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Document 52004PC0385

    Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

    /* COM/2004/0385 def. - CNS 2004/0121 */

    52004PC0385

    Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) /* COM/2004/0385 def. - CNS 2004/0121 */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Introduzione

    La presente proposta riguarda la concessione di una garanzia della Comunità, per l'importo massimo di 500 milioni di euro, a copertura di prestiti che la Banca europea per gli investimenti (BEI) accorderà in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) [1]. Si conferisce così un nuovo sviluppo alla decisione riguardante la dimensione settentrionale [2], nell'ambito della politica "Europa ampliata - Prossimità" [3],. Nella verifica intermedia [4] del mandato di prestiti esterni della BEI ai sensi della decisione 2000/24/CE del Consiglio [5], si è riconosciuta l'esigenza d'incrementare gli investimenti in Russia e negli NSIO.

    [1] Bielorussia, Moldova e Ucraina.

    [2] Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

    [3] Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali, COM(2003) 104 def.

    [4] Verifica intermedia del mandato di prestiti esterni della BEI ai sensi della decisione 2000/24/CE del Consiglio, COM(2003) 603 def.

    [5] Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

    (1) L'esperienza del passato

    Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto per la prima volta a livello europeo la dimensione settentrionale nelle politiche esterne e transfrontaliere dell'Unione europea. Il Consiglio europeo di Vienna (dicembre 1998) e il Consiglio europeo di Colonia (giugno 1999) hanno sviluppato tale concetto, rendendolo più concreto. Nel novembre 1999 la presidenza finlandese dell'UE ha organizzato sulla dimensione settentrionale una Conferenza dei ministri degli affari esteri e, un mese dopo, il Consiglio europeo di Helsinki ha chiesto alla Commissione di preparare un piano di azione per il periodo 2000-2003, che è stato approvato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000. Nell'ottobre 2003 il Consiglio europeo ha adottato il secondo piano d'azione per la dimensione settentrionale (2004-2006), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

    Al Vertice di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, e in seguito a una proposta della Commissione, il Consiglio europeo ha convenuto che la Comunità doveva consentire alla BEI di concedere prestiti a favore di progetti ambientali selezionati da realizzare nella parte russa del bacino del Mar Baltico. Il massimale dei prestiti è stato limitato a 100 milioni di euro, fissando il tasso di garanzia al 100%. Il Consiglio ha deciso i seguenti criteri specifici:

    - i progetti dovevano avere un chiaro obiettivo ambientale e presentare un interesse di rilievo per l'UE;

    - la BEI doveva cooperare con le altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), in regime di cofinanziamento, così da assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire adeguate condizioni per il finanziamento dei progetti;

    - il Consiglio direttivo della BEI doveva proporre progetti al Consiglio dei governatori, per approvazione, soltanto se risultava che la Russia stesse onorando i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli relativi al suo debito nei confronti del Club di Parigi;

    - i prestiti dovevano essere approvati uno per uno dal Consiglio dei governatori della BEI.

    I prestiti concessi dalla BEI in base alla suddetta decisione stanno per raggiungere il massimale di 100 milioni di euro.

    (2) La politica europea di prossimità

    Il Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del novembre 2002 ha varato i lavori sull'iniziativa "Europa ampliata", prendendo atto della particolare situazione dell'Ucraina, della Moldova e della Bielorussia. Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 ha ribadito che l'allargamento servirà a rafforzare i legami con la Russia e ha raccomandato d'intensificare le relazioni con l'Ucraina, la Moldova e la Bielorussia, basandosi su un'impostazione a lungo termine intesa a promuovere le riforme, lo sviluppo sostenibile e gli scambi commerciali.

    Nel marzo 2003, nella comunicazione "Europa ampliata - Prossimità", la Commissione ha delineato un'impostazione da proporre nei confronti dei paesi vicini orientali e meridionali, allo scopo ultimo di costituire una "cerchia di amici", una zona di valori condivisi, di stabilità e di prosperità e una più profonda integrazione economica.

    In questo spirito, il Consiglio europeo del 19 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 16 giugno 2003 relative alla comunicazione della Commissione "Europa ampliata - Prossimità", prospettando i lavori che dovevano intraprendere il Consiglio e la Commissione per riunire i vari elementi di tali politiche. Il commissario Verheugen ha presentato nell'ottobre 2003 una relazione orale al Consiglio Affari generali, il quale, seguito poi dal Consiglio europeo di ottobre, ha chiesto alla Commissione di occuparsi di tale questione.

    Nella sua comunicazione, la Commissione prevede l'estensione, progressiva e mirata, alla Russia e agli NSIO del mandato generale di prestiti della BEI, in stretta collaborazione con la BERS e le altre IFI interessate. Con l'estensione delle attività della BEI si intende ricompensare l'opera di riforma intrapresa da tali paesi: quest'evoluzione riflette l'importanza politica che essi presentano per l'UE e tiene conto della loro esigenza d'incrementare gli investimenti nelle infrastrutture, ai quali potrebbero contribuire i progetti BEI.

    (3) Verifica intermedia del mandato di prestiti esterni della BEI

    Nell'ottobre 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una verifica intermedia del mandato di prestiti esterni della BEI, comprendente una proposta di modifica della decisione 2000/24/CE del Consiglio. L'oggetto della proposta era la revisione della garanzia fornita dal bilancio comunitario per il rimanente periodo del mandato.

    Nella verifica si proponeva che, all'interno del pacchetto complessivo dei prestiti, due dei pacchetti regionali [6] per i prestiti esterni della BEI fossero ristrutturati, per tener conto del fatto che i nuovi Stati membri non rientrano nel mandato generale. Una simile ristrutturazione sarebbe consona anche con l'evolversi delle priorità politiche della Comunità nei confronti dell'esterno.

    [6] I massimali sono: paesi vicini del Sud-Est 9.185 milioni di euro; paesi mediterranei 6 520 milioni di euro, America Latina e Asia 2 480 milioni di euro, Sudafrica 825 milioni di euro; programma d'azione speciale Unione doganale CE-Turchia 450 milioni di euro.

    Inoltre, secondo quanto enunciato nella comunicazione "Europa ampliata - Prossimità", si era previsto di proporre l'estensione progressiva dei prestiti BEI alla Russia e agli NSIO. La Commissione ha proposto al Consiglio di stanziare 300 milioni di euro per la Russia e gli NSIO, nell'ambito del mandato generale di prestiti esterni.

    2. La proposta

    Nelle sue conclusioni relative alla cooperazione finanziaria con la Russia e gli NSIO, il Consiglio Ecofin del 25 novembre 2003 ha approvato una garanzia della Comunità, sino al massimale di 500 milioni di euro, per prestiti che la BEI accorderà, mediante risorse proprie, in Russia e negli NSIO. Quest'azione, che potrebbe considerarsi un nuovo sviluppo della decisione 2001/777/CE, riguarderà prestiti limitati in Russia e negli NSIO, a favore di determinati settori (ambiente e trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture energetiche sugli assi prioritari TEN aventi un aspetto transfrontaliero per uno Stato membro) e beneficerà eccezionalmente, al di fuori del mandato generale di prestiti esterni, di una garanzia del 100%.

    Con l'estensione delle attività della BEI agli NSIO si intende ricompensare l'opera di riforma intrapresa da questi nuovi vicini. Nel caso della Russia, inoltre, per le operazioni di prestito ci si potrà avvalere dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuale mandato di prestiti a favore di progetti ambientali nella parte russa del bacino del Mar Baltico. Con tale estensione, si mostra l'importanza politica che questa regione presenta per l'UE e si tiene conto dell'esigenza d'incrementare gli investimenti nelle infrastrutture, ai quali potrebbero contribuire i progetti BEI.

    A questo mandato si applicheranno adeguate condizioni, consone con gli accordi UE ad alto livello sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre IFI sugli aspetti settoriali e sui progetti. Inoltre, si dovrà procedere all'opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la BERS. I prestiti della BEI saranno attivati paese per paese, in funzione dell'adeguatezza dell'opera di riforma intrapresa in ciascuno dei paesi interessati. Viene proposto che i singoli paesi siano considerati ammissibili, nel rispetto del massimale stabilito, se e quando soddisferanno le condizioni specifiche correlate con gli accordi ad alto livello conclusi dall'Unione europea con il paese in questione su aspetti politici e macroeconomici. La Commissione accerterà quando ogni singolo paese soddisfi alle condizioni specifiche e ne informerà la BEI.

    Contrariamente alla decisione relativa alla dimensione settentrionale, la presente proposta non prevede che il Consiglio dei governatori della BEI approvi i progetti uno per uno.

    Ai sensi della decisione 2000/24/CE relativa al mandato generale, si propone che la presente decisione riguardi le operazioni di prestito alle quali la BEI procederà sino al 31 gennaio 2007.

    L'inclusione della Russia e degli NSIO nel mandato generale sarà valutata nell'ambito dell'esame del mandato generale stesso, da effettuare nel 2006.

    3. Implicazioni di bilancio

    Le stime della BEI relative ai suoi prestiti e le stime della Commissione relative ai prestiti Euratom ed a quelli a titolo di assistenza macrofinanziaria lasciano margini sufficienti, nella riserva del Fondo di garanzia, per assicurare la dotazione della garanzia inerente alla proposta estensione del mandato. L'incidenza diretta che l'estensione eserciterà sul bilancio è correlata al dispositivo del Fondo di garanzia, poiché riguarda l'utilizzo della sua riserva. Vedasi la tabella qui di seguito.

    Tabella 1: Previsioni del Fondo di garanzia

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Le voci di bilancio per la garanzia della Comunità recano l'indicazione "p.m.".

    2004/0121 (CNS)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Parlamento europeo [8],

    [8] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) A sostegno della politica di prossimità dell'Unione europea, il Consiglio intende render possibile alla Banca europea per gli investimenti (BEI) accordare prestiti a favore di determinati tipi di progetti in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali ("NSIO"), ossia la Bielorussia, la Moldova e l'Ucraina.

    (2) A sostegno dell'iniziativa riguardante la dimensione settentrionale, varata dal Consiglio di Helsinki del dicembre 1999, è stata adottata la decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico [9].

    [9] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

    (3) I prestiti accordati dalla BEI nell'ambito della decisione 2001/777/CE stanno per raggiungere il massimale stabilito.

    (4) Nelle sue conclusioni, il Consiglio Ecofin del 25 novembre 2003 ha approvato uno stanziamento supplementare per prestiti della BEI alla Russia e agli NSIO, come nuovo sviluppo della decisione 2001/777/CE, per progetti nei settori nei quali la BEI fruisce di un vantaggio comparativo e dove si riscontra una richiesta insoddisfatta di crediti. I settori nei quali si ritiene che la BEI abbia un "vantaggio comparativo" sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea ("TEN"), aventi incidenze transfrontaliere per uno Stato membro.

    (5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall'UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all'opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

    (6) Il finanziamento della BEI sarà gestito secondo i criteri e procedure abituali da essa applicati, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti regole e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF, secondo modalità atte a sostenere le politiche comunitarie. Dovranno esservi consultazioni regolari tra la BEI e la Commissione, per assicurare il coordinamento delle priorità e delle attività nei paesi in questione e per misurare i progressi verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.

    (7) Si dovrà tener pieno conto della Russia e degli NSIO nell'esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) [10].

    [10] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24.

    (8) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in appresso, la "BEI") una garanzia a copertura di tutti i pagamenti che essa non riceva, pur essendole dovuti, in relazione a crediti da essa aperti, secondo i suoi abituali criteri e per sostenere i pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimenti da realizzare in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali, ossia la Bielorussia, la Moldova e l'Ucraina.

    Articolo 2

    Progetti ammissibili

    I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l'Unione europea. I settori ammissibili sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

    Articolo 3

    Massimale e condizioni

    1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di euro.

    2. È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del 100%, a copertura dell'importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

    3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

    a) l'ammissibilità, a norma dell'articolo 2;

    b) la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

    La BEI e la BERS ripartiranno opportunamente i lavori tra loro.

    Articolo 4

    Ammissibilità dei singoli paesi

    I singoli paesi divengono ammissibili, nell'ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall'Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

    Articolo 5

    Relazioni

    La Commissione informerà ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate in base alla presente decisione, presentando nel contempo una valutazione dell'esecuzione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali cointeressate ai progetti.

    Le suddette informazioni comprenderanno una valutazione del contributo che il prestito previsto nella presente decisione apporterà per il conseguimento dei pertinenti obiettivi di politica estera della Comunità.

    Ai fini del primo e secondo capoverso, la BEI trasmetterà alla Commissione le opportune informazioni.

    Articolo 6

    Durata

    La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007.

    Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il periodo suddetto sarà prorogato automaticamente di sei mesi.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1. La presente decisione ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2. La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali si concede la garanzia.

    Fatto a

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    >SPAZIO PER TABELLA>

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