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Document 52003PC0443
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws ("the regulation on consumer protection cooperation")
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")
/* COM/2003/0443 def. - COD 2003/0162 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori") /* COM/2003/0443 def. - COD 2003/0162 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori") (presentata dalla Commissione) MOTIVAZIONE 1. Sintesi * Per il funzionamento efficace del mercato interno occorre migliorare sensibilmente l'applicazione della normativa relativa alla tutela degli interessi economici dei consumatori per quanto riguarda le controversie transfrontaliere. Lo sviluppo delle transazioni transfrontaliere, attraverso un maggiore uso di Internet, ha reso più urgente l'esigenza di raggiungere questo obiettivo. L'allargamento sottolinea ulteriormente la necessità di un intervento decisivo. * La protezione dei consumatori dalle violazioni transfrontaliere comporta la creazione di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio del mercato interno. Le autorità in questione devono essere dotate di un livello minimo di poteri d'indagine e di esecuzione comuni. La proposta dispone la creazione di un quadro di diritti e doveri di assistenza reciproca fra autorità di vigilanza, cui riferirsi nel trattare le violazioni transfrontaliere. La rete che sarà creata è destinata a fornire alle autorità nazionali di vigilanza uno strumento per reagire rapidamente nei confronti dei professionisti disonesti. * Il regolamento proposto prevede inoltre una più ampia cooperazione amministrativa fra Stati membri e con la Commissione per quanto riguarda progetti di interesse comune destinati ad informare e ad educare i consumatori sensibilizzandoli sui loro diritti. Il campo di applicazione del regolamento proposto si limita alle violazioni transfrontaliere, pertanto gli Stati membri non sono tenuti a modificare le disposizioni relative alle infrazioni a livello nazionale. 2. La necessità di un intervento * Nel 2001, il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE [1] ha identificato un vuoto nell'applicazione della legislazione in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori a livello di mercato interno. Nel Libro verde si indicava la necessità di un contesto giuridico per la cooperazione fra autorità pubbliche di tutela della normativa sulla tutela dei consumatori. Inoltre venivano presentati schematicamente gli elementi da inserire eventualmente nello strumento. [1] COM (2001) 531 def. * Le idee della Commissione sono state accolte molto favorevolmente da quasi tutte le parti interessate [2]. È stato ampiamente riconosciuto che questo tipo di strumento contribuirebbe a garantire il buon funzionamento del mercato interno e a sviluppare la protezione dei consumatori. In particolare, le imprese interessate hanno accolto favorevolmente le intenzioni della Commissione. [2] Per le risposte al Libro verde consultare il sito: http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/responses/index_en.html * Nella comunicazione sul seguito dato al Libro verde [3], la Commissione si è impegnata a presentare una proposta relativa a questo strumento giuridico, a seguito di ulteriori consultazioni con i governi nazionali. Queste consultazioni si sono svolte nell'autunno 2002 e nella primavera 2003 (ivi compreso l'incontro dei ministri a Eretria nel mese di maggio) e, in genere, hanno confermato gli orientamenti dei governi nazionali già espressi nelle risposte al Libro verde e nella successiva comunicazione [4]. Nella recente Strategia del Mercato interno 2003-2006 [5] si indicava che era necessaria una migliore esecuzione per garantire la fiducia dei consumatori nel mercato interno e si identificava la proposta come azione prioritaria. [3] Com (2002) 289 def. [4] Per le risposte alla comunicazione consultare il sito: [5] Strategia del mercato interno: priorità 2003-2006. COM (2003) 238 def. * Inoltre, il 2 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla strategia comunitaria relativa alla politica dei consumatori 2002-2006, che accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una proposta in questo settore [6]. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla strategia per la politica dei consumatori e due risoluzioni sul Libro verde e sulla comunicazione che costituisce il seguito al Libro verde, del 13 marzo 2003, che accolgono anch'esse favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una proposta [7]. [6] Risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla strategia per la politica comunitaria dei consumatori 2002-2006 GU C11 del 17.01.2003, p.1. [7] Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni del Libro verde della Commissione sulla protezione dei consumatori dell'Unione europea per il futuro della politica dei consumatori (COM( 2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)). Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive della tutela legale dei consumatori a seguito del Libro verde della Commissione sulla protezione dei consumatori dell'Unione europea (COM( 2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)), Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Partlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sulla "Strategia della politica dei consumatori 2002-2006" (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS)) * Pertanto vi è un ampio consenso sul fatto che un'esecuzione coerente ed efficace della normativa in materia di tutela dei consumatori costituisce un aspetto essenziale del buon funzionamento del mercato interno, dell'eliminazione delle distorsioni della concorrenza e della tutela dei consumatori. * Lo sviluppo degli acquisti transfrontalieri ha incrementato la possibilità di infrazioni. È sempre più probabile che il soggetto che pubblicizza un prodotto o il dettagliante si trovino in una giurisdizione diversa da quella del consumatore. Solo nei primi sedici mesi di funzionamento, la Rete europea per la soluzione extragiudiziaria delle controversie che riunisce gli enti per la soluzione alternativa delle controversie (EEJ-net) ha registrato 1.115 reclami transfrontalieri [8]. Il "Consumer Sentinel", progetto statunitense per l'esecuzione internazionale della normativa, ha registrato 4.100 reclami transfrontalieri dei consumatori nei confronti di professionisti nell'EU, nell'SEE e nei paesi candidati, a decorrere dal 1999, di cui oltre la metà sono stati presentati nel periodo dal gennaio al settembre 2002 [9]. [8] http://europa.eu.int/comm/consumers/ redress/out_of_court/eej_net/index_en.html [9] http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ crossborder/PDFs/Cross-BorderCY-2002.pdf * Lo sviluppo del commercio elettronico, l'introduzione dell'euro (monete e banconote) e l'uso più diffuso di lingue comuni non possono che incrementare ulteriormente il commercio transfrontaliero. Un maggior ricorso alla pubblicità transfrontaliera e alla vendita per corrispondenza, nonchè l'accesso a Internet e alle reti televisive sono tutti elementi cruciali nell'incremento del commercio transfrontaliero. Tuttavia, senza un'esecuzione efficace della normativa, il libero commercio transfrontaliero e il commercio elettronico potrebbero favorire i professionisti disonesti che potrebbero minare le fondamenta del mercato interno e danneggiare impunemente i consumatori. La European Advertising Standards Alliance (EASA - Alleanza europea per l'etica pubblicitaria), ritiene che circa il 63% dei reclami transfrontalieri pervenuti fra il 1992 e il 2002 riguardi professionisti disonesti o ai margini della disonestà e che la percentuale salga all'86% per quanto riguarda la vendita per corrispondenza diretta [10]. [10] Fonte: stima EASA dei dati relativi a reclami transfrontalieri. * La fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri nell'ambito del mercato interno dipende, in larga misura, da un'efficace esecuzione transfrontaliera della normativa. In una recente indagine Eurobarometro, il 43% dei consumatori che risultano meno fiduciosi negli acquisti transfrontalieri ha dichiarato che un aspetto molto importante che avrebbe potuto incrementare la loro fiducia sarebbe stata la possibilità da parte delle rispettive autorità nazionali di intervenire all'estero in loro difesa. Un ulteriore 33% degli interrogati ha dichiarato che si tratta di una misura importante [11]. La fiducia delle imprese in una situazione di concorrenza leale dipende anche dalla garanzia di un'esecuzione efficace e coerente in tutto il mercato interno. [11] http://europa.eu.int/comm/cons_int/ psafe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/index_en.html * Ogni Stato membro ha messo a punto un sistema di esecuzione adattato alla propria legislazione e alle proprie istituzioni. Questi sistemi sono stati definiti per affrontare casi di violazione puramente interni e non sono pienamente adattati alle sfide del mercato interno. Le autorità nazionali non hanno i poteri necessari per indagare sulle violazioni al di fuori della loro giurisdizione. Alcune di esse, inoltre, sono limitate per quanto riguarda un intervento nei confronti dei professionisti nell'ambito della loro giurisdizione, se questi operatori esplicano la propria attività nei confronti di consumatori all'estero e non nel mercato nazionale. Inoltre le autorità nazionali non sono obbligate a prestare assistenza alle loro controparti in altri Stati membri. * Il risultato è un sistema di esecuzione della normativa nell'ambito del mercato interno che non è stato sufficientemente adattato per rispondere alle esigenze del mercato interno e che, attualmente, non è in grado di rispondere alla sfida posta dai professionisti disonesti che tentano, in particolare, di sfruttare il potenziale rappresentato da Internet. Presumibilmente l'ampliamento del mercato interno nel 2004 incrementerà notevolmente le sfide già esistenti in questo campo ed evidenzierà ulteriormente le carenze delle disposizioni attuali. * Questa analisi dell'importanza della cooperazione in materia di esecuzione e nell'ambito del mercato interno non è certamente una novità. Vista l'evoluzione del commercio transfrontaliero è stata riconosciuta la necessità di sviluppare un approccio comunitario più rigoroso in diversi settori strategici, in particolare le dogane [12], le imposte indirette [13], la concorrenza [14], i servizi finanziari [15]e il settore della sicurezza dei prodotti alimentari [16] e dei prodotti in generale. [12] Regolamento CE n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, GU L 082 del 22/03/1997 pag. 1. [13] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, COM (2001) 394 def., GU C270 del 25.09.2001 pag. 87 - attualmente oggetto di una posizione comune. [14] Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L1 del 4.01.2003 pag. 1. [15] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati, COM (2002) 625 (01) nonché alla direttiva adottata recentemente relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) - posizione comune: GU C 228 E del 25.09.2002 pag.19. [16] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali dei mangimi per animali e dei prodotti alimentari, COM (2003) 52 def. * Inoltre la necessità di un'esecuzione più efficace della normativa a livello transfrontaliero per la protezione dei consumatori è stata riconosciuta anche a livello internazionale. Nel 1999 l'OCSE ha adottato una raccomandazione relativa alla tutela dei consumatori in relazione al commercio elettronico secondo la quale i paesi membri dovrebbero mediante "le autorità giudiziarie normative e coercitive cooperare a livello internazionale, a seconda dei casi, attraverso lo scambio di informazioni, coordinando gli interventi e facilitando la comunicazione e l'azione comune per combattere le transazioni transfrontaliere fraudolente, ingannevoli e sleali" [17]. L'11 giugno 2003, l'OCSE ha adottato ulteriori linee direttrici per la tutela dei consumatori dalle frodi transfrontaliere e dalle pratiche commerciali ingannevoli, che riconoscono l'esistenza su scala mondiale dei medesimi problemi in materia di esecuzione e di carenze dei sistemi in vigore [18]. [17] Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa alle linee direttrici per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico, adottata il 9 dicembre 1999 [C(99)184/DEF.] [18] http://www.oecd.org/sti/ crossborderfraud * A livello dell'UE e a livello internazionale sono state prese iniziative per affrontare questi problemi. La direttiva relativa ai provvedimenti inibitori [19] concede a taluni organi, designati dagli Stati membri, in particolare le associazioni dei consumatori, il diritto di adire i tribunali di altri Stati membri per intervenire nei confronti di professionisti disonesti. La Rete internazionale di controllo delle pratiche commerciali (International Marketing Supervision Network -IMSN) recentemente denominata Rete internazionale per l'esecuzione delle norme a tutela dei consumatori (International Consumer Protection Enforcement Network -ICPEN) dispone una cooperazione informale fra funzionari preposti all'esecuzione e provenienti da diversi paesi, con scadenza semestrale. Inoltre un sottogruppo si riunisce anch'esso due volte l'anno per discutere questioni connesse alla legislazione europea. [19] Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'11.06.1998, pagg. 51-56) * Alcuni Stati membri hanno inoltre sottoscritto accordi bilaterali di cooperazione. Il principale di questi accordi è l'accordo di cooperazione fra le quattro autorità di vigilanza nei paesi scandinavi. * Queste iniziative svolgono un ruolo importante per quanto riguarda l'esecuzione della legislazione europea in materia di tutela dei consumatori, tuttavia non sono sufficienti. Come nel caso di altri settori d'intervento del mercato interno, le autorità di vigilanza nei vari Stati membri devono essere collegate fra di loro con una rete, attraverso un sistema di doveri e diritti reciproci (assistenza reciproca). Per la rete occorre una base giuridica al fine di superare le barriere giuridiche alla cooperazione che sono state identificate. 3. Regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori 3.1 Capitolo 1: Obiettivi, definizioni, portata e autorità competenti 3.1.1 Obiettivi * Gli obiettivi generali del regolamento consistono nel garantire un buon funzionamento del mercato interno e un'efficace tutela dei consumatori a livello di mercato interno. Il regolamento proposto definisce due obiettivi specifici destinati a raggiungere lo scopo, entrambi riferiti al modo in cui gli Stati membri, e in particolare le autorità competenti, collaborano fra di loro e con la Commissione per tutelare gli interessi economici dei consumatori. Gli obiettivi sono: - disporre la cooperazione fra le autorità di vigilanza per quanto riguarda i casi di infrazione intracomunitaria che destabilizzano il mercato interno; - contribuire a migliorare la qualità e la coerenza dell'esecuzione della normativa in materia di tutela dei consumatori e a controllare la tutela degli interessi economici dei consumatori. * Il primo obiettivo è destinato a garantire che le autorità di vigilanza collaborino in modo efficiente ed efficace con le loro controparti negli altri Stati membri. Il secondo obiettivo riconosce che l'UE può contribuire a migliorare il livello dell'esecuzione attraverso progetti comuni e scambio di buone prassi su un'ampia gamma di informazioni, sull'istruzione e sulle attività di rappresentazione. Inoltre riconosce il contributo dell'UE per il monitoraggio del funzionamento del mercato interno. * Questi obiettivi hanno determinato la scelta di una base giuridica e del relativo strumento. La Commissione ha optato per una base giuridica costituita dall'articolo 95 del trattato. Attualmente, vi sono diversi esempi delle barriere esistenti che impediscono di lottare in modo efficiente ed efficace contro i professionisti transfrontalieri disonesti che ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. * Un'autorità pubblica dello Stato membro del consumatore può, in base alle norme nazionali sulla riservatezza, non poter comunicare le informazioni necessarie nel chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro del professionista. * L'autorità pubblica dello Stato membro del professionista non è in grado di intervenire per difendere il consumatore straniero, non possiede i poteri necessari o le risorse per indagare o intervenire, ovvero semplicemente rifiuta di intervenire, adducendo a motivo l'interesse nazionale, piuttosto che l'interesse comunitario. È possibile anche che l'autorità pubblica non abbia il potere di emettere un provvedimento inibitorio per porre fine rapidamente a una pratica, dovendo far ricorso al diritto penale. * Nello Stato membro dell'operatore commerciale non esiste un'autorità pubblica che possa indagare sulla violazione e procedere con un provvedimento inibitorio nei confronti del professionista. * Nello Stato membro del consumatore non esiste un'autorità pubblica che possa richiedere l'assistenza dell'autorità pubblica dello Stato membro del professionista. * Fra Stati membri non esiste l'obbligo dell'assistenza reciproca nelle controversie transfrontaliere. * Queste barriere all'applicazione transfrontaliera significano che il professionista disonesto può sfuggire relativamente facilmente alla legge, sia rivolgendosi sistematicamente ai consumatori di un'altra giurisdizione, sia rivolgendosi ai propri consumatori, ma a partire da un'altra giurisdizione. Pertanto, i professionisti che operano nel rispetto delle leggi sono vittime di una concorrenza sleale a causa di questa lacuna nell'applicazione transfrontaliera della normativa, che comporta una distorsione della concorrenza. * Inoltre queste barriere all'esecuzione transfrontaliera finiscono per minare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero nell'ambito del mercato interno, il che comporta degli ostacoli nel commercio di merci e servizi attraverso le frontiere. Pertanto il regolamento proposto favorisce l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza e gli ostacoli al mercato interno. * La direttiva sui provvedimenti inibitori, il cui obiettivo è anche quello di migliorare l'esecuzione delle norme di tutela dei consumatori, fornisce un precedente in materia di ricorso all'articolo 95 per quanto riguarda l'applicazione della legislazione. Le direttive esistenti sulla tutela dei dati e i servizi di investimento, che dispongono anche la creazione di enti pubblici dotati di poteri in materia di indagini e di applicazione, si basano anch'esse sull'articolo 95. * Lo strumento scelto è un regolamento (come è già stato fatto in altri settori di cooperazione comunitaria quali le dogane, l'IVA e i controlli dei mangimi e dei prodotti alimentari), dal momento che questa misura comporta essenzialmente disposizioni applicabili direttamente e relative alla cooperazione fra le autorità pubbliche. 3.1.2 Definizioni, campo d'applicazione e autorità competenti * Il campo d'applicazione del regolamento si limita alle infrazioni intracomunitarie della legislazione comunitaria che tutela gli interessi dei consumatori. Ovviamente il campo d'applicazione del regolamento sarà notevolmente ampliato quando entrerà in vigore la direttiva quadro che vieta le pratiche commerciali sleali. * Le autorità competenti svolgono un ruolo centrale nell'ambito del regolamento proposto. Il regolamento istituisce una serie di strumenti per l'assistenza reciproca. Il ricorso a questi strumenti spetta interamente alle autorità competenti che possono giudicare meglio le esigenze operative in materia di tutela dei consumatori. Il regolamento non attribuisce alla Commissione diritti o responsabilità in materia di esecuzione della normativa. * La designazione delle autorità competenti spetta agli Stati membri, al fine di prendere in considerazione le disposizioni legali nazionali in materia di esecuzione della normativa sulla protezione dei consumatori. Gli Stati membri sono liberi di designare autorità competenti nazionali e/o regionali, locali o settoriali. Inoltre la proposta dispone la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un ufficio di collegamento unico incaricato di garantire un adeguato coordinamento fra le autorità competenti designate dagli Stati membri. * Le autorità competenti sono definite come autorità pubbliche con responsabilità specifiche in materia di tutela dei consumatori. La proposta inoltre garantisce che solo quelle autorità dotate di un minimo di poteri di indagine e di esecuzione possano essere designate in qualità di autorità competenti. Queste competenze minime si richiedono per garantire che le disposizioni sull'assistenza reciproca possano funzionare in pratica e costituiscano un deterrente efficace per i professionisti disonesti. La necessità di una rete di autorità pubbliche dotate di questi poteri è stata anche riconosciuta negli strumenti comunitari sulla protezione dei dati, sulla concorrenza e sui servizi finanziari. * Il regolamento comporterà alcune modifiche delle regole che disciplinano l'esecuzione della normativa in tutti gli Stati membri. Tuttavia, è evidente che alcuni Stati membri saranno più interessati di altri. Nondimeno, una grande maggioranza di Stati membri e di paesi candidati all'adesione sono dotati di autorità pubbliche con responsabilità specifiche in materia di esecuzione della normativa relativa alla tutela dei consumatori. * Tuttavia, non esistono autorità con questi poteri in Germania, nei Paesi Bassi o nel Lussemburgo. In Austria le autorità dei Länder dispongono di competenze esecutive per infliggere multe ai professionisti che abbiano violato determinate leggi. * Gli Stati membri, dopo l'adozione della direttiva relativa ai provvedimenti inibitori, hanno riconosciuto un ruolo privilegiato alle organizzazioni dei consumatori per quanto riguarda l'esecuzione della legislazione e diversi Stati prevedono di affidare un ruolo analogo ai concorrenti e alle associazioni di imprese. Tutte queste organizzazioni hanno un ruolo importante da svolgere. L'attuale proposta non modifica o sminuisce in alcun senso il ruolo svolto da queste organizzazioni a livello nazionale o europeo. Occorre continuare a incoraggiare il loro operato, ivi compreso nei casi di controversie transfrontaliere. * Il regolamento proposto istituisce una rete di autorità competenti e un contesto per l'assistenza reciproca che completa i dispositivi esistenti in ciascuno Stato membro o i meccanismi aventi competenza settoriale esistenti a livello comunitario. Da soli, tali sistemi non sono sufficienti a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la protezione dei consumatori. La rete proposta mira a fornire una soluzione al suddetto problema concernente l'esecuzione della normativa per far fronte rapidamente ai professionisti disonesti più agguerriti che commettono violazioni transfrontaliere, in particolare coloro che tentano di sfruttare le libertà del mercato interno a danno dei consumatori. * Vi sono diversi motivi che giustificano la creazione di una rete europea di autorità pubbliche. * Solo le autorità pubbliche possono essere dotate dei poteri d'indagine necessari per ottenere le prove di una violazione. * Soltanto le autorità pubbliche possono fornire garanzie sufficienti per quanto riguarda il rispetto della confidenzialità e del segreto professionale circa le informazioni che vengono scambiate. La garanzia della confidenzialità è essenziale per garantire che la reputazione del professionista non sia ingiustamente lesa e per impedire che le indagini siano compromesse. * Nella maggior parte degli Stati membri in cui esistono tali autorità pubbliche, l'efficacia di un sistema pubblico di esecuzione della legislazione è fuori discussione. La minaccia di misure adottate rapidamente dalle autorità pubbliche costituisce un forte deterrente per i professionisti disonesti, in particolare per coloro che sfruttano le possibilità offerte da Internet. La credibilità di questo deterrente a livello dell'UE risulterebbe diminuita se vi fossero vuoti nella rete. Nel corso di discussioni in seno all'ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) è stata fornita la prova che alcuni professionisti disonesti potrebbero avere già sfruttato queste falle per stabilirsi negli Stati membri che non dispongono di autorità pubbliche di questo tipo. * Le autorità pubbliche sono al tempo stesso imparziali e responsabili del loro operato a difesa degli interessi del pubblico. Questo è un importante aspetto rassicurante per i professionisti. Gli enti privati non sono responsabili allo stesso livello. Pertanto, per garantire un'applicazione responsabile del regolamento, i diritti di assistenza reciproca previsti nel regolamento dovrebbero essere attribuiti soltanto alle autorità pubbliche. Inoltre, gli enti privati, data la loro organizzazione su scala nazionale, si interessano principalmente dei consumatori del loro paese piuttosto che dei consumatori di altri paesi dell'UE. * L'efficacia della rete istituita con la proposta dipende dai diritti e dai doveri in materia di assistenza reciproca. A causa di questa reciprocità, ogni Stato membro può essere sicuro che i suoi consumatori saranno protetti in modo efficace in caso di controversie transfrontaliere. La reciprocità può essere garantita solo se le autorità pubbliche di tutti gli Stati membri sono equivalenti. * Dal momento che la maggior parte degli Stati membri riconosce il valore di una dimensione pubblica dei sistemi di esecuzione della legislazione, la creazione di una rete di autorità pubbliche a livello dell'UE è un elemento importante per superare la riluttanza ad applicare i principi di armonizzazione massima alla legislazione in materia di protezione dei consumatori. Fornendo agli Stati membri l'assicurazione che i consumatori saranno tutelati da autorità pubbliche di pari efficacia nelle loro transazioni commerciali transfrontaliere, si renderà più accettabile l'introduzione di un'armonizzazione massima in una direttiva in materia di pratiche commerciali sleali e nella legislazione futura relativa alla protezione dei consumatori. * La prospettiva dell'allargamento richiede un intervento per salvaguardare gli interessi dei consumatori in un mercato interno allargato. La maggior parte dei nuovi Stati membri non ha una lunga tradizione in materia di esecuzione della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, pertanto il regolamento proposto rappresenta l'opportunità di garantire un'esecuzione efficace in tutto il nuovo mercato interno. * Il campo di applicazione del regolamento proposto si limita alle infrazioni transfrontaliere, pertanto gli Stati membri non dovranno modificare le loro disposizioni per quanto riguarda le infrazioni a carattere nazionale. * Attualmente negli Stati membri in cui non esistono, non sarà necessario istituire nuove autorità pubbliche competenti in materia. Le responsabilità limitate del regolamento potrebbero essere attribuite ad autorità pubbliche già esistenti. Ad esempio, in diversi Stati membri e paesi terzi le competenze in materia di esecuzione della normativa relativa alla protezione dei consumatori spettano all'agenzia responsabile della normativa relativa alla concorrenza. Esistono sinergie positive fra le dimensioni della protezione dei consumatori e della concorrenza nel controllo dei mercati e nell'esecuzione della legislazione. 3.2 Capitolo II - Assistenza reciproca * Il regolamento proposto dispone che le autorità competenti sono tenute a rispettare diversi diritti e doveri in materia di assistenza reciproca. Questa ripartizione rispecchia il fatto che l'autorità competente dello Stato membro del consumatore è in grado di capire e giudicare meglio il pregiudizio subito dal consumatore, mentre l'autorità competente dello Stato membro del professionista è in miglior posizione per intervenire nella propria giurisdizione e nell'ambito del contesto culturale nazionale. Tutte le autorità competenti sono chiamate a svolgere entrambi i ruoli. * La base dell'assistenza reciproca è il libero scambio di informazioni, in condizioni di riservatezza, fra autorità competenti. La proposta definisce un sistema di scambi su richiesta e, a livello altrettanto importante, scambi spontanei. Lo scambio spontaneo è essenziale per un efficace controllo del mercato interno. * Se l'informazione trasmessa conferma l'esistenza di una violazione intracomunitaria, ai sensi della proposta, le autorità competenti intervengono per porre fine immediatamente alla violazione. L'autorità interpellata è libera di determinare il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo, essendo in miglior posizione per decidere in materia. I provvedimenti inibitori potrebbero essere il principale strumento di esecuzione della legislazione, dal momento che permettono di intervenire in modo rapido ed efficace per por fine alle pratiche svolte nel mercato interno che violano la normativa dell'UE, prima che i consumatori siano danneggiati. * La proposta dispone anche il coordinamento della sorveglianza e degli interventi per l'esecuzione della legislazione fra autorità competenti. È sempre più probabile che i problemi transfrontalieri non saranno soltanto semplicemente bilaterali, ma che coinvolgeranno i consumatori di più Stati membri, in particolare su Internet. 3.3 Capitolo III: Condizioni generali che regolano l'assistenza reciproca * La proposta definisce un principio generale in base al quale le autorità competenti possono intervenire contro i professionisti nell'ambito della giurisdizione di loro competenza indipendentemente dal luogo in cui si trova il consumatore. Nel capitolo figurano inoltre le regole procedurali generali in materia di assistenza reciproca e le norme standard per l'utilizzazione delle informazioni scambiate in virtù del regolamento. * L'articolo 13 indica la possibilità di scambiare informazioni con le autorità competenti dei paesi terzi, nell'ambito degli accordi bilaterali. L'articolo 14 definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono rifiutare di prestare assistenza. In difetto il regolamento dispone che le richieste di assistenza siano accettate. L'articolo definisce le condizioni che giustificano un rifiuto di assistenza. 3.4 Capitolo IV: Attività comunitarie * Il compito principale del regolamento è quello di definire un sistema per la cooperazione fra autorità competenti in materia di esecuzione della legislazione. Tuttavia, la Comunità ha anche un ruolo da svolgere nel sostenere l'esecuzione della legislazione e per coordinare attività ad ampio raggio in materia di informazione, istruzione e rappresentazione, da parte degli Stati membri, destinate a promuovere la difesa degli interessi economici dei consumatori. Il ruolo della Comunità si limita in questo caso a misure di sostegno che migliorano il livello generale di esecuzione della legislazione e la capacità dei consumatori di far valere i loro diritti. La Comunità tradizionalmente svolge un ruolo nel favorire lo scambio delle migliori prassi e nel coordinare gli sforzi nazionali in modo da evitare i doppioni e lo spreco delle esigue risorse. * Inoltre esiste la necessità di negoziare a livello comunitario gli accordi di assistenza reciproca con i paesi terzi. Esistono accordi analoghi nel settore della concorrenza e delle dogane. I lavori dell'OCSE hanno dimostrato che esiste una domanda nel settore dell'assistenza reciproca a livello internazionale. È possibile migliorare notevolmente l'efficienza se gli accordi nazionali possono essere negoziati su base comunitaria piuttosto che singolarmente con ciascuno Stato membro. Le disposizioni in materia figurano all'articolo 18. * L'articolo 15 stabilisce che tutte le informazioni comunicate alla Commissione siano inserite in una base dati accessibile alle autorità competenti. Questa misura è destinata a migliorare la qualità della sorveglianza del mercato interno. Una base dati di tipo analogo esiste a livello del gruppo europeo dell'ICPEN e della Commissione. * L'articolo 16 dispone il coordinamento comunitario delle attività amministrative delle autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione della legislazione. Nell'articolo sono indicati gli eventuali settori di coordinamento, lasciando agli Stati membri e alla Commissione la decisione relativa ad azioni specifiche necessarie a livello comunitario per coordinare i lavori in materia di esecuzione della legislazione. Inoltre dispone esplicitamente lo scambio di funzionari fra autorità competenti. * L'articolo 17 indica altri eventuali settori di coordinamento comunitario in relazione alle azioni nazionali in materia di informazione, consulenza e istruzione, rappresentanza dei consumatori, soluzione extragiudiziaria delle controversie, accesso alla giustizia e statistiche. Anche in questo caso gli Stati membri e la Commissione sono liberi di determinare le azioni specifiche necessarie a livello comunitario per coordinare il loro intervento. * Queste azioni possono o meno richiedere un finanziamento comunitario e/o nazionale. La presente proposta di per sé non costituisce una base giuridica per un finanziamento comunitario di queste azioni. Il quadro giuridico proposto dalla Commissione per gli interventi comunitari a sostegno della politica dei consumatori 2004-2007 [20] e i quadri normativi successivi formeranno la base per le spese in questione. La presente proposta fornisce invece un quadro decisionale per le azioni coordinate. Essa permetterà di definire una base più formale per gli accordi pratici relativi al funzionamento della rete extragiudiziaria europea (EEJ-net) e dei Centri europei d'informazione dei consumatori (noti come Eurosportelli). [20] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 COM (2003) 44 def. 3.5 Capitolo V: Disposizioni finali * La proposta dispone l'istituzione di un Comitato consultivo destinato ad assistere la Commissione nello svolgimento delle procedure per l'attuazione in pratica del regolamento. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 dispongono che vengano delegate al Comitato determinati compiti (quali la definizione di formulari comuni) ed altre misure d'attuazione, come avviene già nel caso di altri accordi di assistenza reciproca. Tenuto conto degli aspetti operativi che rientrano nel regolamento, sarebbe opportuno che il Comitato fosse composto, fra l'altro, da rappresentanti delle autorità competenti. Il Comitato non è competente a trattare questioni di competenza del Comitato di Contatto ai sensi della direttiva sulla televisione senza frontiere. * Gli articoli 20 e 21 indicano le disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia dell'esecuzione della legislazione nell'UE. Gli Stati membri sono invitati a riferire regolarmente in merito all'applicazione del regolamento. 4. Osservazioni conclusive * Il regolamento proposto è destinato a operare in base all'attuale acquis in materia di tutela dei consumatori. Tuttavia l'efficacia delle disposizioni verrebbe sicuramente incrementata con l'adozione di una direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e lo sviluppo di un'armonizzazione massima per quanto riguarda tutto l'acquis nell'ambito della tutela dei consumatori. Un sistema più armonizzato e più semplice non può che facilitare il lavoro dei funzionari preposti all'esecuzione della legislazione, nonché quello dei professionisti e dei consumatori. * La Commissione ritiene che il Consiglio e il Parlamento debbano adottare il regolamento proposto quanto prima, in particolare in vista dell'imminente allargamento dell'UE. 2003/0162 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori") (testo rilevante ai fini dell'SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95 vista la proposta della Commissione [21], [21] GU C , , p. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [22], [22] GU C , , p. . visto il parere del Comitato delle regioni [23], [23] GU C , , p. . deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [24], [24] GU C , , p. . considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 [25] riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni ed invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda l'esecuzione della legislazione. [25] GU C 224 dell'1.08.1996, pag. 3 (2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nel territorio dell'UE. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno. (3) Pertanto è opportuno facilitare la cooperazione fra le autorità pubbliche, responsabili di assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei consumatori, nel trattare le infrazioni intracomunitarie; contribuire al buon funzionamento del mercato interno, migliorare la qualità e la coerenza dell'esecuzione della normativa in materia di tutela dei consumatori e monitorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. (4) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti in misura soddisfacente dagli Stati membri, dal momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, mentre tali obiettivi possono essere conseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in questo senso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non si spinge oltre quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi. (5) La sfera di applicazione del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie delle direttive comunitarie sulla tutela dei consumatori. L'efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale deve garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni alla legislazione comunitaria da parte degli Stati membri. (6) La protezione dei consumatori contro le infrazioni transfrontaliere comporta la messa a punto di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio comunitario; dette autorità devono possedere un minimo di poteri investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il regolamento in modo efficace e dissuadere i professionisti dal commettere infrazioni intracomunitarie. (7) La capacità delle autorità competenti di cooperare liberamente e su base reciproca per lo scambio di informazioni, individuazione delle infrazioni e relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste pratiche o vietarle, è essenziale per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori. (8) Inoltre le autorità competenti dovrebbero servirsi dei poteri ad esse conferiti a livello nazionale per avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale e, se del caso, porre fine alle infrazioni o vietarle, in caso di richiesta di assistenza reciproca. (9) Le informazioni scambiate fra le autorità competenti devono essere soggette a severe norme di confidenzialità e segretezza al fine di garantire che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei professionisti non sia ingiustamente lesa. (10) In caso di rifiuto di assistenza reciproca basato sulle motivazioni indicate nel presente regolamento, lo Stato membro dell'autorità richiedente può, al fine di garantire la tutela dei consumatori, adottare nei confronti del professionista responsabile dell'infrazione intracomunitaria misure destinate a limitare la libertà di fornitura di beni o servizi allo Stato membro dell'autorità richiedente, purché dette misure siano compatibili con il diritto comunitario. (11) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea ed è necessario proteggere i consumatori europei dai professionisti disonesti che hanno stabilito la loro sede nei paesi terzi. Pertanto occorre negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi reciproci devono essere negoziati a livello comunitario sulla base di questo regolamento per garantire una protezione ottimale dei consumatori europei e il buon funzionamento degli accordi di cooperazione con i paesi terzi. (12) È opportuno coordinare a livello comunitario le attività degli Stati membri in materia di esecuzione della normativa in caso di infrazioni intracomunitarie, al fine di migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare il livello di applicazione e di coerenza della normativa. (13) È opportuno coordinare a livello comunitario le attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti intracomunitari, al fine di favorire una migliore esecuzione della normativa in materia di protezione dei consumatori; questa coordinazione ha già iniziato a prendere forma la costituzione della Rete europea per la composizione extragiudiziaria delle controversie. (14) Nel caso in cui il coordinamento delle attività degli Stati membri ai sensi del presente regolamento comporti un intervento finanziario della Comunità, la decisione relativa alla concessione dell'aiuto deve essere presa conformemente alle procedure indicate nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del .... che definisce un quadro giuridico per le azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori 2004-2007, in particolare le azioni 5 e 10 che figurano nell'Allegato alla decisione, e nelle decisioni successive. (15) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [26], [26] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 22. (16) Il controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento e l'efficacia della protezione dei consumatori comportano la presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ad intervalli regolari. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo I Obiettivo, definizioni, campo di applicazione e autorità competenti Articolo 1 Obiettivo Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori devono essere designate e devono collaborare fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Articolo 2 Campo d'applicazione 1. Le disposizioni sull'assistenza reciproca nell'ambito del presente regolamento riguardano le infrazioni intracomunitarie. 2. Il presente regolamento non incide sul diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione e competenza dei tribunali e alle leggi applicabili. 3. Il presente regolamento non incide sull'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, ed in particolare sul funzionamento delle reti giudiziarie europee. 4. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi. 5. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l'esercizio delle attività televisive. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento: a. per "norme sulla protezione degli interessi dei consumatori" si intendono le direttive elencate all'Allegato I e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri; b. per "infrazione intracomunitaria" s'intende qualsiasi atto contrario alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori che danneggi o sia idonea a danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stato compiuto l'atto in questione; c. per "autorità competente" s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche nel garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; d. per "ufficio unico di collegamento" s'intende l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione; e. per "funzionario competente" s'intende il funzionario abilitato a chiedere assistenza direttamente o a fornire informazioni; f. per "autorità richiedente" s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca; g. per "autorità interpellata" s'intende l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca; h. per "professionista (venditore o fornitore)" s'intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell'ambito della propria attività professionale; i. per "attività di sorveglianza" si intendono le azioni di un'autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell'ambito della propria giurisdizione; j. per "reclamo" s'intende una dichiarazione relativa al fatto che un professionista ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla legislazione sulla protezione degli interessi dei consumatori; k. per "assistenza reciproca" si intende fornire informazioni o adottare misure coercitive; l. per "interessi collettivi dei consumatori" s'intendono gli interessi generali dei consumatori, escludendo il cumulo degli interessi dei singoli che sono stati danneggiati da un'infrazione. Articolo 4 Autorità competenti 1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del presente regolamento. 2. Le autorità competenti sono dotate dei necessari poteri investigativi ed esecutivi relativi al presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale. 3. Detti poteri comprendono almeno i seguenti diritti: a. poter accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma; b. poter richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se del caso, ottenere un'ordinanza giudiziaria che comporti l'obbligo per chiunque di fornire informazioni; c. effettuare ispezioni in loco; d. chiedere per iscritto che il professionista ponga fine all'infrazione intracomunitaria; e. ottenere dal/dai professionista/i responsabile/i delle infrazioni intracomunitarie un impegno vincolante di porre fine all'infrazione intracomunitaria e disporre la pubblicazione dell'impegno in questione; f. esigere la cessazione o interdire qualsiasi infrazione intracomunitaria, ovvero ottenere ordinanze giudiziarie che richiedano la cessazione o il divieto di qualsiasi infrazione intracomunitaria e disporre la pubblicazione delle relative decisioni; g. ottenere ordinanze giudiziarie nei confronti della parte incriminata relative al versamento di un indennizzo allo Stato o ad un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione; h. ottenere un'ordinanza giudiziaria che comporti il congelamento e/o il sequestro di beni. 4. Le autorità competenti dispongono delle risorse necessarie all'applicazione del presente regolamento. Il personale delle suddette autorità rispetta le norme professionali ed è soggetto ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la protezione dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto delle norme di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 12. 5. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e funzioni ad essa conferiti in virtù del presente regolamento. 6. Ogni autorità competente designa i funzionari competenti che possono chiedere assistenza o scambiare direttamente informazioni in base alle disposizioni di cui all'articolo 11. Articolo 5 Elenchi 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti e dell'ufficio unico di collegamento designati conformemente all'articolo 4 (1). 2. Ogni ufficio unico di collegamento detiene un elenco aggiornato dei funzionari competenti designati ai sensi dell'articolo 4 (6) e lo comunica agli altri uffici unici di collegamento. 3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Capitolo II Assistenza reciproca Articolo 6 Scambio di informazioni su richiesta 1. Un'autorità interpellata fornisce, su richiesta di un'autorità richiedente, qualsiasi informazione necessaria per stabilire se si sia verificata un'infrazione intracomunitaria o se questa rischia di verificarsi. L'autorità interpellata fornisce le informazioni richieste quanto prima. 2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie al fine di raccogliere le informazioni richieste. 3. Su richiesta dell'autorità richiedente, un funzionario abilitato dell'autorità richiedente può accompagnare i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini. 4. Le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 (2). Articolo 7 Scambio spontaneo di informazioni 1. Allorquando un'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria, ovvero ritiene che vi sia un grave rischio che si verifichi detta infrazione, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e la Commissione fornendo senza indugio tutte le informazioni necessarie. 2. Allorquando un'autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione. 3. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 8 Richieste di misure di esecuzione 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile. Dette misure comprendono, se del caso, il ricorso ad un'istanza superiore, nel caso in cui un'azione innanzi al giudice di primo grado abbia esito negativo. 2. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata determina le misure da adottare per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria nel modo più razionale ed efficace. 3. L'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione. L'autorità interpellata informa quanto prima l'autorità richiedente, le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate. 4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 9 Coordinamento della sorveglianza e dell'esecuzione 1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza e di esecuzione e a tal fine si scambiano le informazioni necessarie. 2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio ai consumatori di più di due Stati membri, le autorità interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive simultaneamente. 3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, la invitano a partecipare. 4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Capitolo III Condizioni generali che regolano l'assistenza reciproca Articolo 10 Responsabilità generale 1. Le autorità competenti adempiono ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un'altra autorità competente del loro paese. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti da essi designate, attraverso l'ufficio unico di collegamento. Articolo 11 Procedure per la richiesta e lo scambio di informazioni 1. L'autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta. 2. Le richieste sono inviate agli uffici unici di collegamento o alle autorità competenti o ai funzionari competenti. 3. Le richieste di assistenza e le trasmissioni delle informazioni (ivi comprese le notifiche alla Commissione) sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard e sono comunicate a mezzo posta elettronica. Le richieste di assistenza o le trasmissioni delle informazioni fra funzionari competenti possono essere effettuate con altri mezzi, con l'accordo delle parti. 4. Le lingue usate per le richieste e le trasmissioni delle informazioni saranno convenute fra le autorità competenti e i funzionari competenti prima dell'inoltro delle richieste. 5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta vengono comunicate direttamente all'autorità richiedente o ai funzionari competenti che hanno presentato la richiesta. Le autorità competenti o i funzionari competenti dispongono che gli uffici unici di collegamento siano informati di tutte le richieste inviate o pervenute e delle informazioni trasmesse a seguito delle richieste. 6. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 12 Utilizzazione delle informazioni trasmesse 1. Le informazioni fornite possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della legislazione sulla protezione degli interessi dei consumatori. 2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio, comunicati conformemente al presente regolamento, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuta nel proprio paese. 3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi delle disposizioni di assistenza reciproca del presente regolamento, anche quando sono notificate alla Commissione e inserite nella base dati di cui all'articolo 15, sono confidenziali e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui: a. l'autorità che comunica le informazioni ne autorizza la divulgazione; b. sono invocate come mezzo di prove; c. costituiscono parte integrante della pubblicazione dell'impegno o della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (e) o (f). 4. Gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13(1)(d) e (f) della direttiva 95/46/CE [27]. [27] GU L 281, 23.11.1995, p.31 Articolo 13 Scambio di informazioni con i paesi terzi 1. Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali con il paese terzo. 2. Le informazioni trasmesse nell'ambito del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito di un accordo di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine. Articolo 14 Condizioni 1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento. Tuttavia lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria. 2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca nel caso in cui: a. la richiesta comporti, per l'autorità interpellata, un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'entità dell'infrazione intracomunitaria, in termini di pregiudizio potenziale del consumatore; b. un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e degli stessi professionisti da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata; c. la richiesta non sia debitamente motivata. 3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. 4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Capitolo IV Compiti comunitari Articolo 16 Reclami e Basi di Dati 1. Gli Stati membri inviano regolarmente alla Commissione dati statistici sui reclami pervenuti alle autorità competenti. 2. La Commissione realizza una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo. La base dati potrà essere consultata dalle autorità competenti. 3. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 16 Coordinamento delle misure di esecuzione 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, coordinano le seguenti attività: a. formazione dei funzionari, ivi compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione; b. raccolta e classifica dei reclami dei consumatori; c. sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici; d. strategia, pianificazione e attività di analisi dei rischi connesse alla sorveglianza e all'esecuzione; e. sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione; f. sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione; g. scambi fra funzionari. 2. Se del caso, le autorità competenti procederanno allo scambio di funzionari per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adotteranno le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo i funzionari saranno autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro in questione. 3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile dei funzionari competenti sarà identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osserveranno norme professionali standard e si conformeranno alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 12. 4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 17 Cooperazione amministrativa 1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano le loro attività destinate a: a. informare, consigliare ed educare i consumatori; b. sostenere le attività dei rappresentanti dei consumatori; c. sostenere le attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie; d. sostenere l'accesso dei consumatori alla giustizia; e. raccolgono statistiche, ricerche o altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze; 2. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). Articolo 18 Accordi internazionali La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Gli accordi di cooperazione, ivi compresi quelli relativi alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati. Capitolo V Disposizioni finali Articolo 19 Comitato permanente 1. La Commissione è assistita da un Comitato permanente in materia di protezione dei consumatori, denominato qui di seguito "il Comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tuttavia, le questioni disciplinate dalla direttiva 89/552/EEC, e successive modifiche, continueranno ad essere esaminate unicamente dal Comitato di Contatto previsto da tale direttiva. 2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. 3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Articolo 20 Compiti del Comitato 1. Il Comitato può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. In particolare, il Comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento. 3. Se del caso, il Comitato può invitare gli enti legittimati, di cui all'articolo 3 della direttiva sui provvedimenti inibitori, a partecipare alle riunioni. Articolo 21 Relazioni nazionali 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione normativa nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi. 2. Ogni due anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento. 3. Le relazioni nazionali riguardano: a. informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti. b. informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi e ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei comsumatori. c. informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia. d. dati statistici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze. e. sintesi delle decisioni giurisdizionali nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. f. altre informazioni relative all'applicazione del regolamento. Articolo 22 Altri obblighi in materia di assistenza reciproca Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il rispetto di obblighi più estesi relativi all'assistenza reciproca, ivi compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, ivi compresi accordi bilaterali o multilaterali. Articolo 23 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO I ELENCO DELLE DIRETTIVE COPERTE DALL'ARTICOLO 2 (*) 1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, 19.9.1984, pag. 17) e direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L290, 22/10/1997 pagg.18-22). 2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, 31.12.1985, pag. 31). 3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, 12.2.1987, pag. 48), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101, 1.4.1998, pag. 17) [e direttiva ../../CE del ...]. 4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli 10-21 (GU L 298, 17.10.1989, pag. 22, modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202,30.7.1997, pag. 60)). 5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" (GU L 158, 23.6.1990, pag. 59). 6. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). 7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, 21.4.1993, pag. 29). 8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, 29.10.1994, pag. 83). 9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, 4.6.1997, pag. 19). 10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, 7.7.1999, pag. 12). 11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178, 17.07.2000 pag. 1). 12. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori (GU L L271, 9/10/2002, pag.16-24). 13. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ..../.../CE sulle vendite promozionali. 14. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ..../.../CE relativa alle pratiche commerciali "produttore-consumatore" ingannevoli nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali ingannevoli). 15. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ..../.../CE relativo alla nutrizione e alle dichiarazioni nutrizionali in materia di alimenti. 16 Regolamento 295/91/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco sui trasporti aerei di linea, GU L 36 dell'8.2.1991. 17 Regolamento del Consiglio ..../.../CE che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione e di assistenza ai passeggeri per negato imbarco, annullamento voli o forti ritardi nei trasporti aerei. (*) Le direttive n. 1, 6, 7 e 9 contengono disposizioni specifiche per quanto riguarda provvedimenti inibitori. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore strategico: SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI Attività: Politica dei consumatori Denominazione dell'azione: Regolamento sulla cooperazione in materia di tutela dei consumatori 1. LINEA(E) DI BILANCIO + RUBRICA(RUBRICHE) 170201 (B5-100) Attività comunitarie a favore dei consumatori 2. DATI GLOBALI 2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 150.000 euro all'anno per stanziamento d'impegno 2.2. Periodo di applicazione: A decorrere dal 2004, senza limiti di tempo 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: (a) Scadenzario degli stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di EUR (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio(vedasi punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (vedasi punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: [28] [28] Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata. La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articoli 95 e 153(3)b TCE e proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie in materia di sostegno della politica dei consumatori nel periodo 2004-2007. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità di un intervento comunitario [29] [29] Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata. La necessità di un intervento comunitario di bilancio in questo settore è già stata illustrata nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori nel periodo 2004-2007. In particolare la proposta definisce come obiettivo politico centrale un'efficace esecuzione della legislazione relativa ai consumatori. L'azione 5 del quadro generale proposto si riferisce in modo specifico alle azioni necessarie per il coordinamento delle azioni di sorveglianza e di esecuzione di cui al presente regolamento, finanziate interamente a partire dal bilancio comunitario. Inoltre l'azione 10 consente di cofinanzire le stesse azioni con uno o più Stati membri. Il contributo comunitario previsto nel presente regolamento riguarda misure destinate a sostenere, completare e controllare la politica di protezione dei consumatori perseguita dagli Stati membri. In particolare, le azioni proposte, che hanno implicazioni di bilancio, sono destinate a: - garantire l'aggiornamento di due basi dati (sulle infrazioni intracomunitarie e i reclami pervenuti alle autorità competenti) ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12; - sostenere il coordinamento delle attività nazionali di esecuzione della legislazione (articolo 17); - sostenere il coordinamento delle azioni amministrative nazionali destinate a migliorare l'istruzione e l'informazione dei consumatori e la loro rappresentanza (articolo 18). Le uniche conseguenze dirette in materia di bilancio relative al presente regolamento riguardano gli impegni relativi all'aggiornamento delle basi dati conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 12. Le disposizioni relative alla cooperazione contenute negli articoli 17 e 18 di per sé non hanno conseguenze a livello di bilancio, dal momento che forniscono soltanto un contesto decisionale per questioni non relative al bilancio. Qualsiasi decisione di bilancio connessa alle attività previste negli articoli 17 e 18 verrà presa secondo le procedure previste dal quadro generale per il 2004-2007. Pertanto, la presente scheda finanziaria legislativa riguarda soltanto le conseguenze a livello di bilancio delle basi dati costituite ai sensi degli articoli 7 e 12. 5.1.1. Obiettivi perseguiti Le basi dati proposte sono destinate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del trattato riferiti al monitoraggio delle politiche nazionali. In particolare, si prefiggono lo scopo di: - fornire alle autorità competenti un'informazione facilmente accessibile relativa alle infrazioni intracomunitarie segnalate da altre autorità competenti; - fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni relative alle tendenze individuate nei reclami relativi ai professionisti. Questa informazione costituisce un importante contributo per i responsabili delle strategie competenti in materia di regolamentazione della protezione dei consumatori e della relativa esecuzione. 5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante Le misure adottate sono indicate nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori nel periodo 2004-2007. 5.2. Azioni previste e modalità d'intervento di bilancio Con le due azioni si costituiscono e si aggiornano due basi dati, una relativa alle infrazioni intracomunitarie (articolo 7), un'altra relativa ai reclami pervenuti alle autorità competenti (articolo 12). Le basi dati sono messe a disposizione dell'autorità competente. I beneficiari finali sono i consumatori dell'UE. Sono previste le seguenti modalità d'intervento di bilancio: * azioni condotte dalla Commissione tramite contratti stipulati a seguito di gare d'appalto, quali bandi di gara. Adeguate specifiche tecniche sono definite per ciascuna azione. Queste modalità relative agli interventi di bilancio sono applicate conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 5.3. Modalità di attuazione Le azioni previste in questo contesto sono attuate e gestite direttamente dalla Commissione, che si avvale di personale permanente o temporaneo. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione) (Il calcolo degli importi totali nella tabella che segue deve essere illustrato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2. ) 6.1.1. Intervento finanziario NB. Questi stanziamenti sono già stati previsti nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per il periodo 2004-2007. Stanziamenti d'impegno (in milioni di euro, al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella Parte B (per tutto il periodo di programmazione) [30] [30] Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata. n/a 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. 7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi. 1 Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR 229.292 indeterminata n/a 8. SEGUITO DATO E VALUTAZIONE 8.1. Disposizioni relative al seguito dato Le disposizioni sono indicate nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori nel periodo 2004-2007. 8.2. Modalità e calendario della valutazione prevista Vedasi 8.1. 9. MISURE ANTIFRODE Vedasi 8.1.