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Document 52002SC0103

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    /* SEC/2002/0103 def. - COD 2000/0169 */

    52002SC0103

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale /* SEC/2002/0103 def. - COD 2000/0169 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    2000/0169 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

    1- ITER PROCEDURALE

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2000) 402 def. - 2000/169 (COD): // 29 giugno 2000

    Data del parere del Comitato economico e sociale: // 29 novembre 2000

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14 marzo 2001

    Data di trasmissione della proposta modificata: // 6 giugno 2001

    Data di adozione della posizione comune: // 28 gennaio 2002

    2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale è destinata a sostituire la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

    La proposta ha un triplice obiettivo:

    1. correggere i difetti riscontrati in sede di concreta applicazione della direttiva 90/313/CEE;

    2. porre le premesse per la ratifica da parte della Comunità europea della Convenzione ONU/ECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus), firmata nel 1998, mediante l'armonizzazione della normativa comunitaria con le pertinenti disposizioni della Convenzione;

    3. adeguare la direttiva 90/313/CEE all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo tale da tener conto delle innovazioni concernenti le modalità di creazione, raccolta, conservazione e trasmissione delle informazioni.

    Gli aspetti principali della proposta sono i seguenti:

    - essa intende sancire il diritto di accesso all'informazione ambientale e garantire che le informazioni ambientali siano messe a disposizione del pubblico e siano divulgate attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    - viene fornita una definizione più ampia di "informazione ambientale" ed una definizione più precisa di "autorità pubblica";

    - è ridotto ad un mese il termine entro il quale l'autorità pubblica è tenuta a fornire al richiedente l'informazione richiesta;

    - viene ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione delle eccezioni che consentono di rifiutare di fornire le informazioni richieste. L'accesso all'informazione può infatti essere rifiutato soltanto se la divulgazione delle informazioni può recare pregiudizio agli interessi tutelati dall'eccezione. L'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dall'eccezione; l'accesso all'informazione sarà consentito se l'interesse tutelato dalla divulgazione delle informazioni è prevalente rispetto all'interesse tutelato dall'eccezione;

    - la proposta contiene inoltre specifiche disposizioni sull'importo che l'autorità pubblica può esigere in cambio dell'informazione richiesta. Il rilascio di informazioni non può essere subordinato al pagamento anticipato dell'importo;

    - sono previsti due tipi di procedure di riesame (una procedura amministrativa ed una procedura giudiziaria) per ricorrere contro gli atti o le omissioni delle autorità pubbliche in relazione ad una richiesta di accesso ad informazioni ambientali;

    - la proposta prevede inoltre specifiche disposizioni sulla cosiddetta "diffusione attiva delle informazioni" da parte delle autorità pubbliche, vale a dire la divulgazione spontanea di informazioni effettuata dalle autorità, in particolare attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili;

    - trascorsi cinque anni dal termine ultimo per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale dei singoli Stati membri si procede ad una sua revisione. La revisione deve tener conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri nei loro rapporti sulle esperienze acquisite nella concreta applicazione della direttiva.

    3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 Osservazioni generali

    Il 14 marzo 2001 il Parlamento europeo ha adottato tutti e 30 gli emendamenti presentati.

    In generale, la Commissione ha accolto gli emendamenti diretti ad assicurare una maggiore coerenza della proposta con la Convenzione di Århus e ha accolto in linea di principio o in parte gli emendamenti destinati a chiarire alcune disposizioni della proposta.

    Non sono invece stati accolti gli emendamenti che si discostano eccessivamente dall'acquis di Århus o che esulano dall'ambito di applicazione della proposta.

    3.2 Osservazioni specifiche

    3.2.1 Emendamenti parlamentari accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

    La Commissione ha accolto in parte l'emendamento 1; tale modifica è stata accettata anche dal Consiglio. Di conseguenza, il considerando 1 è stato modificato in modo tale da incorporare il contenuto sostanziale dell'emendamento.

    L'emendamento 3 è stato accolto dalla Commissione e dal Consiglio.

    La Commissione ha accolto in parte l'emendamento 15, che riguarda la definizione di "autorità pubblica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), per adeguare la proposta alla defizione contenuta nella Convenzione di Århus. La definizione figura ora all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della posizione comune.

    L'emendamento 17 e parte dell'emendamento 20 riguardano il seguito che l'autorità pubblica è tenuta a dare alle richieste formulate in termini troppo generici. L'idea è che in questi casi l'autorità pubblica debba domandare chiarimenti al richiedente ed assisterlo nella formulazione della richiesta. La Commissione ha accolto in linea di principio entrambi gli emendamenti e l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta originaria è stato modificato per tenerne conto. Di conseguenza, quando una richiesta è formulata in termini troppo generici l'autorità pubblica deve invitare il richiedente a specificarla ed assisterlo nella formulazione, ad esempio fornendo informazioni sull'utilizzazione dei registri pubblici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c).

    La Commissione ha accolto in parte ed in linea di principio l'emendamento 19, che riguarda le modalità pratiche per assicurare l'accesso all'informazione ambientale e prevede l'obbligo per le autorità pubbliche di fornire consulenza ai cittadini. Di conseguenza all'articolo 3, paragrafo 5, è stata aggiunta una lettera d), che impone ai funzionari di assistere il pubblico nell'accesso alle informazioni.

    La Commissione ha accolto in linea di principio la parte dell'emendamento 21 relativa all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g) della proposta, purché sia riprodotto esattamente il testo della Convenzione di Århus. Il Consiglio ha acconsentito a questa modifica.

    Lo stesso può dirsi riguardo alla parte dell'emendamento 21 concernente l'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma della proposta originaria. Il Parlamento europeo desiderava che nel testo figurasse espressamente che i motivi del rifiuto devono essere interpretati in modo restrittivo. La Commissione ha accolto questa parte dell'emendamento, volta ad adeguare la proposta alla Convenzione di Århus, e anche il Consiglio ha accettato la modifica.

    Parte dell'emendamento 25 era diretta ad adeguare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della proposta originaria alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Århus, mediante l'aggiunta dei termini "indipendente" e "imparziale" per qualificare gli organi istituiti dalla legge ai quali si fa riferimento nei suddetti paragrafi. Il Consiglio ha acconsentito a questa modifica.

    La Commissione ha accolto la parte dell'emendamento 26 relativa all'articolo 7 sulla diffusione dell'informazione ambientale, in particolare laddove aggiunge il termine "almeno" alle tipologie di informazioni che devono essere diffuse, in modo tale che risulti chiaro che si tratta di un elenco minimo e non esaustivo e che gli Stati membri, nell'attuare la direttiva, possono stabilire ulteriori tipologie di informazioni da diffondere. Anche il Consiglio ha accettato la modifica.

    La Commissione ha accolto in linea di principio la parte dell'emendamento 28 diretta ad imporre alla medesima di redigere un documento-guida sulle modalità di elaborazione dei rapporti nazionali di cui all'articolo 7 della proposta originaria. Il Consiglio ha accettato la modifica.

    3.2.2. Emendamenti del Parlamento recepiti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune

    L'emendamento 15 intendeva introdurre una nuova definizione di "informazione detenuta da un'autorità pubblica". La Commissione ha accolto l'emendamento, ma il Consiglio non ha acconsentito al suo inserimento nella posizione comune.

    In base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della proposta originaria, l'autorità pubblica era autorizzata a rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali qualora la richiesta riguardasse materiale in corso di completamento o comunicazioni interne, tenendo in ogni caso conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione. Parte dell'emendamento 20 intendeva sottoporre tale eccezione alla ponderazione degli interessi in gioco, così come avviene per le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La Commissione ha accettato questo principio, che invece non è stato accolto dal Consiglio.

    La Commissione ha poi accolto la parte dell'emendamento 21 relativa all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della proposta originaria, volta ad assicurare una maggiore coerenza della proposta con la Convenzione di Århus. La modifica non è stata inserita nella posizione comune.

    La Commissione ha accolto in linea di principio la parte dell'emendamento 23 diretta ad imporre alle autorità pubbliche, nel caso in cui una richiesta sia respinta perché riguarda materiale in corso di completamento, di comunicare il nome del funzionario responsabile ed il termine previsto per il completamento. A parere della Commissione, tali informazioni dovrebbero essere fornite "ogniqualvolta possibile"; il Consiglio non ha accettato la modifica.

    La Commissione ha inoltre accolto in parte ed in linea di principio gli emendamenti 11 e 24 che si riferiscono rispettivamente al considerando 21 e al corrispondente articolo 5 della proposta originaria, sulle somme da corrispondere per il rilascio delle informazioni. Il Parlamento europeo intendeva specificare che l'importo richiesto dalle autorità pubbliche per il rilascio di informazioni ambientali non deve eccedere il costo di riproduzione del materiale richiesto e non deve includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche e compilare l'informazione richiesta, ma il Consiglio non ha acconsentito a tale modifica.

    La Commissione ha accettato che all'elenco delle informazioni di cui deve essere assicurata la diffusione al pubblico, contenuto nell'articolo 7, fossero aggiunti "gli accordi in materia di ambiente", secondo quanto richiesto dal Parlamento europeo nell'emendamento 26, ma il Consiglio non ha accolto la modifica.

    Nell'emendamento 28 il Parlamento europeo richiedeva agli Stati membri di redigere entro il dicembre 2005 un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva, da trasmettere alla Commissione. Nell'emendamento 13, il Parlamento europeo chiedeva che la direttiva fosse soggetta a revisione ogni quattro anni, previa trasmissione da parte degli Stati membri dei rapporti nazionali. La Commissione ha accettato di modificare la sua proposta originaria in modo tale da imporre agli Stati membri di redigere un rapporto sull'esperienza acquisita 4 anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva, anziché 5 anni dopo, ma il Consiglio non ha accolto la modifica. In base all'attuale articolo 8, gli Stati membri dovranno redigere un rapporto sull'esperienza acquisita 7 anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva. I rapporti nazionali dovranno essere trasmessi alla Commissione entro sei mesi da tale data.

    L'emendamento 29 mirava ad introdurre un termine di 12 mesi per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento nazionale. La Commissione ha proposto un termine di 18 mesi per tener conto del fatto che tutte le disposizioni della direttiva 90/313/CEE sono state modificate. Desiderando introdurre termini di attuazione più lunghi, il Consiglio non ha accettato la proposta. L'attuale formulazione dell'articolo 9 prevede che gli Stati membri devono attuare la direttiva entro 2 anni dall'entrata in vigore.

    3.2.3 Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

    Considerando della proposta originaria

    Nel considerando 5 le parole "allineate" e "ratifica" sono state sostituite rispettivamente da "coerenti" e "conclusione".

    Il considerando 9 è stato modificato per tener conto della nuova formulazione del corrispondente articolo della direttiva.

    A scopo di semplificazione, sono stati apportati alcuni emendamenti minori ai considerando 10 e 13.

    Il considerando 14 è stato modificato per tener conto delle modifiche apportate al corrispondente articolo 3.

    I considerando 15 e 16 sono stati riuniti in un unico considerando e sono stati leggermente rielaborati per maggiore aderenza con la formulazione dell'articolo 3 della proposta originaria.

    Il considerando 18 è stato rielaborato per assicurare una maggiore coerenza con la nuova formulazione dell'articolo corrispondente e per tenere parzialmente conto dell'emendamento 9.

    Il considerando 19 è stato soppresso per tener conto della nuova formulazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

    Il considerando 21 è stato rielaborato per tener conto delle modifiche apportate al corrispondente articolo 5 della direttiva.

    Il considerando 23 è stato modificato per tener conto della nuova formulazione del corrispondente articolo 7.

    La formulazione del considerando 24 è stata leggermente modificata per tener conto di parte dell'emendamento 24 del Parlamento europeo, diretto a collegare i rapporti nazionali sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva con la procedura di revisione.

    È stato aggiunto un ultimo considerando, che stabilisce espressamente che le disposizioni della direttiva lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla direttiva medesima. Dal punto di vista giuridico, l'inserimento di questa disposizione è superfluo in quanto tale possibilità è già prevista dall'articolo 176 del trattato CE.

    I considerando della posizione comune sono stati rinumerati per tener conto della soppressione dei considerando della proposta originaria in precedenza citati.

    Articolo 1: Obiettivo

    Tra gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della proposta vi è ora quello di "promuovere regolarmente la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale". L'attuale formulazione risulta indebolita rispetto alla proposta originaria, che intendeva "garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica" disponibili.

    Articolo 2: Definizioni

    Nella definizione di "informazione ambientale" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della proposta il Consiglio ha aggiunto un riferimento agli igrotopi e alle zone costiere e marine. La Commissione non aveva accolto questa parte dell'emendamento 15 del Parlamento europeo per coerenza con la definizione di "informazione ambientale" prevista dalla Convenzione di Århus, che non contiene un riferimento del genere.

    Il Consiglio ha inoltre riunito in un'unica lettera le lettere b) e c) dell'articolo 2, paragrafo 1, riguardante la definizione di "informazione ambientale", ritenendo che "le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente" possano essere assimilati ai "fattori che possono incidere sugli elementi dell'ambiente". La Commissione ha accettato questa modifica.

    Infine, il riferimento alla salute e alla sicurezza umana contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della proposta è stato soppresso, in quanto si è ritenuto che questo aspetto fosse già sufficientemente disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) [divenuto ora l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della posizione comune]. La Commissione ha accettato anche questa modifica.

    La definizione di "autorità pubblica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della proposta figura ora all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) ed è stata riformulata. La modifica è stata apportata per adeguare tale definizione alla corrispondente disposizione della Convenzione di Århus.

    L'ultima parte della definizione di "autorità pubblica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta è stata modificata per uniformare esattamente la definizione a quella contenuta nella Convenzione di Århus.

    La definizione di "informazione detenuta da un'autorità pubblica", di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della proposta è stata semplificata, ma rimane informata allo stesso principio ispiratore della definizione contenuta nella proposta della Commissione.

    Il Consiglio ha aggiunto una nuova definizione del termine "pubblico" all'articolo 2, paragrafo 5. La definizione è coerente con quella prevista nella Convenzione di Århus. La Commissione ha accettato questa modifica.

    Articolo 3: Accesso all'informazione ambientale su richiesta

    Il paragrafo 3 dell'articolo 3 della proposta della Commissione stabiliva che qualora il richiedente chiedesse l'informazione per uno scopo specifico, l'autorità pubblica era tenuta ad adoperarsi ragionevolmente per fornire l'informazione in tempo utile a consentire al richiedente di raggiungere tale scopo. Il paragrafo è stato soppresso poiché rischiava di dar vita ad un "sistema a due velocità" per il rilascio dell'informazione richiesta, con la possibilità di un trattamento più favorevole per i richiedenti che dichiarassero di richiedere l'informazione per uno scopo specifico rispetto a coloro che non avessero motivato la propria richiesta. È stata inoltre rilevata la possibile contraddizione della norma con l'articolo 3, paragrafo 1 della proposta, in virtù del quale i richiedenti non sono tenuti a dichiarare il proprio interesse al momento della presentazione di una richiesta di informazioni. Infine occorre notare che, come regola generale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, l'informazione deve essere fornita il più presto possibile, ed al più tardi entro un mese.

    Ciononostante, per tener conto in qualche misura del principio ispiratore di questa disposizione, all'articolo 3, paragrafo 2 è stato aggiunto il riferimento ad "un eventuale termine specificato dal richiedente". La Commissione ha accettato la modifica.

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), l'autorità pubblica deve ora fornire l'informazione nella forma o nel formato specifici chiesti dal richiedente, salvo se l'informazione "è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui segnatamente all'articolo 7, facilmente accessibili". La Commissione ritiene accettabile il riferimento all'articolo 7, che riguarda la diffusione attiva di informazioni, ma non considera altrettanto accettabile la soppressione nella lettera a) dei termini "al richiedente". Se certamente le informazioni diffuse dalle autorità pubbliche mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono facilmente accessibili ai richiedenti che dispongano di questo tipo di tecnologia, può accadere che non tutti i richiedenti siano in grado di usufruire delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

    Articolo 4: Eccezioni

    Può talora avvenire che l'autorità pubblica alla quale è rivolta una richiesta di informazione ambientale non sia in possesso delle informazioni richieste. In questi casi, in base alla nuova formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l'autorità pubblica a cui è stata rivolta la richiesta potrà trasmettere la richiesta all'autorità pubblica che è in possesso dell'informazione ed informarne il richiedente o informare il richiedente dell'autorità pubblica a cui ritiene che sia possibile rivolgersi per ottenere l'informazione richiesta. In base alla proposta della Commissione, l'autorità pubblica alla quale fosse stata erroneamente rivolta una richiesta aveva l'obbligo di trasmettere la richiesta all'autorità pubblica in possesso dell'informazione, se nota, e di informarne il richiedente. L'attuale formulazione risulta indebolita rispetto alla proposta originaria, ma è coerente con la corrispondente disposizione della Convenzione di Århus.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della proposta originaria, l'autorità pubblica poteva rifiutare l'accesso alle informazioni qualora la richiesta riguardasse materiale in corso di completamento ovvero comunicazioni interne; in ciascuno di questi casi, vi era l'obbligo di tener conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione. L'ultimo periodo della disposizione è stato sostituito dall'espressione "in modo da tenere conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione". Se tale formulazione è in linea con la corrispondente disposizione della Convenzione di Århus, la proposta originaria intendeva chiarire che ogniqualvolta fosse presentata una richiesta l'autorità pubblica interessata doveva tener conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione prima di prendere una decisione definitiva in merito.

    L'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) della proposta originaria consentiva all'autorità pubblica di respingere una richiesta di informazione nel caso in cui la divulgazione recasse pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali, qualora la riservatezza fosse prevista per legge per tutelare un legittimo interesse economico. È stato aggiunto un riferimento all'interesse pubblico a "mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale", nonostante la corrispondente disposizione della Convenzione di Århus non contenga un analogo riferimento.

    Inoltre la proposta originaria non consentiva alle autorità pubbliche di appellarsi a questa eccezione per rifiutare di fornire informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente che fossero disciplinati da norme di diritto comunitario. Questa parte dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) è stata ora adeguata alla corrispondente disposizione della Convenzione di Århus, ma risulta indebolita rispetto alla proposta originaria in quanto recita: "In tal contesto vengono divulgate informazioni sulle emissioni che siano pertinenti ai fini della tutela dell'ambiente".

    L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che riguarda la protezione dei dati personali, è stato modificato per adeguarlo al testo della corrispondente disposizione della Convenzione di Århus, tenendo così conto dell'emendamento 21 del Parlamento europeo.

    L'ultimo periodo dell'articolo 4, paragrafo 2 è stato modificato per adeguarlo al testo della corrispondente disposizione della Convenzione di Århus e recita come segue: "I motivi di rifiuto (...) sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione nonché dell'attinenza dell'informazione richiesta con le emissioni nell'ambiente". La proposta originaria intendeva chiarire che in ogni caso l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione doveva essere ponderato con l'interesse tutelato con l'eccezione e che l'accesso all'informazione doveva essere consentito qualora l'interesse pubblico fosse prevalente.

    L'articolo 4, paragrafo 4 è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni della Convenzione di Århus. La Convenzione non prevede che le richieste di informazioni debbano essere presentate per iscritto. Nonostante questo, la proposta originaria imponeva alle autorità pubbliche di notificare per iscritto il rifiuto di mettere a disposizione l'informazione richiesta. In base all'attuale formulazione l'autorità pubblica dovrà notificare al richiedente il proprio rifiuto per iscritto o elettronicamente soltanto se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo domandi espressamente.

    Articolo 5: Tasse per il rilascio di informazioni ambientali

    L'articolo 5, paragrafo 1, della proposta originaria non consentiva all'autorità pubblica di subordinare il rilascio di informazioni al pagamento anticipato di un determinato importo. L'attuale formulazione lo consente, ma le pubbliche autorità dovranno comunicare e mettere a disposizione dei richiedenti il proprio tariffario, indicando se il rilascio di informazioni è subordinato o meno al pagamento anticipato di una tassa. Anche se meno ambiziosa della proposta originaria, la nuova formulazione è in linea con la Convenzione di Århus.

    In base all'articolo 5, paragrafo 3 della proposta originaria, l'esame in situ dell'informazione richiesta era gratuito. L'attuale formulazione prevede che la consultazione in situ dell'informazione richiesta non sia soggetta a pagamenti supplementari.

    Articolo 6: Accesso alla giustizia

    Secondo la proposta della Commissione gli Stati membri devono garantire che i richiedenti possano adire la via amministrativa o giudiziaria per impugnare gli atti o le omissioni delle autorità pubbliche relativi alla presentazione di una richiesta. Oltre a ciò, l'articolo 6, paragrafo 2 autorizza espressamente gli Stati membri a prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione di informazioni da parte di un'autorità pubblica possano ricorrere in giudizio. La Convenzione di Århus non impedisce alle parti di introdurre questo tipo di procedure, che già esistono in alcuni Stati membri. Pertanto la Commissione ha accettato l'inserimento di questa disposizione.

    La posizione comune chiarisce che soltanto le decisioni definitive adottate successivamente alla procedura di riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica in possesso dell'informazione. Per adeguare ulteriormente il testo della direttiva alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Århus è stato aggiunto un nuovo periodo, che recita: "Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto".

    Articolo 7: Diffusione dell'informazione ambientale

    L'articolo 7, paragrafo 1 chiarisce ulteriormente il tipo di informazioni ambientali che devono essere predisposte ai fini di un'attiva diffusione al pubblico. Le autorità pubbliche saranno tenute a diffondere unicamente le informazioni ambientali "rilevanti per le loro funzioni" e non le "informazioni ambientali" in generale, come previsto nella proposta originaria. Di conseguenza l'autorità pubblica responsabile in materia di qualità dell'aria sarà tenuta a diffondere, ad esempio, soltanto le informazioni relative alla qualità dell'aria e non le informazioni in materia di risorse idriche, se ciò esula dalle sue competenze. La disposizione è conforme alla Convenzione di Århus.

    Le informazioni di cui sopra dovranno essere diffuse "in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili" anziché "mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili", come si leggeva nella proposta originaria.

    Le informazioni rese disponibili mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non comprendono necessariamente le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della direttiva, a meno che tali informazioni non siano già disponibili in forma elettronica. La disposizione mira ad evitare di dover diffondere in forma elettronica le informazioni che non erano disponibili in questa forma al momento della loro produzione.

    Le informazioni che devono essere rese disponibili e divulgate vengono se del caso aggiornate. Questo riferimento ad un aggiornamento eventuale è stato aggiunto per tener conto della Convenzione di Århus, assicurando nel contempo agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'attuazione della disposizione.

    L'ultimo comma dell'articolo 7, paragrafo 1, della proposta originaria, che imponeva alle autorità pubbliche di adoperarsi ragionevolmente per conservare l'informazione ambientale e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) ad e) in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici, è stato soppresso. Il testo risulta pertanto indebolito rispetto alla proposta originaria.

    Infine è stato aggiunto un nuovo paragrafo 6, che chiarisce che le esigenze di cui all'articolo 7 possono essere soddisfatte creando collegamenti a siti Internet nei quali può essere reperita l'informazione.

    4- CONCLUSIONI

    La Commissione ritiene che la posizione comune non alteri gli orientamenti e gli obiettivi fondamentali della proposta originaria ma che anzi ne chiarisca alcuni aspetti. Per altri versi, tuttavia, la proposta risulta indebolita ed i termini per il recepimento e per la procedura di revisione sono stati prolungati. Anche se in generale è meno ambizioso della proposta originaria, il testo attuale è in linea con le disposizioni della Convenzione di Århus.

    Pertanto la Commissione esprime un accordo di massima sulla posizione comune, pur riservandosi un certo grado di flessibilità in occasione della seconda lettura.

    5. DICHIARAZIONI

    Le dichiarazioni della Commissione e la dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio sono riportate nell'allegato alla presente comunicazione.

    ALLEGATO

    Articolo 7

    "La Commissione ribadisce che l'informazione attiva di cui all'articolo 7 non dispensa gli Stati membri dal riferire alla Commissione circa l'attuazione della normativa comunitaria, come da quest'ultima previsto.

    Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le relazioni alla Commissione sull'attuazione della normativa comunitaria possono essere utilizzate per le pertinenti parti dei rapporti sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2".

    Applicazione della Convenzione di Århus da parte della Comunità

    "(...) La Commissione intende presentare entro il giugno 2002 una relazione che illustra le misure da adottare al fine di consentire alla Comunità europea di concludere la Convenzione di Århus".

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