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Document 52003PC0276

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (civic participation)

    /* COM/2003/0276 def. - CNS 2003/0116 */

    52003PC0276

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (civic participation) /* COM/2003/0276 def. - CNS 2003/0116 */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (civic participation)

    (presentata dalla Commissione)

    Relazione

    Introduzione

    Oltre alle disposizioni del trattato che istituiscono una cittadinanza europea, varie prese di posizione recenti sottolineano la necessità di promuovere una cittadinanza attiva:

    * il Consiglio europeo di Nizza nella dichiarazione n. 23 "riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri";

    * il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiarano che l'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei;

    * la dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali cui l'Unione europea deve dare una risposta riguarda "come avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani - al progetto europeo e alle istituzioni europee";

    * il Libro bianco della Commissione sulla governance sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase di definizione alla fase di attuazione delle politiche, nonché il coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono.

    Peraltro la Comunità e gli Stati membri si prefiggono segnatamente come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro ogni forma di esclusione.

    Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce del resto un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

    Cronistoria

    Un sostegno alla promozione della cittadinanza europea attiva è assicurato da vari anni, soprattutto attraverso alcune linee di bilancio iscritte nella parte A del bilancio:

    * la linea A-3016 cofinanzia le spese di funzionamento dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea;

    * la linea A-3020 cofinanzia le spese di funzionamento dell'associazione "La nostra Europa";

    * la linea A-3021 cofinanzia le spese di funzionamento di gruppi europei di riflessione e di organizzazioni che promuovono l'idea europea;

    * la linea A-3024 cofinanzia azione condotte da associazioni e federazioni d'interesse europeo;

    * la linea A-3026 cofinanzia le spese di funzionamento di gruppi di riflessione europei;

    * la linea A-3030 cofinanzia le spese di funzionamento del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli;

    * la linea A-3036 cofinanzia le spese di funzionamento della Casa Jean-Monnet e della Casa Robert-Schuman;

    * la linea A-321 sostiene la promozione dei gemellaggi fra città dell'Unione europea.

    Peraltro tre linee di bilancio della Parte B del bilancio consentono anche di sostenere nel 2003 interventi comunitari a favore della promozione di una cittadinanza europea:

    * la linea B3-305 finanzia azioni a favore della società civile mediante sovvenzioni erogate a organizzazioni non governative e a organizzazioni sindacali;

    * le linee B3-4105 e B5-803 cofinanziano le spese di funzionamento della Piattaforma delle ONG operanti nel settore sociale.

    La maggior parte di questi interventi è caratterizzata dal fatto che finora sono stati condotti senza base giuridica.

    Obiettivi

    L'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] e la decisione di predisporre il bilancio della Commissione secondo l'approccio ABB (Activity-Based Budgeting ovvero bilancio per attività) rendono necessario varare atti di base per una serie di sovvenzioni precedentemente finanziate mediante stanziamenti iscritti nella parte A (stanziamenti amministrativi) della sezione del bilancio della Commissione (sezione III).

    [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    L'obiettivo della presente decisione è dunque porre in essere un atto di base per la concessione di sovvenzioni intese alla promozione della cittadinanza europea attiva, per un periodo di cinque anni (2004-2008).

    La volontà di prevedere atti di base per le sovvenzioni finora finanziate alla parte A è stata annunciata pubblicamente dalla Commissione in una dichiarazione connessa con l'approvazione del nuovo regolamento finanziario. In questa dichiarazione "il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta di regolamento quadro in cui possono essere precisati i criteri globali di selezione e di concessione delle sovvenzioni di funzionamento a favore degli organismi di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera b)".

    Base giuridica

    La proposta si fonda sull'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo.

    Conseguenze di bilancio

    Considerato che la proposta risponde essenzialmente all'esigenza tecnica di fornire una base giuridica a interventi che ne sono attualmente privi, gli importi previsti sono in gran parte basati su quelli concessi nel quadro del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2003.

    In totale l'importo proposto è di 113,092 milioni di euro.

    Analisi degli articoli

    L'articolo 1 presenta l'obiettivo del programma, che consiste nel sostenere gli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva e nel promuovere le azioni in tale settore.

    L'articolo 2 presenta le condizioni di accesso al programma e rinvia all'allegato, in cui sono esposti dettagliatamente i tre moduli che compongono il programma:

    * sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi indicati nella decisione;

    * sovvenzioni di funzionamento a favore di altri organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea al servizio della cittadinanza attiva;

    * sovvenzioni d'azione per gli altri interventi citati in precedenza (sostegno ad azioni realizzate in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e federazioni d'interesse europeo o dalle organizzazioni sindacali interprofessionali; azioni a favore dei gemellaggi fra città avviate dalle municipalità, dagli enti e dagli organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni).

    L'articolo 3 prevede una copertura geografica del programma estesa agli Stati membri ed eventualmente, per determinate azioni, ai paesi candidati all'adesione e ai paesi EFTA/SEE.

    L'articolo 4 rinvia all'allegato per le modalità di selezione dei beneficiari del programma. Per quanto concerne le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi - diversi da quelli indicati nella decisione - che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea al servizio della cittadinanza attiva, e per quanto riguarda le sovvenzioni d'azione, è previsto che esse siano concesse sulla base di inviti annuali a presentare proposte. In materia di sovvenzioni di funzionamento sono anche previste le modalità che consentono un'eventuale individuazione nominativa dei beneficiari da parte dell'Autorità di bilancio.

    L'articolo 5 rinvia all'allegato per le condizioni di concessione delle sovvenzioni.

    L'articolo 6 istituisce il programma per il periodo 2004-2008.

    L'articolo 7 stabilisce le modalità delle valutazioni intermedia e finale del programma, nonché del suo rinnovo.

    2003/0116 (CNS)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (civic participation)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione [2],

    [2] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Parlamento europeo [3],

    [3] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima e la cui promozione avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    (2) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono segnatamente come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro ogni forma di esclusione.

    (3) L'applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario costituisce una nuova priorità indispensabile ai fini del buon funzionamento del mercato interno. I cittadini, i consumatori e le imprese potranno far valere integralmente i diritti loro conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario dinanzi a qualsiasi giurisdizione nazionale soltanto nel caso in cui i giudici siano sufficientemente informati e formati in tal senso. Una politica comune nel settore dell'applicazione del diritto comunitario e della giurisprudenza costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    (4) Il Parlamento europeo nella risoluzione del 15 aprile1988 [4] ritiene opportuno che venga compiuto un notevole sforzo per intensificare le relazioni tra i cittadini dei vari Stati membri e che sia giustificato e al tempo stesso auspicabile un contributo specifico delle istituzioni comunitarie allo sviluppo dei gemellaggi fra comuni e città appartenenti a Stati comunitari diversi.

    [4] GU C 122 del 9.5.1988, pag. 38.

    (5) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha altresì sottolineato che uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico, attraverso tra l'altro un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e sui fondamenti di questo spazio per accrescere l'accettazione e il sostegno dei cittadini.

    (6) L'agenda sociale europea adottata a Nizza nel dicembre 2000 si fonda su una nuova forma di governance che conferisce un ruolo chiaro e attivo a tutte le parti interessate e a tutti i principali protagonisti (compresa la società civile) per consentire loro di partecipare alla gestione delle politiche correlate a questa nuova Agenda; prevede altresì una piena partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) all'evoluzione delle politiche di inclusione e di pari opportunità per tutti.

    (7) Il Consiglio europeo di Nizza nella dichiarazione n. 23 riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri.

    (8) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali cui l'Unione europea deve dare una risposta riguarda come avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

    (9) L'Unione europea si è prefissata a Lisbona, nel giugno 2000, un obiettivo strategico da conseguire entro il 2010: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Nei prossimi anni i cittadini europei saranno chiamati a pronunciarsi su importanti problematiche, conseguenti a scoperte scientifiche e progressi tecnologici, le quali possono influenzare direttamente e a lungo la loro vita e quella delle future generazioni.

    (10) Le linee di bilancio A-321, A-3020, A-3021, A-3024, A-3026, A-3036 e B3-305 del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti si sono dimostrate efficaci ai fini della promozione di un dialogo costante con la società civile organizzata e le municipalità in tema di costruzione europea.

    (11) L'Associazione "La Nostra Europa" riunisce in un gruppo di studio e di ricerca personalità rappresentative della società europea, del mondo politico, sociale, economico e scientifico ed intende porsi quale punto d'incontro di riflessioni e idee per la promozione di un'unione più stretta dell'Europa. Persegue pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.

    (12) La casa Jean-Monnet e la casa Robert-Schuman sono un luogo d'incontro di cittadini. La loro finalità è quella di far conoscere ai cittadini le prime iniziative e i protagonisti della costruzione europea negli ambienti in cui due dei padri fondatori dell'Europa sono vissuti e hanno lavorato, nonché di informare sull'Europa di oggi e di domani. Questi organismi perseguono pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.

    (13) Il dialogo civile svolge un ruolo essenziale ai fini della promozione della cooperazione con gli ambienti della società civile in ambito sociale e fino al 2001 ha usufruito di un sostegno da parte della linea di bilancio B3-4101. Le attività della piattaforma delle ONG sociali europee, benché finanziate nel 2001-2002 dalla linea di bilancio B3-4105 relativa alle azioni preparatorie per combattere l'esclusione sociale e nel 2003 da un finanziamento congiunto mediante le linee di bilancio B3-4105 et B5-803, superano di gran lunga l'ambito di tali programmi e contribuiscono alla realizzazione della nuova forma di governance sostenuta dall'agenda sociale europea adottata a Nizza.

    (14) Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, sostenuto dalla linea di bilancio A-3030 del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti, esercita una funzione di rappresentanza presso l'Unione europea delle organizzazioni dei rifugiati e degli sfollati, promuovendo i principi e le politiche riconducibili agli obiettivi del trattato in tema di asilo e di lotta contro l'esclusione sociale.

    (15) La linea di bilancio A-3016 del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata al sostegno dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, la cui funzione è quella di procedere ad uno scambio di idee ed esperienze sulle questioni inerenti alla giurisprudenza, all'organizzazione e al funzionamento degli organismi associati nell'esercizio delle rispettive funzioni giurisdizionali o consultive. La sua azione è indispensabile per coordinare e far conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato in materia di diritto comunitario e favorire la condivisione delle tecniche di recepimento e attuazione del diritto europeo a livello nazionale.

    (16) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 [5], che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, di seguito denominato "regolamento finanziario", impone di dotare di atti di base le azioni di sostegno esistenti.

    [5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (17) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario [6], a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

    [6] Dichiarazione del 13.6.2002 emessa in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, relativa all'articolo 108.

    (18) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri ed eventualmente, per determinate azioni, ai paesi candidati all'adesione, nonché ai paesi EFTA/SEE.

    (19) Gli eventuali finanziamenti non comunitari mediante risorse degli Stati sono soggetti al rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato.

    (20) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione deve essere accordato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

    DECIDE:

    Articolo 1 - AObiettivo del programmaO

    1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria finalizzato al sostegno degli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva, nonché alla promozione di azioni in tale settore.

    Il programma ha come obiettivo quello di:

    a) promuovere i valori e gli obiettivi dell'Unione europea;

    b) avvicinare i cittadini all'Unione europea e alle sue istituzioni;

    c) far partecipare pienamente i cittadini alle riflessioni e ai dibattiti sulla costruzione dell'Unione europea;

    d) intensificare i rapporti e gli scambi tra cittadini dei paesi che partecipano al programma, segnatamente mediante i gemellaggi di città;

    e) incoraggiare le iniziative degli organismi impegnati nella promozione di una cittadinanza attiva e partecipativa.

    2. Le attività sostenute dal presente programma mirano a sostenere il funzionamento e a promuovere le azioni degli organismi che perseguono gli obiettivi del programma conformemente ai principi precisati nell'allegato.

    3. Il presente programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

    Articolo 2 - AAccesso al programma]

    Possono usufruire di una sovvenzione comunitaria d'azione gli organismi che rispettino le disposizioni di cui all'allegato.

    L'azione deve essere conforme ai principi che ispirano l'attività comunitaria nel settore della cittadinanza attiva.

    Un organismo, per poter usufruire di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore, deve rispettare le disposizioni contenute nell'allegato e disporre di una struttura che consenta azioni in grado di produrre un potenziale impatto a livello dell'intera Unione europea.

    Articolo 3 - APartecipazione dei Paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea]

    Alcune azioni del presente programma possono essere aperte alla partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti degli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità europea e questi paesi.

    Articolo 4 - ASelezione dei beneficiari]

    1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento nel quadro del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato.

    2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato. La selezione delle azioni costituisce l'esito di un invito a presentare proposte.

    Articolo 5 - AConcessione della sovvenzione]

    Le sovvenzioni concesse nel quadro delle diverse azioni del programma devono risultare conformi alle disposizioni stabilite nella pertinente sezione dell'allegato.

    Articolo 6 - ADisposizioni finanziarie]

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 7 - AMonitoraggio e valutazione]

    1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma e presenta, laddove opportuno, proposte di modifica volte ad un eventuale rinnovo del programma.

    La relazione si fonda in particolare su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile al più tardi entro la fine del 2006 e dovrà analizzare almeno la pertinenza e la coerenza complessive del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni), l'efficacia complessiva e individuale delle varie azioni (in termini di conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e nell'allegato).

    2. Il Consiglio, in conformità del trattato, adotta una decisione relativa al proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2009. Prima di presentare proposte in questo senso la Commissione farà effettuare una valutazione esterna aggiornata del programma e terrà conto dei risultati di tale valutazione nelle sue proposte.

    Entro e non oltre il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. La relazione si fonda in particolare sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati conseguiti dai beneficiari, in particolare sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni (considerate nel loro complesso e singolarmente) condotte dai beneficiari del programma, in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e nell'allegato.

    Articolo 8 - AEntrata in vigore]

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [...]

    ALLEGATO

    1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

    L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare le attività nel settore della cittadinanza europea attiva, promuovendo le azioni e il funzionamento degli organismi operanti in questo settore.

    Il sostegno si concretizza in uno dei due tipi di sovvenzione sottoelencati:

    - sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (moduli 1 e 2);

    - sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (modulo 3).

    Le azioni degli organismi della società civile e di altre strutture quali le municipalità e le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cittadinanza attiva in grado di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'attività comunitaria riguardano in particolare:

    - le azioni di cooperazione multinazionale a livello europeo;

    - gli incontri e i dibattiti tra i cittadini sui temi di interesse europeo, quali i valori, gli obiettivi, le competenze, le politiche e le istituzioni dell'Unione europea;

    - i progetti di riflessione, istruzione e formazione a carattere non formale;

    - le azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini;

    - gli scambi tra i cittadini e le loro organizzazioni;

    - la diffusione di informazioni sull'azione comunitaria;

    - le azioni preparatorie, di sostegno e di valutazione delle azioni sovvenzionate.

    Le attività realizzate dalla Piattaforma delle ONG sociali europee sono in particolare le seguenti:

    - contributo all'elaborazione delle politiche dell'UE su problematiche d'interesse comune per le organizzazioni associate, segnatamente quelle attinenti ai diritti sociali, alle politiche e ai programmi sociali dell'UE e al dialogo civile;

    - informazione delle organizzazioni associate in merito all'evoluzione delle politiche comunitarie di loro interesse, agevolazione del processo di dialogo e consultazione delle organizzazioni associate con le istituzioni dell'UE, nonché diffusione a livello nazionale della conoscenza di tali attività tramite le organizzazioni associate;

    - promozione di un dialogo con altri soggetti impegnati su temi di interesse comune (parti sociali, altre organizzazioni europee di ONG, ONG dei paesi candidati, ecc.);

    - rafforzamento delle ONG sociali nell'Unione europea e nei paesi candidati, segnatamente attraverso lo scambio di esperienze, pratiche e informazioni tra gli organismi associati alla Piattaforma sociale.

    Le attività realizzate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sono in particolare le seguenti:

    - funzione di rappresentanza delle organizzazioni dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati presso l'Unione europea;

    - funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea;

    - trasmissione di informazioni sui rifugiati, richiedenti asilo e sugli sfollati alle istituzioni europee;

    - trasmissione di informazioni provenienti dall'Unione europea presso i consigli nazionali dei rifugiati e le organizzazioni non governative;

    - contributi allo scambio di informazioni e buone pratiche;

    - azioni finalizzate al dibattito e alla riflessione sui rifugiati, sui richiedenti asilo e sugli sfollati in Europa, nonché sull'azione dell'Unione europea a favore di questi soggetti;

    - sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea mediante la rete delle organizzazioni associate;

    - azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati.

    L'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea persegue l'obiettivo di coordinare e far conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato in materia di diritto comunitario e favorire la condivisione delle tecniche di recepimento e attuazione del diritto europeo a livello nazionale.

    Sono oggetto di questo programma anche le azioni della Commissione connesse all'avvio, alla promozione e alla gestione delle "piattaforme di scambio e di stimolo" attive nel settore della cittadinanza attiva e dell'integrazione europea, nonché l'organizzazione di manifestazioni connesse a tali azioni.

    2. Realizzazione delle attività sostenute

    2.1. Le attività svolte dagli organismi ammessi a ricevere una sovvenzione comunitaria in virtù del programma fanno capo a uno dei moduli descritti di seguito.

    2.1.1. Modulo 1: programma di lavoro permanente dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva:

    - Associazione "La nostra Europa"

    - Casa Jean-Monnet

    - Casa Robert-Schuman

    - Piattaforma delle ONG sociali europee

    - Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

    - Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea.

    2.1.2. Modulo 2: programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

    Rientra in questa azione:

    - un organismo senza scopo di lucro che sviluppa le sue attività a favore dei cittadini attivi in questi stessi organismi;

    - una rete europea con effetti moltiplicatori costituita da organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri che partecipano al programma e impegnati nella promozione di principi e politiche riconducibili agli obiettivi propri di questo settore;

    - un organismo che persegue un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della cittadinanza europea attiva.

    Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa a sostegno della realizzazione del programma di lavoro permanente di un siffatto organismo.

    2.1.3. Modulo 3:

    a) azioni nel settore della cittadinanza europea attiva realizzate in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e federazioni d'interesse europeo o dalle organizzazioni sindacali interprofessionali. In deroga all'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo sono ammesse a usufruire dei finanziamenti previsti dal presente modulo anche laddove esse non siano dotate di personalità giuridica;

    b) azioni a favore dei gemellaggi fra città avviate dalle amministrazioni comunali, dagli enti e dagli organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni.

    2.2. In funzione della qualità e della quantità delle richieste di sostegno finanziario, al momento dell'assegnazione delle risorse del programma si terrà conto degli orientamenti di seguito indicati:

    - le risorse da impegnare nel quadro del modulo 3, lettera a) non sono inferiori al 20/% del bilancio annuale disponibile per il presente programma;

    - le risorse da impegnare nel quadro del modulo 3, lettera b) non sono inferiori al 40/% del bilancio annuale disponibile per il presente programma.

    3. Selezione dei beneficiari

    3.1. La Commissione pubblica opportuni inviti a presentare proposte per assegnare le sovvenzioni a titolo del 2° modulo del presente programma. Tuttavia, la Commissione può assegnare le sovvenzioni senza ricorrere a un invito a presentare proposte qualora le linee di bilancio indichino esplicitamente un beneficiario. Essa può procedere allo stesso modo quando il bilancio individua i beneficiari e gli importi assegnati a ciascuno di essi se l'importo totale della linea di bilancio interessata è completamente preassegnato dall'Autorità di bilancio. In entrambi i casi, si applicano tutte le altre norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

    Al momento della pubblicazione di un invito, possono essere indicate eventuali priorità circa i temi e i tipi di attività riconducibili all'obiettivo generale del programma e circa l'eventuale durata pluriennale delle attività.

    3.2. Gli organismi beneficiari di una sovvenzione nel quadro del modulo 3 del programma sono selezionati in base a inviti a presentare proposte. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo, l'invito a presentare proposte può svolgersi sotto forma di licitazione privata.

    4. Caratteristiche in rapporto alle quali sono valutate le richieste di sovvenzione

    Le richieste di sovvenzione sono valutate in rapporto alle seguenti caratteristiche:

    - rispondenza agli obiettivi del programma;

    - qualità delle attività sviluppate;

    - possibile effetto moltiplicatore di tali attività sui cittadini;

    - impatto geografico delle attività svolte;

    - coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

    - proporzionalità costi/benefici dell'attività proposta.

    5. Finanziamento e spese ammissibili

    5.1 Nel quadro del modulo 1, le spese ammissibili degli organismi interessati riguardano sia le spese di funzionamento sia quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.

    5.2 Le sovvenzioni concesse a questi organismi non possono finanziare la totalità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale le sovvenzioni sono assegnate: almeno il 10% del bilancio degli organismi in parola deve essere cofinanziato da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

    5.3 In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, è fatta deroga al principio di degressività per le sovvenzioni di funzionamento assegnate a tali organismi, tenuto conto della loro natura di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

    5.4 Nel quadro del modulo 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, spese immobiliari, attrezzature, forniture d'ufficio, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente connesse alle attività dell'organismo.

    5.5 Una sovvenzione di funzionamento assegnata nel quadro del modulo 2 dell'allegato non può finanziare la totalità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata. Gli organismi interessati da questo modulo devono ottenere da fonti diverse da quelle comunitarie cofinanziamenti d'importo pari ad almeno il 20% dei loro bilanci. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

    5.6 In conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, la sovvenzione di funzionamento così assegnata ha, in caso di rinnovo, carattere decrescente (principio di degressività). Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5% l'anno. Per rispettare questa norma che si applica ferma restando la norma del cofinanziamento citata sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa a titolo di un determinato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario concesso a titolo dell'esercizio precedente.

    5.7 Le sovvenzioni previste nel quadro del modulo 3 possono essere concesse mediante l'applicazione di tariffe forfettarie per le spese di organizzazione e di viaggio.

    6. Gestione del programma

    In base a un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare la totalità o una parte dei compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; può anche ricorrere ad esperti e a qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa, che non preveda funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di servizio ad hoc. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

    7. Controlli e audit

    7.1 Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

    7.2 La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di questi audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero della Commissione.

    7.3 Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a termine gli audit.

    7.4 La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

    7.5 Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [7]. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [8].

    [7] GU L 292 DEL 15.11.1996, PAG. 2.

    [8] GU L 136 DEL 31.5.1999, PAG. 1.

    SCHEDA FINANZIARIA

    Settori politici: 1. Istruzione e cultura; 2. Occupazione e affari sociali; 3. Giustizia e affari interni

    Attività: 1. Dialogo con i cittadini; 2. Promozione di una società senza esclusi; 3. Immigrazione, asilo e visti

    Denominazione dell'azione:

    Programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (civic participation)

    1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    15.06.01.02 (ex A-3020) Associazione "La nostra Europa"

    15.06.01.03 (ex A-3021) Gruppi europei di riflessione e a organizzazioni che promuovono l'idea europea

    15.06.01.04 (ex A-3024) Associazioni e federazioni d'interesse europeo

    15.06.01.05 (ex A-3026) Gruppi di riflessione europei

    15.06.01.06 (ex A-3036) Casa Jean-Monnet e Casa Robert-Schuman

    15.06.01.07 (ex A-321) Gemellaggi fra città dell'Unione europea

    15.01.04.18 Gemellaggi tra città dell'Unione europea - spese di gestione amministrativa

    Tutte le suddette linee di bilancio attengono all'attività "Dialogo con i cittadini" e sono riconducibili alla rubrica 5 delle Prospettive finanziarie fino al 2006.

    18.06.03 (ex A-3016) Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea

    18.03.01 (ex A-3030) Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli

    linea di bilancio attinente al settore "Giustizia e affari interni" e riconducibile alla rubrica 5 delle Prospettive finanziarie fino al 2006

    15.06.01.01 (ex B3-305 in parte) Azioni a favore della società civile; linea di bilancio attinente all'attività "Dialogo con i cittadini" e riconducibile alla rubrica 3 delle Prospettive finanziarie fino al 2006

    15.01.04.12 (ex B3-305A in parte) Azioni a favore della società civile e visite alla Commissione - spese di gestione amministrativa; linea di bilancio attinente all'attività "Dialogo con i cittadini" e riconducibile alla rubrica 3 delle Prospettive finanziarie fino al 2006.

    04.04.09 (ex B3-4105 ed ex B5-803, in parte) Sostegno per le spese di funzionamento della Piattaforma delle ONG sociali europee; linea di bilancio attinente all'attività "Promozione di una società senza esclusi" e riconducibile alla rubrica 3 delle Prospettive finanziarie fino al 2006

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 113,092 milioni di euro in stanziamenti d'impegno (SI)

    2.2 Periodo d'applicazione:

    2004-2008

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

    Rubrica 5 [9]

    [9] Le risorse sono valutate sulla base dell'ipotesi dell'istituzione di un'agenzia esecutiva e saranno sottratte dalle risorse attualmente assegnate nel quadro delle spese amministrative della Commissione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Rubrica 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Rubrica 5

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Rubrica 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    |X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota: l'azione è nuova sotto questa forma; tuttavia costituisce il seguito di interventi comunitari esistenti, sotto altra forma, da molti anni e mira in particolare a fornire una base giuridica a questi interventi. Sono interessate le precedenti linee di bilancio A-3016, A-3020, A-3021, A-3024, A-3026, A-3030, A-3036, A-321, B3-305, B3-4105 et B5-803 (le ultime tre parzialmente).

    4. BASE GIURIDICA

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata dalla Commissione il ...

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità di un intervento comunitario

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    Oltre al trattato, che istituisce una cittadinanza europea, diverse prese di posizioni recenti sottolineano la necessità di promuovere una cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani. Il Consiglio europeo di Nizza nella dichiarazione n. 23 "riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri". Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiarano che l'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei. La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali cui l'Unione europea deve dare una risposta riguarda "come avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani - al progetto europeo e alle istituzioni europee". Il Libro bianco della Commissione sulla governance sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase di definizione alla fase di attuazione delle politiche e il coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono.

    Peraltro la Comunità e gli Stati membri si prefiggono segnatamente come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro ogni forma di esclusione.

    Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

    In effetti il bilancio comunitario sostiene già la promozione della cittadinanza attiva europea attraverso le linee di bilancio iscritte nella Parte A del bilancio, in particolare attraverso la linea che finanzia i gemellaggi fra città. Questo sostegno è stato concesso senza base giuridica, mediante linee di bilancio iscritte fra le spese di funzionamento amministrativo della Commissione. L'introduzione, a partire dal 2004, di una nomenclatura di bilancio formulata secondo i principi dell'Activity-Based Budgeting (ABB) richiede di dotare questi interventi di una base giuridica adeguata, come convenuto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione in occasione dell'adozione del nuovo regolamento finanziario.

    Anche se il bilancio comunitario ha comunque consentito, nel corso degli ultimi anni, di fornire un sostegno, in assenza di base giuridica, ad azioni a favore della società civile (attraverso ONG e organizzazioni sindacali) e a favore della Piattaforma delle ONG sociali, si ritiene opportuno procedere ad un raggruppamento con le altre azioni per le quali viene proposta la presente base giuridica.

    La presente proposta, motivata innanzitutto da considerazioni tecniche, mira pertanto a dotare di una base giuridica solida le sovvenzioni di funzionamento finora concesse in assenza di base giuridica.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

    La presente proposta risponde anzitutto alla necessità tecnica di fornire una base giuridica solida a sovvenzioni di funzionamento tradizionalmente versate in questo settore a titolo della parte A del bilancio e di dare così un seguito alla dichiarazione comune delle tre istituzioni emessa in occasione dell'adozione del nuovo regolamento finanziario.

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    La proposta mira a sostenere due tipi di intervento: le sovvenzioni destinate a cofinanziare le spese di funzionamento di una serie di organismi attivi nel settore della cittadinanza europea attiva; le sovvenzioni destinate a sostenere azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nell'ambito della cittadinanza europea attiva.

    Le sovvenzioni di funzionamento interessano vari organismi attivi nel settore del dialogo con i cittadini (associazione "La nostra Europa", Casa Jean-Monnet e Casa Robert-Schuman), in campo sociale (Piattaforma delle ONG sociali) o nel settore della giustizia e degli affari interni (Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli). Sovvenzioni di funzionamento possono essere concesse anche ad altri organismi europei attivi nella promozione della cittadinanza europea attiva (gruppi di riflessione, associazioni di interesse europeo, ecc.).

    Il sostegno accordato ad azioni specifiche mira alla promozione della cittadinanza europea attiva mediante due tipi di azioni: azioni nel campo della cittadinanza europea attiva realizzate in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e federazioni d'interesse europeo o dalle organizzazioni sindacali interprofessionali; azioni a favore dei gemellaggi fra città avviate dalle municipalità, dagli enti e dagli organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni.

    5.3 Modalità di attuazione

    È in corso uno studio di fattibilità riguardante l'istituzione di un'agenzia esecutiva con il compito di assistere la Commissione nel settore dell'istruzione e della cultura. Se, in base a un'analisi costi/efficacia, la Commissione deciderà di creare tale agenzia, quest'ultima potrebbe essere chiamata a partecipare a una parte dei compiti di gestione del presente programma, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    Questa possibilità è esaminata a livello generale del settore politico; è a questo livello che saranno valutate le conseguenze di una tale impostazione sulle risorse da assegnare alla gestione del programma nell'ambito della Commissione. In questa fase l'ipotesi preliminare presa in considerazione è quella di un contributo del programma ai costi di funzionamento dell'agenzia esecutiva prevista (attraverso la linea a sostegno delle spese amministrative associata alla linea di bilancio che corrisponde al programma).

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    6.1.1 Intervento finanziario

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI

    (stanziamenti di impegno)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L'importo proposto tiene conto dei vincoli di bilancio, soprattutto a livello della rubrica 5, che finanzierà la maggior parte dell'azione.

    In questo contesto è stato ipotizzato, come regola generale, un aumento annuo del 2% per le sovvenzioni agli organismi indicati nella decisione che istituisce il programma (Modulo 1).

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    Il fabbisogno in termini di risorse umane e amministrative sarà coperto nell'ambito della dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    Si tratta di risorse esistenti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi senza contare l'assistenza di un'agenzia esecutiva; nel caso in cui tale assistenza fosse introdotta a partire dal 2005, le risorse interne della Commissione assegnate alla gestione dell'azione sarebbero ridotte nella stessa misura (ipotesi compresa nel totale di cui sopra).

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi senza contare l'assistenza di un'agenzia esecutiva; nel caso in cui tale assistenza fosse introdotta a partire dal 2005, le risorse interne della Commissione assegnate alla gestione dell'azione sarebbero ridotte nella stessa misura (ipotesi compresa nel totale di cui sopra).

    (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Sistema di controllo

    L'articolo 7 della decisione stabilisce le modalità di valutazione del programma (valutazione intermedia anteriore ad un'eventuale decisione relativa al rinnovo del programma, valutazione finale).

    8.2 Modalità e periodicità della valutazione

    Entro e non oltre il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma e presenta, laddove opportuno, proposte di modifica volte ad un eventuale rinnovo del programma. Detta relazione si baserà in particolare su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile al più tardi entro la fine del 2006 e che esaminerà almeno la pertinenza e la coerenza complessive del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia complessiva e individuale delle varie azioni (in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato).

    Il Consiglio, in conformità del trattato, adotta una decisione sul proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2009. Prima di presentare proposte in tal senso la Commissione farà eseguire una valutazione esterna aggiornata del programma e terrà conto dei risultati di tale valutazione nelle sue proposte.

    Entro e non oltre il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Detta relazione si baserà in particolare sui risultati della valutazione esterna ed esaminerà i risultati ottenuti dai beneficiari, in particolare l'efficacia ed efficienza delle azioni (considerate complessivamente e individualmente) condotte dai beneficiari del programma, relativamente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Tutti i contratti, tutte le convenzioni e tutti gli impegni giuridici conclusi tra la Commissione e i beneficiari prevedono la possibilità di un controllo in loco presso il beneficiario diretto della sovvenzione comunitaria da parte della Commissione o della Corte dei conti, nonché la possibilità di richiedere ogni documento giustificativo delle spese effettuate nel quadro di questi contratti, convenzioni e impegni giuridici per i cinque anni successivi alla fine del periodo contrattuale. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare una relazione e un rendiconto finanziario, che sono analizzati al tempo stesso dal punto di vista del contenuto e dell'ammissibilità delle spese, conformemente all'obiettivo del finanziamento comunitario e considerando gli obblighi contrattuali e i principi di economia e di sana gestione finanziaria.

    Alle convenzioni finanziarie sono allegate informazioni di natura amministrativa e finanziaria, destinate in particolare a precisare le spese ammissibili in virtù delle convenzioni stesse. Laddove opportuno, è stabilito un limite all'intervento comunitario a copertura di alcuni elementi di costo, reali, identificabili e verificabili nella contabilità del beneficiario, in modo da agevolare il controllo e l'audit (come pure la valutazione al momento della selezione) dei progetti sovvenzionati.

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