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Document 52003PC0378

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

    /* COM/2003/0378 def. - COD 2003/0138 */

    52003PC0378

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure /* COM/2003/0378 def. - COD 2003/0138 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. INTRODUZIONE

    Nel corso della sua riunione del 15 e 16 marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha deciso che una carta europea di assicurazione malattia sostituirà i formulari attualmente necessari per avere accesso alle cure sanitarie in un altro Stato membro. La Commissione presenterà una proposta a tale scopo prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La carta semplificherà le procedure, ma non cambierà i diritti e gli obblighi esistenti.

    La Commissione ha quindi presentato il 17 febbraio 2003, una comunicazione relativa all'introduzione di una carta europea di assicurazione malattia [1] (qui di seguito chiamata "carta europea") che propone un programma per la sostituzione progressiva mediante la carta europea dei formulari attualmente necessari per poter avere accesso alle cure sanitarie in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente.

    [1] COM(2003) 73 definitivo.

    Per permettere la sostituzione dei formulari tramite la carta europea e fare in modo che l'introduzione di tale carta comporti una semplificazione reale delle procedure, sono auspicabili due misure.

    Da un lato è necessario allineare i diritti di tutte le categorie di assicurati in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente in modo che tutte le persone coperte dal regolamento possano beneficiare delle prestazioni in natura che si rivelano necessarie dal punto di vista medico durante un soggiorno in un altro Stato membro.

    D'altro lato è necessario semplificare le procedure che sono imposte al paziente che ha necessità di cure nello Stato in cui soggiorna sopprimendo in particolare l'obbligo che gli è imposto di passare dall'organismo autorizzato del luogo di soggiorno prima di ricorrere a un prestatore di cure e permettendogli così di rivolgersi direttamente al prestatore di cure.

    Per finire è necessario prevedere un dispositivo che definisca i rapporti tra gli organismi competenti per la sicurezza sociale da una parte e gli utenti dall'altra.

    2. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

    2.1. Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CEE) n. 1408/71

    2.1.1. Modifica dell'articolo 22

    Attualmente le disposizioni del regolamento prevedono diritti diversi per aver accesso alle cure sanitarie in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente a seconda della categoria a cui appartengono le persone assicurate. Il lavoratore subordinato o autonomo oltre che i familiari hanno diritto alle prestazioni in natura che sono necessarie immediatamente durante il soggiorno in un altro Stato membro. Il pensionato e i familiari hanno diritto alle prestazioni in natura che sono necessarie (senza condizione d'urgenza) durante un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Le persone che lavorano e soggiornano in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori distaccati, trasportatori internazionali...) e i familiari hanno diritto alle prestazioni in natura necessarie nello Stato in cui è esercitata l'attività. I disoccupati che si recano in uno Stato membro per cercare un'occupazione hanno diritto alle prestazioni in natura necessarie in tale Stato membro.

    Vari formulari sono stati creati per permettere alle varie categorie di assicurati di richiedere le prestazioni in natura durante il soggiorno temporaneo.

    Allo scopo di assicurare la parità di trattamento di tutte le categorie di assicurati e per facilitare la sostituzione dei formulari con la carta, è necessario allineare i diritti di tutte le categorie delle persone coperte dal regolamento.

    L'articolo, 22, paragrafo 1 a), va quindi modificato per permettere al lavoratore subordinato o autonomo oltre che ai familiari di avere accesso alle prestazioni in natura che sono medicalmente necessarie durante un soggiorno in un altro Stato membro.

    Per taluni tipi di cure, in materia di dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in modo continuo quando egli soggiorna in un altro Stato membro. Un nuovo paragrafo 1bis è quindi aggiunto all'articolo 22 allo scopo di prevedere che la commissione amministrativa di cui all'articolo 80 del regolamento definisce l'elenco delle prestazioni in natura che, per ragioni pratiche, prevedono un accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che fornisce le cure, affinché le prestazioni possano essere fornite durante il soggiorno.

    2.1.2. Soppressione dell'articolo 22 tre

    L'articolo 22 tre ha l'obiettivo di permettere alle persone che esercitano la loro attività in uno stato membro diverso da quello competente (o a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello competente) e soggiornano nello Stato in cui l'attività esercitata (o di cui batte bandiera la nave a bordo della quale è esercitata l'attività) oltre che ai familiari, di avere accesso alle prestazioni in natura che sono necessarie durante il soggiorno.

    Poiché a causa della modifica dell'articolo 22, paragrafo 1, punto a) i lavoratori subordinati e autonomi hanno accesso alle prestazioni in natura che sono medicalmente necessarie durante il soggiorno in uno Stato membro diverso da quello competente, l'articolo 22 tre diventa superfluo e può essere soppresso.

    2.1.3. Modifica degli articoli 25 e 31

    Ai fini della certezza giuridica e per dimostrare che il diritto alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo è identico per tutte le categorie di persone coperte dal regolamento, è necessario armonizzare il testo degli articoli 25 (disoccupati) e 31 (titolari di pensione o di rendita) con quello dell'articolo 22.

    2.1.4. Soppressione dell'articolo 34 tre

    L'articolo 34 bis del regolamento prevede che l'articolo 22, paragrafo 1 a) si applichi agli studenti per analogia, ciò implica che gli studenti hanno diritto alle prestazioni in natura immediatamente necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello competente. L'articolo 34 tre attuale ha lo scopo di permettere agli studenti e ai familiari che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello competente per seguire gli studi di avere accesso alle prestazioni in natura che sono necessarie (senza condizioni d'urgenza) durante il soggiorno nel territorio di questo Stato membro.

    Secondo la modifica dell'articolo 22, paragrafo 1 a) (a cui si fa riferimento all'articolo 34 bis), gli studenti avranno diritto alle prestazioni in natura necessarie medicalmente durante un soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente. L'articolo 34 tre diventa quindi superfluo e può quindi essere soppresso.

    2.1.5. Inserimento dell'articolo 84 bis

    Per migliorare l'efficacia dell'applicazione del regolamento, è necessario definire chiaramente i rapporti tra le istituzioni di sicurezza sociale da un lato e le persone coperte dal regolamento dall'altro. Infatti una cooperazione leale tra le due parti aumenta non solo l'applicazione efficace del regolamento ma assicura che le persone coperte possano beneficiare completamente di tutti i diritti che sono loro conferiti dal regolamento. Tale cooperazione permetterà di dare maggiore equilibrio alle relazioni tra le due parti.

    È quindi necessario prevedere che le istituzioni e le persone coperte si informino reciprocamente di ogni cambiamento che può portare a modifiche dei diritti alle prestazioni. Ad esempio, per quanto riguarda le istituzioni, ogni modifica della legislazione che potrebbe avere un'influenza sulla situazione dell'interessato, e per quanto riguarda le persone assicurate, l'abbandono o il cambiamento di un'attività subordinata o autonoma da parte dell'assicurato, il trasferimento della residenza o del luogo di soggiorno di quest'ultimo o di un membro della famiglia, ogni cambiamento della situazione di famiglia. Il non rispetto di tale obbligo di informazione da parte dell'interessato può essere oggetto di sanzioni. Gli Stati membri determinano tali sanzioni conformemente al loro diritto nazionale e nel rispetto del principio fondamentale di proporzionalità. Conformemente alla giurisprudenza della Corte nelle cause Camarotto e Vignone (C-52/99 e C-53/99, sentenza del 22.2.2001), tali sanzioni devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni simili secondo l'ordinamento giuridico nazionale, e non devono in pratica rendere impossibile o ostacolare eccessivamente l'esercizio del diritto conferito agli interessati dal regolamento.

    Allo scopo di permettere loro di beneficiare concretamente dei vantaggi offerti dal coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, le istituzioni hanno da parte loro il dovere di fornire agli interessati tutta l'assistenza necessaria. Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni del regolamento sia complessa, l'istituzione o organismo interessato può chiedere l'intervento della commissione amministrativa mediante il suo rappresentante governativo.

    2.2. Articolo 2

    Modifica del regolamento (CEE) n. 574/72

    2.2.1. Modifica degli articoli 2 e 117

    L'articolo 2, paragrafo 1 riguarda i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il suo regolamento d'applicazione. Per dare alla commissione amministrativa la possibilità di seguire l'evoluzione sul livello tecnico, è preferibile sostituire tale enumerazione mediante l'unica nozione di "documenti", come è stata definita all'articolo 3a) del regolamento (CEE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.5.2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, cioè: "qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)[...]". Tale nozione permette di sostituire i formulari E con delle carte con i dati visibili oltre che con ogni forma di tessere magnetizzate.

    Ai fini della certezza giuridica, è necessario eliminare il paragrafo 2 del punto 1. Infatti l'obiettivo del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è di facilitare, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, il passaggio da un regime di sicurezza sociale a un altro regime. È importante quindi che i documenti presentati per rendere possibile tale passaggio a un altro regime di sicurezza sociale siano direttamente riconoscibili tramite il loro modello unico. Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di concludere tra di loro accordi amministrativi per non compilare tutte le caselle previste senza modificare il suo modello. In questo caso il parere della commissione amministrativa non è necessario.

    È necessario anche adattare l'articolo 117 sostituendo le parole "certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti" con la sola nozione di "documenti".

    2.2.2. Modifica dell'articolo 17

    Per semplificare, è necessario sopprimere il paragrafo 6 di questo articolo che obbliga l'organismo del luogo di residenza a notificare all'organismo competente, in caso di ricovero ospedaliero, la data d'ingresso e la durata presunta del ricovero. In effetti questo avviso di ricovero ospedaliero è completamente inutile e del resto è sempre meno utilizzato.

    Sempre allo scopo di semplificare, il paragrafo 7, che obbliga l'organismo del luogo di residenza ad informare l'organismo competente in caso di fornitura di prestazioni in natura dette di grande importanza, può essere soppresso.

    In seguito alla soppressione dei paragrafi 6 e 7, gli articoli 19 bis paragrafo 2, 21 paragrafo 2, 22 paragrafo 2, 23 capoverso 2, 26 paragrafo 3 e 31 paragrafo 2 devono essere adattati.

    2.2.3. Soppressione dell'articolo 20 e modifica degli articoli 21, 26 e 31

    In seguito all'introduzione della carta europea e all'allineamento dei diritti di tutte le categorie di assicurati, l'articolo 20 che riguarda unicamente i lavoratori del settore dei trasporti internazionali non ha più ragione d'essere e può essere soppresso. Infatti il lavoratore del settore dei trasporti internazionali disporrà di una carta europea che gli sarà trasmessa dall'organismo che permetterà l'accesso a tutte le prestazioni in natura necessarie nel corso di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente, qualunque sia lo scopo di tale soggiorno.

    Gli articoli 21, 26 e 31 prevedono che l'interessato presenti all'istituzione o organismo del luogo di soggiorno un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura.

    Tale obbligo di recarsi presso l'organismo del luogo di soggiorno prima di poter ricorrere ad un prestatore di cure, appare irrealista e sproporzionato, soprattutto in caso di breve soggiorno in un altro Stato membro, e potrebbe costituire un vero e proprio ostacolo alla libera circolazione delle persone in quanto l'accesso alle prestazioni in natura sarebbe rifiutato nel caso in cui l'assicurato non abbia presentato il formulario richiesto preventivamente all'organismo del luogo di soggiorno. Del resto tale obbligazione è spesso ignorata da parte degli assicurati i quali considerano in buona fede che il semplice possesso di un formulario garantisca l'accesso alle prestazioni in natura. Inoltre numerosi Stati membri hanno cessato di punire il non rispetto di tale procedura.

    In effetti la Corte di giustizia ha dichiarato nella sua sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa IKA (C-326/00, non ancora pubblicata) che "occorre tuttavia constatare che l'eventuale mancanza di tale presentazione spontanea non può avere conseguenze determinanti". (punto 47).

    Peraltro, nell'ambito dell'introduzione della carta europea, il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha deciso che le procedure sarebbero semplificate allo scopo di facilitare l'accesso alle cure.

    È quindi necessario riformulare il titolo e il paragrafo primo dell'articolo 21, il paragrafo primo dell'articolo 26 e il paragrafo primo dell'articolo 31 affinché gli interessati, per beneficiare delle prestazioni in natura, possano rivolgersi direttamente ai prestatori di cure sulla base di un documento che certifica i loro diritti, cioè la carta europea. Ciò nonostante, se l'assicurato ha perduto o dimenticato il suddetto documento, è necessario dargli la possibilità di rivolgersi all'organismo del luogo di soggiorno affinché quest'ultimo chieda un attestato equivalente all'organismo competente.

    Poiché la carta europea riguarda unicamente le prestazioni in natura, la procedura precedente deve continuare ad essere applicata per le prestazioni in denaro. È quindi necessario inserire all'articolo 26 un nuovo paragrafo 1bis.

    2.3. Articolo 3

    Tale articolo riguarda l'entrata in vigore del presente regolamento.

    3. APPLICAZIONE NEI PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

    La libera circolazione delle persone è uno degli obiettivi e dei principi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) entrato in vigore il 1° gennaio 1994 [2]. Nel capo 1 della parte terza, relativa alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, gli articoli 28, 29 e 30 riguardano la libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi. In particolare l'articolo 29 ribadisce i principi espressi dall'articolo 42 del trattato CE, riguardante la sicurezza sociale delle persone che si spostano all'interno della Comunità. La presente proposta di regolamento, se adottata, dovrà pertanto essere applicata agli Stati membri dell'SEE.

    [2] GU L 1 del 3.1.1994, come modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 7/94 del 21.3.1994 (GU L 160 del 28.6.1994).

    L'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, che è entrato in vigore il 1° giugno 2002 [3], contiene un articolo 8 che riprende i principi dell'articolo 42 del trattato CE, relativi alla sicurezza sociale delle persone che si spostano all'interno della Comunità. La presente proposta di regolamento, se adottata, dovrà pertanto essere applicata alla Confederazione svizzera.

    [3] GU L 114 del 30.4.2002.

    2003/0138 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

    (testo rilevante ai fini dell'SEE e per la Svizzera)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 42 e 308,

    vista la proposta della Commissione [4],

    [4] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

    [5] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Comitato delle regioni [6],

    [6] GU C [...] del [...], pag. [...].

    deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 251 del trattato [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, "una tessera europea di assicurazione malattia sostituirà i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. A tal fine la Commissione presenterà una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera semplificherà le procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti".

    (2) Per raggiungere tale obiettivo e superarlo ottimizzando i vantaggi offerti mediante la tessera di assicurazione sanitaria per gli assicurati e gli organismi, sono necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [8].

    [8] GU L 149 del 5.7.1971, p. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, p. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, p. 1).

    (3) Attualmente il regolamento prevede diritti diversi per l'accesso alle prestazioni in natura in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza secondo la categoria a cui appartengono le persone assicurate, distinguendo tra "cure immediatamente necessarie" e "cure necessarie". Per una maggiore protezione delle persone assicurate è necessario prevedere l'allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello della loro iscrizione o della loro residenza.

    (4) Per taluni tipi di cure continue e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come la dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in caso di soggiorno in un altro Stato membro. A tale scopo la commissione amministrativa fissa un elenco di prestazioni in natura che sono oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'organismo che fornisce le cure, per assicurare la disponibilità di tali cure e favorire la libertà dell'assicurato di soggiornare temporaneamente in un altro Stato membro.

    (5) L'accesso alle prestazioni in natura in caso di soggiorno temporaneo in un altro Stato membro ha luogo in principio su presentazione del formulario adeguato previsto sulla base del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [9]. Taluni Stati membri richiedono ancora, se non nei fatti, almeno nei testi, il rispetto di formalità supplementari all'arrivo sul loro territorio. Tali esigenze, in particolare l'obbligo di presentare sistematicamente e preventivamente un attestato all'istituto o organismo del luogo di soggiorno che certifichi il diritto alle prestazioni in natura, appaiono ormai inutilmente costrittive e di natura a impedire la libera circolazione delle persone interessate.

    [9] GU L 74 del 27.3.1971, p. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio (GU L 176 del 4.7.1997, p. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, p. 1).

    (6) Per un'applicazione efficace ed equilibrata del regolamento è essenziale una cooperazione leale tra gli organismi e le persone coperte dal regolamento. Tale cooperazione suppone sia da parte degli organismi che da parte dell'assicurato, un'informazione completa su ogni cambiamento della situazione in grado di modificare i diritti alle prestazioni, ad esempio l'abbandono o il cambiamento dell'attività subordinata o autonoma da parte dell'assicurato, il trasferimento della residenza o del soggiorno di quest'ultimo o di un membro della sua famiglia, il cambiamento della situazione familiare o una modifica dei regolamenti.

    (7) Tenuto conto della complessità di talune situazioni individuali legate alla mobilità delle persone, è necessario prevedere un meccanismo che permetta agli organismi di regolare i casi individuali nei quali le interpretazioni divergenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del suo regolamento d'applicazione mettano in causa i diritti delle persone interessate. In mancanza di una soluzione che rispetti l'insieme dei diritti dell'interessato, è necessario prevedere la possibilità di ricorrere alla commissione amministrativa.

    (8) Per mettere il regolamento a livello con l'evoluzione delle tecniche di trattamento dell'informazione, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché costituirà a termine un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, è necessario adottare gli articoli 2 e 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 per contenere la nozione di "documento" inteso come "qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva").

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

    1) L'articolo 22 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    "a) per i quali si rendono necessarie dal punto di vista medico prestazioni in natura in caso di soggiorno in uno Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno."

    b) È inserito il seguente paragrafo 1bis:

    "1bis. Per ragioni pratiche, talune prestazioni in natura, per poter essere fornite durante un soggiorno in un altro Stato membro, sono oggetto di un accordo preventivo tra la persona interessata e l'organismo che fornisce le cure. La commissione amministrativa fissa l'elenco di tali prestazioni."

    c) Al paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    "Le disposizioni dei paragrafi 1, 1bis e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo."

    2) L'articolo 22 ter è soppresso.

    3) All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. Un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda fase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) beneficia:

    a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie dal punto di vista medico per questo lavoratore durante il soggiorno sul territorio di uno Stato membro dove sta cercando un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno. Queste prestazioni in natura sono effettuate per conto dell'organismo competente, dall'organismo dello Stato membro nel quale sta cercando un'occupazione, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultimo organismo applica come se vi fosse iscritto;

    b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione o organismo per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro."

    4) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 31

    Soggiorno del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiedono.

    Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

    a) di prestazioni in natura che siano necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno nello Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno. Tali prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente del luogo di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

    b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente".

    5) L'articolo 34 ter è soppresso.

    6) È inserito il nuovo articolo 84 bis:

    "articolo 84 bis

    Rapporti tra le istituzioni e le persone coperte dal regolamento.

    1. Le istituzioni e le persone coperte da questo regolamento sono tenute all'obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per assicurare la buona applicazione del regolamento stesso.

    Le istituzioni, conformemente al principio della buona amministrazione, rispondono a tutte le richieste in un termine ragionevole. Esse comunicano alle persone interessate tutte le informazioni che permettono loro di beneficiare dei diritti che sono loro conferiti dal presente regolamento.

    Le persone interessate hanno l'obbligo di informare nel miglior tempo possibile la loro istituzione competente di qualunque cambiamento relativo alla loro situazione personale e familiare.

    2. Il mancato rispetto dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere oggetto di sanzioni proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia tali sanzioni devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni simili rette dalle norme nazionali e non devono in pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati da questo regolamento.

    3. In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento, che possono mettere in causa i diritti di una persona coperta da quest'ultimo, l'istituzione dello Stato di residenza della persona in causa prende contatto con le istituzioni degli altri Stati membri interessati. In mancanza di una soluzione in termini ragionevoli, si può ricorrere alla commissione amministrativa."

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    "1. I modelli di documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.

    Tali certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni tramite moduli su supporto cartaceo, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, conformemente al disposto del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accorto fra le autorità competenti dello Stato emittente e dello Stato membro destinatario."

    2) All'articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

    3) All'articolo 19 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia."

    4) L'articolo 20 è soppresso.

    5) L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 21

    Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    "1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare al prestatario di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. Se la persona interessata non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura."

    2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia."

    6) All'articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia."

    7) All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l'applicazione degli articoli 21 e 22 del regolamento d'applicazione."

    8) L'articolo 26 è modificato come segue:

    a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, il disoccupato o i familiari che l'accompagnano presenta al prestatario di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura."

    b) È aggiunto il seguente paragrafo 1bis:

    "Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato, un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente dell'assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di incapacità al lavoro o di ospitalizzazione".

    c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia."

    9) Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 31

    Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza

    1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni. Tale documento è emesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

    "2. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia."

    "3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono in uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza."

    10 ) All'articolo 117, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altre documenti, nonché le modalità di inoltro delle procedure di trasmissione dei dati previsto ai fini dell'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione".

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo [...]. alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...].

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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