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Document 52003PC0039

    Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

    /* COM/2003/0039 def. */

    52003PC0039

    Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali /* COM/2003/0039 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Scopo del presente regolamento è di prorogare l'autorizzazione provvisoria di utilizzazione dell'avilamicina come stimolatore della crescita nell'alimentazione dei tacchini. In applicazione dell'articolo 9 della direttiva 70/524/CEE, la proroga è limitata a un periodo di 10 anni.

    La valutazione del fascicolo presentato in ordine al preparato antibiotico descritto nell'allegato al presente regolamento mostra che risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 70/524/CEE e che il prodotto può pertanto essere iscritto nel capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi in applicazione dell'articolo 9t (b).

    In base alla procedura stabilita dall'articolo 23 della direttiva del Consiglio 70/524/CEE, relativa agli additivi nei mangimi, la Commissione ha richiesto il parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in merito a una bozza di regolamento della Commissione che autorizza l'avilamicina per un periodo di 10 anni.

    Dato che il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere per il 20 dicembre 2002, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo citato, di sottoporre al Consiglio le misure proposte. Il Consiglio dispone di tre mesi per decidere. Se il Consiglio non perviene ad una decisione, la Commissione adotta le misure, eccettuato il caso in cui il Consiglio abbia votato contro queste ultime a maggioranza semplice.

    La presente proposta non esercita alcun impatto finanziario sul bilancio delle Comunità europee.

    Essa si basa su un'esclusiva competenza comunitaria.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini dell'SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 [2], in particolare l'articolo 9r,

    [1] GU L 270, del 14.12.1970, pag. 1.

    [2] GU L 265, del 3.10.2002, pag. 1.

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2(aaa) della Direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione degli antibiotici sia collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione.

    (2) L'articolo 9 dispone che una sostanza collegata ad un responsabile della sua messa in circolazione sia autorizzata per un periodo di dieci anni se risultano soddisfate tute le condizioni stabilite dall'articolo 3, punto a.

    (3) La valutazione del fascicolo presentato riguardo al preparato antibiotico di cui all'allegato al presente regolamento mostra che sono soddifatte le condizioni dell'articolo 3, punto a e che i prodotto può esserer quindi inserito al Capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi per animali in applicazione dell'articolo 9t, punto b. L'elenco contiene gli additivi autorizzati per un periodo di dieci anni.

    (4) La comunicazione della Commissione del luglio 2001 relativa a una strategia comunitaria contro la resistenza antimicrobica stabilisce gli elementi di una politica efficace contro la resistenza antimicrobica. Uno di questi elementi è il divieto di utilizzazione di antibiotici negll'alimentazione degli animali come stimolatori della crescita a decorrere dal 1°.1.2006.

    (5) La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi nell'alimentazione degli animali [COM(2002) 153 def.] che prevede l'abolizione graduale dell'utilizzazione degli ultimi antibiotici rimasti per la stimolazione della crescita a decorrere dal 1° gennaio 2006. La durata dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento dovrà essere pertanto soggetta a revisione per tenere conto delle azioni intraprese al riguardo.

    (6) In assenza di un parere favorevole del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni previste ai sensi della procedura stabilita dall'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'additivo appartenente al gruppo "Antibiotici" contenuti nell'allegato al presente regolamento è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [...]

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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