per tenere parzialmente conto della domanda bielorussa sono stati effettuati degli adeguamenti relativi a determinate catgorie.

    Va osservato che in assenza di un accordo, la Bielorussia sarebbe libera di aumentare le proprie tariffe ed introdurre nuove restrizioni alle importazioni.

    Si invita il Consiglio ad approvare, a nome della Comunità, la presente proposta di decisione del Consiglio, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'attuale accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia, in attesa della conclusione formale di detto accordo a nome della Comunità.

    2004/0283 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l'accordo bilaterale in vigore sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che adegua i limiti quantitativi in funzione dei tassi di crescita annuali e della domanda della Bielorussia relativa ad alcune categorie.

    (2) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità.

    (3) È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bielorussia.

    Articolo 2

    L’accordo in forma di scambio di lettere che modifica l’accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio di prodotti tessili verrà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione ufficiale e fatta salva l'applicazione reciproca provvisoria dell'accordo da parte della Repubblica di Bielorussia[1], a partire dal 1° gennaio 2005.

    Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 3

    1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 5, dell'accordo del 1999, il contingente per il 2005 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2004[2].

    2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1° aprile 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003

    Lettera del Consiglio dell'Unione europea

    Signor...,

    1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003 (in appresso denominato "l'accordo").

    2. Dato che l'accordo scade il 31 dicembre 2004, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

    2.1. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:

    "Esso si applica fino al 31 dicembre 2005."

    2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

    2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, dall'appendice 2 della presente lettera.

    2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2005 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2004, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

    Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2004 precisati nello scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003.

    3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le norme dell’OMC verranno applicati a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

    4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

    Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

    Per il Consiglio dell'Unione europea

    Appendice 1

    Allegato II

    +++++ TABLE +++++

    M pezzi: migliaia di pezzi

    Appendice 2

    Allegato del protocollo C

    +++++ TABLE +++++

    Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

    Signor...,

    Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ....., così redatta:

    "Signor ....,

    1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003 (in appresso denominato "l'accordo").

    2. Dato che l'accordo scade il 31 dicembre 2004, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

    2.1. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:

    "Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.".

    2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

    2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, dall'appendice 2 della presente lettera.

    2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2005 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2004, di cui all'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

    Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2004 precisati nello scambio di lettere siglato il 23 dicembre 2003.

    3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verranno progressivamente abolite nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC.

    4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2005, fatta salva la necessaria reciprocità.

    Voglia accettare, Signor ......, l'espressione della mia profonda stima."

    Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica di Bielorussia

    [1] La data in cui entrerà in vigore l’applicazione provvisoria sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    [2] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003.

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