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Document 52002PC0633

    Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    /* COM/2002/0633 def. - ACC 2002/0266 */

    GU C 45E del 25.2.2003, p. 275–276 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0633

    Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2002/0633 def. - ACC 2002/0266 */

    Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0275 - 0276


    DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Le norme d'origine sono essenziali al corretto funzionamento degli accordi di libero scambio che la Comunità ha concluso con i suoi partner commerciali, tra cui il Messico. Le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno concluso un accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000 [1].

    [1] Decisione del Consiglio del 28.9.2000, GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44

    L'allegato III alla decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico [2], entrato in vigore il 1° luglio 2000, riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa.

    [2] GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953

    2. Una dichiarazione comune allegata all'accordo prevede che il comitato misto proroghi l'applicazione di una norma d'origine temporanea [3], applicabile fino al 31 dicembre 2002, relativa a taluni prodotti di cuoio classificati alle voci 4104 e 4107, qualora i negoziati in sede di OMC proseguano oltre tale data.

    [3] Nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE - Messico, GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1059 (la nota è stata adattata al 'sistema armonizzato' 2002 con la decisione .../2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, non ancora pubblicata)

    3. L'attuale ciclo di negoziati dell'OMC affronterà la questione dei dazi all'esportazione applicati su taluni prodotti da una serie di paesi, tra i quali figurano dei partner commerciali latino-americani del Messico. La questione pone un problema al Messico per quanto riguarda la fornitura di taluni cuoi e pelli allo stato umido che altrimenti, in base alle norme d'origine 'standard' [4], otterrebbero lo status di prodotto originario attraverso ulteriori processi di conciatura. Ora, la norma d'origine temporanea di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 non considera il processo di lavorazione "riconciatura di cuoio e pelli preconciati" come un elemento che conferisca il carattere di prodotto originario. Attualmente, l'esclusione temporanea di questa norma d'origine garantisce pari condizioni di concorrenza tra le due parti; infatti, i produttori comunitari, per non sostenere l'onere finanziario dei dazi all'esportazione, potrebbero approvvigionarsi di pelli grezze nei paesi vicini.

    [4] Queste norme figurano nell'appendice II all'allegato III della decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, GU l 245 del 29.9.2000, pag. 1000 (tali norme sono state adattate al 'sistema armonizzato' 2002 con la decisione .../2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, non ancora pubblicata)

    4. In considerazione degli elementi sopra esposti, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione che proroghi oltre il 31 dicembre 2002 e fino al 31 dicembre 2004 l'applicazione della suddetta norma d'origine temporanea.

    5. La Commissione invita pertanto il Consiglio ad elaborare una posizione comune da presentare al comitato misto UE-Messico.

    2002/0266 (ACC)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione [5],

    [5] GU C , p.

    considerando che:

    (1) La dichiarazione comune VI allegata alla decisione 2/2000 del 23 marzo 2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso "decisione 2/2000") prevede che il comitato misto UE-Messico istituito dal suddetto accordo proroghi oltre il 31 dicembre 2002 l'applicazione della norma d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (2) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004.

    DECIDE:

    Articolo unico

    La posizione che la Comunità adotterà in seno al comitato misto istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, è contenuta nel progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [...]

    ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, DI COORDINAMENTO POLITICO E DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra Progetto

    Decisione del comitato misto Unione europea - Messico

    riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO,

    vista la decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso "decisione 2/2000"), in particolare la nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III e la dichiarazione comune VI ad essa relativa,

    considerando quanto segue :

    (1) L'allegato III della decisione 2/2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti all'accordo.

    (2) La nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 nonché la dichiarazione comune VI ad essa relativa sono state adattate con la decisione .../2002 del Consiglio congiunto, allo scopo di assicurarne la coerenza con le legislazioni e le regolamentazioni tariffarie delle parti.

    (3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella dota 4 dell'appendice II bis all'allegato III, adattata dalla decisione .../2002 del Consiglio congiunto, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determina allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati.

    DECIDE:

    Articolo 1

    Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000, adattata dalla decisione .../2002 del Consiglio congiunto, sono applicate fino al 31 dicembre 2004 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II all'allegato III della decisione 2/2000.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

    Fatto a [...] il [...]

    Per il comitato misto

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