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Document 52003PC0516

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    /* COM/2003/0516 def. - CNS 2003/0202 */

    52003PC0516

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni /* COM/2003/0516 def. - CNS 2003/0202 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Le regioni ultraperiferiche della Comunità (regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera, comunità autonoma spagnola delle Canarie e dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione) registrano ritardi in campo sociale ed economico che giustificano l'intervento delle istituzioni comunitarie al fine di promuoverne lo sviluppo e l'inserimento armonioso nella dinamica del mercato interno.

    In questo contesto, con le decisioni 89/687/CEE [1], 91/314/CEE [2] e 91/315/CEE [3], il Consiglio ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di tali regioni, creando un quadro che consente di adottare le opportune misure nei settori d'attività in cui è necessario un maggiore sostegno comunitario per superare i condizionamenti a carattere permanente che affliggono le regioni ultraperiferiche.

    [1] GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

    [2] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

    [3] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

    Nell'applicazione delle politiche comuni, tali programmi tengono conto delle peculiarità e degli svantaggi che comportano la lontananza, l'insularità, la superficie ridotta e le difficili condizioni orografiche e climatiche delle regioni dell'estrema periferia, il cui sviluppo sociale ed economico è condizionato da una serie di fattori: la loro dipendenza economica rispetto ad alcuni prodotti, i loro mercati ristretti, la loro doppia identità di regioni appartenenti alla Comunità e nel contempo situate in un contesto di paesi in via di sviluppo.

    Manifestazione tangibile della solidarietà della Comunità verso le sue regioni più periferiche, indispensabile alla loro integrazione nel mercato interno, questi programmi intendono fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle politiche comunitarie in tali regioni.

    L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE riconosce la necessità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni, in particolare nel settore della pesca, che viene esplicitamente menzionato [4].

    [4] Il testo integrale della disposizione citata è il seguente:

    Vari fattori, tra cui in particolare le dimensioni delle zone economiche esclusive e l'occupazione creata dalle attività connesse al settore, giustificano di fatto una strategia comunitaria che tenga conto dell'importanza del settore della pesca e, al tempo stesso, dei condizionamenti dovuti alla lontananza delle regioni in questione.

    In questo contesto è utile sottolineare taluni aspetti della situazione socioeconomica di tali regioni:

    - un PIL pro capite inferiore alla media comunitaria;

    - tassi di disoccupazione particolarmente elevati in alcune regioni e situazioni preoccupanti di sottoimpiego;

    - un settore primario che dipende ancora in larga misura da filiere tradizionali ed assorbe una parte cospicua della popolazione; nel caso della pesca, l'importanza e il peso di questo settore risentono della preponderanza delle aziende a carattere familiare;

    - costi supplementari di approvvigionamento e di trasporto: la mancanza di mercati regionali vicini, l'esiguità dei mercati locali e le difficoltà di trasporto penalizzano le economie di queste regioni ostacolandone l'accesso ai mercati in cui vengono commercializzati i loro prodotti.

    È precisamente nel contesto di quest'ultima situazione che la Comunità ha deciso di intervenire a favore dei produttori delle regioni ultraperiferiche nello smercio dei prodotti della pesca, instaurando nel 1992 [5] un regime che ha ottenuto un notevole successo. Detto regime è stato prorogato nel 1994, 1995, 1998 e 2002 [6] e tali proroghe hanno consentito di sostenere lo smercio delle specie più particolarmente destinate a questa attività di commercializzazione verso l'esterno.

    [5] GU L 248 del 28.8.1992, pagg. 73 e 75.

    [6] GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8; GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2; GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1; GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

    A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1587/98, la Commissione deve presentare proposte adeguate alle situazioni che possono verificarsi. In questo contesto va osservato che le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si riferisce il regolamento in questione permangono tuttora.

    Per quanto riguarda le regioni delle Azzorre e di Madera, va rilevato che le industrie conserviere locali rappresentano un volume di produzione equivalente a circa la metà delle esportazioni ed assorbono una percentuale significativa della popolazione attiva. La produzione è principalmente destinata al Portogallo continentale e al mercato italiano. Tuttavia le condizioni specifiche di tali regioni, riconducibili alla loro ridotta superficie e alla loro posizione geografica, comportano costi supplementari di produzione e commercializzazione ed incidono negativamente sulla competitività delle industrie locali rispetto a quella di industrie analoghe situate nel continente europeo. Ne consegue che i livelli di remunerazione del settore sono nettamente inferiori alle medie comunitarie. I fattori responsabili di tale situazione sono ravvisabili nelle condizioni di funzionamento dell'industria: costi supplementari di trasporto e oneri finanziari derivanti dall'immobilizzo dei fattori di produzione (in particolare il sale, l'olio e le scatole); costi supplementari di energia; costi di assicurazione legati al trasporto. Lo stesso vale per le Canarie per quanto riguarda il tonno, la sardina, lo sgombro, i cefalopodi e i prodotti dell'acquacoltura, con costi supplementari anche in questo caso dovuti alle materie prime, all'energia e alle spese di trasporto. La situazione di questa regione si è recentemente aggravata a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Marocco. La situazione è analoga nei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, dove però oltre ai fattori precitati si osservano circostanze particolari che aggravano le condizioni dell'industria ittica (mancanza di credito marittimo per le spese finanziarie; necessità di costituire ingenti riserve di pezzi di ricambio per le imbarcazioni; differenza nei prezzi d'acquisto dei pescherecci nei cantieri del continente, data la mancanza di offerta locale; concorrenza delle esportazioni di taluni paesi terzi dell'America del Sud e centrale, che beneficiano di condizioni vantaggiose in virtù della normativa comunitaria).

    La situazione sopra descritta non può essere risolta nel breve periodo. È pertanto necessario dare seguito alle azioni già avviate mediante uno strumento giuridico che crei un quadro stabile di riferimento per gli operatori economici interessati.

    Scopo della presente proposta è permettere la continuazione del regime già istituito che, come già detto, ha fornito risultati apprezzabili, consentendo ai produttori che ne hanno beneficiato di superare le difficoltà derivanti dai costi supplementari relativi al trasporto verso il mercato continentale.

    A questo proposito, la presente proposta prevede unicamente la compensazione dei costi supplementari connessi alla commercializzazione dei prodotti in questione, per garantire agli operatori condizioni analoghe a quelle presenti nel continente e consentire quindi l'integrazione del settore nel mercato unico.

    Va osservato che le misure proposte sono finalizzate a sostenere il mercato per compensare uno svantaggio geografico permanente e non presentano pertanto alcun aspetto o effetto strutturale. Il loro finanziamento compete quindi alla sezione Garanzia del FEAOG e non allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che per definizione si limita a finanziare azioni di natura strutturale.

    Destinate ad un settore economicamente e socialmente molto importante in queste regioni, praticamente privo di alternative di riconversione, le misure di cui alla presente proposta contribuiranno a migliorarne la competitività, compensando gli svantaggi derivanti dall'isolamento dell'industria locale dei prodotti ittici nel contesto della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche.

    2003/0202 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Parlamento europeo [8],

    [8] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [9],

    [9] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità il settore della pesca incontra difficoltà che sono aggravate segnatamente dai costi del trasporto dei prodotti alieutici verso i mercati, a causa della lontananza e dell'isolamento di tali regioni.

    (2) Il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE [10], 91/314/CEE [11] e 91/315/CEE [12], ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), che rientrano nel quadro della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo.

    [10] GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

    [11] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

    [12] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10.

    (3) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce gli svantaggi specifici che pesano sulla situazione socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, aggravati in particolare dalla loro distanza e dall'insularità. Ciò riguarda anche il settore della pesca.

    (4) Tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari per lo smercio di taluni prodotti dovuti alla loro posizione ultraperiferica.

    (5) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, nel 1992 e nel 1993 quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari. A dette azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 [13] e (CE) n. 2337/95 [14] del Consiglio nonché, nel periodo 1998-2002, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1587/98 [15] e (CE) n. 579/2002 [16] del Consiglio. A decorrere dal 2003, è necessario prevedere la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie pelagiche e demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero, sgombro e prodotti dell'acquacoltura per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi e specie demersali per le isole Canarie; gamberetti, pesce bianco e prodotti dell'acquacoltura per la Guiana; tonno, pesce spada, corifena, marlin e squali per la Riunione) per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione e, di conseguenza, adottare misure che consentano il proseguimento di dette azioni.

    [13] GU L 162 del 30.6.1994, pag. 8.

    [14] GU L 236 del 5.10.1995, pag. 2.

    [15] GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.

    [16] GU L 89 del 5.4.2002, pag. 1.

    (6) Nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, la pesca artigianale e costiera riveste una notevole importanza a livello socioeconomico.

    (7) Per una buona gestione degli stock occorre razionalizzare lo sforzo di pesca, tenendo segnatamente conto delle ricerche di elevato livello tecnico effettuate in tale ambito da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche.

    (8) Nel contesto della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche in queste regioni, occorre rispettare la normativa comunitaria pertinente e, in particolare, nel caso del dipartimento francese della Guiana, il divieto di pesca dei gamberetti nelle acque di profondità inferiore a 30 metri, nonché prevedere la possibilità di modulare, ove necessario, gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie a seconda delle rispettive caratteristiche e condizioni di produzione e di smercio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto

    Il presente regolamento istituisce una compensazione (in prosieguo "compensazione") dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, che figurano negli allegati da I a V, originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

    Articolo 2 Destinatari

    Destinatari della compensazione sono i produttori, proprietari o armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 che esercitano la loro attività in dette regioni, ovvero le loro associazioni, nonché gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

    Articolo 3 Azzorre

    Per quanto riguarda le Azzorre, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato I. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 177 euro per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 10 000 t all'anno, consegnate all'industria locale;

    b) 455 euro per tonnellata di specie destinate ad essere commercializzate allo stato fresco, per un quantitativo massimo di 2 000 t all'anno;

    c) 148 euro per tonnellata di piccole specie pelagiche e specie demersali, consegnate all'industria o alle associazioni o organizzazioni di produttori locali e destinate alla congelazione o alla trasformazione, per un quantitativo massimo di 1 554 t all'anno.

    Articolo 4 Madera

    Per quanto riguarda Madera, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 230 euro per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 4 000 t all'anno, consegnate all'industria locale;

    c) 250 euro per tonnellata di pesce sciabola nero per un quantitativo massimo di 1 600 t all'anno;

    c) 1 080 euro per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 50 t all'anno.

    Articolo 5 Canarie

    Per quanto riguarda le Canarie, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato III. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 950 euro per tonnellata di tonno commercializzato per via aerea per un quantitativo massimo di 1 619 t all'anno;

    b) 500 euro per tonnellata di tonno commercializzato per via marittima e non condizionato per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;

    c) 250 euro per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e condizionato per un quantitativo massimo di 453 t all'anno;

    d) 220 euro per tonnellata di tonnetto striato commercializzato per via marittima e non condizionato per un quantitativo massimo di 712 t all'anno;

    e) 240 euro per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per un quantitativo massimo di 347 t all'anno;

    e) 268 euro per tonnellata di cefalopodi e specie demersali, per un quantitativo massimo di 8 292 t all'anno;

    f) 1 300 euro per tonnellata di prodotti dell'acquacoltura, per un quantitativo massimo di 1 157 t all'anno.

    Articolo 6 Guiana

    Per quanto riguarda la Guiana, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato IV. Per questa regione sono previsti gli importi della compensazione e i quantitativi seguenti:

    a) 788 euro per tonnellata di gamberetti per un quantitativo massimo di 4 200 t all'anno;

    b) 933 euro per tonnellata di prodotti della pesca fresca destinati ad essere commercializzati freschi, per un quantitativo massimo di 325 t all'anno;

    c) 282 euro per tonnellata di prodotti della pesca fresca surgelati per un quantitativo massimo di 450 t all'anno;

    d) 282 euro per tonnellata di prodotti della pesca fresca congelati per un quantitativo massimo di 800 t all'anno;

    e) 463 euro per tonnellata di gambero blu per un quantitativo massimo di 23 t all'anno;

    f) 0,027 euro per esemplare di pesce ornamentale, per un quantitativo massimo di un milione di esemplari all'anno.

    Articolo 7 Riunione

    La Riunione, la compensazione è dovuta per i prodotti della pesca di cui all'allegato V. Per questa regione sono Per quanto riguarda previsti i seguenti importi della compensazione e quantitativi:

    a) 395 euro per tonnellata di pesce spada per un quantitativo massimo di 1 424 t all'anno;

    b) 395 euro per tonnellata di tonno per un quantitativo massimo di 657 t all'anno;

    c) 395 euro per tonnellata di marlin per un quantitativo massimo di 44 t all'anno;

    d) 395 euro per tonnellata di squalo per un quantitativo massimo di 44 t all'anno;

    e) 395 euro per tonnellata di corifena per un quantitativo massimo di 17 t all'anno.

    Articolo 8 Modulazione degli importi e dei quantitativi

    1. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione può modulare gli importi e i quantitativi previsti per le diverse specie in funzione delle rispettive caratteristiche e delle condizioni di produzione e di smercio, nel quadro delle disposizioni finanziarie globali fissate agli articoli da 3 a 7.

    2. La modulazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di tutti gli elementi che consentono di identificare le modifiche che la giustificano, in particolare le caratteristiche biologiche delle specie, le variazioni dei costi supplementari e gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e dello smercio.

    Articolo 9 Modalità d'applicazione

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

    Articolo 10 Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito « il comitato ».

    2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 11 Finanziamento

    Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio [17]. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

    [17] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    Articolo 12 Relazione

    Ogni quattro anni, e per la prima volta il 1° gennaio 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento corredata, se del caso, da proposte relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

    Articolo 13 Misure transitorie

    Le domande di modulazione presentate alla Commissione in virtù dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1587/98, per le quali non è stata presa una decisione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alla procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2.

    Articolo 14 Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    Azzorre

    a) Tonno

    Katsuwonus pelamis Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnus thynnus

    b) Specie destinate alla commercializzazione allo stato fresco

    Phycis phycis Beryx splendens Pomatomus saltator Sphyraena viridensis Pagellus acame Helicolenus dactylopterus dactylopterus Cetrolabrus trutta Labrus bergylta Galeorhinus galeus Pontinus kuhlii Polyprion americanus Coryphaena hippurus Pseudocaranx dentex Epigonus telescopus Xiphias gladius Serranus cabrilla Serranus atricauda Pagellus bogaraveo Beryx decadactylus Phycis blennoides Seriola spp. Loligo forbesi Mora moro Epinephelus guaza Pagrus pagrus Promethichthys prometeus Lepidopus caudatus Aphanopus carbo Zeus faber, Zenopsis conchifer Balistes carolinensis Molva macrophthalma Raja clavata Scorpaena scrofa Conger conger Mullus surmelutus Diplodus sargus Sarda sarda Sparisoma cretense

    c) Piccole specie pelagiche e specie demersali

    Scomber japonicus Trachurus picturatus Sardina pilchardus Chaceon affinis Aphanopus carbo

    ALLEGATO II

    Madera

    a) Tonno

    Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus Thynnus Thunnus obesus Katsuwonus pelamis

    b) Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    c) Prodotti dell'acquacoltura

    Sparus aurata

    ALLEGATO III

    Canarie

    a) Tonno

    Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus thynnus thynnus Thunnus obesus

    b) Tonnetto striato

    Katsuwonus pelamis

    c) Sardina

    Sardina pilchardus

    d) Sgombro

    Scomber spp

    e) Cefalopodi e specie demersali

    Dentex dentex Dentex gibbosus Dentex macrophatalmus Diplodus sargus Diplodus cervinus Lithognathus mormyrus Pagellus acarne Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Sparus aurata Sparus caeruleostictus Sparus auriga Sparus pagrus Spondyliosoma cantharus Merluccius merluccius Phycis phycis Lepidorhombus boscii Lophius piscatorius Dicologlossa cuneata Solea vulgaris Seppia Officinalis Loligo vulgaris Octopus vulgaris Todarodes sagittatus

    f) Prodotti dell'acquacoltura

    Sparus aurat Dicentrarchus labrax

    ALLEGATO IV

    Guiana

    a) Gamberetti

    Penaeus subtilis Penaeus brasiliensis Plesiopenaeus edwardsianus Solenocra acuminata Xipheopenaeus kroyeri

    b) Prodotti della pesca fresca destinati ad essere commercializzati freschi, surgelati e congelati

    Cynoscion acoupa Cynoscion virescens Cynoscion steindachneri Macrodon ancylodon Lobotes surinamensis Centropomus undecimalis Arius parkeri Arius proops Sphyrnidae Carcharhinidae Trachynotus cayennensis Oligoplites saliens Scomberomorus maculatus

    c) Gambero blu

    Macrobrachium rosenbergii

    ALLEGATO V

    Riunione

    a) Pesce spada

    Xiphias gladius

    b) Tonno

    Thunnus albacares Thunnus alalunga Thunnus obesus

    c) Marlin

    Makaira mazara Makaira indica Tetrapterus audax

    d) Squali

    Carcharinus longimanus Isurus oxyrinchus

    e) Corifena

    Coryphaena hippurus

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore o settori politici: Politica comune della pesca

    Attività: 5. Mercati ittici

    Denominazione dell'azione: Programma «pesca» a favore delle regioni ultraperiferiche

    1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI

    B1-3240 Programma «Pesca» a favore delle regioni ultraperiferiche

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : milioni di euro in SI

    59 981 648 euro (14 995 412 euro all'anno per un periodo di 4 anni)

    La Commissione propone il regime suddetto senza limiti temporali, con la dotazione annuale sopra indicata. In generale il Consiglio fissa un periodo di applicazione di 4 anni.

    2.2 Periodo di applicazione:

    Anno 2003 e successivi ( vedi osservazioni al punto 2.1)

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    * La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente

    | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    * Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    OPPURE

    | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

    - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

    milioni di euro (al primo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Regolamento (CE) n.XXX/2003 del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

    (Nuovo regolamento applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003)

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità di un intervento comunitario [18]

    [18] Per maggiori informazioni, si veda il documento orientativo a parte

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    Le regioni ultraperiferiche della Comunità registrano ritardi in campo sociale ed economico che giustificano l'intervento delle istituzioni comunitarie al fine di promuoverne lo sviluppo e l'inserimento armonioso nella dinamica del mercato interno. In questo contesto, la Comunità ha deciso da alcuni anni di intervenire a favore dei produttori delle suddette regioni nello smercio di determinati prodotti della pesca.

    Scopo del programma è compensare i costi supplementari connessi alle specifiche condizioni di produzione e di smercio di queste regioni e ai condizionamenti di ordine permanente dovuti alla lontananza e all'insularità che gravano su una produzione alieutica destinata in buona parte ad essere commercializzata all'esterno. Nel settore della pesca, per garantire agli operatori condizioni analoghe a quelle presenti nel continente, occorre compensare i costi supplementari dovuti alla lontananza.

    In queste regioni il settore della pesca è molto importante dal punto di vista sociale ed economico ed è praticamente privo di alternative di riconversione. L'esistenza di alcune comunità dipende totalmente da esso.

    La misura prevista contribuirà a migliorare la situazione del settore, compensando gli svantaggi derivanti dall'isolamento dell'industria locale dei prodotti ittici, nel contesto della politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

    Scopo della proposta è prorogare il regime esistente da alcuni anni. Alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione di questo regime si può affermare che gli obiettivi da esso perseguiti sono stati pienamente raggiunti. Si tratta da un lato di creare uno strumento giuridico che per un periodo sufficientemente lungo ai fini della gestione delle operazioni svolte dagli operatori economici interessati costituisca un quadro stabile di riferimento per la realizzazione delle suddette operazioni. Dall'altro, si tratta di compensare una situazione di per sé insormontabile, in quanto riconducibile alle caratteristiche specifiche delle regioni in questione (lontananza, isolamento, esiguità dei mercati locali, dipendenza da alcuni prodotti e, nella maggior parte dei casi, insularità). Del resto tali caratteristiche sono esplicitamente riconosciute nella base giuridica della proposta (articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE).

    In tale contesto, l'applicazione del principio del partenariato, che risulta fondamentale nell'azione comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche, ha consentito di individuare nel corso degli anni alcune aree di intervento che giustificano tale strategia. Esse fanno riferimento ai settori interessati (produzione, trasformazione e commercializzazione all'esterno), ai beneficiari (operatori dei settori delle catture, della trasformazione e dello smercio), all'importo dei costi supplementari e al meccanismo di modulazione (possibilità di modulare gli importi concessi a ciascuna regione e i quantitativi previsti per le diverse specie a seconda dello stato delle risorse alieutiche e delle condizioni dei mercati). Occorre poi rilevare che il regime, nel corso delle sue successive proroghe, ha saputo adattarsi alle nuove circostanze intervenute nell'evoluzione del settore. Il quadro giuridico è stato quindi gradualmente modificato, in modo da inglobarvi le nuove realtà presenti nel momento in cui si procedeva ad una proroga del regime in questione. I fattori che hanno inciso su tale flessibilità sono legati allo sviluppo del settore (nuove specie sfruttate, modifica delle presentazioni commerciali) o a situazioni di cui il legislatore comunitario deve tenere conto per adeguarsi a realtà che nuocciono all'attività degli operatori interessati (variazioni del comportamento di determinate specie, impossibilità di accedere ad acque di paesi terzi per la mancata proroga di accordi tra la Comunità e i paesi in questione, influsso dell'impiego di determinati attrezzi da pesca da parte di paesi terzi sulla migrazione di alcune specie, pesca illegale esercitata da pescherecci non comunitari ecc.).

    La Commissione ha incaricato un consulente esterno di svolgere uno studio sulle condizioni di attività degli operatori economici interessati dal regime nelle regioni contemplate dalla proposta (Azzorre, Madera, isole Canarie, Guiana e Riunione). Tale studio (eseguito nel corso del 2001 e presentato nel gennaio 2002) ha dimostrato l'esistenza di costi supplementari che gravano sugli operatori suddetti per lo smercio dei prodotti finora contemplati dal regime o la cui filiera si è sviluppata ritagliandosi sbocchi significativi dal punto di vista economico e sociale. Il consulente ha contattato i principali operatori del settore, ha identificato con precisione i costi supplementari e ha effettuato confronti tra i costi di produzione e di smercio che gravano sugli operatori delle regioni considerate e quelli esistenti sul continente europeo. Il modello elaborato dal consulente è stato sottoposto alla valutazione degli operatori del settore e da loro convalidato. I risultati dello studio coincidono con i valori accertati dalle amministrazioni nazionali e regionali e ufficialmente trasmessi alla Commissione nell'ambito dei lavori preparatori della proposta. Va tuttavia rilevato che nell'elaborazione della proposta la Commissione ha dovuto tenere conto del massimale di bilancio fissato. Essa si è quindi strettamente attenuta al massimale suddetto. La proposta rispetta i valori accertati nonché il massimale previsto dall'autorità di bilancio.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex post

    Conformemente alla disposizione pertinente della proposta, ogni quattro anni, e per la prima volta il 1° gennaio 2007, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del regime corredata, se del caso, di proposte relative alle misure necessarie per conseguire l'obiettivo di compensazione dei costi supplementari accertati nello smercio delle specie considerate.

    La relazione conterrà elementi che consentano di valutare l'applicazione del regime nonché l'eventuale necessità di procedere a degli adeguamenti, tenuto conto della situazione verificatasi nel corso dell'applicazione delle misure comprese nel regime. In particolare le eventuali domande di modulazione presentate alla Commissione (cfr. articolo 8 della proposta) permetteranno di tenere conto delle variazioni subite nel corso del primo periodo di applicazione del regime, in vista degli adeguamenti che risulteranno necessari quando ne sarà proposta una proroga.

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario

    Il regime di compensazione dei costi supplementari derivanti dalla lontananza consiste in un importo per tonnellata associato a dei quantitativi massimi annuali.

    I beneficiari sono i produttori e gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione su cui ricadono i costi supplementari al momento dello smercio.

    I prodotti, i costi supplementari per tonnellata e i quantitativi massimi sono i seguenti:

    a) tonno, 177 euro, 10 000 tonnellate (Azzorre)

    b) specie destinate ad essere commercializzate allo stato fresco, 455 euro, 2 000 tonnellate (Azzorre)

    c) piccole specie pelagiche e specie demersali, 148 euro, 1 554 tonnellate (Azzorre)

    d) tonno, 230 euro, 4 000 tonnellate (Madera)

    e) pesce sciabola nero, 250 euro, 1 600 tonnellate (Madera)

    f) prodotti dell'acquacoltura, 1 080 euro, 50 tonnellate (Madera)

    g) tonno commercializzato per via aerea, 950 euro, 1 619 tonnellate (Canarie)

    h) tonno commercializzato per via marittima e non condizionato, 500 euro, 453 tonnellate (Canarie)

    i) tonnetto striato commercializzato per via marittima e condizionato, 250 euro, 453 tonnellate (Canarie)

    j) tonnetto striato commercializzato per via marittima e non condizionato, 220 euro, 712 tonnellate (Canarie)

    k) sardine e sgombri, 240 euro, 347 tonnellate (Canarie)

    l) cefalopodi e specie demersali, 268 euro, 8 292 tonnellate (Canarie)

    m) prodotti dell'acquacoltura, 1 300 euro, 1 157 tonnellate (Canarie)

    n) gamberetti, 788 euro, 4 200 tonnellate (Guiana)

    o) prodotti della pesca fresca destinati ad essere commercializzati freschi, 933 euro, 325 tonnellate (Guiana)

    p) prodotti della pesca fresca surgelati, 282 euro, 450 tonnellate (Guiana)

    q) prodotti della pesca fresca congelati, 282 euro, 800 tonnellate (Guiana)

    r) gamberi blu, 463 euro, 23 tonnellate (Guiana)

    s) pesci ornamentali, 0,027 euro per esemplare, un milione di esemplari (Guiana)

    t) pesce spada, 395 euro, 1 424 tonnellate (Riunione)

    t) tonno, 395 euro, 657 tonnellate (Riunione)

    v) marlin, 395 euro, 44 tonnellate (Riunione)

    w) squalo, 395 euro, 44 tonnellate (Riunione)

    x) corifena, 395 euro, 17 tonnellate (Riunione)

    5.3 Modalità di attuazione

    Il regime è attuato dalle autorità nazionali e regionali, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio che istituisce il regime e alle modalità di applicazione relative adottate con regolamento della Commissione.

    Inoltre le autorità nazionali adottano misure interne che prevedano meccanismi e criteri di ripartizione tra i beneficiari degli importi stabiliti dalla normativa comunitaria.

    Trattandosi di un regime finanziato dal FEAOG-Garanzia, gli Stati membri procedono ai pagamenti e sono rimborsati successivamente.

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    6.1.1 Intervento finanziario

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [19]

    [19] Per maggiori informazioni, si veda il documento orientativo a parte.

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se necessario, spiegare il modo di calcolo

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Sistema di controllo

    Conformemente alle modalità di applicazione del regime che saranno adottate con regolamento della Commissione, gli Stati membri, come è sempre avvenuto finora, adotteranno le disposizioni appropriate per accertarsi del rispetto delle condizioni di attuazione del regime, soprattutto per quanto riguarda la regolarità delle operazioni. Essi si impegnano a prevenire e a perseguire le irregolarità, a recuperare gli importi indebitamente versati, a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e a facilitare tutti i controlli. Alla Commissione dovrà essere trasmessa una relazione sui quantitativi e sui valori prodotti e smerciati che hanno beneficiato del regime.

    8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista

    Ogni quattro anni la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del regime corredata, se del caso, di proposte relative alle misure necessarie per conseguire l'obiettivo di compensazione dei costi supplementari accertati nello smercio di alcuni prodotti della pesca.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Controllo in loco e sistema di controllo FEAOG-Garanzia.

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