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Document 52003PC0622

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

/* COM/2003/0622 def. - COD 2003/0242 */

52003PC0622

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale /* COM/2003/0622 def. - COD 2003/0242 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1. Considerazioni generali

Nel 1998 la Comunità europea e i suoi quindici Stati membri hanno firmato la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus"). La convenzione, entrata in vigore nell'ottobre 2001, riveste una notevole importanza sia per la Comunità e i suoi Stati membri, sia per i paesi dell'Europa centrale e orientale e per i Nuovi Stati indipendenti. Molti di questi paesi hanno già provveduto alla ratifica e stanno progressivamente adattando le proprie procedure amministrative in materia ambientale alle disposizioni della convenzione. L'obiettivo principale della convenzione è favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico nelle questioni ambientali e consentire a quest'ultimo di contribuire attivamente ad una migliore salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Avendo firmato la convenzione di Århus, la Comunità europea è tenuta ad adeguare la propria normativa alle disposizioni previste da tale strumento internazionale. Con riferimento alla normativa destinata agli Stati membri, sono state adottate due direttive: la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [1] e la direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia [2]. Insieme alla presente proposta viene presentata anche una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale.

[1] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[2] Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Per ciò che concerne l'applicazione della convenzione a livello comunitario, sono da prendere in considerazione vari testi legislativi. In materia di accesso alle informazioni, il regolamento (CE) n. 1049/2001 [3] consente al pubblico di prendere visione dei documenti in possesso della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 18 dicembre 2002 la Commissione ha inoltre adottato una comunicazione che fissa i principi generali e i requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate [4]. In materia di accesso alla giustizia, sono applicabili gli articoli 230 e 232 del trattato CE, che consentono alle persone fisiche o giuridiche di ricorrere alla Corte di giustizia a determinate condizioni.

[3] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[4] Comunicazione della Commissione "Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione", COM(2002) 704 dell'11 dicembre 2002.

Tuttavia l'attuale quadro giuridico non consente ancora alla Comunità di ratificare la convenzione, giacché quest'ultima contiene disposizioni più dettagliate o di portata più ampia delle norme comunitarie in vigore, anche per quanto riguarda il loro ambito di applicazione. È quindi necessario adottare ulteriori misure per rendere le disposizioni della convenzione pienamente applicabili alle istituzioni e agli organi comunitari.

La presente proposta di regolamento prevede l'applicazione dei tre pilastri della convenzione (accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale) alle istituzioni e agli organi comunitari, utilizzando come base di partenza le disposizioni già vigenti in materia.

1.2. Gli obiettivi ambientali da conseguire

La presente proposta di regolamento contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria enunciati all'articolo 174, paragrafo 1 del trattato. L'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione ai processi decisionali contribuiscono alla realizzazione di tali obiettivi in quanto migliorano la qualità delle decisioni e responsabilizzano il pubblico nei confronti del risultato finale. Per tutelare i legittimi interessi del pubblico e assicurare il rispetto del diritto è necessario prevedere l'accesso a meccanismi giudiziari efficaci. Occorre innanzitutto prendere i provvedimenti necessari a consentire alla Comunità di ratificare la convenzione di Århus. A questo proposito va ricordato che la normativa comunitaria sull'accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale è stata in larga misura la fonte ispiratrice dei negoziati internazionali che hanno portato all'adozione della convenzione. Nel 1985 la Comunità ha adottato la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [5], che prevede l'obbligo di informare il pubblico delle domande di autorizzazione relative ad alcune tipologie di progetti contemplate dalla direttiva e il diritto per il "pubblico interessato" di esprimere la sua opinione prima dell'adozione di una decisione in merito. Nel 1990 la Comunità ha adottato la direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [6], che riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alle informazioni sull'ambiente in possesso delle pubbliche autorità.

[5] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

[6] Direttiva 90/313/CE del Consiglio, GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Entrambe le direttive, successivamente attuate dagli Stati membri, sono servite da modello a livello internazionale: la loro filosofia di fondo è infatti recepita nella convenzione di Århus. Sotto questo profilo è opportuno che la Comunità europea aderisca alla convenzione, espressamente aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica, in modo da dimostrare alle altre Parti contraenti e agli Stati firmatari (soprattutto dell'Europa orientale) la piena accettazione dei principi ivi enunciati.

La presente proposta di regolamento contribuisce inoltre all'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli aspetti della politica comunitaria. In virtù dell'articolo 6 del trattato CE, le esigenze ambientali devono essere integrate in tutte le politiche comunitarie, segnatamente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'applicazione dei vari principi della convenzione di Århus da parte delle istituzioni e degli organi comunitari dimostrerà la loro intenzione di assumere gli stessi obblighi degli Stati membri in relazione alle competenze comunitarie in materia ambientale. Ciò non soltanto garantirà una maggiore coerenza tra le politiche e le misure adottate a livello nazionale e a livello comunitario, ma costituirà anche un riconoscimento del fatto che spesso i problemi ambientali devono essere affrontati a un livello che trascende la dimensione nazionale.

Infine, l'adozione della presente proposta di regolamento dimostrerà a livello internazionale che la Comunità europea è determinata ad assumersi le proprie responsabilità in campo ambientale. La Comunità sarà infatti la prima organizzazione internazionale ad adottare norme giuridicamente vincolanti in materia di accesso alle informazioni ambientali, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Dato il numero crescente di problemi ambientali che in futuro dovranno essere affrontati a livello europeo o addirittura mondiale, l'adesione alla convenzione non potrà che rafforzare l'influenza della Comunità europea e dei suoi Stati membri nelle discussioni internazionali su questi temi, soprattutto alla luce delle conclusioni del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002.

2. SCELTA E GIUSTIFICAZIONE DELLA BASE GIURIDICA E DEL TIPO DI STRUMENTO DA ADOTTARE

La proposta è diretta a migliorare la tutela ambientale attraverso una maggiore partecipazione del pubblico alle questioni riguardanti l'ambiente, motivo per il quale occorre scegliere come base giuridica l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE.

L'adesione alla convenzione di Århus sarà possibile solo dopo l'adozione di disposizioni giuridicamente vincolanti applicabili alla Comunità europea, e dunque l'unico strumento adatto è il regolamento. Si deve viceversa escludere il ricorso alla direttiva, in quanto i destinatari di questo tipo di atto sono gli Stati membri, mentre nel caso di specie i destinatari sono le istituzioni e gli organi comunitari. Deve altresì escludersi il ricorso alla decisione, in quanto lo strumento giuridico da adottare deve consentire di far fronte ad un numero indeterminato di situazioni future e non, come normalmente avviene per una decisione, ad un singolo caso concreto.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1. Obiettivi dell'azione prevista in relazione agli obblighi della Comunità

Secondo l'articolo 1 del trattato UE, nell'Unione europea le decisioni sono "prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini". Una società democratica e aperta è chiamata a prevedere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e ad assicurare la massima trasparenza possibile dell'azione politica e amministrativa. Questi principi sono stati recentemente ribaditi e sottolineati nel Libro bianco della Commissione sulla governance europea [7], nel quale si afferma che i due principi fondamentali del buon governo sono l'"apertura" ("le istituzioni devono operare in modo più aperto") e la partecipazione ("con una maggiore partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale e nelle istituzioni da cui emanano tali politiche"). I principi della convenzione di Århus non rappresentano nient'altro che l'applicazione del buon governo al settore ambientale.

[7] COM(2001) 428 def. del 25 luglio 2001.

In virtù del trattato CE (articolo 174, paragrafo 2), la Comunità deve mirare ad un elevato livello di tutela dell'ambiente. Un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali possono aiutare i cittadini a prendere coscienza del fatto che l'ambiente in cui vivono è influenzato positivamente e negativamente dalle attività degli organi amministrativi e ad acquisire la consapevolezza di poter contribuire attivamente ad un ambiente migliore sia all'interno che all'esterno della Comunità.

3.2. La dimensione comunitaria del problema

Nel quadro della crescente globalizzazione, sottolineata anche dal Vertice di Johannesburg, le decisioni riguardanti l'ambiente non sono più adottate esclusivamente a livello nazionale; sempre più frequentemente esse acquistano una dimensione comunitaria. Questa considerazione ha portato all'elaborazione di una politica ambientale comunitaria che negli ultimi quindici anni ha assunto una crescente importanza politica e istituzionale. Poiché sempre più spesso le decisioni in materia ambientale sono adottate a livello comunitario, occorre fare in modo che anche i principi fondamentali che sottendono all'azione ambientale siano applicati a tale livello.

3.3. La soluzione più efficace confrontando i mezzi della Comunità europea con quelli degli Stati membri

Le misure previste sono complementari alle misure adottate o proposte a livello degli Stati membri.

3.4. Il costo di un'eventuale inerzia della Comunità

Né l'adozione di questo strumento né l'inerzia della Comunità sembrerebbero comportare particolari oneri finanziari.

Sul piano politico, il principale costo di un'eventuale inerzia della Comunità sarebbe una forte perdita di credibilità. In effetti, avendo firmato la convenzione di Århus insieme agli Stati membri, la Comunità non può lasciare unicamente a questi ultimi il compito di dare attuazione ai principi della convenzione, tanto dal punto di vista giuridico quanto sul piano concreto. Inoltre il citato Libro bianco sulla governance europea attribuisce un'importanza fondamentale alle informazioni e alla partecipazione dei cittadini e sollecita un miglioramento dell'attuale situazione. Per coerenza con questa impostazione, la Comunità non può rimanere passiva proprio nel momento in cui è chiamata a mettere in pratica i principi enunciati nel Libro bianco. Tali aspettative sono rafforzate dai risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

3.5. Gli strumenti a disposizione della Comunità per conseguire gli obiettivi

Fra gli strumenti giuridicamente vincolanti, l'unico tipo adatto è il regolamento (cfr. supra).

Il ricorso a strumenti non vincolanti (come ad esempio linee guida o codici di condotta interni) non è di per sé sufficiente a consentire alla Comunità di ratificare la convenzione di Århus. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono ricorrere a strumenti giuridici non vincolanti per recepire nell'ordinamento nazionale norme ambientali comunitarie dalle quali possono derivare diritti e obblighi per i singoli individui, in quanto tali strumenti non sono in grado di garantire ai singoli una sufficiente certezza del diritto. Lo stesso principio deve applicarsi alla Comunità nel momento in cui aderisce alla convenzione di Århus, anch'essa contenente disposizioni dalle quali possono derivare diritti e obblighi per i singoli individui.

3.6. Proporzionalità

Il presente regolamento intende garantire l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Århus da parte di tutte le istituzioni e gli organi comunitari, e pertanto è concepito in modo da disciplinare soltanto gli aspetti necessari a consentire alla Comunità di procedere alla conclusione della convenzione. Contemporaneamente, tuttavia, la proposta si allinea, per quanto possibile ed opportuno, alle direttive che dovranno essere recepite dagli Stati membri in materia, in particolare la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico. Perciò, nei casi in cui le due direttive vanno al di là di quanto strettamente necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, ove possibile e opportuno anche il regolamento segue la stessa strada, tenuto conto della specificità del processo decisionale a livello comunitario.

4. COSTI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PER GLI STATI MEMBRI

I destinatari delle misure proposte sono le istituzioni e gli organi della Comunità europea; pertanto l'adozione di questo strumento non dovrebbe comportare alcun onere finanziario per gli Stati membri.

5. CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Nell'autunno 2002, i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di lavoro che descriveva a grandi linee l'obiettivo e le possibili alternative riguardo al contenuto dello strumento legislativo da adottare. Sulla base di questo documento di lavoro sono state organizzate varie riunioni con gli esperti degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione, degli enti locali e regionali e delle organizzazioni non governative e con i rappresentanti degli operatori economici. A seguito delle riunioni sono pervenute ulteriori osservazioni scritte.

Le questioni di carattere generale poste dalle parti interessate riguardano essenzialmente la scelta di disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus in un unico strumento giuridico. I soggetti consultati hanno generalmente accolto in maniera positiva l'ampia definizione di autorità pubbliche ai fini dell'applicazione del regolamento, non limitata alle istituzioni comunitarie di cui all'articolo 7 del trattato CE.

Accesso alle informazioni

Le osservazioni formulate in materia di accesso alle informazioni riguardano il rapporto tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo strumento giuridico da adottare. Alcuni esperti hanno messo in discussione la necessità di adottare uno strumento giuridico a sé stante anziché modificare il regolamento (CE) n. 1049/2001. Altri hanno sottolineato l'importanza di introdurre le stesse norme previste per gli Stati membri nel quadro della nuova direttiva sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali. In sede di redazione della proposta si è tenuto conto, ove pertinente, di queste osservazioni. Alcune osservazioni più specifiche riguardano le eccezioni previste nel documento di lavoro e il loro rapporto con le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Partecipazione del pubblico

La definizione di "piani e programmi in materia ambientale" è stata oggetto di varie osservazioni. Alcune parti interessate hanno espresso le loro perplessità sulla concretezza di questa definizione, senza tuttavia formulare proposte alternative. Altre hanno sollecitato ulteriori chiarimenti sull'inclusione dei piani e dei programmi elaborati in altri settori ma capaci di produrre effetti sull'ambiente. Sotto questo profilo non sono state apportate modifiche, in quanto si è ritenuto che l'attuale definizione di "piani e programmi in materia ambientale", che stabilisce un collegamento con le azioni previste dal Sesto programma di azione in materia di ambiente, sia sufficientemente concreta. La definizione è inoltre sufficientemente chiara per quanto riguarda l'inclusione dei piani e dei programmi elaborati in altri settori ma capaci di esercitare effetti significativi sull'ambiente. Altre osservazioni riguardano la necessità di chiarire in quale misura rientrino nella definizione i piani e programmi adottati o approvati successivamente mediante uno strumento giuridico. Questo aspetto viene affrontato nella definizione di "istituzioni e organi comunitari" formulata nella presente proposta: sono infatti esclusi soltanto gli organi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Di conseguenza, qualora ad esempio la Commissione elabori un piano o un programma in materia ambientale, è necessario prevedere la partecipazione del pubblico.

Sono state inoltre formulate alcune osservazioni sulla portata complessiva delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico. Alcune parti interessate si sono dichiarate favorevoli alla partecipazione del pubblico a livello comunitario per decisioni importanti riguardanti il finanziamento dei progetti e hanno sottolineato la necessità di prevedere una partecipazione "per fasi" nel processo decisionale relativo all'autorizzazione di determinati prodotti (sostanze chimiche, pesticidi) e in particolare per gli OGM (un gruppo di parti interessate). Tali osservazioni non hanno però portato a modificare la scelta iniziale di non includere i relativi processi decisionali per i motivi specificati infra (cfr. titolo III, paragrafo 1). Altre osservazioni riguardano le modalità e la scelta del momento in cui deve avvenire la partecipazione del pubblico. Sotto questo profilo, in particolare, il testo si discosta dalla posizione inizialmente adottata nel documento di lavoro. La presente proposta, la cui formulazione riprende in larga misura il testo della prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus, non stabilisce di per sé le modalità di partecipazione del pubblico, ma impone alle istituzioni e agli organi comunitari di adottare disposizioni pratiche a tal fine, e definisce i principali elementi da prendere in considerazione, in conformità della convenzione.

Accesso alla giustizia

Le parti interessate hanno insistito sulla necessità di formulare le disposizioni relative all'accesso alla giustizia parallelamente alle disposizioni proposte per gli Stati membri, che sono già state oggetto di un processo di consultazione sulla base di due documenti di lavoro. La presente proposta cerca di mantenere ove possibile questo parallelismo.

Alcune parti interessate hanno chiesto ulteriori chiarimenti sul rapporto tra le disposizioni in materia di accesso alla giustizia previste nello strumento comunitario da adottare e gli articoli 230 e 232 del trattato CE. La presente proposta chiarisce che viene istituita una procedura per facilitare l'accesso alla giustizia dei "soggetti abilitati", ai quali viene attribuito il diritto di chiedere il riesame interno degli atti e delle omissioni di natura amministrativa delle istituzioni e degli organi comunitari. In particolare, un gruppo di parti interessate ha ritenuto ingiustificato limitare l'accesso alla giustizia ai soli "soggetti abilitati", data la scarsa probabilità che l'introduzione di un'actio popularis determini un eccessivo carico di lavoro per i tribunali comunitari. Un altro motivo di contestazione riguarda la necessità di una procedura di riesame interno quale presupposto indispensabile per poter adire la Corte di giustizia. Malgrado queste osservazioni si è deciso di non modificare l'impostazione della proposta, intesa soprattutto ad evitare interferenze con le disposizioni del trattato.

Gli enti locali e regionali hanno insistito essenzialmente sul loro ruolo nell'applicazione del regolamento, ritenendo di dover avere la possibilità di essere riconosciuti quali "soggetti abilitati". Tali osservazioni non sono state prese in considerazione poiché questi enti rientrano di per sé nella nozione di "autorità pubblica".

6. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

DISPOSIZIONI GENERALI (TITOLO I)

Finalità (articolo 1)

Il regolamento proposto intende applicare i principi della convenzione di Århus alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine introduce un insieme di requisiti minimi per assicurare l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario.

Per motivi di coerenza, la proposta disciplina i tre pilastri della convenzione di Århus in un unico testo legislativo.

Definizioni (articolo 2)

L'articolo 2 stabilisce le definizioni essenziali per l'interpretazione del regolamento. Di seguito sono indicate le definizioni più importanti.

* Pubblico

La definizione è stata introdotta ai fini delle disposizioni sulla partecipazione del pubblico e riprende quella contenuta nella convenzione di Århus.

* Istituzioni e organi comunitari

La definizione è stata introdotta per dare attuazione alla nozione di "autorità pubblica" prevista dalla convenzione di Århus. La convenzione prende in considerazione i rapporti tra gli individui e le loro associazioni da un lato e le autorità pubbliche dall'altro; la nozione di "autorità pubblica" è definita all'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione in modo molto ampio, in quanto comprende, oltre alla pubblica amministrazione a tutti i livelli, anche le "persone fisiche o giuridiche che (...) esercitano funzioni amministrative (...), ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente". L'idea fondamentale è che in qualunque ambito sia esercitato il potere pubblico (ad eccezione dei parlamenti e dei tribunali nella misura in cui agiscano nell'esercizio del potere legislativo o giudiziario) i singoli individui e le loro associazioni debbano godere di una serie di diritti.

Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della convenzione, l'espressione "autorità pubblica" comprende anche "le istituzioni di qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 17 che sia Parte della presente convenzione." L'ampia nozione di autorità pubblica prevista nel resto della definizione implica che anche a livello comunitario questo concetto debba essere interpretato in senso ampio e non possa limitarsi alle istituzioni di cui all'articolo 7 del trattato CE, giacché altrimenti si applicherebbero norme differenti a livello nazionale e a livello della Comunità.

Per questo motivo nella presente proposta per "istituzioni e organi comunitari" si intendono "le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici, istituiti dal trattato CE o sulla base del medesimo, che esercitano funzioni pubbliche, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo". L'eccezione relativa agli organi o alle istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo deriva dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Århus.

* Soggetto abilitato

Questa espressione indica qualsiasi associazione o organizzazione che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e che sia stata riconosciuta secondo la procedura di cui all'articolo 13 della proposta. Per essere riconosciuti i soggetti abilitati devono soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 12. La definizione è prevista ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alla giustizia.

* Informazioni ambientali

L'espressione "informazioni ambientali" indica qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono o possono incidere su tali elementi e le misure, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente. La definizione comprende anche i rapporti sullo stato di attuazione della normativa ambientale, le analisi e le ipotesi economiche in materia ambientale e le informazioni sullo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui abbiano una dimensione ambientale.

La definizione contenuta nella proposta è identica a quella utilizzata nella direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; pur essendo più dettagliata ed esplicita della definizione contenuta nella convenzione di Århus, si riferisce esattamente alle stesse informazioni.

* Piani e programmi in materia ambientale

La convenzione di Århus non contiene una definizione di "piani e programmi in materia ambientale". Nel quadro generale della convenzione, questa espressione è utilizzata in senso ampio e comprende anche strategie complesse come i piani di azione in materia ambientale, che a loro volta possono costituire la base di altri piani [8]. La definizione di "piani e programmi in materia ambientale" proposta in questa sede è stata formulata con l'intenzione di mantenere un parallelismo, ove opportuno e per quanto possibile, con le disposizioni destinate agli Stati membri, e specialmente con la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico e con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "valutazione ambientale strategica" [9]. La definizione comprende i piani e programmi che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria, nonché i piani e i programmi che possono incidere in modo significativo sulla realizzazione di tali obiettivi, coerentemente con le disposizioni in materia di integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche comunitarie di cui all'articolo 6 del trattato CE. Con riferimento agli Stati membri, un'impostazione analoga è seguita dalla direttiva 2001/42/CE che, nel quadro degli obblighi in materia di valutazione ambientale, prevede la partecipazione del pubblico in conformità della convenzione di Århus. Per fornire alcuni elementi utili ai fini dell'individuazione dei piani e dei programmi in questione, la proposta rinvia alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [10], nella quale sono previste le azioni da intraprendere nei prossimi dieci anni per conseguire gli obiettivi della politica ambientale comunitaria. I corrispondenti piani e programmi saranno soggetti alle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico. La definizione prevede inoltre alcune eccezioni: sono infatti esclusi i piani ed i programmi finanziari o di bilancio, in quanto di per sé non hanno effetti diretti significativi sull'ambiente. I piani e i programmi di bilancio comprendono i bilanci annuali delle istituzioni e degli organi comunitari. I piani e i programmi finanziari comprendono i piani ed i programmi che descrivono le modalità di finanziamento di determinati progetti o attività o le modalità di ripartizione di contributi o sovvenzioni. Sono esclusi anche i programmi di lavoro interni.

[8] Cfr. UNECE, "The Aarhus Convention - An Implementation Guide" (Guida all'attuazione della convenzione di Århus), UN, 2000, ISBN 92-1-116745-0, pag. 115.

[9] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[10] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 241 del 10.9.2002, pag. 1.

* Diritto ambientale

La definizione di "diritto ambientale" è rilevante ai fini della parte della proposta relativa all'accesso alla giustizia. Il "diritto ambientale" è definito in termini generali, in modo da comprendere la pertinente normativa in materia ambientale. Trattandosi di una materia in costante evoluzione, la redazione di un elenco esaustivo sarebbe problematica, in quanto comporterebbe la necessità di prevedere una procedura di aggiornamento periodico. Pertanto la proposta tiene conto dei seguenti aspetti:

- la normativa deve tendere al conseguimento di uno degli obiettivi indicati all'articolo 174 del trattato CE;

- la definizione deve essere coerente con la convenzione di Århus e comprendere i principali aspetti dell'ambiente. Non sembra opportuno stabilire un elenco esaustivo di ciò che deve intendersi per "diritto ambientale", in quanto la convenzione non definisce questo concetto. La costante evoluzione del diritto ambientale richiede invece l'adozione di un elenco indicativo.

* Atti e omissioni di natura amministrativa

Gli atti e le omissioni di natura amministrativa delle istituzioni o degli organi comunitari possono essere oggetto di ricorso qualora siano in contrasto con il diritto ambientale. Per "atto amministrativo" si intende qualsiasi provvedimento amministrativo adottato da un'istituzione o da un organo comunitario avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti, mentre per "omissione amministrativa" si intende l'inerzia amministrativa di un'istituzione o di un organo comunitario a fronte di un obbligo di agire previsto dal diritto ambientale.

Poiché gli organi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo non rientrano nella definizione di "istituzioni e organi comunitari", sono esclusi anche i relativi atti amministrativi.

Come indicato al paragrafo 2 dell'articolo relativo alle definizioni, sono inoltre esclusi gli atti e le omissioni delle istituzioni o degli organi comunitari che agiscono in qualità di organi di controllo amministrativo. A questo proposito l'articolo specifica che sono escluse le decisioni adottate nel quadro dei procedimenti di infrazione o in materia di concorrenza o aiuti di Stato, o nell'ambito dei procedimenti dinanzi al mediatore europeo o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Queste decisioni si basano su procedure di indagine la cui efficacia sarebbe seriamente compromessa qualora fossero soggette a controllo giurisdizionale.

(TITOLO II)

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

L'accesso del pubblico alle informazioni ambientali è disciplinato dagli articoli 1-5 della convenzione di Århus. Le disposizioni contenute in questi articoli sono in gran parte riprese nel regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. L'applicazione di questo regolamento è stata recentemente estesa ad una serie di agenzie e uffici comunitari, fra cui in particolare, ai fini che ci interessano, l'Agenzia europea dell'ambiente [11]. Tali norme sono rese applicabili, mutatis mutandis, alle richieste di accesso alle informazioni ambientali rivolte alle istituzioni e agli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

[11] L'estensione del campo di applicazione del regolamento è avvenuta mediante la modifica degli atti costitutivi di tali uffici e agenzie; per l'Agenzia europea dell'ambiente cfr. il regolamento (CE) n. xxx/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx.xx.2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, GU L ...

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il medesimo regolamento viene integrato da una serie di disposizioni considerate necessarie per adeguarlo pienamente alle prescrizioni della convenzione di Århus. Inoltre, ove possibile, il testo della presente proposta di regolamento si conforma al testo della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

La presente proposta di regolamento cerca di superare le differenze tra le disposizioni della convenzione di Århus e il regolamento (CE) n. 1049/2001 e in particolare:

- riconosce il diritto di accesso a qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza;

- riconosce il diritto di accesso nei confronti di tutte le istituzioni e tutti gli organi comunitari che esercitano funzioni pubbliche, compresi quindi anche il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, la Corte dei conti e la Banca europea per gli investimenti;

- prevede disposizioni più dettagliate e specifiche per quanto riguarda la raccolta e la diffusione delle informazioni ambientali.

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle richieste di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle istituzioni o degli organi comunitari (articolo 3)

La presente proposta rende direttamente applicabile il regolamento (CE) n. 1049/2001 a qualsiasi richiesta di informazioni ambientali in possesso delle istituzioni o degli organi comunitari o detenute da terzi per loro conto. La proposta chiarisce che il termine "istituzione" di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario". In questo modo l'articolo 3 adegua il regolamento alle disposizioni della convenzione di Århus. Inoltre il trattamento pratico delle richieste, le eccezioni che giustificano il diniego di accesso o la mancata divulgazione delle informazioni e i meccanismi di ricorso sono identici in entrambi i regimi.

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali (articolo 4)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 contiene varie disposizioni sulla pubblicazione dei documenti in registri, in larga misura conformi alle prescrizioni della convenzione di Århus. Ove necessario, la presente proposta introduce le disposizioni richieste dalla convenzione. Tali norme sono complementari a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 o introducono le prescrizioni più dettagliate necessarie per adeguare pienamente il disposto degli articoli 11-13 del regolamento alle norme della convenzione. Il rapporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4 dovrà riguardare l'intero territorio comunitario e sarà complementare agli analoghi rapporti che gli Stati membri sono tenuti ad elaborare in virtù della direttiva 2003/4/CE.

Qualità delle informazioni ambientali (articolo 5)

Né il regolamento (CE) n. 1049/2001 né la convenzione di Århus contengono esplicite disposizioni sulla qualità delle informazioni da fornire. È tuttavia evidente che in mancanza di informazioni di buona qualità il diritto di accesso alle informazioni è privo di contenuto. Per quanto riguarda l'attuazione della convenzione di Århus a livello nazionale, la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale contiene esplicite norme sulla qualità delle informazioni ambientali. Per motivi di coerenza, si è deciso di introdurre analoghe disposizioni nella presente proposta.

Inoltro delle richieste (articolo 6)

L'articolo 6 disciplina il caso in cui le informazioni ambientali richieste non siano in possesso dell'istituzione o dell'organo comunitario interpellato. Tali disposizioni, direttamente derivanti dalle norme della convenzione di Århus, non figurano nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

Viene precisato l'obbligo per le istituzioni e gli organi comunitari che non dispongono delle informazioni richieste di indicare ove ritengono che tali informazioni possano essere ottenute o di inoltrare la richiesta alla pubblica autorità che a loro conoscenza è in possesso di tali informazioni.

Cooperazione (articolo 7)

Questo articolo stabilisce l'obbligo di cooperare in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente. La convenzione di Århus impone in questo caso di diffondere immediatamente e senza indugio tutte le informazioni atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia. La direttiva 2003/4/CE prevede tale obbligo per gli Stati membri. La presente proposta integra il sistema di informazione, imponendo alle istituzioni e agli organi comunitari di cooperare con le autorità pubbliche che ne facciano richiesta e di assisterle al fine di assicurare la diffusione al pubblico delle pertinenti informazioni, comprese le informazioni detenute da tali istituzioni e organi o da terzi per loro conto.

Con riferimento alle minacce imminenti per la salute umana, la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [12] ha istituito a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di favorire la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La rete è utilizzata in particolare per un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo di tali malattie. Sia la rete che il sistema di allarme rapido e di reazione sono pienamente conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. La decisione n. 1786/2002/CE stabilisce un programma di azione comunitario nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Alcuni elementi del programma, quali il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per lo sviluppo della salute pubblica e il rafforzamento della capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute, costituiscono obiettivi pienamente conformi alle disposizioni della convenzione di Århus.

[12] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

Pertanto il presente regolamento si applica fatte salve le decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.

(TITOLO III)

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALL'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE AD OPERA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI COMUNITARI

In materia di partecipazione del pubblico, il punto di partenza della presente proposta di regolamento è la decisione di limitarsi all'attuazione delle disposizioni giuridicamente vincolanti della convenzione di Århus, ossia gli articoli 6 e 7, quest'ultimo riguardante la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale.

(1) Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività e progetti specifici (articolo 6 della convenzione di Århus)

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Århus prevede la partecipazione del pubblico alle decisioni relative all'autorizzazione di alcune attività indicate nell'allegato I della convenzione. Tali decisioni non sono adottate a livello comunitario, bensì dagli Stati membri a livello locale, regionale o nazionale.

Ci si è chiesti se le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione debbano applicarsi alle decisioni adottate a livello comunitario in relazione al finanziamento delle attività elencate nell'allegato I e di altre attività capaci di avere effetti significativi sull'ambiente (articolo 6, paragrafo 1, lettera b). La proposta esclude questa soluzione, e d'altronde la convenzione di Århus non impone esplicitamente la partecipazione del pubblico alle decisioni di carattere finanziario riguardanti le attività soggette alle sue disposizioni. In sede di elaborazione della proposta per il recepimento delle disposizioni della convenzione di Århus sulla partecipazione del pubblico negli ordinamenti degli Stati membri, la Commissione non ha previsto l'introduzione di disposizioni di questo genere a livello nazionale, né il Consiglio o il Parlamento europeo hanno ritenuto necessario o opportuno agire in tal senso. L'introduzione di apposite disposizioni in materia di partecipazione alle decisioni di carattere finanziario adottate dalla Comunità darebbe vita ad un regime differente a livello nazionale e a livello comunitario. Vi è inoltre il rischio non indifferente di una duplicazione, in quanto normalmente tale partecipazione è già prevista nel quadro della procedura di autorizzazione di ciascuna delle attività contemplate dalla convenzione di Århus. Di conseguenza, la partecipazione del pubblico deve essere obbligatoriamente prevista nell'ambito della procedura di autorizzazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2003/35/CE, ma non per le decisioni finanziarie relative a tali attività.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione di Århus, che prevede la partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti altre attività proposte "che possono avere effetti significativi sull'ambiente" non si applica a livello comunitario. Le decisioni amministrative relative all'autorizzazione delle sostanze chimiche, dei pesticidi e dei biocidi sono di norma adottate a livello nazionale. Le decisioni adottate a livello comunitario, come la fissazione degli elenchi delle sostanze attive o la classificazione delle sostanze, non riguardano di per sé attività specifiche ai sensi dell'articolo 6. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [13] prevede l'adozione di decisioni amministrative a livello comunitario, ma tali decisioni non hanno effetti significativi sull'ambiente in quanto riguardano unicamente la gestione delle varie quote ai fini dell'immissione in commercio o dell'importazione di tali sostanze.

[13] Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, GU L 244 del 29.9.2000.

Con riferimento agli organismi geneticamente modificati, la direttiva 2001/18/CE [14] prevede in alcune circostanze l'adozione a livello comunitario delle decisioni relative alla loro immissione in commercio e l'articolo 24 contiene alcune disposizioni in materia di partecipazione del pubblico. La presente proposta non prevede altre procedure specifiche per assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale riguardante gli OGM e d'altronde la stessa convenzione di Århus riconosce loro uno statuto particolare [15]. Nell'ambito della convenzione sono in corso i lavori per l'elaborazione di norme specifiche applicabili agli OGM, cui partecipano sia la Comunità che gli Stati membri. Sembra quindi più opportuno attendere gli esiti dei negoziati internazionali prima di stabilire specifiche regole a livello comunitario.

[14] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[15] Articolo 6, paragrafo 11 della convenzione di Århus: "Nel quadro del proprio diritto nazionale, e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, ciascuna Parte applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".

(2) Partecipazione del pubblico ai piani e programmi in materia ambientale (articolo 7, prima parte, della convenzione di Århus)

La prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus impone alle Parti contraenti di adottare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale [16]. Con riferimento ai requisiti fondamentali di tale partecipazione, l'articolo 7 rinvia ad alcuni paragrafi dell'articolo 6. La convenzione non definisce la nozione di "piani e programmi in materia ambientale". Per recepire nell'ordinamento comunitario gli obblighi previsti dalla convenzione e garantire contemporaneamente alle amministrazioni e al pubblico la certezza del diritto, la presente proposta contiene una definizione di "piani e programmi in materia ambientale". La definizione è sufficientemente ampia da comprendere anche determinate serie di misure che, pur non essendo ufficialmente denominate "piani" o "programmi", costituiscono in sostanza un "sistema organizzato e articolato" [17] per il conseguimento di determinati obiettivi.

[16] L'articolo 7 della convenzione di Århus recita: "Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 e 8 dell'articolo 6. L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione (...)".

[17] Corte di giustizia, causa c-387/97 Commissione/Grecia, Racc. 2000, pag. I-5047.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della proposta chiarisce che la definizione di "istituzioni e organo comunitari" non comprende le istituzioni e gli organi che agiscono "nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo". Applicata al processo decisionale relativo ai piani e ai programmi in materia ambientale elaborati dalla Commissione e successivamente approvati o adottati con atto legislativo, questa disposizione significa che l'obbligo di prevedere la partecipazione del pubblico riguarda la fase che precede la proposta legislativa della Commissione. Una volta formulata la proposta, la partecipazione è assicurata attraverso l'iter parlamentare.

Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico (articolo 8)

La prima parte dell'articolo 7 della convenzione impone di stabilire "le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni" atte a consentire la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Per quanto riguarda le modalità di tale partecipazione, l'articolo 7 rinvia all'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 8. La presente proposta recepisce queste disposizioni rendendole applicabili alle istituzioni e agli organi comunitari nella misura in cui elaborino piani e programmi in materia ambientale.

Coerentemente con la terza frase dell'articolo 7 della convenzione di Århus, spetterà all'istituzione o all'organo comunitario competente il compito di identificare il pubblico ammesso a partecipare. Questa soluzione tiene conto del fatto che i piani e i programmi possono essere di natura molto differente, e che l'autorità pubblica in questione è nella posizione migliore per identificare il pubblico destinatario. In ogni caso, al momento di individuare il pubblico da consultare, l'istituzione o l'organo comunitario dovrà tener conto degli obiettivi della convenzione e tenere presenti le organizzazioni non governative attive in questo campo, come ad esempio le associazioni di protezione ambientale. In conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione di Århus, la proposta prevede che le disposizioni in materia di partecipazione del pubblico fissino termini ragionevoli e forniscano le informazioni necessarie a consentire un'effettiva partecipazione. L'obbligo di provvedere affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale e possa svolgersi in modo effettivo riprende la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione di Århus. L'obbligo di tenere in adeguata considerazione i risultati della partecipazione del pubblico discende dal combinato disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 6, paragrafo 8 della convenzione di Århus.

Per quanto riguarda la Commissione, i principi generali e i requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate sono già stati stabiliti nel dicembre 2002 [18]. Tali regole non sono state concepite specificamente per i processi decisionali in materia ambientale, ma riguardano in particolare le grandi iniziative politiche, ossia quelle per le quali è prevista anche una valutazione approfondita di impatto secondo quanto specificato nella comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 su questo tema [19]. Le regole in questione stabiliscono i requisiti fondamentali per la consultazione delle parti interessate che, secondo la proposta in corso di elaborazione, comprendono anche il pubblico in generale e le organizzazioni della società civile. In particolare i principi generali e i requisiti minimi impongono che la consultazione abbia luogo in una fase iniziale, che siano fornite le necessarie informazioni sulla consultazione, che siano previsti termini sufficienti per formulare osservazioni e per fornire un feedback alle parti consultate, soprattutto per quanto riguarda i risultati della consultazione e la loro considerazione in sede di redazione della proposta.

[18] COM(2002) 704 def. dell'11 dicembre 2002.

[19] Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto, COM(2002) 276 def.

Tuttavia questi principi non si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari diversi dalla Commissione, che in virtù della presente proposta saranno tenuti ad adottare strumenti simili per l'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale.

Poiché i principi generali e i requisiti minimi per la partecipazione ai processi decisionali sono stati adottati ai fini di un'applicazione più generale, la Commissione dovrà completare il suo lavoro per tenere pienamente conto degli obblighi specifici previsti dalla convenzione di Århus, con particolare riferimento ai pertinenti "piani e programmi in materia ambientale". Un impegno in tal senso già figura nella comunicazione della Commissione che definisce tali principi e requisiti [20]. Dato che i requisiti minimi per la consultazione sono in vigore da poco tempo, si prevede di riesaminare la questione a distanza di due anni, una volta acquisita una maggiore esperienza in relazione a tutti gli aspetti riguardanti il loro funzionamento.

[20] Cfr. il capitolo III ("Migliorare le procedure di consultazione della Commissione - Un'evoluzione permanente") e la nota 10.

(TITOLO IV)

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

Gli articoli 10-14 della proposta di regolamento sono diretti ad adeguare il diritto comunitario alle disposizioni della convenzione riguardanti l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia in relazione alle richieste di informazioni ambientali, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione di Århus, gli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 già contengono alcune disposizioni in materia. La presente proposta intende estendere tali disposizioni alle richieste di informazioni ambientali detenute da istituzioni e organi comunitari diversi dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

L'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione non è direttamente pertinente, in quanto le decisioni cui si riferisce l'articolo 6 della convenzione normalmente non sono prese a livello comunitario, bensì a livello nazionale. Tuttavia le disposizioni sulla partecipazione al processo decisionale in materia ambientale possono far parte del "diritto ambientale", e in questo caso l'accesso alla giustizia è possibile nel quadro della procedura generale istituita per dare attuazione all'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione.

L'estensione della legittimazione ad agire a tutte le persone fisiche e giuridiche non è stata considerata una soluzione praticabile per conformare il diritto comunitario alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione riguardanti l'accesso alla giustizia, in quanto implicherebbe una modifica degli articoli 230 e 232 del trattato CE e non potrebbe quindi essere introdotta da norme di diritto derivato. La presente proposta limita la legittimazione ad agire alle associazioni di protezione ambientale attive a livello europeo che soddisfino una serie di condizioni (i cosiddetti "soggetti abilitati"). Questa limitazione è da ritenersi compatibile con l'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione, che consente alle Parti contraenti di stabilire i criteri per il riconoscimento della legittimazione ad agire ai membri del pubblico. L'altra disposizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, ossia l'accesso alla giustizia nei confronti degli atti e delle omissioni dei privati, deve essere considerata nel quadro della proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto spetta innanzitutto agli Stati membri fare in modo che i privati rispettino il diritto ambientale. La proposta di direttiva fissa l'obiettivo in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione, lasciando agli Stati membri il compito di definire appositi criteri per l'accesso alla giustizia nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Pertanto la presente proposta stabilisce una serie di disposizioni in materia di accesso alla giustizia nei confronti degli atti e delle omissioni delle istituzioni e degli organi comunitari che violano il diritto ambientale.

Richiesta di riesame interno (articolo 9)

I soggetti abilitati possono presentare una richiesta di riesame interno degli atti o delle omissioni di natura amministrativa che a loro giudizio violano il diritto ambientale. La richiesta deve essere rivolta all'istituzione o all'organo comunitario che ha emanato l'atto o compiuto l'omissione e deve necessariamente precedere qualsiasi azione giudiziaria.

Questa procedura preliminare è stata introdotta per non interferire con il diritto di accesso alla giustizia previsto dall'articolo 230 del trattato CE, in virtù del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni che la riguardano direttamente e individualmente. Il destinatario della decisione di riesame interno può ricorrere all'articolo 230 del trattato CE; in questo modo la proposta mantiene il necessario parallelismo con la proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale e con l'articolo 230 del trattato. L'istituzione o l'organo comunitario deve prendere in considerazione qualsiasi richiesta di riesame interno a meno che non sia chiaramente infondata. Inoltre, entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario deve informare il soggetto abilitato della sua decisione di adottare misure per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respingere la richiesta stessa. Infine l'istituzione o l'organo comunitario deve motivare la propria decisione.

Qualora nonostante tutti gli sforzi non sia in grado di prendere una decisione entro il termine sopra indicato, l'istituzione o l'organo in questione deve informare quanto prima il soggetto abilitato, indicando i motivi di impedimento e specificando la data in cui prevede di adottare la decisione. L'istituzione o l'organo comunitario deve prendere una decisione sulla richiesta entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, della portata e della gravità della violazione del diritto ambientale.

Legittimazione ad agire dei soggetti abilitati (articolo 10)

La scelta di attribuire la legittimazione ad agire ad alcuni gruppi rappresentativi della collettività ha il vantaggio di garantire la compatibilità con il trattato CE e di assicurare contemporaneamente un'ampia tutela dell'ambiente. Coerentemente con la proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale e conformemente alla convenzione di Århus, tali gruppi potranno ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia senza dover dimostrare l'esistenza di un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto. Peraltro non tutti i gruppi potranno proporre ricorsi dinanzi alla Corte. Per essere legittimati ad agire, i soggetti abilitati dovranno essere riconosciuti e soddisfare i criteri di cui all'articolo 12 della presente proposta. In particolare, l'oggetto del ricorso dovrà rientrare nelle loro attività statutarie e nel loro ambito geografico di azione.

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia (articolo 11)

Il soggetto abilitato può ricorrere alla Corte di giustizia nei seguenti casi:

- qualora l'istituzione o l'organo comunitario competente respinga una precedente richiesta di riesame interno; oppure

- qualora l'istituzione o l'organo comunitario competente non prenda una decisione su una richiesta di riesame interno entro il termine di cui all'articolo 10 del regolamento; oppure

- qualora detto soggetto ritenga la decisione adottata inadeguata a garantire il rispetto delle norme di diritto ambientale.

Il soggetto abilitato può ricorrere alla Corte di giustizia per contestare la legittimità sostanziale e procedurale della decisione dell'istituzione o dell'organo comunitario.

Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati (articolo 12)

I "soggetti abilitati" comprendono i gruppi, le associazioni o le organizzazioni aventi come principale fine statutario la tutela dell'ambiente. Il riconoscimento a questi soggetti della legittimazione ad agire è giustificato dal ruolo sempre più importante da essi svolto ai fini della tutela dell'ambiente a livello nazionale e internazionale.

La partecipazione di tali organizzazioni ai procedimenti in materia ambientale può essere estremamente utile, in quanto esse assumono il ruolo di difensori dell'ambiente e possono spesso contare su personale ben preparato, motivato e qualificato.

In ogni caso, ciascuna organizzazione deve soddisfare i seguenti criteri:

a) deve essere dotata di personalità giuridica ed operare senza fini di lucro e nell'interesse generale dell'ambiente; non può svolgere attività economiche se non quelle attinenti al suo obiettivo principale;

b) deve essere attiva a livello comunitario. Qualora agisca sotto forma di più associazioni coordinate, queste ultime devono riguardare almeno tre Stati membri;

c) deve essere legalmente costituita da più di due anni, nel corso dei quali deve aver perseguito attivamente obiettivi attinenti alla tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dal proprio statuto;

d) deve aver fatto certificare il proprio bilancio di esercizio dei due anni precedenti da un revisore ufficiale.

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati (articolo 13)

Per quanto riguarda il riconoscimento dei soggetti abilitati, la proposta prevede la possibilità sia di una procedura preliminare sia di un riconoscimento caso per caso ("riconoscimento ad hoc"). Questa soluzione ha il vantaggio di coniugare insieme efficacia e flessibilità. Le modalità di questa procedura saranno elaborate e adottate dalla Commissione.

Qualora un soggetto abilitato cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 12 della presente proposta di regolamento, il riconoscimento può essere revocato. Al soggetto interessato deve essere data comunicazione scritta con un preavviso di almeno un mese, specificando i motivi che giustificano la prevista revoca.

(TITOLO V)

DISPOSIZIONI FINALI

Misure di applicazione (articolo 14)

Questo articolo impone alle istituzioni e agli organi comunitari di adeguare i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal [DATA]

Entrata in vigore (articolo 15)

La disposizione finale fissa la data di entrata in vigore al [DATA] e stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2003/0242 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [21],

[21] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [22],

[22] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [23],

[23] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [24],

[24] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla protezione della salute umana.

(2) Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [25] sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti [26], il Sesto programma promuove un'attuazione e applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

[25] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

[26] Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale, GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1; quinto programma comunitario di azione in materia ambientale, GU C 138 del 17.9.1993, pag. 1.

(3) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus"). Occorre adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.

(4) Per contribuire all'attuazione della convenzione, la Comunità ha già adottato due direttive [27] e ne ha proposta una terza [28]. Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.

[27] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26 e Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[28] Proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, COM(2003)624 definitivo

(5) È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus (accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale) in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello comunitario.

(6) Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus devono essere accessibili al pubblico senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.

(7) L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di "autorità pubblica"; l'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni devono godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. Coerentemente con la convenzione di Århus, occorre escludere dalla definizione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo.

(8) La definizione di "informazioni ambientali" comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni ambientali, ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di "documenti" di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001 [29] relativo all'accesso del pubblico ai documenti comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.

[29] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9) È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di "piani e programmi" ai sensi della convenzione di Århus e mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i "piani e programmi in materia ambientale" in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [30] stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Al termine, occorrerà adottare un nuovo programma di azione in materia ambientale.

[30] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(10) Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, e al fine di includere le pertinenti disposizioni in materia, la definizione di diritto ambientale deve riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull'ambiente, e in particolare alla tutela o al miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana e la tutela delle risorse naturali.

(11) È opportuno che gli atti amministrativi possano essere soggetti a ricorso qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, devono poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire. Oltre ad escludere gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario e legislativo, occorre anche escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni e gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo in virtù del trattato CE.

(12) La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione di tale regolamento a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.

(13) Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.

(14) Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.

(15) Le eccezioni previste all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001 si applicano, mutatis mutandis, alle richieste di informazioni ambientali formulate ai sensi della presente proposta.

(16) In virtù della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [31], è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE [32] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, stabilisce un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto il presente regolamento si applica fatte salve le decisioni nn. 2119/98/CE e 1786/2002/CE.

[31] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

[32] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(17) La prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus impone alle Parti contraenti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale.

(18) Secondo la convenzione di Århus, tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. Nel processo decisionale relativo ai piani e ai programmi in materia ambientale occorre tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari devono individuare il pubblico ammesso a partecipare alla luce degli obiettivi della convenzione di Århus, tenendo presenti anche le organizzazioni non governative attive in questo campo.

(19) L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale contro gli atti o le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Occorre quindi adottare apposite disposizioni sull'accesso alla giustizia per dare attuazione alla convenzione in modo compatibile con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità, lasciando agli Stati membri il compito di disciplinare la questione dei privati, nel quadro della direttiva xxxx/xx/CE sull'accesso alla giustizia in materia ambientale [33].

[33] Direttiva xxxx/xx/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU L.... del ...., pag.

(20) Per assicurare mezzi di ricorso adeguati e efficaci, in conformità della pertinente normativa comunitaria sui ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto o compiuto l'omissione oggetto di contestazione abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o - nel caso di un comportamento omissivo - di adottare il provvedimento richiesto.

(21) I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente che soddisfino determinati requisiti, finalizzati ad assicurare che il loro obiettivo primario sia la protezione dell'ambiente, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale comunitario. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle attività statutarie di tali soggetti.

(22) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, è opportuno che i soggetti abilitati possano promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia per contestare l'atto o l'omissione amministrativa in questione.

(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende garantire la tutela dell'ambiente e l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'applicazione dei principi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus" ) alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari o da terzi per loro conto, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;

b) assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;

c) prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari;

d) prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite nel regolamento stesso.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "richiedente", qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;

b) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

c) "istituzioni e organi comunitari", le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici, istituiti dal trattato CE o sulla base del medesimo, che esercitano funzioni pubbliche, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;

d) "soggetto abilitato", qualsiasi associazione o organizzazione che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente e che sia stata riconosciuta in conformità degli articoli 12 e 13;

e) "informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;

ii) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);

iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi), le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

iv) i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

v) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto iii); e

vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

f) "piani e programmi in materia ambientale", i piani e i programmi:

i) elaborati e/o adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;

ii) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

iii) che contribuiscono al conseguimento o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o in successivi programmi di azione generali in materia ambientale.

Si considerano "piani e programmi in materia ambientale" anche i programmi di azione generali in materia ambientale.

La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio né i programmi di lavoro interni delle istituzioni o degli organi comunitari;

g) "diritto ambientale", qualsiasi normativa comunitaria avente come obiettivo la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana, e la protezione o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:

i) protezione delle risorse idriche;

ii) protezione dal rumore;

iii) protezione del suolo;

iv) inquinamento atmosferico;

v) pianificazione e gestione del territorio;

vi) conservazione della natura e biodiversità;

vii) gestione dei rifiuti;

viii) sostanze chimiche, compresi i biocidi e i pesticidi;

ix) biotecnologie;

x) altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;

xi) valutazione di impatto ambientale;

xii) accesso alle informazioni ambientali e partecipazione ai processi decisionali;

h) "atto amministrativo", qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da un'istituzione o da un organo comunitario in forza del diritto ambientale;

i) "omissione amministrativa", l'inerzia di un'istituzione o di un organo comunitario a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale.

2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari in qualità di organi di controllo amministrativo, segnatamente in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato CE:

- articoli 81, 82 e 87 (regole di concorrenza);

- articoli 226 e 228 (procedimenti di infrazione);

- articolo 195 (ricorsi al Mediatore europeo);

- articolo 280 (procedimenti dinanzi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Titolo II Accesso alle informazioni ambientali

Articolo 3 Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o dagli organi comunitari o da terzi per loro conto senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza del richiedente o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine "istituzione" di cui al regolamento (CE) n.1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario".

Articolo 4 Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, le istituzioni e gli organi comunitari introducono le informazioni ambientali in loro possesso in apposite banche dati dotate di sistemi di interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico.

Le istituzioni e gli organi comunitari compiono tutti gli sforzi ragionevoli per conservare le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili mediante strumenti telematici o altri mezzi elettronici.

2. Ove opportuno, le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono i seguenti documenti:

a) rapporti sullo stato di attuazione di:

i) trattati, convenzioni e accordi internazionali e atti normativi comunitari, nazionali, regionali o locali riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;

ii) politiche, piani e programmi in materia ambientale;

b) rapporti sullo stato dell'ambiente, secondo quanto indicato al paragrafo 4;

c) dati (o sintesi di dati) ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

d) autorizzazioni aventi un impatto significativo sull'ambiente e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

e) ambiente, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

3. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

4. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a 4 anni, sia pubblicato e diffuso un rapporto sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.

Articolo 5 Qualità delle informazioni ambientali

1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni raccolte da loro stessi o per loro conto e pubblicate siano aggiornate, precise e comparabili.

2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, indicazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, di campionamento e di preparazione dei campioni, o rinviano alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6 Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o da un organo comunitario

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso né sono detenute da terzi per suo conto, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente l'altra istituzione o l'altro organo comunitario o l'autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta all'istituzione o all'organo comunitario o alla pubblica autorità in questione, informandone il richiedente.

Articolo 7 Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio tutte le informazioni ambientali in possesso di dette istituzioni o organi e/o delle autorità pubbliche in questione o detenute da terzi per conto degli uni o delle altre che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o a attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla decisione n. 2119/98/CE e dalla decisione n. 1786/2002/CE.

Titolo III

Partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari

Articolo 8

Le istituzioni e gli organi comunitari stabiliscono le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. Le disposizioni da adottare a tal fine:

a) fissano termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico dei piani e dei programmi in materia ambientale da elaborare e delle modalità di partecipazione e per consentirgli di partecipare effettivamente all'elaborazione di tali piani e programmi;

b) assicurano la partecipazione del pubblico in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili;

c) prevedono l'adeguata considerazione dei risultati della partecipazione del pubblico in sede di adozione delle decisioni relative ai piani o programmi in materia ambientale;

d) individuano il pubblico ammesso a partecipare, ivi comprese le organizzazioni non governative interessate, quali le associazioni di protezione ambientale.

Titolo IV

Accesso alla giustizia in materia ambientale

Articolo 9 Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi

1. Qualsiasi soggetto abilitato legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 10 può, qualora ritenga che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a quattro settimane dalla data di adozione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro quattro settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specifica la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione è rivolta al soggetto abilitato che ha presentato la richiesta e deve essere motivata.

3. Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il soggetto abilitato che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare la decisione.

4. L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale e in ogni caso entro un termine non superiore a diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il soggetto abilitato della decisione adottata.

Articolo 10 Legittimazione ad agire

Ciascun soggetto abilitato può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 9 senza dover vantare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto a condizione che:

a) sia stato riconosciuto in conformità degli articoli 12 e 13, e

b) l'oggetto della richiesta rientri nelle sue attività statutarie.

Articolo 11 Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

1. Il soggetto abilitato che abbia formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 9 può, qualora ritenga che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla sua richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato CE per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 9, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, il soggetto abilitato può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 12 Criteri per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti, i soggetti abilitati devono soddisfare i seguenti criteri:

a) devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, aventi come obiettivo la tutela dell'ambiente;

b) devono essere attivi a livello comunitario;

c) devono essere legalmente costituiti da più di due anni, nel corso dei quali devono aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente secondo quanto stabilito dal proprio statuto;

d) devono aver fatto certificare il bilancio di esercizio dei due anni precedenti da un revisore ufficiale.

I soggetti abilitati costituiti da più associazioni od organizzazioni coordinate aventi una struttura a base associativa sono considerati attivi a livello comunitario solo qualora le associazioni o le organizzazioni che li compongono riguardino almeno tre Stati membri.

Articolo 13 Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire un rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12. Tali disposizioni prevedono un riconoscimento caso per caso o un riconoscimento preventivo valido per un determinato periodo futuro.

2. Ad intervalli periodici la Commissione verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.

Qualora un soggetto abilitato cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 12, il riconoscimento è revocato. Il soggetto interessato è informato almeno un mese prima dell'adozione della relativa decisione. La decisione deve specificare i motivi della revoca.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 14 Misure di applicazione

Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. L'adeguamento ha effetto a decorrere dal [DATA].

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [DATA].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

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