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Document 52004DC0167

    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Migliorare il controllo della pesca industriale nell'Unione europea

    /* COM/2004/0167 def. */

    52004DC0167

    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Migliorare il controllo della pesca industriale nell'Unione europea /* COM/2004/0167 def. */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Migliorare il controllo della pesca industriale nell'Unione europea

    1. Introduzione

    La presente comunicazione costituisce il risultato di un'analisi effettuata dalla Commissione in preparazione della relazione al Consiglio e al Parlamento europeo prevista dal regolamento (CE) n. 1434/98, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto [1]. Conformemente all'articolo 4 di tale regolamento, il Consiglio decide entro il 31 dicembre 2002, in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, eventuali adeguamenti dello stesso regolamento. Sebbene, per svariati motivi, in particolare per l'ampio numero di piani di ricostituzione da preparare, non sia stato possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre 2002, la questione del controllo della pesca industriale rimane comunque rilevante.

    [1] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

    Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per quanto concerne il controllo della pesca dell'aringa oggetto del regolamento del 1998 valgono anche per altri tipi di pesca industriale. La Commissione ha pertanto deciso di preparare una comunicazione a carattere più generale sulla necessità di migliorare il controllo di tutte le attività di pesca industriale.

    2. Antefatto: il regolamento relativo alla pesca industriale dell'aringa

    Nel 1977 la situazione biologica degli stock di aringa nelle acque comunitarie destava gravi preoccupazioni. Dato che la pesca industriale sembrava contribuire in misura significativa a questa situazione e vista la mancanza di misure di gestione come ad esempio i TAC, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2115/77, del 27 settembre 1977, che vietava la pesca diretta e lo sbarco delle aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano. L'obiettivo di tale regolamento era quello di garantire che le catture di aringa venissero riservate esclusivamente al consumo umano [2]. Esso proibiva la pesca dell'aringa a fini industriali diversi dal consumo umano in tutte le acque comunitarie nonché i relativi sbarchi di aringhe nella Comunità, indipendentemente da dove le catture fossero state effettuate.

    [2] GU L 247 del 28.9.1977, pag. 2.

    Con il migliorare della situazione biologica degli stock di aringhe in numerose zone e a seguito dell'introduzione di misure di gestione della pesca, come ad esempio il sistema dei TAC e dei contingenti e le misure tecniche di conservazione, il divieto della pesca industriale è stato riconsiderato nel 1998. Il Consiglio ha sostituito il regolamento del 1977 con il regolamento 1434/98 che stabilisce le condizioni per lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali e le seguenti norme per quanto riguarda gli sbarchi di aringhe che non sono state sottoposte a cernita:

    Al di fuori del Mar baltico (regioni 1 e 2) le aringhe catturate con reti aventi una dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm (nelle sottozone VIII e IX 40 mm) non possono superare una percentuale compresa tra il 5 e 20% del peso complessivo delle catture totali, in funzione della zona e delle specie bersaglio. Oltre alla percentuale massima di catture accessorie, il regolamento relativo ai TAC e ai contingenti stabilisce annualmente un contingente specifico per le catture accessorie di aringhe.

    Nel Mar Baltico viene operata una distinzione tra le acque situate rispettivamente a est e ovest del 16° di longitudine est. Ad ovest di tale meridiano si applica la norma del 20% di catture accessorie di aringa rispetto alle catture totali per le attività di pesca con reti aventi una dimensione delle maglie inferiore a 32 mm. Ad est di tale meridiano, le catture possono essere costituite per un massimo del 45% di aringhe per le attività di pesca con reti aventi una dimensione di maglia inferiore alla dimensione minima consentita per la pesca diretta dell'aringa. Questa dimensione minima delle maglie varia da 32 mm a 16 mm in funzione della parte di zona considerata.

    Nella comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca ("Calendario") [3], la Commissione ha dichiarato che la pesca industriale sarà soggetta all'applicazione delle misure di conservazione di gestione alla stessa stregua degli altri tipi di pesca e che chiederà al CIEM di effettuare una valutazione dell'impatto della pesca industriale sugli ecosistemi marini. Tale studio, che è stato presentato dal CIEM nel giugno 2003, riguarda la pesca industriare di cicerelli, spratto, busbana norvegese e melù nell'Atlantico nord-orientale. La valutazione non comprende la pesca industriale nel Mar Baltico e al CIEM è stato pertanto chiesto di considerare tale elemento nel proprio parere nel 2004. Dallo studio del CIEM emerge che l'impatto sugli ecosistemi marini è relativamente modesto rispetto agli effetti della pesca per il consumo umano.

    [3] COM(2002) 181 def.

    3. Situazione attuale

    3.1. Situazione degli stock di aringa

    3.1.1. Stock di aringa nelle regioni 1 e 2

    Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha il compito di valutare sei stock di aringa che interessano i pescatori comunitari nelle regioni 1 e 2:

    - l'aringa atlantico-scandinava,

    - l'aringa del Baltico occidentale, del Kattegat e dello Skagerrak,

    - l'aringa del Mare del Nord,

    - l'aringa delle acque ad ovest della Scozia,

    - l'aringa del Mar d'Irlanda,

    - l'aringa delle divisioni VIa (sud) e VIIb, c.

    La situazione generale di questi stock di aringa è positiva. Tranne che nel caso dell'aringa delle divisioni VIa (sud) e VIIb,c, l'entità degli stock è aumentata negli ultimi anni fino a raggiungere livelli di sicurezza relativamente elevati. Gli stock del Mare del Nord e delle acque ad ovest della Scozia si trovano o si avvicinano a livelli eccezionalmente elevati.

    3.1.2. Stock di aringa nel Mar Baltico

    Nel valutare l'aringa del Baltico, il CIEM ha suddiviso gli stock in cinque unità: sottodivisioni 22-24, sottodivisioni 25-29 e 32, Golfo di Riga, sottodivisione 30, sottodivisione 31.

    Vi sono forti differenze nella situazione biologica dei vari stock del Mar Baltico. Lo stock del Golfo di Riga e lo stock della suddivisione 31 sono considerati dal CIEM entro i limiti biologici di sicurezza, mentre la mortalità per pesca è troppo elevata per gli altri stock. La situazione è particolarmente seria per lo stock centrale (suddivisioni 25-29 e 32), che è arrivato ormai ad un minimo storico e per il quale il CIEM raccomanda, nel parere del 2004, una riduzione della mortalità per pesca di oltre 50%.

    3.2. Sbarchi della pesca industriale

    La pesca industriale nelle acque comunitarie è caratterizzata dalla pesca di singole specie, con alcune catture accessorie di altre specie. Le principali specie bersaglio sono il melù (Mare del Nord, acque a ovest della Scozia, Irlanda, la zona tra le Isole Færøer e l'Islanda), il cicerello (Mare del Nord e Skagerrak), la busbana norvegese (Mare del Nord e Skagerrak) e lo spratto (Mare del Nord, Skagerrak, Kattegat e Mar Baltico). Le catture della pesca industriale sono sbarcate senza venir sottoposte a cernita.

    Mare del Nord: gli sbarchi della pesca industriale provenienti dal Mare del Nord sono rimasti relativamente stabili negli ultimi 20 anni, con un quantitativo compreso tra 1 e 1,5 milioni di tonnellate all'anno, per poi registrare un drastico calo nel 2003. Le specie industriali rappresentano approssimativamente il 95% degli sbarchi e i cicerelli costituiscono la specie più importante. Gli sbarchi delle catture accessorie di aringhe si sono aggirati, negli ultimi anni, sulle 20.000-25.000 tonnellate (2%).

    Skagerrak e Kattegat: negli ultimi anni gli sbarchi complessivi di specie industriali hanno rappresentato un quantitativo compreso tra 50.000 e 150.000 tonnellate, di cui da 5.000 a 18.000 tonnellate di aringhe. Le principali specie bersaglio sono il cicerello e lo spratto.

    Mare Baltico: La Commissione non possiede dati sui quantitativi sbarcati a fini industriali nel Mar Baltico. Gli sbarchi di spratto e di aringhe ufficialmente dichiarati nel 2001 sono stati rispettivamente di 354.000 tonnellate e di 339.000 tonnellate. Secondo il CIEM gli sbarchi industriali di spratto sono fortemente aumentati nell'ultimo decennio. Lo spratto è generalmente catturato assieme all'aringa nel corso della pesca pelagica mista e gli sbarchi industriali di spratto possono pertanto comprendere quantitativi relativamente importanti di aringa.

    Melù: la maggior parte del melù catturato nelle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI e VII è sbarcato a fini industriali. Gli sbarchi complessivi sono aumentati, negli anni scorsi, fino ad oltre 1,5 milioni di tonnellate. Non vi sono praticamente dati disponibili sulle catture accessorie nella pesca di melù.

    3.3. Gestione e controllo

    Ai fini della conservazione è di fondamentale importanza che i TAC e i contingenti stabiliti per ogni stock vengano rispettati e che vengono effettuati i relativi controlli. È però altresì essenziale che gli esperti scientifici ottengano dati corretti, per poter valutare gli stock in modo realistico ed elaborare pertanto previsioni e pareri attendibili sui livelli di cattura negli anni successivi.

    Il sistema di conservazione e di gestione delle risorse della pesca mediante TAC e contingenti è stato istituito nel 1982 con il regolamento (CEE) n. 170/83 [4] del Consiglio e continua ad applicarsi con il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [5]. I regolamenti (CEE) nn. 2057/82 [6], 2241/87 [7], e 2847/93 [8] del Consiglio hanno successivamente introdotto il controllo degli sbarchi.

    [4] GU L 24 del 27.1.1983, pag. 1.

    [5] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [6] GU L 220 del 29.7.1982, pag. 1.

    [7] GU L 207 del 29.7.1987, pag. 1.

    [8] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    Per tutti i tipi di pesca esiste, conformemente all'articolo 15 del regolamento sui controlli (regolamento (CEE) n. 2847/93), la disposizione fondamentale che obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione gli sbarchi per ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC e a contingenti, garantendo così che gli sbarchi di ogni specie vengano contabilizzati nell'ambito dei relativi TAC o contingenti. I regolamenti annui relativi ai TAC e ai contingenti prevedono tuttavia alcune disposizioni sulla pesca industriale, a norma delle quali tali catture non vanno imputate, analogamente alle catture effettuate nell'ambito di ricerche scientifiche, ai contingenti o alla parte comunitaria. Tali disposizioni sono chiaramente oramai superate e debbono scomparire dai futuri regolamenti sui TAC e sui contingenti, affinché tutte le catture, sia a fini industriali che per il consumo umano, vengano imputate ai relativi contingenti.

    Una volta stabilito tale principio generale, per gli sbarchi industriali si verifica un problema di controllo derivante dal conflitto, da un lato, tra l'obbligo di dichiarare gli sbarchi stock per stock e, dall'altro, l'abitudine di sbarcare senza alcuna cernita le specie catturate nell'ambito della pesca mista. Per poter rispettare l'obbligo di dichiarazione delle catture, gli Stati membri debbono determinare la composizione di questi sbarchi, per esempio introducendo un sistema di campionamento.

    Da questo punto di vista la situazione è diversa a seconda delle zone.

    Nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat, il fatto che gli sbarchi di aringhe a fini industriali non siano sottoposti a cernita non pone questo tipo di problema. Quasi tutte le catture industriali provenienti da questa zona vengono sbarcate in Danimarca. Tale paese ha introdotto un sistema di campionamento per questi sbarchi che, pur non essendo direttamente collegato alle statistiche di cattura, fa parte della gestione dei contingenti grazie ad un contingente distinto per le catture accessorie di aringa, che limita in tal modo le catture complessive di tale specie. Una volta che tale contingente è stato esaurito, non sono più consentiti sbarchi industriali non sottoposti a cernita.

    Per le catture accessorie di specie diverse dall'aringa non esiste invece un contingente analogo e gli sbarchi di queste specie a fini industriali sono disciplinati esclusivamente mediante le percentuali di catture accessorie stabilite dal regolamento sulle misure tecniche (regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio [9]).

    [9] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

    Nel Mar Baltico, tutti gli Stati membri interessati hanno istituito un sistema di campionamento ma, a prescindere dalle carenze riscontrate nel corso delle ispezioni comunitarie, sembra chiaro che tali sistemi non sono collegati alla gestione dei contingenti.

    La mancanza di controlli adeguati sulla composizione delle catture degli sbarchi provenienti dal Baltico e non sottoposti a cernita fa sì che le catture accessorie di aringa vengano imputate al contingente per lo spratto piuttosto che ai contingenti per l'aringa. Tale modo di procedere non è conforme al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e compromette la conservazione degli stock di aringa, in quanto le catture possono risultare notevolmente superiori ai TAC stabiliti. Esso mette inoltre in pericolo la gestione della pesca, in quanto i dati utilizzati per valutare scientificamente lo stato degli stock si basano su dati di sbarco non veritieri.

    Nelle acque al di fuori del Mare del Nord e del Mare Baltico non si provvede generalmente a prelevare campioni sugli sbarchi non sottoposti a cernita. Una parte significativa degli sbarchi dei pescherecci comunitari avviene in paesi terzi (Norvegia, Isole Færøer e Islanda).

    4. Gestione e controlli futuri

    Se i TAC vengono stabiliti in base a validi criteri biologici e sono applicati correttamente, la destinazione del pesce dopo lo sbarco costituisce un aspetto economico e non un problema di conservazione. La questione di sapere se sia economicamente più redditizio utilizzare alcune specie per usi industriali piuttosto che per il consumo umano non è, in linea di massima, rilevante dal punto di vista della conservazione. Per uno sfruttamento sostenibile degli stock che, come l'aringa, vengono utilizzati sia per usi industriali che per il consumo umano sono invece fondamentali una gestione corretta sia della pesca industriale che della pesca per il consumo umano e controlli efficaci sugli sbarchi di entrambi i tipi di pesca. L'esperienza relativa all'applicazione di determinate disposizioni per limitare gli sbarchi di aringhe destinate ad usi industriali del Mare del Nord, Skagerrak e del Kattegat ha dimostrato che le catture accessorie di aringhe (e di altre specie) i relativi sbarchi possono essere adeguatamente regolamentati e sorvegliati; quasi tutti questi sbarchi sono stati sottoposti, nei porti danesi, ad un particolare sistema di sorveglianza.

    Disposizioni analoghe in materia di controllo e di sorveglianza dovrebbero essere applicate a tutte le catture accessorie di specie soggette a TAC e contingenti nell'ambito della pesca industriale.

    Ma né altri Stati membri, né la Danimarca per quanto riguarda gli sbarchi non provenienti dal Mare del Nord, dello Skagerrak e dal Kattegat, hanno applicato le stesse modalità o modalità analoghe per sorvegliare gli sbarchi industriali.

    Ai fini di un controllo trasparente ed efficace degli sbarchi industriali in tutta la Comunità è fondamentale garantire parità di condizioni per gli operatori del settore della pesca.

    Occorre inoltre che il sistema di controllo e di sorveglianza riguardi non solo gli sbarchi industriali dell'aringa, ma anche tutte le catture accessorie di altre specie effettuate nell'ambito della pesca industriale. Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci delle catture accessorie nell'ambito degli sbarchi industriali la Commissione propone le seguenti misure:

    A. Misure di gestione

    1. contingenti specifici per le catture accessorie delle principali specie destinate al consumo umano;

    2. in caso di esaurimento di uno o più dei contingenti relativi alle catture accessorie, gli sbarchi industriali provenienti dalla zona in questione non saranno più consentiti.

    B. Controllo e sorveglianza

    1. tutti i quantitativi sbarcati debbono essere pesati secondo un metodo comune di pesatura;

    2. sugli sbarchi non sottoposti a cernita debbono essere prelevati campioni secondo un metodo comune;

    3. gli sbarchi di ogni specie debbono essere stimati in base ai risultati del campionamento;

    4. l'applicazione rigorosa dell'obbligo di dichiarare le catture nell'ambito del contingente corrispondente;

    5. il preavviso di sbarco da parte di tutti i pescherecci che praticano la pesca industriale;

    6. l'introduzione, in tutti gli Stati membri interessati, di regimi di controllo specifici nei porti per la pesca industriale;

    7. l'accesso, per gli ispettori di tutti gli Stati membri e per gli esperti scientifici, ai dati sugli sbarchi, le vendite ed eventualmente ai risultati del campionamento di ogni specie soggetta a TAC e contingenti presente nelle catture e al sistema VMS.

    8. l'adozione di un programma specifico di sorveglianza per orientare le ispezioni e la sorveglianza.

    La Commissione ritiene inoltre che i problemi illustrati al precedente capitolo 3 e relativi al Mar Baltico siano gravi e che provvedimenti immediati siano necessarie per garantire che i TAC per l'aringa non vengano superati in seguito alla mancanza di controlli adeguati sugli sbarchi industriali. Gli sbarchi a fini industriali non debbono essere pertanto consentiti fino a quando lo Stato membro non potrà garantire che esistono sistemi di controllo e di campionamento tali da assicurare una gestione adeguata dei rispettivi contingenti.

    Per evitare che l'aringa continui ad essere catturata anche dopo l'esaurimento del relativo contingente, gli sbarchi non sottoposti a cernita debbono essere vietati non appena tale contingente è stato raggiunto.

    La Commissione intende discutere con gli Stati membri e il Parlamento europeo nel corso del 2004 e presenterà successivamente le dovute proposte.

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