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Document 52004PC0531

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

/* COM/2004/0531 def. - CNS 2004/0181 */

52004PC0531

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici /* COM/2004/0531 def. - CNS 2004/0181 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità è Parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (convenzione di Bonn) [1].

[1] GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.

L'articolo IV della convenzione di Bonn prevede che siano conclusi al più presto accordi regionali per le specie dell'allegato II (cioè quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole).

Gli uccelli acquatici che percorrono le rotte migratorie afro-euroasiatiche, che appartengono alle specie dell'allegato II, necessitano di interventi immediati al fine di migliorarne lo stato di conservazione e di raccogliere informazioni sulla base delle quali assumere le opportune decisioni di gestione.

La risoluzione 1.6 della prima riunione della Conferenza delle Parti della convenzione di Bonn auspicava che venisse preparato un accordo per la famiglia degli Anatidi della regione paleartica occidentale. Dal 1988 al 1991 il governo dei Paesi Bassi ha elaborato un progetto di accordo, comprendente un piano d'azione per gli Anatidi e un piano di gestione, in accordo con la Comunità e in collaborazione con il Segretariato della convenzione, l'IUCN

(l'Unione mondiale per la conservazione della natura), un gruppo di lavoro del Consiglio scientifico della convenzione di Bonn e l'IWRB (International Waterfowl and Wetland Research Bureau). A questo ha fatto seguito un'iniziativa del Segretariato della convenzione, sfociata in un nuovo progetto di accordo con un ambito di applicazione più ampio che includeva altre specie di uccelli acquatici migratori.

Dal 12 al 14 giugno 1994 si è tenuto un incontro negoziale informale a Nairobi dopo la quarta riunione della Conferenza delle Parti della convenzione di Bonn, svoltasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994. All'incontro erano presenti i rappresentanti della Commissione.

Successivamente il Segretariato della convenzione ha preparato una versione modificata del progetto di accordo, che ha presentato all'incontro negoziale tenutosi all'Aia dal 12 al 16 giugno 1995 come base di discussione. L'accordo è stato infine adottato per consenso da 63 Stati dell'area di distribuzione delle specie interessate e dalla Comunità europea. L'accordo è stato aperto alla firma a partire dal 16 ottobre 1995.

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 1° settembre 1997, previa proposta della Commissione [2].

[2] COM(1995)444 def.

L'accordo punta a creare un quadro normativo per una politica concertata di conservazione da parte degli Stati dell'area di distribuzione delle specie e delle popolazioni di uccelli acquatici migratori, i cui esemplari migrano verso la regione paleartica occidentale e l'Africa, a prescindere dal loro stato di conservazione attuale.

L'accordo riguarda:

- 235 specie di uccelli che, dal punto di vista ecologico, dipendono dalle zone umide almeno per una parte del loro ciclo annuale;

- una superficie di 60 milioni di chilometri quadrati che abbraccia 116 Stati dell'area di distribuzione delle specie in questione e comprende tutta l'Africa, l'Europa e una parte dell'Asia.

L'accordo comprende tre allegati:

- una carta geografica che indica la zona geografica cui si applica l'accordo;

- un elenco delle specie di uccelli acquatici migratori che rientrano nell'accordo;

- un piano d'azione.

La risoluzione 1.9, adottata nel corso della prima riunione delle Parti tenutasi a Città del Capo, Sudafrica, nel novembre 1999, e la risoluzione 2.1, adottata durante la seconda riunione delle Parti a Bonn, nel settembre 2002, hanno emendato gli allegati all'accordo, ivi compreso il piano d'azione.

L'accordo prevede, in particolare, l'adozione di misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione soddisfacente per gli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici. L'articolo III dell'accordo indica le misure di conservazione da adottare. L'allegato III (piano d'azione) specifica le azioni che le Parti devono intraprendere rispetto alle specie prioritarie in sintonia con le misure generali di conservazione indicate all'articolo III dell'accordo.

L'accordo riguarda principalmente aspetti che rientrano nelle competenze della Comunità che, a livello interno, sono regolamentati dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici [3] e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [4].

[3] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

[4] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

La Comunità è inoltre Parte della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa [5] e della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento [6] e dei relativi protocolli, in particolare il protocollo relativo alle zone specialmente protette [7].

[5] GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3.

[6] GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.

[7] GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36.

Conseguentemente, avendo firmato l'accordo, è opportuno che la Comunità sottoscriva ora l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (African-Eurasian Waterbirds Agreement - AEWA).

2004/0181(CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è Parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (convenzione di Bonn) [10].

[10] GU L 210 del 19.7.1982, pag.10.

(2) L'articolo IV della convenzione di Bonn prevede che siano conclusi al più presto accordi regionali per le specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole (specie dell'allegato II).

(3) L'articolo XI, paragrafi 5 e 6 della convenzione di Bonn stabilisce che qualsiasi emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della Conferenza delle Parti nel corso della quale è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6.

(4) Gli uccelli acquatici che percorrono le rotte migratorie afro-euroasiatiche, che appartengono alle specie dell'allegato II, necessitano di interventi immediati al fine di migliorarne lo stato di conservazione e di raccogliere informazioni sulla base delle quali assumere le opportune decisioni di gestione.

(5) La prima riunione delle Parti della convenzione di Bonn ha auspicato l'elaborazione di un accordo sulla conservazione degli Anatidi della regione paleartica occidentale; il progetto di accordo è stato successivamente elaborato in modo da comprendere altre specie di uccelli acquatici migratori.

(6) La conservazione degli uccelli acquatici migratori rientra essenzialmente nell'ambito delle competenze comunitarie tenuto conto della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [11] e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [12], entrambe modificate da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea [13].

[11] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

[12] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[13] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(7) La Commissione ha partecipato a nome della Comunità e in conformità delle direttive negoziali impartite dal Consiglio il 7 giugno 1995 all'incontro negoziale svoltosi dal 12 al 16 giugno 1995 all'Aia; durante tale incontro è stato adottato per consenso l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA) (in seguito denominato "l'accordo").

(8) L'accordo è stato aperto alla firma a decorrere dal 16 ottobre 1995.

(9) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 1° settembre 1997.

(10) L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1999.

(11) Gli allegati all'accordo sono stati emendati dalle risoluzioni approvate nel corso della prima riunione delle Parti tenutasi a Città del Capo, Sudafrica, nel novembre 1999 e durante la seconda riunione delle Parti svoltasi a Bonn, nel settembre 2002.

(12) È ora opportuno che la Comunità concluda l'accordo.

(13) In sede di conclusione dell'accordo è necessario garantire che la Comunità sia rappresentata in maniera unitaria a livello internazionale per la negoziazione e l'adozione di futuri emendamenti dell'accordo o del relativo piano di azione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (African-Eurasian Waterbirds Agreement - AEWA).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, depositario dell'accordo, a norma dell'articolo XVII dell'accordo medesimo.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a negoziare e approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento del piano d'azione di cui all'articolo IV dell'accordo e gli emendamenti dell'accordo di cui all'articolo X. La Commissione conduce i negoziati in questione in consultazione con l'apposito comitato designato dal Consiglio. La Commissione garantisce che le decisioni adottate nel quadro dell'accordo siano coerenti con la normativa comunitaria vigente e con gli obiettivi delle politiche comunitarie.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ANNEX

FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Environment

Activity: Contribution to International Environmental Activities

Title of action: Participation of the European Community in the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

07 02 02 (formerly B7-811)

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR 34,700 (2004-2006)

2.2. Period of application: 2004 - 2005 and subsequent years

The budget of AEWA is established every three years at the Meeting of the Parties. The current budget has been set for 2003, 2004 and 2005 (a year with higher expenditure, as it will hold the next Meeting of the Parties). For these three years, the participation of the Community is an estimate based on a contribution of 2.5% of the overall budget. For the years 2006 and beyond, expenditure for subsequent years is just a forecast, considering expected evolution of the budget.

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

EUR thousand (to one decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

(see points 7.2 and 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

The estimative credits foreseen in this planning shall be covered within the allocations of appropriations mentioned under section 1 above and granted to the managing DGs (DG Environment, Research and others) in the framework of the annual budget procedure.

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

[...] Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

[...] Proposal may require application of the provisions of the Inter-institutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

[...] Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>SPAZIO PER TABELLA>

4. LEGAL BASIS

The Council decision of ratification constitutes the basic act, in the sense of Article 49 of the Financial Regulation, of the financial contributions of the Community to AEWA as a Contracting Party thereto (financial contributions to international conventions are considered as subscriptions under Article 160 of the Financial Regulation).

This action is undertaken in the framework of the Treaty establishing the European Community (in particular Articles 174 and 175). Participation in international environmental agreements is an important policy component of Decision 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council laying down the Sixth Community Environment Action Programme, OJ L 242, 10.9.2002, p. 1-15.

This expenditure is carried out under Budget line 07 02 02 (formerly B7-811), which is listed as an institutional prerogative of the Commission (cf. budgetary comments).

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community Intervention:

The Community already has adopted internal legislation for the conservation of bird species, primarily through Council Directive 79/409/EEC. However the protection of many migratory bird species, dependent on the EU during part of their annual cycle, cannot be achieved by actions within territories of the Member States alone. For many species factors operating on the wintering grounds in Africa or in the breeding areas in Northern Russia may negate conservation action in the EU. Therefore ratifying AEWA provides a legal basis for co-operation on conservation actions elsewhere in the range of different species, to complement measures being taken within the EU under the Birds Directive.

The objective is to provide for co-ordinated and concerted actions for the conservation of migratory waterbirds throughout their flyways. To be achieved by implementation of the AEWA Action plan which entails species and habitat conservation measures, management of human activities, research and monitoring, education and information.

A legal and technical evaluation has been undertaken of implications of ratification, especially as regards EU Birds Directive.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements:

The Community should become, through the Council Decision of ratification, a Contracting Party to AEWA. As a contracting party the Community will work with Member States in implementing the objectives of AEWA, including participation in the relevant international meetings of the Agreement.

Regular financial contributions to international conventions are considered as subscriptions under Article 160 of the Financial Regulation. The Community will pay in accordance with the scale of contributions decided by the Meeting of the Parties.

As for most international environmental agreements, the functioning of AEWA is also based on additional voluntary contributions from Parties for specific activities. The Community is expected, as all Parties, to provide this form of support on a case-by-case basis for some activities. This form of 'ad hoc' support in addition to the regular contribution to the general budget would not be considered as a subscription but as a direct grant, to be approved by a financing decision of the College. On an indicative basis, it is expected that the average voluntary contributions do not exceed EUR40.000 per year. This expenditure will be covered within the allocations of appropriations mentioned granted to the managing DG (DG Environment) under budget line 07 02 02 in the framework of the annual budget procedure.

5.3. Methods of implementation: As regards achievement of the objectives of AEWA in the EU the principal mechanism will be through the implementation of EU environmental legislation, especially Council Directive 79/409 on the conservation of wild birds.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. )

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR thousand)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to DG Environment in the framework of the annual budget procedure.

7.1. Impact on human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Overall financial impact of human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

NB: the 0.5 is purely indicative and this activity will be covered by the existing staff. No additional staff would be required.

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>SPAZIO PER TABELLA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total -administrative- (7.2 + 7.3)

II. Duration of action

III. Total cost of action (I x II) // 60,000EUR

N.A.

N.A.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

In the framework of the Meeting of the Parties, the European Commission participates, together with the other Contracting Parties, in the regular scrutiny of the implementation of the work plan of AEWA agreement, including its financial component, on the basis of a detailed report presented by the Secretariat.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

Financial contributions will be subject to the Commission's usual control mechanisms and therefore there is no need for supplementary anti-fraud measures. Other costs only relate to expenditure on personnel.

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