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Document 52003PC0053

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

/* COM/2003/0053 def. - ACC 2003/0018 */

52003PC0053

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi /* COM/2003/0053 def. - ACC 2003/0018 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il Consiglio ha adottato il 20 dicembre 2002 il regolamento (CE) n. 2368/2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento, "L'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 è sospesa fino a quando il Consiglio ne deciderà l'applicazione in base a una proposta della Commissione."

2. Gli articoli suddetti sono stati sospesi, tra l'altro, perché non si era sicuri che determinati partecipanti, tra cui la stessa Comunità europea, rispondessero a tutti i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley. La disponibilità di certificati a prova di falsificazione, in particolare, non era garantita al momento dell'adozione del regolamento. (Ai sensi del regolamento, la stampa e il rilascio dei certificati CE competono agli Stati membri).

Successivamente, la Commissione ha ottenuto prove sufficienti che i requisiti in questione saranno soddisfatti entro il 1° febbraio 2003. La sospensione dell'applicabilità degli articoli suddetti potrebbe quindi essere revocata per questa data.

3. Occorre inoltre modificare la definizione dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley contenuta nel regolamento, che non consente la partecipazione al sistema di tutti gli Stati, le organizzazioni regionali di integrazione economica, i membri dell'OMC o i territori doganali separati conformi ai requisiti. In attesa che si concludano le consultazioni nell'ambito del sistema di certificazione del processo di Kimberley, i partecipanti hanno accettato che il divieto commerciale di cui alla sezione III, lettera c) del documento di cui all'allegato I del regolamento 2368/2000 del Consiglio non si applichi alle spedizioni provenienti dagli e destinate agli operatori commerciali di diamanti grezzi per i quali i partecipanti abbiano accertato la conformità con tutti i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley e che abbiano debitamente informato i partecipanti tramite il presidente del processo di Kimberley. Quest'accettazione figura in un avviso del presidente che fa parte del verbale ufficiale dei negoziati del processo di Kimberley. Essa contribuirà alla conclusione di un accordo definitivo che consenta la partecipazione di tutti i membri dell'OMC conformi ai requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Questa possibilità dovrebbe riflettersi adeguatamente nella definizione dei partecipanti contenuta nel regolamento.

2003/0018 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) le disposizioni del regolamento (CE) 2368/2002, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi [2] devono consentire la partecipazione di tutti i membri dell'OMC conformi ai requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Occorre quindi modificare la definizione di "partecipante" di cui all'articolo 2 del regolamento e le condizioni di inserimento nell'elenco dei partecipanti di cui all'allegato II dello stesso;

[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28, modificato dal regolamento (CE) n. ..../2003 della Commissione.

(2) poiché la Comunità europea e tutti gli altri partecipanti elencati nell'allegato II del regolamento hanno soddisfatto i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, la piena applicazione di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 non comporterà gravi perturbazioni del commercio internazionale di diamanti grezzi;

(3) essendo state presentate prove sufficienti che i requisiti in questione saranno soddisfatti entro il 1° febbraio 2003, la sospensione dell'applicabilità delle disposizioni suddette dovrebbe essere revocata per questa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1. la lettera (c) dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:

""partecipante": uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, lo ha notificato al presidente del sistema e figura nell'elenco dell'allegato II.".

2. L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 20. "In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle loro autorità competenti.".

3. All'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2003.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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