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Document 52003AG0047
Common Position (EC) No 47/2003 of 13 June 2003 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a directive of the European Parliament and of the Council on the safety of third country aircraft using Community airports
Posizione comune (CE) n. 47/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
Posizione comune (CE) n. 47/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
GU C 233E del 30.9.2003, p. 12–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posizione comune (CE) n. 47/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
Gazzetta ufficiale n. C 233 E del 30/09/2003 pag. 0012 - 0023
Posizione comune (CE) n. 47/2003 definita dal Consiglio il 13 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (2003/C 233 E/02) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), previa consultazione del Comitato delle Regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) La risoluzione sulla catastrofe aerea sopravvenuta al largo della Repubblica Dominicana, adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996(4) evidenzia la necessità di un più robusto intervento comunitario e di una strategia comunitaria volta ad accrescere la sicurezza dei cittadini che viaggiano in aereo o vivono nelle vicinanze degli aeroporti. (2) La Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea. (3) Tale comunicazione indica chiaramente che una maggior sicurezza può essere garantita accertandosi che gli aeromobili ottemperino rigorosamente alle norme internazionali di sicurezza contenute negli allegati alla convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago). (4) Per porre in essere e mantenere un alto livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, occorrerebbe adottare un approccio armonizzato all'effettiva applicazione di norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità. A tal fine è necessario armonizzare le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. (5) Un approccio armonizzato degli Stati membri in merito alla effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza permetterà di evitare distorsioni della concorrenza. Una posizione comune rispetto ad aerei dei paesi terzi che risultino non conformi alle norme di sicurezza internazionali, avvantaggerà gli Stati membri. (6) Gli aeromobili che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dovrebbero essere oggetto di ispezione se si sospetta che non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza. (7) Sono consentite ispezioni da effettuarsi secondo una procedura a campione anche allorché non sussiste uno specifico sospetto a condizione che siano rispettati la normativa comunitaria e il diritto internazionale. In particolare le ispezioni dovrebbero avvenire senza discriminazioni. (8) La frequenza delle ispezioni potrebbe essere aumentata in particolare sugli aeromobili sui quali in passato siano state già constatate frequenti anomalie o sugli aeromobili appartenenti a compagnie aeree i cui veicoli abbiano ripetutamente attirato l'attenzione. (9) Le informazioni raccolte nei diversi Stati membri dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione per garantire che il monitoraggio della conformità degli aeromobili di paesi terzi alle norme internazionali di sicurezza si svolga in modo ottimale. (10) Per questi motivi è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili di paesi terzi e instaurare i relativi meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini dello scambio di informazioni. (11) Tenuto conto della particolare sensibilità delle informazioni sulla sicurezza è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie in base al diritto nazionale per garantire la debita riservatezza delle informazioni da essi ricevute. (12) Fermo restando il diritto del pubblico ad accedere ai documenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(5), la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire la diffusione di tali informazioni e delle relative condizioni alle parti interessate. (13) Qualsiasi aeromobile per il quale siano necessari interventi correttivi dovrebbe, se le carenze identificate mettono palesemente a rischio la sicurezza, essere bloccato a terra fintantoché non siano stati realizzati gli interventi necessari per rettificare la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza. (14) Tenuto conto delle strutture disponibili nell'aeroporto ove avviene l'ispezione, l'autorità competente può vedersi costretta ad autorizzare l'aeromobile a trasferirsi in un altro aeroporto appropriato, purché il trasferimento possa avvenire in condizioni di sicurezza. (15) Per poter assolvere i suoi compiti a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(6). (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). (17) La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio statistiche e informazioni raccolte in conformità di altre misure comunitarie, quando riguardino eventi specifici che potrebbero essere rivelatori di carenze che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile. (18) È necessario tenere conto della cooperazione e dello scambio d'informazioni che avvengono nell'ambito delle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities - JAA) e della Conferenza europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference - ECAC). Si dovrebbe inoltre fare il più ampio uso delle conoscenze esistenti in tema di procedure di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (SAFA). (19) Si dovrebbe tener conto del ruolo dell'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA) nelle politiche relative alla sicurezza aerea e compresa l'introduzione di procedure volte a stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. (20) Il 2 dicembre 1987 a Londra il Regno di Spagna e il Regno Unito, hanno convenuto con una dichiarazione comune dei rispettivi ministri degli Affari esteri, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi non hanno ancora cominciato a produrre i loro effetti, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo di applicazione e obiettivo 1. Nel quadro della strategia globale della Comunità mirante a stabilire e a mantenere un elevato ed uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, la presente direttiva introduce un approccio armonizzato all'efficace applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure per le ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. 2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di effettuare ispezioni non contemplate dalla presente direttiva e di procedere a fermi, stabilire divieti o imporre condizioni su qualsiasi aeromobile atterri nei loro aeroporti in conformità del diritto comunitario e internazionale. 3. Gli aeromobili di Stato, come definiti nella convenzione di Chicago e gli aeromobili che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg e che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. 4. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato. 5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi, di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987, cominceranno ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) "fermo": il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tal fine necessarie; b) "norme internazionali di sicurezza": le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione; c) "ispezione a terra": l'esame di un aeromobile di paesi terzi, effettuato conformemente all'allegato II; d) "aeromobile di paesi terzi": un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro. Articolo 3 Raccolta di informazioni Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a raccogliere tutte le informazioni utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, tra cui: a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da: - rapporti dei piloti, - rapporti delle organizzazioni di manutenzione, - rapporti sugli incidenti, - altri organismi, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri, - reclami; b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui: - fermo dell'aeromobile, - divieto di ingresso nello Stato membro interessato, per l'aeromobile o l'operatore, - interventi correttivi necessari, - contatti con l'autorità competente dell'operatore; c) informazioni complementari sull'operatore, ad esempio: - interventi correttivi realizzati, - ricorrenza delle anomalie. Queste informazioni sono registrate in un rapporto stilato su di un formulario-tipo che contiene gli elementi indicati, riportato nell'allegato I. Articolo 4 Ispezione a terra 1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che gli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, siano sottoposti ad ispezione a terra. Le autorità competenti attuano le procedure previste con particolare sollecitudine nel caso in cui: - le informazioni disponibili lascino presumere scarsa manutenzione o evidenti danni o difetti; - siano state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza; - una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e lo Stato membro tema che le carenze non siano state corrette; - le informazioni disponibili dimostrino che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza; oppure - le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 lascino presumere che l'operatore possa avere problemi ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze. 2. Gli Stati membri possono stabilire regole per la conduzione delle ispezioni a terra anche secondo una procedura di controllo sul posto quando non sussistano particolari sospetti, a condizione che dette regole siano conformi al diritto comunitario e internazionale. La procedura tuttavia è messa in atto in modo non discriminatorio. 3. Gli Stati membri garantiscono che siano effettivamente realizzate le opportune ispezioni a terra e le altre misure di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafo 3. 4. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato II; il relativo rapporto è stilato usando un formulario di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel formulario accluso all'allegato II. Conclusa l'ispezione a terra, il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore dell'aeromobile è informato dei risultati delle ispezioni a terra e, se sono stati constatati difetti rilevanti, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile ed alle autorità competenti interessate. 5. Nell'effettuare l'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti interessate cercano in ogni modo di limitare entro margini ragionevoli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato. Articolo 5 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni in loro possesso. Siffatte informazioni comprendono, a richiesta di un'autorità competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco. 2. Tutti i rapporti di cui all'articolo 3 ed i rapporti di ispezione a terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sono immediatamente trasmessi alla Commissione e, dietro loro richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri. 3. Qualsiasi rapporto che indichi l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza o qualsiasi rapporto di ispezione a terra secondo cui un aeromobile potrebbe costituire una potenziale minaccia per la sicurezza, in quanto non conforme alle norme internazionali di sicurezza, è immediatamente comunicato alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ed alla Commissione. Articolo 6 Protezione e diffusione delle informazioni 1. In conformità delle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'adeguata riservatezza delle informazioni da loro ottenute in applicazione dell'articolo 5. Essi utilizzano tali informazioni esclusivamente ai fini della presente direttiva. 2. La Commissione pubblica annualmente una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e contenente un'analisi delle informazioni ricevute a titolo dell'articolo 5. Nell'analisi la fonte delle informazioni non è menzionata. 3. Fatto salvo il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti della Commissione, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione adotta di propria iniziativa e in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle relative condizioni. Dette misure, che possono essere generali o specifiche, si basano sulla necessità di: - fornire a persone e organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile; - limitare la diffusione delle informazioni a quanto strettamente necessario per i fini degli utenti, così da assicurare l'adeguata riservatezza di dette informazioni. 4. Qualora le informazioni riguardanti le carenze degli aeromobili vengano fornite volontariamente, la relazione sull'ispezione di terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non ne identifica la fonte. Articolo 7 Fermo di un aeromobile 1. Quando la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza comporti un evidente rischio per la sicurezza di volo, dovrebbero essere prese misure da parte dell'operatore dell'aeromobile per rettificare le carenze prima del decollo. Se non sia certo che un'azione correttiva verrà effettuata prima del decollo, l'autorità competente che effettua l'ispezione a terra dispone il fermo dell'aeromobile fino a quando il rischio non sia stato eliminato ed informa immediatamente le autorità competenti dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile. 2. L'autorità competente dello Stato membro che effettua l'ispezione a terra può, di concerto con lo Stato responsabile dell'esercizio dell'aeromobile interessato o con lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile fissare le opportune condizioni alle quali l'aeromobile, può essere autorizzato a volare in sicurezza fino all'aeroporto dove possono aver luogo le riparazioni. Se la carenza incide sulla validità del certificato di navigabilità dell'aeromobile, il fermo può essere revocato soltanto se l'operatore ottiene il permesso dello Stato o degli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione. Articolo 8 Rafforzamento della sicurezza e misure di attuazione 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure operative adottate per attuare le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5. 2. Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può adottare opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a: - redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere; - specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure; - stabilire il formato per l'archiviazione e la diffusione dei dati; - costituire o sostenere organismi idonei a gestire gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni. 3. In base alle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere adottata una decisione che stabilisce le opportune modalità di svolgimento dell'ispezione a terra e le altre misure di sorveglianza, in particolare le misure applicabili ad un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico, in attesa dell'adozione da parte delle autorità competenti di tale paese terzo di misure correttive soddisfacenti. 4. La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per cooperare con i paesi terzi ed offrire loro assistenza al fine di migliorarne le capacità di controllo della sicurezza dell'aviazione. Articolo 9 Divieti o condizioni per l'esercizio dell'attività Se uno Stato membro decide di vietare l'uso dei propri aeroporti ad un operatore specifico o agli operatori di uno specifico paese terzo o di vincolarne le operazioni a determinate condizioni, in attesa dell'adozione, da parte dell'autorità competente di tale paese terzo, di misure correttive soddisfacenti: a) lo Stato membro notifica alla Commissione le misure prese; la Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri; b) la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può formulare una raccomandazione agli altri Stati membri affinché estendano le misure notificate ai sensi della lettera a) agli aeroporti situati nei loro territori rispettivi. Articolo 10 Procedura decisionale 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91. 2. Nei casi in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della presente direttiva. Articolo 11 Attuazione Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente a ...(8). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottino tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 12 Modificazione degli allegati Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 13 Relazione Entro ...(9) la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 9 prestando particolare attenzione agli sviluppi nella Comunità e nei consessi internazionali. La relazione può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva. Articolo 14 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a ... Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 35. (2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 33. (3) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (4) Risoluzione B4-0150/96 (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 172). (5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (6) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47). (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) Tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. (9) Cinque anni dopo l'entrata un vigore della presente direttiva. ALLEGATO I >PIC FILE= "CE2003233IT.001702.TIF"> ALLEGATO II I. L'ispezione a terra dovrebbe riguardare tutto o in parte, a seconda del tempo a disposizione, gli aspetti indicati di seguito. 1. Verifica della disponibilità e della validità dei documenti necessari per i voli internazionali, quali: certificato di immatricolazione, giornale di bordo, certificato di navigabilità, licenze dell'equipaggio, licenza radio, elenco dei passeggeri e delle merci. 2. Verifica della conformità della composizione e delle qualifiche dell'equipaggio ai requisiti dell'allegato 1 e dell'allegato 6 della convenzione di Chicago (allegati ICAO). 3. Verifica della documentazione operativa (dati di volo, piano di volo operativo, quaderno tecnico di bordo) e di preparazione del volo, necessaria per dimostrare che il volo è preparato conformemente all'allegato 6 della convenzione ICAO. 4. Verifica della presenza a bordo degli elementi richiesti per la navigazione internazionale e del loro stato, conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO: - certificato di operatore aereo, - certificato sulle emissioni acustiche e gassose, - manuale operativo (compresa la lista degli equipaggiamenti minimi) e manuale di volo, - equipaggiamenti di sicurezza, - equipaggiamenti di sicurezza in cabina, - equipaggiamenti necessari per lo specifico volo considerato, comprese le apparecchiature di radiocomunicazione e di radionavigazione, - registratori dei dati di volo. 5. Verifica dell'ininterrotta conformità delle condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature (compresi i danni e le riparazioni) alle norme dell'allegato 8 della convenzione ICAO. II. Dopo l'ispezione a terra, deve essere redatto un rapporto in cui figurino le informazioni standard generali di seguito indicate, nonché un elenco degli elementi controllati, da cui risultino le carenze rilevate per ciascuno di essi corredate da eventuali osservazioni. >PIC FILE= "CE2003233IT.001901.TIF"> >PIC FILE= "CE2003233IT.002001.TIF"> >PIC FILE= "CE2003233IT.002101.TIF"> MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE Nell'ambito della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il 27-28 marzo 2003, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. La direttiva prevede di introdurre un approccio armonizzato per l'effettiva applicazione dei livelli di sicurezza internazionali nell'ambito della Comunità, armonizzando le norme e le procedure per le ispezioni di aeromobili di paesi terzi che atterrano negli aeroporti situati negli Stati membri. Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura e del parere del Comitato economico e sociale. II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 1. Linee generali Si ricorda che il testo della proposta della Commissione si ispirava in larga misura alla posizione comune(1) che era stata raggiunta dal Consiglio nell'ambito di una precedente procedura legislativa sullo stesso argomento, che forse non sarà portata a termine a causa del problema di Gibilterra. In tale contesto, il Consiglio ha potuto fin dall'inizio convenire su vari elementi della proposta della Commissione. Su alcuni punti tuttavia il Consiglio ha deciso di modificare il testo della proposta, generalmente per renderla più semplice, chiara e di facile comprensione. Le modifiche sono spesso il risultato degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo. Le principali modifiche apportate dal Consiglio sono le seguenti: - Gli articoli 1 (obiettivo) e 2 (campo di applicazione) sono stati fusi in un solo articolo 1 (campo di applicazione e obiettivo). Il Consiglio ha rafforzato la disposizione secondo la quale la direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di effettuare ispezioni non contemplate dalla presente direttiva e di procedere a fermi, stabilire divieti o imporre condizioni riguardo a qualsiasi aeromobile che atterri nei loro aeroporti, in conformità del diritto comunitario e internazionale (articolo 1, paragrafo 2). Questa modifica consente agli Stati membri, conformemente alla legislazione comunitaria e internazionale, di continuare ad effettuare controlli di sicurezza per quanto riguarda gli aeromobili comunitari, senza estendere ad essi la portata della direttiva, cosa che creerebbe problemi giuridici. - All'articolo 4 (ispezione a terra): il nuovo paragrafo 2 consente agli Stati membri di stabilire regole per la conduzione delle ispezioni a terra, secondo una procedura di controllo sul posto quando non sussistano particolari sospetti, a condizione che dette regole siano conformi al diritto comunitario e internazionale e purché la procedura di controllo sul posto sia messo in atto in modo non discriminatorio. Questo paragrafo è stato inserito in risposta all'emendamento 16 del Parlamento europeo, che è stato accolto con grande favore dal Consiglio. - Articolo 6 (protezione e diffusione delle informazioni): - il paragrafo 1 è stato allineato al testo dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (2000/0343 COD), quale deciso in data 9 aprile 2003 dal Comitato di conciliazione; - il paragrafo 2 è stato cambiato cosicché, invece della pubblicazione semestrale delle informazioni per il pubblico da parte degli Stati membri, è ora la Commissione a pubblicare annualmente una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e contenente un'analisi delle informazioni ricevute a titolo dell'articolo 5. Nell'analisi, la fonte delle informazioni non è menzionata; - il paragrafo 3, in cui viene fatto riferimento al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2), è anch'esso largamente ispirato alla direttiva relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (articolo 7, paragrafo 2). - Articolo 7 (Fermo di un aeromobile): il testo di questo articolo è stato riveduto per tener conto della prassi internazionale in questo settore. - Articolo 9 (Divieti o condizioni per l'esercizio dell'attività): il Consiglio ha deciso di modificare questo articolo nel senso che la Commissione avrà la possibilità di formulare una raccomandazione agli altri Stati membri affinché estendano una misura presa da uno Stato membro contro un operatore o degli operatori di un paese terzo agli aeroporti situati nei loro territori rispettivi. A parere del Consiglio questa modifica è necessaria per assicurare una ripartizione equilibrata delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri riguardo alle questioni di sicurezza. - Articolo 11 (Attuazione): il termine di attuazione della direttiva è stato esteso a tre anni. 2. Emendamenti del Parlamento europeo Per quanto concerne gli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha cercato di integrarli nella maggior misura possibile. Tuttavia in vari casi è stato impossibile farlo letteralmente e integralmente, poiché i testi in questione erano stati sostanzialmente modificati o addirittura soppressi. Ciò detto, il Consiglio è stato in grado di accogliere, alla lettera o nella sostanza, i seguenti emendamenti (o parte di essi): 2 - cfr. articolo 1, paragrafo 2; 4 - cfr. considerando 4; 5 - cfr. considerando 5; 8 - cfr. considerando 19; 9 - cfr. considerando 7; 11 - cfr. considerando 17; 12 - cfr. considerando 18; 13 e 16 - cfr. articolo 4, paragrafo 2; 18 e 20 - cfr. articolo 6, paragrafo 2. III. CONCLUSIONI Il Consiglio considera che il testo della sua posizione comune sia appropriato ed equilibrato. Quanto agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio osserva che un'ampia maggioranza di essi è stata integrata - alla lettera o nello spirito, parzialmente o completamente - nella posizione comune. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della posizione comune assicuri in generale che si conseguano gli obiettivi ai quali gli emendamenti del Parlamento miravano. (1) Posizione comune 37/98 del 4 giugno 1998 (GU C 227 del 20.7.1998, pag. 18). (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.