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Document 52003PC0023(05)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08

/* COM/2003/0023 def. - CNS 2003/0010 */

IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.1.2003

COM(2003) 23 definitivo
2003/0006 (CNS)

2003/0007 (CNS)

2003/0008 (CNS)

2003/0009 (CNS)

2003/0010 (CNS)

2003/0011 (CNS)

2003/0012 (CNS)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
per le campagn
e di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Prospettive politiche a lungo termine per un'agricoltura sostenibile

1.Verso un'agricoltura sostenibile

Il Consiglio europeo di Berlino ha approvato nel 1999 l'Agenda 2000, una nuova ed importante tappa nel processo di riforma della politica agricola comune (CAP). L'Agenda 2002 concretizza, per gli anni futuri, un modello europeo di agricoltura, con l'obiettivo di salvaguardare la diversità dei metodi di produzione diffusi in Europa, ed in particolare nelle regioni con problemi specifici. A tal fine sono necessari una maggiore rispondenza alle esigenze del mercato e una migliore competitività, la sicurezza e la qualità degli alimenti, la stabilizzazione dei redditi agricoli, la presa in considerazione dei problemi ambientali nell'ambito della politica agricola, una maggiore vitalità delle zone rurali, la semplificazione e un maggior decentramento.

Questi obiettivi sono conformi alla strategia per lo sviluppo sostenibile approvata dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001, secondo la quale gli effetti socioeconomici ed ambientali delle varie politiche debbono essere valutati in modo coordinato e preso in considerazione nel processo decisionale.

Nel luglio 2002 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla revisione intermedia della politica agricola comune: verso una politica agricola sostenibile 1 Nella comunicazione viene valutato l'andamento del processo di riforma della PAC dal 1992 in poi. La conclusione è che sono stati realizzati numerosi obiettivi: l'equilibrio dei mercati è migliorato, vi è stata un'evoluzione favorevole dei redditi agricoli e sono state gettate basi solide per l'allargamento e i negoziati in corso con l'OMC. In numerosi settori permangono tuttavia delle lacune da colmare tra gli obiettivi stabiliti per la PAC e l'effettiva capacità di quest'ultima di soddisfare le aspettative della società. La Commissione ha pertanto proposto numerose modifiche della PAC.

Nel presentare le proprie proposte legislative la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles nell'ottobre 2002 e dell'intenso dibattito che la pubblicazione, nel luglio 2002, della comunicazione ha avviato in seno al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e ad altri Comitati consultivi, nonché nella società civile. Tale dibattito si è ampliato grazie a contatti negli Stati membri con i rappresentanti degli agricoltori, l'industria, i consumatori, i gruppi ambientali e le ONG. Ne è emerso un ampio consenso sul come proseguire la riforma della PAC, ma sono stati espressi anche preoccupazioni e dubbi. Nel presentare le proprie proposte la Commissione ha tentato di tener conto di questi dubbi e preoccupazioni, nonché delle analisi d'impatto e dei nuovi vincoli di bilancio derivanti dall'accordo di Bruxelles.

L'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo a Bruxelles sulle proposte della Commissione per l'introduzione di aiuti diretti nei nuovi Stati membri ha rappresentato un'importante tappa nel processo dell'allargamento ed ha aperto la strada per la conclusione dei negoziati con i dieci paesi candidati, avvenuta a Copenaghen nel dicembre 2002. Questo accordo prevede, in un'Europa ampliata, un massimale per la spesa a sostegno dei mercati e per gli aiuti diretti, la cui crescita sarà inferiore al tasso di inflazione; viene inoltre ribadita l'importanza delle zone più svantaggiate e il carattere plurifunzionale dell'agricoltura e pertanto l'importanza del secondo pilastro.

Oltre alla richiesta del Consiglio europeo di Berlino di eseguire una revisione intermedia della PAC sono necessarie nuove iniziative per venire incontro ai nuovi compiti e realizzare gli obiettivi stabiliti a Göteborg e a Bruxelles. In considerazione della nuova disciplina a lungo termine per la spesa agricola, che prevede l'introduzione di un massimale, è necessario definire chiaramente le prospettive future di sviluppo della politica agricola comune. Senza tale sicurezza, gli operatori del settore non potranno programmare il proprio avvenire. Come indicato nella comunicazione sulla revisione intermedia è quindi necessario proseguire le riforme, con i seguenti obiettivi:

*Migliorare la competitività dell'agricoltura europea facendo dell'intervento una vera e propria rete di sicurezza, permettendo ai produttori europei di rispondere ai segnali di mercato e proteggendoli dalle fluttuazioni estreme dei prezzi.

*Promuovere un'agricoltura sostenibile che risponda maggiormente alle esigenze del mercato completando la transizione dagli aiuti al prodotto agli aiuti al produttore, attraverso l'introduzione di un unico pagamento per azienda disaccoppiato dalla produzione, determinato in base ai riferimenti storici e subordinato al rispetto di norme ambientali, in materia di benessere degli animali e di sicurezza alimentare. Ciò dovrebbe consentire di rende più efficaci gli aiuti al reddito dei produttori.

*Garantire un sistema più equilibrato di aiuti e rafforzare lo sviluppo rurale trasferendo risorse dal primo al secondo pilastro della PAC attraverso l'introduzione di un sistema comunitario di modulazione e ampliando il campo d'applicazione degli attuali strumenti a favore dello sviluppo rurale, nell'intento di promuovere la qualità alimentare, il rispetto di norme più rigorose e un maggior benessere degli animali.

Definire chiaramente le prospettive politiche della PAC

Le ulteriori misure di riforma comporteranno molto probabilmente una spesa supplementare, dato che sarà necessario stabilizzare in modo adeguato i redditi degli agricoltori. In seguito alle decisioni in materia di bilancio adottate dal vertice di Bruxelles, l'incremento delle risorse disponibili potrà essere ottenuto solamente mediante altri risparmi per quanto riguarda il primo pilastro. Ulteriori misure di riforma richiederanno pertanto tagli sui pagamenti diretti esistenti e sulla spesa a sostegno dei mercati.

Se i tagli di bilancio non verranno effettuati in modo equo, trasparente e prevedibile esiste il rischio concreto che l'Unione si trovi in una situazione di stallo dal punto di vista delle decisioni sull'agricoltura. Sarebbe allora necessario negoziare la riduzione e la riassegnazione delle spese in parallelo e caso per caso e diventerebbe quasi impossibile garantire un contributo equilibrato e equo dei singoli agricoltori. Gli agricoltori stessi avrebbero grosse difficoltà a programmare le proprie attività, dato che oltre alle ulteriori misure di riforma sarebbe impossibile prevedere come tali misure saranno finanziate.

Questa situazione di incertezza non solo danneggerebbe gli interessi degli agricoltori, ma potrebbe anche ostacolare le decisioni necessarie per rendere la PAC più conforme alle aspettative della società. Una riforma frammentata della PAC potrebbe infatti inasprire molti dei problemi esistenti rischiando di compromettere seriamente l'agricoltura sostenibile. La Commissione ha pertanto proposto un meccanismo di risparmi che consente di soddisfare le nuove esigenze finanziarie ripartendo in modo equilibrato l'onere sull'intero settore agricolo.

Promuovere la competitività dell'agricoltura europea

L'analisi d'impatto conferma la necessità di apportare gli adeguamenti proposti dalla Commissione nel luglio 2002. In seguito all'ampio dibattito sul sistema delle quote lattiere la Commissione ritiene che la riforma dell'Agenda 2000 vada ampliata per rispecchiare meglio la realtà dei prezzi e per differenziare ulteriormente il livello di aiuti a favore del burro e del latte scremato in polvere. Si propone inoltre di modificare il premio di qualità per il frumento duro per incoraggiare ulteriormente, e in modo semplice, le produzioni di qualità.

Promuovere un'agricoltura sostenibile e più rispondente alle esigenze del mercato

Dal dibattito sull'introduzione di un pagamento unico disaccoppiato per azienda sono emerse numerose preoccupazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nelle proprie proposte.

*Per evitare l'abbandono delle terre a seguito degli aiuti disaccoppiati, la Commissione ha sottolineato come gli agricoltori dovranno rispettare obblighi rigorosi in materia di gestione delle terre, quale parte dei nuovi meccanismi di condizionalità. Grazie ad una maggiore flessibilità, il fatto di disaccoppiare gli aiuti servirà a migliorare la situazione dei redditi di numerosi agricoltori in zone periferiche.

*Per garantire un equilibrio tra gli interessi degli affittuari e quelli dei proprietari le proposte prevedono un sistema per il trasferimento dei diritti agli aiuti. I pagamenti verranno corrisposti solamente agli agricoltori che sono attivamente impegnati nella produzione o che mantengano le superfici agricole in buone condizioni agronomiche, salvaguardando il legame con la terra. Sono previste modalità specifiche per le attività di allevamento senza una corrispondente base agricola.

Per quanto riguarda l'OMC, il nuovo pagamento unico per azienda è compatibile con la "green box" e gli aiuti disaccoppiati consentiranno all'Unione europea di rafforzare la propria posizione negoziale, al fine di conseguire i propri obiettivi in seno all'OMC, ad esempio riguardo alle questioni non commerciali. Le proposte relative agli aiuti disaccoppiati potrebbero pertanto rivelarsi fondamentali per ottenere la massima contropartita per il modello di agricoltura europeo.

Affinché i benefici siano ottimali, soprattutto in termini amministrativi, i pagamenti unici per azienda dovranno riguardare il maggior numero possibile di settori: tutti i prodotti che fanno parte del regime COP (cereali, oleaginose e proteaginose), più le leguminose da granella, le sementi, le patate da fecola, le carni bovine e ovine. Saranno inglobati anche i pagamenti riveduti per il riso, il frumento duro e i foraggi essiccati nonché il settore lattiero-caseario, una volta attuati i relativi pagamenti. Le proposte per gli altri settori interessati dalla riforma (zucchero, olio d'oliva, tabacco, cotone e possibilmente ortofrutticoli e vino) saranno presentate nel corso del 2003.

Rafforzare lo sviluppo rurale

Le proposte di estendere il campo d'applicazione degli attuali strumenti di sviluppo rurale nell'intento di promuovere la qualità degli alimenti, il rispetto di norme più rigorose e il benessere degli animali sono state ben accolte ovunque.

La Commissione ha preso in seria considerazione le richieste reiterate degli Stati membri di semplificare, nell'ambito del secondo pilastro, la politica comunitaria di sviluppo rurale e concorda con gli Stati membri sull'importanza di una corretta gestione di tale pilastro. Essa ha già dato prova della propria disponibilità ad impegnarsi, in modo attivo e costruttivo, assieme agli Stati membri per conseguire tale semplificazione e ottenere risultati concreti. Alla fine del dicembre 2002 la Commissione ha presentato importanti proposte per agevolare la gestione dello sviluppo regionale a livello delle modalità d'applicazione della Commissione. La semplificazione diventa ancora più necessaria in considerazione delle attuali proposte di ampliare la portata e il campo d'applicazione dello sviluppo rurale.

Un miglior equilibrio degli aiuti

Le decisioni di Bruxelles di fissare un massimale della spesa a sostegno dei mercati agricoli significano che il meccanismo di trasferimento di risorse tra varie voci di bilancio non può essere attuato prima dell'inizio della prossima prospettiva finanziaria. La Commissione propone pertanto di introdurre, da quel momento, un sistema di modulazione che consenta di migliorare l'equilibrio degli aiuti tra il sostegno dei mercati e lo sviluppo rurale.

Viste in particolare le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, la Commissione sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il secondo pilastro. Da questo punto di vista, i trasferimenti dal primo verso il secondo pilastro devono essere considerati come un primo passo verso il necessario potenziamento dello sviluppo rurale, senza pregiudicare le discussioni future.

Tale trasferimento a favore del secondo pilastro e il finanziamento di nuove esigenze derivanti da ulteriori riforme dei mercati verranno ottenuti mediante un nuovo sistema di decrescenza. Tale sistema introduce il principio dei contributi progressivi in funzione dell'importo complessivo dei pagamenti diretti ottenuti da un'azienda, nell'intento di rendere eque e facilmente applicabili le riduzioni dei pagamenti diretti

2.Gli effetti delle riforme proposte

Le proposte di modifica della PAC consentono un massimo di flessibilità nelle decisioni produttive e semplificano notevolmente le modalità per la concessione degli aiuti ai produttori, garantendo al tempo stesso la stabilità dei loro redditi. La loro attuazione comporterà l'abolizione di gran parte degli aiuti attualmente concessi che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nonché una migliore applicazione della legislazione e maggiori incentivi per pratiche agricole sostenibili. Esse prevedono inoltre una notevole semplificazione della PAC, agevolano il processo di allargamento e consentono di meglio difendere la PAC nell'ambito dell'OMC.

Gli adeguamenti proposti completeranno l'obiettivo internazionale dell'Unione di far sì che i paesi in via di sviluppo beneficino pienamente dell'espansione del commercio mondiale, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. Come dimostra l'analisi di impatto, le proposte intese ad orientare gli aiuti verso metodi agricoli più estensivi e a provocare minori distorsioni negli scambi commerciali dovrebbero servire a ridurre i quantitativi esportati, contribuendo in tal modo a rafforzare i prezzi sul mercato mondiale, a tutto beneficio del settore agricolo dei paesi in via di sviluppo.

Questi adeguamenti sono necessari se si vuole che l'Unione europea possa garantire, nei prossimi anni, un modello europeo di agricoltura sostenibile e prevedibile e diventano ancora più urgenti in considerazione della nuova disciplina di bilancio. L'UE sarà così capace di mantenere in futuro una politica stabile nei confronti degli agricoltori, di garantire una distribuzione trasparente e più equa degli aiuti ai redditi dei produttori e di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei contribuenti.

2.1.Gli effetti economici

La Commissione ha pubblicato, nella revisione intermedia 2 , un'analisi approfondita sull'impatto delle modifiche proposte, nella quale si conclude in generale che nonostante le modeste variazioni del livello complessivo degli aiuti, queste proposte comporteranno una migliore ripartizione delle risorse tra i vari prodotti e un miglior trasferimento di reddito.

Tutte le analisi concordano nel prevedere una leggera diminuzione della produzione comunitaria di cereali, dovuta soprattutto all'applicazione dei pagamenti diretti disaccoppiati, alla proposta sul "credito energetico" e alla riduzione dei livelli di sostegno dei prezzi. Questi sviluppi deriveranno soprattutto dalla diminuzione delle superfici coltivate a cereali, dato che quasi tutte le analisi prevedono un incremento della resa media. Per il frumento la situazione dovrebbe essere meno problematica che per i cereali secondari, dato che le prospettive dei prezzi sul mercato mondiale sembrano più favorevoli.

Gli effetti delle proposte della revisione intermedia sulla produzione di semi oleosi sono più differenziati, ma dalle analisi emerge generalmente una tendenza ad un leggero ribasso della produzione di semi oleosi "alimentari". Secondo l'analisi della Commissione i pagamenti relativi al "credito energetico" provocheranno un incremento nella produzione di colture energetiche, soprattutto di semi oleosi, perlopiù a scapito della produzione di cereali.

L'introduzione di pagamenti diretti disaccoppiati nel settore dell'allevamento comporterà un certa flessione della produzione bovina e ovina in quanto promuoverà l'estensivizzazione del sistema produttivo, con la conseguenza di prezzi di mercato superiori ed effetti positivi sul reddito delle aziende interessate.

Si ritiene che, in generale, gli effetti delle proposte contenute nella revisione intermedia sul reddito agricolo saranno assai limitati per il settore agricolo comunitario nel suo complesso, sebbene si potranno registrare divergenze a seconda dei prodotti e delle regioni.

Per quanto riguarda il settore dell'allevamento, l'incremento di reddito connesso all'introduzione dei pagamenti diretti disaccoppiati, che provocheranno prezzi di mercato più elevati, verrà in gran parte annullato dall'impatto negativo sul reddito della diminuzione dei prezzi di mercato per i cereali secondari, a seguito dell'abolizione dell'intervento per la segale

2.2.Gli effetti sul bilancio

Per la Comunità a 15, le misure proposte comportano un risparmio valutato a 337 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2006 e a 186 milioni di euro all'anno circa a partire dal 2010. Questo risultato dipende dal fatto che i risparmi dovuti alle proposte sulle misure di mercato sono superiori agli effetti delle proposte concernenti gli aiuti diretti che ammontano, secondo le stime, a +729 milioni di euro nel 2006 e a oltre +1 610 milioni di euro all'anno circa a partire dal 2010.

Per i nuovi paesi aderenti, tuttavia, l'impatto finanziario a partire dal 2010 rappresenta una spesa supplementare dell'ordine di 88 milioni di euro, che aumenta annualmente per raggiungere i 241 milioni di euro nel 2013, data la percentuale crescente delle spese che questi paesi dovranno destinare agli aiuti diretti.

Si propone pertanto una riduzione degli aiuti diretti per la Comunità a 15 a partire dall'esercizio finanziario 2007, nell'intento di mantenere la spesa totale al di sotto del nuovo massimale stabilito a Bruxelles per il finanziamento delle misure di sostegno dei mercati e degli aiuti diretti in un'Europa ampliata a 25 Stati membri. La proposta è presentata nella seguente tabella:

UE-25: Previsione di spesa per la voce 1a - Proposte di riforma

in milioni di euro

Voce 1a

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Massimale UE-25

42 979

44 474

45 306

45 759

46 217

46 679

47 146

47 617

48 093

48 574

Spesa UE-25

41 681

43 642

44 395

45 156

46 123

47 568

48 159

48 805

49 451

50 099

di cui UE-15

41 320

41 339

41 746

42 183

42 802

43 569

43 513

43 513

43 513

43 513

Paesi candidati-10

361

2 303

2 649

2 973

3 321

3 999

4 646

5 292

5 938

6 586

Differenza

1 298

832

911

603

94

-889

-1 013

-1 188

-1 358

-1 525

Decrescenza

di cui disponibili per lo sviluppo rurale

228

228

751

475

2 030

741

2 420

988

2 810

1 234

3 200

1 481

3 343

1 481

3.Revisione intermedia e paesi aderenti

Conformemente alle modalità interne relative all'attuazione della procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di alcune decisioni e di altre misure da prendere nel periodo che precede l'adesione, la Commissione trasmetterà le proposte allegate concernenti la revisione intermedia ai paesi aderenti, dopo che saranno state trasmesse al Consiglio. Ogni paese aderente potrà chiedere una discussione sulle suddette proposte secondo le modalità suddette 3 .

4.Descrizione delle proposte

4.1.Stabilizzare i mercati e migliorare le organizzazioni comuni di mercato

Seminativi

Cereali

Si propone una riduzione finale del 5% (rispetto al 20% proposto nell'Agenda 2000) per ridurre, a partire dal 2004/05, il prezzo d'intervento dei cereali a 95,35 EUR/t, facendo così dell'intervento una vera e propria rete di sicurezza. Per evitare un ulteriore accumulo delle scorte, la segala verrà esclusa dal sistema d'intervento.

Essendo diminuita l'importanza dell'intervento, non sarà più giustificata una rettifica stagionale dei prezzi d'intervento. Si propone pertanto di abolire le maggiorazioni mensili. Non verranno più applicate le restituzioni alla produzione per gli amidi e alcuni prodotti derivati.

Quale conseguenza della diminuzione del prezzo d'intervento dei cereali, i pagamenti relativi alle superfici per i cereali ed altri seminativi interessati aumenteranno da 63 a 66 EUR/t e faranno parte del pagamento unico per azienda.

Colture proteiche

L'attuale supplemento a favore delle colture proteiche (9,5 EUR/t) verrà mantenuto e trasformato in un aiuto specifico per superficie alla coltura di 55,57 EUR/ha, che verrà corrisposto entro il limite di una nuova superficie massima garantita di 1,4 milioni di ha.

Frumento duro

Il supplemento per il frumento duro nelle zone tradizionali di produzione sarà ridotto da 344,5 EUR/ha a 250 EUR/ha e farà parte del pagamento unico per azienda, mentre verrà progressivamente abolito l'aiuto specifico per le altre zone in cui la produzione è sovvenzionata, attualmente fissato a 139,5 EUR/ha. I tagli saranno attuati nell'arco di un triennio, a cominciare dal 2004.

Sarà introdotto un nuovo premio per migliorare la qualità del frumento duro utilizzato per la produzione di semolino e pasta. Esso sarà corrisposto nelle zone di produzione tradizionali ad agricoltori che utilizzano un certo quantitativo di sementi certificate di varietà selezionate. Le varietà selezionate dovranno soddisfare i criteri di qualità previsti per la produzione di semola e di pasta. Il premio ammonta a 40 EUR/ha ed è corrisposto entro i limiti delle superfici massime garantite attualmente in vigore nelle zone di produzione tradizionali.

Patate da fecola

Il regolamento (CE) n. 1766/1992 prevede un pagamento diretto per i produttori di patate da fecola, che è stato fissato a 110,54 EUR per ogni tonnellata di fecola nell'ambito dell'Agenda 2000. Il 50% di questo pagamento confluirà nell'aiuto unico per azienda, sulla base dei quantitativi tradizionalmente consegnati all'industria, mentre la restante parte verrà mantenuta quale pagamento specifico alla coltura di patate da fecola. Il prezzo minimo viene abolito.

Foraggi essiccati

L'aiuto per i foraggi essiccati sarà ridistribuito tra i produttori e l'industria di trasformazione. L'aiuto diretto per i produttori confluirà nell'aiuto unico per azienda, in base ai quantitativi tradizionalmente consegnati all'industria. Saranno applicati massimali nazionali, per tener conto delle attuali quantità nazionali garantite.

Per un periodo transitorio di 4 anni si applicherà un regime di aiuto unico semplificato per l'industria dei foraggi disidratati e essiccati al sole, con un aiuto decrescente che partirà da 33 EUR/t nel 2004/05. Le rispettive quantità nazionali garantite verranno conglobate.

Sementi

Il regolamento (CE) n. 2358/71 introduce un aiuto per la produzione di varietà di sementi selezionate. L'aiuto che è attualmente corrisposto per ogni tonnellata di sementi prodotte, sarà integrato nel pagamento unico per azienda e sarà calcolato moltiplicando il numero di tonnellate che hanno beneficiato dell'aiuto per l'importo stabilito in applicazione dell'articolo 3 del summenzionato regolamento. 

Riso

Al fine di stabilizzare il mercato in particolare a seguito dell'impatto dell'iniziativa “tutto tranne le armi”, la Commissione propone una riduzione unica del prezzo di intervento del 50%, per arrivare ad un prezzo di sostegno effettivo di 150 EUR/t, in linea con il prezzo mondiale. Per stabilizzare il reddito dei produttori, l'attuale aiuto diretto verrà portato da 52 EUR/t a 177 EUR/t, equivalente alla compensazione totale per i cereali stabilita dalle riforme del 1992 e nell'Agenda 2000. Di questo importo, 102 EUR/t confluiranno nel pagamento unico per azienda e saranno corrisposti in base ai diritti storici entro il limite dell'attuale superficie massima garantita (SMG). I rimanenti 75 EUR/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verranno corrisposti come aiuto specifico alla coltura. La superficie massima garantita verrà stabilita al valore più basso tra la media 1999-2001 e il livello dell'attuale SMG. Sarà introdotto un regime di ammasso privato che scatterà qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto dell'effettivo prezzo di sostegno. Misure speciali interverranno inoltre nel caso in cui i prezzi di mercato scendano al di sotto di 120 EUR/t.

Frutta in guscio

L'attuale sistema verrà sostituito con un pagamento forfettario annuo di 100 EUR/ha per una superficie massima garantita di 800 000 ha, suddivisa in superfici nazionali garantite. L'aiuto potrà essere integrato da un importo massimo annuo di 109 EUR/ha concesso dagli Stati membri.

Prodotti lattiero-caseari

Per poter offrire prospettive stabili ai produttori di latte la Commissione propone di prolungare, fino alla campagna 2014/15, il sistema riformato di quote lattiere.

Nel marzo 1999 il Consiglio europeo di Berlino ha deciso di rinviare, per motivi di bilancio, l'entrata in vigore della riforma nel settore lattiero-caseario. Considerando che l'attuale prospettiva finanziaria ha reso inaspettatamente disponibili alcune risorse di bilancio, la Commissione è fermamente convinta che occorre anticipare di un anno la riforma del settore lattiero-caseario decisa a Berlino, per poter conseguire quanto prima gli obiettivi e i benefici di questa riforma. è necessario inoltre ridurre il prezzo di sostegno per il latte, con un incremento corrispondente delle quote dell'1% all'anno nel 2007 e 2008, in base ai quantitativi di riferimento una volta che sarà stata pienamente attuata l'Agenda 2000.

La prevista riduzione uniforme del 5% all'anno sarà sostituita con tagli asimmetrici del prezzo d'intervento del 3,5% all'anno per il latte scremato in polvere e del 7% all'anno per il burro, su un periodo di 5 anni. In totale, questa riduzione del 35% dei prezzi del burro e del 17,5% dei prezzi del latte scremato in polvere corrisponde ad una riduzione globale del 28% dei prezzi indicativi del latte nella Comunità su un periodo di 5 anni .Gli acquisti all'intervento per il burro verranno sospesi una volta raggiunto il limite di 30 000 tonnellate all'anno; al di sopra di tale limite si propone di continuare gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara.

Sarà prevista una compensazione supplementare per il 2007 e 2008 mediante pagamenti diretti, secondo lo stesso metodo di calcolo utilizzato nell'Agenda 2000. Tutti i pagamenti per il settore lattiero-caseario confluiranno nel pagamento unico per azienda.

4.2.Disaccoppiamento degli aiuti diretti – introduzione di un pagamento unico per azienda

Un pagamento unico per azienda sostituirà la maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato. Gli agricoltori beneficeranno di un pagamento unico per azienda basato su un importo di riferimento che copre, nel periodo di riferimento 2000-2002, i pagamenti per i seminativi, carni bovine (compresi POSEI e isole Egeo), i prodotti lattiero-caseari, gli ovini e i caprini, le patate da fecola, i legumi da granella, il riso, le sementi e i foraggi essiccati.

Questo pagamento unico verrà suddiviso in diritti all'aiuto, per facilitarne il trasferimento. Ciascun diritto sarà calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero di ettari che danno diritto a questo importo (compresa la superficie foraggera) negli anni di riferimento.

Ogni domanda di pagamento in base a diritti deve corrispondere ad una superficie ammissibile, definita come una qualsiasi superficie agricola dell'azienda. Non sono considerate superfici ammissibili quelle adibite a colture permanenti, foreste o quelle utilizzate per finalità non agricole al 31 dicembre 2002. Per le attività di allevamento senza una corrispondente base agricola o qualora l'aiuto al diritto sia superiore a 10 000 EUR è previsto un diritto ad un pagamento speciale, secondo modalità corrispondenti. Saranno in seguito stabiliti i massimali nazionali per il pagamento unico per azienda e per i pagamenti speciali. L'1% di questo importo verrà riservato, negli Stati membri, per far fronte a situazioni particolari.

I diritti possono essere trasferiti, con o senza terreni, tra agricoltori di uno stesso Stato membro. Gli Stati membri possono designare le regioni nelle quali limitare i trasferimenti e possono inoltre adeguare i diritti in base alle medie regionali.

Gli agricoltori potranno utilizzare questi terreni per qualsiasi attività agricola, tranne che per colture permanenti. I diritti che non saranno stati utilizzati entro un periodo massimo di 5 anni, salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali, confluiranno in una riserva nazionale.

Rafforzamento delle norme in materia di tutela ambientale, sicurezza alimentare, sanità e benessere degli animali e sicurezza sul lavoro

La condizionalità si applicherà alle norme obbligatorie europee in materia di ambiente, sicurezza degli alimenti, sanità e benessere animale e sicurezza sul lavoro a livello dell'azienda. Per evitare l'abbandono dei terreni ed i conseguenti problemi ambientali, al disaccoppiamento è stato associato l'obbligo, per i beneficiari dei pagamenti diretti, di mantenere tutti i propri terreni agricoli in buone condizioni agronomiche.

Questo sistema sarà applicato all'insieme dell'azienda e le sanzioni interverranno ogniqualvolta si riscontri la mancata osservanza delle norme nell'azienda di un beneficiario. Ciò vale per tutti i settori, sia per le superfici agricole utilizzate che per quelle inutilizzate.

Un sistema di sanzioni verrà applicato agli agricoltori che ricevono il pagamento unico per azienda o altri pagamenti diretti previsti dalla PAC ma che non soddisfano le suddette norme obbligatorie. La sanzione consisterà in una riduzione parziale o nell'abolizione dell'aiuto (in funzione della gravità del caso).

Sistema di consulenza aziendale

Il sistema di consulenza aziendale sarà obbligatorio quale parte dei requisiti di condizionalità. In una prima fase esso verrà introdotto solamente per i produttori che ricevono pagamenti diretti per oltre 15 000 EUR all'anno o che hanno una cifra d'affari superiore a 100 000 EUR all'anno. Gli altri agricoltori potranno aderire al sistema su base volontaria. Questo servizio fornirà, attraverso un meccanismo di feedback, consulenza agli agricoltori su come applicare le norme e gli esempi di buona prassi nel processo produttivo. Gli audit aziendali comporteranno inventari strutturati e regolari e la contabilità dei flussi di materiali e dei processi all'interno dell'azienda considerati importanti per determinate finalità (aspetti ambientali, sicurezza degli alimenti e benessere animale). Gli aiuti per gli audit aziendali verranno finanziati nel quadro delle misure di sviluppo rurale.

Set-aside ambientale a lungo termine

Per beneficiare del pagamento unico per azienda i produttori attualmente soggetti all'obbligo di set-aside saranno tenuti a proseguire il set-aside su una superficie equivalente al 10% della superficie attualmente investita a cereali, semi oleosi e piante proteiche. L'agricoltura biologica non sarà soggetta a tale obbligo per quanto riguarda la superficie interessata. Il set-aside non prevederà una rotazione e non potrà essere utilizzato per finalità agricole, né per produrre colture a fini commerciali. Gli Stati membri potranno tuttavia consentire un set-aside con rotazione dei terreni qualora ciò sia necessario per motivi ambientali. In caso di trasferimenti di terreni continuerà a sussistere l'obbligo di set-aside.

Sostegno alle colture energetiche – un credito energetico

La Commissione propone un aiuto di 45 EUR/ha per le colture energetiche, per una superficie massima garantita di 1,5 milioni di ha a livello comunitario. L'aiuto sarà concesso solamente per quelle superfici la cui produzione è oggetto di un contratto tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda. Entro 5 anni dall'inizio della sua applicazione, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio sull'attuazione del regime delle colture energetiche, corredata di eventuali proposte.

Sistema integrato di gestione e di controllo (S.I.G.C.)

Il sistema integrato di gestione e di controllo dovrà essere adeguato in base alle nuove disposizioni in materia di aiuti diretti. L'introduzione del pagamento unico per azienda contribuirà in particolare a semplificare uno degli elementi essenziali dell'attuale S.I.G.C., dato che l'identificazione delle superfici investite a COP e della produzione di animali d'allevamento non condizionerà più il nuovo pagamento unico per azienda, tranne che per i prodotti che continuano a beneficiare di un pagamento specifico per la coltura, come il riso o il frumento duro. L'attuale sistema di sorveglianza e controllo dei pagamenti servirà ad agevolare controlli incrociati tra i diritti ai pagamenti e le superfici necessarie per ottenerli. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole resta pertanto un elemento fondamentale del nuovo S.I.G.C.

Le domande di aiuto dovranno essere sottoposte a controlli amministrativi per verificare l'ammissibilità delle superfici e l'esistenza dei relativi diritti ai pagamenti. Questi controlli amministrativi dovranno essere completati da controlli per sondaggio sul posto, che potranno avvalersi del telerilevamento per controllare le superfici. L'aiuto sarà ridotto oppure non verrà concesso qualora risulti dai vari controlli, che dovranno essere coordinati da un'autorità competente appositamente designata, che le condizioni di ammissibilità non sussistono.

Va precisato che anche i controlli relativi alla condizionalità rientreranno nel nuovo S.I.G.C., che non si limiterà quindi alle condizioni di ammissibilità. Quello che si propone è pertanto un sistema di gestione e di controllo completamente integrato e i sistemi di controllo già esistenti negli Stati membri per verificare il rispetto delle norme obbligatorie di gestione e delle buone condizioni agronomiche potranno essere utilizzati nell'ambito del S.I.G.C. e dovranno essere quindi compatibili con esso. Questo vale, inter alia, per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, ma dovranno essere compatibili con il S.I.G.C. anche i sistemi di gestione e di controllo applicabili ai regimi di aiuto di cui all'allegato IV della proposta del regolamento orizzontale.

4.3.Decrescenza

Per garantire un migliore equilibrio degli aiuti e modalità prevedibili e trasparenti per il finanziamento delle esigenze future si propone di introdurre un sistema di decrescenza per il periodo 2006-2012.

I pagamenti concessi ad un agricoltore in un determinato anno verranno ridotti nel seguente modo:

DECRESCENZA e MODULAZIONE
Riduzione percentuale dei pagamenti diretti

A: Decrescenza

B – D: Per fascia di pagamento diretto

E: Modulazione – Risorse destinate al bilancio per lo sviluppo rurale

F: Risorse destinate al finanziamento di future esigenze di mercato

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A

Riduzione generale in % dei pagamenti diretti

1

4

12

14

16

18

19

Riduzione totale in % da applicare successivamente alle varie fasce di pagamenti diretti

B

da 1 a 5 000 EUR

0

0

0

0

0

0

0

C=(A+E)/2

da 5 001 a 50 000 EUR

1

3

7,5

9

10,5

12

12,5

D = A

oltre 50 000 EUR

1

4

12

14

16

18

19

E

Di cui % dei pagamenti diretti destinati al bilancio per lo sviluppo rurale

da 5 001 a 50 000 EUR

1

2

3

4

5

6

6

oltre 50 000 EUR

1

2

3

4

5

6

6

F

Di cui % dei pagamenti diretti destinati al finanziamento di future esigenze di mercato

da 5 001 a 50 000 EUR

0

1

4,5

5

5,5

6

6,5

oltre 50 000 EUR

0

2

9

10

11

12

13

Nell'ambito del sistema summenzionato, la parte di modulazione proveniente dalla decrescenza, che inizierà con l'1% nel 2006 per passare al 6% nel 2011, verrà messa a disposizione degli Stati membri come aiuti comunitari supplementari a favore di misure da inserire nei programmi di sviluppo rurale. La ripartizione di questi importi tra Stati membri avverrà in base ai criteri della superficie agricola, dell'occupazione in agricoltura e del PIL pro capite in potere d'acquisto. I restanti importi saranno destinati a finanziare eventuali costi supplementari legati a nuove riforme dei mercati. La decrescenza e la modulazione non verranno applicate nei nuovi Stati membri fin quando i pagamenti diretti non avranno raggiunto il normale livello comunitario.

4.4.Consolidare e rafforzare lo sviluppo rurale

Senza voler pregiudicare il futuro dibattito sulla revisione della politica di sviluppo rurale, la Commissione propone di ampliare il campo d'applicazione degli aiuti comunitari per lo sviluppo rurale introducendo nuovi interventi nel ‘menu’ delle misure disponibili nell'ambito del secondo pilastro. Non è invece prevista alcuna modifica delle principali modalità di attuazione degli aiuti per lo sviluppo rurale che sarebbe, a parere della Commissione, contro produttiva in questa fase intermedia del periodo di programmazione 2000-2006.

Le nuove misure proposte sono tutte misure di accompagnamento e verranno finanziate dal FEAOG, sezione garanzia sull'intero territorio comunitario; i principali beneficiari saranno gli agricoltori. Spetterà agli Stati membri e alle regioni decidere se desiderano inserire queste misure nei loro programmi di sviluppo rurale. Le nuove misure comprendono:

Primo: l'introduzione di un nuovo capitolo nel regolamento (CE) n. 1257/1999 dal titolo ‘Qualità degli alimenti’ che comprende due misure:

*Incentivi a favore degli agricoltori che partecipano, su base volontaria, a programmi comunitari o nazionali riconosciuti intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e dei processi produttivi utilizzati e forniscono garanzie in materia ai consumatori. Tale aiuto, che potrà arrivare ad un massimo di 1 500 EUR per azienda in un determinato annuo, verrà corrisposto annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

*Aiuti a favore delle associazioni di produttori per iniziative di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell'ambito dei programmi di qualità finanziati mediante la suddetta misura. Gli aiuti pubblici potranno arrivare fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto.

Secondo: l'introduzione di un nuovo capitolo dal titolo ‘Rispetto delle norme’, che comprende due misure:

*La possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti temporanei e decrescenti ai propri agricoltori, per aiutarli ad attuare norme rigorose imposte dalla legislazione comunitaria nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica, animale e vegetale, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro. Il livello dell'aiuto va differenziato per tener conto dell'entità degli obblighi e dei costi aggiuntivi per gli agricoltori derivanti dall'introduzione di determinate norme. L'aiuto sarà forfettario e decrescente e verrà corrisposto per un massimo di cinque anni. Esso non potrà superare un importo massimo di 10 000 EUR per azienda in un determinato anno. L'aiuto non sarà in nessun caso erogato qualora l'inosservanza delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte di un singolo agricoltore, di norme già previste dalla normativa nazionale.

*Aiuti agli agricoltori quale contributo ai costi per il ricorso ai servizi di consulenza agricola. Gli agricoltori potranno beneficiare di aiuti pubblici fino ad un massimo del 80% dei costi di questi servizi la prima volta che vi faranno ricorso, entro un limite di 1 500 EUR.

Terzo: l'introduzione, nell'attuale capitolo agri-ambientale del regolamento (CE) n. 1257/1999, della possibilità di concedere aiuti agli agricoltori che si assumono, per un periodo di almeno 5 anni, l'impegno di migliorare il benessere dei propri animali di allevamento al di là delle normali buone pratiche di allevamento. L'aiuto verrà erogato annualmente in base ai costi aggiuntivi e alla perdita di reddito derivanti da questi impegni, con un importo massimo di 500 EUR per unità di bestiame.

Oltre ad una serie di altri adeguamenti tecnici derivanti dall'introduzione di nuove misure, la Commissione propone di cogliere l'opportunità offerta dalla modifica del regolamento n. 1257/1999 nell'ambito delle attuali proposte per semplificare e rendere più chiare alcune disposizioni di tale regolamento. Si tratta di chiarire il campo d'applicazione dei capitoli Silvicoltura e Formazione e di inserire, nel capitolo sull'adeguamento e lo sviluppo delle zone rurali (le cosiddette misure dell'articolo 33), un nuovo trattino relativo ai costi di gestione associati ai gruppi di partenariato locale.

Nel 2004 la Commissione riesaminerà in che misura lo sviluppo rurale contribuisce ai suddetti obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la biodiversità e l'attuazione della direttiva 92/43/CE (direttiva sugli habitat). In quell'occasione verrà inoltre valutata la possibilità di estendere ai piccoli produttori tradizionali di alimenti gli aiuti concessi agli agricoltori affinché rispettino le nuove norme in materia di qualità degli alimenti adottate a livello comunitario. Se necessario, la Commissione presenterà proposte intese a rafforzare il contributo della politica agricola comune a tali obiettivi.

2003/0006 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture

INDICE

TITOLO I    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO II    DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1    Condizionalità

Capitolo 2    Decrescenza e modulazione

Capitolo 3    Sistema di consulenza aziendale

Capitolo 4    Sistema integrato di gestione e di controllo

Capitolo 5    Altre disposizioni generali

TITOLO III    REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Capitolo 1    Disposizioni generali

Capitolo 2    Fissazione dell'importo

Capitolo 3    Diritti all'aiuto

Sezione 1    Diritti basati sulla superficie
Se
zione 2    Diritti specifici
Capitolo 4    Uso del suolo nell’ambito del regime unico di pagamento

Sezione 1    Uso del suolo
Sezione 2
   Messa a riposo di terreni

Capitolo 5    Attuazione a livello regionale

TITOLO IV    ALTRI REGIMI DI AIUTO

Capitolo 1    Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Capitolo 2    Premio per le colture proteiche

Capitolo 3    Aiuto specifico per il riso

Capitolo 4    Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Capitolo 5    Aiuto per le colture energetiche

Capitolo 6    Aiuto per le patate da fecola

TITLE V    TRANSITIONAL AND FINAL RULES

ALLEGATO I    Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

ALLEGATO II    Massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 2

ALLEGATO III    Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

ALLEGATO IV    Buone condizioni agronomiche di cui all’articolo 5

ALLEGATO V    Regimi di sostegno compatibili di cui all’articolo 29

ALLEGATO VI    Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36

ALLEGATO VII    Calcolo dell'importo di riferimento di cui all’articolo 40

ALLEGATO VIII Massimali nazionali di cui all'articolo 44

ALLEGATO IX    Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all’articolo 61

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione 4 ,

visto il parere del Parlamento europeo 5 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 7 ,

considerando quanto segue:

(1)Occorre stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune.

(2)Il pagamento integrale degli aiuti diretti deve essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme sono intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, di sicurezza degli agricoltori sul lavoro e di buone condizioni agronomiche. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

(3)Al fine di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, occorre stabilire norme per le superfici per le quali non vi è alcuna normativa vigente. A questo scopo è utile riferirsi alle buone pratiche agricole, che talvolta trovano riscontro negli ordinamenti nazionali. E' pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all’interno del quale gli Stati membri possano adottare norme in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

(4)In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno incoraggiare con appositi provvedimenti la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

(5)Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2007-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare, all’occorrenza, ulteriori riforme dei settori soggetti alla politica agricola comune. La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adeguare, se del caso, le suddette percentuali. Fino al 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune 8 .

(6)Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un’agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l’ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la sicurezza sul lavoro, fermo restando l’obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

(7)Per agevolarne l’introduzione, è opportuno che, in un primo tempo, questo sistema sia reso obbligatorio, in quanto elemento della condizionalità, per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo o che hanno un fatturato superiore ad un certo ammontare. Altri produttori potranno aderire al sistema a titolo volontario. Visto il carattere consultivo di questa attività, occorre garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell’esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione alle normative nazionali o comunitarie.

(8)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 9 , gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.

(9)Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari 10 , in modo da includervi il regime unico di pagamento, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, nonché il controllo dell’applicazione dei principi e delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorre prevedere altresì la possibilità di includervi ulteriormente altri regimi di aiuto.

(10)Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

(11)Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri devono quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema a condizione che non trasgrediscano in alcun modo le disposizioni pertinenti.

(12)Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime unico di pagamento, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto.

(13)La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di basi di dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

(14)L’identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L’esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. Si deve quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, inizialmente con l’eventuale ausilio del telerilevamento.

(15)A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un’unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.

(16)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti 11 .

(17)Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poterli utilizzare per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.

(18)I pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari devono essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento, entro i termini prescritti.

(19)I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.

(20)I regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione, se del caso entro breve termine. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato.

(21)Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

(22)Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. E’ quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto dei criteri di condizionalità relativi alla sanità pubblica, alla sicurezza sul lavoro, alla salute delle piante e degli animali, all’ambiente e al benessere degli animali.

(23)Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un produttore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti verrebbero unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell’arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

(24)Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime “seminativi”, più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. L’inclusione nel nuovo regime dei premi per le carni bovine e ovine rende necessaria anche l’inclusione di alcuni altri premi, a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell’Egeo, che sono corrisposti come complemento agli aiuti diretti concessi in quei settori, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un apposita struttura normativa e amministrativa nel settore bovino e ovino per un numero limitato di produttori di quelle regioni. Saranno inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati saranno integrati nel regime, ma verranno mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

(25)Si dovranno adottare misure specifiche per la canapa, affinché non si possano nascondere colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento unico, perturbando così l’organizzazione comune del mercato della canapa. Si deve quindi disporre che i pagamenti per superficie siano concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrano sufficienti garanzie quanto al contenuto di sostanza stupefacente. I riferimenti alle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre 12 , devono essere adattati conseguentemente.

(26)Il pagamento unico non deve essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l’orientamento al mercato.

(27)Al fine di determinare l’importo cui l’imprenditore agricolo ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi imprenditori al regime. Il pagamento unico deve essere istituito a livello di azienda.

(28)L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto sarà suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, occorre stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell’ambito di una regione. Occorre adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell’allevamento ovicaprino.

(29)Per assicurare che il livello complessivo degli aiuti e dei diritti non superi gli attuali limiti di bilancio su scala comunitaria, nazionale ed eventualmente regionale, è opportuno fissare massimali nazionali calcolati sommando la totalità dei fondi erogati in ciascuno degli Stati membri in virtù dei pertinenti regimi di sostegno. In caso di superamento dei massimali verrebbero applicate riduzioni proporzionali.

(30)Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione devono essere mantenute.

(31)Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e le medie regionali o nazionali.

(32)Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Sarebbe ammissibile all’aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.

(33)Allo scopo di rafforzare il ruolo delle colture proteiche ed incentivarne l’aumento della produzione, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di tali colture. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell’aiuto. Deve essere istituita una superficie massima garantita, e l’aiuto deve essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di detta superficie.

(34)Al fine di salvaguardare il ruolo della risicoltura nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di riso. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell’aiuto. Devono essere fissate superfici di base nazionali e l’aiuto deve essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di dette superfici.

(35)Per evitare l’abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, deve essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell’aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un’estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

(36)Per evitare spese fuori bilancio, deve essere istituita una superficie massima garantita e devono essere applicate riduzioni proporzionali dell’aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un’applicazione uniforme nell’insieme della Comunità, la suddetta superficie deve essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate negli Stati membri. Agli Stati membri compete definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento diventano ammissibili all’aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.

(37)Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell’aiuto comunitario e dell’aiuto nazionale all’appartenenza ad un’organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

(38)Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. Giova istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche, atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. La superficie verrebbe ripartita tra gli Stati membri in funzione della produzione storica di colture energetiche sui terreni ritirati dalla produzione e degli accordi per la ripartizione dell'onere relativo all'impegno di riduzione del biossido di carbonio, nonché delle attuali superfici di base delle principali colture. Il regime deve essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

(39)Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di fecola di patate. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime unico di pagamento e verranno aboliti sia il prezzo minimo per le patate da fecola che le restituzioni alla produzione di fecola, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate 13 , deve essere modificato.

(40)In conseguenza delle summenzionate modifiche e nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella 14 , e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 15 , devono essere abrogati. Deve essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi con scadenza rispettivamente nel 2005 e nel 2006.

(41)Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo 16 , (CE) n. 3072/95, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 17 , (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 18 , (CE) n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 19 , (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 20 , (CE) n. 1453/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 21 , (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) 22 e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine 23 , sono diventate caduche e devono pertanto essere soppresse.

(42)Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 24 .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

*norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

*un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in appresso denominato “regime unico di pagamento”);

*regimi di sostegno a favore dei produttori di frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche e fecola di patate.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

b)azienda”: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c)attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura e la produzione zootecnica, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell’articolo 5;

d)pagamento diretto”: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I;

e)pagamenti relativi ad un determinato anno civile”: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno civile considerato, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell’anno civile.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1
Condizionalità

Articolo 3
Principali requisiti

1.Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell’articolo 5.

2.Le autorità competenti degli Stati membri comunicano agli agricoltori i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche che devono rispettare.

Articolo 4
Criteri di gestione obbligatori

1.I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

*sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

*sicurezza sul lavoro,

*ambiente,

*benessere degli animali.

2.Gli atti citati all’allegato III si applicano nell’ambito del presente regolamento nella versione in vigore.

Articolo 5
Buone condizioni agronomiche

Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche sulla base dello schema riportato nell’allegato IV.

Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 31 dicembre 2002 siano mantenute a pascolo permanente.

Articolo 6
Riduzione o re
voca dei pagamenti

1.In caso d’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche, i pagamenti diretti complessivamente corrisposti nell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza sono, previa applicazione dell’articolo 10, ridotti o, se del caso, annullati conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7.

2.La riduzione o la revoca di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l’inottemperanza riguarda:

a)un’attività concernente prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

b)qualsiasi superficie agricola dell’azienda, comprese le parcelle messe a riposo a lungo termine;

c)la manodopera impiegata nell’azienda, anche a tempo determinato, e addetta ad attività agricole.

Articolo 7
Modalità di riduzione o di revoca

1.Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle revoche di cui all’articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 10% o, in caso di recidiva, il 20%.

3.In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere inferiore al 50% e le sanzioni possono arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

4.In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle revoche nell’arco di un anno civile non deve essere superiore all’importo totale di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8
Criteri di gestione supplementari

Se uno Stato membro ritiene che un criterio di gestione supplementare debba essere aggiunto all’elenco riportato all’allegato III, esso presenta alla Commissione una richiesta in merito.

Il criterio di gestione supplementare in questione può essere aggiunto all’elenco riportato all’allegato III conformemente alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 9
Importi risultanti dalla condizionalità

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 20% di detto importo.

Capitolo 2
Decrescenza e modulazione

Articolo 10
Decrescenza

1.Gli importi di tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all’allegato I per un determinato anno civile ed i massimali di cui all’allegato VIII sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

*1% nel 2006,

*4% nel 2007,

*12% nel 2008,

*14% nel 2009,

*16% nel 2010,

*18% nel 2011,

*19% nel 2012.

2.Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 11
Aiuto aggiuntivo

1.Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento ricevono un importo aggiuntivo, calcolato nel modo seguente:

a)Per i primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, l’aiuto aggiuntivo è pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato. Se il beneficiario riceve meno di 5 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione;

b)al di sopra di 5 000 EUR e fino a 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è pari a metà dell’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione prevista all’articolo 10 per l’anno civile considerato, previa detrazione dei punti percentuale di cui all’articolo 12. Se il beneficiario riceve meno di 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è calcolato in proporzione.

2.L’ammontare complessivo degli aiuti aggiuntivi corrisposti in uno Stato membro nell’arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all’allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti aggiuntivi in modo da rispettare i massimali di cui all’allegato II.

3.L'aiuto aggiuntivo non è soggetto alle riduzioni di cui all’articolo 10.

Articolo 12
Modulazione

1.Gli importi risultanti dall’applicazione dei seguenti punti percentuale sulle riduzioni di cui all’articolo 10 sono messi a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999:

*2006: 1%,

*2007: 2%,

*2008: 3%,

*2009: 4%,

*2010: 5%,

*2011: 6%,

*2012: 6%.

2.Gli importi di cui al paragrafo 1 sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

*la superficie agricola,

*l'occupazione nel settore agricolo,

*il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Capitolo 3
Sistema di consulenza aziendale

Articolo 13
Sistema di consulenza aziendale

1.Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell’azienda (in appresso denominato “sistema di consulenza aziendale”), gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti a norma dell’articolo 16.

2.L’attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1.

Articolo 14
Condizioni

1.Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l’anno in pagamenti diretti o che hanno un fatturato superiore a 100 000 EUR l’anno aderiscano al sistema di consulenza aziendale entro un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad un tasso minimo del 15% l’anno.

2.Qualsiasi altro agricoltore, che non rientri nella fattispecie di cui al paragrafo 1, può partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Articolo 15
Autorità di sorveglianza

Nel caso in cui il sistema di consulenza aziendale sia gestito da enti privati, gli Stati membri designano un’autorità competente per il riconoscimento e la sorveglianza di tali enti (in appresso denominata “autorità di sorveglianza”).

Articolo 16
Riconoscimento di enti privati

1.Un ente privato può essere riconosciuto unicamente dall’autorità di sorveglianza dello Stato membro in cui si trova la sua sede di attività principale o, se del caso, la sua sede legale. Un ente riconosciuto può svolgere la propria attività nell’insieme della Comunità.

2.Per poter essere riconosciuto, un ente privato deve disporre di risorse sufficienti in termini di personale qualificato, dotazione tecnica e amministrativa, esperienza consultiva e affidabilità quanto ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, su cui verte la sua attività di consulenza.

Articolo 17
Sorveglianza degli enti privati

1.    Quando un ente privato è stato riconosciuto, l'autorità di sorveglianza è tenuta a:

a)controllare che la consulenza sia prestata in modo obiettivo;

b)accertare l'efficienza delle attività dell’ente in questione;

c)revocare il riconoscimento dell'ente in questione qualora questo non adempia ai requisiti e agli obblighi di cui agli articoli 16 e 18.

2.Gli enti privati riconosciuti:

a)consentono all'autorità di sorveglianza, a fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità suddetta per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;

b)trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità di sorveglianza l'elenco degli agricoltori che hanno beneficiato della loro attività fino al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale sull’attività svolta. Detta relazione non deve svelare dati personali o informazioni confidenziali sulle singole aziende.

Articolo 18
Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate

Le autorità designate e gli enti privati riconosciuti di cui all’articolo 13 sono tenuti a:

a)verificare che la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche sia stata prestata alle aziende aderenti al sistema di consulenza aziendale;

b)non svelare dati personali o informazioni confidenziali di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal conduttore dell’azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l’obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato.

Articolo 19
Obblighi a carico degli agricoltori

Se un agricoltore rifiuta di aderire al sistema di consulenza aziendale o non fornisce le informazioni e la collaborazione ritenute necessarie dagli enti privati o dalle autorità designate per l’esercizio della loro attività consultiva, oppure comunica informazioni false, nei suoi confronti si applica una riduzione o la revoca dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 6.

Capitolo 4
Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 20
Campo di applicazione

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in appresso denominato “sistema integrato”.

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo.

Articolo 21
Elementi del sistema integrato

Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a)una base di dati informatizzata;

b)un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell’articolo 24;

d)le domande di aiuto;

e)un sistema integrato di controllo;

f)un sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

Articolo 22
Base di dati informatizzata

1.Nella base di dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa base di dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i precedenti tre anni civili e/o campagne di commercializzazione.

2.Gli Stati membri possono creare basi di dati decentrate, a condizione che le basi stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell’insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.

Articolo 23
Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o di altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente a quello della cartografia su scala 1:10000.

Articolo 24
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1.Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l’accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2.Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l’autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i precedenti tre anni civili e/o campagne di commercializzazione.

Articolo 25
Domande di aiuto

1.Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

*tutte le parcelle agricole dell’azienda;

*il numero e l’ammontare dei diritti all’aiuto;

*ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2.Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all’anno precedente. Gli Stati membri possono distribuire moduli prestampati, basati sulle superfici determinate nell’anno precedente, corredati di materiale grafico indicante l’ubicazione delle superfici stesse.

3.Gli Stati membri possono disporre che un’unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

Articolo 26
Verifica delle condizioni di ammissibilità

1.Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l’altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all’aiuto.

2.I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l’ammissibilità all’aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole.

3.Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente per il coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l’autorità designata continua ad esercitare la responsabilità e il controllo di tali attività.

Articolo 27
Riduzioni e revoche

1.Fatte salve le riduzioni e le revoche previste all’articolo 6 del presente regolamento, qualora si constati che l’agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente regolamento o dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità non sono rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2.

2.La percentuale di riduzione è differenziata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inottemperanza constatata e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

Articolo 28
Controllo della condizionalità

1.Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi, completati da controlli in loco, intesi a verificare l’adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

2.Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

Detti sistemi, segnatamente il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito in applicazione della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell’articolo 29.

Articolo 29
Compatibilità

1.Ai fini dell’applicazione dei regimi di sostegno elencati nell’allegato V, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo utilizzati siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

a)la base di dati informatizzata;

b)il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)i controlli amministrativi.

A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l’interscambio di dati.

2.Ai fini dell’applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell’allegato V, gli Stati membri possono incorporare nei propri dispositivi di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Articolo 30
Informazion
e e controlli

1.La Commissione è tenuta regolarmente informata sull’applicazione del sistema integrato.

Essa organizza con gli Stati membri scambi di opinioni in materia.

2.Dopo aver informato in tempo utile le autorità competenti, rappresentanti autorizzati, nominati dalla Commissione, possono procedere a:

*esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato;

*verifiche presso le agenzie e ditte specializzate di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

Funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli. I suddetti poteri di controllo non ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che riservano taluni adempimenti a funzionari appositamente designati dall’ordinamento nazionale. I rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione non partecipano, in particolare, a visite domiciliari o ad interrogatori formali di persone sospette ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

3.Fatte salve le competenze degli Stati membri per l’attuazione e l’applicazione del sistema integrato, la Commissione può farsi assistere da esperti o da enti specializzati per facilitare l’introduzione, la sorveglianza e l’utilizzazione del sistema integrato, in particolare per fornire, su richiesta, consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Capitolo 5
Altre disposizioni generali

Articolo 31
Modalità di pagamento

1.Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2.I pagamenti vengono effettuati una volta l’anno, tra il 1° dicembre e il 30 aprile dell’anno civile successivo.

3.In deroga al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50% dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni climatiche eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie.

Articolo 32
Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 33
Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all’allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

Articolo 34
Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all’allegato I, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne la rispondenza agli obiettivi perseguiti e ad analizzarne gli effetti sui rispettivi mercati.

Articolo 35
Interventi a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999

I regimi di sostegno di cui all’allegato I sono considerati interventi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

TITOLO III
REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Capitolo 1
Disposizioni generali

Articolo 36
Ammissibilità

Possono beneficiare del regime unico di pagamento gli agricoltori che hanno ricevuto un pagamento diretto durante il periodo di riferimento specificato all’articolo 41, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI.

Articolo 37
Domanda

Le autorità competenti degli Stati membri inviano agli aventi diritto un modulo di domanda indicante:

a)l’importo di cui al capitolo 2 (in appresso denominato “importo di riferimento”);

b)il numero di ettari di cui all’articolo 46;

c)il numero di diritti all’aiuto per ettaro ai sensi del capitolo 3.

Articolo 38
Doppie domande

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda relativa ad uno degli altri pagamenti diretti di cui all’allegato I, eccetto i pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 4 del presente regolamento, all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 136/66/CEE, all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico e che è stata ritirata dalla produzione in conformità dell’articolo 55, non può formare oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5.

Articolo 39
Modalità di pagamento

1.Gli aiuti a titolo del regime unico di pagamento sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2.

2.Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, l’importo è convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato il pagamento unico.

3.Gli Stati membri hanno la facoltà di raggruppare i pagamenti a titolo del regime unico di pagamento con quelli relativi ad altri regimi di sostegno.

Capitolo 2
Fissazione dell'importo

Articolo 40
Calcolo dell'importo

L’importo di riferimento è la media annuale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, in base al numero di ettari e al numero di capi di bestiame, nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata conformemente all’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento specificato all’articolo 41.

Articolo 41
Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

Articolo 42
Applicazione della modulazione e della condizionalità a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999

In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui all’allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima dell’applicazione di detti articoli.

Articolo 43
Circostanze ec
cezionali

1.In deroga all’articolo 40, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l’importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2.Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base di uno o più anni civili compresi nel periodo 1997-1999. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3.Gli agricoltori notificano per iscritto all’autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4.L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a)decesso dell'agricoltore;

b)incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c)calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d)distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e)epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Articolo 44
Massimale

1.Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all’allegato VIII.

2.Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali.

Articolo 45
Riserva nazionale

1.Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare l’1%.

2.La riserva nazionale comprende la differenza tra il massimale di cui all’allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime unico di pagamento, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori di cui all’articolo 43.

4.Essi possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Capitolo 3
Diritti all'aiuto

Sezione 1
Diritti basati sulla superficie

Articolo 46
Fissazione de
i diritti

1.Fatto salvo l’articolo 51, ogni agricoltore è titolare di un diritto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

2.Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

a)nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all’allegato VII, punti B, D e G;

b)l’intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3.Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si intende per “superficie foraggera” la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di bovini, ovini e/o caprini, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

*fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

*le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

*le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4.I diritti per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo nel caso in cui il titolare abbia ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico durante il periodo di riferimento o, a decorrere dal 2004, abbia diritto agli aiuti per i prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato VII, punto F.

Articolo 47
Uso dei diritti

1.Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.

2.Si intende per “ettari ammissibili” qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli al 31 dicembre 2002.

Articolo 48
Diritti inutilizzati

I diritti che non sono stati utilizzati per un periodo di cinque anni vengono assegnati alla riserva nazionale.

Tuttavia, i diritti inutilizzati non sono devoluti alla riserva nazionale in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4.

Articolo 49
Trasferimento di diritti

1.Salvo in caso di successione o anticipo di successione , i diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri possono disporre che i trasferimenti di diritti abbiano luogo soltanto tra agricoltori di una stessa regione.

2.I diritti possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

3.In caso di trasferimento dei diritti di cui all’articolo 46, paragrafo 4, i diritti per ettaro sono calcolati in base alle disposizioni dell’allegato VII, punti A.2. e F.

Sezione 2
Diritti specifici

Articolo 50
Natura dei diritti specifici

1.In deroga agli articoli 46 e 47, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell’importo di riferimento alle condizioni specificate all’articolo 51 e all’allegato VII, punto C:

a)il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b)il premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c)il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell’articolo 13 del medesimo regolamento;

d)i pagamenti supplementari di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti menzionati alle lettere a), b) e c) del presente articolo;

e)l'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini:

*per gli anni civili 2000 e 2001, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98;

*per l’anno civile 2002, agli articoli 4 e 5 e all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001;

2.In deroga agli articoli 36, 46 e 47, a decorrere dal 2004 gli importi provenienti dal premio ai prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui all'allegato VII, punto F sono inclusi nell’importo di riferimento alle condizioni previste dall’articolo 51.

Articolo 51
Calcolo dei diritti specifici

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’articolo 50 ma non possiedono ettari ai sensi dell’articolo 46 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 10 000 EUR, hanno diritto ad un aiuto specifico corrispondente agli importi di cui all’articolo 50.

Articolo 52
C
ondizioni di titolarità dei diritti specifici

1.Il numero di diritti specifici non è soggetto a modifiche, salvo se il titolare ha diritto ai pagamenti per i prodotti lattiero-caseari. In tal caso, i diritti sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato VII, punto F.

2.I diritti specifici non sono trasferibili, tranne in caso di successione o anticipo di successione.

Tuttavia, i diritti specifici provenienti esclusivamente dall'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini possono essere trasferiti tra agricoltori che hanno beneficiato di tali aiuti durante il periodo di riferimento.

3.Salvo disposizione contraria, la sezione 1 si applica mutatis mutandis.

Capitolo 4
Uso del suolo nell’ambito del regime unico di pagamento

Sezione 1
Uso del suolo

Articolo 53
Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare i loro terreni per qualsiasi attività agricola, eccetto le colture permanenti.

Articolo 54
Produzione di canapa

1.In caso di produzione di canapa del codice NC 5302 10 00, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2% e la produzione deve formare oggetto di un contratto o di un impegno a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre in forza di un contratto o di un impegno. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20%.

2.In conformità con la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà e ad una dichiarazione delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre.

Sezione 2
Messa a riposo di terreni

Articolo 55
Obbligo di ritiro dalla produzione

1.Gli agricoltori che, per la campagna di commercializzazione 2003/04, erano soggetti all’obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda, per la quale hanno presentato una domanda a titolo del regime unico di pagamento, equivalente, in ettari, al 10% della superficie considerata ai fini del calcolo dell’obbligo di ritiro dalla produzione summenzionato.

2.Le parcelle agricole che, al 31 dicembre 1991, erano destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, possono essere esentate dall’obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, può essere presentata una dichiarazione di messa a riposo per le superfici che hanno beneficiato di aiuti a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio per almeno una delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo 1998/1999 – 2000/01.

Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del presente articolo, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola ammissibile totale.

3.L’obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

A seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo ai fini dell’obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1:

*superfici ritirate dalla produzione in applicazione degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;

*superfici rimboscate in base all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 56
Esenzione dall’obbligo di ritiro dalla produzione

Non è soggetto all’obbligo di ritiro dalla produzione di cui all’articolo 55 l’agricoltore che:

*presenti una domanda a titolo del regime unico di pagamento per una superficie non superiore a 20 ettari, oppure

*conduca l’insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 57
Uso delle superfici ritirate dalla produzione

1.Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche conformemente all’articolo 5.

Esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

2.Esse non sono sottoposte a rotazione. Gli Stati membri possono tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e segnatamente per specifiche ragioni ambientali, autorizzare gli agricoltori a scambiare le parcelle sottoposte a ritiro obbligatorio, a condizione che rispettino il numero di ettari e le condizioni di ammissibilità delle superfici in questione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1.

3.L’obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi anche in caso di trasferimento delle superfici.

Capitolo 5
Attuazione a livello regionale

Articolo 58
Attuazione a livello regionale

1.Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° marzo 2004 al più tardi, di applicare il regime unico di pagamento di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

2.In questo caso, lo Stato membro suddivide il massimale di cui all’articolo 44 tra le regioni, secondo criteri obiettivi.

3.Lo Stato membro applica il regime unico di pagamento nelle regioni entro il limite dei massimali regionali stabiliti in base al paragrafo 2.

4.Inoltre, per motivi debitamente giustificati come, ad esempio, per evitare distorsioni della concorrenza, lo Stato membro può, in deroga all’articolo 46, calcolare il numero di ettari di cui all’articolo 46 a livello regionale, compresi tutti gli ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, di tutte le aziende situate nella regione di cui trattasi. In questo caso, in deroga all’articolo 36, un agricoltore la cui azienda è situata nella regione interessata riceve un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo il massimale regionale stabilito in base al paragrafo 2 per il numero di ettari determinato a livello regionale.

5.I diritti all’aiuto ottenuti a norma del presente articolo possono essere trasferiti soltanto all’interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

TITOLO IV
ALTRI REGIMI DI AI
UTO

Capitolo 1
Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Articolo 59
Campo di applicazione

E’ concesso un aiuto ai produttori di frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 60
Importo e
ammissibilità

1.L’aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.

2.L’erogazione dei pagamenti è subordinata all’utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari.

Articolo 61
Superfici

1.L’aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell’allegato IX.

Le superfici di base sono fissate come segue:

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha.

2.Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi.

Articolo 62
Superamento della s
uperficie

Se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione.

Capitolo 2
Premio per le colture proteiche

Articolo 63
Campo di applicazione

E’ concesso un aiuto ai produttori di colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

*piselli di cui al codice NC 0713 10,

*favette di cui al codice NC 0713 50,

*lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

Articolo 64
Importo e ammissibilità

L’aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

Articolo 65
Superficie

1.E’ fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l’aiuto.

2.Se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2.

Capitolo 3
Aiuto specifico p
er il riso

Articolo 66
Campo di applicazione

E’ concesso un aiuto ai produttori di riso ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3072/95, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 67
Importo e ammissibilità

1.L’aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all’inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2.L’aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

(EUR/ettaro)

Spagna

476,25

Francia:
– territorio metropolitano

– Guiana francese


411,75
563,25

Grecia

561,00

Italia

453,00

Portogallo

453,75.

Articolo 68
Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore, fissata come segue:

Spagna

104 973 ha

Francia:
– territorio metropolitano

– Guiana francese


19 050 ha
4 190 ha

Grecia

20 333 ha

Italia

219 588 ha

Portogallo

24 667 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi.

Articolo 69
Superamento della superficie

1.Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata all’articolo 68, si applica per lo stesso anno a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione dell’importo dell’aiuto pari a:

*tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo è inferiore all'1%;

*quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra l'1% e il 3%;

*cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra il 3% e il 5%;

*sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 5%.

2.In caso di applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato stabilisce, entro una data fissata secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, la riduzione da applicarsi all’aiuto. Esso ne informa previamente la Commissione.

Capitolo 4
Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 70
Aiuto comunitario

E’ concesso un aiuto comunitario di 100 EUR per ettaro l’anno per la frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

La frutta a guscio comprende:

*mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,

*nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,

*noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,

*pistacchi di cui al codice NC 0802 50,

*carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Articolo 71
Superfici

1.E’ fissata una superficie massima garantita, pari a 800 000 ettari, per la quale può essere concesso l’aiuto.

2.La superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 è divisa nelle seguenti superfici nazionali garantite (in appresso denominate “SNG”):

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio

100 ha

Germania

1 500 ha

Francia

17 300 ha

Grecia

41 100 ha

Italia

130 100 ha

Lussemburgo

100 ha

Paesi Bassi

100 ha

Austria

100 ha

Portogallo

41 300 ha

Spagna

568 200 ha

Regno Unito

100 ha

3.Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

Articolo 72
Superamento della SNG

Se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto comunitario risulta inferiore alla SNG dello Stato membro interessato, la Commissione ridistribuisce la superficie restante in proporzione delle SNG degli altri Stati membri in cui si è verificato un superamento.

Se, dopo l’eventuale applicazione del paragrafo 1, la superficie per la quale è chiesto l’aiuto comunitario risulta superiore alla SNG dello Stato membro interessato, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 73
Condizioni di ammissibilità

1.Il pagamento dell’aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

2.Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell’articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1° gennaio successivo all’anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento.

3.Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 74
Aiuto nazionale

1.Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all’aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 109 EUR per ettaro l’anno.

2.L’aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell’aiuto comunitario.

3.Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Capitolo 5
Aiuto per le colture energetiche

Articolo 75
Aiuto

E’ concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l’anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Si intende per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

*“bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

*“biodiesel”: carburante liquido di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da oli di frittura usati,

*estinato ad essere usato come biocarburante;

*“biogas”: gas combustibile ricavato per fermentazione anaerobica dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale;

*“biometanolo”: metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

*“biodimetiletere”: dimetiletere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

*“bioolio”: olio combustibile ricavato per pirolisi dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;

*“bioETBE (etil-tertio-butil-etere)”: ETBE prodotto a base di bioetanolo; la percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45%;

*energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

Articolo 76
Superfici

1.E’ fissata una superficie massima garantita, pari a 1 500 000 ettari, per la quale può essere concesso l’aiuto.

2.Se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 77
Condizioni di ammissibilità

L’aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l’agricoltore e l’industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall’agricoltore stesso nell’azienda.

Articolo 78
Modifica dell’elenco delle colture energetiche

Possono essere aggiunti nuovi prodotti all’articolo 75 secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Articolo 79
Revisione del regime a favore delle colture energetiche

Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell’attuazione dell’iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

Capitolo 6
Aiuto per le patate da fecola

Articolo 80
Aiuto

È istituito un aiuto per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a 55,27 EUR.

Esso è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 81
Condizioni

L’aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINA
LI

Articolo 82
Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1.La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 83
Modalità di applicazione

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

a)modalità di applicazione relative all’istituzione di un sistema di consulenza aziendale, nonché i criteri per l’assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;

b)modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all’aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l’accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite;

c)per quanto riguarda il regime unico di pagamento, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti e del pascolo permanente, nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione;

d)per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai requisiti minimi di qualità;

e)per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;

f)per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all’impegno di cui all’articolo 54;

g)le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;

h)le modifiche degli allegati III, IV, VI e VII che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie;

i)gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;

j)eventuali modifiche della domanda di aiuto e l’esenzione dall’obbligo di presentare una domanda di aiuto;

k)disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;

l)modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;

m)modalità di applicazione relative alla riduzione e alla revoca dei pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi previsti all’articolo 3, all’articolo 14 paragrafo 1 e all’articolo 27, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle revoche;

n)le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 29;

o)comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

p)le misure richieste per risolvere particolari problemi d’ordine pratico, segnatamente quelli inerenti all’attuazione del titolo II, capitolo 4; tali misure possono, in casi debitamente giustificati, derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 84
Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento e, in particolare, quelle relative agli articoli 5, 8, 13, 30, 45 e 58.

Articolo 85
Modificazioni del regolamento (CEE) n. 1868/94

Il regolamento CE) n. 1868/94 è così modificato:

1)Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2.”

2)    Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate che non beneficia dell’aiuto di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. ...* [il presente regolamento].

*GU L …..”

Articolo 86
Modificazioni del regolamento (CE) n. 1673/2000

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

1)L’articolo 1 è modificato come segue:

a)Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

“a)“agricoltore”: l'agricoltore quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. ...*

* GU L …..”

b)Al paragrafo 3, i termini “regolamento (CE) n. 1251/1999” sono sostituiti da “l’articolo 54 del regolamento (CE) n. ...”

2)All’articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo trattino, i termini “articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999” sono sostituiti da “articolo 54 del regolamento (CE) n. ...”.

Articolo 87
Modificazioni di altri regolamenti

Sono soppresse le seguenti disposizioni:

*articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,

*articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3072/95,

*articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

*articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,

*articolo 13 e articolo 22, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001,

*articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001,

*articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Articolo 88
Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 3508/92, (CE) n. 1577/96, (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1259/1999 sono abrogati.

Tuttavia, l’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005 e gli articoli 4, 5 e 11 dello stesso regolamento rimangono in applicazione fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 89
Disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato

Ove uno Stato membro applichi il regime semplificato di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, si applicano le seguenti disposizioni:

a)il 2003 è l’ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande;

b)i partecipanti continuano a percepire l’importo fissato nell’ambito del regime semplificato fino al 2005;

c)i capitoli 1 e 2 del titolo II del presente regolamento non si applicano agli importi erogati nell’ambito del regime semplificato durante la partecipazione al regime stesso;

d)gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare una domanda per il pagamento unico fintantoché partecipano al regime semplificato. Qualora essi presentino una domanda a titolo del regime unico di pagamento, l’importo corrisposto nel quadro del regime semplificato viene incluso nell’importo di riferimento di cui all’articolo 40 del presente regolamento e viene calcolato e adattato in base al titolo III, capitolo 2 del presente regolamento.

Articolo 90
Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati agli articoli 87 e 88 alle misure istituite dal presente regolamento, segnatamente quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché ai piani di miglioramento menzionati all’articolo 73.

Articolo 91
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il sistema integrato si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005 relativamente alla componente geografica del sistema di identificazione delle parcelle di cui all’articolo 23. Se, tuttavia, alcune parti del sistema integrato diventano operative prima di tale data, gli Stati membri le utilizzano per le loro attività di gestione e di controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore

Fondamento giuridico

Note

Pagamento unico

Frumento duro

Colture proteiche

Riso

Frutta a guscio

Colture energetiche

Fecola di patate

Regime dei piccoli agricoltori

Olio di oliva

Bachi da seta

Banane

Uve secche

Tabacco

Luppolo

POSEIDOM


POSEIMA



POSEICAN

Isole del Mar Egeo

Titolo III del presente regolamento

Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.

Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.

Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.

Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.

Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.

Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.

Articolo 2 bis
Regolamento (CE) n. 1259/1999

Articolo 5, paragrafo 1
Regolamento 136/66/CEE

Articolo 1
Regolamento (CEE) n. 845/72

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 404/93

Articolo 7, paragrafo 1
Regolamento (CE) n.
2201/96

Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2075/92

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 1696/71

Regolamento (CEE) n. 1098/98

Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 16
Regolamento (CE) n. 1452/2001
   

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9, articoli 16 e 30, articoli 17 e 28, paragrafo. 1, articolo 21, articolo 22, paragrafo 7, articoli 27 e 29
Regolamento (CE) n. 1453/2001

Articoli 9, 13 e 14
Regolamento (CE) n. 1454/2001

Articoli 7, 8, 9, 11 e 12
Regolamento (CEE) n. 2019/93

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Aiuto alla superficie

Aiuto alla superficie

Aiuto alla superficie

Aiuto alla superficie

Aiuto alla produzione

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 50 EUR

Aiuto alla produzione    

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura    

Aiuto alla produzione    

Aiuto alla superficie    

Aiuto alla produzione    

Aiuto alla superficie    

Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea
Settori: sviluppo della produzione di o
rtofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi, tabacco    

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive; miele

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 2

MIO EUR

Stato membro

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

1,4

9,5

35,2

40,0

44,9

49,8

53,2

Danimarca

2,6

17,3

63,4

72,2

80,9

89,7

95,9

Germania

13,3

84,1

306,5

349,6

329,6

435,7

465,3

Grecia

13,6

60,3

189,8

220,0

250,2

280,3

296,9

Spagna

18,7

101,2

345,2

396,2

447,2

498,2

530,2

Francia

17,6

131,0

491,8

558,2

624,6

691,0

739,7

Irlanda

5,0

27,9

97,3

111,5

125,7

139,8

149,0

Italia

20,4

98,2

322,3

371,8

421,4

471,0

499,9

Lussemburgo

0,1

0,5

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

Paesi Bassi

2,3

14,6

55,5

63,2

70,9

78,6

84,0

Austria

4,0

19,3

64,0

73,9

83,7

93,6

99,3

Portogallo

3,6

16,7

54,3

62,8

71,3

79,8

84,5

Finlandia

2,7

13,6

46,0

52,9

59,9

66,8

71,0

Svezia

2,2

13,5

48,6

55,5

62,4

69,2

73,9

Regno Unito

5,8

47,7

183,2

207,4

231,7

255,9

274,3

ALLEGATO III

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

Articoli

a)    Sanità pubblica

1.

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Articolo 9 K

2.

Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

3.

Direttiva 92/46/CEE del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

Articoli 3,
4 e 5

4.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

Articolo 2

5.

Decisione 94/371/CE del Consiglio che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova

Articolo 2

6.

Direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

Articolo 2

7.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

Articoli 3,
4, 5 e 7

8.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

Articoli 9 e 10

9.

Direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

Articolo 3

10.

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Articoli 3 e 5

11.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

Articoli 14, 15, 18, 19 e 20

12.

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Articoli 9 e 22

b)    salute degli animali

13.

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

14.

Direttiva 85/511/CEE del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3

15.

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

16.

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

17.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

c)    identificazione e registrazione degli animali

18.

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

Articoli 3,
4 e 5

19.

Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

Articoli 2,
6 e 8

20.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articoli 4 e 7

d)    salute delle piante

21.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Articolo 10

Sicurezza sul lavoro

22.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1)

Articolo 6

23.

Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1)

Articolo 3

24.

e articoli da 4 a 12

25.

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12)

26.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)

Articoli 3,
6, 8
9

Ambiente

27.

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39)

Articoli 8,
9 e 14

28.

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.76, pag. 23)

Articolo 3

29.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Articoli 3,
4, 5 e 9

30.

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Articoli 4 e 5

31.

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Articolo 3

32.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

33.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche     (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articoli 6,
12 e 16

Benessere degli animali

34.

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Articolo 5

35.

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4

36.

Direttiva 93/119/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Articolo 7

37.

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articolo 3

38.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

39.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Articolo 7

ALLEGATO IV

Buone condizioni agronomiche di cui all'articolo 5

Problema

Obiettivo

Norme

Erosione del suolo

Proteggere il suolo mediante misure idonee

*Copertura invernale minima del suolo per tutta l'azienda e per le zone in pendenza e copertura minima del suolo per tutto l'anno

*Pratiche di lavorazione del suolo (angolo di inclinazione e lunghezza dei declivi, vicinanza di corsi d'acqua, direzione e periodo di effettuazione dell'aratura, ecc.)

*Limitazioni colturali in relazione all'uso della terra ove necessario

*Tecniche di gestione relative a colture specifiche (viti, olivi, granturco, ecc.)

*Mantenimento delle terrazze

*Livello della tara terra per colture specifiche (patate, barbabietola da zucchero, ecc.)

Sostanza organica del suolo

Mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche di rotazione delle colture e tecniche di lavorazione

*Principi e norme inerenti alla rotazione delle colture, compresa, ove necessario, l'incorporazione dei residui vegetali

*Gestione delle stoppie, in particolare per quanto riguarda la bruciatura

*Norme specifiche ove si proceda al rinnovo del pascolo permanente

Struttura del suolo

Mantenere la struttura del suolo mediante l'uso adeguato delle macchine e idonee densità di bestiame

*Uso adeguato delle macchine (pressione degli pneumatici, utilizzo di vie di passaggio, tipo e periodo di effettuazione delle operazioni agricole, ecc.)

*Rispetto dei massimali di densità del bestiame per evitare di danneggiare la struttura del suolo

Salinizzazione del suolo

Seguire metodi di irrigazione e di gestione degli elementi nutritivi del terreno che evitino l'accumulo di sali nel suolo

*Assicurare equilibrio tra irrigazione, drenaggio e rialimentazione della falda

*Nelle zone costiere l'irrigazione deve evitare la contaminazione delle acque sotterranee con acqua marina

Livello minimo di mantenimento

Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat

*Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

*Protezione del pascolo permanente mediante principi e norme che limitino i cambiamenti d'uso della terra

*Mantenimento dei confini dei campi e degli elementi caratteristici del paesaggio

*Evitare la propagazione dei cespugli sui terreni agricoli

ALLEGATO V

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 29

Settore

Fondamento giuridico

Note

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 1696/71

Regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto alla superficie

Pagamenti per la messa a riposo temporanea e l'estirpazione

Misure agroambientali

Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3
Rego
lamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Silvicoltura

Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3
Regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3
Regolamento (CE) n. 1257/1999

Aiuto alla superficie

Olio di oliva

Articolo 5, paragrafo 1
Regolamento n. 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Cotone

Articolo 8
Regolamento (CE) n. 1554/95

Aiuto alla produzione

Foraggi essiccati

Articoli 10 e 11
Regolamento (CE) n. 603/95

Aiuto alla produzione

Limoni destinati alla trasformazione

Articolo 1
Regolamento (CE) n. 2202/96

Aiuto alla produzione

Pomodori destinati alla trasformazione

Articolo 2
Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla produzione

Vino

Articoli da 11 a 15
Regolamento (CE) n. 1493/1999

Aiuto alla ristrutturazione

ALLEGATO VI

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36

Settore

Fondamento giuridico

Note

Seminativi


Fecola di patate

Legumi da granella

Riso

Sementi

Carni bovine




Latte e prodotti lattiero-caseari

Carni ovine e caprine


POSEIDOM

POSEIMA

POSEICAN

Isole del Mar Egeo

Foraggi essiccati

Articoli 2, 4 e 5    
Regolamento (CE) n. 1251/1999


Articolo 8, paragrafo 2    
Regolamento (CEE) n. 1766/92

Articolo 1    
Regolamento (CE) n. 1577/96

Articolo 6    
Regolamento (CE) n. 3072/95

Articolo 3    
Regolamento (CEE) n. 2358/71

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14    
Regolamento (CE) n. 1254/1999    



Allegato VII, punto F, del presente regolamento

Articolo 5    
Regolamento (CE) n. 2467/98,    
Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino
   
Regolamento (CE) n. 2529/2001

Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b)    
Regolamento (CE) n. 1452/2001

Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3    
Regolamento (CE) n. 1453/2001

Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2    
Regolamento (CE) n. 1454/2001

Articolo 6, paragrafo 2 e 3    
Regolamento (CEE) n. 2019/93

Articolo 3    
Regolamento (CEE) n. 603/95

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli aumenti, il supplemento per il grano duro e l'aiuto specifico

Indennità per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola

Aiuto alla superficie


Aiuto alla superficie


Aiuto alla produzione    

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari    


Settore: carni bovine


Settore: carni bovine    

Settori: carni bovine; carni ovine e caprine    

Settore: carni bovine    

Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del presente regolamento)

ALLEGATO VII

Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40

A.Aiuti alle superfici

1.Se l’agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1.Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

*66 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.

1.2.Per il riso:

*102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri

Rese (t/ha)

Spagna

6,35

Francia

-territorio metropolitano

-Guyana francese

5,49

7,51

Grecia

7,48

Italia

6,04

Portogallo

6,05

1.3.Per i legumi da granella:

*per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,

*per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002. 

2.Se l’agricoltore ha ricevuto il supplemento per il grano duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

*313 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,

*281 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

*250 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

*93 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,

*46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

3.Ai fini dell’applicazione dei punti precedenti, per "numero di ettari" si intende il numero di ettari corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato nell'allegato VI del presente regolamento, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96. Per quanto riguarda il riso, in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene ridotto proporzionalmente.

B.Pagamento per la fecola di patate

Se l’agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per 55,27 EUR per tonnellata di fecola di patate. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di fecola di patate prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

C.Premi per animali e supplementi

Se l’agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001. Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati in applicazione delle seguenti disposizioni:

*articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;

*articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione;

*articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione.

D.Foraggi essiccati

Se l’agricoltore ha consegnato dei foraggi nell’ambito di un contratto, come previsto all’articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, gli Stati membri calcolano l’ammontare da includere nell’importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l’aiuto di cui all’articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di euro:

Stato membro

Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)

Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)

Massimale complessivo

UEBL

0,049

0,049

Danimarca

5,424

5,424

Germania

11,888

11,888

Grecia

1,101

1,101

Spagna

42,124

1,951

44,075

Francia

41,155

0,069

41,224

Irlanda

0,166

0,166

Italia

17,999

1,586

19,585

Paesi Bassi

6,804

6,804

Austria

0,070

0,070

Portogallo

0,102

0,020

0,122

Finlandia

0,019

0,019

Svezia

0,232

0,232

Regno Unito

1,950

1,950

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l’aiuto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

E.Aiuti regionali

Nelle regioni interessate i seguenti importi sono inclusi nel calcolo dell’importo di riferimento:

*19 EUR /t moltiplicati per le rese utilizzate nei pagamenti alla superficie per i cereali, i semi oleaginosi, i semi di lino e il lino e la canapa destinati alla fabbricazione di fibre nelle regioni indicate all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999;

*l’importo per capo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1452/2001, all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001, moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002;

*l’importo per capo di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2019/93 moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002.

F.Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.A partire dal 2004, se l’agricoltore dispone di un quantitativo di riferimento individuale per il latte, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. ...* [nuovo regolamento che istituisce un prelievo nel settore del latte], gli importi di cui ai punti F.2 e F.5 sono inclusi nel calcolo dell’importo di riferimento.

2.Fatto salvo quanto stabilito al punto F.3 ed eccettuate le riduzioni risultanti dall’applicazione del punto F.4, il quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell’azienda il 31 marzo 2004, espresso in tonnellate, è moltiplicato per:

*5,75 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2004,

*11,49 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2005,

*17,24 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2006,

*22,99 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2007,

*28,74 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2008 e negli anni civili successivi.

3.I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 nel periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 per quell’anno civile sono considerati disponibili nell’azienda del cessionario il 31 marzo 2004.

4.Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, se il 31 marzo 2004 la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro supera la somma dei corrispondenti quantitativi globali assegnati a tale Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92, modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 [**] per il periodo di 12 mesi 1999/2000, esso, sulla base di criteri oggettivi, prende i provvedimenti necessari per ridurre opportunamente sul proprio territorio l’importo totale dei quantitativi di riferimento individuali .

5.Ogni anno gli Stati membri versano pagamenti supplementari a favore dei produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati al punto F.6. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare un trattamento equo dei produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. I pagamenti non sono inoltre legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

I supplementi di premi sono concessi unicamente sotto forma di supplemento all'importo dei premi indicato al punto F.2.

6.Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di euro

2004

2005

2006

2007

2008 e anni civili successivi

Belgio

8,6

17,1

25,7

34,3

42,8

Danimarca

11,5

23,0

34,5

46,0

57,5

Germania

72,0

144,0

216,0

288,0

360,0

Grecia

1,6

3,3

4,9

6,5

8,2

Spagna

14,4

28,7

43,1

57,5

71,8

Francia

62,6

125,3

187,9

250,5

313,2

Irlanda

13,6

27,1

40,7

54,3

67,8

Italia

25,7

51,3

77,0

102,7

128,3

Lussemburgo

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

Paesi Bassi

28,6

57,2

85,8

114,4

143,0

Austria

7,1

14,2

21,3

28,4

35,5

Portogallo

4,8

9,7

14,5

19,3

24,2

Finlandia

6,2

12,4

18,6

24,8

31,0

Svezia

8,5

17,1

25,6

34,1

42,7

Regno Unito

37,7

75,4

113,1

150,8

188,5

7.Ai fini dell’applicazione del punto F valgono le definizioni di "produttore" e di "azienda" di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. ... [nuovo regolamento che istituisce un prelievo nel settore del latte]. 

G.Aiuti per le sementi

Se l’agricoltore ha ricevuto un aiuto per la produzione di sementi, l’importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per l’importo stabilito in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di sementi prodotte per cui l’aiuto di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

*    GU L ....

**    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 44

MIO EUR

Stato membro

2004

2005

2006

2007

2008 e anni successivi

Belgio

443

471

498

526

553

Danimarca

908

945

983

1020

1057

Germania

4805

5037

5269

5501

5733

Grecia

865

851

837

843

848

Spagna

3338

3365

3394

3440

3486

Francia

7651

7844

8037

8239

8441

Irlanda

1168

1211

1255

1299

1343

Italia

2626

2658

2691

2774

2857

Lussemburgo

25

27

29

32

34

Paesi Bassi

492

584

676

768

861

Austria

643

665

688

711

734

Portogallo

433

445

457

472

488

Finlandia

484

504

524

544

564

Svezia

656

684

711

739

766

Regno Unito

3489

3610

3732

3853

3975

ALLEGATO IX

Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all’articolo 61

GRECIA

Nomoi (prefetture) delle seguenti regioni

Grecia Centrale

Peloponneso

Isole Ionie

Tessaglia

Macedonia

Isole Egee

Tracia

SPAGNA

Province

Almeria

Badajoz

Burgos

Cadice

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Malaga

Navarra

Salamanca

Siviglia

Toledo

Zamora

Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

1.    Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046
   Atzenbrugg
2054
   Baden
2062
   Bruck/Leitha
2089
   Ebreichsdorf
2101
   Gänserndorf
2241
   Hollabrunn
2275
   Kirchberg/Wagram
2305
   Korneuburg
2321
   Laa/Thaya
2330
   Langenlois
2364
   Marchfeld
2399
   Mistelbach
2402
   Mödling
2470
   Poysdorf
2500
   Ravelsbach
2518
   Retz
2551
   Schwechat
2585
   Tulln
2623
   Wr. Neustadt
2631
   Wolkersdorf
2658
   Zistersdorf
2.    Gebiete der Bezirksreferate
3018
   Neusiedl/See
3026
   Eisenstadt
3034
   Mattersburg
3042
   Oberpullendorf
3.
   Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007
   Wien.

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées

Provence-Alpi-Costa Azzurra

Languedoc-Roussillon

Dipartimenti 25(*)

Ardèche

Drôme

ITALIA

Regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marche

Molise

Umbria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

PORTOGALLO

Distretti

Santarem

Lisbona

Setubal

Portalegre

Evora

Beja

Faro.

2003/0007 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamen
to e di garanzia (FEAOG)
e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione 26 ,

visto il parere del Parlamento europeo 27 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 28 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 29 ,

considerando quanto segue:

(1)Allo scopo di realizzare le finalità della politica agricola comune, quali definite all’articolo 33 del trattato, è opportuno rafforzare la politica di sviluppo rurale ampliando la gamma di misure di accompagnamento previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio 30 .

(2)Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall’applicazione di tali norme.

(3)In seguito all’introduzione della misura relativa al rispetto delle norme, l’aiuto a favore degli agricoltori attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le limitazioni che interessano le zone sottoposte a vincolo ambientale dovrebbe d’ora in poi riguardare le limitazioni derivanti dall’applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 31 , e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 32 .

(4)I sistemi di consulenza aziendale di cui al regolamento (CE) n. .../… del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 33 ] sono diretti a individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. È opportuno concedere agli agricoltori un aiuto a contribuzione dei costi di tali servizi di consulenza.

(5)Gli agricoltori dovrebbero essere incoraggiati ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali. Occorre ampliare la portata del capitolo sulle misure agroambientali del regolamento (CE) n. 1257/1999 al fine di sostenere gli agricoltori che si impegnano ad applicare norme inerenti al settore zootecnico che superano i requisiti minimi regolamentari.

(6)L’esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell’ambito della politica di sviluppo rurale.

(7)Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.

(8)È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno 34 a decorrere dal 2005.

(9)L’introduzione di nuove misure di accompagnamento rende necessario chiarificare talune disposizioni vigenti. Le chiarificazioni riguardano principalmente gli investimenti nelle aziende agricole e le disposizioni finanziarie.

(10)Dall’esperienza finora acquisita nell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 è emersa l’esigenza di chiarire e semplificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali chiarificazioni riguardano principalmente la portata e il contenuto del sostegno destinato alla formazione, alla silvicoltura e alla promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.

(11)È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è modificato come segue.

1.All'articolo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

“Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all’atto dell’adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell’aiuto.

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all’osservanza delle stesse.”

2.All’articolo 9, secondo paragrafo, il primo trattino è sostituito dal seguente:

“-a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e”

3.L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1.Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE* e 92/43/CEE**, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall’applicazione delle citate direttive.

*GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

**GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.”

4.Il seguente Capo è inserito dopo il Capo V del Titolo II:

«CAPO V bis
RISPETTO DELLE NORME

Articolo 21 bis

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;

b)il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;

c)l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi***] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.

***GU L …

Articolo 21 ter

1.Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

2.Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Per poter essere ammissibile all’aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell’agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

Articolo 21 quater

1.L’aiuto è erogato annualmente, in rate uguali, su base forfetaria e decrescente. Gli Stati membri modulano il livello del pagamento in funzione degli obblighi derivanti dall’applicazione della norma. Il pagamento è inoltre fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive. I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno.

2.Il massimale annuo ammissibile di sostegno per azienda figura nell’allegato.

Articolo 21 quinquies

1.Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

2.I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n.…/… [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].

3.L’importo totale dell’aiuto riservato per il primo utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell’allegato.”

5.All'articolo 22, il seguente trattino è aggiunto al secondo comma:

“-il miglioramento del benessere degli animali”.

6.All'articolo 23, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.”

7.L'articolo 24 è così modificato:

a)Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

“I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno.”

b)al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Ove il sostegno sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.”

8.Il seguente Capo è aggiunto dopo il Capo VI del Titolo II:

«CAPO VI bis
QUALITÀ ALIMENTARE

« Articolo 24 bis

Il sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a promuoverli contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)assicurare i consumatori della qualità del prodotto o del processo produttivo impiegato mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità di cui all’articolo 24 ter;

b)conseguire un valore aggiunto per i prodotti agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato;

c)informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.

Articolo 24 ter

1.Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Esso interessa unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

2.I seguenti sistemi qualità della Comunità europea sono ammissibili al sostegno:

a)Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari****;

b)Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari*****;

c)Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari******;

d)Titolo VI concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo*******.

**** GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

***** GU L 208 del 27.7.1992, pag. 9.

****** GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

******* GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

3.Per essere ammissibili al sostegno, i sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri devono essere conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a e):

a)la specificità del prodotto finale ottenuto nell’ambito di tali sistemi è riconducibile agli obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono:

i)caratteristiche specifiche oppure

ii)una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b)i sistemi prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c)i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d)i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e)i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

4.Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 24 quater

1.Il sostegno è erogato sotto forma di un incentivo annuale di importo non superiore al massimale per azienda indicato nell'allegato. L'importo del pagamento è definito sulla base dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi che fruiscono di finanziamenti ed è fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive.

2.La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.

Articolo 24 quinquies

1.Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

2.Il sostegno comprende attività di informazione, di promozione e pubblicitarie.

3.Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell’azione.

9.L'articolo 29, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

“3.Il sostegno di cui agli articoli 30 e 32 è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino, per quanto riguarda gli investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore ecologico e sociale e alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.”

10.L'articolo 29, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

“5.Le misure proposte in virtù del presente capo per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali superfici.”

11.All'articolo 30, paragrafo 1, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

“-la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguate azioni preventive.”

12.L'articolo 31 è così modificato:

a)Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

“Tale sostegno può comprendere, oltre alle spese di sistemazione:

*un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;

*un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.”

b)Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.Ove il sostegno è concesso per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà delle autorità pubbliche, esso copre unicamente le spese di sistemazione.”

c)Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente:

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di sistemazione.”

13.All'articolo 33, il secondo comma è modificato come segue:

a)il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

“-l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

“-la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità,”

b)è aggiunto il trattino seguente:

“-la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali.”

14.All'articolo 34, i due trattini seguenti sono aggiunti al secondo comma:

“-le condizioni relative alle misure concernenti il rispetto delle norme (Capo V bis),

-le condizioni relative alle misure concernenti la qualità alimentare (Capo VI bis)”.

15.Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

“1.Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.”

16.All'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“-misure volte a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a titolo della decisione 90/424/CEE del Consiglio********”.

******** GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

17.All'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all’articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.”

18.L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo

Oggetto

EUR

8, par. 2

Aiuti all'insediamento

25 000

12, par. 1

Prepensionamento

15 000 (*)

150 000

3 500

35 000

per cedente e all'anno

importo totale per cedente

per lavoratore e all'anno

importo globale per lavoratore

15, par. 3

Indennità compensativa minima

Indennità compensativa massima

25 (**)

200 (***)

per ettaro di terreni agricoli

per ettaro di terreni agricoli

16

Pagamento massimo

200

per ettaro

21 quater

Pagamento massimo

10 000

per azienda

21 quinquies

Servizi di consulenza aziendale

1 500

per consulenza

24, par. 2

Colture annuali

Colture perenni specializzate

Altri usi dei terreni

Razze locali minacciate di abbandono

Benessere degli animali

600

900

450

200 (****)

500

per ettaro

per ettaro

per ettaro

per unità di bestiame

per unità di bestiame

24 quater

Pagamento massimo

1 500

Per azienda

31, par. 4

Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento

- per gli agricoltori o le loro associazioni

- per ogni altra persona giuridica di iritto privato




725


185




per ettaro



per ettaro

32, par. 2

Pagamento minimo

Pagamento massimo

40

120

per ettaro

per ettaro

(*)In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.

(**)Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.

(***)Questo importo può essere aumentato in casi debitamente giustificati per tener conto dei problemi specifici di alcune regioni.

(****)Questo importo può essere aumentato in casi eccezionali per tener conto delle esigenze specifiche di alcune razze, che dovrebbero essere motivate nei piani di sviluppo rurale.”

2003/0008 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo , terzo comma,

vista la proposta della Commissione 35 ,

visto il parere del Parlamento europeo 36 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 37 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 38 ,

considerando quanto segue:

(1)Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(2)La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d’intervento e un sistema comune d’importazione e di esportazione.

(3)Il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 39 , è stato più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il suddetto regolamento. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 deve essere pertanto abrogato.

(4)Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03 verrà presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno vengano mantenuti per quanto possibile in linea con quelli dei mercati mondiali. Il sostegno fornito dalle organizzazioni di mercato deve essere pertanto ridotto in modo da poter fare meno affidamento su prezzi garantiti. L’intervento va dunque confinato al ruolo esclusivo di rete di sicurezza. Il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 40 , prevede una compensazione alla luce di una riduzione finale del prezzo d’intervento per i cereali. Tale compensazione è attualmente prevista dal regolamento (CE) n. .../..., del ..., [recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi] 41 .

(5)In aggiunta alle fasi finali della riduzione dei prezzi di sostegno, per migliorare la fluidità del mercato e semplificarne la gestione è opportuno abolire le maggiorazioni mensili.

(6)L’introduzione di un prezzo d’intervento unico per i cereali ha condotto all’accumulo di ingenti scorte d’intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala deve essere pertanto esclusa dal sistema d’intervento.

(7)Gli organismi d'intervento devono, in circostanze particolari, poter prendere le misure d'intervento appropriate. Perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e che le misure vengano adottate a livello comunitario.

(8)Il confinamento del prezzo d’intervento al ruolo esclusivo di rete di sicurezza implica la soppressione della restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali.

(9)La produzione di amidi e fecole non ottenuti da cereali è sempre stata gestita nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati di cereali. La soppressione del regime speciale per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali implica l’abolizione del regime per gli amidi e le fecole non ottenuti da cereali nell’ambito del presente regolamento.

(10)La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime di scambi complementare rispetto al regime d’intervento e comprendente dazi all’importazione e restituzioni all’esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all’esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.

(11)Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi terzi occorre prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(12)La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali, l’introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l’adozione di deroghe.

(13)Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti deve essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, purché sussistano determinati presupposti.

(14)Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.

(15)La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura 42 , è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all’esportazione è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.

(16)Il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione che in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni all’esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(17)Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all’esportazione nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma devono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione all’esportazione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.

(18)Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso.

(19)Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.

(20)Tenuto conto dell’influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile il mercato interno.

(21)Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni potrebbe essere messo a repentaglio dalla concessione di aiuti nazionali. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato devono essere pertanto applicabili ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata.

(22)L'evoluzione continua del mercato comunitario nel settore dei cereali esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.

(23)Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 43 .

(24)Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.

(25)Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 44 .

(26)L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.

(27)La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I
Disposizioni introduttive

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC

Descrizione

a)    0709 90 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

   0712 90 19

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

   100190 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

   100190 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

   1002 00 00

Segala

   1003 00

Orzo

   1004 00

Avena

   1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

   1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

   1007 00 90

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

   1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b)    1001 10

Frumento duro

c)    1101 00 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

   1102 10 00

Farina di segala

   1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

   1107

Malto, anche torrefatto

d)

I prodotti elencati nell'allegato I

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi].

Capitolo II
Mercato interno

Articolo 4

1.Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d’intervento è fissato a 95,35 EUR/t.

2.Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

3.I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 5

1.Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

2.Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei seguenti periodi d’intervento:

a)dal 1° agosto al 30 aprile nel caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia e del Portogallo;

b)dal 1° dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia;

c)dal 1° novembre al 31 maggio nel caso degli altri Stati membri.

Qualora il periodo d’intervento in Svezia dovesse comportare uno sviamento dei prodotti di cui al paragrafo 1 dagli altri Stati membri verso la Svezia, verranno adottate norme specifiche che consentano di correggere la situazione secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

3.Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione in funzione della qualità.

Articolo 6

Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne:

a)la designazione dei centri d'intervento;

b)la caratteristiche minime, segnatamente in materia di qualità e quantità, richieste per ciascun cereale affinché esso possa fruire dell'intervento;

c)le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento;

d)le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;

e)le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 7

1.Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure speciali d’intervento.

Queste misure possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2.La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capitolo III
Scambi con i paesi terzi

Articolo 8

1.Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli da 11 a 16.

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che i prodotti sono effettivamente importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2.Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Sezione I
Disposizioni applicabili all’importazione

Articolo 9

1.Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

2.Il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 91, ex 1001 90 99, 1002, ex 1005 escluso l’ibrido destinato alla semina ed ex 1007 00 90 è pari al prezzo d'intervento di cui all’articolo 4 applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione; tale dazio non può tuttavia essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

3.Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati prezzi rappresentativi all’importazione cif. Detti prezzi rappresentativi all'importazione cif sono fissati regolarmente.

4.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tali modalità specificano segnatamente:

a)i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;

b)le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

c)ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.

Articolo 10

1.Fermo restando l’articolo 9, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto all’articolo 9 è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all’importazione.

Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti ("volume limite"), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

3.I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

Articolo 11

1.I contingenti tariffari per le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2.La gestione dei contingenti tariffari può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

a)un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b)un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);

c)un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.

3.I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

4.Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a)comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b)determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a);

c)fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi d’intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Sezione II
Disposizioni applicabili all’esportazione

Articolo 12

1.Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

a)i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere esportati come tali;

b)i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato II.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2.Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione all’esportazione, è fissato il metodo:

a)più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

b)amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c)in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.La restituzione all’esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. In particolare tale fissazione può aver luogo:

a)periodicamente,

b)mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

Le restituzioni all’esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Articolo 13

1.Per i prodotti di cui all’articolo 1 esportati come tali, la restituzione all’esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2.L'importo della restituzione all’esportazione per i prodotti di cui all’articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

a)alla destinazione indicata sul titolo

o, se del caso,

b)alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.

3.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 45 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la medesima procedura.

4.È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 14

Un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti di cui all’articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato II.

Articolo 15

Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1 e la procedura di verifica possono essere adattati a tale situazione specifica.

Articolo 16

Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

Articolo 17

Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui all’articolo 15, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Per la modifica dell'allegato II si segue la medesima procedura.

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 18

1.Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo:

a)per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui alle lettere c) e d) di quell’articolo e

b)in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato II.

2.In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui a tale paragrafo si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3.Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non delibera entro tre mesi dalla data in cui la decisione della Commissione gli è stata deferita, quest’ultima si considera abrogata.

Articolo 19

1.Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2.Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 20

1.Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2.Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

1.Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all’OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4.Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Capitolo IV
Disposizioni generali

Articolo 22

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 23

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali.

Le modalità di determinazione dei dati necessari nonché della loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

1.La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali (in appresso: "il comitato").

2.Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 26

Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 28

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

CAPITOLO V
Disposizioni transitorie
e finali

Articolo 29

1.Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

2.Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/05.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

ALLEGATO I
di cui all’articolo 1, lettera d)

Codice NC

Descrizione

   0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

ex    1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

   1102 20

— Farina di granturco

   1102 90

— altre:

   1102 90 10

— — di orzo

   1102 90 30

— — di avena

   1102 90 90

— — altre

ex    1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex    1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

   1106 20

Farine e semolini di sago o di radici o tuberi della voce 0714

ex    1108

Amidi e fecole; inulina:

— Amidi e fecole:

   1108 11 00

— — Amido di frumento (grano)

   1108 12 00

— — Amido di granturco

   1108 13 00

— — Fecola di patate

   1108 14 00

— — Fecola di manioca

ex    1108 19

— — altri amidi e fecole:

   1108 19 90

— — — altri

   1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

   1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

ex    1702 30

— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:

— — altri:

— — — altri:

   1702 30 91

— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

   1702 30 99

— — — — altri

ex    1702 40

— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20% al 50% escluso di fruttosio, ad eccezione dell'isoglucosio della sottovoce 1702 40 10

ex    1702 90

— altri, compreso lo zucchero invertito:

   1702 90 50

— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

— — Zuccheri e melassi caramellati:

— — — altri:

   1702 90 75

— — — — in polvere, anche agglomerati

   1702 90 79

— — — — altri

   2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex    2106 90

— altri:

— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

— — — altri:

   2106 90 55

— — — — di glucosio o di maltodestrina

ex    2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex    2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

   2303 10

— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

   2303 30 00

— Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

   2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

   2306 70 00

— di germi di granturco

   2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

   2308 00 40

— Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

   2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex    2309 10

— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

   2309 10 11

   2309 10 13

   2309 10 31

   2309 10 33

   2309 10 51

   2309 10 53

— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari 46 , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari

ex    2309 90

— altri:

— — altri, comprese le premiscele:

   2309 90 31

   2309 90 33

   2309 90 41

   2309 90 43

   2309 90 51

   2309 90 53

— — — altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari45, esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari

ALLEGATO II

Codice NC

Descrizione

ex    0403

Latticello, latte e crema coagulati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

   0403 10

– Iogurt:

   da 0403 10 51 a 0403 10 99

– – aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

   0403 90

– altri:

   da 0403 90 71 a 0403 90 99

– – aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

ex    0710

Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:

   0710 40 00

– Granturco dolce

ex    0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

   0711 90 30

– Granturco dolce

ex    1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

   1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex    1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40% in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

   1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

   1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

   1901 90

– altri:

   da 1901 90 11 a 1901 90 19

– – Estratti di malto

– – altri:

   1901 90 99

– – – altri

ex    1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

– Paste alimentari non cotte, ne farcite o altrimenti preparate:

   1902 11 00

– – contenenti uova

   1902 19

– – altre

ex    1902 20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

– – altre:

   1902 20 91

– – – cotte

   1902 20 99

– – – altre

   1902 30

– altre paste alimentari

   1902 40

– Cuscus

   1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

   1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

   1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex    2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

– altri:

   2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

   2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%

ex    2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

– Patate:

– – altre:

   2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:

   2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex    2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

– Patate:

   2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

   2005 80 00

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex    2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

– – altri:

– – – senza aggiunta di alcole:

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

   2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

   2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%

ex    2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

   2101 12 98

– – – altre

   2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

   2101 20 98

– – – altri

   2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

   2101 30 19

– – – altri

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

   2101 30 99

– – – altri

ex    2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

– Lieviti vivi

   2102 10 31 e 2102 10 39

– – Lieviti da panificazione

   2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex    2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

   2106 90 10

– – Preparazioni dette «fondute»

– – altre:

   2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell’1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola

   2106 90 98

– – – altre

   2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

   2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex    2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

– Whisky:

   Da 2208 30 32 a 2208 30 88

– – altri, diversi da quello detto "Bourbon"

   2208 50

– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

   2208 60

– Vodka

   2208 70

– Liquori

– altri:

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

   2208 90 41

– – – – Ouzo

– – – – altre:

– – – – – Acquaviti:

– – – – – – altre:

   2208 90 52

– – – – – – – Korn

   2208 90 54

– – – – – – – Tequila

   2208 90 56

– – – – – – – altre

   2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

– – – superiore a 2 litri:

– – – – Acquaviti:

   2208 90 75

– – – – – Tequila

   2208 90 77

– – – – – altre

   2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

   2905 43 00

Mannitolo

   2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex    3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

– – – – altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5% vol):

   3302 10 29

– – – – – altre

ex    Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati, colle; enzimi:

   3505

Destrine ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

ex    3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

   3809 10

– a base di sostanze amilacee

   3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO III di cui all’articolo 29, paragrafo 1

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1766/92

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

   -

Articolo 2

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

   -

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, primo trattino

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5, secondo trattino

Articolo 6, lettera b)

Articolo 5, terzo trattino

Articolo 6, lettera c)

Articolo 5, quarto trattino

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, quinto trattino

Articolo 6, lettera e)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

   -

Articolo 8

   -

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 13, paragrafo 8, primo comma

   -

Articolo 13, paragrafo 8, secondo e terzo comma

Articolo 14

Articolo 13, paragrafo 8, quarto comma

   -

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 16

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 17

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

   -

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 18

   -

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

   -

Articolo 21, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 22

   -

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

   -

Articolo 26

   -

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

   -

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 30

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato II

Allegato C

Allegato III

2003/0009 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione 47 ,

visto il parere del Parlamento europeo 48 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale 49 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 50 ,

considerando quanto segue:

(1)Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(2)Il regolamento (CE) n. 3075/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso 51 , è stato più volte modificato. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche, per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3072/95 e sostituirlo interamente.

(3)Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di grave squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico, che equivalgono a circa un quarto della produzione comunitaria, sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare ulteriormente. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e delle importazioni e parallelamente dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'Accordo sull'Agricoltura. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa dell'aumento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi connesso all'attuazione dell'accordo "Tutto tranne le armi".

(4)Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori.

(5)La soluzione migliore sembra quella di porre fine alle disposizioni in vigore e di instaurare un regime di magazzinaggio privato e di rete di sicurezza per far fronte in maniera adeguata alle variazioni dei prezzi e di istituire inoltre, a titolo di compensazione, un aiuto al reddito per azienda e un aiuto specifico per la risicoltura che tenga conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Questi ultimi due strumenti sono contemplati dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del... 2003, ... 52 .

(6)Per stabilizzare il mercato del riso è necessario fissare un prezzo di sostegno effettivo. Il magazzinaggio privato permette di far fronte con una certa flessibilità alle fluttuazioni dei prezzi e costituisce pertanto uno strumento prezioso per ovviare a tali problemi.

(7)È necessario tuttavia disporre anche di un dispositivo di sicurezza per i casi in cui lo strumento del magazzinaggio privato, abbinato al prezzo di sostegno effettivo, non sia abbastanza efficace.

(8)Per un'utilizzazione efficace del regime del magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza è necessario che gli Stati membri trasmettano regolarmente un certo numero di informazioni alla Commissione.

(9)La realizzazione del mercato unico nel settore del riso nella Comunità richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle sue frontiere esterne. L'obiettivo della stabilizzazione del mercato comunitario può essere conseguito, in linea di massima, attraverso un regime degli scambi complementare al dispositivo del magazzinaggio privato, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(10)Per seguire l'andamento degli scambi commerciali di riso con i paesi terzi è opportuno prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(11)I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù degli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) figurano nella maggior parte dei casi nella tariffa doganale comune. Per taluni prodotti del settore del riso, tuttavia, la creazione di dispositivi supplementari rende necessaria l'adozione di deroghe.

(12)Per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di uno o più di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(13)Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali, conclusi in conformità del trattato, o da altri atti del Consiglio.

(14)La possibilità di concedere, all'esportazione nei paesi terzi, restituzioni di importo pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura 53 , consente di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso. Tali restituzioni all'esportazione sono soggette a limitazioni in termini di quantità e di valore.

(15)Il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito sia in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione che in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento della destinazione, occorre versare la restituzione all'esportazione applicabile alla destinazione reale, limitatamente all'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(16)Il rispetto dei limiti quantitativi presuppone un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione devono essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto. Possono essere ammesse deroghe a tale disciplina solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.

(17)Nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo o passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.

(18)Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per evitare di lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Le misure suddette devono essere conformi agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

(19)Tenendo conto dell'incidenza del prezzo del mercato mondiale sul prezzo interno, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure adeguate per stabilizzare mercato interno.

(20)La concessione di determinati aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento di un mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dalla presente organizzazione comune di mercato si applichino le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

(21)È opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano al corrente e si scambino informazioni in merito ai costanti sviluppi che si osservano sul mercato comunitario del riso.

(22)Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 54 .

(23)Data la necessità di risolvere problemi pratici o specifici, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie in caso di emergenza.

(24)È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 55 .

(25)L'organizzazione comune del mercato del riso dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.

(26)Il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 e dal regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le qualità tipo di riso 56 a quelli istituiti dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.

(27)Per prevenire gravi turbative del mercato del risone negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2003/04, è necessario limitare gli acquisti da parte degli organismi di intervento ad un determinato quantitativo fissato in anticipo.

(28)È opportuno prevedere disposizioni per l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato. Per preparare l'attuazione dei regimi di magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza è tuttavia opportuno che l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai prezzi di mercato regionali alla Commissione si applichi a decorrere da una data anteriore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
disposizioni introduttive

Articolo 1

L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC

Descrizione

a)    da 1006 10 21 a 1006 10 98

Risone (riso «paddy»)

   1006 20

Riso semigreggio (bruno)

   1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato :

b)    1006 40 00

Rotture

c)    1102 30 00

Farina di riso

   1103 19 50

Semole e semolini di riso

   1103 20 50

Agglomerati in forma di pellets di riso

   1104 19 91

Fiocchi di riso

   1104 19 99

Chicchi di riso schiacciati

   1108 19 10

Amido di riso

Articolo 2

1.Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti definiti nell'allegato I.

Le definizioni dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta figurano nell'allegato II.

2.Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione:

a)fissa i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

b)può modificare le definizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].

CAPITOLO II
MERCATO INTERNO

Articolo 5

1.Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo in loco, di prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra i corsi o prezzi dei prodotti suddetti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

2.L'importo della sovvenzione è fissato periodicamente. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può modificare tale importo nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

L'importo della sovvenzione può essere fissato tramite gara.

3.La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

L'importo della sovvenzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 6

1.Il prezzo di sostegno effettivo per il risone nella Comunità è fissato a 150 EUR/t.

2.Al fine di stabilizzare il prezzo di mercato del risone in una regione della Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato a concludere contratti di magazzinaggio privato, qualora il prezzo medio di mercato in tale regione sia inferiore al prezzo di sostegno per due settimane consecutive e, in assenza di misure di sostegno, rischi di mantenersi al di sotto del prezzo di sostegno.

3.È ammesso a beneficiare delle misure di magazzinaggio privato il risone raccolto nella Comunità. L'aiuto a favore del magazzinaggio privato è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. L'importo dell'aiuto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara.

4.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 7

1.Qualora in una regione della Comunità il prezzo medio di mercato del risone sia inferiore a 120 EUR/t per due settimane consecutive e rischi di mantenersi al di sotto di tale prezzo si applica una misura speciale.

2.Gli organismi designati dagli Stati membri procedono all'acquisto del risone raccolto nella Comunità loro offerto, a condizione che le offerte rispondano a determinati requisiti, in particolare qualitativi e quantitativi, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3.Il prezzo di acquisto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara. Il prezzo di acquisto è ridotto se la qualità del risone offerto è inferiore alla qualità tipo per cui è stato fissato.

4.La qualità tipo del risone è definita nell'allegato III.

5.La Commissione decide di applicare la misura di cui al paragrafo 1 e di porre termine alla sua applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. In particolare essa decide di porre termine all'applicazione della misura qualora il prezzo di mercato del risone nella regione interessata si mantenga per almeno una settimana ad un livello superiore a 120 EUR/t.

6.Alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il risone acquistato in applicazione della misura di cui al paragrafo 1 è posto in vendita, per l'esportazione nei paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno.

7.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2.

CAPITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 9

1.Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12-15.

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. I titoli sono rilasciati subordinatamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente.

2.Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Sezione I
Disposizioni applicabili alle importazioni

Articolo 10

1.Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.

2.In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

a)del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato:

i)dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

ii)dell'88 % per il riso semigreggio di codici NC diversi dai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98 e previa deduzione del prezzo all'importazione; e

b)del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato di una percentuale da calcolarsi e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, il dazio all'importazione calcolato a norma del presente paragrafo non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

3.In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati ad essere consumati sul posto.

4.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 11

1.Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o attenuare eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio fissato all'articolo 10 è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio ("il prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all'importazione.

Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti ("il volume limite"), può essere imposto un dazio addizionale all'importazione.

I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del primo comma sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

3.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare la determinazione dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

Articolo 12

1.I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2I contingenti tariffari sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

a)metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio ‘‘primo arrivato, primo servito”),

b)metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo "dell'esame simultaneo"),

c)metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati, che devono evitare ogni discriminazione ingiustificata tra gli operatori.

3.I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

4.Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a)comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b)determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c)fissano le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Sezione II
Disposizioni applicabili alle esportazioni

Articolo 13

1.Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti sottoelencati in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

a)prodotti di cui all'articolo 1 da esportare tal quali;

b)prodotti di cui all'articolo 1 da esportare sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

La restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati tal quali.

2.Il metodo da adottare per l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione è quello:

a)più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

b)meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c)in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. In particolare tale fissazione può aver luogo:

a)periodicamente;

b)mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4.Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a)situazione e prospettive di evoluzione,

i)sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità;

ii)sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

b)obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c)limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

d)interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

e)aspetti economici delle esportazioni considerate;

f)per quanto riguarda i prodotti figuranti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), i prezzi più favorevoli nei paesi terzi di destinazione per le importazioni nei paesi terzi.

Articolo 14

1.Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2.L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati tal quali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a)per la destinazione indicata sul titolo

o, se del caso,

b)per la destinazione effettiva, se diversa dalla destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non può superare l'importo applicabile per la destinazione indicata nel titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate misure appropriate.

3.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio 57 . Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

4.Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

Articolo 15

1.Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere fissato un importo correttivo delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

2.Le disposizioni del primo comma possono essere applicate ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato IV.

Articolo 16

1.Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione all'esportazione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:

a)sono stati ottenuti interamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 58 , salvo in caso di applicazione del paragrafo 6;

b)sono stati esportati fuori della Comunità;

c)nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2.Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

a)l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

b)la riscossione dei dazi all'atto di immissione in libera pratica.

In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile. Qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino superiori alla restituzione applicabile, si applicano questi ultimi.

Articolo 17

Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo OCM sull'Agricoltura , la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

Articolo 18

Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Nell'ambito di dette modalità, la Commissione può adottare disposizioni relative alla qualità dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

L'allegato IV è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 19

1.Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2.In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui a tale paragrafo si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di esserlo a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali misure, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, hanno una validità non superiore a sei mesi e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3.Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è considerata abrogata se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data in cui gli è stata deferita.

Articolo 20

1.Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato I, è inserita nella tariffa doganale comune.

2.Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 21

1.Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure opportune. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 22

1.Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non membri della OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito all'adozione di misure opportune, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita.

4.Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 24

1.Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi al riso.

2.Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 si adottano le modalità relative alle informazioni necessarie e alla loro comunicazione e diffusione.

Articolo 25

1.La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. .../2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in appresso denominato "il comitato".

2.Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 27

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 si adottano misure debitamente giustificate e necessarie a risolvere, in caso di emergenza, problemi pratici e specifici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

1.I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato V.

2.Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni transitorie.

Articolo 31

1.Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/75 sono limitati a 100 000 tonnellate.

2.In base ad un bilancio che rispecchia la situazione del mercato, la Commissione può modificare il quantitativo di cui al paragrafo 1. Si applica la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3.Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 32

1.Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/05.

Tuttavia, gli articoli 8 e 31 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

ALLEGATO I

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

1.a)Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b)Riso semigreggio: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato»;

c)Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d)Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo.

2.a)Riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b)Riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c)Riso a grani lunghi:

i)categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3,

ii)categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d)Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i)prelevare un campione rappresentativo della partita,

ii)selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta,

iii)effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media,

iv)determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

3.Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI GRANI E DELLE ROTTURE
CHE NON SONO DI QUALITÀ PERFETTA

A.Grani interi

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B.Grani spuntati

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C.Grani rotti o rotture

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

*le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),

*le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),

*le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),

*i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D.Grani verdi

Grani a maturazione incompleta.

E.Grani che presentano deformità naturali

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F.Grani gessati

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G.Grani striati rossi

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H.Grani vaiolati

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentato striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I.Grani maculati

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J.Grani gialli

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K.Grani ambrati

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DELLA QUALITÀ TIPO DEL RISONE

Il risone della qualità tipo:

a)di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

b)ha un tenore di umidità del 13% al massimo;

c)ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e N 1006 10 98:

1,5%

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e NC 1006 10 98:

2,0%

grani striati rossi:

1.0%

grani vaiolati:

0,50%

grani maculati:

0,25%

grani gialli:

0,02%

grani ambrati:

0,05%.

ALLEGATO IV

Codice NC

Descrizione

ex    0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

   0403 10

- Iogurt:

   da 0403 10 51 a 0403 10 99

-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

   0403 90

- altri:

   da 0403 90 71 a 0403 90 99

-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex    1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

   da 1704 90 51 a 1704 90 99

- - altri

ex    1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90

ex    1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

   1901 10 00

- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

   1901 20 00

- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

   1901 90

- altri:

   da 1901 90 51 a 1901 90 19

- - Estratti di malto

- - altri:

   1901 90 99

- - - altri:

ex    1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

   1902 20 91

- - - cotte

   1902 20 99

- - - altre

   1902 30

- altre paste alimentari

   1902 40 90

- - altri

   1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex    1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

   1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex    2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

- Patate:

- - altri:

   2004 10 91

- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex    2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

- Patate:

   2005 20 10

- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex    2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

   2101 12

- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè :

   2101 12 98

- - - altri

   2101 20

- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

   2101 20 98

- - - altri

   2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

   2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

- altri:

   2106 90 10

- - Preparazioni dette «fondute»

- - altre:

   2106 90 92

- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

   2106 90 98

- - - altre

ex    3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della voce NC 3505 10 50

ex    3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :

   3809 10

- a base di sostanze amidacee

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3072/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Allegato A

Allegato I

Allegato II

Allegato B

Allegato IV

Allegato C

Allegato V

Regolamento (CE) n.3073/95

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato III

2003/0010 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo , terzo comma,

vista la proposta della Commissione 59 ,

visto il parere del Parlamento europeo 60 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 61 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 62 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 63 , ha istituito un'organizzazione comune dei mercati in tale settore che prevede la concessione di due aliquote di aiuto forfettarie, rispettivamente per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole.

(2)La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione deve essere sospeso per motivi ecologici; tuttavia, per consentire all'industria di effettuare la transizione, esso va mantenuto fino alla campagna di commercializzazione 2007/08.

(3)Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Essendo necessarie ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 603/95 deve essere quindi abrogato.

(4)Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 64 , istituisce un regime unico di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati che ai foraggi essiccati al sole e prevedere una diminuzione graduale di detta aliquota per le ultime tre campagne di commercializzazione

(5)Poiché negli Stati meridionali la produzione inizia in aprile, la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati ammessi a beneficiare dell'aiuto deve andare dal 1° aprile al 31 marzo.

(6)Per garantire la neutralità di bilancio per i foraggi essiccati è opportuno subordinare la produzione comunitaria ad un massimale. A tal fine occorre fissare un quantitativo massimo garantito applicabile sia ai foraggi disidratati che a quelli essiccati al sole.

(7)Tale quantitativo va ripartito tra gli Stati membri sulla base dei quantitativi storici riconosciuti ai fini del regolamento (CE) n. 603/95.

(8)Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto deve essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione deve essere applicata proporzionalmente all'eccedenza registrata negli Stati membri che superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti.

(9)L'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato accertato se il quantitativo massimo garantito è stato superato. E' quindi opportuno versare un anticipo all'uscita dei foraggi dall'impresa di trasformazione.

(10)Occorre fissare requisiti minimi di qualità per i foraggi ammissibili all'aiuto.

(11)Per favorire l'approvvigionamento regolare di foraggi freschi ai trasformatori occorre in taluni casi subordinare la concessione dell'aiuto alla conclusione di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione.

(12)Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorre rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(13)Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori devono tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento giustificativo necessario.

(14)In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, occorre che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(15)Nel caso di un contratto speciale di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore occorre garantire che l'aiuto venga trasferito al produttore stesso.

(16)La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei foraggi essiccati. Ai prodotti disciplinati da tale organizzazione comune di mercato vanno pertanto applicate le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

(17)Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 65 .

(18)In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive

Articolo 1

Per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 è istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC

Designazione delle merci

a)    ex 1214 10 00

-Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

-Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

   ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99

-Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

-Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

b)    ex 2309 90 98

-Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

-Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (regolamento orizzontale). 

CAPITOLO II
Aiuti

Articolo 4

1.È concesso un aiuto per i prodotti di cui all’articolo 1.

2.Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato come segue:

a)campagna di commercializzazione 2004/05: 33 EUR/t,

b)campagna di commercializzazione 2005/06: 24,75 EUR/t,

c)campagna di commercializzazione 2006/07: 16,50 EUR/t,

d)campagna di commercializzazione 2007/08: 8,25 EUR/t.

Articolo 5

1.E' fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) per singola campagna di commercializzazione di 4.855.900 t di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

Quantitativo nazionale garantito (t)

UEBL

8 000

Danimarca

334 000

Germania

421 000

Grecia

37 500

Spagna

1 325 000

Francia

1 605 000

Irlanda

5 000

Italia

685 000

Paesi Bassi

285 000

Austria

4 400

Portogallo

30 000

Finlandia

3 000

Svezia

11 000

Regno Unito

102 000

Articolo 6

Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.

La riduzione è applicata, secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuto sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

Articolo 7

1.Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo fissato come segue:

a)campagna di commercializzazione 2004/05: 19,80 EUR/t, oppure 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t;

b)campagna di commercializzazione 2005/06: 14,85 EUR/t, oppure 19,80 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 4,95 EUR/t;

c)campagna di commercializzazione 2006/07: 9,90 EUR/t, oppure 13,20 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 3,30 EUR/t;

d)campagna di commercializzazione 2007/08: 4,95 EUR/t, oppure 6,60 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 1,65 EUR/t;

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

Tuttavia l'anticipo può essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all'anticipo stesso, maggiorata del 10%. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all'aiuto e viene interamente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.

2.Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l'impresa di trasformazione.

3.In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6.

4.Se l'ammontare dell'anticipo supera l'importo totale dovuto all'impresa di trasformazione in applicazione dell'articolo 6, il trasformatore rimborsa all'autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

Articolo 8

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso, su domanda della parte interessata, per i foraggi essiccati usciti dall'impianto di trasformazione e rispondenti ai seguenti requisiti:

a)hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l'11 e il 14% in funzione del modo di presentazione del prodotto;

b)hanno un tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia grezza non inferiore:

i)al 15% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,

ii)al 45% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;

c)sono di qualità sana, leale e mercantile.

Ulteriori requisiti, segnatamente per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre, possono essere fissati secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 10

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati all'articolo 1 che:

a)tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

i)dei quantitativi trasformati di foraggi freschi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

ii)dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dall'impresa di trasformazione;

b)forniscano, se del caso, tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

c)rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

i)trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;

ii)imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;

iii)imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone possono procedere ad acquisti di foraggi solo se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno accordato loro il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro aderenti presentano annualmente agli organismi competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla lavorazione.

Articolo 12

1.I contratti di cui all'articolo 10, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o, se del caso, per i foraggi essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

a)la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore,

b)le modalità di consegna e di pagamento.

2.Se un contratto in conformità dell'articolo 10, lettera c), punto i), è un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso deve precisare almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contenere una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto di cui all'articolo 4 ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

Articolo 13

1.Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

a)l'osservanza delle condizioni definite agli articoli da 1 a 12;

b)la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.

2.All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

CAPITOLO III
Scambi con i paesi terzi

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

1.Per la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2.Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Articolo 16

1.Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi che non fanno parte dell'OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

4.Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

CAPITOLO IV
Disposizioni generali

Articolo 17

Salva disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 18

1.La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i foraggi essiccati, in appresso denominato "comitato".

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 19

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 20

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

a)la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 e dell'anticipo di cui all'articolo 7;

b)la verifica e l'accertamento del diritto all'aiuto, compresi i necessari controlli, per i quali può essere fatto ricorso a taluni elementi del sistema integrato;

c)lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

d)i criteri per la determinazione delle norme di qualità di cui all'articolo 9;

e)i requisiti cui devono rispondere le imprese di cui all'articolo 10, lettera c), punto ii), e all'articolo 11;

f)il controllo da effettuare in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;

g)i criteri da rispettare per la conclusione di contratti ai sensi dell'articolo 10 e le indicazioni che essi devono contenere, oltre a quanto prescritto all'articolo 12;

h)l'applicazione del quantitativo massimo garantito (QMG) di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 21

Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Il regolamento (CE) n. 603/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 603/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 19

Articolo 18, lettera a)

Articolo 20

Articolo 18, lettera b)

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

2003/0011 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione 66 ,

visto il parere del Parlamento europeo 67 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ... 68 , che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali; questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.

(2)Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2004, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio 69 . Allo stesso scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.

(3)Al fine di evitare uno sbocco artificiale attraverso un massiccio ricorso all'intervento, occorre fissare un quantitativo massimo per gli acquisti di burro all'intervento.

(4)Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese nel regolamento (CE) [...]. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

(5)E' pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

1.All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

"1.Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7% di materie grasse è fissato a:

*30,98 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,

*29,22 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,

*27,47 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

*25,71 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

*23,96 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,

*22,21 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008."

2.All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

a)per il burro, a

*328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,

*305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,

*282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

*259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

*236,73 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,

*213,95 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008;

b)per il latte scremato in polvere, a

*205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,

*198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,

*191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

*184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

*176,88 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,

*169,74 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008."

3.All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1.Quando, nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono un livello inferiore al 92% del prezzo d'intervento nel corso di un periodo rappresentativo, gli organismi d'intervento acquistano, al 90% del prezzo d'intervento, il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli Stati membri interessati a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una gara aperta permanente, a condizioni da stabilirsi.

Se, nel corso di un periodo rappresentativo, i prezzi di mercato del burro nello o negli Stati membri interessati sono pari o superiori al 92% del prezzo d'intervento, la Commissione sospende gli acquisti."

4.Gli articoli da 16 a 25 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

2003/0012 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione 70 ,

visto il parere del Parlamento europeo 71 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 72 , ha introdotto un regime di prelievo supplementare in questo settore, a decorrere dal 2 aprile 1984. Tale regime è stato prorogato diverse volte, segnatamente dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 73 , e da ultimo, fino al 31 marzo 2008, dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 74 .

(2)Per mettere a frutto l'esperienza acquisita e per semplificare e chiarire il regime, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3950/92 e riorganizzare e chiarire le regole di base che disciplinano il regime prorogato.

(3)Obiettivo principale del regime è di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. È pertanto opportuno applicare il regime per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008. Tali periodi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

(4)Il prezzo indicativo del latte deve essere progressivamente ridotto di un totale del 28% nell'arco delle cinque campagne di commercializzazione decorrenti dal 1° luglio 2004. L'impatto di tale misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento moderato del quantitativo di riferimento globale di latte nella Comunità dopo ciascuna riduzione di prezzo, in modo da mantenere la produzione in equilibrio con l'andamento previsto dei consumi e ad evitare turbative del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

(5)Il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia, deve essere confermato. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.

(6)Il prelievo da applicare in caso di superamento dei quantitativi di riferimento deve essere fissato ad un livello dissuasivo, deve essere dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e deve essere ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

(7)Il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L'esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, la cui commercializzazione deve d'ora in poi rientrare tra le vendite dirette, in appresso "vendite".

(8)È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2004. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi undici periodi a decorrere dal 1° aprile 2004 e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.

(9)Occorre stabilire le condizioni nelle quali si deve tener conto del tenore di grassi nel latte ai fini del computo definitivo dei quantitativi consegnati. È opportuno sottolineare che in nessun caso una correzione individuale verso il basso del tenore di grassi del latte consegnato o la separazione del latte nei suoi diversi componenti possono escludere dal pagamento del prelievo qualsiasi quantitativo di latte che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro. Considerata l'esiguità dei quantitativi in questione, non è necessario tener conto del tenore di grassi per le vendite dirette al consumatore.

(10)Per garantire il funzionamento efficace del regime, il contributo dei produttori al prelievo deve essere riscosso dagli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie e ai quali vanno dati i mezzi per assicurarne la riscossione. D'altra parte l'importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi devono essere rimborsati.

(11)Dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione del regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale. Per consentire agli Stati membri di far fronte a situazioni particolari, determinate secondo criteri obiettivi, occorre autorizzarli ad alimentare la riserva nazionale, in particolare in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento.

(12)Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti.

(13)La scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire l'adeguato sviluppo del settore della produzione lattiera. Per evitare tali inconvenienti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere, secondo i principi generali della legislazione comunitaria, che in casi di notevole sottoutilizzazione nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori. Si deve tuttavia prevedere il caso di produttori che si trovano temporaneamente nell'incapacità di produrre e che intendono riprendere la produzione.

(14)Negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime. L'attuazione di tale meccanismo non deve tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative o consentire ad ex produttori che hanno cessato l'attività di conservare la loro quota al di là del tempo strettamente necessario al trasferimento della quota ad un produttore attivo.

(15)All'atto dell'instaurazione del regime nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento di un'azienda è trasferito all'acquirente, al locatario o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda. Non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale. Occorre tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime.

(16)Per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera, per migliorare l'ambiente e per evitare che delle quote rimangano legate ad aziende che non producono più latte, occorre prevedere alcune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione. È inoltre necessario prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi, in particolare per garantire che le quote siano detenute da produttori attivi. Gli Stati membri devono inoltre potere organizzare il trasferimento di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori.

(17)Per evitare un rincaro dei mezzi di produzione o eventuali disparità di trattamento, va sottolineato che gli aiuti finanziari pubblici a favore degli acquirenti di quote sono vietati.

(18)Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero.

(19)Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità

È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso "periodi di dodici mesi") a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (in appresso "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.

I quantitativi sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Articolo 2
Prelievo

Il prelievo è fissato al 115 % del prezzo indicativo del latte.

Articolo 3
Versamento del prelievo

1.Anteriormente al 1° settembre successivo al periodo di dodici mesi in questione, gli Stati membri versano al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) una somma equivalente al prelievo calcolato su tutti i superamenti dei quantitativi di riferimento di cui all'allegato I, tenendo conto del tenore di grassi di riferimento stabilito nell'allegato II.

2.Il prelievo è interamente ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento, in funzione dei quantitativi di riferimento individuali di cui all'articolo 5.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)"latte": il prodotto definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2597/97 76 ;

b)"altri prodotti lattiero-caseari": tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in "equivalente latte" applicando coefficienti da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2;

c)"produttore": l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. ..., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni 77 , la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell'immediato futuro;

d)"azienda": l'azienda definita all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. ... che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni;

e)"acquirente": un'impresa o un'associazione che acquista latte presso il produttore:

*per sottoporlo ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o di prodotti lattiero-caseari, compreso il lavoro su ordinazione;

*per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, la Grecia è considerata un'unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all'associazione di acquirenti summenzionata;

f)"consegna": qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g)"vendita": qualsiasi vendita o trasferimento di latte o di prodotti lattiero-caseari, ad esclusione della consegna di latte definita alla lettera f);

h)"commercializzazione": consegna di latte o vendita di latte o di prodotti lattiero-caseari;

i)"quantitativi di riferimento attribuiti" o "quantitativi individuali di riferimento": i quantitativi di riferimento alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

j)"quantitativi di riferimento disponibili": i quantitativi a disposizioni del produttore al 31 marzo, tenuto conto dei trasferimenti, delle vendite e delle destinazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso del precedente periodo di dodici mesi.

CAPITOLO 2
Assegnazione dei quantitativi di riferimento

Articolo 5
Quantitativi di riferimento individuali

1.Gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di cui all'allegato I tra i produttori in base al quantitativo o ai quantitativi individuali di riferimento, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2004.

2.I produttori possono disporre di uno o di due quantitativi di riferimento, rispettivamente per le consegna e per le vendite. Il trasferimento di quantitativi da un quantitativo di riferimento all'altro può essere effettuato soltanto dal servizio competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3.Se del caso, i quantitativi individuali di riferimento sono adattati, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, affinché per ciascuno Stato membro la somma dei quantitativi di riferimento individuali non superi il quantitativo globale corrispondente fissato nell'allegato I, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 13.

Articolo 6
Attribuzione di quantitativi provenienti dalla riserva
nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le regole necessarie per l'assegnazione, a produttori attivi o a produttori che intendano avviare la produzione, dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 13, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.

CAPITOLO 3
Calcolo del prelievo

Articolo 7
Contabilizzazione dei quantitativi

1.Gli Stati membri tengono una contabilità separata, per le attività di consegna e di vendita, dei quantitativi individuali di riferimento, di quelli commercializzati e degli eventuali superamenti dei quantitativi individuali.

2.Qualora un produttore disponga di due quantitativi di riferimento, il calcolo del suo contributo al prelievo eventualmente dovuto viene effettuato separatamente per ciascun quantitativo.

Articolo 8
Tenore di grassi

1.A ciascun produttore viene assegnato un tenore rappresentativo di grassi, che si applica al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali attribuiti al produttore in questione. Esso è pari alla media dei tenori rappresentativi di grassi per i quantitativi di riferimento alla data di attribuzione. Il tenore rappresentativo di grassi viene adeguato in caso di acquisto o di trasferimento di quantitativi di riferimento, secondo regole da stabilirsi conformemente all'articolo 21, paragrafo 2.

2.Il tenore rappresentativo di grassi di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, per ciascun periodo di dodici mesi di cui trattasi, affinché per ciascuno Stato membro la somma ponderata dei tenori rappresentativi individuali di grassi non superi il tenore di riferimento fissato nell'allegato II.

Articolo 9
Prelievo sulle consegne

1.Per stabilire il computo finale del prelievo, i quantitativi consegnati da ciascun produttore vengono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento, applicando coefficienti e condizioni da fissare conformemente all'articolo 21, paragrafo 2.

2.Se la somma delle consegne adeguate conformemente al paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne adeguate conformemente al paragrafo 1 è superiore alle consegne effettive, il prelievo è calcolato sulle consegne adeguate.

3.A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento per le consegne inutilizzati,

a)a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b)oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente, in base al superamento sussistente dopo la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, proporzionalmente ai quantitativi individuali di riferimento a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, e successivamente a livello nazionale.

Articolo 10
Ruolo degli acquirenti

1.Gli acquirenti sono responsabili della riscossione dei contributi al prelievo presso i produttori interessati e versano all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, l'importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

2.Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento individuali a disposizione dei produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

3.I produttori che intendano consegnare a più di un acquirente devono notificare a ciascuno di essi l'elenco degli acquirenti, il quantitativo totale di riferimento di cui dispongono e la ripartizione prevista di quest'ultimo tra i diversi acquirenti.

4.Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente trattiene a titolo di anticipo sul contributo del produttore, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il suo quantitativo di riferimento.

Articolo 11
Prelievo sulle vendite

1.In caso di vendite, il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo è stabilito con decisione dello Stato membro, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, al livello territoriale appropriato o, se del caso, tramite organizzazioni di produttori riconosciute.

2.Se non tutti i componenti del latte vengono commercializzati, gli Stati membri stabiliscono la base del prelievo sul quantitativo totale di latte elaborato, applicando coefficienti fissati secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

3.In caso di vendita diretta al consumatore non si tiene conto del tenore di grassi ai fini del calcolo del prelievo. Negli altri casi, se il tenore effettivo di grassi è superiore al tenore rappresentativo di grassi del produttore, i quantitativi trasferiti vengono aumentati applicando coefficienti e condizioni da fissarsi conformemente all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO 4
Gestione del prelievo

Articolo 12
Importi pagati in eccesso o non pagati

1.Qualora il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono

a)destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e/o

b)ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.

2.Qualora il prelievo non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall'acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3.Se l'acquirente non riscuote il contributo al pagamento del prelievo presso un produttore, lo Stato membro riscuote direttamente dal produttore gli importi non pagati.

Articolo 13
Riserva nazionale

1.All'interno dei quantitativi fissati nell'allegato I, ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 6. Questa riserva può essere alimentata anche attingendo ai quantitativi di riferimento trasferiti a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17 oppure effettuando una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali.

2.Gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari assegnati ad uno Stato membro sono versati automaticamente nella riserva nazionale.

Articolo 14
Casi di inattività

1.Allorché una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi individuali di riferimento non soddisfa più i criteri indicati all'articolo 4, lettera c), nell'arco di un periodo di dodici mesi, tali quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1° aprile dell'anno civile successivo, tranne se il produttore ripristina la commercializzazione entro tale data.

2.Qualora la persona fisica o giuridica ripristini la commercializzazione entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro dei quantitativi in questione, gli è accordato un quantitativo di riferimento dalla riserva nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, non oltre il 1° aprile successivo alla data della richiesta.

3.Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi, attraverso la commercializzazione di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, almeno il 70 % del suo quantitativo di riferimento, gli Stati membri possono decidere, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

a)se e a quali condizioni un quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato in tutto o in parte nella riserva nazionale;

b)a quali condizioni un quantitativo di riferimento è riassegnato al produttore interessato.

4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano, tuttavia, in caso di forza maggiore e in casi debitamente giustificati che colpiscono temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 15
Trasferimenti temporanei

1.Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell'acquirente o all'interno delle regioni e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2.Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a)la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b)imperative esigenze amministrative.

Articolo 16
Trasferimenti definitivi

1.Il quantitativo individuale di riferimento viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione effettiva o anticipata ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti.

2.In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.

3.Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento individuali di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

4.Gli Stati membri possono prevedere trasferimenti dei quantitativi di riferimento concordati direttamente tra produttori oppure mediante transazioni organizzate su iniziative delle autorità competenti.

5.Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri trattengono, per riversarla nella riserva nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.

Articolo 17
Misure specifiche di trasferimento

1.Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a)accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;

b)stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

c)prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo individuale di riferimento;

d)determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;

e)autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa;

f)stabilire le condizioni in base alle quali i quantitativi supplementari assegnati allo Stato membro devono essere destinati.

2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere applicate a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

3.Non sono consentite misure speciali di trasferimento diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

Articolo 18
Aiuti per l'acquisto di quantitativi di riferimento

Nessuna autorità pubblica può concedere un sostegno finanziario a chiunque acquisti quantitativi di riferimento tramite cessione, trasferimento o assegnazione di quantitativi di riferimento a norma del presente regolamento.

Articolo 19
Riconoscimento

La qualifica di venditore o di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro, secondo criteri da stabilirsi conformemente all'articolo 21, paragrafo 2. La stessa disposizione si applica, se del caso, alle associazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

CAPITOLO 5
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 20
Destinazione del prelievo

Il prelievo è considerato come parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

Articolo 21
Comitato di gestione

1.La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

2.Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli da 4 a 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della medesima.

3.Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 22
Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 23
Misure transitorie

Eventuali misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche del regime di cui al presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

ALLEGATO I

Quantitativi di riferimento

a)periodo 2004/05

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 326 983,000

Danimarca

4 477 625,000

Germania

28 004 140,000

Grecia

700 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 356 977,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Lussemburgo

270 394,000

Paesi Bassi

11 130 065,000

Austria

2 763 148,000

Portogallo *

1 879 823,000

Finlandia

2 419 026,324

Svezia

3 319 515,000

Regno Unito

14 682 697,000

*    eccetto Madera

b)periodo 2005/06

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 343 535,000

Danimarca

4 499 902,000

Germania

28 143 464,000

Grecia

700 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 478 156,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Lussemburgo

271 739,000

Paesi Bassi

11 185 438,000

Austria

2 776 895,000

Portogallo *

1 889 185,000

Finlandia

2 431 049,324

Svezia

3 336 030,000

Regno Unito

14 755 647,000

*    eccetto Madera

c)periodo 2006/07

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 360 087,000

Danimarca

4 522 178,000

Germania

28 282 788,000

Grecia

700 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 599 335,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Lussemburgo

273 084,000

Paesi Bassi

11 240 812,000

Austria

2 790 642,000

Portogallo *

1 898 548,000

Finlandia

2 443 071,324

Svezia

3 352 545,000

Regno Unito

14 828 597,000

*    eccetto Madera

d)    periodo 2007/08

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 393 687,870

Danimarca

4 567 399,780

Germania

28 565 615,880

Grecia

707 518,130

Spagna

6 178 119,500

Francia

24 845 328,350

Irlanda

5 449 721,640

Italia

10 635 360,600

Lussemburgo

275 814,840

Paesi Bassi

11 353 220,120

Austria

2 818 548,420

Portogallo *

1 917 533,480

Finlandia

2 467 502,037

Svezia

3 386 070,450

Regno Unito

14 976 882,970

*    eccetto Madera

e)periodi da 2008/09 a 2014/15

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 427 288,740

Danimarca

4 612 621,560

Germania

28 848 443,760

Grecia

714 523,260

Spagna

6 239 2890500

Francia

25 091 321,700

Irlanda

5 503 679,280

Italia

10 740 661,200

Lussemburgo

278 545,680

Paesi Bassi

11 465 628,240

Austria

2 846 454,840

Portogallo *

1 936 518,960

Finlandia

2 491 932,750

Svezia

3 419 595,900

Regno Unito

15 125 168,940

*    eccetto Madera

ALLEGATO II

Tenore di riferimento di grassi

Stato membro

Tenore di riferimento di grassi (g/kg)

Belgio

36,91

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Lussemburgo

39,17

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Portogallo

37,30

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento presente

Regolamento (CEE) n. 3950/92

Articolo 1,    primo comma
   secondo comma

Articolo 1,    primo comma
Articolo 3,
   paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1,    secondo comma

Articolo 3

Articolo 2,    paragrafo 1, primo comma

Articolo 4

Articolo 9

Articolo 5,    paragrafo 1
   paragrafo 2
   paragrafo 3

-
-

Articolo 4,
   paragrafo 2

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9,    paragrafi 1 e 2
   paragrafo 3

-
Articolo 2,
   paragrafo 2

Articolo 10,    paragrafo 1
   paragrafo 2
   paragrafo 3
   paragrafo 4

Articolo 2,    paragrafo 2, primo comma
Articolo 2,
   paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2,
   paragrafo 2, terzo comma 3

Articolo 11,    paragrafo 1
   paragrafo 2
   paragrafo 3

Articolo 2,    paragrafo 1
-

-

Articolo 12,    paragrafo 1
   paragrafo 2
   paragrafo 3

Articolo 2,    paragrafo 4
-

-

Articolo 13

Articolo 5,    primo comma


Articolo 14

Articolo 5,    secondo e terzo commi

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 18

-

Articolo 19

-

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 21

Articolo 11

Articolo 22

Articolo 12

Allegato I

Allegato

Allegato II

-

Allegato III

-

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA

1.

LINEA DI BILANCIO:

Da B1-10 a B1-33 ( nomenclatura di bilancio 2003)

2.

TITOLO:

-    Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture

-    Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

-    Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato del riso

-    Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08

-    Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

-    Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

3.

BASE GIURIDICA:    Artt. 36 e 37 del trattato

4.

OBIETTIVI:

Nell’ambito della revisione intermedia della politica agricola convenuta nell’Agenda 2000 si propone una serie di adeguamenti intesi a:

-    potenziare la competitività dell’agricoltura europea;

-    promuovere un’agricoltura sostenibile più orientata al mercato;

-    fornire un sostegno più equilibrato e rafforzare lo sviluppo rurale.

5.

INCIDENZE FINANZIARIE

ESERCIZIO
2004

(milioni di EUR)

ESERCIZIO

2005

(milioni di EUR)

ESERCIZIO

2006

(milioni di EUR)

5.0

SPESE A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE    
   UE-15

   PC-10

   --------

   Totale




- 97

-

--------

- 97




- 28

+ 15

----------

- 13




- 337

– 17

--------

- 354

5.1

ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE

-

-

-

2007

2008

2009

2010

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

   UE-15

   PC-10
   ---------
   Totale a)

Incidenza della modulazione/decrescenza


   Totale b)


- 470
– 33

--------

- 503

- 228

---------

- 731


- 566
– 45

--------

- 611

- 751

--------

- 1 362


+ 64
+ 37

--------

+ 101

- 2 030

----------

- 1 929


- 186
+ 88

-----------

- 98

- 2 420

-----------

- 2 518

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

-

-

-

-

5.2

METODO DI CALCOLO:    V. allegati

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE


SI / NO

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE



SI / NO

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

SI / NO

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SI / NO

OSSERVAZIONI:

b)    Gli stanziamenti disponibili per lo sviluppo rurale sono: 228 Mio € per il 2007, 475 Mio € per il 2008, 741 Mio € per il 2009 e 988 Mio € per il 2010.

   -    La proposta non incide sulle spese amministrative.

   -    Le analisi d’impatto relative alle misure proposte sono state realizzate.

ALLEGATO A – 1

PREVISIONI DI SPESA

A. SECONDO LE PROPOSTE DELLA REVISIONE INTERMEDIA

I. Misure di mercato1

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Cereali

. Restituzioni

- frumento

9,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

All’esportazione

- orzo

39,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- segale

27,5

22,2

21,2

21,2

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

- altri

78,0

63,8

60,8

55,4

53,6

54,6

53,6

53,6

53,6

53,6

. Ammasso

- frumento

16,5

14,4

14,4

14,4

14,4

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Pubblico

- orzo

64,0

47,0

14,1

12,2

12,2

12,5

15,7

15,7

15,7

15,7

- segale

169,2

44,8

17,5

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- altri

3,5

. Restituzioni alla produzione di amido e di fecole

45,9

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Premi per la fecola di patate

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

. Altro 2

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Totale cereali

492,8

244,1

167,2

157,4

161,8

162,5

164,7

164,7

164,7

164,7

2. Foraggi essiccati

. Aiuto alla produzione per i foraggi essiccati

243,3

144,1

104,1

64,1

24,0

0

0

0

0

0

3. Riso

. Restituzioni all’esportazione

33,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Ammasso pubblico e privato

55,0

21,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

. Altro 3

22,0

7,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

. Totale riso

110,0

38,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

4. Latte e prodotti lattiero-caseari

. Restituzioni

- burro/butteroil

367,0

303,0

223,0

191,0

150,0

119,0

115,0

115,0

115,0

115,0

all’esportazione

- latte scremato in polvere

165,0

144,0

120,0

108,0

82,0

68,0

65,0

65,0

65,0

65,0

- formaggi

210,0

196,0

183,0

170,0

157,0

149,0

146,0

146,0

146,0

146,0

- altri prodotti lattieri

697,0

632,0

551,0

469,0

387,0

315,0

302,0

302,0

302,0

302,0

. Ammasso

- burro

-32,0

-60,0

-24,0

-22,0

-20,0

1,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

pubblico

- latte scremato in polvere

-8,0

-15,0

2,0

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

. Aiuti interni

- burro

416,0

310,0

191,0

71,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- latte scremato in polvere

250,0

220,0

183,0

122,0

92,0

67,0

61,0

61,0

61,0

61,0

- caseina

270,0

231,0

187,0

143,0

99,0

61,0

55,0

55,0

55,0

55,0

. Ammasso

- burro

26,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

23,0

23,0

23,0

23,0

privato

- formaggi

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

. Altro 4

46,0

43,0

41,0

37,0

34,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

. Totale latte e prodotti lattiero-caseari

2 461

2 101

1 754

1 393

1 090

919

861

861

861

861

5. Carni bovine

. Restituzioni all’esportazione

479,3

467,9

431,8

411,0

393,6

377,1

377,1

377,1

377,1

377,1

6a Totale misure di mercato

3 786,4

2 995,1

2 464,1

2 032,5

1 676,4

1 465,6

1 409,8

1 409,8

1 409,8

1 409,8

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6b Misure di promozione

67,0

67,0

49,0

34,0

26,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

6 Totale misure di mercato e di promozione

3 853,4

3 062,1

2 513,1

2 066,5

1 702,4

1 489,6

1 433,8

1 433,8

1 433,8

1 433,8

EU-15 (6a+ 6b)

7. Misure di mercato PC-10

216,3

480,0

490,0

458,0

426,0

394,0

394,0

394,0

394,0

394,0

di cui

- cereali

37,6

97,0

87,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

- foraggi essiccati

2,8

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- riso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- latte e prod. lattiero-caseari

154,4

321,0

341,0

311,0

279,0

247,0

247,0

247,0

247,0

247,0

- restituzioni all’esportazione di carni bovine

21,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

8.    Misure di mercato e di promozione
UE
-25 (6 + 7)

4 069,7

3 542,1

3 003,1

2 524,5

2 128,4

1 883,6

1 827,8

1 827,8

1 827,8

1 827,8

1    Cereali, foraggi essiccati, riso, latte e prodotti lattiero-caseari, restituzioni all’esportazione di carni bovine.

2    Aiuto alimentare

3    Aiuto alimentare, sovvenzioni per forniture di riso all’isola Riunione

4    Aiuto alimentare, latte alle scuole, prelievo sul latte.

ALLEGATO A – 2

II. Aiuti diretti ai produttori 1

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Pagamenti unici per azienda

28 025,6

28 901,0

29 780,8

30 760,0

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

ORIGINE DEI PAGAMENTI UNICI PER AZIENDA

2a. Aiuti diretti

. pagamenti per superficie per le colture di base

16 093

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

(16471,0)

. pagamento supplementare a titolo dell'aiuto all'essiccazione

67,9

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

(67,5)

. supplemento per il grano duro

1 109,1

(979,3)

(876,7)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

(777,2)

. aiuto per i legumi da granella

72,4

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

(72,4)

. aiuto alla produzione per le sementi

110,0

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

(106,4)

. premio per vacca nutrice

2 136,8

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

(2012,5)

. premio supplementare per vacca nutrice

99,9

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

(99,4)

. premio speciale per bovini

1 925,8

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

(1911,1)

. premio per l’abbattimento

2 178,8

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

(1525,8)

. premio per l’estensivizzazione

1 023,0

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

(1013,5)

. pagamento supplementare per i produttori di carni bovine

493,0

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

(461,4)

. premio per pecora e per capra

1 435,3

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

(1378,6)

. premio supplementare per pecora e per capra

402,7

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

(393,6)

. pagamento supplementare per i produttori di carni ovine e caprine

72,0

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

(72,0)

. premio per i prodotti lattiero-caseari

(675,7)

(1350,1)

(2025,8)

(2701,4)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

(3377,1)

. pagamento supplementare per i produttori di latte

(303,6)

(607,2)

(910,8)

(1214,4)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

(1518,0)

. pagamento per i produttori di patate da fecola 50%

194,8

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

(96,0)

. aiuto alla superficie per il riso

128,9

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

(247,4)

. pagamento a sostegno del reddito per i foraggi essiccati

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

(132,7)

. premi supplementari per le carni bovine e ovine in isole e regioni remote

5,8

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

. totale aiuti diretti (a)

27 549

2b. Aiuti diretti

. aiuto supplementare alla superficie per colture proteiche

67,4

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

77,8

. aiuto alla superficie per il frumento duro di qualità

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

. aiuto alla superficie per il riso

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

. aiuto alla superficie per la frutta a guscio

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

. aiuto alla superficie per le colture energetiche

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

. pagamento per i produttori di patate da fecola

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

. totale aiuti diretti (b)

67,4

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

3. Totale (1 + 2a + 2b)    UE-15

27 616,1

28 658,2

29 533,6

30 413,4

31 392,6

32 371,9

32 371,9

32 371,9

32 371,9

32 371,9

4. Totale aiuti diretti    PC-10

1 450,0

1 786,0

2 142,0

2 522,0

3 232,0

3 879,0

4 525,0

5 171,0

5 819,0

5. Totale aiuti diretti UE-25 (3 + 4)

27 616,1

30 108,2

31 319,6

32 555,4

33 914,6

35 603,9

36 250,9

36 896,9

37 542,9

38 190,9

III. TOTALE (I + II)

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale (I + II)    UE-15

31 469,5

31 720,3

32 046,7

32 479,9

33 095,0

33 861,5

33 805,7

33 805,7

33 805,7

33 805,7

Totale (I + II)    PC-10

216,3

1 930,0

2 276,0

2 600,0

2 948,0

3 626,0

4 273,0

4 919,0

5 565,0

6 213,0

Totale (I + II)    UE-25

31 685,8

33 650,3

34 322,7

35 079,9

36 043,0

37 487,5

38 078,7

38 724,7

39 370,7

40 018,7

1    Misure modificate, soppresse o introdotte dalle proposte della revisione intermedia.

ALLEGATO B – 1

PREVISIONI DI SPESA

B. STATUS QUO

I. Misure di mercato1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1.    Cereali

. Restituzioni

- frumento

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

all’esportazione

- orzo

38,0

43,0

42,0

46,0

48,0

46,0

47,0

47,0

47,0

47,0

- segale

10,0

26,0

24,0

24,0

20,0

17,0

13,0

13,0

13,0

13,0

- altri

78,0

86,0

89,0

83,0

81,0

82,0

81,0

81,0

81,0

81,0

. Ammasso

- frumento

17,3

17,5

16,2

16,2

15,7

16,8

15,5

15,5

15,5

15,5

Pubblico

- orzo

64,6

49,0

42,7

21,3

17,4

28,2

25,2

25,2

25,2

25,2

- segale

189,9

189,5

193,7

205,5

217,5

240,7

255,7

255,7

255,7

255,7

- altri

5,5

. Restituzioni alla produzione di amido e di fecole

45,9

48,2

48,2

35,4

33,9

33,9

33,9

33,9

33,9

33,9

. Premi per la fecola di patate

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

39,2

. Altro 2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

. Totale cereali

498,4

509,4

506,0

481,6

483,7

515,8

522,5

522,5

522,5

522,5

2.    Foraggi essiccati

. Aiuto alla produzione per foraggi essiccati

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

316,8

3.    Riso

. Restituzioni all’esportazione

33,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

. Ammasso pubblico e privato

55,0

62,0

74,0

84,0

134,0

344,0

507,0

507,0

507,0

507,0

. Altro 3

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

. Totale riso

110,0

118,0

130,0

140,0

190,0

400,0

563,0

563,0

563,0

563,0

4.    Latte e prodotti lattiero-caseari

. Restituzioni

- burro/butteroil

364,0

364,0

327,0

290,0

255,0

228,0

228,0

228,0

228,0

228,0

all’esportazione

- latte scremato in polvere

151,0

147,0

109,0

83,0

57,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

- formaggi

210,0

210,0

199,0

183,0

175,0

174,0

174,0

174,0

174,0

174,0

- altri prodotti lattieri

697,0

697,0

630,0

560,0

474,0

460,0

460,0

460,0

460,0

460,0

. Ammasso

- burro

-24,0

-19,0

-22,0

-40,0

-51,0

-62,0

-38,0

-38,0

-38,0

-38,0

pubblico

- latte scremato in polvere

-7,0

-14,0

-8,0

-6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Aiuti interni

- burro

430,0

419,0

345,0

260,0

185,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

- latte scremato in polvere

256,0

248,0

204,0

126,0

91,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

- caseina

275,0

264,0

209,0

143,0

94,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

. Ammasso privato

- burro

26,0

26,0

36,0

36,0

36,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

- formaggi

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

. Altro 4

47,0

47,0

44,0

41,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

. Totale latte e prodotti lattiero-caseari

2479

2443

2127

1730

1409

1304

1328

1328

1328

1328

5.    Carni bovine

. Restituzioni all’esportazione

479,3

467,9

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

431,8

6a    Totale misure di mercato    
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 883,5

3 855,1

3 511,6

3 100,2

2 831,3

2 968,4

3 162,1

3 162,1

3 162,1

3 162,1

6b    Misure di promozione    

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

6    Totale misure di mercato e di promozione UE-15 (6a+6b)

3 950,5

3 922,1

3 578,6

3 167,2

2 898,3

3 035,4

3 229,1

3 229,1

3 229,1

3 229,1

7. Misure di mercato    PC-10

216,3

551,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

611,0

- cereali

37,6

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

- foraggi essiccati

2,8

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- riso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- latte e prodotti lattiero-caseari

154,4

392,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

- restituzioni all’esportazione di carni bovine

21,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

8. Misure di mercato e di promozione    
UE-25 (6 + 7)

4 166,8

4 473,1

4 189,6

3 778,2

3 509,3

3 646,4

3 840,1

3 840,1

3 840,1

3 840,1

1    Cereali, foraggi essiccati, riso, latte e prodotti lattiero-caseari, restituzioni all’esportazione di carni bovine.

2    Aiuto alimentare.

3    Aiuto alimentare e sovvenzioni per forniture di riso all’isola Riunione.

4    Aiuto alimentare, latte alle scuole e prelievo sul latte.

ALLEGATO B – 2

II. Aiuti diretti ai produttori 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Pagamenti unici

2a. Aiuti diretti

. pagamenti per superficie per le colture di base

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

16 093

. pagamento supplementare a titolo dell'aiuto all'essiccazione

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

. supplemento per il grano duro

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

1 109,1

. aiuto per i legumi da granella

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

72,4

. aiuto alla produzione per le sementi

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

. premio per vacca nutrice

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

2 136,8

. premio supplementare per vacca nutrice

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

. premio speciale per bovini

1 925,8

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

2 090,3

. premio per l’abbattimento

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

2 178,8

. premio per l’estensivizzazione

1 023,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

1068,0

1 068,0

1 068,0

1 068,0

. pagamento supplementare per i produttori di carni bovine

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

493,0

. premio per pecora e per capra

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

1 435,3

. premio supplementare per pecora e per capra

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

402,7

. pagamento supplementare per i produttori di carni ovine e caprine

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

. premio per i prodotti lattiero-caseari

675,7

1 350,1

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

2 025,8

. pagamento suppl. produttori di latte

303,6

607,2

910,8

910,8

910,8

910,8

910,8

910,8

. pagamento per i produttori di patate da fecola

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

194,8

. aiuto alla superficie per il riso

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

128,9

. pagamento a sostegno del reddito per i foraggi essiccati

. premi supplementari per carni bovine e ovine in isole e regioni remote

5,8

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

. totale aiuti diretti (a)

27 549

27 758,3

28 737,6

29 715,6

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

30 694,9

2b. Aiuti diretti

. aiuto supplementare alla superficie per colture proteiche

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

. aiuto alla superficie per il frumento duro di qualità

. aiuto alla superficie per il riso

. aiuto alla superficie per la frutta a guscio

. aiuto alla superficie per le colture energetiche

. pagamento per i produttori di patate da fecola

. totale aiuti diretti (b)

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

67,4

3. Totale aiuti diretti (1+2a+2b) UE-15

27 616,1

27 825,7

28 805,0

29 783,0

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

30 762,3

4. Totale aiuti diretti    PC-10

1 364,0

1 682,0

2 022,0

2 382,0

2 978,0

3 574,0

4 169,0

4 765,0

5 361,0

5. Totale aiuti diretti    UE-25 (3+4)

27 616,1

29 189,7

30 487,0

31 805,0

33 144,3

33 740,3

34 336,3

34 931,3

35 527,3

36 123,3

III. TOTALE (I + II)

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale (I + II)    UE-15

31 566,6

31 747,8

32 383,6

32 950,2

33 660,6

33 797,7

33 991,4

33 991,4

33 991,4

33 991,4

Totale (I + II)    PC-10

216,3

1 915,0

2 293,0

2 633,0

2 993,0

3 589,0

4 185,0

4 780,0

5 376,0

5 972,0

Totale (I + II)    UE-25

31 782,9

33 662,8

34 676,6

35 583,2

36 653,6

37 386,7

38 176,4

38 771,4

39 367,4

39 963,4

ALLEGATO C - 1

PREVISIONI DI SPESA

C. INCIDENZA FINANZIARIA

I. Misure di mercato 1

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Cereali

. Restituzioni

- frumento

0,0

-9,0

-10,0

-10,0

-10,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

all’esportazione

- orzo

1,0

-36,0

-42,0

-46,0

-48,0

-46,0

-47,0

-47,0

-47,0

-47,0

- segale

17,5

-3,8

-2,8

-2,8

22,4

25,4

29,4

29,4

29,4

29,4

- altri

0,0

-22,2

-28,2

-27,6

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

-27,4

. Ammasso

- frumento

-0,8

-3,1

-1,8

-1,8

-1,3

-3,0

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

pubblico

- orzo

-0,6

-2,0

-28,6

-9,1

-5,2

-15,7

-9,5

-9,5

-9,5

-9,5

- segale

-20,7

-144,7

-176,2

-190,5

-217,5

-240,7

-255,7

-255,7

-255,7

-255,7

- altri

-2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Restituzioni alla produzione di amido e di fecole

0,0

-43,5

-48,2

-35,4

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

-33,9

. Premi per la fecola di patate

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. Altro 2

0,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

. Totale cereali

-5,6

-265,3

-338,8

-324,2

-321,9

-353,3

-357,8

-357,8

-357,8

-357,8

2. Foraggi essiccati

. Aiuto alla produzione per foraggi essiccati

-73,54

-172,67

-212,71

-252,74

-292,78

-316,8

-316,8

-316,8

-316,8

-316,8

3. Riso

. Restituzioni all’esportazione

0,0

-24,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

. Ammasso pubblico e privato

0,0

-41,0

-69,0

-79,0

-129,0

-339,0

-502,0

-502,0

-502,0

-502,0

. Altro 3

0,0

-15,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

. Totale riso

0,0

-80,0

-123,0

-133,0

-183,0

-393,0

-556,0

-556,0

-556,0

-556,0

4. Latte e prodotti lattiero-caseari

. Restituzioni

- burro/butteroil

3

-61

-104

-99

-105

-109

-113

-113

-113

-113

all’esportazione

- latte scremato in polvere

14

-3

11

25

25

16

13

13

13

13

- formaggi

0

-14

-16

-13

-18

-25

-28

-28

-28

-28

- altri prodotti lattieri

0

-65

-79

-91

-87

-145

-158

-158

-158

-158

. Ammasso

- burro

-8

-41

-2

18

31

63

36

36

36

36

pubblico

- latte scremato in polvere

-1

-1

10

13

10

10

10

10

10

10

. Aiuti interni

- burro

-14

-109

-154

-189

-183

-175

-175

-175

-175

-175

- latte scremato in polvere

-6

-28

-21

-4

1

-15

-21

-21

-21

-21

- caseina

-5

-33

-22

0

5

-16

-22

-22

-22

-22

. Ammasso

- burro

0

17

7

7

7

18

-2

-2

-2

-2

privato

- formaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. Altro 4

-1

-4

-3

-4

-5

-7

-7

-7

-7

-7

. Totale latte e prodotti lattiero-caseari

-18

-342

-373

-337

-319

-385

-467

-467

-467

-467

5. Carni bovine

. Restituzioni all’esportazione

0

0

0

-20,8

-38,2

-54,7

-54,7

-54,7

-54,7

-54,7

6a    Totale misure di mercato

-97,1

-860,0

-1 047,5

-1 067,7

-1 154,9

-1 502,8

-1 752,3

-1 752,3

-1 752,3

-1 752,3

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6b Misure di promozione

0,0

0,0

-18,0

-33,0

-41,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

-43,0

6.    Totale misure di mercato e di promozione    UE-15 (6a + 6b)

-97,1

-860,0

-1 065,5

-1 100,7

-1 195,9

-1 545,8

-1 795,3

-1 795,3

-1 795,3

-1 795,3

7.    Misure di mercato PC-10

0,0

-71,0

-121,0

-153,0

-185,0

-217,0

-217,0

-217,0

-217,0

-217,0

- cereali

0,0

0,0

-10,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

- foraggi essiccati

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- riso

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- latte e prod. lattiero-caseari

0,0

-71,0

-111,0

-141,0

-173,0

-205,0

-205,0

-205,0

-205,0

-205,0

- restituzioni all’esportazione di carni bovine

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.    Misure di mercato e di promozione
UE-25 (6 + 7)

-97,1

-931,0

-1 186,5

-1 253,7

-1 380,9

-1 762,8

-2 012,3

-2 012,3

-2 012,3

-2 012,3

1    Cereali, foraggi essiccati, riso, latte e prodotti lattiero-caseari, restituzioni all’esportazione di carni bovine.

2    Aiuto alimentare.

3    Aiuto alimentare, sovvenzioni per forniture di riso all’isola Riunione.

4    Aiuto alimentare, latte alle scuole, prelievo sul latte.

ALLEGATO C – 2

II. Aiuti diretti ai produttori 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

1. Pagamenti unici

0

28 025,6

28 901

29 780,8

30 760

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

31 739,3

2a. Aiuti diretti

. pagamenti per superficie per le colture di base

0

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

-16 092,5

. pagamento supplementare a titolo dell'aiuto all'essiccazione

0

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

-67,9

. supplemento per il grano duro

0

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

-1 109,1

. aiuto per i legumi da granella

0

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

-72,4

. aiuto alla produzione per le sementi

0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

-110,0

. premio per vacca nutrice

0

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

-2 136,8

. premio supplementare per vacca nutrice

0

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

-99,9

. premio speciale per bovini

0

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

-2 090,3

. premio per l’abbattimento

0

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

-2 178,8

. premio per l’estensivizzazione

0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

-1 068,0

. pagamento supplementare per i produttori di carni bovine

0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

-493,0

. premio per pecora e per capra

0

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

-1 435,3

. premio supplementare per pecora e per capra

0

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

-402,7

. pagamento supplementare per i produttori di carni ovine e caprine

0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

-72,0

. premio per i prodotti lattiero-caseari

0

0,0

-675,7

-1 350,1

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

-2 025,8

. pagamento supplementare per i produttori di latte

0

0,0

-303,6

-607,2

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

-910,8

. pagamento per i prod. di patate da fecola

0

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

-194,8

. aiuto alla superficie per il riso

0

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

-128,9

. pagamenti a sostegno del reddito per I foraggi essiccati

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. premi supplementari per carni bovine e ovine in isole e regioni remote

0

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

-5,9

. totale aiuti diretti (a)

0

-27 758,3

-28 737,6

-29 715,6

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

-30 694,9

2b. Aiuti diretti

. aiuto supplementare alla superficie per colture proteiche

0

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

. aiuto alla superficie per il frumento duro di qualità

0

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

127,6

. aiuto alla superficie per il riso

0

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

182,3

. aiuto alla superficie per la frutta a guscio

0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

. aiuto alla superficie per le colture energetiche

0

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

. pagamento per i produttori di patate da fecola

0

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

. totale aiuti diretti (b)

0,0

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

565,2

3. Totale aiuti diretti (1+2a+2b)    UE-15

0,0

832,5

728,6

630,4

630,3

1609,6

1609,6

1 609,6

1 609,6

1 609,6

4. Totale aiuti diretti    PC-10

0,0

86,0

104,0

120,0

140,0

254,0

305,0

356,0

406,0

458,0

5. Totale aiuti diretti (3+4)    UE-25

0,0

918,5

832,6

750,4

770,3

1863,6

1914,6

1 965,6

2 015,6

2 067,6

III. TOTALE (I + II)

MIO EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale (I + II) UE-15

-97,1

-27,5

-336,9

-470,3

-565,6

63,8

-185,7

-185,7

-185,7

-185,7

Totale (I + II) PC-10

0,0

15,0

-17,0

-33,0

-45,0

37,0

88,0

139,0

189,0

241,0

Totale (I + II) UE-25

-97,1

-12,5

-353,9

-503,3

-610,6

100,8

-97,7

-46,7

3,3

55,3

1    Misure modificate, soppresse o introdotte dalle proposte della revisione intermedia.

UE-25: Previsioni di spesa per settore relative alla voce 1a – sulla base delle proposte della revisione intermedia

Mio EUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

- aiuti diretti disaccoppiati

28 026

28 901

29 781

30 760

31 739

31 739

31 739

31 739

31 739

- altri aiuti diretti

4 380

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

4 384

- totale aiuti diretti 1

31 366

32 406

33 285

34 165

35 144

36 123

36 123

36 123

36 123

36 123

- altre misure

9 954

8 933

8 460

8 019

7 659

7 446

7 390

7 390

7 390

7 390

TOTALE (1)

41 320

41 339

41 746

42 183

42 802

43 569

43 513

43 513

43 513

43 513

PC-10 

- aiuti diretti 1

1 450

1 786

2 142

2 522

3 232

3 879

4 525

5 171

5 8192

- altre misure

361

853

863

831

799

767

767

767

767

767

TOTALE (2)

361

2 303

2 649

2 973

3 321

3 999

4 646

5 292

5 938

6 586

UE- 25

- aiuti diretti 1

31 366

33 856

35 071

36 307

37 666

39 355

40 002

40 648

41 294

41 942

- altre misure

10 315

9 786

9 323

8 850

8 458

8 213

8 157

8 157

8 157

8 157

TOTALE (3)

41 681

43 642

44 395

45 156

46 123

47 568

48 159

48 805

49 451

50 099

UE- 25    Voce 1a massimale (4)

42 979

44 474

45 306

45 759

46 217

46 679

47 146

47 617

48 093

48 574

Differenza    (5) = (4) - (3)

1 298

832

911

603

94

-889

-1 013

-1 188

-1 358

-1 525

Prodotto della modulazione/decrescenza (6)

341

1 406

4 335

5 057

5 780

6 502

6 863

Rimborso dell’aiuto supplementare in conseguenza delle franchige (7)

113

655

2 305

2 637

2 970

3 302

3 520

Prodotto netto della modulazione/decrescenza
(8) = (6) – (7)

- di cui disponibile per lo sviluppo rurale (9)


228

228


751

475


2 030

741


2 420

988


2 810

1 234


3 200

1 481


3 343

1 481

Margine che resta disponibile alla voce 1a (10) = (5) + (8) – (9)

1 298

832

911

603

370

400

419

388

361

337

1    aiuti diretti corrispondenti all’elenco figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 + nuovi aiuti per i foraggi essiccati, la frutta a guscio e le colture energetiche.

2    2013 – 90% del totale.

(1)    COM(2002) 394 def.
(2)    Per ulteriori informazioni vedasi    
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/mtrimpact/index_en.htm.
(3)    Le modalità interne relative all'attuazione della procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di alcune decisioni ed altre misure da prendere durante il periodo precedente all'adesione non sono ancora state adottate dalla Commissione.
(4)    GU C ... del ...., pag. ...
(5)    GU C ... del ...., pag. ...
(6)    GU C ... del ...., pag. ...
(7)    GU C ... del ...., pag. ...
(8)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1).
(9)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(10)    GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).
(11)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(12)    GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione (GU L 101 del 17.1.2002, pag. 3).
(13)    GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1).
(14)    GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.
(15)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
(16)    GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.
(17)    GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
(18)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(19)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(20)    GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
(21)    GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
(22)    GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
(23)    GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.
(24)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(25) (*)    Ciascuno di questi dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni sopra elencate.
(26)    GU C ... del ..., pag. …
(27)    GU C ... del ..., pag. …
(28)    GU C ... del ..., pag. …
(29)    GU C ... del ..., pag. …
(30)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(31)    GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).
(32)    GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell’8.11.1997, pag. 42).
(33)    GU L …., …., pag. … .
(34)    GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
(35)    GU C … del …, pag. …
(36)    GU C … del …, pag. …
(37)    GU C … del …, pag. …
(38)    GU C … del …, pag. …
(39)    GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).
(40)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).
(41)    GU L … del …, pag. …
(42)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(43)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(44)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(45)    GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(46)    Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.
(47)    GU C ... del ..., pag. …
(48)    GU C ... del ..., pag. …
(49)    GU C ... del ..., pag. …
(50)    GU C ... del ..., pag. …
(51)    GU L 329 del 30.12.1995, p. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, p. 27).
(52)    Cfr. pag. della presente Gazzetta ufficiale.
(53)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(54)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(55)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(56)    GU L 329 del 30.12.1995, pag. 33.
(57)    GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 15).
(58)    GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(59)    GU C ... del ..., pag. …
(60)    GU C ... del ..., pag. …
(61)    GU C ... del ..., pag. …
(62)    GU C ... del ..., pag. …
(63)    GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1).
(64)    Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.
(65)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(66)    GU C ... del ... , pag. ...
(67)    GU C ... del ... , pag. ...
(68)    GU L ... del ... , pag. ...
(69)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).
(70)    GU C ... del ..., pag. …
(71)    GU C ... del ..., pag. …
(72)    GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.
(73)    GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2018/2002 (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3). .
(74)    GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.
(75)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(76)    GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.
(77)    GU L ..., del ..., pag. ...
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