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Document 52002SC0335

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa

    /* SEC/2002/0335 def. - COD 2000/0213 */

    52002SC0335

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa /* SEC/2002/0335 def. - COD 2000/0213 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa

    2000/0213 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa

    1- ITER DEL DOCUMENTO

    Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2000)511 def. - 2000/0213(COD)) [1]: // 20.9.2000

    [1] GU C 29/E del 30.1.2001 pag. 244.

    Data del parere del Comitato economico e sociale [2]: // 30.5.2001

    [2] GU C 221 del 7.8.2001, pag. 121.

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

    Data dell'accordo politico del Consiglio: // 14.11.2001

    26.11.2001 (Unanimità)

    Data d'adozione della posizione comune: // 18.03.2002

    2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    * Questa proposta di direttiva ha ad oggetto il coordinamento delle disposizioni nazionali sull'intermediazione assicurativa per completare il mercato interno delle assicurazioni, in particolare per quanto riguarda il mercato al dettaglio.

    * La proposta istituisce un quadro normativo volto a garantire: i) un alto livello di professionalità e competenza di tutti gli intermediari assicurativi nella Comunità; ii) un elevato livello di tutela degli interessi degli assicurandi, prevedendo obblighi di informazione di questi ultimi piuttosto rigorosi.

    * La proposta prevede un sistema di registrazione di ogni intermediario nel suo Stato membro d'origine, subordinato al possesso di requisiti professionali (competenza, onorabilità, assicurazione della responsabilità civile e sufficiente capacità finanziaria). Questa registrazione permette l'esercizio di tali attività in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi nella Comunità sotto il controllo dello Stato membro d'origine (artt. 3-9). La proposta prevede inoltre obblighi di informazione agli assicurandi (artt. 11-12).

    3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1. Osservazioni di carattere generale sulla posizione comune

    La posizione comune, adottata all'unanimità dal Consiglio, conserva l'essenza della proposta della Commissione, e la Commissione accetta le modifiche introdotte.

    La posizione comune tiene conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accolti dalla Commissione. Questi emendamenti sono stati integrati nella posizione comune, in alcuni casi dopo essere stati riformulati per ragioni di coerenza interna al testo o per esigenze di tecnica legislativa. Rispetto alla proposta della Commissione, la posizione comune chiarisce le principali disposizioni, relative, in particolare, all'ambito di applicazione (art. 1), al sistema di registrazione (art. 3), ai requisiti professionali (art. 4), alle formalità di notifica per esercitare in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi (articolo 5), alle norme sullo scambio di informazioni fra Stati membri (art. 8) e alle norme sugli obblighi di informazione agli assicurandi (artt. 11 e 12).

    Le modifiche introdotte dalla posizione comune non sono tali da snaturare la proposta della Commissione. Esse apportano in realtà precisazioni o chiarificazioni al sistema proposto dalla Commissione, e seguono gli emendamenti introdotti dal Parlamento in prima lettura e accolti dalla Commissione.

    Le principali modifiche apportate dalla posizione comune del Consiglio alla proposta modificata della Commissione sono oggetto di commenti dettagliati nel seguito della presente comunicazione.

    3.2. Seguito dato agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura:

    Il Parlamento ha adottato 50 emendamenti. La Commissione ha accolto, in tutto o in parte, integralmente o nella sostanza, 20 di essi.

    3.2.1. Emendamenti accolti dalla Commissione e ripresi nel testo della posizione comune

    a) Considerando

    Considerando 12 della posizione comune

    Tale considerando è diretto a chiarire il campo d'applicazione della direttiva. Esso precisa che certe attività di informazione nel contesto di un'altra attività professionale e che non hanno come obiettivo quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di stima e liquidazione dei sinistri (ad es. da parte di consulenti contabili, avvocati, esperti di sinistri) non sono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Tale considerando, che è collegato all'articolo 2, punto 3, ultimo comma, e punto 4, ultimo comma, della posizione comune, tiene conto degli emendamenti 1, 15 e 16.

    Considerando 14 della posizione comune

    L'emendamento 4 completa il considerando 14 della proposta della Commissione per allinearlo alle disposizioni della direttiva, in particolare l'articolo 2, paragrafo 9 della posizione comune.

    b) Dispositivo

    Articolo 1. Ambito di applicazione

    Articolo 1, paragrafo 2

    Tale disposizione, che riguarda il campo d'applicazione della direttiva, precisa le condizioni a cui sono esclusi da detto campo d'applicazione taluni soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi. La posizione comune riformula la lettera a) di questa disposizione riprendendo l'obiettivo dell'emendamento 7 del Parlamento. La formulazione della lettera e) rispecchia inoltre gli emendamenti 8, 9 e 11 del Parlamento. Questi emendamenti sono diretti a chiarire le caratteristiche di certi contratti d'assicurazione disponibili sul mercato e che contengono una copertura assicurativa sulla vita e/o della responsabilità civile come copertura accessoria a un contratto di assicurazione viaggi stipulato in relazione a un viaggio prenotato presso l'intermediario. Questa disposizione amplia la portata dell'esclusione dal campo d'applicazione della direttiva rispetto a quanto previsto dalla proposta della Commissione.

    Articolo 1, paragrafo 3

    L'articolo 1 precisa il campo d'applicazione della direttiva. L'articolo 1, paragrafo 3 ne definisce il campo d'applicazione territoriale. La direttiva si fonda sugli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato, ossia su disposizioni volte alla realizzazione del mercato interno. Di conseguenza la direttiva non riguarda le attività di intermediazione assicurativa esercitate al di fuori dell'Unione con intermediari stabiliti in paesi terzi, né le attività di imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie esercitate in paesi terzi tramite intermediari di paesi terzi. Questa disposizione tiene conto dell'emendamento 27 che si riferisce all'articolo 3, paragrafo 5 della proposta della Commissione. Tuttavia, poiché l'articolo 1 riguarda il campo d'applicazione generale della direttiva, è sembrato più opportuno, per ragioni di tecnica legislativa, precisare questa idea in una disposizione specifica su tale campo d'applicazione.

    Articolo 2. Definizioni

    Articolo 2, punti 3 e 4

    Le definizioni di "intermediazione assicurativa" e di "intermediazione riassicurativa" sono state completate rispetto a quanto stabilito nella proposta della Commissione: esse precisano cioè che le attività esercitate da imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione o riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa, non sono da considerarsi come attività di intermediazione. Questa precisazione garantisce la coerenza fra queste definizioni e le nozioni di "intermediario assicurativo" e "intermediario riassicurativo" date ai punti 5 e 6 dell'articolo 2.

    È stato inoltre introdotto un nuovo terzo comma per precisare che attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale (ad es. consulente contabile, avvocato) e che non hanno come obiettivo quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione, o la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri non sono considerate come intermediazione assicurativa o riassicurativa. Questi due trattini riprendono la prima parte degli emendamenti 15 e 16, accolta dalla Commissione, e rispecchiano inoltre l'emendamento 1, già ripreso al considerando 12.

    La proposta di direttiva riguarda le attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in quanto tali, quale che sia la tecnica di commercializzazione utilizzata (ad es.: commercio elettronico). Di conseguenza non appare necessario integrare l'ultima frase dei due emendamenti 15 e 16 sull'applicazione della direttiva alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa tramite il commercio elettronico.

    Articolo 2, punto 7

    La definizione di "intermediario assicurativo collegato" riprende l'emendamento 17. Si riferisce a questa nozione di intermediario assicurativo collegato anche il nuovo considerando 10 introdotto dal Consiglio.

    Articolo 2, punto 12

    Il secondo comma precisa il contenuto della nozione di "supporto durevole" definita all'articolo 2, punto 12 della posizione comune. Esso tiene conto dell'obiettivo dell'emendamento 21 del Parlamento, ossia quello di facilitare l'esercizio delle attività in oggetto per mezzo di tecniche di commercializzazione a distanza. La definizione è inoltre coerente con altri atti comunitari, nella fattispecie la posizione comune sulla direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari.

    Articolo 3. Registrazione dell'intermediario

    Articolo 3, paragrafo 1

    L'articolo 3 della posizione comune contiene degli adattamenti della proposta della Commissione. In primo luogo il paragrafo 1, secondo comma, prevede la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi a collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi o riassicurativi. In particolare, nel caso degli intermediari collegati, essi possono essere registrati presso un'impresa di assicurazione o un'associazione di imprese di assicurazione sotto il controllo di un'autorità competente. Questa disposizione segue l'emendamento 23.

    Il terzo comma del paragrafo 1 è stato inserito per precisare la portata del requisito di registrazione per gli intermediari assicurativi o riassicurativi che sono delle persone giuridiche. Viene stabilito che, in questo caso, è la persona giuridica a dover essere registrata, indicando nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione. Questa disposizione, così come l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, riprende la sostanza dell'emendamento 26 con una formulazione coerente con l'insieme del dispositivo della posizione comune.

    Articolo 3, paragrafo 2

    Il paragrafo 2 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi. Tuttavia la direttiva prevede che, in questo caso, gli Stati membri debbano creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Questa disposizione tiene così conto dell'emendamento 5.

    Articolo 3, paragrafo 3

    Il paragrafo 3 riprende la prima parte dell'emendamento 24. Questa disposizione precisa che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. Se tali requisiti non sono soddisfatti l'intermediario è cancellato dal registro.

    Per quanto riguarda invece l'ultima frase dell'emendamento 24, che prevede un limite di tre anni di validità della registrazione dell'intermediario, la Commissione ha già indicato al Parlamento che ciò introdurrebbe un sistema di difficile gestione pratica che ostacolerebbe il valido funzionamento del sistema previsto. La posizione comune del Consiglio non riprende questa parte dell'emendamento per le stesse considerazioni.

    Articolo 4. Requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi

    Articolo 4, paragrafo 1

    Il paragrafo 1 dell'articolo 4 stabilisce che gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere adeguate cognizioni e attitudini. La posizione comune precisa che è lo Stato membro d'origine dell'intermediario a determinare le conoscenze richieste. Lo Stato membro d'origine può modulare le condizioni imposte in base all'attività dell'intermediario assicurativo o riassicurativo e ai prodotti offerti, in particolare quando l'intermediario esercita un'attività professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. In quest'ultimo caso, l'interessato può esercitare un'attività di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui allo stesso articolo 4, o un'impresa di assicurazione, assumono l'intera responsabilità dei suoi atti.

    Il testo della posizione comune prevede inoltre che, quando l'impresa di assicurazione collabora alla registrazione degli intermediari (ad es. per gli intermediari assicurativi collegati), essa deve verificare se le cognizioni e attitudini degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti e, eventualmente, deve impartire a tali intermediari una formazione corrispondente alle esigenze relative ai prodotti da essi proposti. Queste disposizioni riprendono l'emendamento 29.

    Articolo 4, paragrafo 2

    L'emendamento 30 riguarda i requisiti d'onorabilità degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Esso è diretto a rafforzare le condizioni d'onorabilità che gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono soddisfare per poter essere ammessi nel registro. La formulazione data a questa disposizione dalla posizione comune riprende la sostanza di tale emendamento.

    Articoli 11 e 12. Informazioni fornite dagli intermediari assicurativi

    Articolo 11, paragrafo 1

    Il testo della posizione comune sul paragrafo 1 dell'articolo 11 è stato adattato rispetto alla proposta della Commissione per precisare che le informazioni devono essere fornite previamente alla conclusione del contratto di assicurazione. Il testo della posizione comune riprende l'emendamento 37.

    Articolo 12, paragrafi 2 e 3

    La posizione comune adatta questi paragrafi per tenere conto delle attività di intermediazione assicurativa realizzate per via telefonica. La posizione comune precisa come le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 11 devono essere fornite al cliente in caso di vendita per telefono. Tale disposizione, che segue il regime stabilito nella posizione comune sulla direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari, riprende l'obiettivo dell'emendamento 44.

    3.2.2. Emendamenti accolti dalla Commissione e non ripresi nel testo della posizione comune

    L'emendamento 32 contiene una disposizione transitoria riguardante gli intermediari assicurativi e riassicurativi che, alla data della presentazione della proposta di direttiva, erano già registrati e disponevano di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla proposta, e prevede che questi intermediari dovrebbero essere automaticamente inseriti nel registro istituito dal loro Stato membro d'origine in applicazione della presente direttiva.

    3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

    a) Considerando

    Considerando 19

    Questo considerando è collegato all'articolo 11, paragrafo 5 della posizione comune. Esso precisa la portata dell'armonizzazione realizzata quanto agli obblighi relativi alle informazioni che dovrebbero essere fornite dagli intermediari, e i limiti alla facoltà degli Stati membri di mantenere e imporre disposizioni più rigorose di quelle della presente direttiva.

    Considerando 23

    Il Consiglio ha allineato questo considerando alla posizione comune sulla direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari.

    b) Dispositivo

    Articolo 2, punto 10 della posizione comune

    La definizione di "Stato membro ospitante" è stata inserita per ragioni di tecnica legislativa, poiché la direttiva utilizza questo termine a più riprese. La definizione è simile a quella utilizzata in altri testi comunitari riguardanti il settore assicurativo (ad es. le direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE).

    Articolo 3, paragrafo 4 della posizione comune

    L'articolo 3, paragrafo 4, prevede la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando il registro o i registri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la sua regolare registrazione. Questo documento professionale deve contenere almeno informazioni riguardanti l'identità, l'indirizzo dell'intermediario e del registro cui è iscritto e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, responsabili dell'attività di intermediazione in materia di prodotti assicurativi. Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente per il rilascio qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

    Articolo 4, paragrafo 3 della posizione comune

    La proposta della Commissione prevedeva che l'assicurazione, o la garanzia finanziaria equivalente, per la responsabilità civile professionale degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dovesse offrire una copertura di almeno 1 000 000 di euro per ciascun sinistro. La posizione comune prevede un importo minimo di 1 000 000 di euro per ciascun sinistro e di 1 500 000 euro all'anno globalmente per tutti i sinistri. Il Consiglio ha voluto garantire un livello di copertura della responsabilità civile degli intermediari adatto alle esigenze del mercato interno, tenendo conto al tempo stesso degli sforzi che dovranno sostenere gli intermediari di certi Stati membri che prevedono attualmente un livello di copertura inferiore.

    Articolo 4, paragrafo 4 della posizione comune

    Questa disposizione stabilisce un requisito di capacità finanziaria per gli intermediari assicurativi che movimentano fondi appartenenti ai clienti. La posizione comune ha introdotto due modifiche alla proposta della Commissione. In primo luogo essa stabilisce che per la prima forma di garanzia finanziaria (articolo 4, paragrafo 4, lettera a)), gli Stati membri possono prevedere disposizioni legali o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente. Il testo della posizione comune riprende così l'emendamento 56.

    In secondo luogo, la posizione comune ha modificato la base di calcolo e la percentuale applicabile per la seconda modalità di garanzia finanziaria, mantenendo tuttavia il minimo di 15 000 euro proposto dalla Commissione. Il Consiglio considera questa soluzione più adatta a garantire l'obiettivo perseguito. Essa è già in vigore in alcuni Stati membri.

    Articolo 4, paragrafo 7 della posizione comune

    Questa disposizione prevede un'indicizzazione degli importi espressi un euro.

    Articolo 5. Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri

    La posizione comune prevede che lo Stato membro ospitante possa rinunciare alla notifica, da parte dello Stato membro d'origine, del dossier riguardante l'intenzione di un intermediario assicurativo o riassicurativo di esercitare la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi sul suo territorio. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale facoltà devono notificarlo alla Commissione che a sua volta informerà tutti gli altri Stati membri.

    Articolo 6. Autorità competenti

    La posizione comune specifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono essere autorità competenti (art. 6, par. 2). La posizione comune completa inoltre la proposta della Commissione stabilendo che, qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti, tale Stato deve provvedere a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento dei rispettivi compiti.

    Articolo 7. Sanzioni. Articolo 8. Scambio di informazioni fra Stati membri

    La posizione comune ha diviso in due articoli il contenuto dell'articolo 7 della proposta della Commissione. L'articolo 7 della posizione comune riguarda le sanzioni propriamente dette. Il testo della posizione comune segue il dispositivo già utilizzato in altri testi sui servizi finanziari.

    Analogamente ad altri atti sui servizi finanziari, la posizione comune tratta lo scambio di informazioni fra Stati membri in un articolo specifico. Tale articolo dispone un obbligo generale di collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri nonché un obbligo specifico di scambio di informazioni in casi particolari (sanzioni irrogate a un intermediario, misure che possono comportare la cancellazione di un intermediario dal registro).

    Articolo 11. Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo

    Oltre alle modifiche apportate per tenere conto dell'emendamento 37, il Consiglio ha ritenuto utile riformulare la presentazione del paragrafo 1 per renderlo più chiaro.

    Il Consiglio ha anche modificato i paragrafi 2 e 3 per precisare maggiormente la portata di queste disposizioni e il contenuto dell'obbligo di informazione imposto agli intermediari assicurativi.

    Il Consiglio ha infine introdotto il paragrafo 5 per precisare il livello minimo di armonizzazione introdotto da questa disposizione. Gli Stati membri possono in effetti mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione. Il considerando 19 precisa che uno Stato membro potrà imporre queste disposizioni più rigorose agli intermediari assicurativi che esercitano la loro attività di intermediazione sul suo territorio, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Queste disposizioni più rigorose devono in ogni caso essere conformi al diritto comunitario. Il considerando 19 specifica che la conformità di queste disposizioni va analizzata rispetto al trattato e al diritto derivato, in particolare la direttiva sul commercio elettronico per le attività cui essa è applicabile.

    Per garantire un livello di trasparenza elevato, questa disposizioni saranno comunicate alla Commissione, che provvederà affinché siano trasmesse ai consumatori e agli intermediari assicurativi.

    Articolo 13. Ricorso giurisdizionale

    La posizione comune riprende una disposizione già utilizzata in altre direttive riguardanti il settore assicurativo e volta a garantire il diritto degli intermediari assicurativi o riassicurativi o delle imprese di assicurazione di impugnare le misure adottate dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

    4- CONCLUSIONI

    La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata all'unanimità dal Consiglio, conservi l'essenza della sua proposta e la sostanza degli emendamenti del Parlamento europeo da lei accolti. Avrebbe tuttavia sperato di veder ripreso nella posizione comune l'emendamento 32, che aveva accolto.

    Rispetto alla proposta della Commissione, le disposizioni principali vengono rese più chiare dalla posizione comune. La Commissione può pertanto raccomandare al Parlamento europeo di approvare la posizione comune.

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