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Document 52003AR0240

Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

GU C 109 del 30.4.2004, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/29


Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

(2004/C 109/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

VISTA la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento» (COM(2003) 550 def. – 2003/0210 (COD)),

VISTA la decisione, presa dal Consiglio il 3 ottobre 2003, di consultarlo a norma dell'articolo 175, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTA la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 19 giugno 2003, d'incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

VISTO il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (CdR 171/97 fin (1)),

VISTA la «Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque»,

VISTO il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta - Sesto programma di azione per l'ambiente» e alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente» 2001-2010, (CdR 36/2001 fin (2)),

VISTO il proprio progetto di parere (CdR 240/2003 riv. 1), adottato il 12 dicembre 2003 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Johannes Flensted-Jensen, presidente del consiglio provinciale di Århus, DK/PSE),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1)

Le acque sotterranee, che rappresentano una risorsa preziosa ma messa a repentaglio dall'inquinamento, svolgono un ruolo fondamentale per la qualità dell'ambiente in numerosi corpi idrici e aree naturali terrestri, per la produzione industriale e agricola, nonché come fonte di approvvigionamento di acqua potabile;

2)

la protezione della quantità e della qualità delle acque sotterranee deve quindi avere una grande rilevanza nelle politiche sia nazionali che europee: sono necessarie iniziative comunitarie che armonizzino quanto più possibile la regolamentazione del settore, tenendo conto delle grandi differenze naturali che si riscontrano in tutta l'Europa nelle zone in cui sono presenti corpi idrici sotterranei;

3)

la quantità delle acque sotterranee è un argomento già affrontato nella direttiva quadro: per questo motivo la direttiva sulle acque sotterranee si incentra sulla loro qualità,

ha adottato l'11 febbraio 2004, nel corso della 53a sessione plenaria, il seguente parere:

1.   Il punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

ritiene che la proposta della Commissione su una nuova direttiva in materia di acque sotterranee nonché sulla direttiva quadro, che è la direttiva «madre», esprima una strategia globale ragionevole sotto il profilo sia ambientale che socioeconomico, che punta sulla prevenzione dell'inquinamento e sul recupero ambientale;

1.2

condivide, in quest'ottica, la proposta per una nuova direttiva sulle acque, ritenendo che essa integri opportunamente le disposizioni della direttiva quadro in materia di acque sotterranee;

1.3

si compiace che la proposta non contenga una lista esaustiva di norme qualitative europee espresse sotto forma di valori limite relativi alla quantità di varie sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee, e che si limiti invece ad indicare i valori limite validi per le sostanze per le quali già esistono atti giuridici comunitari, quali ad esempio la direttiva sui nitrati e quelle sui pesticidi e sui biocidi;

1.4

osserva con soddisfazione che, invece di adottare norme qualitative comunitarie, gli Stati membri stabiliranno valori limite per le varie sostanze inquinanti (naturali o sintetiche) presenti nelle acque sotterranee, sulla base dei criteri esposti nella direttiva;

1.5

condivide il fatto che la direttiva definisca un elenco minimo di sostanze per le quali gli Stati membri devono stabilire valori limite;

1.6

reputa ragionevole adottare una procedura in base alla quale la Commissione, sulla base di relazioni presentate dagli Stati membri, possa pronunciarsi sull'opportunità o meno di proporre l'introduzione di norme qualitative europee come componente di un'ulteriore armonizzazione del settore;

1.7

presuppone che il Comitato venga coinvolto nell'eventuale modifica dell'allegato I alla direttiva, che espone le norme europee di qualità;

1.8

ritiene necessario che le norme europee di qualità attuali e future possano essere rese più restrittive a livello nazionale, per proteggere le acque superficiali;

1.9

desidera sottolineare la necessità che, nel classificare i corpi idrici e nell'ideare la rete di monitoraggio, gli Stati membri garantiscano che il raffronto della qualità delle acque sotterranee faccia riferimento a parametri omogenei, quali, ad esempio, condizioni geologiche o di ossidoriduzione comparabili.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

raccomanda che dalla direttiva emerga che i valori soglia nazionali potranno essere resi più restrittivi dalle autorità responsabili del distretto idrografico, qualora ciò si riveli necessario per conseguire gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva quadro nelle varie regioni dove sono localizzati i corpi idrici;

2.2

raccomanda che, nel caso di sostanze presenti naturalmente, laddove non siano conosciuti i livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei, questi livelli vengano definiti in base alle stime professionali più autorevoli, finché non saranno resi disponibili dati di controllo. In alcuni casi i livelli di fondo naturali saranno tuttavia difficilmente individuabili;

2.3

raccomanda che gli Stati membri garantiscano che per individuare le tendenze in aumento significative e durature in un corpo idrico sotterraneo o in un gruppo di corpi idrici sotterranei ci si basi su punti di monitoraggio comparabili;

2.4

raccomanda che il fosforo venga incluso nell'elenco minimo di cui all'allegato III, parte A.1, della proposta di direttiva: si tratta in effetti di una sostanza che, con ogni evidenza, costituisce una minaccia alla qualità chimica delle acque sotterranee;

2.5

raccomanda che qualora i siti contaminati non possano essere gestiti in maniera equilibrata in base all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva quadro sulle acque, queste disposizioni vengano modificate appena se ne presenterà l'occasione. Nella stessa circostanza si dovrà poi riflettere sull'opportunità di introdurre il concetto di «zone di gestione del rischio» nei piani di gestione delle acque per le regioni dove sono localizzati i corpi idrici, dato che il concetto si riferisce sia agli aspetti ecologici ed economici che alla fattibilità pratica;

2.6

raccomanda che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva sulle acque sotterranee specifichi chiaramente a quale Comitato sarà richiesto un parere in caso di modifica dell'allegato I della direttiva stessa;

2.7

raccomanda che il Comitato delle regioni venga coinvolto quanto più possibile nella futura modifica della direttiva sulle acque sotterranee, che prevede, tra l'altro, un adattamento sostanziale degli allegati II-IV: in molti casi gli enti locali e regionali dispongono infatti di una grande esperienza tecnico-amministrativa in materia di acque sotterranee, e gli Stati membri dovrebbero essere invitati a farne tesoro per i futuri lavori sulla direttiva;

2.8

riconosce che la proposta di direttiva, inserendosi nel contesto della direttiva che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque, comporterà pesanti ricadute finanziarie per gli Stati membri e insiste affinché le disposizioni finanziarie, sia nuove che preesistenti, tengano conto dell'onere economico che gli Stati membri sosterranno per soddisfare gli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque;

2.9

propone, alla luce di quanto sopra, le seguenti modifiche concrete:

Raccomandazione 2.1

Articolo 4, paragrafo 1

Proposta della Commissione

Proposta di emendamento del CdR

1.

Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo conto dei costi economici e sociali, gli Stati membri stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio.

Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

1.

Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo conto dei costi economici e sociali, gli Stati membri stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio.

Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Se gli Stati membri scelgono di definire valori soglia nazionali, le autorità locali responsabili della gestione delle acque devono avere la facoltà di rendere tali valori più restrittivi, qualora ciò si renda necessario per soddisfare gli obiettivi ambientali della direttiva quadro nei distretti idrografici interessati.

Motivazione

Se gli Stati membri scelgono di definire valori soglia a livello nazionale, le autorità responsabili dei distretti idrografici devono avere la facoltà di rendere tali valori più restrittivi in funzione della sensibilità delle aree dei loro rispettivi distretti, qualora ciò si renda necessario per soddisfare gli obiettivi ambientali stabiliti. Tale precisazione corrisponde alla logica della direttiva quadro e può vantaggiosamente essere inserita nella direttiva quadro sulle acque sotterranee.

Raccomandazione 2.2

Allegato III, parte B, punto 2.2

Proposta della Commissione

Proposta di emendamento del CdR

2.2

Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo osservati.

2.2

Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo osservati. Nella misura in cui, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei non siano conosciuti, essi saranno definiti in base alle valutazioni professionali più autorevoli.

Motivazione

In diversi casi i livelli di fondo non possono essere accertati prima di un periodo di monitoraggio piuttosto lungo, e, per alcuni gruppi di corpi idrici sotterranei, può inoltre essere difficile poter misurare un livello di fondo naturale. In entrambe le situazioni sarà necessario stabilire livelli di fondo sulla base delle valutazioni professionali più autorevoli.

Raccomandazione 2.3

Allegato IV, punto 1.2, lettera (a)

Proposta della Commissione

Proposta di emendamento del CdR

(a)

la valutazione è basata sulla media aritmetica dei valori medi dei singoli punti di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei, calcolata secondo una frequenza di monitoraggio trimestrale, semestrale o annuale.

(a)

la valutazione è basata sulla media aritmetica dei valori medi dei singoli punti di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei, calcolata secondo una frequenza di monitoraggio trimestrale, semestrale o annuale. È necessario garantire che i punti di monitoraggio siano comparabili.

Motivazione

Le condizioni chimiche naturali delle acque sotterranee sono molto diverse, sia tra i vari corpi idrici sotterranei che all'interno dello stesso corpo: si rilevano ad esempio differenze tra le caratteristiche chimiche negli strati più superficiali o più profondi di un corpo idrico sotterraneo. Una valutazione attendibile presuppone quindi che i punti di monitoraggio siano comparabili, ad esempio, sotto il profilo delle condizioni geologiche o di ossidoriduzione.

Raccomandazione 2.4

Allegato III, parte A.1

Proposta della Commissione

Proposta di emendamento del CdR

Ammonio

Arsenico

Cadmio

Cloruro

Piombo

Mercurio

Solfato

Ammonio

Arsenico

Cadmio

Cloruro

Piombo

Mercurio

Solfato

Fosforo

Motivazione

Il fosforo è una sostanza che rappresenta un'evidente minaccia per la qualità chimica delle acque sotterranee.

Bruxelles, 11 febbraio 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.

(2)  GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.


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