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Document 52004PC0245

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2004/0245 def. - COD 2002/0254 */

    52004PC0245

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2004/0245 def. - COD 2002/0254 */


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla qualità delle acque di balneazione (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    2002/0254 (COD)

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla qualità delle acque di balneazione

    Il 21 ottobre 2003, il Parlamento europeo ha votato in prima lettura una serie di emendamenti alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (COM(2002) 581 definitivo del 24 ottobre 2002).

    Secondo l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, fintantoché il Consiglio non abbia deliberato la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase dell'iter di adozione di un atto comunitario.

    Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

    1. ITER DELLA PROPOSTA

    Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2002) 581 definitivo - 2002/0254(COD)) ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE: 24 ottobre 2002.

    Parere del Comitato economico e sociale europeo: 19 giugno 2003.

    Parere del Comitato delle regioni: 9 aprile 2003.

    Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 ottobre 2003.

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La tutela delle acque di balneazione è stato uno dei primi e più riusciti elementi della politica europea in materia di acque. La direttiva sulle acque di balneazione del 1976 ha stabilito norme vincolanti per le acque di balneazione in tutta l'Unione europea. Il rapporto annuale sulle acque di balneazione mette chiaramente in evidenza la grande consapevolezza dell'opinione pubblica e i consistenti progressi ottenuti nella qualità delle acque.

    Tuttavia la direttiva del 1976 riflette chiaramente lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni '70, sia dal punto di vista tecnico che sul piano sociale. Dal 1976 le conoscenze epidemiologiche e i metodi di gestione sono notevolmente migliorati, e il pubblico desidera essere maggiormente informato e coinvolto nelle questioni riguardanti l'ambiente.

    Sulla base dei risultati di un ampio processo di consultazione del pubblico e degli esperti del settore, nell'ottobre 2002 la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva relativa alla qualità delle acque di balneazione, pubblicata con il numero COM(2002) 581.

    La proposta mantiene la definizione vigente di "acque di balneazione". Nonostante le forti pressioni per estendere la definizione in modo da includere altri usi ricreativi delle acque, come ad esempio il surf e il windsurf, si è ritenuto che l'inclusione di queste attività avrebbe comportato costi sproporzionati per gli Stati membri.

    Al posto dei 19 parametri microbiologici oggetto di monitoraggio nel quadro della direttiva del 1976, la nuova direttiva sulle acque di balneazione impone, oltre ad un'ispezione visiva della zona di balneazione, anche il monitoraggio di due batteri che, come è stato scientificamente dimostrato, costituiscono indicatori affidabili della presenza di inquinamento fecale.

    L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva sulle acque di balneazione attualmente in vigore indica che i metodi di valutazione e gestione a lungo termine consentono di ridurre sia la frequenza che i costi del monitoraggio, assicurando nel contempo un più elevato livello di tutela. Una gestione ben programmata delle acque di balneazione e la diffusione al pubblico di informazioni esaurienti sostituiscono un approccio basato unicamente sul monitoraggio e sul controllo a posteriori dell'osservanza delle norme.

    3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

    Il 21 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha adottato 37 dei 75 emendamenti proposti. Due degli emendamenti adottati (e precisamente gli emendamenti 19 e 65) sono stati oggetto di un voto per parti separate: con riferimento all'emendamento 19, l'aula ha accolto soltanto il concetto di "contaminazione temporanea", mentre ha respinto le condizioni specifiche e le modalità proposte dall'emendamento; l'emendamento 65 è invece rimasto inalterato.

    La Commissione ritiene che gran parte degli emendamenti del Parlamento europeo possa essere accettata integralmente o in linea di principio, in quanto si tratta di modifiche che chiariscono e migliorano la sua proposta, con particolare riferimento alla comunicazione con il pubblico o ad aspetti tecnici quali l'analisi dei campioni.

    Alcuni degli emendamenti mirano ad una maggiore integrazione con la direttiva quadro sulle acque. A questo proposito, la Commissione accoglie gli elementi che favoriscono una migliore informazione del pubblico, ma vuole evitare inutili sovrapposizioni nel campo delle sostanze chimiche e delle sostanze pericolose. La direttiva quadro sulle acque fissa gli standard di qualità ecologica e chimica per tutte le acque e la direttiva sulle acque di balneazione stabilisce in aggiunta gli standard microbiologici per le acque di balneazione. Contemporaneamente il quadro unico di gestione stabilito dalla direttiva quadro sulle acque integra anche la direttiva sulle acque di balneazione.

    La Commissione non è favorevole agli emendamenti volti a modificare o restringere l'ambito di applicazione della direttiva proposta, come l'emendamento 5, che esclude dall'applicazione della direttiva le acque utilizzate per attività ricreative praticate ad oltre 100 metri dalla riva.

    Di seguito è descritta in modo dettagliato la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo.

    3.1. Emendamenti integralmente accolti dalla Commissione

    Gli emendamenti 6, 10 e 11 chiariscono le definizioni e le modalità operative, rendendo più facile e sistematica la comunicazione dei dati e la gestione.

    Gli emendamenti 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 34 migliorano le informazioni destinate al pubblico e consentono una gestione più efficace dei rischi. In particolare, l'emendamento 20 favorisce una maggiore partecipazione del pubblico alla gestione delle acque di balneazione ed è pienamente conforme al secondo pilastro della convenzione di Århus.

    L'emendamento 52 può essere accolto in quanto contribuisce alla corretta gestione delle acque di balneazione.

    Gli emendamenti 29, 30, 31, 35, 57 e 75 forniscono un contributo positivo per quanto riguarda le tecniche di analisi e favoriscono una più efficace tutela della salute.

    3.2. Emendamenti accolti parzialmente o in linea di principio

    La Commissione accoglie l'emendamento 28, ma preferisce aggiungere un riferimento al progresso scientifico e tecnico e propone pertanto la seguente formulazione:

    La Commissione riesamina la presente direttiva entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, con particolare riferimento ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione. Essa presenta un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio, prestando particolare attenzione al progresso scientifico e tecnico. Ove opportuno, il rapporto è accompagnato da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

    La prima parte dell'emendamento 21 è accettabile, in quanto fornisce maggiori informazioni e rende accessibile al pubblico una descrizione più precisa delle acque di balneazione; tuttavia la Commissione è consapevole del fatto che spesso queste informazioni sono superflue, giacché in alcuni casi lo stato delle acque ai sensi della direttiva quadro non riguarda i bagnanti (si pensi, ad esempio, alle darsene).

    La Commissione è favorevole all'uso di simboli standardizzati per indicare la qualità delle acque di balneazione, ma preferisce lasciare la scelta agli Stati membri, in base al principio di sussidiarietà. Al riguardo, la Commissione cercherà l'appoggio degli Stati membri nell'ambito di una strategia di attuazione simile a quella elaborata con successo per la direttiva quadro sulle acque.

    Pertanto l'emendamento 21 deve limitarsi a quanto segue:

    a) sintesi divulgativa del profilo delle acque di balneazione e loro classificazione negli ultimi tre anni, compreso lo stato delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

    La Commissione è linea di principio favorevole all'emendamento 8, ma ritiene che esso non contribuisca a migliorare il testo della direttiva. Alla luce dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), tale emendamento può considerarsi superfluo e potrebbe generare lunghe discussioni sul significato dell'espressione "basata sui fatti", la cui definizione rischia di dare luogo ad un eccesso di regolamentazione.

    L'emendamento 25 introduce sistemi di informazione più avanzati, indicando Internet come uno dei mezzi e delle tecnologie utilizzati per la comunicazione delle informazioni, ma la Commissione preferisce lasciare agli Stati membri la scelta delle lingue da utilizzare, in base al principio di sussidiarietà, e pertanto non accetta il riferimento alle lingue inglese e francese.

    L'emendamento 32 relativo all'allegato III, lettera a) mira ad assicurare un profilo più completo, aspetto sul quale la Commissione concorda. Tuttavia, la direttiva quadro sulle acque si concentra su alcune macrocaratteristiche, come nel caso degli estuari. La direttiva sulle acque di balneazione si riferisce invece ad entità topografiche di dimensioni molto più ridotte, come le zone di balneazione. Occorre evitare vincoli eccessivi, ed è quindi opportuno includere nel profilo soltanto gli elementi utili ai fini della conoscenza e della gestione delle acque di balneazione. L'emendamento deve perciò essere formulato come segue:

    a bis) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione in relazione alla direttiva 2000/60/CE, nella misura in cui tali elementi siano rilevanti per le acque di balneazione;

    3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

    Gli emendamenti 1 e 12 non possono essere accolti per motivi di ordine formale. Nel caso dell'emendamento 1, il testo della proposta iniziale è ripreso dal trattato e va quindi mantenuto. L'emendamento 12 fa riferimento ad una disposizione della direttiva 76/160/CE che non esiste.

    L'emendamento 5, che restringe l'ambito di applicazione della direttiva, non può essere accolto. Non è possibile limitare l'applicazione della direttiva agli sport acquatici praticati entro 100 metri dalla riva, giacché si tratta di un limite difficile da stabilire ed è impossibile verificare il rispetto di questa disposizione.

    L'emendamento 7 non può essere accolto in quanto estende l'ambito di applicazione alle acque utilizzate per attività ricreative a condizione che siano esposte all'inquinamento, escludendo invece le acque che presentano scarsi rischi di inquinamento.

    L'emendamento 19 non può essere accolto nella sua formulazione attuale. Dopo il voto per parti separate, l'emendamento è ormai privo di contenuto. Ciononostante la Commissione è disposta ad accettare il concetto di "contaminazione temporanea".

    Per quanto riguarda gli emendamenti 2, 4, 16, 65, la Commissione non può accettare la duplicazione dei parametri chimici previsti dalla direttiva quadro sulle acque nella direttiva sulle acque di balneazione. Può essere accolto unicamente l'inserimento dei termini "al fine di" proposto dall'emendamento 65.

    L'emendamento 27 non può essere accolto in quanto la Commissione ritiene che i simboli per indicare la qualità delle acque debbano essere definiti nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    L'emendamento 33 non può essere accolto nella sua formulazione attuale per ragioni di scala. La direttiva quadro sulle acque si concentra su alcune macrocaratteristiche, mentre la direttiva sulle acque di balneazione riguarda entità topografiche di dimensioni molto più ridotte.

    L'emendamento 54 non è accettabile, in quanto il termine di quattro giorni è eccessivamente lungo e potrebbe influenzare i risultati delle statistiche.

    L'emendamento 58, relativo al considerando 7, non può essere accolto, in quanto la sua motivazione di fondo è in contrasto con lo spirito della direttiva proposta, che mira ad un elevato livello di tutela.

    3.4. Proposta modificata

    Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato sopra.

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