Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0728(02)

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro

    /* COM/2004/0728 def. */

    52004PC0728(02)

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro /* COM/2004/0728 def. */


    Bruxelles, 29.10.2004

    COM(2004) 728 definitivo

    2004/0261 (CNS)

    2004/0262 (CNS)

    .

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

    .

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. INTRODUZIONE

    Nell’ottobre 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione che riesamina la strategia IVA varata nel giugno 2000, segnalando nuove iniziative da avviare in futuro nell’ambito di tale strategia[1]. Quest’ultima prevede un programma d’azione finalizzato a quattro obiettivi principali: la semplificazione, la modernizzazione e l’applicazione più uniforme della normativa vigente e una maggiore cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per combattere la frode.

    Nella comunicazione la semplificazione degli obblighi fiscali veniva indicata come uno dei principali settori di futuro intervento. La semplificazione può essere conseguita, in particolare, diffondendo l’uso dei mezzi di comunicazione elettronici tra soggetti passivi e autorità fiscali, nonché tra autorità fiscali nazionali.

    L’obiettivo della semplificazione degli obblighi incombenti alle imprese nel campo dell’IVA è in linea con la richiesta avanzata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 di individuare ambiti da semplificare. Per rispondere a tale richiesta, il Consiglio “Concorrenza” ha adottato nella riunione del 17 e 18 maggio 2004 una serie di conclusioni su come migliorare la normativa.

    A seguito di tali conclusioni, il 24 giugno 2004 la Presidenza di turno irlandese e la Presidenza entrante olandese hanno invitato gli altri Stati membri a presentare proposte concrete di semplificazione sulla base della propria esperienza nazionale. Diversi paesi hanno suggerito di semplificare la sesta direttiva IVA, ma nell’ambito del Consiglio “Concorrenza” si è deciso di non tener conto di tale indicazione poiché rientrava già nel programma di semplificazione dell’IVA della Commissione.

    Nella riunione informale dell’ECOFIN dell’11 settembre 2004 la Presidenza olandese ha inoltre sollevato la questione di "promuovere la crescita riducendo gli oneri amministrativi". La presente proposta risponde perfettamente a tale obiettivo.

    D’altronde, l’indagine sull’impostazione fiscale in Europa[2], condotta dalla Commissione nel secondo semestre del 2003 e pubblicata da poco, conferma che i soggetti passivi con obblighi IVA in uno Stato membro in cui non hanno sede sono quelli per i quali il rispetto della normativa comporta gli oneri più elevati. Gran parte di essi si asterrebbero persino dallo svolgere attività soggette a IVA in uno Stato membro diverso dal proprio, a causa degli oneri che l’adempimento degli obblighi IVA in tale paese impone. Tale dato viene confermato da un documento elaborato nel 2003 dall’European Consumer Center Network sul commercio elettronico, in cui l'attuale regime IVA risulta essere uno dei motivi per cui gli operatori rifiutano di vendere beni a privati consumatori che vivono in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società. La semplificazione del regime IVA andrà pertanto a vantaggio non soltanto delle imprese, ma anche dei consumatori, dando loro accesso ad una gamma più ampia di prodotti nel mercato interno.

    Inoltre, l'attuale procedura di rimborso prevista dall’ottava direttiva IVA[3] sembra talmente gravosa che oltre il 53,5% delle grandi aziende non avrebbero richiesto, almeno in un’occasione, i rimborsi cui avevano diritto.

    Il principale obiettivo della presente proposta è pertanto quello di introdurre misure di semplificazione volte a rendere il rispetto della normativa IVA più semplice per i soggetti passivi non aventi sede nello Stato membro in cui svolgono un'attività.

    La proposta contiene sei misure concrete per conseguire tale obiettivo:

    - l’introduzione di un regime dello sportello unico per i soggetti passivi non stabiliti;

    - l’introduzione di un regime dello sportello unico per modernizzare la procedura di rimborso prevista dall’ottava direttiva;

    - l’armonizzazione dei beni e servizi per i quali gli Stati membri sono autorizzati a limitare il diritto alla detrazione;

    - un’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ad alcune operazioni nei confronti di imprese (B2B) effettuate da soggetti passivi non stabiliti;

    - una revisione del regime speciale per le piccole imprese;

    - una semplificazione del regime delle vendite a distanza.

    Per attuare tali misure sono state elaborate tre diverse proposte legislative: una modifica della sesta direttiva IVA[4], la sostituzione dell’ottava direttiva IVA e una modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA[5].

    La presente iniziativa è già stata ampiamente discussa con gli Stati membri e sottoposta ad una vasta consultazione su Internet.

    2. INTRODUZIONE DEL REGIME DELLO SPORTELLO UNICO

    Secondo la normativa vigente, un soggetto passivo che effettui operazioni imponibili per le quali è debitore dell’imposta in più di uno Stato membro è tenuto a provvedere agli adempimenti IVA (identificazione, dichiarazioni, versamenti) in ciascuno di tali Stati membri. Poiché gli Stati membri hanno ampia libertà di definire gli obblighi IVA (contenuto e frequenza della dichiarazione), un soggetto passivo può trovarsi di fronte ad una serie di diversi obblighi da adempiere in più paesi.

    Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di cui all’articolo 26 quater della sesta direttiva IVA, costituisce al momento l’unica eccezione a tale principio. Nella proposta sui servizi prestati tramite mezzi elettronici (commercio elettronico)[6] la Commissione aveva ritenuto che l'adempimento degli obblighi a carico degli operatori extra UE del commercio elettronico dovesse essere reso il più semplice e agevole possibile. A tal fine, aveva proposto che questi operatori fossero tenuti ad iscriversi in un solo Stato membro, offrendo loro la possibilità di applicare l’aliquota IVA in vigore in tale paese e di rivolgersi ad un'unica amministrazione fiscale in ambito UE.

    Durante i negoziati che si sono successivamente svolti in sede di Consiglio la proposta è stata modificata per garantire l’applicazione dell’aliquota IVA in vigore nello Stato membro di residenza dell’acquirente. La direttiva 2002/38/CE del Consiglio[7], adottata nel giugno 2002, ha comunque mantenuto il principio secondo cui gli operatori extra UE del commercio elettronico devono rivolgersi esclusivamente all’autorità competente in materia di IVA dello Stato membro di loro scelta (regime dello sportello unico).

    La Commissione è convinta che il modello dello sportello unico potrebbe semplificare gli adempimenti fiscali per un numero ancor più elevato di operatori. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, essa ritiene che attualmente nell’Unione europea vi siano circa 250.000 iscrizioni IVA riguardanti operatori con sede in un altro Stato membro. Potrebbero beneficiare di una maggiore diffusione del sistema soprattutto le imprese UE che svolgono attività transfrontaliere per le quali diventano debitori dell’IVA in Stati membri in cui non sono fisicamente presenti. Tra le principali categorie di imprese interessate figurano altresì i soggetti passivi rientranti nel regime delle vendite a distanza; ma lo sportello unico potrebbe risultare utile anche per altre operazioni, specie le cessioni che comportano opere di installazione o montaggio, i lavori riguardanti beni immobili, i traslochi, le vendite effettuate in occasione di esposizioni, fiere o mercati, ecc.

    Data la proposta estensione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni che comportano opere di installazione o montaggio, ai lavori riguardanti beni immobili e ai servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il regime dello sportello unico interesserebbe, per questi tipi di operazione, soltanto quelle nei confronti di privati consumatori (B2C). D’altro canto, rientrerebbero nel regime dello sportello unico le operazioni nei confronti di imprese (B2B) alle quali non si applica l’inversione contabile.

    Pertanto, quando un operatore dell’UE effettua operazioni imponibili in uno Stato membro in cui non ha sede:

    - o l’acquirente provvede al pagamento dell’IVA il base al meccanismo dell’inversione contabile e l’operatore non stabilito non ha obblighi di dichiarazione nello Stato membro di imposizione;

    - oppure l’operatore non stabilito è il debitore dell’imposta e potrebbe provvedere agli adempimenti relativi alla dichiarazione nell’ambito del regime dello sportello unico.

    Di conseguenza, optando per il regime dello sportello unico, tale operatore dovrebbe essere identificato ai fini dell'IVA soltanto nello Stato membro in cui ha sede.

    Il regime dello sportello unico dovrebbe restare facoltativo per i soggetti passivi, dal momento che alcune imprese che sono già direttamente identificate in uno Stato membro diverso dal proprio potrebbero desiderare di mantenere tale situazione. Ad esempio, un operatore che fosse tenuto a presentare una dichiarazione annuale in un unico Stato membro in cui non ha sede potrebbe non essere interessato ad avvalersi dello sportello unico. Viceversa, un operatore che scegliesse il regime speciale sarebbe tenuto ad osservare un insieme unico ed armonizzato di obblighi riguardante tutte le cessioni e prestazioni imponibili effettuate negli Stati membri in cui non ha sede. L'adempimento di tali obblighi avverrebbe per via elettronica al fine di consentire un’agevole trasmissione delle informazioni ad ogni Stato membro di consumo.

    L’accertamento e il controllo dell’imposta resterebbe di competenza dello Stato membro di consumo, la cui legislazione IVA (specie in materia di aliquote) continuerebbe ad applicarsi. Tuttavia, il soggetto passivo non stabilito avrebbe la possibilità di rivolgersi (per l’iscrizione e le dichiarazioni) esclusivamente alla propria amministrazione nazionale e di applicare un insieme armonizzato di norme (modello di iscrizione, contenuto e frequenza della dichiarazione fiscale, modalità di pagamento e rimborso).

    Occorre comunque osservare quanto segue:

    - i trasferimenti di denaro dovranno essere effettuati direttamente tra il soggetto passivo e ciascuno Stato membro di consumo. L’attuale regime speciale per il commercio elettronico ha evidenziato come la ridistribuzione delle somme versate dai soggetti passivi sia molto gravosa per lo Stato membro di identificazione. Lo sviluppo delle funzioni di tesoreria necessarie per gestire gli ingenti flussi di denaro derivanti da una ben più ampia applicazione del sistema non sarebbe una soluzione realistica. È comunque probabile che intermediari finanziari o altri terzi di fiducia possano offrire agli operatori che si avvalgono dello sportello unico servizi di gestione dei pagamenti per sollevarli dall’onere di seguire molteplici adempimenti finanziari. Un tale servizio commerciale potrebbe risultare particolarmente utile alle piccole imprese, ma dovrebbe basarsi sulla realtà economica;

    - gli obblighi nazionali non rientrerebbero nel regime speciale, per cui le disposizioni nazionali (frequenza delle dichiarazioni, modalità di pagamento e rimborso) continuerebbero ad applicarsi. Gli Stati membri che lo desiderano, avranno comunque la facoltà di includere tali obblighi nel regime dello sportello unico. L’esclusione deriva dal fatto che tale regime non intende portare ad una completa armonizzazione degli obblighi nazionali, poiché la Commissione non la ritiene al momento né realistica, né necessaria.

    Dalle discussioni condotte con gli Stati membri è emerso chiaramente che essendo il numero dei potenziali operatori iscritti ad un sistema di sportello unico intracomunitario ben più elevato di quello di coloro che attualmente si avvalgono del regime speciale per il commercio elettronico (potenzialmente oltre 200.000 operatori rispetto ai meno di 1.000 identificati nel quadro del regime per i servizi prestati per via elettronica), sarebbe poco realistico limitarsi a riprodurre fedelmente quest’ultimo.

    Nell’ambito del regime attuale le imprese che hanno obblighi fiscali in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede sono tenute ad effettuare direttamente i pagamenti ai paesi in cui le operazioni sono soggette ad IVA. Tale situazione vale sia per gli operatori con sede nell’UE, sia per quelli con sede al di fuori dell’Unione. Analogamente, per quanto riguarda i rimborsi dell’imposta, gli Stati membri possono procedere al rimborso o riportare il saldo a credito del periodo fiscale successivo. La Commissione ritiene che l’attuale sistema per il pagamento e il rimborso dell’imposta vada mantenuto per gli operatori che si avvarranno del regime dello sportello unico.

    Le prestazioni di servizi elettronici da parte di soggetti passivi non stabiliti a persone non soggette all’imposta costituiscono un’eccezione al principio che normalmente regola i pagamenti e i rimborsi. Gli operatori non stabiliti che si avvalgono del regime speciale per servizi prestati tramite mezzi elettronici effettuano un pagamento unico allo Stato membro di identificazione, il quale provvede poi a ridistribuire gli importi spettanti agli Stati membri di consumo. Disposizioni particolari disciplinano il recupero dell’IVA a monte a carico di soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi elettronici. La Commissione ritiene che al momento tale regime speciale non debba rientrare nell'ambito della presente proposta.

    Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/38/CE del Consiglio, quest’ultimo, in base a una relazione presentata dalla Commissione, riesamina entro il 30 giugno 2006 l’attuale regime speciale per i servizi prestati tramite mezzi elettronici. Il rapporto tra il regime proposto dello sportello unico e quello per il commercio elettronico, nonché la possibilità di includere il secondo nel primo, saranno esaminati in tale contesto.

    3. REVISIONE DELL’OTTAVA DIRETTIVA IVA

    Il cattivo funzionamento della procedura di rimborso prevista dall’ottava direttiva causa da diversi anni notevoli problemi sia agli operatori che alle amministrazioni nazionali degli Stati membri. In particolare, gli operatori e le organizzazioni che li rappresentano si sono più volte lamentati del tempo necessario per ottenere i rimborsi dovuti.

    Pertanto, nel giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[8] intesa a sostituire la procedura di rimborso dell’IVA istituita dall’ottava direttiva con un nuovo sistema per il recupero dell’IVA pagata in uno Stato membro diverso dal proprio. Il sistema proposto consente ai soggetti passivi di recuperare direttamente l’imposta con le dichiarazioni IVA presentate nello Stato membro in cui hanno sede (la cosiddetta detrazione transfrontaliera). Tale sistema semplificherebbe notevolmente gli adempimenti a carico degli operatori perché permette di recuperare l’IVA applicata in qualsiasi Stato membro esattamente come l’IVA nazionale.

    La proposta ha ottenuto un ampio sostegno da parte degli operatori e il parere favorevole del Parlamento e del Comitato economico e sociale. Tuttavia, il Consiglio non è ancora riuscito ad approvare il testo.

    Uno dei principali aspetti che hanno impedito l’approvazione del Consiglio consiste nel fatto che con il sistema proposto l’operatore recupera l’IVA conformemente alle norme in materia di detrazione (in particolare quelle che limitano il diritto di detrazione) vigenti nello Stato membro in cui ha sede, mentre nell’ambito dell’attuale procedura l’IVA viene recuperata secondo le norme di detrazione dello Stato membro nel quale sono state sostenute le spese. Ciò avrebbe un impatto negativo sulle entrate IVA degli Stati membri aventi un regime di detrazione più restrittivo.

    La Commissione resta del parere che la proposta del 1998 sia concettualmente il modo migliore per riformare l’attuale procedura di rimborso. Tuttavia, deve anche riconoscere che in 6 anni il Consiglio non è stato capace di esprimersi a favore del testo, nonostante i notevoli sforzi compiuti da alcune Presidenze per giungere ad un compromesso, con la conseguenza che gli operatori continuano a dover affrontare una situazione che giudicano insoddisfacente.

    La Commissione propone pertanto un metodo alternativo per modernizzare l’attuale procedura di rimborso istituita dall’ottava direttiva, senza peraltro alterarne i principi fondamentali. Secondo la procedura proposta, le domande di rimborso continuerebbero ad essere trattate dallo Stato membro in cui l’IVA è stata versata, l’importo rimborsabile verrebbe determinato in base alla normativa vigente in materia di detrazione nello Stato membro in cui sono state sostenute le spese e i rimborsi sarebbero effettuati direttamente da tale Stato membro al soggetto passivo che ha presentato la domanda.

    I cambiamenti proposti riguardano anzitutto l’uso delle moderne tecnologie per la presentazione delle domande di rimborso. Analogamente a quanto previsto per il regime dello sportello unico, un soggetto passivo dovrebbe presentare le domande di rimborso per via elettronica attraverso un portale gestito dall’amministrazione fiscale del luogo in cui ha sede. Non andrebbero più allegati gli originali delle fatture o dei documenti di importazione, ma soltanto fornite elettronicamente determinate informazioni relative a tale documentazione.

    Tramite il portale le domande verrebbero trasmesse allo Stato membro in cui sono state sostenute le spese. Lo Stato membro di stabilimento dovrebbe procedere ad una prima verifica nella propria banca dati dei soggetti passivi. Tale verifica iniziale andrebbe di fatto a sostituire l’attuale certificato con cui lo Stato membro di stabilimento conferma lo status del soggetto passivo. La trasmissione dei dati dallo Stato membro di stabilimento allo Stato membro che provvede al rimborso starebbe a confermare che la domanda è stata presentata da un soggetto passivo operante come tale.

    La trasformazione dell’attuale procedura in una procedura elettronica ridurrebbe il lavoro a carico degli Stati membri che provvedono al rimborso. La Commissione ritiene che il tempo necessario per evadere una domanda dovrebbe essere ridotto da 6 a 3 mesi. Entro tale termine lo Stato membro in cui sono state sostenute le spese dovrebbe pronunciarsi sulla domanda. In alcuni casi la decisione potrebbe comportare una richiesta di informazioni aggiuntive. In tal caso, la decisione finale sulla domanda dovrebbe intervenire entro tre mesi dalla data in cui le informazioni richieste sono state fornite.

    Per migliorare la condizione giuridica dei soggetti passivi nel corso della procedura, si è inoltre previsto che, una volta superata la scadenza, una domanda non possa più essere rifiutata. Per di più, un interesse mensile dell’1%, calcolato sull’importo da rimborsare, sarebbe dovuto sui rimborsi non versati. L’interesse verrebbe applicato dal giorno in cui il rimborso è dovuto fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito a favore del soggetto passivo.

    4. INDETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA

    La proposta presentata dalla Commissione nel 1998, oltre ad auspicare la sostituzione della procedura di rimborso istituita dall’ottava direttiva, prende anche in esame le spese per le quali non è possibile ottenere una detrazione totale dell’IVA, con l’obiettivo di ravvicinare le normative nazionali, che in proposito divergono notevolmente. Tale ravvicinamento costituisce infatti una condizione indispensabile per far sì che le detrazioni vengano operate secondo la normativa in vigore nello Stato membro di stabilimento.

    La Commissione ha proposto un allineamento delle norme riguardanti le spese per autovetture, beni di lusso e divertimenti, nonché di vitto e alloggio e di rappresentanza.

    Tuttavia, l’impatto finanziario per alcuni Stati membri della proposta della Commissione è stato oggetto di accese discussioni. In sede di Consiglio gli Stati membri hanno insistito per un approccio più flessibile. Come indicato sopra, il Consiglio non è riuscito a trovare un’intesa su questa proposta.

    Tale ravvicinamento delle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione non sarebbe più necessario nel quadro del metodo attualmente proposto dalla Commissione. Tuttavia, per agevolare il funzionamento della nuova procedura di rimborso, sarebbe auspicabile armonizzare almeno le spese per le quali è prevista l’indetraibilità dell’imposta.

    Ciò consentirebbe agli operatori che presentano una domanda di rimborso nell’ambito della suddetta procedura di sapere esattamente per quali beni e servizi vi possano essere disposizioni specifiche nei singoli Stati membri. A tutti i beni e servizi non specificamente menzionati nella sesta direttiva IVA si applicherebbero invece le disposizioni normali in materia di detrazione.

    Con il nuovo metodo gli Stati membri potrebbero prevedere l’indetraibilità dell’imposta soltanto per:

    - veicoli stradali a motore, imbarcazioni e aeromobili;

    - spese di viaggio, vitto e alloggio;

    - beni di lusso, divertimenti, spese di rappresentanza.

    Ai sensi della clausola sospensiva dell’articolo 17, paragrafo 6, non vi è una definizione di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione. L’attuale proposta obbligherebbe gli Stati membri ad abolire le limitazioni applicate a beni e servizi non menzionati nel proposto articolo 17 bis. D'altro canto, per i beni e servizi indicati in tale articolo, essa riconosce agli Stati membri piena libertà di rivedere le restrizioni nazionali, diversamente da quanto avviene con la normativa vigente.

    5. ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE

    Per le operazioni nei confronti di imprese soggette ad IVA nello Stato membro in cui ha sede l’acquirente, il meccanismo dell’inversione contabile (che rende l’acquirente debitore dell’imposta) fa sì che l’imposizione avvenga nel luogo di consumo, senza che il fornitore sia soggetto a obblighi fiscali in tale paese.

    Per alcune operazioni questo meccanismo è già obbligatorio. Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire nella legislazione nazionale per quali cessioni imponibili di beni o prestazioni imponibili di servizi effettuate da soggetti passivi non stabiliti sia opportuno applicare il meccanismo dell’inversione contabile per il pagamento dell’IVA.

    La Commissione sta ora proponendo di estendere l’applicazione obbligatoria del meccanismo dell’inversione contabile ai casi in cui un soggetto passivo non stabilito effettui cessioni di beni, installati o montati da o per conto del fornitore, oppure prestazioni di servizi riguardanti beni immobili o di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della sesta direttiva IVA, quando l’acquirente è un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA.

    Il meccanismo dell’inversione contabile solleva l’operatore non stabilito da alcuni obblighi IVA, come la presentazione delle dichiarazioni. Di conseguenza, un operatore che abbia assolto l’IVA su spese sostenute nello Stato membro in cui avviene l’operazione dovrà richiederne il rimborso mediante l’apposita procedura, non potendo detrarre l’IVA a monte mediante una dichiarazione. Questa parte della proposta è pertanto strettamente connessa a quella riguardante l’introduzione di uno sportello unico per la procedura di rimborso.

    Tuttavia, nei casi in cui si prevede che l’operatore non stabilito debba regolarmente pagare importi consistenti di IVA a monte per svolgere la sua attività, l’uso del meccanismo dell’inversione contabile comporta un onere amministrativo aggiuntivo per il recupero dell’IVA assolta. Ciò avviene, ad esempio, quando soggetti passivi non stabiliti intervengono in una serie di cessioni di beni all’interno di uno Stato membro. Questo tipo di operazioni non rientrano pertanto nell'estensione del meccanismo dell'inversione contabile proposta dalla Commissione.

    L’articolo 21 della sesta direttiva IVA va quindi modificato di conseguenza.

    6. SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

    Attualmente la sesta direttiva IVA stabilisce un regime piuttosto rigoroso per la concessione di un’esenzione fiscale alle piccole imprese da parte degli Stati membri. Numerose deroghe a tali disposizioni sono state accordate in occasione dei successivi allargamenti: si è venuta così a creare una situazione in cui le condizioni non sono le stesse per tutti gli Stati membri. Inoltre, i paesi che al momento dell’adozione della sesta direttiva disponevano già di una soglia di esenzione superiore a quella prevista dalla direttiva sono stati autorizzati a conservarla e persino ad aumentarla per mantenerne il valore in termini reali.

    La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano disporre di una maggiore flessibilità nel determinare la soglia di esenzione dei soggetti passivi. Pertanto, essa propone una soglia di 100.000 euro, che dovrebbe consentire agli Stati membri di stabilire il sistema che reputano più appropriato in considerazione della struttura della loro economia nazionale.

    Tuttavia, questa nuova soglia non avrebbe alcun impatto sulla metodologia attualmente usata per calcolare i contributi degli Stati membri al bilancio della Comunità ai fini delle risorse proprie IVA.

    Inoltre, nel dispositivo andrebbe chiarito che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare soglie diverse, ad esempio per operare una distinzione tra soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e quelli che prestano servizi. Tale differenziazione verrebbe applicata in modo non discriminatorio, sulla base di criteri oggettivi.

    La soglia di 100.000 euro si applicherebbe a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Tale importo potrebbe essere aumentato in un secondo tempo, ma soltanto al fine di mantenerne il valore in termini reali.

    7. REGIME DELLE VENDITE A DISTANZA

    Con l’entrata in vigore del mercato unico il 1° gennaio 1993, nel sistema comune IVA sono stati inseriti alcuni regimi speciali per disporre l’imposizione a destinazione in caso di vendite intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, vendite intracomunitarie a soggetti passivi esenti o persone giuridiche non soggette all’imposta i cui acquisti eccedono una certa soglia, nonché vendite a distanza a privati consumatori. È chiaro che la motivazione dell’introduzione di tali regimi speciali nel 1993, ovvero il rischio che aliquote fiscali insufficientemente armonizzate potessero comportare una distorsione della concorrenza, è ancora valida. La Commissione non propone quindi di abolire questi regimi, quanto invece di semplificarne l’applicazione.

    Il regime applicabile alle vendite a distanza è disciplinato dall'articolo 28 ter, parte B, della sesta direttiva IVA, che prevede un duplice sistema di imposizione. Normalmente le vendite a distanza di beni sono soggette all’imposta nello Stato membro di arrivo dei beni spediti dal venditore. Tuttavia, in via eccezionale, le vendite a distanza sono soggette all’imposta nello Stato membro di partenza se sono soddisfatte due condizioni:

    - il valore complessivo delle cessioni di beni nello Stato membro di destinazione nel precedente anno civile non ha superato i 100.000 euro, un importo che può essere ridotto a 35.000 euro dallo Stato membro di destinazione se teme che il massimale di 100.000 euro possa provocare serie distorsioni della concorrenza;

    - le cessioni non devono comportare beni soggetti ad accisa. Ciò significa che le vendite a distanza di questi ultimi vengono sempre tassate nel paese di destinazione, a prescindere dai suddetti massimali.

    Gli Stati membri devono, tuttavia, consentire al soggetto passivo che effettua vendite a distanza di poter optare per la tassazione nello Stato membro di destinazione qualora il massimale di 35.000/100.000 euro non sia stato raggiunto.

    L’attuale normativa è complicata per i soggetti passivi. Se non optano per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, gli operatori sono tenuti a controllare il loro volume d’affari in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei diversi massimali in vigore, per conosce il luogo di imposizione delle cessioni effettuate. Si potrebbe pertanto semplificare l’attuale sistema applicando un massimale unico, calcolato globalmente per tutti gli Stati membri, e non più per i singoli paesi come attualmente avviene.

    Il massimale andrebbe fissato ad un livello che escluda le imprese che non effettuano vendite a distanza in modo regolare. D’altro canto, il massimale non dovrebbe risultare da una semplice moltiplicazione degli attuali massimali per il numero degli Stati membri. La Commissione propone piuttosto un valore di 150.000 euro sulla base delle considerazioni seguenti.

    Un massimale di 150.000 euro dovrebbe escludere dal regime delle vendite a distanza gli operatori che occasionalmente trasportano beni destinati a clienti di un altro Stato membro. D’altra parte, gli operatori che effettuano vendite a distanza in modo regolare sarebbero debitori dell’imposta in Stati membri in cui non hanno sede. Avvalendosi del regime dello sportello unico, che costituisce l’aspetto fondamentale della presente proposta, tali operatori potrebbero semplificare notevolmente l’adempimento degli obblighi IVA in ogni Stato membro in cui effettuano operazioni imponibili.

    La Commissione ritiene inoltre che i soggetti passivi debbano continuare ad avere la possibilità di optare per l’imposizione nello Stato membro di destinazione. Infatti, la soppressione di tale possibilità semplificherebbe il regime speciale dal punto di vista giuridico, ma potrebbe collocare le imprese in una situazione svantaggiosa dal punto di vista della concorrenza, specie in caso di cessione di prodotti soggetti ad un’aliquota IVA inferiore nello Stato membro di destinazione.

    La Commissione è convinta che ai soggetti passivi vada riconosciuta tale possibilità di scelta per ciascuno Stato membro separatamente, come del resto già oggi avviene. Fintanto che non ha raggiunto il massimale proposto di 150.000 euro, un soggetto passivo dovrebbe poter decidere di sottoporre all’imposta locale le sue cessioni in un determinato Stato membro, mentre le sue operazioni in altri Stati membri sono tassate nel paese in cui ha sede. Certamente, sia le vendite a distanza tassate nello Stato membro di arrivo (a seguito dell’esercizio tale opzione) che quelle tassate nello Stato membro di stabilimento verrebbero prese in considerazione nel calcolo del massimale.

    8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2003 PER CONSENTIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NECESSARIO PER L’INTRODUZIONE DEL MECCANISMO DELLO SPORTELLO UNICO E DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO (REVISIONE DELL’OTTAVA DIRETTIVA)

    Per consentire ai soggetti passivi di disporre di un unico indirizzo cui rivolgersi per l’adempimento degli obblighi IVA nello Stato membro di identificazione (sia per il regime dello sportello unico IVA che per la procedura di rimborso che andrà a sostituire quella prevista dall’ottava direttiva) occorre istituire un sistema per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

    Analogamente al regime speciale istituito per il commercio elettronico, un tale scambio di informazioni dovrebbe rientrare nel quadro giuridico della cooperazione amministrativa in materia di IVA (regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio) ed essere basato esclusivamente su mezzi di comunicazione elettronici.

    Il sistema elettronico per lo scambio di informazioni necessario nell’ambito del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso sostitutiva va integrato in una versione nuova del VIES (sistema per lo scambio di informazioni in materia di IVA), in modo da ridurre il carico di lavoro delle amministrazioni fiscali. All’inizio del 2004 la Commissione ha avviato uno studio di fattibilità per un VIES aggiornato e potenziato (VIES II), che comprenda le applicazioni necessarie per il regime dello sportello unico. In particolare, sarà necessario garantire che le informazioni fornite per via elettronica dai soggetti passivi al proprio Stato membro possano essere raccolte ed elaborate e, quindi, inoltrate automaticamente allo Stato membro in cui avvengono le cessioni/prestazioni o sono richiesti i rimborsi, senza alcun intervento da parte dello Stato membro di identificazione.

    9. MODIFICHE PROPOSTE

    9.1. Modifiche apportate alla sesta direttiva IVA (semplificazione degli obblighi)

    9.1.1. Modifica dell’articolo 17, paragrafo 4

    All’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, la lettera a) è soppressa. Tale disposizione è stata inserita nell’articolo 1 della proposta direttiva che modifica la procedura di rimborso per i soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese.

    9.1.2. Soppressione dell’articolo 17, paragrafo 6

    L’articolo 17, paragrafo 6, è soppresso per eliminare la disposizione secondo cui gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva IVA.

    Pertanto, le disposizioni normali, stabilite dall’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, si applicano a tutte le spese non esplicitamente menzionate nel nuovo articolo 17 bis.

    9.1.3. Inserimento dell’articolo 17 bis

    Questo articolo autorizza agli Stati membri ad escludere o limitare (ad esempio mediante detrazioni forfetarie) il diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Tuttavia, tale facoltà riguarda soltanto le spese specificamente menzionate nell’articolo.

    Viene data una definizione di "veicoli stradali a motore" e di "spese relative a veicoli stradali a motore" in modo da garantire un’armonizzazione delle restrizioni applicate dagli Stati membri.

    Inoltre, l’articolo elenca i veicoli stradali a motore per i quali, dato il loro uso, gli Stati membri non possono limitare il diritto alla detrazione.

    Oltre che per i veicoli stradali a motore, la possibilità per gli Stati membri di limitare o escludere il diritto alla detrazione è prevista anche per imbarcazioni o aeromobili, spese di viaggio, vitto e alloggio, spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

    9.1.4. Modifica dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

    La modifica impone a tutti gli Stati membri di designare l’acquirente debitore dell’imposta per le cessioni di beni installati o montati da o per conto del fornitore, le prestazioni di servizi riguardanti beni immobili e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), come i lavori relativi a beni mobili materiali, quando il fornitore non è stabilito all’interno del paese e l’acquirente è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro in cui avviene la cessione o prestazione.

    Va notato che la facoltà offerta agli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), di prevedere che l’acquirente sia il debitore dell’imposta per i casi non contemplati dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), è stata mantenuta.

    9.1.5. Inserimento dell’articolo 22 ter

    L’articolo stabilisce tutte le norme relative al funzionamento del regime dello sportello unico.

    9.1.5.1. Parte A

    Questa parte definisce ciò che ai fini del presente articolo si intende per "Stato membro di identificazione" e "Stato membro di consumo ".

    9.1.5.2. Parte B

    Questa parte definisce il campo di applicazione del regime speciale, riguardante i soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni per le quali sono debitori dell’imposta in uno o più Stati membri in cui non hanno una sede. Tuttavia, il regime speciale per gli operatori non stabiliti che prestano servizi elettronici a persone non soggette all’imposta, di cui all'articolo 26 quater, resta in vigore. Pertanto, gli operatori che si avvalgono di tale regime speciale sono esclusi dal regime dello sportello unico.

    Il regime è facoltativo per i soggetti passivi interessati, i quali, se lo ritengono più opportuno, possono continuare ad adempiere i loro obblighi IVA secondo le disposizioni normali vigenti in ciascuno Stato membro.

    9.1.5.3. Parte C

    Questa parte descrive la procedura di iscrizione prevista dal regime speciale. L’iscrizione al regime speciale dei soggetti passivi che ne fanno domanda spetta in primo luogo allo Stato membro di identificazione.

    Vengono inoltre stabilite le procedure per la comunicazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati di iscrizione, nonché per l’uscita dal regime speciale. Tali procedure avvengono esclusivamente per via elettronica.

    Disposizioni specifiche per i soggetti passivi con sede in più di uno Stato membro intendono infine specificare che ogni stabile organizzazione può richiedere separatamente l’iscrizione al regime speciale per le proprie cessioni o prestazioni.

    9.1.5.4. Parte D

    Questa parte stabilisce che gli Stati membri di consumo non possono identificare ai fini dell’IVA, e quindi attribuire un numero IVA ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), ai soggetti passivi che sono iscritti al regime speciale.

    9.1.5.5. Parte E

    Questa parte stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi iscritti al regime speciale di presentare una dichiarazione IVA per via elettronica.

    Tale dichiarazione IVA consiste in un documento unico, con una parte specifica per ciascuno Stato membro di consumo.

    È inoltre prevista un’apposita norma per gli elenchi riepilogativi, secondo cui, in caso di trasferimento da parte di un soggetto passivo di propri beni in un altro Stato membro, non serve un numero di identificazione IVA distinto per la presentazione di tali elenchi. Il soggetto passivo non stabilito che si avvale di questo regime dovrà usare il proprio numero di identificazione IVA rilasciato nello Stato membro in cui ha sede, indicando nell’elenco riepilogativo gli Stati membri in cui i beni sono stati trasferiti.

    9.1.5.6. Parte F

    Questa parte stabilisce le norme in materia di pagamenti e rimborsi. Tutti i trasferimenti di denaro vanno effettuati direttamente tra soggetto passivo e Stato membro di consumo.

    Se per un periodo fiscale l’importo della detrazione supera quello dell’imposta dovuta, lo Stato membro di consumo applica a tale eccedenza le stesse condizioni da esso stabilite in conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, per i soggetti passivi che non si avvalgono del regime dello sportello unico.

    9.1.5.7. Parte G

    In questa parte figurano le disposizioni specifiche per i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione europea (compresi quelli attualmente rientranti nel regime speciale per il commercio elettronico).

    9.1.6. Modifica dell’articolo 24

    Il nuovo paragrafo 2 definisce le condizioni alle quali gli Stati membri che lo desiderano possono prevedere un regime d’esenzione per le piccole imprese.

    I paragrafi 3 e 4 sono modificati per chiarire quali operazioni vadano escluse dall’esenzione e quali siano da prendere in considerazione per il calcolo del volume d’affari del soggetto passivo. Si tratta di una modifica più formale che sostanziale.

    I paragrafi 8 e 9 sono soppressi perché ormai superati.

    9.1.7. Soppressione dell’articolo 24 bis

    L’articolo 24 bis che fissa le franchigie per i 10 nuovi Stati membri è soppresso, dal momento che le relative disposizioni saranno sostituite dalla nuova versione dell’articolo 24.

    9.1.8. Modifica dell’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2

    Il paragrafo 2 dell’articolo 28 ter, parte B, è modificato per introdurre nel regime delle vendite a distanza un massimale globale applicabile alle vendite in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento, in sostituzione del massimale per Stato membro.

    9.1.9. Articolo 2

    Questo articolo specifica che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2006.

    9.2. Nuova direttiva sostitutiva dell’ottava direttiva sui rimborsi IVA

    9.2.1. Articolo 1

    Questo articolo definisce il campo d’applicazione della direttiva, che è analogo a quello della vigente ottava direttiva. Inoltre definisce i soggetti passivi che possono beneficiare di un rimborso ai sensi della direttiva.

    9.2.2. Articolo 2

    Questo articolo esclude le operazioni che sono o che possono essere esentate ai sensi degli articoli 15 o 28 quater, parte A. Tale esclusione intende evitare che l’IVA venga recuperata due volte, una volta dal fornitore, a motivo dell’imposta applicata in un primo tempo su cessioni o prestazioni esenti, e una volta dall’acquirente, attraverso la procedura di rimborso.

    9.2.3. Articolo 3

    L’articolo definisce le operazioni che possono beneficiare di un rimborso e non differisce molto dall’attuale disposto dell’articolo 2 della direttiva 79/1072/CEE.

    9.2.4. Articolo 4

    Questo articolo fissa le modalità per il calcolo dell’importo rimborsabile.

    In primo luogo, per poter beneficiare di un rimborso, un soggetto passivo deve effettuare operazioni imponibili nello Stato membro in cui ha sede. Se il soggetto passivo effettua operazioni sia imponibili che esenti da IVA, ha diritto ad un rimborso parziale, valido soltanto per le operazioni imponibili.

    In secondo luogo, vanno applicate le norme in materia di detrazione e, in particolare, le esclusioni dal diritto alla detrazione stabilite dallo Stato membro in cui sono state sostenute le spese.

    Questo articolo riformula in una disposizione giuridica i principi già enunciati dalla Corte di giustizia europea nelle cause C-302/93 (Etienne Debouche) e C-136/99 (Società Monte dei Paschi di Siena).

    9.2.5. Articolo 5

    L’articolo 5 fissa la procedura che un soggetto passivo deve seguire per presentare una domanda di rimborso. Quest’ultima va presentata per via elettronica nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha sede.

    Tale Stato membro provvede a trasmettere i dati allo Stato membro in cui sono state sostenute le spese.

    L’articolo dispone inoltre quali informazioni un soggetto passivo che presenti una domanda di rimborso sia tenuto a fornire.

    9.2.6. Articolo 6

    L’articolo dispone la frequenza con cui è possibile presentare una domanda di rimborso, nonché le scadenze entro le quali occorre inoltrare le fatture e i documenti d'importazione. Stabilisce inoltre l’importo minimo per il quale è consentito chiedere un rimborso.

    9.2.7. Articolo 7

    Questo articolo stabilisce che le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di rimborso sono tenute ad informare il richiedente della loro decisione entro tre mesi. I rimborsi vanno effettuati entro lo stesso lasso di tempo.

    In casi specifici lo Stato membro in questione può chiedere informazioni aggiuntive. La decisione deve quindi intervenire entro 3 mesi dalla data in cui le informazioni richieste sono state fornite. Una volta superato il termine dei 3 mesi, il rimborso non può più essere negato.

    9.2.8. Articolo 8

    Questo articolo dispone che, qualora non rispetti le scadenze di cui al precedente articolo, lo Stato membro è tenuto a versare un interesse mensile dell’1%.

    9.2.9. Articolo 9

    La direttiva proposta dovrebbe sostituire l’attuale ottava direttiva, che in tal caso verrebbe abrogata.

    9.3. Modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

    9.3.1. Modifica dell’articolo 1, paragrafo 1

    Si tratta di una modifica tecnica per estendere il campo d’applicazione del regolamento allo scambio di informazioni necessario per il buon funzionamento del regime dello sportello unico.

    9.3.2. Nuovo capo VI bis

    È stato inserito un nuovo capo dedicato in modo specifico allo scambio di informazioni da avviare, a partire dal 1° luglio 2006, nell’ambito del regime dello sportello unico.

    9.3.2.1. Articolo 34 bis

    Questo articolo definisce l’entità dello scambio di informazioni di cui al capo VI. Dispone inoltre che le definizioni relative al regime dello sportello unico (“Stato membro di identificazione”, “Stato membro di consumo”), comprese nelle modifiche apportate alla sesta direttiva IVA, si applicano anche al regolamento (CE) n. 1798/2003.

    9.3.2.2. Articolo 34 ter

    L’articolo fissa le modalità per lo scambio di informazioni relative all’iscrizione (incluse la modifica dei dati di iscrizione e l’annullamento dell’iscrizione) dei soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale.

    Lo scambio di informazioni deve avvenire senza indugio e quindi presuppone l’istituzione di un adeguato sistema elettronico di comunicazione.

    Tutti gli Stati membri ricevono tali informazioni, anche se sul loro territorio non è stata o sarà effettuata alcuna cessione o prestazione.

    Inoltre, lo Stato membro di stabilimento è tenuto a controllare che i soggetti passivi nazionali rispettino i massimali previsti per le vendite a distanza e ad avvisare gli altri Stati membri in caso di superamento di tali massimali.

    Tutti i dettagli relativi alla definizione dei messaggi tecnici saranno decisi secondo la procedura della comitatologia.

    9.3.2.3. Articolo 34 quater

    L’articolo impone a ciascuno Stato membro di disporre di una banca dati aggiornata di tutti i soggetti passivi iscritti al regime speciale.

    9.3.2.4. Articolo 34 quinquies

    L’articolo fissa le modalità per lo scambio di informazioni in materia di dichiarazioni IVA (inclusa la loro modifica).

    Anche questo scambio di informazioni deve avvenire senza indugio..

    Le informazioni vengono inoltrate soltanto agli Stati membri per i quali l’imposta è stata dichiarata. Ogni Stato membro riceverà pertanto soltanto la parte della dichiarazione riguardante le cessioni o prestazioni effettuate all’interno della sua giurisdizione.

    Tutti i dettagli relativi alla definizione dei messaggi tecnici saranno decisi secondo la procedura della comitatologia.

    9.3.2.5. Articolo 34 sexies

    Questo articolo impone allo Stato membro di identificazione di conservare le informazioni relative alle dichiarazioni IVA inviate agli altri Stati membri.

    Tali informazioni vanno conservate per il periodo minimo necessario al funzionamento tecnico del sistema (ad esempio, per consentire al sistema di individuare se un soggetto passivo abbia già effettuato una dichiarazione IVA per un periodo specifico, per cui è possibile soltanto procedere ad una modifica dei dati). Tale lasso di tempo verrà fissato secondo la procedura della comitatologia.

    Gli Stati membri hanno naturalmente la facoltà di conservare tali informazioni per un periodo di tempo più lungo, potendo esse risultare molto utili per futuri controlli nazionali.

    9.3.2.6. Articolo 34 septies

    L’articolo stabilisce le informazioni che vanno messe a disposizione dei soggetti passivi sul sito Web di ciascuna amministrazione fiscale, in modo da aiutare le imprese nell’adempimento dei loro obblighi.

    Tali informazioni comprendono le norme applicabili al regime dello sportello unico, nonché le diverse norme nazionali in vigore in ciascuno Stato membro (come le aliquote fiscali).

    La Commissione provvede al coordinamento e alla traduzione delle informazioni. Le norme specifiche saranno fissate secondo la procedura della comitatologia.

    9.3.2.7. Articolo 34 octies

    Questo articolo fissa le norme specifiche riguardanti il controllo dei soggetti passivi iscritti al regime speciale. Secondo tali norme, gli Stati membri di consumo possono prendere parte ad un controllo avviato dallo Stato membro di identificazione. Quest’ultimo ha l’obbligo di informare gli Stati membri di consumo dei controlli previsti.

    Se gli Stati membri di consumo scelgono di partecipare a tali controlli, si applicano le norme di cui all’articolo 11 (presenza di funzionari delle imposte sul territorio di un altro Stato membro).

    9.3.3. Nuovo capo VI ter

    È stato inserito un nuovo capo dedicato in modo specifico allo scambio di informazioni necessario al funzionamento del nuovo regime che va a sostituire quello previsto dall’ottava direttiva.

    Secondo l’articolo 34 nonies, lo Stato membro di identificazione trasmette le domande di rimborso presentate immediatamente allo Stato membro di acquisto. Anche in questo caso, i dettagli tecnici saranno fissati secondo la procedura della comitatologia.

    L’articolo 34 decies precisa che occorre fornire ai soggetti passivi informazioni sulla direttiva proposta che fissa la procedura di rimborso e sulle specifiche normative nazionali relative a tali rimborsi. Queste informazioni saranno fornite secondo la procedura di cui all’articolo 34 septies.

    2004/0261 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione[9],

    visto il parere del Parlamento europeo[10],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

    considerando quanto segue:

    (1) Nel contesto del sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) occorre semplificare gli obblighi incombenti alle imprese, in quanto attualmente tali obblighi sono sproporzionatamente gravosi e quindi compromettono l'agevole funzionamento del mercato interno impedendo in modo irragionevole alle imprese di esercitare attività economiche in altri Stati membri.

    (2) Definizioni comuni dei beni e servizi per i quali gli Stati membri possono limitare o escludere il diritto alla detrazione dovrebbero facilitare l'uso da parte delle imprese della procedura di rimborso dell'IVA negli Stati membri nei quali esse non sono stabilite.

    (3) Per le operazioni tra soggetti passivi nelle quali il fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l'operazione è effettuata, un'estensione dei casi in cui il cliente è debitore dell'imposta dovrebbe semplificare gli obblighi IVA del fornitore non stabilito senza creare un onere amministrativo supplementare per il cliente.

    (4) Gli obblighi dei soggetti passivi debitori dell'imposta in Stati membri nei quali non sono stabiliti dovrebbero essere semplificati consentendo a tali soggetti di avvalersi di un “regime dello sportello unico”, ossia un regime che permetta loro, se lo desiderano, di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla dichiarazione.

    (5) Di tale regime dovrebbero potersi avvalere non soltanto i soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma anche i soggetti passivi che, pur non essendo stabiliti nella Comunità, esercitino al suo interno attività imponibili. Non dovrebbero tuttavia rientrare nel suddetto regime i soggetti passivi prestatori di servizi elettronici a persone non soggetti passivi, per i quali continuerebbe ad essere applicabile il regime introdotto al fine di facilitare loro l'adempimento degli obblighi fiscali.

    (6) Gli operatori non comunitari iscritti al regime speciale non dovrebbero essere tenuti a nominare un rappresentante fiscale in quanto tale obbligo annullerebbe tutti i vantaggi derivanti dalla presente semplificazione.

    (7) I soggetti passivi iscritti al regime speciale dovrebbero adempiere gli obblighi specifici stabiliti dalla presente direttiva.

    (8) I trasferimenti di denaro, a titolo di pagamenti o rimborsi, dovrebbero essere effettuati direttamente tra soggetti passivi e Stati membri di consumo.

    (9) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di una maggiore flessibilità nella fissazione delle soglie al di sotto delle quali le piccole imprese possono essere esonerate dagli obblighi IVA. Tale flessibilità dovrebbe consentire a ciascuno Stato membro di determinare l'esenzione tenendo conto della struttura della sua economia nazionale.

    (10) Il regime speciale delle vendite a distanza dovrebbe essere semplificato mediante l'applicazione di un'unica soglia per le vendite verso tutti gli Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento, invece di soglie distinte per ciascuno Stato membro di destinazione.

    (11) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (12) La direttiva 77/388/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

    (1) L'articolo 17, nella versione figurante all'articolo 28 septies, è così modificato:

    (a) il paragrafo 4 è così modificato:

    (i) nel primo comma, primo trattino, l'indicazione "direttiva 79/1072/CEE (*)" è sostituita da "direttiva xx/xxx/CE del Consiglio (*)";

    (ii) nel secondo comma, la lettera a) è soppressa;

    (iii) nel secondo comma, lettera c), l'indicazione "79/1072/CEE" è sostituita da "xx/xxx/CE";

    "(*) GU L [...] del [...], pag. [...].";

    (b) il paragrafo 6 è soppresso.

    (2) È inserito il seguente articolo 17 bis:

    "Articolo 17 bisLimitazioni del diritto alla detrazione

    1. Gli Stati membri possono, fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 5, limitare o escludere il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a lui addebitata in relazione alle seguenti spese:

    (a) spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza;

    (b) spese relative a viaggio, alloggio, alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute dal soggetto passivo nell'esercizio della sua attività per fornire a titolo oneroso prestazioni di viaggio, alloggio, alimenti e bevande;

    (c) spese relative ai veicoli stradali a motore, ad eccezione dei veicoli che il soggetto passivo detiene a titolo di scorte mercantili e dei veicoli da lui messi in vendita nell'esercizio della sua attività, nonché dei veicoli usati come taxi, destinati alla scuola guida o ad essere dati a noleggio o in leasing;

    (d) spese relative a imbarcazioni o aeromobili esclusi quelli destinati unicamente al trasporto commerciale di persone o beni.

    2. Gli Stati membri possono, ai fini del paragrafo 1, fissare una percentuale per un uso minimo dei veicoli stradali a motore a fini commerciali.

    3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore - trattori agricoli o forestali esclusi - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

    Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso.

    (3) All'articolo 21, nella versione figurante all'articolo 28 octies, nel paragrafo 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) dai soggetti passivi destinatari dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), o dalle persone identificate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese alle quali sono ceduti beni cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, o alle quali sono resi servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e c), o all'articolo 28 ter, parti C, D, E ed F, se la cessione o prestazione è effettuata da un soggetto passivo non stabilito all'interno del paese;"

    (4) È inserito il seguente articolo 22 ter:

    "Articolo 22 ter Regime dello sportello unico per l'adempimento degli obblighi in Stati membri nei quali il soggetto passivo non è stabilito

    A. Definizioni

    Ai fini del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

    "Stato membro di identificazione": lo Stato membro in cui il soggetto passivo stabilito all'interno della Comunità ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale i beni o servizi sono forniti o, se il soggetto passivo è stabilito fuori della Comunità, lo Stato membro di consumo che il soggetto passivo sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno della Comunità;

    "Stato membro di consumo": lo Stato membro in cui si considera effettuata la cessione o prestazione conformemente agli articoli 8, 9 e 28 ter.

    B. Campo di applicazione

    Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni per le quali sono debitori dell'imposta sul valore aggiunto in uno o più Stati membri di consumo in cui non hanno fissato la sede della propria attività economica né dispongono di una stabile organizzazione di adempiere i loro obblighi avvalendosi del regime speciale previsto dal presente articolo, fatta eccezione per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi elettronici a persone non soggetti passivi avvalendosi del regime speciale di cui all'articolo 26 quater.

    C. Iscrizione

    1. Ogni soggetto passivo notifica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime dello sportello unico. Tale notificazione è effettuata per via elettronica.

    Il soggetto passivo fornisce i dati necessari per la sua iscrizione al regime dello sportello unico. Egli inoltre precisa se è o non è già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in Stati membri nei quali non è stabilito né dispone di una stabile organizzazione e, in caso affermativo, indica il numero di identificazione con cui è iscritto.

    2. Lo Stato membro di identificazione iscrive il soggetto passivo di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole. A tal fine lo Stato membro utilizza il numero individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi cui è soggetto nel quadro del sistema interno.

    Il soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione in più di uno Stato membro può chiedere che ogni stabile organizzazione sia iscritta al regime dello sportello unico in relazione alle operazioni effettuate in Stati membri in cui il soggetto passivo non ha stabili organizzazioni.

    3. Ogni soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione qualsiasi eventuale variazione dei dati di iscrizione forniti a norma del paragrafo 1. Tale comunicazione è effettuata per via elettronica.

    4. Ogni soggetto passivo notifica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di cessare di avvalersi del regime dello sportello unico o eventuali variazioni della sua attività in seguito alle quali egli non ha più i requisiti per avvalersi di tale regime. Tale notificazione è effettuata per via elettronica.

    5. Lo Stato membro di identificazione cancella senza indugio dal registro di identificazione ogni soggetto passivo che non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime dello sportello unico.

    In particolare, lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo dalla partecipazione al regime dello sportello unico nei casi seguenti:

    (a) se il soggetto passivo notifica allo Stato membro di identificazione che non effettua più cessioni o prestazioni in nessuno Stato membro o in Stati membri diversi da quello di identificazione;

    (b) se si può altrimenti supporre che le attività imponibili del soggetto passivo siano cessate;

    (c) se il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per essere autorizzato ad avvalersi del regime dello sportello unico;

    (d) se il soggetto passivo persiste a non osservare le norme che disciplinano l'uso del regime.

    D. Identificazione

    Il soggetto passivo iscritto al regime dello sportello unico è identificato, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), soltanto nello Stato membro in cui è stabilito.

    E. Dichiarazioni e elenchi riepilogativi

    1. Ogni soggetto passivo iscritto al regime dello sportello unico presenta allo Stato membro di identificazione una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ciascun trimestre civile. Nella dichiarazione sono riportate tutte le cessioni e prestazioni per le quali il soggetto passivo è debitore dell'imposta negli Stati membri in cui non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione. Se il soggetto passivo non è stabilito all'interno della Comunità, la dichiarazione comprende anche le operazioni effettuate nello Stato membro di identificazione.

    La dichiarazione, da effettuare per via elettronica, viene presentata entro 20 giorni a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.

    2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno Stato membro di consumo in cui l'imposta è divenuta esigibile, tutti i dati necessari per calcolare l'importo dell'imposta esigibile e le detrazioni da effettuare per il periodo di riferimento.

    3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in euro. Gli Stati membri di consumo che non hanno adottato l'euro possono chiedere che la parte della dichiarazione relativa alle cessioni e prestazioni effettuate nel loro territorio sia compilata nella loro moneta nazionale.

    4. Se, in virtù dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), un soggetto passivo è tenuto a presentare dati a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), il numero di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), terzo comma, secondo trattino, è il numero di cui al primo trattino di detto comma. Il soggetto passivo indica in modo chiaro nell'elenco riepilogativo lo Stato membro in cui è stato effettuato l'acquisto.

    F. Pagamenti e rimborsi

    1. Il soggetto passivo paga l'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato direttamente sul conto bancario e nella moneta di ciascuno Stato membro di consumo interessato.

    2. Qualora l'importo dell'imposta sul valore aggiunto da detrarre in un determinato trimestre civile sia superiore all'importo dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere al rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo secondo le modalità da essi stabilite in conformità all'articolo 18, paragrafo 4.

    G. Disposizioni specifiche per i soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

    Lo Stato membro di identificazione identifica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), un soggetto passivo non stabilito all'interno della Comunità nello stesso momento in cui attua la procedura di cui al presente articolo, parte C, paragrafo 2.

    (5) L'articolo 24 è così modificato:

    (a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    ‘2. Gli Stati membri possono esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi un massimale che non può essere fissato al di sopra di 100.000 euro o del controvalore di tale importo in moneta nazionale al tasso di cambio del 1° luglio 2006. Essi possono applicare uno o più massimali, comunque non superiori a 100.000 euro o al controvalore di tale importo in moneta nazionale al tasso di cambio del 1° luglio 2006.

    Gli Stati membri possono rivedere annualmente le soglie da essi applicate. In sede di revisione annuale il massimale di 100.000 euro, o il controvalore di tale importo in moneta nazionale al 1° luglio 2006, si può aumentare soltanto al fine di mantenerne il valore reale.

    Gli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità di applicazione se esse sono conformi al sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

    3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 non si applica alle seguenti operazioni:

    (a) le operazioni effettuate a titolo occasionale, di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

    (b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A;

    (c) le cessioni e prestazioni effettuate da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'imposta sul valore aggiunto è dovuta.

    4. Il volume d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituito dai seguenti importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto:

    (a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con diritto alla detrazione dell'imposta pagata nella fase precedente ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2;

    (b) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 15;

    (c) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, parte B, lettera d), e delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere accessorio.

    Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari."

    (b) I paragrafi 8 e 9 sono soppressi.

    (6) L'articolo 24 bis è soppresso.

    (7) Nell'articolo 28 ter, parte B, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "Il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione di uno Stato membro diverso da quello del fornitore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    (a) i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;

    (b) l'importo globale delle cessioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non supera in un anno civile la somma di 150.000 euro o il suo controvalore in moneta nazionale;

    (c) l'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa effettuate nell'anno civile precedente non ha superato la somma di 150.000 euro o il suo controvalore in moneta nazionale."

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2006.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[12], in particolare l'articolo 29 bis,

    vista la proposta della Commissione[13],

    considerando quanto segue:

    (1) Notevoli problemi derivano, sia per le autorità amministrative degli Stati membri che per le imprese, dalle disposizioni di attuazione della direttiva 77/388/CEE stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese[14] .

    (2) Le modalità stabilite da quest'ultima direttiva devono essere modificate in modo che le decisioni concernenti le richieste di rimborso possano essere notificate entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta e il rimborso possa essere effettuato entro lo stesso termine. A tal fine occorre semplificare e modernizzare la procedura prendendo in considerazione l'uso delle tecnologie moderne.

    (3) La nuova procedura accresce la certezza giuridica per le imprese, in quanto, una volta superati i termini stabiliti, il rimborso non può più essere rifiutato.

    (4) La direttiva 77/388/CEE conteneva una disposizione relativa all'applicazione della direttiva 79/1072/CEE. A fini di chiarezza e migliore leggibilità, detta disposizione è ora integrata nella presente direttiva e soppressa dalla direttiva 77/388/CEE.

    (5) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (6) A fini di chiarezza è pertanto opportuno sostituire la direttiva 79/1072/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE nella versione figurante all'articolo 28 septies di detta direttiva, ai soggetti passivi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva e in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, non stabiliti all'interno del paese ma stabiliti in un altro Stato membro, in seguito denominati "soggetti passivi non stabiliti".

    2. La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti che soddisfano le seguenti condizioni:

    (a) nel periodo di riferimento non avevano all'interno del paese, in seguito denominato "Stato membro di rimborso", né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

    (b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni o prestazioni il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

    (i) prestazioni di trasporto e prestazioni di servizi ad esse accessorie, esenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C, e D, della direttiva 77/388/CEE;

    (ii) cessioni e prestazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta unicamente dalla persona nei confronti della quale sono effettuate, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f), della direttiva 77/388/CEE.

    Articolo 2

    La presente direttiva non si applica in relazione ai beni la cui cessione è, o può essere, esentata a norma dell'articolo 28 quater, parte A, quando i beni ceduti sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto, né in relazione ai beni la cui cessione è, o può essere, esentata a norma dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri rimborsano ad ogni soggetto passivo non stabilito l'imposta sul valore aggiunto a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da un altro soggetto passivo all'interno del paese o in relazione all'importazione di beni nel paese, nella misura in cui i beni e servizi in questione diano ivi diritto alla detrazione e siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

    (a) operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE;

    (b) operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta unicamente dalla persona alla quale i beni o servizi sono forniti, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f), della direttiva 77/388/CEE.

    Articolo 4

    Per poter ottenere un rimborso a norma dell'articolo 3, il soggetto passivo non stabilito deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

    Se un soggetto passivo non stabilito effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso nello Stato membro di detrazione è ammesso soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.

    Articolo 5

    1. Per ottenere un rimborso a norma dell'articolo 3, il soggetto passivo non stabilito presenta una richiesta di rimborso, in seguito "la richiesta", nello Stato membro in cui è stabilito. La richiesta è effettuata per via elettronica.

    2. La richiesta contiene, per ciascuno Stato membro in cui il soggetto passivo ha assolto l'imposta, le seguenti indicazioni:

    (a) il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;

    (b) tranne in caso di importazione, il numero di identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale definito da uno Stato membro a norma dell'articolo 22, paragrafo 9, lettera e), della direttiva 77/388/CEE;

    (c) tranne in caso di importazione, il codice ISO dello Stato membro di acquisto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE;

    (d) data e numero della fattura o del documento di importazione;

    (e) base imponibile e importo dell'imposta sul valore aggiunto espressi nella valuta dello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta;

    (f) importo dell'imposta sul valore aggiunto detraibile espresso nella valuta dello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta;

    (g) tipo di beni e servizi acquistati o di spese, indicato mediante il codice corrispondente tra quelli sotto elencati:

    1. = carburante;

    2. = alloggio;

    3. = servizi di ristorazione;

    4. = spese di viaggio quali spese di taxi, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, o spese per mezzi di trasporto pubblici;

    5. = fiere ed esposizioni;

    6. = leasing di mezzi di trasporto;

    7. = pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada;

    8. = altri.

    Ai fini del codice 8 di cui al primo comma, lettera g), è richiesta una descrizione completa dei beni e servizi.

    Articolo 6

    1. La richiesta riguarda acquisti di beni o servizi fatturati o importazioni effettuate durante un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno civile. Essa tuttavia può riguardare un periodo inferiore a tre mesi se il periodo in questione rappresenta la parte residua di un anno civile.

    La richiesta può anche riguardare fatture o documenti di importazione non coperti da richieste anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell'anno civile in questione.

    La richiesta viene presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno civile nel quale l'imposta è divenuta esigibile.

    2. Se la richiesta si riferisce ad un periodo inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo del rimborso richiesto non può essere inferiore a 200 euro o al controvalore di tale importo in moneta nazionale.

    Se la richiesta si riferisce ad un periodo di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo del rimborso richiesto non può essere inferiore a 25 euro o al controvalore di tale importo in moneta nazionale.

    Articolo 7

    1. Lo Stato membro in cui è stata assolta l'imposta sul valore aggiunto comunica al richiedente la propria decisione in merito alla richiesta di rimborso entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa.

    2. I rimborsi sono effettuati entro la fine del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1.

    Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, nello Stato membro in cui questi è stabilito. In quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere rimborsato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.

    3. In caso di rifiuto della richiesta le autorità competenti dello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta informano il soggetto passivo non stabilito dei motivi del rifiuto.

    È possibile presentare ricorso contro il rifiuto presso le autorità competenti dello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta, alle stesse condizioni, per quanto riguarda forma e termini, prescritte per le richieste di rimborso presentate dai soggetti passivi stabiliti nello stesso Stato membro.

    4. In casi specifici, lo Stato membro in cui è stata assolta l'imposta può chiedere informazioni aggiuntive entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta. Trascorso tale periodo, non possono più essere chieste informazioni aggiuntive.

    In tali casi, la decisione relativa alla richiesta viene comunicata al richiedente entro tre mesi dalla data in cui le informazioni aggiuntive sono state fornite. Il rimborso viene effettuato entro lo stesso periodo.

    5. In assenza di un esplicito rifiuto entro il termine appropriato, ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4, la richiesta si considera accolta.

    Articolo 8

    Se una richiesta di rimborso non è oggetto di un esplicito rifiuto, ma il pagamento del rimborso non è effettuato entro il periodo di tre mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, secondo il caso, all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro è tenuto a versare un interesse sull'importo del rimborso dovuto, pari all'1% al mese, calcolato a decorrere dalla data in cui il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data in cui il rimborso è realmente effettuato.

    Articolo 9

    La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con efficacia al 1° luglio 2006.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2006.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2004/0262 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione[15],

    visto il parere del Parlamento europeo[16],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

    considerando quanto segue:

    (1) A norma della direttiva 200Y/XX/CE del Consiglio, del gg/mm/200X, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto[18], può essere consentito a tutti i soggetti passivi che devono adempiere obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) in uno Stato membro in cui non sono stabiliti di avvalersi di un regime di sportello unico.

    (2) La direttiva 200Y/YY/CE del Consiglio, del gg/mm/200Y, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro[19], semplifica la procedura per ottenere un rimborso IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è iscritto ai fini dell'IVA.

    (3) Tuttavia, entrambe le direttive sopracitate implicano lo scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[20]. Lo scambio di informazioni richiesto non deve comportare un onere amministrativo eccessivo per lo Stato membro interessato.

    (4) Lo scambio di informazioni deve essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti.

    (5) Occorre precisare i rispettivi obblighi degli Stati membri di identificazione e di consumo, in particolare per quanto riguarda i termini per la trasmissione delle informazioni e il controllo dei soggetti passivi.

    (6) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:

    (1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente quinto comma:

    "Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale previsto dall'articolo 22 ter della direttiva 77/388/CEE, o che usano la procedura per il rimborso dell'IVA prevista dalla direttiva 200Y/YY/CE del Consiglio* per i soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese ma in un altro Stato membro.

    * GU L [...] del [...], pag. [...]."

    (2) Sono inseriti i seguenti capi VI bis e VI ter:

    "CAPO VI bis

    Disposizioni relative allo scambio e alla conservazione delle informazioni nel contesto del "regime dello sportello unico" previsto dall'articolo 22 ter delle direttiva 77/388/CEE

    Articolo 34 bis

    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni figuranti all'articolo 22 ter, parte A, della direttiva 77/388/CEE.

    Articolo 34 ter

    1. Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici alle competenti autorità degli altri Stati membri le seguenti informazioni:

    (a) per quanto riguarda i soggetti passivi che si iscrivono al regime speciale previsto dall'articolo 22 ter della direttiva 77/388/CEE, in seguito "il regime dello sportello unico", le informazioni di cui all'articolo 22 ter, parte C, paragrafo 1), di detta direttiva, entro dieci giorni dalla fine del mese civile in cui è effettuata l'iscrizione;

    (b) informazioni particolareggiate in ordine a qualsiasi variazione dei dati di iscrizione, ai sensi dell'articolo 22 ter, parte C, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, o all'eventuale ritiro dal regime o variazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 22 ter, parte C, paragrafo 4, di detta direttiva, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa notificazione;

    (c) informazioni particolareggiate in ordine ad ogni decisione adottata a norma dell'articolo 22 ter, parte C, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE di cancellare un soggetto passivo dal registro dei soggetti che si avvalgono del regime dello sportello unico, entro dieci giorni dalla fine del mese civile in cui ha adottato tale decisione;

    (d) informazioni particolareggiate in ordine a tutti i soggetti passivi stabiliti nel suo territorio che non hanno optato per il regime dello sportello unico, ma che effettuano cessioni di beni che, a norma dell'articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento.

    2. Le modalità tecniche relative alla trasmissione delle informazioni a norma del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il contenuto e il formato dei messaggi elettronici comuni, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Articolo 34 quater

    1. Ciascuno Stato membro istituisce e tiene aggiornata una banca dati contenente l'elenco dei soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni secondo il regime dello sportello unico.

    2. Si applica l'articolo 22.

    Articolo 34 quinquies

    1. Lo Stato membro di identificazione trasmette, entro cinque giorni dalla data di ricevimento e con mezzi elettronici, alle competenti autorità degli Stati membri interessati i dati, ricevuti a norma dell'articolo 22 ter, parte E, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, riportati nelle dichiarazioni trimestrali di ciascun soggetto passivo iscritto al regime dello sportello unico nonché i dati relativi ad eventuali modifiche di tali dichiarazioni.

    2. Le modalità tecniche relative alla trasmissione delle informazioni a norma del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il contenuto e il formato dei messaggi elettronici comuni, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Articolo 34 sexies

    Lo Stato membro di identificazione conserva per il periodo minimo necessario a fini di controllo i dati, ricevuti a norma dell'articolo 22 ter, parte E, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, riportati nelle dichiarazioni trimestrali di ciascun soggetto passivo iscritto al regime dello sportello unico. Tale periodo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Articolo 34 septies

    1. Ciascuno Stato membro mette a disposizione su un sito web informazioni particolareggiate in ordine a quanto segue:

    (a) funzionamento del regime dello sportello unico;

    (b) le norme di diritto interno applicabili alle operazioni effettuate negli altri Stati membri;

    (c) il pertinente numero di conto bancario e i dati contabili da fornire con il pagamento che deve essere effettuato dai soggetti passivi che si avvalgono del regime dello sportello unico.

    L'indirizzo elettronico del sito web di ciascuno Stato membro viene comunicato ai soggetti passivi nel momento in cui è effettuata l'iscrizione in conformità all'articolo 22 ter, parte C, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE.

    2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le norme di diritto interno applicabili alle operazioni e la Commissione provvede alla traduzione di tali informazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

    3. I dettagli e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Articolo 34 octies

    1. Il controllo dei soggetti passivi che hanno optato per il regime dello sportello unico è per quanto possibile coordinato dagli Stati membri.

    2. Se lo Stato membro di identificazione decide di effettuare una verifica relativamente ad un soggetto passivo che ha optato per il regime dello sportello unico nel suo territorio, ne informa preventivamente le competenti autorità degli altri Stati membri interessati.

    3. Se lo Stato membro di consumo decide di effettuare una verifica relativamente ad un soggetto passivo iscritto al regime dello sportello unico che ha effettuato operazioni nel suo territorio, ne informa preventivamente le competenti autorità degli altri Stati membri interessati.

    4. Qualsiasi Stato membro interessato può partecipare ad una verifica effettuata dallo Stato membro di identificazione o di consumo. Per tale verifica si possono seguire le procedure di cui agli articoli 11 e 12.

    CAPO VI ter

    Disposizioni relative allo scambio e alla conservazione delle informazioni nel contesto della procedura prevista dalla direttiva 200Y/YY/CE per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese ma in un altro Stato membro

    Articolo 34 nonies

    1. Se l'autorità competente di uno Stato membro riceve una richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 3 della direttiva 200Y/YY/CE, ne informa, entro dieci giorni dalla fine del mese civile in cui è stata ricevuta la richiesta e con mezzi elettronici, le competenti autorità di ciascuno Stato membro di acquisto interessato, precisando se il richiedente sia o no identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel suo territorio.

    2. Le modalità tecniche relative alla trasmissione delle informazioni a norma del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il contenuto e il formato dei messaggi elettronici comuni, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    Articolo 34 decies

    Nel sito web di cui all'articolo 34 septies sono incluse informazioni relative al funzionamento della procedura di rimborso oggetto della direttiva 200Y/YY/CE e alle pertinenti norme nazionali, in particolare per quanto riguarda le limitazioni del diritto alla detrazione applicate in conformità all'articolo 17 bis della direttiva 77/388/CEE."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] COM(2003) 614 def. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/com/com.htm

    [2] SEC(2004) 1128

    http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/working_doc/working_doc.htm

    [3] Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese(GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11); direttiva modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 9. Fiscalità.

    [4] Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1); direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

    [5] Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 246 del 15.10.2003, pag. 1); regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

    [6] COM(2000) 349 def.

    [7] Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

    [8] COM(1998) 377 def.

    [9] GU C […] del […], pag. […].

    [10] GU C […] del […], pag. […].

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

    [13] GU C […] del […], pag. […].

    [14] GU L 331 del 27.12.1979, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    [15] GU C […] del […], pag. […].

    [16] GU C […] del […], pag. […].

    [17] GU C […] del […], pag. […].

    [18] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [19] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [20] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

    Top