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Document 52004PC0349

    Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

    /* COM/2004/0349 def. */

    52004PC0349

    Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce /* COM/2004/0349 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Al fine di rendere la legislazione comunitaria applicabile ai nuovi Stati membri, è necessario apportare alcuni adeguamenti all'acquis nell'ambito della politica comune della pesca.

    L'allegata proposta di regolamento del Consiglio apporta adeguamenti di natura tecnica.

    L'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adottare prima dell'adesione misure relative, tra l'altro, all'articolo 57 dell'atto di adesione. Le misure in questione entrano in vigore solo alla data di entrata in vigore del trattato e subordinatamente all'effettiva entrata in vigore dello stesso.

    L'articolo 57 dell'atto di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adeguare, prima dell'adesione, gli atti che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, qualora gli adattamenti necessari non siano contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati. Tali adeguamenti entrano in vigore dalla data di adesione.

    Poiché i livelli di riferimento per le flotte pescherecce, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) 2371/2002, corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento, non è opportuno fissare tali livelli per gli Stati membri che sono entrati nella Comunità successivamente alla scadenza di tali programmi.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

    [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2) Alla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per i nuovi Stati membri in questione non saranno fissati gli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3) Non è pertanto opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all'articolo 12.

    (4) Di conseguenza, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, 12 e 13, paragrafo 2 non dovrebbero applicarsi ai nuovi Stati membri, in quanto si riferiscono a obblighi relativi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12.

    (5) Conformemente a quanto sopra, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In via derogativa, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, 12 e 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, subordinatamente all'effettiva entrata in vigore di tale trattato.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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