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Document 52003PC0557
Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Community, and provisional application of the Agreement in the form of an exchange of letters extending for the period 1 July 2003 to 30 June 2004 the period of validity of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004
/* COM/2003/0557 def. */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 32003D0838 |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 /* COM/2003/0557 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e il governo della Costa d'Avorio è scaduto il 30.06.2003. Vista la situazione attuale in Costa d'Avorio, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo per un periodo di un anno, cioè dall'1.07.2003 al 30.06.2004. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle due parti il 16.05.2003 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Costa d'Avorio nel periodo compreso tra il 1.07.2003 e il 30.06.2004. Visti gli attuali ritardi, tale proroga avrà inoltre il vantaggio di garantire alle autorità della Costa d'Avorio il tempo sufficiente per utilizzare i fondi e redigere le relazioni di esecuzione del programma di appoggio alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche nel quadro di azioni specifiche. Su tale base la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere in attesa della sua entrata in vigore definitiva. Una proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo forma oggetto di una procedura distinta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ...del ... pag. ... considerando quanto segue: (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio [2], prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato. [2] GU L 379 del 31.12.1990 (2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001 [3], per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 16 maggio 2003, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. [3] GU L 102 del 12.4.2001 (3) In virtù di tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004. (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È opportuno, dunque, firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto, DECIDE: Articolo 1 È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'avorio sulla pesca al largo della Costa d'avorio, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2003. Articolo 3 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca demersale: Spagna: 600 tsl /mese in media annua b) pesca del tonno: i) tonniere con reti a circuizione: - Francia: 18 unità - Spagna: 21 unità ii) pescherecci con palangari di superficie: - Spagna: 15 unità - Portogallo: 5 unità iii) tonniere con lenze e canne - Francia: 7 unità - Spagna: 5 unità Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione [4]. [4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. Articolo 5 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 A. Lettera della Comunità Signor...... Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° luglio 2000 - 30 giugno 2003) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1. A partire dal 1° luglio 2003 e fino al 30 giugno 2004 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 dicembre 2003. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui agli articoli 3 e 4, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 4 del protocollo. 2. Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. La prego di confermarmi il ricevimento della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima. Voglia gradire, signor ...., i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del governo della Repubblica della Costa d'Avorio Signor...... Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1 luglio 2000 - 30 giugno 2003) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1. A partire dal 1° luglio 2003 e fino al 30 giugno 2004 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 dicembre 2003. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui agli articoli 3 e 4, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 4 del protocollo. 2. Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo." Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della repubblica della Costa d'Avorio e che la Sua lettera unitamente alla presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta. Voglia gradire, signor ...., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica della Costa d'Avorio.