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Document 52004IR0238

    Parere del Comitato delle regioni sul tema L'impatto della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche sugli enti locali e regionali europei

    GU C 164 del 5.7.2005, p. 78–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 164/78


    Parere del Comitato delle regioni sul tema L'impatto della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche sugli enti locali e regionali europei

    (2005/C 164/10)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 giugno 2004, di affidare alla commissione Politica economica e sociale l'elaborazione di un parere di iniziativa su questo tema, conformemente all'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) sugli inquinanti organici persistenti», nonché la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» (COM(2003) 644 def.),

    viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi il 23 e 24 marzo 2000,

    viste le relazioni annuali della Commissione europea sul tema «Legiferare meglio», presentate conformemente all'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare l'ultima relazione «Legiferare meglio 2003» del 12 dicembre 2003 (COM(2003) 770 def.),

    vista l'iniziativa avviata dalla Commissione europea nel maggio 1996 per semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM — Simpler Legislation for the Single Market),

    visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea «Produttività: la chiave per la competitività delle economie e delle imprese europee» (CdR 224/2002 fin) (1),

    visto il proprio parere del 9 ottobre 2003 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La politica industriale in un'Europa allargata» (CdR 150/2003 fin) (2),

    visto il proprio parere in merito alla relazione presentata dalla Commissione europea nel 2003 sul tema «Legiferare meglio 2002» (CdR 62/2003 fin) (3),

    visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea «Strategia per il mercato interno per il periodo 2003-2006» (CdR 341/2002 fin) (4),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 238/2004, riv. 2), adottato l'8 dicembre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Jochen RIEBEL, ministro degli Affari federali ed europei e rappresentante plenipotenziario del Land Assia presso lo Stato federale (DE-PPE)),

    considerando quanto segue:

    1)

    Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha adottato l'obiettivo strategico di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

    2)

    Trascorsi i primi quattro anni, si prevede che per raggiungere questo obiettivo siano necessari notevoli sforzi supplementari, ragione per cui bisogna riesaminare tutte le politiche comunitarie proposte per verificarne soprattutto l'impatto sulla competitività internazionale.

    3)

    In conformità al punto 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam «la Comunità legifera soltanto per quanto necessario»; al successivo punto 9 il protocollo stipula che «gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono […] sugli enti locali, sugli operatori economici […] siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire».

    4)

    L'articolo 2 del Trattato CE elenca fra i compiti della Comunità anche quello di promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione, un alto grado di competitività nonché un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo.

    5)

    In base all'articolo 3 del Trattato CE, ai fini enunciati dal succitato articolo 2, l'azione della Comunità comprende anche il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria,

    ha adottato il seguente parere in data 24 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.1

    approva in linea di principio l'intenzione della Commissione europea di creare un quadro regolamentare unitario nel settore delle sostanze chimiche con l'introduzione del sistema REACH;

    1.2

    ritiene che in tale contesto occorra tenere conto sia dell'esigenza di tutelare l'ambiente e i consumatori che della necessità di mantenere e rafforzare la competitività dell'industria europea;

    1.3

    constata che la proposta comporta un notevole onere non solo per l'industria chimica ma anche per l'intera catena di produzione, ma ricorda al contempo che occorre cercare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori da un lato e la promozione della capacità innovativa e della competitività del comparto interessato dall'altro;

    1.4

    considera che la legislazione sia troppo complessa e non possa essere applicata dagli interessati senza la consulenza di esperti esterni;

    1.5

    appoggia qualsiasi modifica del regolamento volta a semplificare le procedure e ad abbattere i costi; a tale proposito considera necessari soprattutto interventi più concreti a favore delle PMI, alle quali l'applicazione del sistema REACH può causare costi sproporzionati;

    1.6

    ritiene che il rilevamento dei dati non si basi esclusivamente sulla produzione annua, ma che, per semplificare le procedure di registrazione, si debba tenere conto anche di altri criteri attualmente al vaglio, come quelli di «categorie di esposizione», «una sostanza, una registrazione» oppure «liste di priorità», i quali permetterebbero di articolare meglio il funzionamento complessivo del sistema REACH;

    1.7

    considera necessario raccogliere soltanto i dati rilevanti ai fini di un'applicazione sicura, in modo da rendere il sistema praticabile ed economicamente sostenibile soprattutto per le piccole e medie imprese. Le operazioni di raccolta dei dati non devono ritardare la produzione, la commercializzazione oppure l'utilizzo delle sostanze, dato che si deve poter continuare a reagire rapidamente e in modo innovativo alle nuove esigenze di mercato (time to market);

    1.8

    considera che l'utilizzo di tutti i dati disponibili, che sono già in possesso dei produttori, degli utenti e delle autorità sia un'ulteriore possibilità per rendere più flessibile il regolamento, e che la costituzione di consorzi (in particolare fra utenti a valle e fra PMI) consenta di garantire la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, ovvero di prevedere un risarcimento. Gli elementi principali della ripartizione dei costi devono essere stabiliti nel regolamento;

    1.9

    constata che nell'ambito della procedura di registrazione le autorità competenti degli Stati membri dovranno assumere ulteriori compiti, i quali saranno particolarmente impegnativi soprattutto nei casi in cui — a causa della difficoltà di interpretazione di taluni criteri — si sia in dubbio sulla necessità o meno di adempiere a determinati obblighi. La procedura di registrazione deve pertanto richiedere il minor numero possibile di attività di controllo. I criteri di delimitazione e le deroghe vanno semplificati e formulati in modo più preciso. Laddove necessario, occorre offrire informazioni complementari chiare mediante norme di diritto derivato. Le autorità preposte ai controlli devono disporre di un accesso poco burocratico e agevole alle informazioni sulle procedure applicate dall'agenzia;

    1.10

    è sostanzialmente favorevole, ai fini dell'omogeneità procedurale nell'Unione, all'istituzione di un'agenzia, ma chiede che le sue competenze e attribuzioni vengano delimitate più chiaramente, in particolare per quanto riguarda i rapporti con altre istituzioni comunitarie, nazionali, regionali o locali dotate di competenze in materia di registrazione delle sostanze chimiche;

    1.11

    considera auspicabile che le autorità degli Stati membri, in stretta collaborazione con l'agenzia, siano messe in grado di assistere localmente gli imprenditori tenuti alla registrazione nella presentazione della domanda e di garantire l'attuazione amministrativa di REACH negli Stati membri;

    1.12

    considera l'agenzia come un organismo indipendente, che svolge un servizio, ovvero quello di organizzare la registrazione e la valutazione delle sostanze nel rispetto della confidenzialità e dell'imparzialità nei confronti delle imprese, servizio che dovrebbe idealmente dare prova di una grande apertura nei confronti del mondo della scienza e dell'economia;

    1.13

    considera che l'agenzia dovrà fare in modo che le istruzioni e gli orientamenti forniti per la procedura di valutazione garantiscano un approccio rapido e uniforme da parte delle autorità nazionali; a tal fine occorre stabilire una chiara ripartizione dei compiti fra agenzia e Stati membri ed evitare una gestione amministrativa mista; in considerazione del presunto elevato numero di casi da trattare, il complicatissimo metodo di coordinamento dovrebbe venir notevolmente semplificato e snellito; andrebbero anche evitate disposizioni burocratiche minuziose per regolamentare la comunicazione fra Stati membri e agenzia; la valutazione delle sostanze andrebbe ripartita fra gli Stati membri in base a regole più semplici, senza per questo fare di questi ultimi una sorta di «infrastruttura» dell'agenzia;

    1.14

    rileva gravi lacune normative in materia di tutela degli animali. Benché la proposta di regolamento preveda, per esempio nel caso della registrazione parallela di una sostanza, l'obbligo per i produttori di servirsi dei dati già esistenti sugli esperimenti su animali in modo da evitare inutili test, l'articolo 23 della proposta di regolamento presenta invece la prevenzione di inutili esperimenti sugli animali quale obiettivo astratto, e quindi non può sostituirsi a disposizioni concrete;

    1.15

    si pronuncia a favore della riduzione al minimo degli esperimenti animali necessari per conseguire gli obiettivi del regolamento, compreso un elevato livello di tutela per la salute umana e l'ambiente, nonché della messa a disposizione di tutti i dati esistenti. Se dovessero essere disponibili test alternativi riconosciuti dalle autorità, gli esperimenti sugli animali andrebbero vietati;

    1.16

    accoglie con favore la norma che obbliga gli utenti a valle a registrare i loro utilizzi delle sostanze, in modo da rendere noti anche i campi di utilizzo non registrati dal produttore o dall'importatore per adottare adeguate misure contro gli eventuali rischi;

    1.17

    rileva però anche gli svantaggi per le PMI derivanti soprattutto dall'obbligo di comunicare al fornitore l'utilizzo della sostanza e quindi il proprio know-how, oppure da quello di dover eseguire analisi per proprio conto sobbarcandosi costi elevati;

    1.18

    considera necessario stabilire con precisione le modalità di riutilizzo dei dati, in modo da disciplinare la ripartizione dei costi — non soltanto riguardo agli esperimenti sugli animali — e la tutela del know-how, senza svantaggi per le PMI.

    2.   Valutazione d'impatto

    2.1

    L'applicazione della proposta di regolamento coinvolgerà in prima battuta tutti i produttori e gli importatori di sostanze e preparati tenuti all'obbligo della registrazione e della comunicazione delle relative informazioni. La più duramente colpita sarà l'industria chimica. Sono tuttavia interessati, quali «utenti a valle», anche tutti i comparti che fanno uso di sostanze chimiche, cioè in pratica l'intera industria di trasformazione e il settore dei servizi. Con il nuovo regolamento si rischia che le sostanze chimiche spariscano dal mercato europeo e che i loro prezzi aumentino di conseguenza. La competitività delle imprese di trasformazione europee risulterà così indebolita rispetto ai concorrenti extraeuropei. Vanno inoltre previsti costi di adeguamento. Pertanto l'introduzione del sistema REACH comporta il rischio di contrazione della produzione e dell'occupazione non soltanto nell'industria chimica, ma anche in molti altri settori.

    2.2

    A risentirne saranno soprattutto le piccole e medie imprese. Numerose imprese potrebbero, già nella fase di registrazione delle sostanze, non disporre di risorse umane ed economiche sufficienti per conformarsi a tutti gli obblighi derivanti da REACH. In molti casi non sarà possibile scaricare i relativi costi sul prezzo del prodotto, e quindi si dovrà abbandonare la produzione di queste sostanze mettendo probabilmente in pericolo l'esistenza stessa delle imprese lungo la catena di produzione, imprese che costituiscono la spina dorsale di molte regioni industriali europee.

    2.3

    I dati forniti dalla Commissione sui costi diretti ed indiretti derivanti dall'applicazione del sistema REACH nei prossimi anni sono stati criticati da più parti in quanto ritenuti sottostimati. Il Comitato apprezza pertanto la nuova valutazione d'impatto della Commissione, che tiene conto anche dei costi indiretti, degli utenti a valle e delle ripercussioni sui nuovi Stati membri. Prima che Parlamento e Consiglio adottino altre decisioni, sarebbe bene attendere i risultati di questa valutazione d'impatto.

    2.4

    Una ricaduta positiva del nuovo sistema risiede nell'innovazione, in quanto alcune misure favoriscono indubbiamente la scoperta e la commercializzazione di un maggior numero di nuove sostanze rispetto ad ora. Tuttavia, soprattutto nella prima fase di attuazione, vi sono anche ricadute negative sulla capacità d'innovazione delle imprese. REACH causa ritardi nel lancio dei nuovi prodotti sul mercato e aumenta inoltre il rischio delle imprese dato che sulla ricerca gravano ulteriori costi. I ricercatori dedicano molto tempo a testare le sostanze chimiche esistenti invece che a sviluppare prodotti nuovi. L'innovazione è però la chiave per il futuro successo economico dell'Europa. L'industria chimica è di gran lunga il principale fornitore di prodotti intermedi innovativi. La mancanza di innovazioni chimiche si ripercuote pertanto anche molto negativamente sul potenziale di innovazione di altri comparti. Il Comitato ritiene in generale che i meccanismi — per lo più automatici — destinati a stimolare l'innovazione siano ancora troppo generici, oltre che deboli, considerata l'entità delle possibili ripercussioni.

    2.5

    Mentre da un lato dovrebbero insorgere costi per gli operatori economici, per le regioni che rischiano di perdere posti di lavoro e per i consumatori a causa dell'aumento del prezzo del prodotto finale, dall'altro il beneficio viene visto nel settore della salute, della protezione ambientale e della tutela dei consumatori, della sicurezza sul luogo di lavoro, nella semplificazione delle norme giuridiche e nella spinta verso la competitività e la capacità di innovazione. In tale valutazione non si tiene conto dello sfasamento temporale fra l'insorgere dei costi e quello dei benefici e quindi del fatto che questi ultimi vadano a favore di altri settori oppure della società in generale.

    3.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    3.1

    esorta la Commissione europea a verificare la compatibilità fra le proposte riguardanti il sistema REACH e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

    3.2

    invita la Commissione a tener conto dei cittadini e dei consumatori, assicurando un'etichettatura uniforme dei prodotti chimici, in un settore attualmente caratterizzato da grande eterogeneità, e accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a garantire l'applicazione di una regolamentazione uniforme ai prodotti chimici registrati prima o dopo il 1981;

    3.3

    invita in particolare a verificare se l'onere amministrativo e quindi i costi generati per raggiungere gli scopi perseguiti con la proposta siano veramente necessari;

    3.4

    ritiene che gli obiettivi perseguiti con le proposte possano essere raggiunti anche con strumenti legislativi meno complessi;

    3.5

    invita la Commissione europea a valutare le proposte alternative attualmente allo studio per semplificare il sistema REACH;

    3.6

    chiede agevolazioni e sostegno per le PMI tenute alla registrazione, in modo da conservare e aumentare il potenziale economico e l'occupazione nelle regioni europee a vocazione industriale;

    3.7

    raccomanda di adottare, al posto del criterio basato sui quantitativi prodotti e importati, un concetto orientato alle priorità e che tenga maggiormente conto dei rischi e dell'esposizione;

    3.8

    raccomanda di perseguire in parallelo altre soluzioni volte a conseguire una notevole semplificazione e trasparenza delle norme per gli utenti della procedura di registrazione, valutazione e autorizzazione;

    3.9

    invita la Commissione europea a verificare fino a che punto la valutazione delle sostanze possa avvalersi dei sistemi informativi e dei materiali già disponibili negli Stati membri;

    3.10

    esorta la Commissione europea a garantire compatibilità fra le normative sulle sostanze chimiche e quelle emanate in altre politiche;

    3.11

    chiede soprattutto di introdurre un sistema informativo finalizzato a raccogliere dati sui livelli di rischio e tale da escludere il ripetersi della raccolta di informazioni nelle varie fasi di creazione di valore aggiunto;

    3.12

    raccomanda, per ragioni di competitività delle imprese europee, di avviare negoziati con l'OMC per armonizzare queste normative a livello internazionale;

    3.13

    invita in particolare la Commissione europea a sottoporre a un esame critico la compatibilità delle sue proposte con le iniziative «SLIM» (semplificazione della legislazione per il mercato interno) e «Legiferare meglio»;

    3.14

    chiede alla commissione di fare in modo che il principio di base della responsabilità del produttore o del distributore di un prodotto chimico (principio «chi inquina paga», principio dell'inversione dell'onere della prova) rimanga inalterato in tutte le fasi della commercializzazione. Ciò deve contribuire ad assicurare la tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente;

    3.15

    esorta la Commissione europea a verificare, nell'ambito dell'esame globale degli obiettivi delle politiche comunitarie, le ripercussioni delle sue proposte sul tessuto economico regionale e quindi la loro compatibilità con l'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale. In tale contesto si potrebbero avviare studi settoriali pilota nelle varie regioni europee in cui è presente l'industria chimica per poter valutare esattamente caso per caso l'impatto delle future norme giuridiche;

    3.16

    invita la Commissione europea a trarre le conseguenze necessarie dalla valutazione d'impatto attesa per marzo 2005;

    3.17

    esorta la Commissione europea a delimitare chiaramente le competenze della futura agenzia europea per le sostanze chimiche e a garantire, grazie al coinvolgimento degli interlocutori sul campo, un'applicazione della politica sulle sostanze chimiche improntata a criteri di praticità e compatibilità con le esigenze delle imprese.

    Bruxelles, 24 febbraio 2005.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU L 128 del 29.5.2003, pag. 1.

    (2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 16.

    (3)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 38.

    (4)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 48.


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