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Document 52003SC0111

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    /* SEC/2003/0111 def. - COD 2001/0185 */

    52003SC0111

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa /* SEC/2003/0111 def. - COD 2001/0185 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    2001/0185 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    1- CONTESTO

    Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2001) 466 def. - 2001/0185 COD): // 19 novembre 2001

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 29 maggio 2002

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 24 settembre 2002

    Data di trasmissione della proposta modificata: // 20 dicembre 2002

    Data di adozione della posizione comune, a maggioranza qualificata: // 21 gennaio 2003

    2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    L'obiettivo della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è attuare un sistema integrato informatizzato, che consenta di controllare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (alcole e bevande alcoliche, prodotti del tabacco, oli minerali). Tale sistema integrato consentirà di sostituire il documento amministrativo di accompagnamento su supporto cartaceo, che scorta attualmente i prodotti soggetti ad accisa che circolano fra gli Stati membri in regime sospensivo, con un messaggio informatico che colleghi gli operatori economici tra di loro, tramite le amministrazioni nazionali interessate.

    La proposta della Commissione stabilisce i rispettivi obblighi degli Stati membri e della Commissione ai fini dell'attuazione del sistema e prevede risorse specifiche per lo sviluppo delle componenti comunitarie del sistema.

    3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 OSSERVAZIONI GENERALI

    La Commissione prende atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio ha approvato l'approccio generale della proposta da essa inizialmente presentata. Essa constata che il Consiglio è favorevole all'attuazione del sistema di informatizzazione quale previsto dalla sua proposta.

    3.2 Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

    Nella sua posizione comune il Consiglio non ha tenuto conto di tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

    Tra gli emendamenti che si possono considerare come ripresi interamente o in parte figura in primo luogo l'emendamento 6. Il suo obiettivo si può ritenere raggiunto in virtù della modifica apportata dal Consiglio all'articolo 2, primo comma, della proposta. Inoltre, l'idea contenuta negli emendamenti 1 e 7 è stata oggetto di una dichiarazione a verbale del Consiglio, alla quale si è associata la Commissione. L'emendamento 11 è stato ripreso dal Consiglio parzialmente (prima parte dell'emendamento). Infine, il Consiglio ha preso in considerazione anche l'emendamento 5, che riguardava unicamente la versione inglese del testo.

    La Commissione constata con soddisfazione che il Consiglio non ha ripreso l'emendamento 10, che anch'essa ha respinto, in quanto implicherebbe una modifica della regolamentazione fiscale applicabile ai prodotti soggetti ad accisa, che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992.

    Tuttavia, la Commissione si rammarica per il fatto che gli altri emendamenti del Parlamento europeo da essa accettati, nella formulazione proposta (emendamenti 2, 3, 4, 9 e ultima parte dell'emendamento 11) o con riserva di riformulazione (emendamento 8), non siano stati presi in considerazione. La Commissione ritiene che essi costituiscano un miglioramento sia del contenuto che della portata della sua proposta iniziale.

    3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

    Il Consiglio ha modificato, nella sostanza, varie disposizioni.

    Le modifiche sostanziali riguardano in primo luogo la portata giuridica della decisione: il Consiglio, a maggioranza qualificata, ha in effetti considerato che la proposta della Commissione non è destinata a modificare la legislazione fiscale, bensì soltanto a dare alla Commissione e agli Stati membri le risorse finanziarie e umane per sviluppare il sistema informatizzato di controllo dei prodotti soggetti ad accisa e a precisare i rispettivi obblighi ai fini del conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, il Consiglio ha modificato gli obiettivi inizialmente contenuti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c). A tal fine, inoltre, il Consiglio ha aggiunto il considerando 10 e modificato il considerando 3. La Commissione può accettare la modifica del Consiglio.

    In secondo luogo, le modifiche apportate dal Consiglio riguardano il calendario. Sono stati modificati gli articoli 2 e 12. D'ora in poi è previsto che il sistema venga realizzato in un periodo di 6 anni (invece di 5) e che i lavori inizino entro un termine massimo di dodici mesi (invece di 9) dalla data di entrata in vigore della decisione, prevista per il 1° gennaio 2003 (invece del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale). La Commissione è favorevole alla modifica del Consiglio.

    Infine, il Consiglio ha semplificato, all'articolo 7, la procedura di gestione del sistema, prevedendo la designazione del comitato delle accise quale unico comitato competente per l'attuazione del sistema.

    3.4 Articolo Base giuridica della proposta

    La Commissione prende atto con soddisfazione del fatto che, dopo le discussioni svoltesi al suo interno, il Consiglio ha finalmente adottato la posizione comune a maggioranza qualificata, sulla base dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente alla proposta iniziale della Commissione.

    4- CONCLUSIONI

    La Commissione ritiene che la posizione comune rappresenti un compromesso adeguato. Essa nondimeno si rammarica per il fatto che gli emendamenti del Parlamento da essa accettati non siano stati oggetto di maggiore attenzione.

    La Commissione è tuttavia convinta che potrà essere raggiunta un'impostazione comune tra Consiglio e Parlamento. A tal fine, essa ha già presentato nella sua proposta modificata, un testo di compromesso inteso a conciliare le impostazioni delle due istituzioni.

    5- DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE DA ISCRIVERE A VERBALE

    La Commissione e il Consiglio hanno formulato tre dichiarazioni comuni da iscrivere a verbale, allegate alla presente comunicazione.

    Scopo della prima dichiarazione è sottolineare il fatto che la proposta di decisione non ha carattere fiscale, il che giustifica la presentazione della stessa sulla base dell'articolo 95. La dichiarazione inoltre precisa che qualsiasi disposizione di carattere fiscale connessa all'utilizzazione del sistema di informatizzazione dovrà essere adottata mediante modifica della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

    La seconda dichiarazione è intesa a sottolineare il fatto che, in sede di elaborazione delle componenti comunitarie del sistema, occorre prendere in considerazione la possibilità di riutilizzare, per quanto possibile, il nuovo sistema di transito informatizzato.

    Infine, scopo della terza dichiarazione è precisare che gli strumenti per l'uso delle informazioni ai fini della lotta antifrode dovranno essere conformi alla legislazione nazionale in materia.

    Statements for the minutes

    Re Article 1

    The Council and the Commission state that this Decision is a purely non-fiscal measure aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

    Re Article 1 and 4

    ["The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS), consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS) as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, if technically possible, integrated with the NCTS."]

    Re Article 4(1)(b)

    "The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to combat fraud will respect national legislation in this area."

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