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Document 52003DC0830

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore

/* COM/2003/0830 def. */

52003DC0830

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore /* COM/2003/0830 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore

1. Introduzione

1. La direttiva 2003/87/CE [1] prevede l'istituzione, a partire dal 2005, di un sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra a livello comunitario. A norma dell'articolo 9 della direttiva, ciascuno Stato membro deve elaborare periodicamente un piano nazionale di assegnazione delle quote, basato su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III. I primi piani di assegnazione nazionali devono essere pubblicati e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per gli Stati che diventeranno membri dell'Unione a partire dal 1° maggio 2004, l'obbligo di pubblicare e notificare i piani nazionali di assegnazione ha effetto soltanto a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia la Commissione incoraggia anche i futuri Stati membri a pubblicare e notificare i rispettivi piani nazionali entro il 31 marzo 2004.

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

2. L'articolo 9 impone alla Commissione di elaborare gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III entro il 31 dicembre 2003. L'articolo 29 stabilisce inoltre che, entro la stessa data, la Commissione deve definire gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore. Il presente documento di orientamento persegue un triplice scopo:

- in primo luogo assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali di assegnazione, specificando l'interpretazione dei criteri di cui all'allegato III che la Commissione ritiene accettabile;

- in secondo luogo fungere da supporto alla valutazione dei piani nazionali di assegnazione notificati che la Commissione deve effettuare a norma dell'articolo 9, paragrafo 3;

- in terzo luogo descrivere le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

3. La direttiva costituisce un elemento determinante della politica comunitaria in materia di cambiamenti climatici ed è finalizzata a promuovere la riduzione delle emissioni di gas serra all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica. Occorre quindi fare in modo che il sistema di scambio delle quote di emissioni abbia effetti positivi sull'ambiente. Come sottolineato dagli orientamenti illustrati nel presente documento, lo strumento per conseguire questo obiettivo è rappresentato dai piani nazionali di assegnazione.

4. La Commissione provvederà a monitorare l'applicazione degli orientamenti e a modificarli se e quando necessario, in particolare in caso di modifica dell'allegato III a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) della direttiva.

2. Orientamenti sull'applicazione dei criteri dell'allegato III

5. L'allegato III della direttiva 2003/87/CE contiene 11 criteri applicabili ai piani nazionali di assegnazione. I rapporti tra i diversi criteri possono essere messi in evidenza ricorrendo a varie modalità di classificazione.

Tabella 1: Classificazione dei criteri

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Tra le varie possibilità di classificazione, i criteri possono essere suddivisi in base al carattere obbligatorio o meno. Gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare tutti gli elementi dei criteri nn. 2, 5, 9 e 10 e alcuni elementi dei criteri nn. 1, 3 e 4 e possono pertanto decidere se adottare azioni specifiche rispetto ad alcuni elementi dei criteri nn. 1, 3 e 4 e ai criteri nn. 6, 7, 8 e 11. La Commissione non respingerà i piani che applicano correttamente tutti i criteri obbligatori e tutti gli elementi obbligatori dei criteri, né i piani che non applicano i criteri facoltativi o gli elementi facoltativi dei criteri; tuttavia, se sono applicati criteri facoltativi o alcuni elementi facoltativi dei criteri o altri criteri obiettivi e trasparenti, la Commissione ne valuterà l'applicazione. In ogni caso, gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni sui criteri nn. 7 e 8, anche semplicemente per comunicare la non applicazione dei criteri in questione. Per il criterio n. 6 ogni Stato membro deve precisare in che modo sarà consentito ai nuovi entranti di partecipare al sistema comunitario nello Stato membro in questione.

7. Una seconda classificazione possibile dei criteri consiste nel suddividerli in base alla possibilità di applicarli per l'assegnazione delle quote a tutti gli impianti interessati dal sistema, a livello di attività o settore o ancora a livello di singolo impianto. L'interpretazione della Commissione figura nella tabella 1.

8. Il modello comune riportato in allegato tiene conto dei diversi livelli cui si applicano i criteri, ma anche dei diversi aspetti a cui essi si riferiscono, ad esempio aspetti tecnici o connessi alla normativa o alle politiche comunitarie. A fini di chiarezza e per agevolarne l'uso da parte degli Stati membri, in allegato viene presentato un modello comune per l'elaborazione e la notifica dei piani nazionali di assegnazione; tale modello servirà agli Stati membri a redigere il piano e agevolerà notevolmente l'esame da parte di ciascuno Stato membro dei piani degli altri Stati membri, rendendo al contempo i piani più accessibili ai soggetti interessati.

2.1. Orientamenti relativi ai singoli criteri

9. Nei paragrafi seguenti la Commissione definisce gli orientamenti per l'applicazione dei singoli criteri, che vengono presentati individualmente e nell'ordine in cui figurano nell'allegato III della direttiva. Gli orientamenti contengono una serie di riferimenti incrociati per sottolineare i rapporti tra i diversi criteri, e sono articolati in una parte introduttiva e in una parte di analisi.

2.1.1. Criterio (1) - Impegni di Kyoto

La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2.1.1.1. Introduzione

10. Il criterio n. 1 stabilisce un legame tra la quantità totale di quote e l'obiettivo di riduzione di ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/358/CE [2] riguardante l'adempimento congiunto degli impegni fissati nel protocollo di Kyoto o ai sensi del protocollo medesimo. Per i nuovi Stati membri non inclusi nella decisione, gli obblighi assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto sono il punto di riferimento per il criterio qui considerato. Se da un lato gli impegni fissati per ciascuno Stato membro devono essere rispettati, dall'altro il criterio in questione consente agli Stati membri di andare oltre "l'obiettivo di Kyoto". La ripartizione degli sforzi ai fini del raggiungimento di questi obiettivi è un esercizio a "somma zero" e lo stesso risultato deve essere conseguito a prescindere da come si distribuisce lo sforzo tra impianti e attività soggetti e non soggetti alla direttiva nonché fra gli impianti soggetti alla direttiva.

[2] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

11. Nel quadro degli impegni presi da ciascuno Stato membro per la lotta ai cambiamenti climatici, gli Stati membri che applicano politiche e misure efficaci a fonti che non rientrano nel sistema di scambio comunitario si troveranno necessariamente in condizione di assegnare più quote agli impianti soggetti alla direttiva. Anche le politiche energetiche nazionali possono portare ad un adeguamento dei rispettivi contributi all'attuazione degli impegni presi nella lotta ai cambiamenti climatici. Se uno Stato membro si è, ad esempio, impegnato a chiudere progressivamente gli impianti nucleari situati sul proprio territorio, dovrà trovare soluzioni per assicurare l'energia elettrica necessaria: un graduale abbandono del nucleare potrebbe pertanto determinare un aumento delle emissioni di gas serra, ma per lo Stato membro interessato non sarebbe una giustificazione valida per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla decisione 2002/358/CE.

12. Il concetto di "orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo" rispecchia il fatto che, prima del periodo 2008-2012, gli Stati membri non sono tenuti a rispettare obiettivi quantificati ma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo di Kyoto, devono compiere entro il 2005 progressi dimostrabili per il conseguimento degli impegni quantificati assunti per il periodo 2008-2012. Le assegnazioni per il periodo 2005-2007 devono tener conto degli obiettivi che troveranno applicazione dal 2008 al 2012. È dunque evidente che già nel primo periodo di scambio delle quote (2005-2007) gli Stati membri dovranno realizzare progressi per il conseguimento degli impegni assunti per il 2008-2012. L'orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo è inteso come un andamento tendenziale che, pur non dovendo necessariamente seguire una linea retta, deve però condurre verso le riduzioni e le limitazioni previste dal protocollo di Kyoto e dalla decisione 2002/358/CE o andare ancora oltre.

2.1.1.2. Analisi

13. Il criterio n. 1 è in larga misura obbligatorio e deve essere applicato in sede di determinazione della quantità totale delle quote di emissioni da assegnare.

14. La direttiva riguarda una parte delle emissioni di gas serra di ciascuno Stato membro, mentre l'obiettivo di Kyoto è applicabile alle emissioni totali di gas serra a livello nazionale. Per questo motivo nei rispettivi piani gli Stati membri devono stabilire in quale misura gli impianti soggetti alle disposizioni della direttiva devono contribuire al raggiungimento o al superamento dell'impegno complessivo assunto per il periodo 2008-2012 e l'andamento da seguire nel periodo 2005-2007.

15. Gli Stati membri devono dimostrare che la quantità totale di quote fissata è coerente con il conseguimento o il superamento dell'obiettivo stabilito dal protocollo di Kyoto tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni da fonti non contemplate dalla direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali. Gli Stati membri devono specificare l'andamento da seguire per raggiungere o superare tale obiettivo a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto, illustrando come intendono garantire la coerenza tra le quote che intendono assegnare e l'andamento prescelto.

16. Per stabilire la quantità totale di quote il primo elemento da considerare è la percentuale delle emissioni complessive provenienti dagli impianti soggetti alla direttiva rispetto alle emissioni totali. Gli Stati membri devono ricavare tale percentuale dai dati più recenti disponibili: se uno Stato membro si discosta notevolmente da tale percentuale deve giustificarne i motivi; tra i motivi plausibili possono figurare previsti cambiamenti strutturali a livello economico o nella politica energetica nazionale. La coerenza con la politica energetica nazionale può essere un motivo valido per incrementare o ridurre tale percentuale. Gli Stati membri che procedono gradualmente alla chiusura degli impianti nucleari nel periodo interessato possono incrementare la percentuale se le fonti energetiche che andranno a sostituire l'energia nucleare non sono alternative esenti da carbonio. Gli Stati membri che intendono invece aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione o altre forme di generazione di energia elettrica e termica da fonti prive di carbonio o a basse emissioni di carbonio devono invece ridurre la percentuale. La Commissione ricorda che, a norma della direttiva 2001/77/CE [3] sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, tutti gli Stati membri, compresi quelli che aderiranno in futuro, si sono impegnati ad incrementare la quota di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

[3] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

17. La quantità totale di quote potenzialmente disponibili per gli impianti cui si applica il sistema di scambio delle quote deve essere coerente con i previsti aumenti o riduzioni delle emissioni delle attività che invece non rientrano nel sistema. Nei piani nazionali gli Stati membri devono pertanto fornire proiezioni chiare, realistiche e documentate riguardo all'efficacia delle politiche applicabili alle attività non rientranti nel sistema. Gli Stati membri devono inoltre adottare politiche e misure supplementari per contenere le emissioni prodotte dalle attività non rientranti nel sistema di scambio, affinché tutti i settori interessati contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti dalla decisione 2002/258/CE e dal protocollo di Kyoto.

18. La Commissione interpreta l'espressione "le minime esigenze" come un'indicazione proiettata verso il futuro e collegata alle emissioni previste per la totalità degli impianti che rientrano nel sistema, visto che questo criterio si riferisce alla quantità totale di quote da assegnare. Per la Commissione "la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato" riguarda i criteri obbligatori o contenenti elementi obbligatori, cioè i criteri nn. 1, 2, 3, 4 e 5 [4]. Per soddisfare questa condizione e rispettare tutti i criteri e gli elementi obbligatori gli Stati membri non devono assegnare più quote di quanto necessario o giustificato dal criterio più restrittivo. Da ciò si deduce che l'eventuale applicazione di elementi facoltativi dell'allegato III non può determinare un aumento della quantità totale di quote assegnate.

[4] I criteri nn. 9 e 10 non riguardano la determinazione delle quantità assegnate e non sono dunque pertinenti in questo contesto.

19. La proporzione prescelta alla luce dei criteri nn. 1, 2, 3, 4 e 5 deve essere moltiplicata per le emissioni medie annue consentite dalla decisione 2002/358/CE e, per i nuovi Stati membri, dal protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012. Se lo Stato membro intende superare l'obiettivo fissato dal protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 questa cifra può essere ridotta di un fattore adeguato. Per calcolare la quantità totale per il periodo 2005-2007, gli Stati membri devono rapportare questa quantità all'andamento prescelto e moltiplicare la cifra per tre.

20. Essendo Parti del protocollo di Kyoto, gli Stati membri possono ricorrere ai meccanismi ivi previsti agli articoli 6, 12 e 17 (attuazione congiunta, meccanismo per lo sviluppo pulito e scambio internazionale dei diritti di emissione) come strumenti per contribuire al rispetto degli impegni da essi assunti nell'ambito del protocollo per il periodo 2008-2012. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di questi meccanismi possono adeguare le emissioni medie annue consentite dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto per il periodo in questione. Nell'ambito del proprio piano nazionale di assegnazione gli Stati membri interessati devono motivare l'intenzione di avvalersi dei meccanismi flessibili di Kyoto. La Commissione baserà la propria valutazione in particolare sullo stato di avanzamento della normativa in materia o delle disposizioni di attuazione a livello nazionale.

Gli Stati membri devono stabilire la quantità totale di quote in base alla percentuale delle emissioni complessive rappresentata dagli impianti che rientrano nel sistema rispetto alle emissioni totali. Gli Stati membri devono ricavare tale percentuale dai dati più recenti disponibili; se uno Stato membro si discosta notevolmente da tale percentuale deve giustificarne i motivi.

Gli Stati membri devono motivare l'intenzione di avvalersi dei meccanismi flessibili di Kyoto.

2.1.2. Criterio (2) - Valutazioni dei progressi rispetto alle emissioni

La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

2.1.2.1. Introduzione

21. Ai sensi della decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [5], la Commissione valuta annualmente le emissioni effettive e previste degli Stati membri, in stretta cooperazione con questi ultimi, prendendo in esame le emissioni totali, per settore e per gas. Il criterio n. 2 serve a garantire che l'assegnazione totale di quote sia coerente con le valutazioni preesistenti, pubbliche e oggettive delle emissioni effettive e previste. Una sintesi di tali valutazioni figura nelle seguenti relazioni: COM(2000)749, COM(2001)708, COM(2002)702 e COM(2003)735. Le relazioni pubblicate nel 2000 e nel 2001 riguardano soltanto gli attuali Stati membri e pertanto non sono utili per i nuovi Stati membri; le relazioni del 2002 e del 2003 comprendono invece anche i nuovi Stati.

[5] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

22. La decisione 93/389/CEE sarà abrogata e sostituita, all'inizio del 2004, dalla decisione 2004/xx/CE relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto [6].

[6] La decisione, basata sulla proposta della Commissione COM(2003)51, è stata approvata in prima lettura con emendamenti dal Parlamento europeo il 21 ottobre 2003 e dovrebbe entrare in vigore agli inizi del 2004.

2.1.2.2. Analisi

23. Il criterio n. 2 è obbligatorio e va applicato per determinare la quantità totale di quote da assegnare.

24. La Commissione procede alle valutazioni previste dalla decisione 93/389/CEE in collaborazione con gli Stati membri; tali valutazioni riguardano l'evoluzione più recente delle emissioni effettive degli Stati membri e le emissioni previste nel periodo 2008-2012, prendendo in esame le emissioni totali, per singolo settore e per gas.

25. La coerenza con le valutazioni effettuate a norma della decisione 93/389/CEE si ritiene garantita se la quantità complessiva di quote da assegnare agli impianti che rientrano nel sistema non è superiore al necessario, tenuto conto delle emissioni effettive e previste indicate nelle valutazioni in questione. Se invece uno Stato membro volesse assegnare una quantità totale di quote superiore alle emissioni effettive o previste degli impianti interessati indicate nella valutazione per il periodo in questione, la coerenza con tali valutazioni non sarebbe garantita.

La coerenza con le valutazioni effettuate a norma della decisione 93/389/CEE si ritiene garantita se la quantità complessiva delle quote da assegnare agli impianti che rientrano nel sistema non è superiore alle emissioni effettive e previste indicate nelle valutazioni in questione.

2.1.3. Criterio (3) - Potenziale di riduzione delle emissioni

La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

2.1.3.1. Introduzione

26. Non essendo stata formulata né precisata alcuna definizione per il termine "potenziale", questo non deve intendersi limitato al potenziale tecnologico ma può includere anche il potenziale economico. Poiché le soluzioni tecniche disponibili per abbattere le emissioni di una tonnellata di biossido di carbonio e i relativi costi variano da un'attività all'altra, le quote possono essere assegnate in modo da tener conto del fatto che in alcuni casi le emissioni possono essere ridotte ad un costo inferiore, mentre in altri casi una riduzione equivalente può comportare costi più elevati. La conseguenza è che si può chiedere un contributo maggiore alle attività che possono ottenere riduzioni delle emissioni a costi inferiori e un contributo minore alle attività per le quali le riduzioni delle emissioni sono più costose.

27. La seconda frase del criterio prevede esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di basarsi su parametri di riferimento per prodotto in ciascuna attività e sui progressi realizzabili per ciascuna attività. Il ricorso a parametri di riferimento implica la determinazione della media delle emissioni per unità prodotta e l'assegnazione delle quote in base ai volumi di produzione storici, attuali o previsti. Un impianto con una quantità di emissioni più bassa per unità prodotta dovrebbe ottenere una maggiore quantità di quote per le emissioni attuali rispetto agli impianti con emissioni superiori per unità prodotta.

28. Il criterio n. 3 si riferisce ai prodotti di ciascuna attività, senza tuttavia indicare cosa si intende per prodotto. Di fatto, si riconosce implicitamente che una data attività può riguardare più prodotti e che quindi non deve essere considerata come un tutt'unico. A titolo di esempio, i progressi che si potrebbero ottenere nella generazione di energia elettrica a partire dal carbone costituiscono una base accettabile per determinare i parametri di riferimento: i progressi realizzabili dalle varie tecnologie basate sulla combustione del carbone sono infatti più limitati di quelli conseguibili con il passaggio dal carbone al gas naturale. In ogni caso non verrebbe meno l'incentivo a passare a combustibili a più bassa intensità di carbonio.

29. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 della direttiva, in un futuro riesame del testo la Commissione deve considerare la possibilità pratica di elaborare parametri di riferimento validi a livello comunitario, da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote. La Commissione rileva che i legislatori non ritengono praticabile questa soluzione per il primo piano nazionale di assegnazione.

2.1.3.2. Analisi

30. Il criterio n. 3 è parzialmente obbligatorio, in quanto la sua applicazione è obbligatoria per la determinazione della quantità totale di quote, mentre è facoltativa per la determinazione della quantità per attività.

31. Gli Stati membri devono calcolare la quantità totale di quote risultante dall'applicazione di questo criterio comparando il potenziale di riduzione delle emissioni delle attività che rientrano nel sistema con il potenziale delle attività che non fanno parte del sistema. Il criterio si ritiene soddisfatto se l'assegnazione rispecchia le differenze relative di potenziale fra la totalità delle attività rientranti nel sistema e la totalità delle attività non rientranti nel sistema.

32. Gli Stati membri possono applicare questo criterio per stabilire quantità distinte per attività e in tal caso devono comparare fra loro i potenziali di riduzione delle emissioni delle singole attività che rientrano nel sistema. Se il criterio viene applicato a questo scopo, si riterrà soddisfatto se l'assegnazione rispecchia le differenze relative di potenziale tra le singole attività rientranti nel sistema.

33. Per calcolare la quantità di quote per attività, gli Stati membri possono basarsi sulle emissioni medie dei gas serra contemplati dalla direttiva per tipo di prodotto generico e sui progressi realizzabili in ciascuna attività. Gli Stati membri che optano per questo metodo devono determinare le emissioni medie effettive per prodotto facendo riferimento ai dati nazionali e valutare le emissioni medie per prodotto che si potrebbero ottenere nel periodo interessato, tenuto conto dei progressi realizzabili. Nel piano nazionale di assegnazione gli Stati membri devono indicare la media applicata e dimostrare il motivo per il quale tale media viene considerata una stima adeguata per tenere conto dei progressi realizzabili. La quantità di quote per attività dovrebbe basarsi sulla produzione prevista per attività nel periodo considerato. Gli Stati membri devono indicare le previsioni utilizzate e dimostrare perché tali previsioni possono considerarsi l'evoluzione più probabile. A tal fine essi devono anche tener conto del recente andamento della produzione nelle attività prese in considerazione.

34. Diversamente dal criterio n. 7, nel quale i parametri di riferimento possono essere utilizzati per determinare la quantità di quote per impianto, nell'ambito di questo criterio i parametri di riferimento sono applicati per determinare la quantità di quote per attività.

35. Nel testo si distingue tra potenziale tecnologico e altri tipi di potenziale di riduzione delle emissioni delle varie attività. La realizzazione del potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni in un determinato periodo di scambio è limitata da fattori quali i tempi, la sostenibilità dal punto di vista economico e la legislazione in vigore.

36. Gli Stati membri devono tener conto del fatto che alcune misure possono essere attuate e avere un impatto sulle emissioni a breve termine, mentre altre possono richiedere più tempo e dipendere dai cicli di investimento. Prendere in considerazione il potenziale di misure che hanno tempi superiori alla durata del periodo di scambio incentiverà gli operatori ad agire tempestivamente.

37. Il potenziale economico di riduzione delle emissioni di CO2 delle varie attività deve essere calcolato valutando i costi di riduzione per tonnellata di CO2 equivalenti e non la redditività economica delle singole imprese o dei singoli impianti che svolgono l'attività o le attività in questione.

38. Per determinare il potenziale delle varie attività gli Stati membri possono utilizzare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BREF). Per "migliore" tecnica disponibile (o BAT) s'intende la tecnica "più efficace per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso". Per questo motivo non esiste necessariamente una piena corrispondenza tra l'impiego di una BAT e le prestazioni di un impianto in termini di emissioni contemplate dalla direttiva.

39. Nei rispettivi piani nazionali di assegnazione gli Stati membri devono descrivere i metodi utilizzati per valutare il potenziale di riduzione delle emissioni. La valutazione deve preferibilmente basarsi su uno studio svolto appositamente ai fini del piano di assegnazione. Se il tempo disponibile o le circostanze non consentono di effettuare uno studio del genere nella fase di elaborazione del piano nazionale di assegnazione, è possibile ricorrere a valutazioni recenti o fonti secondarie (ad esempio studi verificati da esperti indipendenti). Gli Stati membri devono indicare le fonti consultate e fornire una sintesi del metodo applicato (comprese le principali ipotesi di partenza) e dei risultati conseguiti.

L'applicazione del criterio è obbligatoria per la determinazione della quantità totale di quote, mentre è facoltativa per la determinazione della quantità per attività.

2.1.4. Criterio (4) - Coerenza con altri strumenti normativi

Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

2.1.4.1. Introduzione

40. Il criterio n. 4 riguarda il rapporto tra l'assegnazione di quote a norma della direttiva 2003/87/CE e altri strumenti normativi e di indirizzo politico della Comunità. Per evitare che l'assegnazione delle quote sia in contrasto con le disposizioni di altri strumenti legislativi è previsto l'obbligo di garantire la coerenza tra il piano di assegnazione e gli altri atti normativi in vigore. In via di principio, non devono essere assegnate quote qualora altri atti normativi stabiliscano l'obbligo di ridurre le emissioni dei gas contemplati dalla direttiva a prescindere dall'introduzione del sistema di scambio delle quote. Analogamente, la coerenza implica la necessità di tenere conto degli eventuali aumenti dovuti all'attuazione di altri strumenti legislativi aventi per effetto l'incremento delle emissioni o la limitazione delle possibilità di ridurre le emissioni.

2.1.4.2. Analisi

41. La prima frase del criterio è, per sua stessa natura, obbligatoria, mentre la seconda è da intendersi come facoltativa.

42. La prima frase del criterio n. 4 deve essere applicata per determinare la quantità totale delle quote se gli strumenti comunitari legislativi o di indirizzo politico riguardano tutti gli impianti soggetti alla direttiva oppure per determinare le quantità per gli impianti interessati negli altri casi.

43. In virtù della prima frase del criterio, la coerenza con gli altri strumenti legislativi e di indirizzo politico della Comunità va applicata in maniera simmetrica; in altri termini, si deve tener conto non soltanto di qualsiasi aumento inevitabile delle emissioni dei gas serra contemplati dalla direttiva che dovesse derivare dall'adozione di nuovi strumenti comunitari, ma anche di qualsiasi diminuzione delle emissioni dovuta all'attuazione dei suddetti strumenti.

44. Gli Stati membri devono indicare tutti gli strumenti comunitari (legislativi e di indirizzo politico) presi in considerazione e indicare quelli di cui hanno tenuto conto.

45. Per "nuovi" strumenti devono intendersi gli strumenti legislativi e di indirizzo politico, adottati prima della data di presentazione del piano nazionale di assegnazione, che impongono obblighi agli impianti che rientrano nel sistema di scambio dopo tale data e prima della fine del periodo di applicazione del piano nazionale di assegnazione. Tra gli obblighi in questione figura l'attuazione dei pertinenti elementi dell'acquis comunitario da parte dei nuovi Stati membri a seguito dell'adesione nel maggio 2004.

46. Per tener conto di variazioni inevitabili delle emissioni, gli Stati membri devono prima verificare se la variazione delle emissioni di gas serra prodotte dagli impianti interessati sia effettivamente dovuta alle nuove disposizioni e, successivamente, se sia inevitabile.

Per semplificare i compiti amministrativi, la Commissione raccomanda agli Stati membri di prendere in esame strumenti legislativi o di indirizzo politico adottati a livello comunitario solo se si può prevedere che, per una determinata attività o nel complesso, determinino un incremento o una riduzione sostanziale (ad esempio, del 10%) delle emissioni gas contemplate dalla direttiva.

2.1.5. Criterio (5) - Non discriminazione tra imprese o settori

Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

47. Si applicano le norme sugli aiuti di Stato contenute nel trattato.

2.1.6. Criterio (6) - Nuovi entranti

Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

2.1.6.1. Introduzione

48. Il trattamento dei nuovi entranti, cioè degli impianti che iniziano l'attività durante un periodo di scambio, è una delle principali scelte da compiere nella progettazione di qualsiasi sistema di scambio delle emissioni. Le soluzioni possibili variano in funzione del metodo di assegnazione prescelto per gli impianti esistenti. Se lo Stato provvede a vendere tutte le quote, non servono decisioni specifiche per i nuovi entranti; se invece le quote (o la maggior parte di esse) sono assegnate a titolo gratuito, sono possibili varie soluzioni per consentire la partecipazione dei nuovi entranti al sistema.

49. La definizione di "nuovo entrante" di cui all'articolo 3 della direttiva [7] mette sullo stesso piano i nuovi impianti e gli impianti esistenti che ampliano la propria capacità. Con riferimento all'aggiornamento dell'autorizzazione, la definizione riguarda unicamente l'ampliamento dell'impianto e non l'impianto nel suo complesso, né il maggiore utilizzo della capacità in un impianto esistente.

[7] Cfr. articolo 3, lettera h) della direttiva 2003/87/CE.

50. Il criterio prevede l'obbligo di spiegare in che modo i nuovi entranti potranno aderire al sistema comunitario. Gli orientamenti indicano tre soluzioni possibili per applicare il criterio nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, ma la Commissione valuterà anche ogni altra opzione indicata nei piani nazionali di assegnazione.

2.1.6.2. Analisi

51. L'obbligo derivante dall'applicazione del criterio n. 6 si ritiene assolto se, nel piano nazionale, lo Stato membro illustra come intende garantire l'accesso dei nuovi entranti alle quote. Il criterio sarà dunque soddisfatto se uno Stato membro dichiara di aver deciso che i nuovi entranti devono acquistare tutte le quote sul mercato. Esistono naturalmente anche altre possibilità di gestire i nuovi entranti, ma in ogni caso il principio fondamentale è la parità di trattamento.

52. È necessario rispettare le disposizioni del trattato sul diritto di stabilimento nel mercato interno. È fondamentale che i nuovi entranti abbiano accesso alle quote, in quanto senza accesso gli operatori non possono costituire un'impresa nei settori che svolgono attività disciplinate dalla direttiva: la seconda frase dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva mira essenzialmente a garantire questa libertà. Infine, qualora venissero utilizzate pratiche anticoncorrenziali in materia di assegnazione delle quote per ostacolare l'accesso al mercato, si applicherebbe il diritto comunitario della concorrenza.

53. È importante ricordare che quella dei nuovi entranti è una problematica temporanea: in linea di principio, infatti, un impianto che viene definito come nuovo entrante in un periodo di scambio non sarà più considerato tale all'atto della notifica del piano nazionale di assegnazione per il periodo successivo.

54. Da ciò si può ricavare che per "nuovo entrante" si intende un impianto al quale non è stata rilasciata né aggiornata un'autorizzazione ad emettere gas serra alla data di notifica del piano nazionale alla Commissione. Gli Stati membri possono rilasciare o aggiornare le autorizzazioni ad impianti che con ragionevole certezza inizieranno o amplieranno le attività nel corso del periodo di scambio interessato. Prima di rilasciare o aggiornare un'autorizzazione all'emissione si raccomanda agli Stati membri di chiedere all'operatore di dimostrare di aver già ottenuto la concessione edilizia e ogni altra autorizzazione del caso; quando un impianto che dovrebbe iniziare o ampliare le attività nel periodo di scambio ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra o l'aggiornamento necessario, può essere inserito nel piano nazione di assegnazione e ricevere le quote alla stregua degli impianti esistenti. Il numero di quote assegnate ad un impianto che si prevede funzionerà solo per una parte del periodo di scambio deve essere proporzionale alla durata prevista delle attività (eventualmente ampliate) svolte nell'impianto stesso in rapporto alla durata del periodo di scambio. Gli Stati membri non possono trattenere le quote previste se un impianto non avvia o amplia le attività o non lo fa nei tempi previsti, a meno che non revochino la relativa autorizzazione ad emettere gas serra.

55. Gli Stati membri hanno a disposizione almeno tre soluzioni alternative per consentire la partecipazione dei nuovi entranti: possono prevedere che i nuovi entranti acquistino tutte le quote sul mercato; possono sfruttare la possibilità di accantonare alcune quote per indire aste periodiche e possono prevedere una riserva nei piani nazionali di assegnazione, per rilasciare gratuitamente quote ai nuovi entranti.

Opzione 1: acquisto da parte dei nuovi entranti di tutte le quote sul mercato

56. Gli Stati membri possono decidere di applicare questo criterio facendo acquistare ai nuovi entranti tutte le quote sul mercato, alla stregua di qualsiasi altro soggetto nella Comunità (ivi compresi i gestori degli impianti) che disponga o meno di impianti soggetti alla direttiva. Secondo la Commissione, questa soluzione è conforme al principio della parità di trattamento per i seguenti motivi: in primo luogo, le dimensioni del mercato comunitario delle quote creano le condizioni giuste per una buona liquidità e ciò garantisce ai nuovi entranti l'accesso alle quote. In secondo luogo chi è già sul mercato ha investito senza poter tener conto del costo del carbonio, a differenza dei nuovi entranti che possono minimizzare i costi delle emissioni di carbonio attraverso scelte di investimento. In terzo luogo i nuovi impianti sono considerati nuovi entranti solo per un periodo di tempo limitato, cioè per una parte di un periodo di scambio, e il costo delle quote per tale periodo (che sarà probabilmente inferiore a due anni nel primo periodo di scambio) può essere preso in considerazione quando si decidono i tempi e gli investimenti. La direttiva garantisce che, da un certo momento in poi, i nuovi entranti ottengano le quote esattamente nella stessa maniera di tutti gli altri impianti esistenti per il resto della vita dell'impianto.

Opzione 2: vendita all'asta

57. Gli Stati membri possono consentire la partecipazione dei nuovi entranti al sistema comunitario di scambio di emissioni e garantire loro l'accesso alle quote attraverso procedure d'asta periodiche. In base alle norme sul mercato interno, gli Stati membri devono consentire a qualsiasi soggetto della Comunità di partecipare alle aste. Essi sono tenuti a rispettare l'articolo 10 della direttiva, in base al quale uno Stato membro non può mettere all'asta più del 5% della quantità totale di quote assegnate nel corso del primo periodo di scambio e non più del 10% nel secondo periodo.

58. Gli Stati membri devono specificare l'impiego riservato alle quote messe all'asta e non acquistate; essi possono annullare le quote rimanenti e rilasciare nuovamente una quantità corrispondente di quote da mettere all'asta nel periodo successivo. La Commissione sottolinea che al termine del primo periodo è possibile ricorrere a questa soluzione soltanto se la legislazione dello Stato membro interessato prevede il nuovo rilascio (cioè il riporto/accantonamento) delle quote, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma della direttiva.

59. La Commissione rileva che l'acquisto delle quote all'asta da parte dei nuovi entranti è compatibile con il principio della parità di trattamento per gli stessi motivi indicati in precedenza per l'acquisto delle quote sul mercato.

Opzione 3: costituzione di una riserva

60. Gli Stati membri possono garantire l'accesso alle quote a titolo gratuito attingendo a una riserva. Qualora venga costituita una riserva, lo Stato membro interessato deve indicarne l'entità nel proprio piano nazionale di assegnazione, specificando la quantità assoluta rispetto alla quantità totale di quote. Gli Stati membri devono giustificare l'entità della riserva sulla base di una stima ben documentata del numero previsto di nuovi entranti nel periodo di scambio interessato. Fino al raggiungimento della quantità accantonata nella riserva, i nuovi entranti ricevono le quote gratuitamente in base a regole e procedure trasparenti e oggettive fissate nei piani nazionali di assegnazione. Gli Stati membri devono indicare il metodo applicato per assegnare le quote ai nuovi entranti; se si applica tale metodo, la Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire che i richiedenti in possesso di un'autorizzazione a emettere gas serra recentemente rilasciata o aggiornata abbiano accesso alle quote in base all'ordine di arrivo delle richieste.

61. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il metodo di assegnazione delle quote ai nuovi entranti deve essere per quanto possibile uguale a quello applicato per i gestori già presenti sul mercato in situazioni comparabili. Per motivi giustificati è tuttavia possibile apportare adeguamenti (cfr. gli orientamenti relativi al criterio n. 5); analogamente, tutti i nuovi entranti devono essere trattati allo stesso modo. A titolo di esempio, la Commissione raccomanda agli Stati membri di evitare di costituire più riserve destinate a differenti attività o tecnologie o a fini specifici, per evitare di creare disparità di trattamento tra i nuovi entranti.

62. Gli Stati membri devono inoltre indicare come verranno utilizzate le eventuali quote che dovessero rimanere nella riserva fino al termine del periodo. Tali quote possono essere messe all'asta, nel rispetto dell'articolo 10 della direttiva. Come nel caso delle quote messe all'asta e non acquistate, gli Stati membri possono annullare le quote rimanenti e destinare una quantità corrispondente di quote ad una riserva per il periodo successivo. Ancora una volta la Commissione sottolinea che al termine del primo periodo di scambio sarà possibile ricorrere a questa soluzione solo se la legislazione nazionale consente un nuovo rilascio (cioè il riporto/accantonamento) delle quote in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma della direttiva.

63. Nei rispettivi piani nazionali gli Stati membri devono inoltre indicare la procedura trasparente che intendono seguire nel caso in cui i nuovi entranti chiedano l'attribuzione delle quote e la riserva accantonata per il periodo interessato sia già esaurita.

64. La Commissione sottolinea che la costituzione di una riserva per i nuovi entranti aumenta la complessità e i costi amministrativi del sistema di scambio delle quote di emissione.

Qualora uno Stato membro decida di accantonare una riserva alla quale attingere per assegnare le quote gratuitamente, la Commissione raccomanda di evitare di costituire riserve destinate ad attività, tecnologie o finalità specifiche.

2.1.7. Criterio (7) - Azioni intraprese in fasi precoci

Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

2.1.7.1. Introduzione

65. È auspicabile tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci per una questione di correttezza: gli impianti che hanno già ridotto le proprie emissioni di gas serra in assenza di obblighi o al di là di quanto imposto dalla legge non devono trovarsi svantaggiati rispetto agli impianti che non hanno fatto altrettanto. L'applicazione di questo criterio comporta necessariamente che gli impianti che non hanno intrapreso tali azioni avranno meno quote a disposizione.

66. Né il criterio né la direttiva definiscono le "azioni intraprese in fasi precoci" e tantomeno specificano come tenerne conto. Gli Stati membri godono pertanto di una certa discrezionalità nel definire tali azioni e nel decidere se e come tenerne conto. Tale discrezionalità è limitata soltanto da altri criteri dell'allegato III e dalle disposizioni derivanti dal trattato. Gli orientamenti relativi a questo criterio evidenziano i limiti posti da tali altri criteri e disposizioni e indicano varie alternative per tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci, nel caso in cui gli Stati membri decidano di procedere in tal senso.

67. La seconda frase del criterio rinvia ai parametri menzionati nel criterio n. 3, e ribadisce la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parametri di riferimento, sottolineando che tali parametri sono uno dei modi possibili per tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci. Inoltre, anche i documenti di riferimento elaborati a norma della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [8] possono essere considerati come una base per ricavare i parametri di riferimento.

[8] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

2.1.7.2. Analisi

68. Il criterio n. 7 è facoltativo e va eventualmente applicato per calcolare la quantità di quote assegnate ai singoli impianti.

69. Per "azioni intraprese in fasi precoci" s'intendono le azioni intraprese negli impianti soggetti alla direttiva al fine di ridurre le emissioni dei gas contemplati dalla direttiva stessa prima della pubblicazione del piano nazionale di assegnazione e della sua notifica alla Commissione. In linea con il criterio n. 4 possono ritenersi "azioni intraprese in fasi precoci" solo le misure adottate dai gestori in aggiunta agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. Eventuali normative nazionali più rigorose applicabili a tutti gli impianti soggetti alla direttiva o agli impianti destinati a determinate attività saranno prese in considerazione nel potenziale di riduzione delle emissioni (cfr. criterio n. 3). Le azioni in fase precoce si limitano pertanto alle riduzioni delle emissioni contemplate dalla direttiva ottenute in aggiunta a quelle conseguite in applicazione della normativa comunitaria o nazionale o alle azioni intraprese in assenza di tali normative. È inoltre possibile stabilire un parallelismo con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che vieta gli aiuti pubblici agli investimenti con riferimento agli investimenti destinati semplicemente a garantire il rispetto da parte delle imprese delle norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

70. Gli Stati membri possono ricorrere a varie alternative per tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci dai gestori degli impianti esistenti. Di seguito vengono presentate tre metodologie possibili, ma la Commissione valuterà anche altre opzioni.

Scelta di un periodo di riferimento precoce

71. La prima possibilità per tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci è di basare l'assegnazione delle quote sulle emissioni storiche, applicando un periodo di riferimento relativamente risalente nel tempo. Se le quote assegnate ai gestori corrispondono ad una percentuale delle emissioni storiche prodotte dagli impianti, i gestori che hanno effettuato investimenti per ridurre le emissioni a partire dal periodo di riferimento otterranno un numero di quote che rappresenta una percentuale più elevata delle emissioni attuali rispetto ai gestori che non hanno proceduto a tali investimenti. Gli Stati membri che optino per questa soluzione devono verificare che la differenza nel livello delle emissioni nel corso del tempo non sia dovuta semplicemente all'attuazione di disposizioni di legge.

72. Questo metodo presenta un inconveniente, nel senso che potrebbero mancare dati affidabili e comparabili sulle emissioni in un dato periodo di riferimento del

73. passato, e i successivi cambiamenti di gestore potrebbero rendere più difficile la conservazione di registri affidabili e completi.

74. Una possibile alternativa è quella di utilizzare un periodo di riferimento pluriennale più recente e di consentire ai gestori di scegliere un unico anno del passato nel quale le emissioni sono state più elevate. I dati relativi alle emissioni prodotte in uno degli anni del periodo di riferimento sarebbero dunque sostituiti dai dati relativi a tale anno precedente. Ciò determinerebbe un aumento delle emissioni medie annue sulle quali si basa l'assegnazione. In linea con i limiti indicati in precedenza, gli Stati membri che desiderano sostituire i dati in questo modo devono verificare che la differenza nel livello delle emissioni nel corso del tempo non sia dovuta all'attuazione di disposizioni di legge.

Assegnazione delle quote in due fasi a livello di impianto

75. Dopo aver calcolato la quantità totale di quote, una parte delle quote disponibili viene accantonata e utilizzata in un secondo momento, dopo la distribuzione iniziale a tutti gli impianti, per concedere un bonus ai gestori degli impianti che hanno intrapreso azioni precoci. I gestori che desiderano partecipare alla seconda fase di assegnazione devono farne richiesta e dimostrare che le misure da essi proposte come azioni precoci rispondono ad una definizione prestabilita. Nel piano nazionale di assegnazione gli Stati membri devono elencare le misure riconosciute come azioni precoci e, per gli impianti interessati, devono specificare le misure considerate come azioni precoci e il numero di quote assegnate.

Utilizzo di parametri di riferimento

76. Gli Stati membri possono tener conto delle azioni adottate in fasi precoci utilizzando parametri di riferimento ricavati dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BREF). Tali parametri possono tener conto delle azioni in questione perché presuppongono che un impianto più efficiente dal punto di vista delle emissioni di carbonio riceva un numero maggiore di quote rispetto ad un impianto meno efficiente, cosa che non è necessariamente vera se il metodo di assegnazione delle quote è basato su un periodo di riferimento.

77. A differenza di quanto avviene con il criterio n. 3, secondo il quale i parametri di riferimento (emissioni medie per prodotto, tenuto conto dei progressi realizzabili) possono essere applicati per calcolare la quantità di quote per attività, in questo caso tali parametri sono applicati per determinare la quantità di quote per impianto.

78. Per applicare questo metodo, gli Stati membri devono innanzitutto raggruppare gli impianti omogenei e successivamente applicare un parametro di riferimento a ciascun gruppo. Gli impianti appartenenti allo stesso gruppo devono essere abbastanza omogenei per quanto riguarda i rispettivi fattori in entrata (input) e i prodotti in uscita (output), in modo che sia possibile applicare lo stesso tipo di parametro a tutti. Se i parametri di riferimento sono impiegati per calcolare le quote per ogni impianto che svolge attività energetiche, la Commissione raccomanda di raggruppare gli impianti in base ai combustibili utilizzati come fattori di produzione e di applicare parametri diversi a seconda del combustibile immesso. Il piano nazionale di assegnazione deve specificare i criteri di raggruppamento degli impianti e i criteri di scelta dei parametri di riferimento (cfr. criterio n. 3).

79. Per calcolare le quote da assegnare ad un impianto, il parametro di riferimento deve essere moltiplicato per un valore di produzione. Nei loro piani di assegnazione gli Stati membri devono indicare i valori di produzione applicati e giustificarne la scelta. Gli Stati membri possono utilizzare i dati più recenti sulla produzione effettiva oppure una previsione per il periodo di scambio in questione, che deve essere debitamente giustificata nel piano nazionale.

80. Poiché la decisione di assegnare le quote ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 è una decisione ex ante, gli Stati membri non possono assegnare le quote ad un impianto in base ai dati sulla produzione effettiva nel periodo di scambio interessato, perché si tratta di dati non ancora disponibili al momento dell'elaborazione del piano, che saranno noti solo nel corso del periodo di scambio.

81. L'applicazione del metodo basato sui parametri di riferimento non può portare ad assegnare agli impianti che svolgono una determinata attività più quote di quelle calcolate per l'attività in questione secondo il criterio n. 3. Gli Stati membri devono inoltre verificare che gli impianti che presentano emissioni inferiori a quelle del parametro di riferimento applicato non abbiano raggiunto tale risultato semplicemente grazie all'attuazione di disposizioni di legge.

82. In alternativa, per tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci gli Stati membri possono usare i parametri di riferimento in maniera semplificata: lo Stato membro che determina le quote da assegnare a livello di impianto utilizzando un metodo basato su un periodo di riferimento può utilizzare parametri di riferimento per determinare un fattore di correzione specifico all'impianto e applicarlo al metodo di assegnazione. In questo modo gli impianti che hanno prestazioni superiori alla media ottengono più quote, mentre quelli che hanno risultati inferiori alla media ne ricevono di meno. La somma di tali correzioni per l'insieme degli impianti considerati deve essere pari a zero.

Gli Stati membri che applicano questo criterio devono utilizzarlo per determinare la quantità di quote assegnate ai singoli impianti. Gli Stati membri non possono indicare come azioni intraprese in fasi precoci le misure adottate per conformarsi a disposizioni di legge.

Nel caso in cui vengano utilizzati parametri di riferimento per determinare le quote da assegnare agli impianti che svolgono attività energetiche, la Commissione raccomanda di raggruppare tali impianti in base ai combustibili utilizzati come fattori di produzione e di applicare parametri distinti a seconda del combustibile immesso.

2.1.8. Criterio (8) - Tecnologie pulite

Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

2.1.8.1. Introduzione

83. Questo criterio consente agli Stati membri di tener conto delle tecnologie pulite in sede di assegnazione delle quote, ma non fornisce alcuna definizione di "tecnologie pulite".

84. Il sistema di scambio delle quote intende promuovere e premiare l'uso di tecnologie a basse emissioni di carbonio, mentre questo criterio è collegato ai criteri relativi al potenziale di riduzione e alle azioni intraprese in fasi precoci. Gli orientamenti che seguono mettono in evidenza questi collegamenti.

2.1.8.2. Analisi

85. Il criterio n. 8 è facoltativo, e va eventualmente utilizzato per determinare la quantità di quote assegnate a livello di impianto.

86. Gli Stati membri devono fornire informazioni sull'applicazione del criterio n. 8; il criterio si ritiene rispettato se gli Stati membri dichiarano di non prevedere disposizioni specifiche per tener conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alta efficienza energetica.

87. Questo criterio può essere considerato come un'estensione del criterio n. 3 a livello di impianto. Gli impianti che utilizzano tecnologie pulite o tecnologie ad alta efficienza energetica hanno un potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni ridotto rispetto agli impianti che non utilizzano tali tecnologie. Pertanto nell'ambito del presente criterio non si deve premiare il ricorso a tecnologie pulite o ad alta efficienza energetica con riferimento ad un impianto che svolga un'attività con un potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni già basso: il ridotto potenziale dell'impianto risulta infatti già preso in considerazione nel criterio n. 3.

88. Esiste inoltre un nesso tra il criterio n. 7 relativo alle azioni intraprese in fasi precoci e il criterio n. 8, in quanto in genere un'azione in anticipo sui tempi comporta investimenti in tecnologie pulite o ad alta efficienza energetica. La Commissione consiglia agli Stati membri di non applicare i criteri nn. 7 e 8 agli stessi impianti, a meno che non si riesca a dimostrare che l'azione in fase precoce non ha comportato investimenti in tecnologie pulite o ad alta efficienza energetica.

89. Inoltre l'impiego delle tecnologie pulite, comprese quelle ad alta efficienza energetica, deve essere preso in considerazione nell'ambito di questo criterio soltanto per gli impianti in cui tali tecnologie erano utilizzate già prima della pubblicazione e della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione. La Commissione raccomanda di non applicare questo criterio alle tecnologie pulite che riguardano emissioni non contemplate dalla direttiva.

90. Con le espressioni "tecnologie pulite" o "tecnologie ad alta efficienza energetica" la Commissione intende le tecnologie che hanno prodotto minori emissioni dirette dei gas serra contemplati dalla direttiva rispetto alle tecnologie alternative che avrebbero realisticamente potuto essere installate nell'impianto considerato. Per calcolare la differenza nel livello di emissioni tra le emissioni dirette prodotte dalla cogenerazione di energia elettrica e termica e quelle generate da una tecnologia alternativa, si può considerare come tecnologia alternativa la produzione separata di energia elettrica e termica nello stesso sito.

91. Riguardo alla produzione di energia, la Commissione considererà come tecnologie pulite o efficienti sotto il profilo energetico le tecnologie per le quali ha autorizzato un aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. A titolo indicativo si tratta delle seguenti tecnologie:

- cogenerazione di energia elettrica e termica ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri possono applicare definizioni nazionali di cogenerazione "ad alta efficienza", a meno che tale concetto non sia stato definito dal diritto comunitario;

- teleriscaldamento, che non consista nella cogenerazione di energia elettrica e termica ad alta efficienza energetica.

92. Per le altre tecnologie industriali (esclusa cioè la produzione di energia), gli Stati membri devono indicare il motivo per cui una determinata tecnologia deve essere considerata pulita o ad alta efficienza energetica. Il requisito minimo è che tale tecnologia sia una BAT ("migliore tecnica disponibile") ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e che sia già in uso nell'impianto alla data della presentazione del piano nazionale di assegnazione. Poiché tuttavia per "migliore" tecnica disponibile s'intende la tecnica "più efficace per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso", gli Stati membri dovranno anche dimostrare che la tecnica è particolarmente efficace ai fini della riduzione delle emissioni dei gas serra contemplati dalla direttiva.

93. Se un gas di scarico emesso da un processo di produzione viene utilizzato come combustibile da un altro gestore, spetta agli Stati membri decidere come ripartire le quote tra i due impianti interessati. A tal fine possono scegliere di attribuire quote al gestore dell'impianto che fornisce il gas di scarico, a condizione che l'assegnazione sia effettuata in base ad un criterio predefinito che risulti compatibile con i criteri dell'allegato III e con le disposizioni del trattato. Questo paragrafo si applica a prescindere dal fatto che gli Stati membri decidano di applicare il criterio n. 7 o n. 8, secondo le indicazioni del punto 108.

Gli Stati membri possono tener conto delle tecnologie pulite, comprese quelle ad alta efficienza energetica, applicando alternativamente il criterio n. 7 o il criterio n. 8, ma non entrambi.

2.1.9. Criterio (9) - Partecipazione del pubblico

Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

2.1.9.1. Analisi

94. Questo criterio è obbligatorio.

95. Il criterio si considera soddisfatto se nel piano nazionale di assegnazione lo Stato membro indica i provvedimenti presi al fine di rendere il piano accessibile al pubblico e di consentire a quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni e per tenere conto delle osservazioni pervenute. Gli Stati membri devono fare in modo che il pubblico possa esprimersi sul piano in maniera efficace e tempestiva: in altri termini, il pubblico deve essere informato del piano mediante avvisi pubblici o altri mezzi adeguati, ad esempio mezzi di comunicazione elettronica, e in particolare deve avere accesso al testo del piano e disporre di qualsiasi informazione pertinente, comprese le informazioni relative all'autorità competente alla quale far pervenire osservazioni o quesiti.

96. Gli Stati membri devono prevedere termini sufficienti per consentire al pubblico di formulare le proprie osservazioni e fare in modo che tali termini siano compatibili con la procedura decisionale nazionale, in maniera tale che le osservazioni siano tenute nella dovuta considerazione prima di decidere in merito al piano di assegnazione. Per "dovuta considerazione" si intende che le osservazioni vengono eventualmente esaminate in relazione ai criteri elencati nell'allegato III o a qualsiasi altro criterio obiettivo e trasparente applicato dagli Stati membri nei piani nazionali di assegnazione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi modifica che intendono apportare a seguito della consultazione del pubblico, successivamente alla pubblicazione e alla notifica del piano nazionale e prima dell'adozione della decisione definitiva di cui all'articolo 11. Il pubblico deve essere informato in termini generali della decisione adottata e degli elementi principali sui quali è basata.

97. Si sottolinea che la possibilità offerta al pubblico di esprimersi sul piano di assegnazione nell'ambito di questo criterio è in realtà una seconda fase di consultazione: ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva, infatti, le osservazioni formulate dal pubblico nella prima consultazione sulla proposta di piano devono essere già state inserite, ove pertinenti, nel piano nazionale di assegnazione prima della sua notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Per garantire l'efficacia dell'intero processo di partecipazione del pubblico (cioè consultazione e considerazione delle osservazioni formulate), la prima fase della consultazione del pubblico è fondamentale; per tale motivo le norme applicabili nell'ambito di questo criterio devono valere anche per la prima fase di consultazione.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi modifica che intendono apportare successivamente alla pubblicazione e alla notifica del piano nazionale e prima dell'adozione della decisione definitiva di cui all'articolo 11.

2.1.10. Criterio (10) - Elenco degli impianti

Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

2.1.10.1. Introduzione

98. Questo criterio impone la trasparenza dei piani nazionali di assegnazione: ciò implica che la quantità di quote assegnata a ciascun impianto deve essere indicata, e quindi posta a conoscenza del pubblico, al momento della notifica del piano alla Commissione e agli altri Stati membri.

2.1.10.2. Analisi

99. Questo criterio si considera rispettato se lo Stato membro adempie all'obbligo di elencare tutti gli impianti soggetti alla direttiva. L'elenco comprende gli impianti temporaneamente esclusi nel primo periodo ai sensi dell'articolo 27 e gli impianti inseriti unilateralmente in qualsiasi periodo di scambio ai sensi dell'articolo 24.

100. Come si è già illustrato nel criterio n. 5, gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW esistono in vari settori. Gli Stati membri devono pertanto indicare l'attività principale svolta nel sito in cui si trova l'impianto di combustione: a titolo di esempio, dovranno indicare "carta" nel caso in cui l'impianto faccia parte del processo di produzione della carta. Gli Stati membri devono elencare gli impianti per attività principale e fornire totali parziali per tutti i dati relativi alle singole attività.

101. Gli Stati membri devono indicare la quantità totale di quote che intendono assegnare a ciascun impianto e precisare la quantità rilasciata ogni anno a ciascun impianto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

102. L'articolo 11, paragrafo 4 sancisce l'obbligo di rilasciare ogni anno una parte delle quote totali a ciascun impianto. Ciò significa che gli Stati membri potrebbero rilasciare una percentuale elevata di quote nel primo o nei primi anni di un determinato periodo di scambio e una parte ridotta nel resto del periodo, o viceversa rilasciare una piccola parte di quote nel primo o nei primi anni di un determinato periodo di scambio e una percentuale più elevata nel resto del periodo. Strategie di questo tipo, soprattutto se adottate da vari Stati membri, possono comportare una scarsa liquidità del mercato nei primi anni e far sì che il mercato non dia segnali di prezzo sufficientemente forti. Tali segnali sono invece fondamentali per il mercato delle quote, perché indicano ai gestori degli impianti se è più opportuno attuare misure all'interno del sito o acquistare quote di emissioni. La Commissione formula pertanto una raccomandazione sulla percentuale di quote da rilasciare ogni anno.

103. Inoltre gli Stati membri devono, in linea di principio, rilasciare a tutti gli operatori menzionati nel piano percentuali annue di quote equivalenti, anche se non necessariamente identiche, per evitare discriminazioni (cfr. il criterio n. 5).

La Commissione raccomanda agli Stati membri di rilasciare ogni anno una percentuale di quote che rispetti una certa equità nell'arco del periodo interessato.

2.1.11. Criterio (11) - Concorrenza da parte di paesi terzi e di entità esterne all'Unione

Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza da parte di paesi/entità esterne all'Unione.

2.1.11.1. Introduzione

104. L'Unione europea ha ripetutamente ribadito il proprio impegno a rispettare gli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto e al contempo, in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, si è posta l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di garantire una crescita economica sostenibile con un maggior numero di posti di lavoro più qualificati e una maggiore coesione sociale. Il sistema di scambio delle quote di emissioni è uno strumento all'insegna dell'efficacia dei costi, che consente alle attività industriali disciplinate dalla direttiva di contenere i costi legati all'adempimento degli impegni comunitari in materia di cambiamenti climatici. L'attuazione del protocollo di Kyoto darà alle imprese dell'Unione europea la possibilità di essere in prima fila nel processo di transizione graduale verso un'economia globale a limitate emissioni di carbonio: l'efficienza in termini di emissioni di carbonio può infatti essere una fonte importante di vantaggio competitivo in futuro, come può esserlo oggi la produttività della manodopera o del capitale. A breve termine questi impegni possono comportare un incremento dei costi per alcune imprese o settori.

2.1.11.2. Analisi

105. Il criterio n. 11 è facoltativo e va eventualmente applicato per calcolare la quantità di quote da assegnare per attività, visto che la concorrenza da parte di paesi terzi o di entità esterne all'Unione può avere ripercussioni su tutti gli impianti che svolgono una determinata attività.

106. La semplice concorrenza da parte di paesi/entità esterni all'Unione non è una ragione sufficiente a giustificare l'applicazione di questo criterio. La Commissione ritiene che esso debba applicarsi soltanto se gli impianti soggetti alla direttiva che svolgono una determinata attività diventano molto meno concorrenziali come conseguenza diretta e prevalente di importanti differenze nelle politiche in materia di clima in vigore a livello comunitario e nei paesi terzi interessati. Nel valutare tali differenze a livello di politiche climatiche, gli Stati membri devono prendere in considerazione qualsiasi misura applicabile ai concorrenti esterni all'Unione europea, comprese le iniziative di carattere volontario, le normative tecniche, le imposte e i sistemi di scambio delle emissioni, e non decidere semplicemente in base all'esistenza o meno di un impegno quantificato di riduzione delle emissioni o alla ratifica del protocollo di Kyoto da parte del paese interessato.

107. Gli Stati membri non devono tener conto dell'esistenza di una concorrenza da parte di paesi/entità esterni all'Unione in maniera tale da migliorare la posizione concorrenziale degli impianti che esercitano una determinata attività rispetto alla posizione che avrebbero nei confronti di concorrenti esterni se non esistesse il sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni. Si ricorda che la scorretta applicazione di questo criterio potrebbe rappresentare un aiuto all'esportazione, che è incompatibile con il trattato CE.

108. Gli Stati membri che ritengono di dover tener conto della concorrenza esterna all'Unione devono anche valutare la possibilità di ricorrere ad altre soluzioni non previste nel piano nazionale di assegnazione.

109. Nell'applicare questo criterio alle singole attività gli Stati membri devono inoltre tener presente che, in caso di applicazione del criterio obbligatorio n. 3 a livello di attività, gli impianti che svolgono attività con un potenziale di riduzione delle emissioni relativamente elevato devono continuare a ricevere una quantità di quote di emissione inferiore rispetto agli impianti che invece svolgono attività con un potenziale di riduzione delle emissioni relativamente basso.

110. La concorrenza esterna deve essere tenuta in considerazione nell'ambito del piano nazionale di assegnazione solo modificando la quantità di quote assegnate per attività, senza modificare la quantità totale di quote calcolata secondo i criteri da 1 a 5.

Se nel piano nazionale gli Stati membri tengono conto della concorrenza di paesi terzi o entità esterne all'Unione, il criterio deve essere applicato solo per determinare la quantità di quote assegnate a livello di attività, senza modificare la quantità totale delle quote.

Gli Stati membri che ritengono di dover tener conto della concorrenza esterna all'Unione devono anche valutare la possibilità di ricorrere ad altre soluzioni non previste nel piano nazionale di assegnazione.

3. Orientamenti sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore

Articolo 29

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

111. In linea di principio gli Stati membri adottano la decisione relativa all'assegnazione delle quote prima dell'inizio del periodo di scambio interessato, evitando in tal modo qualsiasi incertezza sul mercato delle quote. Una deroga consente tuttavia di rilasciare quote supplementari non trasferibili in casi eccezionali e imprevedibili nel primo periodo di attuazione del sistema di scambio comunitario.

112. L'articolo 29 introduce infatti una deroga al principio generale del sistema comunitario, secondo cui gli Stati membri devono assegnare le quote prima dell'inizio del periodo di scambio interessato. Le richieste di quote giustificate da causa di forza maggiore potrebbero pertanto creare incertezza sul mercato e, in caso di effettiva concessione delle quote, assicurare un vantaggio competitivo ad alcune imprese, con conseguenze sugli scambi tra Stati membri. Per questo l'articolo 29 si applica fatto salvo il trattato e la Commissione intende valutare con attenzione le giustificazioni addotte nelle domande e gli effetti potenziali dell'eventuale assegnazione delle quote.

113. È possibile che le imprese si assicurino contro una serie di rischi che potrebbero determinare un aumento delle emissioni, ma in genere le polizze assicurative non coprono i casi di forza maggiore. La Commissione non considererà come cause di forza maggiore gli eventi che avrebbero potuto essere assicurati.

114. Le cause di forza maggiore sono, per loro stessa natura, difficili da prevedere. La Commissione ritiene che si tratti di circostanze eccezionali e imprevedibili che determinano un sensibile incremento delle emissioni annue dirette dei gas serra contemplati dalla direttiva 2003/87/CE in un impianto e che non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la massima diligenza. Deve trattarsi di circostanze che sfuggono al controllo del gestore dell'impianto interessato e dello Stato membro che presenta alla Commissione la domanda relativa all'impianto a norma dell'articolo 29 della direttiva.

115. Tra le circostanze che la Commissione può considerare come cause di forza maggiore figurano le catastrofi naturali, le guerre, le minacce di guerra, gli atti di terrorismo, le rivoluzioni, le sommosse, gli atti di sabotaggio o di vandalismo.

116. L'esistenza di una causa di forza maggiore deve essere dimostrata a livello di impianto e caso per caso.

117. La domanda di deroga ai sensi dell'articolo 29 della direttiva deve includere, per ciascun impianto interessato, la migliore stima dello Stato membro relativa all'aumento delle emissioni causato dalle circostanze per le quali si invoca l'applicazione della forza maggiore, debitamente giustificata.

118. Gli Stati membri devono presentare la domanda di deroga alla Commissione ai sensi dell'articolo 29 entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno del periodo di scambio nel quale è avvenuta la circostanza per la quale si invoca la forza maggiore.

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ALLEGATO

Modello comune applicabile ai piani nazionali di assegnazione

per il periodo 2005-2007

1. Determinazione della quantità totale di quote

Qual è l'obbligo di limitazione o di riduzione delle emissioni previsto per lo Stato membro a norma della decisione 2002/358/CE o (a seconda dei casi) nell'ambito del protocollo di Kyoto?

Quali principi, ipotesi e dati sono stati utilizzati per calcolare il contributo degli impianti soggetti alla direttiva sullo scambio delle quote di emissioni all'impegno di limitazione o riduzione delle emissioni dello Stato membro (emissioni storiche totali e per settore, emissioni previste totali e per settore, approccio del costo minimo)? Se si è tenuto conto delle emissioni previste, indicare la metodologia e le ipotesi utilizzate per formulare le previsioni.

Qual è la quantità totale di quote da assegnare (a titolo gratuito o tramite asta) e quale percentuale delle emissioni complessive rappresentano tali emissioni rispetto alle emissioni prodotte da fonti non disciplinate dalla direttiva sullo scambio delle quote? Tale percentuale si discosta dall'attuale percentuale di emissioni prodotte dagli impianti soggetti alla direttiva? In caso di risposta affermativa, motivare tali discrepanze in riferimento a uno o più criteri dell'allegato III della direttiva e/o agli altri criteri obiettivi e trasparenti applicati.

Quali politiche e misure saranno applicate alle fonti non soggette alla direttiva sullo scambio delle quote di emissioni? È previsto il ricorso ai meccanismi flessibili contemplati dal protocollo di Kyoto? In caso affermativo indicare in quale misura e quali provvedimenti sono stati adottati finora (ad esempio lo stato di avanzamento della normativa in materia o le risorse stanziate).

Come si è tenuto conto della politica energetica nazionale nel calcolo della quantità totale di quote da assegnare? Come si garantisce che la quantità totale di quote che si intende assegnare sia conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo fissato per lo Stato membro a norma della decisione 2002/358/CE o (a seconda dei casi) nell'ambito del protocollo di Kyoto?

Come si garantisce che la quantità di quote da assegnare non superi "le minime esigenze" per la rigorosa applicazione dei criteri dell'allegato III? Come si garantisce la coerenza con la valutazione delle emissioni effettive e previste a norma della decisione 93/389/CEE?

Al punto 4.1 illustrare come si è tenuto conto del potenziale di riduzione delle emissioni delle varie attività, compreso il potenziale tecnologico, per il calcolo della quantità totale di quote da assegnare.

Al punto 5.3 indicare gli strumenti legislativi e di indirizzo politico adottati a livello comunitario presi in considerazione per determinare la quantità totale di quote da assegnare e precisare di quali si è tenuto conto e secondo quali modalità.

Se lo Stato membro intende mettere all'asta le quote, indicare la percentuale delle quote totali che sarà messa all'asta e come si procederà all'asta medesima.

2. Determinazione della quantità di quote da assegnare a livello di attività (se applicabile)

Quale metodologia è stata utilizzata per determinare le quote da assegnare a livello di attività? È stata applicata la stessa metodologia a tutte le attività? In caso contrario, indicare perché si è ritenuto di dover procedere in maniera diversa in funzione dell'attività, descrivere dettagliatamente come si è proceduto a tale differenziazione e indicare perché si ritiene che tale procedura non favorisca indebitamente alcune imprese o attività all'interno dello Stato membro.

Se a questo livello si è tenuto conto del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività, compreso il potenziale tecnologico, indicarlo in questo punto e precisarne i dettagli al punto 4.1.

Se per determinare le quantità di quote per singola attività sono stati presi in considerazione strumenti legislativi o di indirizzo politico adottati a livello comunitario, indicare al punto 5.3 gli strumenti presi in esame e quelli di cui si è tenuto conto e secondo quali modalità.

Indicare le modalità secondo le quali si è tenuto eventualmente conto della concorrenza da parte di paesi terzi o di entità esterne all'Unione.

3. Determinazione della quantità di quote da assegnare a livello di impianto (+ Allegato I)

Quale metodologia è stata utilizzata per determinare le quote da assegnare a livello di impianto? È stata applicata la stessa metodologia a tutti gli impianti? In caso contrario, indicare perché si è ritenuto di dover procedere in maniera diversa per impianti appartenenti alla stessa attività, descrivere dettagliatamente come si è proceduto a tale differenziazione e indicare perché si ritiene che tale procedura non favorisca indebitamente alcune imprese all'interno dello Stato membro.

Se per il calcolo sono stati utilizzati i dati relativi alle emissioni storiche, indicare se tali emissioni sono state determinate in base alle linee guida della Commissione sul monitoraggio e la comunicazione dei dati previsti dall'articolo 14 della direttiva o secondo altre linee guida consolidate e/o se tali dati sono stati sottoposti a verifica indipendente.

Se a questo livello si è tenuto conto delle azioni adottate in fasi precoci o delle tecnologie pulite, indicarlo in questo punto e precisare i dettagli ai punti 4.2 e/o 4.3.

Se lo Stato membro intende includere unilateralmente gli impianti che svolgono attività di cui all'allegato I che non superano i limiti di capacità indicati in tale allegato, spiegarne le ragioni, soffermandosi in particolare sulle ripercussioni sul mercato interno, sulla potenziale distorsione della concorrenza e sull'integrità ambientale del sistema.

Se lo Stato membro intende escludere temporaneamente alcuni impianti dal sistema al massimo fino al 31 dicembre 2007, illustrare con precisione come vengono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettere da a) a c) della direttiva 2003/87/CE.

4. Aspetti tecnici

4.1. Potenziale di riduzione delle emissioni, compreso il potenziale tecnologico

Il criterio n. 3 è stato applicato solo per determinare la quantità totale delle quote da assegnare o anche per ripartire le quote tra le attività cui si applica il sistema di scambio?

Indicare il metodo (comprese le principali ipotesi di partenza) ed eventuali altre fonti utilizzate per valutare il potenziale di riduzione delle emissioni delle varie attività. Descrivere i risultati ottenuti. Come si garantisce che la quantità totale di quote assegnate è coerente con il potenziale di riduzione?

Illustrare il metodo o la/le formule utilizzate per determinare la quantità di quote da assegnare a livello totale e/o a livello di attività, tenuto conto del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività.

Se sono stati utilizzati parametri di riferimento per determinare le quote da assegnare ai singoli impianti, illustrare il tipo di parametri utilizzati e la formula o le formule impiegate per determinare le quote da assegnare rispetto al parametro. Indicare il parametro scelto e perché si considera la migliore stima per tenere conto dei progressi realizzabili. Indicare perché le previsioni di produzione utilizzate possono essere considerate l'evoluzione più probabile. Motivare adeguatamente le risposte.

4.2. Azioni adottate in fasi precoci (se applicabile)

Indicare le modalità secondo le quali si è tenuto conto delle azioni intraprese in fasi precoci per determinare le quote da assegnare ai singoli impianti. Elencare e descrivere sinteticamente le misure considerate come azioni intraprese in fasi precoci e i criteri utilizzati a tal fine. Dimostrare che gli investimenti/le azioni da considerare hanno ridotto le emissioni contemplate dalla direttiva in misura superiore a quanto ottenuto in applicazione delle normative comunitarie o nazionali in vigore al momento dell'adozione di tali misure.

In caso di ricorso a parametri di riferimento, descrivere come si è proceduto al raggruppamento degli impianti ai quali si applicano tali parametri e motivare la scelta dei rispettivi parametri di riferimento. Indicare anche i valori di produzione applicati, motivandone la scelta.

4.3. Tecnologie pulite (se applicabile)

Indicare come si è tenuto conto delle tecnologie pulite, incluse le tecnologie ad alta efficienza energetica, nel processo di assegnazione delle quote.

Indicare eventualmente le tecnologie pulite prese in considerazione e motivare perché sono ritenute tali. Precisare se le tecnologie di produzione energetica di cui si intende tenere conto hanno beneficiato di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in qualche Stato membro. Precisare se eventuali altre tecnologie industriali di cui si intende tenere conto costituiscono "migliori tecniche disponibili" ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, e spiegare perché si tratta di tecnologie particolarmente efficaci nel contenimento delle emissioni dei gas serra interessati.

5. Normative e politiche comunitarie

5.1. Politica in materia di concorrenza (articoli 81-82 e 87-88 del trattato)

Se l'autorità competente ha ricevuto una domanda di gestori che intendono formare un raggruppamento e se intende autorizzarlo, allegare una copia della domanda al piano nazionale di assegnazione. Quale percentuale delle quote totali assegnate rappresenterà il raggruppamento in questione? Quale percentuale delle quote assegnate al settore interessato rappresenterà il raggruppamento?

5.2. Politica in materia di mercato interno - nuovi entranti (articolo 43 del trattato)

In che modo si consentirà ai nuovi entranti di partecipare al sistema comunitario di scambio delle emissioni?

Nel caso in cui venga costituita una riserva di quote per i nuovi entranti, indicare come è stata calcolata la quantità totale di quote da accantonare e su che basi verrà determinata la quantità di quote da assegnare a ciascun nuovo entrante. Indicare in quale misura la formula applicata ai nuovi entranti è equivalente alla formula applicata ai gestori già presenti sul mercato nell'attività interessata. Indicare come verranno utilizzate le quote che rimarranno nella riserva al termine del periodo di scambio. Spiegare come si procederà se la domanda di assegnazione delle quote della riserva supera la quantità di quote disponibili.

Indicare se sono già disponibili dati sul numero presunto di nuovi entranti (ad esempio mediante domande di acquisto di terreni, concessioni edilizie, altre autorizzazioni ambientali ecc.). Indicare se sono state rilasciate o aggiornate autorizzazioni ad emettere gas serra a gestori i cui impianti sono ancora in costruzione ma che intendono avviare l'attività nel periodo 2005-2007.

5.3. Altri strumenti legislativi o di indirizzo politico

Elencare altri strumenti legislativi o di indirizzo politico adottati a livello comunitario presi in considerazione nell'elaborazione del piano nazionale di assegnazione e spiegare come ciascuno di questi strumenti ha influenzato il numero di quote da assegnare e le attività interessate.

Indicare eventuali nuove disposizioni comunitarie che si ritiene possano determinare un incremento o una riduzione inevitabili delle emissioni. Spiegare perché l'aumento o la riduzione sono ritenuti inevitabili e come si è tenuto conto di tali incrementi o riduzioni.

6. Consultazione del pubblico

Descrivere i provvedimenti presi per rendere il piano accessibile al pubblico e per consentire a quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

Precisare come lo Stato membro pensa di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni pervenute prima di decidere in merito all'assegnazione delle quote.

Se eventuali osservazioni pervenute nel corso della prima fase di consultazioni hanno avuto un'influenza significativa sul piano nazionale di assegnazione, lo Stato membro deve indicare sinteticamente le osservazioni in questione e spiegare come sono state prese in considerazione.

7. Criteri diversi da quelli elencati nell'allegato III della direttiva

Indicare se nell'elaborazione del piano nazionale di assegnazione notificato sono stati applicati criteri diversi da quelli elencati nell'allegato III della direttiva. In caso affermativo, indicare tali criteri e le modalità di applicazione.

Indicare inoltre i motivi per i quali i criteri in questione non sono da ritenersi discriminatori.

8. Allegato I - Elenco degli impianti

Presentare uno schema contenente le seguenti informazioni:

- Identificazione di ciascun impianto (nome, indirizzo, ...)

- Nome del gestore di ciascun impianto

- Estremi dell'autorizzazione a emettere gas serra

- Codice identificativo unico dell'impianto (EPER)

- Attività principale dell'impianto e altre attività eventuali

- Quantità totale di quote da assegnare per il periodo e ripartizione annua per ciascun impianto

- Indicare se l'impianto è stato inserito unilateralmente o se è stato provvisoriamente escluso e se fa parte di un raggruppamento

- Dati annuali per impianto, compresi fattori di emissione se si utilizzano i dati sulle emissioni, impiegati nella o nelle formule di assegnazione delle quote

- Totale parziale, per attività, dei dati utilizzati e numero di quote assegnate

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