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Document 52004AP0089

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    GU C 226E del 15.9.2005, p. 46–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52004AP0089

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. 226 E del 15/09/2005 pag. 0046 - 0048


    P6_TA(2004)0089

    Garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0385) [1],

    - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2004),

    - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

    - vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0066/2004),

    1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

    Emendamento 1

    Titolo

    Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) | Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (Il presente emendamento si applica all'intero testo) |

    Emendamento 2

    Visto 1

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, | visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, |

    Emendamento 3

    Considerando 5

    (5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall'UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all'adeguata ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). | (5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con le politiche dell'Unione europea e gli accordi ad alto livello conclusi dall'UE sugli aspetti politici e macroeconomici. La BEI e la Commissione dovrebbero garantire il necessario coordinamento con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Ciò potrà comportare, in particolare, che si debba procedere all'adeguata ripartizione dei lavori tra la BEI, in quanto istituzione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). |

    Emendamento 4

    Considerando 7

    (7) Si dovrebbe tener pieno conto della Russia e degli NSIO nell'esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica). | (7) Si dovrebbe tener pieno conto della Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia nell'esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica). Bisognerebbe altresí prendere in considerazione la possibilità di includere, al momento di questo esame, i paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale. |

    Emendamento 5

    Articolo 2

    I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l'Unione europea. I settori ammissibili sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro. | I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l'Unione europea. I settori ammissibili sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche, inclusa la sicurezza nucleare, sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro. |

    Emendamento 6

    Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b) e secondo comma

    b)la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.La BEI e la BERS ripartiranno opportunamente i lavori tra loro. | b)la cooperazione tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali e, ove ciò sia possibile e opportuno, tenendo conto della funzione di sostegno alle politiche dell'UE che incombe alla BEI, il cofinanziamento con le suddette istituzioni, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.La BEI e la BERS perseguono l'obiettivo di un'adeguata ripartizione dei lavori. |

    Emendamento 7

    Articolo 4

    I singoli paesi divengono ammissibili, nell'ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall'Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI. | I singoli paesi divengono ammissibili, nell'ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con le politiche dell'Unione europea e gli accordi ad alto livello conclusi con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI, dopo aver informato il Parlamento europeo e il Consiglio e aver illustrato le sue ragioni. |

    Emendamento 8

    Articolo 4 bis (nuovo)

    | Articolo 4 bis Studi di fattibilità La BEI è invitata a preparare studi di fattibilità sulla possibile inclusione nel mandato generale, a decorrere dal 2007, dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale. |

    [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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