EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0761

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni {SEC (2004) 1445 }

/* COM/2004/0761 def. */

52004PC0761

Regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni {SEC (2004) 1445 } /* COM/2004/0761 def. */


Bruxelles, 16.11.2004

COM(2004) 761 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

(presentata dalla Commissione){SEC (2004) 1445 }

RELAZIONE

PrEAMBOLO

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sull’andamento del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

In conformità dell’articolo 3 dell’allegato XI, prima della fine di ogni anno il Consiglio decide in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato su tali elementi, con effetto al 1° luglio.

ANDAMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI (INDICATORE SPECIFICO)

In base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all’articolo 1, punto 4, dell’allegato XI dello statuto, Eurostat ha determinato l'andamento, al netto dell’inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali di detti Stati membri.

Per il periodo luglio 2003 - luglio 2004, l’andamento medio del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato dall’indicatore specifico è pari a - 1,2%.

ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA A BRUXELLES (INDICE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES)

Sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe, Eurostat ha fissato l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità europee.

Per il periodo giugno 2003 - giugno 2004, detto andamento misurato dall’indice internazionale calcolato da Eurostat è pari all’1,9%.

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Il valore dell’adeguamento è pari al valore dell’indicatore specifico -1,2% moltiplicato per l’indice internazionale di Bruxelles 1,9%.

(101,9% x 98,8%) / 100 –100 = 0,7%

L’adeguamento netto delle retribuzioni e delle pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari allo 0,7%.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore.

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell’adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori che figurano nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso:

Coefficienti correttori per i funzionari fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D’intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2004 le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra la città di riferimento Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche ed i tassi di cambio applicabili per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee al 1° luglio 2004.

Coefficienti correttori per i pensionati fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i trasferimenti

D’intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2004 le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, paese di riferimento, e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti nei paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche ed i tassi di cambio al 1° luglio 2004.

In conformità delle disposizioni dell’articolo 17 dell’allegato VII dello statuto, tali coefficienti sono direttamente applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a partire dal 1° gennaio 2005.

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 20 dell’allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo sulla parte di pensione corrispondente ai diritti acquisiti prima del 1° maggio 2004.

In conformità del disposto del paragrafo 2 dello stesso articolo, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono il risultato della ponderazione all’80% dei coefficienti applicabili ai funzionari e al 20% dei coefficienti calcolati per le pensioni.

Dal 1° maggio 2005 la ponderazione sarà del 60% per i coefficienti applicabili ai funzionari e del 40% per i coefficienti calcolati per le pensioni.

Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio 2004 per tutte le sedi, salvo per quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L’andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti corrispondenti al valore dell’indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

Ai fini di tale adeguamento la data di efficacia è anticipata per le seguenti sedi:

- Coefficienti correttori per i funzionari: nessuna.

- Coefficienti correttori per i pensionati: nessuna.

ALTRI ELEMENTI CONCERNENTI LA RETRIBUZIONE NETTA

Si ricorda che il Consiglio, rinnovando con la decisione del 22 marzo 2004 il metodo di adeguamento delle retribuzioni (allegato XI dello statuto), ha anche deciso di:

- istituire un prelievo speciale per le retribuzioni, il cui tasso passerà dal 2,50% al 2,93%, con effetto al 1° gennaio 2005;

- prevedere un nuovo metodo di adeguamento del tasso del contributo del personale al regime delle pensioni. Di conseguenza, il tasso passerà dal 9,25% al 9,75%, con effetto al 1° luglio 2004.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2004, la data “1° luglio 2003” di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data “1° luglio 2004”.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 3

Con effetto al 16 maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:- Nessuno

Con effetto al 16 maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti residenti in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

- Nessuno

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso:

[pic]

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

Articolo 7

Con effetto al 1° gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1.000 km

0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1.001 e 2.000 km

0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2.001 e 3.000 km

0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3.001 e 4.000 km

0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:

4.001 e 10.000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

- 167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1.450 km;

- 334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1.450 km.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

- 34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

- 27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

- 584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1179,72 EUR, il limite superiore a 2359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1072,48 EUR.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

- 438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76[2] sono fissate a 337,16, 508,90, 556,42 e 758,58 EUR.

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2004, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68[3] si applica il coefficiente 4,867097.

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

[pic]

Articolo 18

Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

[pic]

Articolo 19

Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

[pic]

Articolo 20

Con effetto al 1° luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, è fissato a:

- 116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

+++++ TABLE +++++

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. …

[2] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. … (GU … dell’1.1.2004, pag. 1).

[3] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. … (GU … del …, pag. 1).

Top