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Document 52003PC0398

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione

    /* COM/2003/0398 def. - ACC 2003/0146 */

    52003PC0398

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione /* COM/2003/0398 def. - ACC 2003/0146 */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Procedura

    1. Il 20/7/2001 (documento SEC(2001)1181 def.), la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea, in seno alle istituzioni competenti del Consiglio d'Europa, un progetto di convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione.

    2. Il 27/9/2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre tale negoziato a nome della Comunità europea.

    3. Il 2/10/2001, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver accettato una serie di modifiche al testo proposte dalla Commissione e intese a precisare le modalità di partecipazione comunitaria al futuro meccanismo di cooperazione, ha adottato la convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione.

    4. Il 4/10/2001, questa convenzione è stata predisposta per la firma in occasione della conferenza dei ministri della giustizia europei tenutasi a Mosca. La sua entrata in vigore è subordinata alla ratifica da almeno cinque parti.

    Oggetto

    1. La direttiva 98/48/CE, con l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 98/34/CE (relativa ai prodotti), ha istituito un sistema di notifica preliminare e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di progetti di regolamentazione nazionale riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione (vale a dire i servizi forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta). Questa direttiva, applicata dal 5 agosto 1999, è stata fino ad ora un meccanismo efficace di informazione preliminare e di dialogo amministrativo in un contesto regolamentare (quello relativo ai servizi on-line) che è in piena evoluzione e che riguarda attività di carattere eminentemente transfrontaliero.

    2. L'obiettivo della convenzione del Consiglio d'Europa è di elaborare in materia di servizi transfrontalieri della società dell'informazione (senza spostamento fisico del personale), un sistema di informazione preliminare e di cooperazione aperto ad un vasto numero di paesi partecipanti, adeguato al contesto del Consiglio d'Europa. In particolare, il sistema previsto dalla convenzione è più flessibile di quello contemplato dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, nella misura in cui, pur riguardando la stessa materia, l'obbligo di notifica preliminare dei progetti regolamentari non prevede un periodo di statu quo.

    3. L'interesse della Comunità europea e quindi degli Stati membri a partecipare ad una simile convenzione risiede nel fatto che il sistema in questione consentirà loro di essere regolarmente informati sui progetti regolamentari in preparazione negli altri Stati (a tutti i livelli regolamentari: federale e regionale) e di formulare eventuali osservazioni su tali progetti qualora questi abbiano un impatto giuridico ed economico nel contesto on-line, in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali (ad esempio per i soggetti o le imprese comunitarie che operano in paesi terzi).

    4. Questa partecipazione poggerà sul dispositivo operativo già utilizzato nel quadro della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Dato che la convenzione non ha un campo d'azione più vasto di quello della direttiva 98/48/CE, essa non comporterà per gli Stati membri altri oneri per la notifica rispetto a quelli già stabiliti dalla direttiva.

    5. La Commissione sarà in particolare responsabile delle comunicazioni tra la Comunità e il Consiglio d'Europa. A) Da un lato, essa invierà a Strasburgo: a) i propri progetti di regolamentazione (progetti di regolamenti, direttive, decisioni, ecc.) riguardanti specificamente i servizi della società dell'informazione e dopo la loro adozione formale da parte della Commissione (qualora si tratti di atti del Consiglio o del Consiglio e del Parlamento) nonché le notifiche relative a tali servizi che essa riceve già da ogni Stato membro e che trasmette agli altri 14 Stati membri nel quadro della direttiva 98/34/CE; b) le sue osservazioni e quelle ricevute dai singoli Stati membri in merito alle notifiche delle altre parti della convenzione, seguendo una procedura di coordinamento preliminare a livello comunitario con gli altri Stati membri. B) Dall'altro, essa riceverà e trasmetterà agli Stati membri le comunicazioni (notifiche e osservazioni) delle altri parti della convenzione.

    6. La partecipazione della Comunità, oltre a contribuire al raggiungimento del numero minimo di cinque parti necessarie per l'entrata in vigore della convenzione, riveste un'importanza considerevole per motivare le altre parti a ratificare la convenzione, dato che questa si ispira apertamente ad uno strumento comunitario di cooperazione giuridica e amministrativa già esistente. Un'adozione rapida della convenzione è importante anche a seguito della rapida evoluzione del quadro regolamentare in materia di servizi della società dell'informazione.

    7. Si propone quindi al Consiglio di firmare e ratificare la convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione.

    2003/0146 (ACC)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare le disposizioni congiunte del suo articolo 133 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] [...], p.[...]

    Considerando quanto segue:

    (1) La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione ha istituito un sistema internazionale di notifica preliminare e di cooperazione amministrativa riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione.

    (2) I servizi della società dell'informazione, che sono forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta di un destinatario dei servizi (secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione n. 180) sono servizi che possono essere forniti senza uno spostamento fisico del fornitore o del destinatario. Essi rientrano pertanto nel campo d'applicazione della politica commerciale comune e sono di competenza esclusiva della Comunità europea, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel suo parere 1/94 relativo all'Organizzazione mondiale del commercio [2].

    [2] Parere della Corte del 15 novembre 1994, Raccolta della giurisprudenza 1994, p. I-5267.

    (3) Le esperienze raccolte con la direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE [3], applicata a partire dal 1999, sono molto positive sia per quanto riguarda il meccanismo di informazione giuridica preliminare che il dialogo amministrativo nel campo dei servizi on-line.

    [3] GU L 217, del 5.8.1998, p. 18-26.

    (4) E' opportuno istituire rapidamente un meccanismo simile a livello internazionale in sede di Consiglio d'Europa, a cui la Comunità è interessata a partecipare. Una simile convenzione le consentirebbe infatti di essere regolarmente informata sulle iniziative regolamentari degli altri paesi e di formulare eventuali osservazioni sui progetti che potrebbero avere un impatto giuridico ed economico nel contesto delle attività on-line.

    (5) Tale partecipazione poggerà in pratica sul dispositivo operativo dal 1983 adottato dalla direttiva 83/189/CEE (più volte modificata e in seguito codificata dalla direttiva 98/34/CE) evitando in particolare alle autorità degli Stati membri qualsiasi onere aggiuntivo per le notifiche rispetto a quanto avveniva in virtù della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

    (6) E' opportuno approvare la convenzione,

    DECIDE:

    Articolo uno

    La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione è approvata a nome della Comunità europea.

    Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la convenzione impegnando la Comunità.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Scheda finanziaria

    1. Denominazione dell'azione

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione

    2. Linee di bilancio

    A-110 «Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico»

    A-7070 «Sviluppo di sistemi di informazione e di gestione»

    3. Base giuridica

    Articolo 133 CE.

    4. Descrizione dell'azione

    4.1. Obiettivo generale dell'azione

    La convenzione in oggetto intende istituire in seno al Consiglio d'Europa un meccanismo di trasparenza regolamentare sui progetti nazionali in materia di servizi della società dell'informazione, ampiamente ispirato alla direttiva 98/48/CE.

    Questa direttiva, che estende il campo d'applicazione della direttiva 98/34/CE (relativa ai prodotti) prevede la notifica preliminare dei progetti di regolamentazione di ciascuno dei 15 Stati membri CE e riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione (vale a dire le attività fornite a distanza, per via elettronica e a richiesta di un destinatario: in altri termini le attività interattive on-line). Ai sensi della direttiva, dopo questa notifica è previsto un periodo di statu quo (di almeno 3 mesi) in cui il progetto notificato non può essere adottato a livello nazionale.

    Il meccanismo previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa riproduce ad un livello geografico più vasto ma in modo meno vincolante (notifica preliminare ma senza applicazione di periodi di statu quo) il sistema già attuato a livello CE dalla direttiva 98/48/CE, in materia di servizi della società dell'informazione.

    La Commissione propone al Consiglio di concludere a nome della Comunità europea la suddetta convenzione dato che la partecipazione comunitaria ad un simile sistema internazionale di cooperazione amministrativa comporta il considerevole vantaggio per la Commissione e i 15 Stati membri CE di disporre di un'informazione preliminare sistematica sulle iniziative regolamentari in preparazione nei paesi terzi (avendo inoltre la possibilità di formulare osservazioni sui progetti ricevuti) nel campo dei servizi della società dell'informazione che è in piena evoluzione regolamentare e ha considerevoli implicazioni transfrontaliere.

    4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

    La convenzione non stabilisce un limite di tempo per la sua applicazione. Essa prevede tuttavia la possibilità di una modifica ulteriore del suo campo d'applicazione.

    5. Classificazione della spesa

    5.1. SNO (spese non obbligatorie)

    5.2. SND (stanziamenti non dissociati)

    Natura delle spesa

    100 %

    6. Incidenza finanziaria sulle spese operative

    Nulla

    7. Incidenza sul personale e sulle spese amministrative

    Il fabbisogno di risorse umane ed amministrative verrà coperto impiegando i fondi assegnati alla DG deputata alla gestione dell'azione nel contesto della procedura annua.

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L'attività di trasmissione e di ricevimento dei progetti regolamentari tra la Commissione e il segretariato del Consiglio d'Europa si iscrive nel quadro del meccanismo amministrativo della direttiva 98/34, che è già operativo a livello CE dal 1983.

    Si prevede che i progetti provenienti dai paesi terzi saranno circa 60/anno.

    La DG Imprese dovrà assicurare:

    - il coordinamento dell'analisi dei progetti da parte degli altri servizi interessati della Commissione (in particolare, la DG Società dell'informazione e la DG Mercato interno);

    - il coordinamento delle osservazioni sui testi dei paesi terzi e delle risposte alle osservazioni formulate dai paesi terzi sui testi degli Stati membri o della Comunità;

    - la gestione delle basi di dati e la trasmissione dei messaggi.

    Il personale necessario a tale attività sarà ottenuto tramite reimpiego a carico della DG Imprese.

    7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.4. Incidenza finanziaria totale

    Totale annuale dell'azione: (punti 6.1 + 7.2 +7.3) 167.000EUR

    7.4.1. Costo informatico

    È necessario realizzare un sistema che consenta l'invio automatico dei testi degli Stati membri della Comunità al Consiglio d'Europa.

    La realizzazione di un simile strumento, che consiste in un adeguamento dell'applicazione esistente che gestisce il sistema comunitario, nonché la sua gestione richiedono circa 10 giorni di lavoro/anno, corrispondenti ad un importo annuo di 5000EUR (10 giorni a 500EUR/giorno). Tale importo viene finanziato con il "bilancio informatico" esistente della DG ENTR.

    8. Disposizioni antifrode previste

    Nessuna (in assenza di azioni e di studi di follow-up)

    9. Elementi di analisi costo-efficienza

    9.1. Obiettivi specifici quantificabili e destinatari

    L'obiettivo della convenzione del Consiglio d'Europa è di istituire a livello internazionale un sistema d'informazione preliminare e di cooperazione complementare rispetto a quello adottato a livello comunitario dalla direttiva 98/48, in materia di servizi della società dell'informazione.

    La copertura geografica potenziale di questa convenzione sarà alquanto vasta, tenuto conto della sua apertura ad un numero elevato di paesi: i 44 paesi membri del Consiglio d'Europa, inoltre la Comunità europea, gli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione nonché qualsiasi altro Stato non membro che sarà invitato ad aderirvi in un secondo tempo.

    9.2. Motivazione dell'azione

    L'interesse della CE e dei suoi Stati membri a partecipare ad una simile convenzione risiede nel fatto che il sistema previsto consente loro di essere regolarmente informati sulle iniziative regolamentari in preparazione presso altri paesi e, all'occorrenza, di formulare delle osservazioni sui progetti che possono avere implicazioni giuridiche ed economiche nel contesto on-line, in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali (fra l'altro, ad esempio, per le persone o le imprese comunitarie che operano in paesi terzi).

    Attualmente manca un simile meccanismo di informazione regolare in questo settore, che diventa sempre più importante.

    9.3. Follow-up e valutazione dell'azione

    La partecipazione comunitaria alla futura convenzione poggerà in pratica sul dispositivo operativo attuato dal 1983 dalla direttiva 83/189/CEE (successivamente modificata e in seguito codificata dalla direttiva 98/34/CE).

    In particolare, al fine di semplificare al massimo le procedure interne della CE, la Commissione invierà anche al Consiglio d'Europa le notifiche in materia di servizi che essa riceve già da ogni Stato membro e che essa ritrasmette agli altri 14 Stati membri nel quadro della direttiva 98/34/CE.

    La convenzione sarà tutto considerato uno strumento semplice ma prezioso di valutazione dell'evoluzione del panorama regolamentare nonché uno strumento di cooperazione amministrativa nel campo delle attività on-line, che si trova in una fase di rapida espansione.

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