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Document 52003PC0701
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
/* COM/2003/0701 def. - CNS 2003/0275 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre /* COM/2003/0701 def. - CNS 2003/0275 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre stabilisce quanto segue: « Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte, in merito alle tendenze della produzione nei vari Stati membri e all'impatto della riforma dell'organizzazione comune del mercato sugli sbocchi e la vitalità economica del settore. Essa tratterà parimenti il livello del tasso massimo di impurità e di canapuli o capecchi applicabile alle fibre corte di lino e alle fibre di canapa. La relazione servirà, se del caso, da base per una nuova ripartizione ed eventualmente per un aumento dei quantitativi nazionali garantiti. La Commissione terrà conto in particolare del livello di produzione, della capacità di trasformazione e degli sbocchi sul mercato. » Il medesimo articolo 15 prevede inoltre per il 2005 una relazione sul funzionamento del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000. I dati attualmente disponibili non consentono di affinare l'analisi delle tendenze della produzione negli Stati membri né di pronunciarsi sull'adeguatezza del livello dei QNG. Tuttavia, le informazioni raccolte consentono di concludere che il regime ha avuto effetti chiaramente positivi sul settore. Date le circostanze, è opportuno non apportare modifiche all'attuale regime di aiuto prima dell'analisi più completa che potrà essere effettuata nel quadro della relazione prevista per il 2005. L'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 stabilisce che gli Stati membri hanno la possibilità, fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004, di derogare al limite del 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi e di concedere l'aiuto anche per le fibre corte di lino e le fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli o capecchi inferiore, rispettivamente, al 15% e al 25%. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1673/2000 per prorogare tale possibilità di deroga per due anni, fino alla campagna 2005/2006, al fine di contribuire a consolidare la tendenza positiva che si registra nel settore. Per quanto riguarda i paesi che faranno parte dell'Unione europea a decorrere dal 1° maggio 2004, sei di essi producono fibre lunghe e fibre corte di lino, mentre tre sono paesi produttori di fibre di canapa. La proroga della deroga al limite del 7,5% che viene proposta per due campagne consentirà a questi nuovi Stati membri di beneficiare delle stesse opportunità offerte agli Stati membri attuali per adeguarsi agli importanti sviluppi in atto nel settore. 2003/0275 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3], [3] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato delle regioni [4], [4] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio [5] stabilisce all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, che gli Stati membri possono derogare al limite del 7,5% di impurità e di canapuli o capecchi e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o di capecchi compresa tra il 7,5% e il 15% nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5% e il 25%. Tale possibilità è tuttavia prevista soltanto fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004. [5] GU L 193 del 29.7.2000, pag.16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3). (2) Attualmente, la maggior parte delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa ricavate a livello della prima trasformazione contiene percentuali di impurità e di canapuli o capecchi superiori al limite del 7,5%. Per consolidare la tendenza positiva che si registra nel settore e al fine di consentire un ulteriore miglioramento della competitività, occorre prorogare per due campagne la possibilità che gli Stati membri hanno di derogare al summenzionato limite. (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1673/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, i termini "da 2001/2002 a 2003/2004 " sono sostituiti dai termini "da 2001/2002 a 2005/2006". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente documento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>