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Document 52004PC0687

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

/* COM/2004/0687 def. - CNS 2004/0247 */

52004PC0687

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione /* COM/2004/0687 def. - CNS 2004/0247 */


Bruxelles, 28.10.2004

COM(2004) 687 definitivo

2004/0247 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 28 luglio 2001 il Consiglio ha adottato una riforma dei regimi di sostegno all’agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, menzionate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (in appresso denominate “RUP”). Le misure in questione, risalenti originariamente al 1991 e al 1992, si sono dimostrate efficaci nel promuovere l’agricoltura e nell’assicurare l’approvvigionamento di prodotti agricoli in queste regioni[1].

Il bilancio di tali regimi desta tuttavia qualche perplessità sotto il profilo della gestione, che appare alquanto rigida in entrambe le componenti dei regimi POSEI, ossia il regime specifico di approvvigionamento e il sostegno alle produzioni locali delle RUP. Per quanto riguarda il primo, la Commissione è tenuta a legiferare per adeguare i bilanci ai fabbisogni ogni volta che variano i quantitativi, anche modesti, di prodotti da approvvigionare.

Quanto al regime di sostegno alle produzioni locali, esso è frammentato in 56 micromisure istituite da regolamenti del Consiglio. L’adeguamento di tali misure richiede necessariamente una procedura legislativa interistituzionale, anche per importi modesti, a scapito della rapidità dell’intervento comunitario e della sua adattabilità alle condizioni peculiari delle RUP.

Si propone pertanto di cambiare l’impostazione del sostegno a favore di queste regioni, per adottare una metodica partecipativa in sede decisionale e permettere il rapido adeguamento delle misure, in modo da tener conto delle peculiarità delle regioni interessate e della loro evoluzione.

Il progetto di regolamento prevede che gli Stati membri presentino un programma per ciascuna regione ultraperiferica. Ogni programma comprenderà un capitolo relativo al regime specifico di approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, e un capitolo relativo al sostegno delle produzioni locali.

Il regolamento non modifica le fonti di finanziamento né l’intensità del sostegno comunitario.

Il programma sarà finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG fino al 100%, nel limite di un massimale annuo stabilito nel regolamento del Consiglio. Una parte di tali aiuti sarà obbligatoriamente riservata al sostegno dei prodotti agricoli locali. Gli importi sono stati calcolati in base alla media dei fondi spesi per finanziare il regime specifico di approvvigionamento durante il periodo di riferimento 2001–2003 e tenendo conto dei massimali di spesa applicabili al sostegno della produzione locale.

Una parte dei suddetti importi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed è inclusa nei massimali di cui all’allegato VIII di detto regolamento. La Commissione, in adempimento dell’obbligo impostole dall’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento, adeguerà in congrua misura i massimali che figurano nell’allegato VIII del medesimo regolamento.

Le deroghe alle disposizioni agricole orizzontali contenute nei regolamenti del 2001 sono state recepite nel presente regolamento.

2004/0247 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La situazione geografica eccezionale delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e all’ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(2) A tal fine, in deroga all’articolo 23 del trattato, è opportuno esentare dai dazi le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(3) Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti tengono conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

(4) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti vanno tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. Bisogna altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non si applica neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati; per motivi di chiarezza, occorre precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

(5) Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(6) La politica della Comunità a favore delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione e la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità ritiene doveroso continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali permette di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso programmi generali, elaborati al livello territoriale pertinente e trasmessi dallo Stato membro alla Commissione per approvazione.

(7) Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, occorre coinvolgere maggiormente le regioni interessate nella programmazione dell’approvvigionamento e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri. È pertanto opportuno che il programma di approvvigionamento sia elaborato dalle autorità designate dallo Stato membro e da questo presentato alla Commissione per approvazione.

(8) Bisogna incoraggiare i produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l’uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

(9) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti[2] definisce le misure di sviluppo rurale che possono essere sovvenzionate dalla Comunità e le condizioni per poter beneficiare di questo sostegno. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Si deve pertanto poter derogare, per alcuni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(10) Quanto al sostegno al settore forestale, l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni ultraperiferiche appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste nel suddetto articolo.

(11) L’articolo 24, paragrafo 2 e l’allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo del sostegno agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, segnatamente i terrazzamenti di Madeira, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

(12) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle regioni ultraperiferiche, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

(13) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole dei dipartimenti francesi d’oltremare (DOM) incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi.

(14) Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madeira e nelle isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si devono applicare né i premi all’abbandono, né i meccanismi di mercato, ad eccezione della distillazione di crisi nelle Canarie, che deve essere attivata in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madeira e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale. Una proroga dei termini permetterà di riconvertire tali vigneti salvaguardando nel contempo il tessuto economico della regione, fortemente legato alla viticoltura. Il Portogallo deve informare ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione delle superfici in questione.

(15) Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, a cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all’ultraperifericità dell’arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è necessario confermare la deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[3], introdotta dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)[4] e prorogata dal regolamento (CE) n. 55/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

(16) A Madeira il sostegno alla produzione di latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di sopperire più ampiamente al fabbisogno locale.

(17) L’esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1788/2003 nei DOM e a Madeira. A Madeira tale esenzione deve essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate, corrispondenti alle 2 000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione, stimata attualmente ad un massimo di 2 000 tonnellate.

(18) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, occorre autorizzare l’importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all’ingrasso, nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

(19) La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell’arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un’attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell’isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna deve essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all’aiuto comunitario per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell’attività artigianale ad essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all’importazione nell’arcipelago per i tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20 000 t di equivalente tabacco greggio scostolato.

(20) L’attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per questo motivo, per l’esecuzione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri devono disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)[5], del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)[6], nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine[7], del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine[8] e del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali[9], e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al DOM della Riunione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso[10]. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, deve essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.

(21) Occorre abrogare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. Occorre altresì modificare il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001[11], nonché il regolamento (CE) n. 1785/2003, al fine di coordinare i rispettivi regimi. Occorre adottare le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(22) È opportuno che i programmi previsti nel presente regolamento si applichino a decorrere dall’inizio del 2006. Tuttavia, affinché detti programmi possano prendere avvio a partire da tale data, è necessario consentire agli Stati membri e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Oggetto

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità delle regioni dell’Unione menzionate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in appresso denominate “regioni ultraperiferiche”.

TITOLO II REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

ARTICOLO 2 BILANCIO PREVISIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche.

2. Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti elencati nell’allegato I. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3Funzionamento del regime

1. Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all’importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

Ai fini dell’applicazione del presente titolo, i prodotti importati che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano provenienti direttamente dai paesi terzi.

2. Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni accertati a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, preservando nel contempo la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche con prodotti in ammasso a seguito di misure d’intervento o disponibili sul mercato comunitario.

L’importo dell’aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi;

b) dei flussi di scambio con il resto della Comunità;

c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell’utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall’esenzione dal dazio all’importazione o dall’aiuto comunitario.

Articolo 4Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

1. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Tali condizioni comprendono, in particolare, il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Queste condizioni non si applicano ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d’oltremare (DOM).

2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali o alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi e i paesi terzi destinatari sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;

b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2;

c) sono spediti dalle Azzorre verso Madeira e viceversa.

Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione di tali prodotti.

Articolo 5Approvazione dei programmi di approvvigionamento

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma di approvvigionamento compatibile con la dotazione finanziaria prevista all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, comprendente:

a) il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento;

b) la determinazione dell’aiuto, con i relativi importi, per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità.

2. I programmi di approvvigionamento sono approvati conformemente alla procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. L’elenco dei prodotti di cui all’allegato I può essere riveduto, secondo la stessa procedura, in funzione dell’evoluzione del fabbisogno delle regioni ultraperiferiche.

Articolo 6Approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio

Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

Articolo 7Importazione di riso nella Riunione

Non è riscosso alcun dazio all’importazione nel DOM della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 1006 10 e 1006 40 00 destinati al consumo locale.

Articolo 8Modalità di applicazione del regime

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, dispongono l’istituzione di un sistema di titoli d’importazione o di consegna.

TITOLO IIIMisure a favore delle produzioni agricole locali

Articolo 9 Programmi di sostegno

1. Sono istituiti programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, comprendenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo II, del trattato CE.

2. I programmi comunitari di sostegno sono definiti al livello territoriale giudicato più pertinente dallo Stato membro interessato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e da questo presentati alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.

3. Può essere presentato un solo programma comunitario di sostegno per ciascuna regione ultraperiferica.

Articolo 10 Misure

I programmi comunitari di sostegno contengono le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna delle regioni ultraperiferiche.

Articolo 11 Compatibilità e coerenza

1. Le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte.

2. In particolare, le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, segnatamente le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento può essere finanziata:

a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

b) a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio[13];

c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 12Contenuto dei programmi comunitari di sostegno

Ciascun programma comunitario di sostegno contiene:

a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CEE) n. 3763/91 del Consiglio[14], (CEE) n. 1600/92 del Consiglio[15], (CEE) n. 1601/92 del Consiglio[16], (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

c) una descrizione delle misure progettate, in particolare i regimi di aiuto con i quali si intende attuare il programma, nonché eventuali indicazioni del fabbisogno in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e di assistenza tecnica nelle fasi di preparazione, attuazione o adeguamento delle misure in questione;

d) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l’insieme delle risorse richieste;

e) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

f) le disposizioni prese a garanzia dell’attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e le modalità relative ai controlli e alle sanzioni;

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l’attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati e dei partner socio-economici e gli esiti delle consultazioni effettuate.

Articolo 13Presentazione, approvazione, applicazione e modifica dei programmi

1. I programmi di sostegno sono presentati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione valuta i programmi proposti e li approva entro sei mesi dalla loro presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3. I programmi si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.

4. Gli Stati membri possono modificare le misure di sostegno o la destinazione delle risorse ad esse assegnate alle condizioni definite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 14 Sorveglianza

Le procedure e gli indicatori materiali e finanziari atti a consentire un ’efficace sorveglianza dell’attuazione dei programmi comunitari di sostegno sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

TITOLO IV MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

ARTICOLO 15 Simbolo grafico

1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

2. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali sottopongono queste proposte, corredate del loro parere, all’approvazione della Commissione.

L’uso del simbolo è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 16 Sviluppo rurale

1. In deroga all ’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l’orientamento verso l’agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio[17], è limitato al 75% del volume di investimenti ammissibile.

2. In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro dei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è limitato al 65% del volume di investimenti ammissibile. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell’aiuto suddetto è limitato, alle stesse condizioni, al 75%.

3. La limitazione di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle superfici boschive situate nel territorio dei DOM, delle Azzorre e di Madeira.

4. In deroga all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto comunitario, previsti nell’allegato del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e per la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madeira.

5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, relativi alle regioni in questione.

Articolo 17 Aiuti di Stato

1. Per i prodotti agricoli di cui all ’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei programmi comunitari di sostegno di cui al titolo III. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante dei programmi stessi. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

Articolo 18 Programmi fitosanitari

1. La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un’analisi tecnica della situazione regionale.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi del paragrafo 2 e l’importo dell’aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

Detta partecipazione può raggiungere il 60% delle spese ammissibili nei DOM e il 75% delle spese ammissibili nelle Azzorre e a Madeira. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalla Francia e dal Portogallo. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all’articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio[18].

Articolo 19 Vino

1. Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio[19] e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione[20] non si applicano alle Azzorre e a Madeira.

2. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo procede all’eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura.

3. Il titolo II, capo II e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

Articolo 20 Settore lattiero-caseario

1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all ’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all’articolo 5, lettera c) del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento maggiorato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così maggiorato, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all’interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all’articolo 5, lettera c) del regolamento (CE) n. 1788/2003, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi, rispettivamente di 73 000 t per le campagne 1999/2000–2004/2005 e di 23 000 t a partire dalla campagna 2005/2006, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica esclusivamente ai quantitativi di riferimento disponibili nell’azienda al 31 marzo 2000.

2. I quantitativi di latte o equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di riferimento, ma senza superare la percentuale di cui al paragrafo 1, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo, calcolato secondo il disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CE) n. 1788/2003 non si applica ai DOM né, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madeira.

4. In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio[21] e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madeira la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.

Articolo 21Allevamento

1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei DOM e a Madeira, è ammessa l’importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a fini d’ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM e a Madeira.

L’articolo 3, paragrafo 4 e l’articolo 4, paragrafo 1 si applicano agli animali che beneficiano dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. La quantità di animali che possono beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è determinata, quando la necessità dell’importazione è giustificata, in funzione dell’evoluzione della produzione locale. Detta quantità, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d’ingrasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50% di animali da ingrasso di origine locale.

3. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, il Portogallo può ridurre il massimale nazionale per i diritti al premio per vacca nutrice. In tal caso, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, l’importo corrispondente viene trasferito dal massimale fissato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 alla dotazione finanziaria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento.

Articolo 22Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio[22]. La concessione di tale aiuto non deve comportare discriminazioni tra i produttori dell’arcipelago.

L’importo dell’aiuto non può essere superiore al premio comunitario di cui al primo comma. L’aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l’anno.

Articolo 23Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

1. Non vengono applicati dazi doganali all’importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

a) al codice NC 2401 e

b) alle sottovoci seguenti:

- 2401 10 tabacco greggio non scostolato,

- 2401 20 tabacco greggio scostolato,

- ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

- 2401 30 cascami di tabacco,

- ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

- ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

- ex 2403 91 tabacco «omogeneizzato» o «ricostituito», anche sotto forma di fogli o strisce,

- ex 2403 99 tabacco espanso.

L’esenzione di cui al primo comma si applica a tabacchi destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, limitatamente ad un quantitativo annuo d’importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

TITOLO VDisposizioni finanziarie

ARTICOLO 24 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio[23].

2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:

+++++ TABLE +++++

3. Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi:

+++++ TABLE +++++

TITOLO VIDisposizioni generali e finali

ARTICOLO 25 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare, le riduzioni del numero di animali e delle superfici previsti nell’ambito dei massimali regionali e/o nazionali, ovvero gli importi globali o le superfici di base per i relativi premi e pagamenti.

Articolo 26Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003, tranne per l’attuazione dell’articolo 16 del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 27Misure nazionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Articolo 28 Comunicazioni

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli stanziamenti di cui dispongono e che intendono impegnare per l’esecuzione dei programmi previsti dal presente regolamento nel corso dell’anno successivo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

3. Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Articolo 29Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato II.

Articolo 30Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) L’articolo 70 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI, corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madeira, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo durante il periodo di riferimento, nonché i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;

b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»

2) All’articolo 71, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2 del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del presente regolamento, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»

3) Gli allegati I e VI sono modificati in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 31Modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:

1) l’articolo 5 è soppresso;

2) all’articolo 11 è soppresso il paragrafo 3.

Articolo 32Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, gli articoli 13, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

1. ELENCO DEI PRODOTTI CHE BENEFICIANO DEL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PER I DIPARTIMENTI FRANCESI D’OLTREMARE

- Cereali e prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione animale e all’alimentazione umana;

- luppolo;

- tuberi-seme di patate;

- oli vegetali destinati all’industria di trasformazione;

- polpe, puree e succhi concentrati di frutta, ai fini della trasformazione;

- preparazioni per l’alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53;

- nell’isola della Riunione: prodotti di cui al codice NC 1006 20.

2. Elenco dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento per la regione delle Azzorre

+++++ TABLE +++++

3. ELENCO DEI PRODOTTI CHE BENEFICIANO DEL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PER LA REGIONE DI MADEIRA

+++++ TABLE +++++

4. ELENCO DEI PRODOTTI CHE BENEFICIANO DEL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PER LE ISOLE CANARIE

+++++ TABLE +++++

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

+++++ TABLE +++++

ALLEGATO III

Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

1) L’allegato I è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO I

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

+++++ TABLE +++++

(*) A decorrere dal 1º gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell’allegato VI sono inclusi nell’allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.

(**) In caso di applicazione dell’articolo 70.

(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68 o 68 bis .

(****) In caso di applicazione dell’articolo 69.

(*****) In caso di applicazione dell’articolo 71.

(******) GU L … del …, pag. …»

2) L’allegato VI è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO VI

ELENCO DEI PAGAMENTI DIRETTI IN RELAZIONE AL PAGAMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 33

+++++ TABLE +++++

(*) Salvo in caso di applicazione dell’articolo 70.

(**) A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell’articolo 62.»

+++++ TABLE +++++

[1] Cfr. comunicazione della Commissione “Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche” del 26.5.2004, doc. COM(2004) 343 def.

[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

[4] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).

[5] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[6] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

[7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

[8] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

[9] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

[10] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

[11] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

[14] GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1452/2001.

[15] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1453/2001.

[16] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1454/2001.

[17] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

[18] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

[19] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

[20] GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

[21] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.

[22] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

[23] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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