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Document 52002DC0599
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the mid-term evaluation of the EU Action Plan on Drugs (2000-2004)
Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla valutazione intermedia del Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004)
Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla valutazione intermedia del Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004)
/* COM/2002/0599 def. */
Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla valutazione intermedia del Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004) /* COM/2002/0599 def. */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO ED AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PIANO D'AZIONE DELL'UE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA (2000-2004) 1 La strategia dell'UE in materia di droga ed il Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004) La lotta contro la droga è una delle priorità d'azione dell'Unione europea. I rapporti redatti dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e dall'Europol evidenziano il persistente elevato livello del consumo e del traffico delle sostanze stupefacenti, nonché i danni che la criminalità, i problemi di salute e l'esclusione sociale riconducibili alla droga comportano per la società in generale. Tale situazione rende pertanto necessaria un'azione concertata. Nel 1999, la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000 -2004) [1]. Sulla base di questa comunicazione, il Consiglio europeo di Helsinki ha approvato, nel dicembre 1999, la strategia per la lotta contro la droga dell'Unione europea per il periodo 2000-2004, che definisce undici finalità generali e sei obiettivi principali dell'UE per lo stesso periodo [2]. La strategia richiede un approccio multidisciplinare ed integrato, nel quale la riduzione della domanda e dell'offerta di droga siano considerate componenti di pari rilievo e reciprocamente rafforzantisi di una strategia equilibrata. Una simile strategia corrisponde a quanto definito nella dichiarazione politica approvata dalla sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe (UNGASS) nel giugno 1998. [1] COM (1999) 239 def. del 26.5.1999. [2] Gli undici principi generali della strategia sono: a) provvedere affinché il fenomeno droga resti prioritario per l'UE; b) garantire la valutazione delle azioni; c) proseguire una strategia globale equilibrata; d) attribuire maggiore priorità alla prevenzione, alla riduzione della domanda e delle ripercussioni negative causate dall'uso di droghe; e) rafforzare la lotta al narcotraffico e agevolare la cooperazione di polizia fra Stati membri; f) promuovere la cooperazione fra i servizi e il coinvolgimento della società civile; g) avvalersi pienamente delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, in particolare dall'articolo 31, lettera e) sulle norme minime relative al narcotraffico; h) garantire la raccolta e la diffusione di dati obiettivi e raffrontabili sul fenomeno droga nell'UE; i) integrare gradualmente i paesi candidati e potenziare la cooperazione internazionale; j) promuovere la cooperazione internazionale in base ai principi dell'UNGASS; k) sottolineare che l'effettiva applicazione della strategia richiede risorse adeguate. Nel giugno 2000, il Consiglio europeo di Feira ha adottato il Piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE (2000-2004) (di seguito: "Piano d'azione"). Tale Piano d'azione traduce la strategia antidroga dell'UE in un centinaio di azioni concrete, la cui realizzazione spetta agli Stati membri, alla Commissione, all'OEDT e a Europol. Il Piano d'azione ha tre obiettivi: (i) fornire una guida a tutti gli operatori dell'UE nello stabilire le priorità della lotta contro la droga; (ii) assicurare che la lotta contro la droga riceva il sostegno necessario ad alto livello; (iii) costituire una solida base di valutazione della strategia antidroga dell'UE. Il Piano d'azione richiede un approccio globale, equilibrato ed integrato del fenomeno della droga. L'idea di base è che, per combattere la droga, è necessario affrontare i problemi della povertà, della disoccupazione e dell'esclusione sociale tramite una vasta gamma di strumenti quali l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Il Piano d'azione è diviso in cinque sezioni: i) coordinamento; ii) informazione e valutazione; iii) riduzione della domanda di droga e prevenzione del consumo di droga e della criminalità connessa con la droga; iv) riduzione dell'offerta di droga, e v) cooperazione internazionale. 2 Obiettivi, portata e metodologia della valutazione del Piano d'azione dell'UE 2.1 Obiettivi e portata Il punto 2.2 del Piano d'azione prevede che la Commissione proceda ad una valutazione intermedia e ad una valutazione finale dell'attuazione del Piano d'azione e ne presenti i risultati al Consiglio ed al Parlamento europeo. Nella risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa al Piano d'azione [3], il Parlamento europeo ha anche sottolineato la necessità di valutare le politiche in materia di droga dell'Unione europea. Per dare maggiore impulso a questo processo, la presidenza danese ha avviato una discussione sul Piano d'azione antidroga dell'UE e sulla valutazione intermedia in occasione del Consiglio informale dei Ministri della Giustizia e affari interni, che si è tenuto nel settembre 2002. [3] Doc. A5-0063/1999 del 19.11.1999. Nella comunicazione del 2001 sull'attuazione del Piano d'azione in materia di lotta contro la dell'UE (2000-2004) [4], la Commissione raccomandava una valutazione in tre fasi: [4] COM(2001) 301 def. dell'8.6.2001 - Fase 1: valutazione dello stato di avanzamento delle attività individuate dal Piano di azione; - Fase 2: stabilire in quale misura l'attuazione del Piano di azione ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla strategia antidroga; - Fase 3: valutazione dell'impatto del Piano di azione sul fenomeno droga. La Commissione non intende, nella valutazione intermedia o finale, esprimere un giudizio sulle politiche nazionali in materia di droga. La valutazione intermedia mira piuttosto ad esaminare il livello di realizzazione delle attività definite nel Piano d'azione (fase 1). La valutazione finale è invece volta a stabilire in quale misura l'attuazione del Piano d'azione soddisfi gli obiettivi della strategia antidroga ed a valutare l'impatto della strategia e del Piano d'azione sul fenomeno droga nell'Unione europea (fasi 2 e 3). La valutazione intermedia costituirà un utile strumento per l'Unione europea nel contesto della 46a sessione della Commissione sulle sostanze stupefacenti delle Nazioni Unite che si terrà nell'aprile 2003. Questa sessione verterà sulla valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi definiti nella dichiarazione politica approvata nella sessione straordinaria dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe (UNGASS) nel giugno 1998 e sull'esame dei modi per superare le difficoltà incontrate. La valutazione finale del Piano d'azione sarà ultimata entro fine 2004. A tal fine, saranno utilizzati gli strumenti di valutazione già disponibili per la valutazione intermedia e potrà essere necessario svilupparne di nuovi. La valutazione finale costituirà la base della elaborazione della futura politica dell'UE in materia di droga a partire dal 2005. 2.2 Metodologia applicata ai fini della valutazione intermedia Il Piano d'azione dell'UE comprende azioni che devono essere condotte dagli Stati membri, la Commissione europea, l'OEDT ed Europol. Per valutare il livello di attuazione delle rispettive attività, si è fatto ricorso a quattro principali fonti d'informazione: i) le risposte degli Stati membri ad un questionario sui progressi compiuti a livello nazionale; ii) la tabella aggiornata dei progressi delle attività della Commissione, dell'OEDT e di Europol; iii) la valutazione "tra pari" sull'applicazione della legge e sul suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico condotta nell'ambito del Consiglio; iv) le iniziative adottate a livello dell'UE, dalla Commissione o dagli Stati membri, o tuttora in fase di esame. La valutazione verte su tutti e cinque i principali settori del Piano d'azione: coordinamento, informazione e valutazione, riduzione della domanda e prevenzione del consuma di droga e della criminalità connessa con la droga, riduzione dell'offerta e cooperazione internazionale. 2.2.1 Progressi compiuti a livello nazionale La maggior parte degli aspetti trattati nelle azioni antidroga è di competenza degli Stati membri ed uno dei principali obiettivi del Piano d'azione consiste nell'incoraggiare l'intervento a livello nazionale. Ai fini della valutazione assumono grande rilievo le risposte al questionario inviato dalla presidenza belga e relativo ai settori individuati dal Piano d'azione di competenza degli Stati membri. Sulla base delle risposte al questionario, i Servizi della Commissione hanno elaborato un documento di lavoro ("Progress Review - Rassegna dei progressi"), che illustra i contributi degli Stati membri su ciascun tema, secondo l'ordine adottato nel Piano d'azione [5]. Il documento mirava ad illustrare i progressi compiuti nell'attuazione del Piano d'azione ed è servito da base per la valutazione del livello raggiunto nell'attuazione del Piano d'azione a livello nazionale. Una sintesi delle risposte è riportata nell'allegato 1. [5] Valutazione intermedia del Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004): Rassegna dei progressi compiuti negli Stati membri. 2.2.2 Progressi compiuti dalla Commissione, l'OEDT ed Europol Nella comunicazione sull'attuazione del Piano d'azione in materia di lotta contro la droga dell'UE, pubblicata nel 2001, la Commissione ha incluso una tabella dei progressi contenente tutte le misure del Piano d'azione per le quali era richiesta un'azione da parte della Commissione, l'OEDT ed Europol. La tabella dei progressi elaborata in consultazione con l'OEDT ed Europol ha lo scopo di garantire che le misure siano adottate secondo il calendario stabilito e che la loro attuazione sia debitamente monitorata. La tabella specifica i progressi compiuti, il calendario d'attuazione ed il grado di priorità accordato alle rispettive azioni. Nell'ambito della valutazione intermedia, la tabella dei progressi è stata aggiornata in modo da illustrare esattamente la situazione intermedia del periodo d'applicazione del Piano d'azione (allegato 2). 2.2.3 L'esercizio di valutazione "tra pari" Una fonte d'informazione particolarmente proficua sono state anche le relazioni nazionali elaborate nell'ambito della valutazione "tra pari" degli organismi degli Stati membri incaricati della lotta contro la droga condotta dal Consiglio. Tale tipo di valutazione deriva dall'adozione da parte del Consiglio nel dicembre 1997 di un Piano d'azione comune che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata [6]. L'attività di applicazione della legge ed il suo ruolo nella lotta contro il traffico di droga sono stati scelti come tema del secondo esercizio di valutazione previsto dall'azione comune. Detto esercizio è ancora in corso al Consiglio. [6] GU L 344 del 15.12.1997, pag. 1. 2.2.4 Strumenti dell'UE di lotta contro la droga La valutazione ha anche preso in considerazione i vari strumenti antidroga dell'UE, adottati o presentati al Consiglio nel corso del periodo 2000 - 2002 (allegato 3). 3 Risultati della valutazione intermedia I risultati della valutazione intermedia derivano dall'applicazione della metodologia descritta nel punto 2.2. Per ciascuna delle cinque principali sezioni del Piano, sono descritte le azioni realizzate a livello nazionale ed a livello dell'UE dal 2000 e sono individuati i settori che richiedono ulteriori progressi prima del completamento del Piano d'azione. 3.1 Coordinamento Realizzazioni a livello nazionale * Tutti gli Stati membri riconoscono l'importanza di un coordinamento della politica antidroga tra i vari servizi dello Stato. * I metodi di coordinamento variano in funzione della priorità accordata al problema della droga, la struttura del paese e l'organizzazione amministrativa. * La maggior parte degli Stati membri ha adottato un piano e/o una strategia nazionale antidroga. * Molti piani d'azione nazionali sono stati elaborati secondo i principi del Piano d'azione dell'UE. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Tutti gli Stati membri devono prevedere l'adozione di una strategia e/o di un Piano d'azione antidroga nazionale e l'attuazione di un meccanismo di coordinamento per garantire la continuità e la coerenza delle azioni antidroga a tutti i livelli. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * Dall'adozione del Piano d'azione si sono tenute tre riunioni dei coordinatori nazionali in materia di droga. Anche la Commissione, l'OEDT ed Europol hanno partecipato alle riunioni, che avevano come obiettivo lo scambio di informazioni e l'esame delle possibilità di rafforzare la cooperazione. * La Commissione e l'OEDT presenteranno entro fine 2002 i risultati del loro studio sulle strategie e gli strumenti di coordinamento nazionali. I risultati serviranno da base al fine di valutare se sia opportuno, ed eventualmente in che modo, migliorare i meccanismi di coordinamento esistenti. * Il Consiglio assicura l'attuazione di un'azione globale e coordinata in materia di droga tramite il Gruppo orizzontale "Droga", il cui ruolo è stato rafforzato nel corso degli ultimi due anni, in particolare dall'integrazione delle attività del gruppo di lavoro del Consiglio responsabile del dialogo politico in relazione agli aspetti attinenti alla dimensione esterna del fenomeno droga. * La Commissione dispone di una specifica unità incaricata del coordinamento della lotta antidroga ed ha stabilito nel 1989 un "Gruppo interservizi in materia di droga" che elabora le posizioni della Commissione sui problemi connessi con la droga. Nel 2001, la Commissione ha istituito uno specifico meccanismo di coordinamento per garantire un migliore coordinamento tra i Servizi responsabili delle relazioni esterne nella loro cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali su questioni relative alla droga. * Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale sono stati strettamente associati all'elaborazione delle politiche dell'UE in materia di droga ed il loro parere è stato preso in considerazione nella formulazione della strategia antidroga dell'UE. * Nel febbraio 2000, la Commissione ha organizzato, con il Consiglio ed il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale, la seconda conferenza interistituzionale sulla politica in materia di droga [7]. Anche diverse ONG attive nel settore della lotta contro la droga hanno partecipato alla conferenza, che si è rivelata utile ai fini della preparazione del Piano d'azione antidroga dell'UE. [7] La prima conferenza ha avuto luogo nel dicembre 1995. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * Sulla base dello studio sulle strategie e sugli strumenti di coordinamento nazionali realizzato dalla Commissione e dall'OEDT, la Commissione intende presentare le sue osservazioni circa il modo migliore di sfruttarne i risultati. * Un migliore coordinamento delle attività di polizia nel settore della droga dovrebbe essere garantito a livello dell'UE. * Va migliorato il coordinamento interistituzionale, soprattutto in vista della valutazione finale del Piano d'azione. È importante potenziare il coordinamento interistituzionale anche nel contesto delle riunioni internazionali ad alto livello sul problema della droga, quale la Sezione ministeriale della 46a sessione della Commissione delle Nazioni Unite in materia di sostanze stupefacenti, che si terrà nell'aprile 2003. * Si deve inoltre sviluppare una strategia per intensificare la cooperazione con la società civile nel settore della droga. 3.2 Informazione e valutazione 3.2.1 Informazione Realizzazioni a livello nazionale * La disponibilità e la qualità dei dati sul fenomeno della droga sono aumentate negli Stati membri. * Tutti gli Stati membri stanno provvedendo al fine di fornire dati comparabili ed affidabili sui cinque indicatori epidemiologici chiave [8] citati nel Piano d'azione, sulla base degli orientamenti approvati dal Consiglio nella risoluzione del dicembre 2001 [9]. La maggior parte ha adottato un approccio strutturato che consiste nell'istituzione di gruppi di lavoro speciali e nella partecipazione dei gruppi di lavoro dell'OEDT su tali indicatori. [8] I cinque indicatori chiave sono: [9] Cordrogue 67 (non pubblicato). * Gli Stati membri ritengono inoltre di destinare risorse finanziarie sufficienti all'attuazione degli indicatori. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Gli Stati membri devono cercare di migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sul fenomeno della droga al fine di conseguire una migliore comparabilità dei dati a livello dell'UE. * È necessario garantire ulteriore sostegno politico ad alto livello e risorse sufficienti agli Stati membri nel loro sforzo di fornire dati comparabili ed affidabili sui cinque indicatori epidemiologici chiave. * Gli Stati membri sono invitati a sostenere il processo di valutazione, in particolare arricchendo la base dati di riferimento (1999) [10], fornendo informazioni simili nel 2004 (per l'anno 2003), e fornendo in tempo utile per la valutazione finale informazioni sui rispettivi meccanismi e metodi di valutazione e sui risultati ottenuti. [10] Relazione dell'OEDT e di Europol "Presentazione dei primi dati di riferimento per una valutazione della strategia dell'Unione europea nel settore della lotta alla droga (2000-2004)". Cordrogue 72. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * La disponibilità e la qualità dei dati e delle informazioni sul fenomeno della droga a livello dell'Unione europea sono aumentate. L'OEDT ha prodotto una relazione annuale sulla situazione del fenomeno droga nell'Unione europea. Europol elabora le relazioni annuali sulla situazione della criminalità organizzata nell'UE e sulla situazione nel settore della produzione e del traffico di droga nell'UE. Queste relazioni sono disponibili nei siti web dei rispettivi organismi o possono essere ottenute richiedendole all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. * L'OEDT ed Europol hanno prodotto per la prima volta dei dati di riferimento (per l'anno 1999) [11] riguardanti la domanda e l'offerta di droga, destinati ad essere utilizzati nella valutazione finale del Piano d'azione. [11] Il 1999 è l'ultimo anno precedente all'attuazione del Piano d'azione. I dati per il 1999 saranno comparati a quelli riferiti al 2003 per misurare l'incidenza del Piano d'azione. * L'OEDT ha elaborato, con gli Stati membri, linee-guida per l'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici chiave, nonché linee-guida relative all'opera di avvicinamento dei tossicodipendenti (outreach work) e alla prevenzione. Le linee-guida sull'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici chiave sono state ufficialmente adottate dal consiglio d'amministrazione dell'OEDT ed integrate nella citata risoluzione del Consiglio del dicembre 2001. Alla fine dell'anno 2001, la Commissione e l'OEDT hanno creato un gruppo di lavoro informale per l'attuazione concreta di dette linee-guida e per evitare qualsiasi sovrapposizione con programmi comunitari già attuati o previsti in questo settore. * Molte utili informazioni sono state ottenute nella compilazione del Progress Review, preparato dalla Commissione sulla base dei contributi degli Stati membri relativi all'attuazione del Piano d'azione dell'UE a livello nazionale per il periodo 2000 -2002 (cfr. punto 2.2.1). * La Commissione ha anche raccolto informazioni sulla legislazione degli Stati membri in materia di droga nel quadro dell'elaborazione di una proposta di decisione-quadro del Consiglio che stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili nel settore del traffico di droga [12]. [12] Conclusioni del Professor de Courrière, disponibili nel sito Europa all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/drogues/rapport_maitre_en.pdf * Il Piano d'azione è stato anche all'origine della costituzione di molte basi dati già operative o in fase di sviluppo. Una base dati riguarda i progetti di sviluppo attuati dagli Stati membri e la Comunità in paesi terzi, mentre un'altra è dedicata ai progetti d'interesse per i paesi candidati. Dette basi dati contengono informazioni sugli obiettivi dei progetti, i partner che vi sono associati, i bilanci ed i calendari, esse sono create e gestite dai Servizi della Commissione affinché si evitino i rischi di duplicazione e di sovrapposizione nella pianificazione e nell'attuazione di progetti da parte della Commissione e degli Stati membri. * Un progetto basato sulle conclusioni del Consiglio [13] permetterà di disporre di ulteriori informazioni sulle tendenze emergenti in materia di droga. Questo progetto, avviato recentemente ed al quale partecipano otto Stati membri, è cofinanziato dal Programma comunitario di prevenzione della tossicodipendenza. [13] Conclusioni del Consiglio relative alla messa in rete delle informazioni sulle tendenze e sui modelli emergenti nel campo dell'abuso di stupefacenti e delle tossicodipendenze plurime e dei rischi connessi (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 2). * Conformemente al punto 2.1.6 del Piano d'azione, la Commissione ha avviato nella primavera del 2002, in consultazione con l'OEDT, un'indagine Eurobarometro su "I giovani e la droga", rivolto alla popolazione appartenente alla fascia di età dei 15-24 anni nei 15 Stati membri dell'Unione. La relazione dell'indagine sarà disponibile nel sito web Europa entro fine 2002. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * A seguito della risoluzione del Consiglio del dicembre 2001 relativa all'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici chiave, gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione stretta con l'OEDT, devono continuare ad esaminare i migliori mezzi per sostenere l'attuazione di questi indicatori nell'ambito degli indicatori comunitari per la sanità pubblica ed adottare le misure necessarie. * Con Europol ed in cooperazione con gli Stati membri, l'OEDT deve, in particolare, continuare ad elaborare indicatori relativi all'offerta, come previsto nel punto 2.1.3 del Piano d'azione. * L'OEDT ed Europol dovranno comparare i dati sulla droga relativi al 2003 con i dati di riferimento (1999) ai fini della valutazione finale del Piano d'azione. * In alcuni settori, quali le spese di bilancio nel settore droga e l'applicazione della legislazione antidroga, occorrerebbe potere disporre di ulteriori dati comparabili a livello dell'UE [14]. [14] L'OEDT ha redatto uno studio relativo alle spese di bilancio connesse con il settore droga ed un altro sulle azioni penali contro i consumatori di sostanze stupefacenti nell'UE. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito http://www.emcdda.org. * Ulteriori informazioni sono necessarie sulle tendenze emergenti negli schemi del consumo di droghe e sulle nuove droghe che fanno la loro comparsa nei mercati. Queste informazioni sono in particolare necessarie per le droghe sintetiche, nel cui settore nuove tendenze e nuove sostanze possono comparire molto rapidamente. * La possibilità di elaborare un inventario dei progetti di ricerca riguardanti la droga a livello nazionale e comunitario deve essere ulteriormente studiata. * L'indagine Eurobarometro sui giovani e la droga, che si rivolge ai giovani tra i 15 ed i 24 anni nei 15 Stati membri dell'UE deve essere ripetuta nel 2004 in vista della valutazione finale del Piano d'azione. 3.2.2 Valutazione Realizzazioni a livello nazionale * In alcuni paesi sono in corso lavori finalizzati all'istituzione di meccanismi efficaci di controllo e di valutazione delle azioni. Diversi Stati membri hanno sollevato la questione della difficoltà di valutazione delle azioni in questo settore. In alcuni casi, è stato comunque possibile stabilire specifici indicatori per monitorare l'evoluzione della situazione nel settore della droga. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Tutte le attività connesse con la droga devono essere valutate periodicamente in tutti gli Stati membri. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * La Commissione ha avviato una valutazione esterna della normativa comunitaria sui precursori chimici e dell'azione comune relativa alle nuove droghe sintetiche. Le due relazioni sono state completate e sono attualmente all'esame della Commissione. * La Commissione ha condotto una valutazione intermedia del programma comunitario di prevenzione della tossicodipendenza. Questa valutazione è stata utile per l'elaborazione del nuovo programma sanitario pubblico. * Anche il programma di finanziamento comunitario relativo alla cooperazione nord-sud in materia di lotta contro le droghe e la tossicodipendenza con i paesi in via di sviluppo è stato valutato da consulenti esterni indipendenti. La Commissione sta esaminando quale sia il migliore seguito da dare alle conclusioni della valutazione. * La rete d'informazione (REITOX) dell'OEDT è stata oggetto di una valutazione esterna. Proposte intese a migliorare l'efficacia della rete saranno presentate al consiglio d'amministrazione dell'OEDT nel gennaio 2003. * Da parte sua, il Consiglio procede attualmente ad una valutazione "tra pari" degli organismi incaricati dell'applicazione delle leggi antidroga negli Stati membri (cfr. punto 2.2.3). Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * È necessario promuovere ed attuare periodicamente la valutazione di tutte le attività connesse con la droga. L'OEDT ed Europol devono continuare a lavorare, in cooperazione con gli Stati membri, all'elaborazione di strumenti di valutazione adeguati. 3.3 Riduzione della domanda e prevenzione del consumo di droga e della criminalità connessa con la droga 3.3.1 Riduzione della domanda e prevenzione del consumo di droga Realizzazioni a livello nazionale * Gli Stati membri hanno, in larga misura, accordato maggiore priorità alla prevenzione ed al trattamento dei tossicodipendenti ed hanno applicato gli orientamenti definiti nel Piano d'azione. L'elaborazione di programmi globali di riduzione della domanda è considerato un elemento importante in tutti gli Stati membri e la loro attuazione a livello locale è spesso condotta in collaborazione con la società civile e le ONG. * Tutti gli Stati membri riconoscono l'importanza dell'elaborazione di programmi di prevenzione di portata globale che riguardino tanto le droghe legali che quelle illecite e considerano una priorità la prevenzione nell'ambiente scolastico. * Azioni volte ad offrire attività ricreative in sostituzione del consumo di droga sono in particolare rivolte ai gruppi vulnerabili delle zone urbane svantaggiate. * Un'ampia gamma di servizi "a bassa soglia", di attività d'approccio dei tossicodipendenti e di unità mobili sono rivolti ai consumatori di droga più difficili da avvicinare, ma che è importante raggiungere se si vogliono ridurre i danni causati dalla droga, quali le malattie infettive e l'overdose. * L'informazione e la sensibilizzazione rientrano nelle strategie di riduzione della domanda in tutti gli Stati membri. Generalmente si riconosce che è opportuno integrare le campagne mediatiche con contatti diretti con i gruppi destinatari. * Tutti gli Stati membri offrono una vasta gamma di trattamenti, fra cui le terapie senza trattamento farmacologico e le disintossicazioni sotto assistenza medica. * Gli scambi di siringhe ed i trattamenti sostitutivi al metadone occupano un posto particolarmente importante fra le misure adottate dagli Stati membri per ridurre i rischi derivanti dalla tossicodipendenza. * Anche il trattamento dei tossicodipendenti negli istituti penitenziari è oggetto di una seria attenzione. Le prigioni comportano sempre più spesso sezioni "senza droga". * Gli Stati membri stanno anche lavorando attivamente all'elaborazione di meccanismi che consentano di applicare formule alternative al carcere nel caso dei tossicodipendenti. Idee innovatrici, quali l'istituzione di giurisdizioni specializzate per tossicodipendenti, sono realizzate nell'intento di affrontare più efficacemente il problema. * Per quanto riguarda la ricerca, tutti gli Stati membri dispongono di studi o programmi di ricerca in corso e, in diversi casi, sono stati creati specifici istituti di ricerca a tal fine. * Gli Stati membri stanno conducendo ampie ricerche sulla guida automobilistica sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * È necessario un maggior impegno per l'elaborazione ed attuazione di programmi preventivi innovatori. Deve poi essere garantita una diffusione più efficiente dei risultati, tramite canali europei quali la base dati dell'OEDT sui programmi di riduzione della domanda di droghe (EDDRA). * La valutazione indica una certa lentezza nell'organizzazione di corsi di formazione e di reti sugli argomenti relativi alla droga rivolti ai professionisti del settore sanitario e dell'insegnamento, nonché agli operatori a contatto con i giovani. Norme comuni per i moduli di formazione, meccanismi di scambio di personale e migliori prassi devono essere attivamente elaborati, facendo ricorso ai relativi programmi comunitari quali Leonardo, Socrate o Gioventù. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * Su iniziativa della presidenza spagnola, il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'inserimento della prevenzione in materia di droga nei programmi di studio scolastici [15]. Il Consiglio ed i rappresentanti degli Stati membri hanno anche adottato una risoluzione sulla prevenzione dell'uso di droga ricreativo [16]. [15] CORDROGUE 4 REV 3 - 8.5.2002. [16] CORDROGUE 2 REV 3 - 15.4.2002. * Molti progetti e reti di prevenzione della tossicodipendenza sono stati realizzati tramite il programma comunitario di prevenzione della tossicodipendenza. Entro il 2003 il Programma di sanità pubblica (2001-2006) [17] sostituirà il programma comunitario di prevenzione della tossicodipendenza e la droga continuerà a figurare fra i problemi da trattare. [17] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. * Nel maggio 2002, la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza elaborata in consultazione con l'OEDT [18]. La raccomandazione proposta tratta specificamente il secondo obiettivo in materia di sanità pubblica della strategia antidroga dell'UE, che consiste nel diminuire significativamente, entro cinque anni, l'incidenza degli effetti nocivi delle droghe per la salute tramite misure di riduzione del rischio che si sono rivelate efficaci. La proposta copre aspetti quali l'informazione e la consulenza, l'opera di avvicinamento dei tossicodipendenti, il coinvolgimento di coetanei, i servizi di emergenza, la creazione di reti di agenzie, l'integrazione degli aspetti sanitari e sociali nell'assistenza pubblica fornita e la formazione e l'abilitazione di professionisti. La raccomandazione dovrebbe essere adottata dal Consiglio prima della fine del 2002. [18] COM(2002) 201 def. dell'8.5.2002 * Nel 6° programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, la Commissione propone di finanziare progetti di ricerca riguardanti, ad esempio, gli stimolanti del tipo anfetamine, come pure, in modo più generale, le droghe sintetiche. Si propone inoltre di proseguire le ricerche sugli effetti delle droghe sul cervello. Si possono anche trovare possibilità di finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la droga nelle sezioni del 6° programma-quadro che non vertono specificamente su tale fenomeno (ad esempio, nel capitolo "Genomica e biotecnologia per la salute"). * Il gruppo di lavoro dell'UE "Alcool, droghe, medicine e guida automobilistica" ha formulato un certo numero di raccomandazioni riguardanti il problema della guida sotto l'influenza di droghe illecite, che riguardano in particolare l'adozione di una procedura armonizzata di controllo del consumo di droghe illecite, il sostegno alle attività di ricerca che mirano a sviluppare i controlli sui conducenti ed i programmi di formazione. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * È importante che la Commissione e gli Stati membri siano attivi nel comunicare alle varie reti ed ai professionisti che operano nel settore della droga circa le possibilità di contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma sanitario pubblico. Ciò permetterà loro di fare pieno uso delle possibilità offerte nel settore droga. * Tutti gli interessati dovrebbero studiare a fondo le possibilità di finanziamento nell'ambito del 6° programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. L'OEDT potrebbe svolgere un ruolo attivo nella diffusione di informazioni sulle possibilità di ricerca e dei risultati dei lavori. * Lo scambio delle migliori prassi relative a tutti gli aspetti della prevenzione della tossicodipendenza, la riduzione della domanda e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza deve essere incoraggiato. * Le raccomandazioni del gruppo di lavoro "Alcool, droghe, medicine e guida automobilistica" devono trovare seguito nelle azioni della Commissione e del Consiglio. In questo contesto, la Commissione ha proposto di includere il problema della guida di un autoveicolo sotto l'influenza di droghe illecite nel 6° programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. 3.3.2 Prevenzione della criminalità connessa con la droga Realizzazioni a livello nazionale * La polizia svolge un ruolo importante in questo settore in tutti gli Stati membri. Campagne d'informazione sono anche condotte negli Stati membri tramite le scuole. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Tutti gli operatori interessati a livello nazionale devono prodigare maggiore impegno nella prevenzione della criminalità connessa con la droga. * È necessario approfondire l'esame delle possibilità di coinvolgere maggiormente la società civile nella prevenzione della criminalità connessa con la droga. * La ricerca in materia deve essere potenziata. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * La Rete europea di prevenzione della criminalità (ECPN) è stata ufficialmente istituita con decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001 [19]. Ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione e sostenere le azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale. Benché si estenda a tutti i tipi di criminalità, la rete presta particolare attenzione alla delinquenza giovanile, alla criminalità urbana ed alla criminalità connessa con la droga. [19] GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * Si dovrebbe intensificare lo scambio di esperienze e di migliori prassi, in particolare tramite la rete europea di prevenzione della criminalità. 3.4 Riduzione dell'offerta Realizzazioni a livello nazionale * Gli Stati membri destinano risorse considerevoli alla lotta contro l'offerta ed il traffico di sostanze stupefacenti. * Gli organismi di polizia, gli uffici doganali ed i servizi di controllo delle frontiere cooperano tramite meccanismi quali gli accordi locali, i memorandum d'intesa e le squadre comuni ufficiali. * La cooperazione tra gli organismi di polizia dei vari Stati membri è stata intensificata per lottare più efficacemente contro il traffico transnazionale di droghe. Si possono citare ad esempio di tale cooperazione le operazioni Hazeldonk [20] le reti regionali di lotta contro il traffico marittimo della droga, le operazioni congiunte di sorveglianza, l'applicazione delle tecniche di profiling in relazione ai trafficanti di droga nei principali aeroporti internazionali e le squadre comuni. [20] Meccanismo regionale di consultazione, pianificazione e cooperazione operativa attuato dalla Francia, il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo per lottare contro il commercio transfrontaliero di droghe illecite ed il turismo della droga. * Sono in atto diverse iniziative volte a mettere a confronto i dati raccolti dalla polizia scientifica e dagli organismi di polizia nella lotta contro la produzione ed il traffico di droghe sintetiche. * Sul fronte del riciclaggio di denaro, i meccanismi nazionali di coordinamento sono stati rafforzati e nuove strutture sono state realizzate. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * La cooperazione tra gli organismi di polizia, gli uffici doganali ed i servizi di controllo delle frontiere a livello nazionale deve essere intensificata. * La creazione di squadre investigative comuni deve diventare un elemento importante nella lotta contro il narcotraffico tra gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero ratificare convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [21], che consente la creazione di tali squadre ed adotta le misure necessarie per conformarsi alla decisione-quadro relativa alle squadre investigative comuni. [21] GU L 326 del 21.11.2001, pag. 1. * Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo [22] ed alle procedure di consegna tra Stati membri, che contribuirà a migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro il traffico di droga. [22] Sulla base del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, la Commissione ha proposto un mandato di arresto europeo destinata a sostituire l'attuale sistema d'estradizione, imponendo alle autorità giudiziarie nazionali di riconoscere, ipso facto, e con un minimo di formalità, le domande d'arresto e di consegna di una persona presentate dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Questa proposta è stata adottata dal Consiglio nel 2002. * Deve essere prevista l'istituzione di meccanismi ufficiali di cooperazione tra gli organismi di polizia nazionali, laddove non esistono ancora. I meccanismi di cooperazione esistenti devono essere effettivamente utilizzati. * Gli strumenti giuridici del Consiglio nel settore del riciclaggio del denaro devono essere pienamente attuati a livello nazionale, in particolare la direttiva 2001/97/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [23]. [23] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * I programmi di finanziamento comunitario quali OISIN e Falcone hanno ampiamente contribuito a facilitare la cooperazione tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri. * La decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) [24], contribuirà all'obiettivo generale che consiste nel fornire ai cittadini dell'Unione europea un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le azioni relative alla strategia antidroga sono parte integrante del programma. Per il periodo di 2003 al 2007, è stato attribuito al programma una dotazione di 65 milioni di euro. [24] GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5. * Nel 2001, la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [25]. L'obiettivo dello strumento proposto è contrastare il traffico illecito, fonte di approvvigionamento degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope delle nostre società. Poiché il traffico di droga coinvolge spesso diversi Stati membri, un intervento dell'Unione europea può portare un reale valore aggiunto alle politiche nazionali. L'adozione della decisione-quadro rappresenterebbe un passo avanti nell'azione dell'Unione europea contro il traffico di droga. [25] COM(2001) 259 definitivo * Nella comunicazione del 2002 intitolata "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea", la Commissione raccomanda alcune azioni a breve e a medio termine nello sviluppo di una politica comune di gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. L'attuazione di tali azioni dovrebbe contribuire ad ostacolare il traffico di droga diretto verso l'Unione. * L'azione comune relativa alle nuove droghe sintetiche del giugno 1997 è un meccanismo utile per lo scambio di informazioni sulle droghe sintetiche e per il controllo di tali sostanze in tutta l'UE. Dal 2000, cinque droghe sintetiche [26] sono state prese in considerazione in applicazione dell'azione comune. Due di queste (4-MTA e PMMA) sono stato oggetto di misure di controllo a livello dell'UE. Sono state anche adottate conclusioni del Consiglio in relazione alla GHB e alla Ketamina, nelle quali si raccomanda che Europol e l'OEDT sorveglino da vicino l'abuso di queste sostanze per il periodo di un anno. [26] MBDB, 4-MTA, GHB, Ketamina e PMMA. * Molte iniziative sono state intraprese per studiare la possibilità di mettere a confronto i dati raccolti dalla polizia scientifica e dagli organismi di contrasto della criminalità nella lotta contro la produzione ed il traffico di droghe sintetiche. Ad esempio, il progetto CASE (Comprehensive action against Synthetic Drugs in Europe) [27] è uno strumento importante di cooperazione all'interno dell'Unione, la cui attuazione è considerata una priorità dagli Stati membri. Si possono anche citare i progetti SMT (sviluppo di un metodo armonizzato di determinazione delle caratteristiche delle anfetamine) e CAPE (Central Analysis Program Ecstasy). [27] Progetto pilota avviato dalla Svezia nel settore dell'analisi delle impurità delle anfetamine. * Europol ha valutato e migliorato il suo sistema LOGO [28] per la raccolta, la valutazione e la diffusione di dati balistici e di dati degli organismi di lotta al crimine sui sequestri di ecstasy, al quale partecipano tutti gli Stati membri. [28] L'Ecstasy Logo System consente ad Europol di trattare i dati non personali e le fotografie di droghe sintetiche che provengono dai sequestri di droga riportati dagli Stati membri in modo da facilitare l'identificazione di eventuali corrispondenze e collegamenti. * Per quanto riguarda le misure volte a prevenire la diversione dei precursori chimici, la cooperazione con l'industria chimica è stata migliorata e resa più coerente a livello comunitario. La Commissione ha redatto una serie di linee-guida, all'indirizzo dell'industria chimica, intese a migliorare la conoscenza della legislazione, favorire la cooperazione con le autorità nazionali competenti e sensibilizzare le imprese interessate alle nuove tendenze ed ai prodotti chimici utilizzati nella produzione illecita delle droghe sintetiche. La normativa comunitaria sui precursori contiene un riferimento a dette linee-guida ed all'elenco di prodotti chimici sottoposti a misure di controllo volontarie. * Sono state adottate proposte della Commissione intese a modificare il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La legislazione doveva essere adeguata per tenere conto delle modifiche apportate alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 (esistono attualmente 23 precursori chimici classificati) e precisare i riferimenti ai miscugli di sostanze e alle notifiche anteriori all'esportazione. * Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio destinato a sostituire l'attuale direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope è stata elaborata ed adottata dalla Commissione [29]. Questa proposta prevede il rafforzamento delle norme esistenti riguardanti un certo numero di sostanze utilizzate nella produzione di droghe illecite. Il nuovo regolamento contiene anche disposizioni volte a disciplinare le autorizzazioni, le dichiarazioni dei clienti, l'etichettatura e le procedure di controllo. [29] COM(2002) 494 def. * Un accordo sul controllo dei precursori è stato concluso tra la Comunità e la Turchia e sarà firmato nel prossimo futuro. L'accordo intende migliorare la cooperazione e rafforzare il controllo degli scambi di precursori chimici classificati tra gli Stati membri e la Turchia. * La normativa comunitaria sui precursori è stata oggetto di una valutazione, a seguito della quale è stata redatta una relazione finale. * Nella sessione 2001 della Commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite, la Commissione europea ha depositato una risoluzione mirante a mobilitare la Comunità internazionale affinché si adoperi maggiormente nella prevenzione della diversione dei precursori utilizzati nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche. Tale iniziativa è stata seguita dall'organizzazione di una grande riunione internazionale sui precursori di stimolanti del tipo anfetamina cofinanziata dalla Commissione, che si è tenuta a Washington nel giugno 2002 e durante la quale è stata costituita una Task force per proseguire i lavori. * Diversi Stati membri e la Commissione si sono particolarmente contraddistinti nell'ambito di due operazioni internazionali ancora in corso (le operazioni "Purple" e "Topaz") volte a prevenire la diversione di precursori chimici. L'operazione "Purple" è un'iniziativa internazionale volontaria destinata a rintracciare le singole spedizioni di permanganato di potassio negli scambi internazionali per prevenire le diversioni verso circuiti illeciti di produzione della cocaina. L'operazione "Topaz" è un'iniziativa analoga intesa a prevenire la diversione di anidride acetica ai fini della produzione illecita di eroina. * La direttiva 2001/97/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite è stata adottata nel dicembre 2001. Essa estende il campo d'applicazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sul riciclaggio di capitali [30] ampliando la definizione del riciclaggio di capitali e l'elenco degli organismi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione anti-riciclaggio. [30] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. * La decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 [31] costituisce la base per lo scambio di informazioni tra le Unità d'intelligence finanziaria (FIU) degli Stati membri per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio di capitali. [31] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4. * È stato inoltre realizzato un progetto pilota per l'intensificazione dello scambio elettronico automatico di informazioni tra le Unità d'intelligence finanziaria (il progetto FIUNET) ed il Consiglio e la Commissione stanno discutendo l'eventuale proseguimento. * La decisione-quadro del Consiglio del giugno 2001 concernente il riciclaggio di capitali illeciti [32] impone agli Stati membri l'obbligo di disporre di una legislazione e di procedure che permettano la confisca dei proventi del crimine su richiesta di un altro Stato membro. [32] GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1. * Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, la convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del maggio 2000 ed il suo protocollo del 2001 devono essere ratificati da tutti gli Stati membri entro il 2002. Questa convenzione permette la creazione di squadre investigative comuni. Inoltre, una decisione-quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni è stata adottata dal Consiglio nel giugno scorso [33]. Diverse altre iniziative importanti volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria riguardano anche il settore della droga: la Rete giudiziaria europea [34], Eurojust [35] ed il mandato di arresto europeo. [33] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1. [34] Sulla base del programma d'azione relativo alla criminalità organizzata del 1997, il Consiglio ha adottato nel giugno 1998 un'azione comune che riguarda la creazione di una rete giudiziaria europea. La rete è stata ufficialmente inaugurata il 25 settembre 1998; fornisce informazioni giuridiche e pratiche sulla reciproca assistenza giudiziaria agli esperti e, generalmente, si occupa di migliorare il coordinamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. I compiti della rete sono eseguiti da punti di contatto designati da ciascuno Stato membro. [35] Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, Eurojust è stato istituito nel marzo 2002. Esso è composto da procuratori e da giudici nazionali, distaccati da ciascuno Stato membro. Eurojust ha per compito di facilitare e migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e per contribuire alle indagini relative ai casi di criminalità organizzata. Coopera strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare per semplificare l'esecuzione delle commissioni rogatorie. * La convenzione relativa alla reciproca assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali (Napoli II) [36] fornisce la base giuridica per la reciproca assistenza e la cooperazione tra le autorità doganali o altre autorità degli Stati membri competenti per applicare le disposizioni che contiene, allo scopo: a) di prevenire e individuare le violazioni alle norme doganali nazionali e b) di proseguire e reprimere le violazioni alle norme doganali comunitarie e nazionali. La convenzione può anche essere utilizzata per costituire squadre investigative comuni. [36] U C 24 del 23.1.1998, pag. 2. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * La cooperazione tra i diversi organismi degli Stati membri incaricati della repressione del traffico di droga richiede ulteriore intensificazione, tanto a livello dell'UE che nelle relazioni bilaterali, ivi compresa la collaborazione con Europol. * È opportuno esaminare se le varie iniziative segnalate dagli Stati membri nel Progress Review ed alle quali partecipano diversi Stati membri possano essere considerate una base per la prosecuzione dei lavori in questo settore. * Tutti gli strumenti giuridici che prevedono la creazione di squadre investigative comuni devono essere ampiamente utilizzati per dare nuovo slancio alla costituzione di tali squadre comuni tra gli Stati membri. * È necessario incoraggiare e sviluppare l'introduzione e l'utilizzo di tecniche di profiling dei trafficanti di droga nei principali aeroporti internazionali per consentirne l'arresto ed ottenere informazioni utili ai fini dello smantellamento delle organizzazioni criminali implicate nei traffici. * Le operazioni congiunte di sorveglianza devono essere incentrate sulle rotte delle droghe prioritarie; e devono essere condotte in particolare per ottenere informazioni sui gruppi che organizzano i traffici e con la piena partecipazione di Europol. * La cooperazione tra gli ufficiali di collegamento che operano nel settore antidroga dei vari Stati membri deve essere intensificata. Si deve inoltre studiare la possibilità di disporre di ufficiali di collegamenti comuni a diversi Stati membri, tanto all'interno dell'UE che in paesi terzi. * A seguito della valutazione dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche, dovranno essere apportate modifiche alla legislazione per rafforzare la lotta contro le tali sostanze. * Si deve studiare la possibilità di incorporare nelle legislazioni nazionali una classificazione generica degli specifici gruppi di droghe sintetiche, al fine di facilitare l'esame del problema da parte degli Stati membri ed il coordinamento della loro azione in questo settore. * A seguito della valutazione della normativa comunitaria sui precursori, gli Stati membri saranno consultati circa eventuali modifiche della legislazione, delle linee-guida e delle prassi di lavoro. * Dopo l'importante riunione internazionale sui precursori di stimolanti del tipo anfetamina che si è tenuta a Washington nel giugno 2002 e in occasione della quale è stata costituita una Task Force specializzata in materia, una riunione è prevista per dicembre 2002. In tale occasione dei gruppi di lavoro saranno incaricati di adottare alcune misure e di riferirne alla Task Force. Tale esercizio dovrebbe portare a nuove azioni concrete volte a prevenire la diversione dei precursori di stimolanti del tipo anfetamina. * Si dovrebbe inoltre studiare la possibilità di organizzare una base dati comune sui precursori di droghe sintetiche. * La cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi di polizia incaricati della lotta contro il riciclaggio di denaro devono essere rafforzati. 3.5 A livello internazionale 3.5.1 Allargamento Realizzazioni a livello nazionale * Tutti gli Stati membri partecipano ed erogano considerevoli risorse alla cooperazione con quasi tutti i paesi candidati. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Gli Stati membri devono proseguire e migliorare la loro cooperazione con i paesi candidati. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * L'importanza della strategia e del Piano d'azione di lotta contro la droga dell'UE come modello per l'attuazione di politiche antidroga nazionali globali, equilibrate ed integrate nei paesi candidati è stata sottolineata in una dichiarazione congiunta degli Stati membri, della Commissione e dei paesi candidati, firmata il 28 febbraio 2002 [37]. Tale dichiarazione sottolineava l'importanza di sviluppare una sufficiente capacità amministrativa per attuare politiche globali ed equilibrate in materia di droga, oltreché strutture di coordinamento delle varie autorità con responsabilità in materia di droga. [37] ichiarazione congiunta sulla droga dei Ministri dell'Unione europea in associazione con la Commissione e i paesi candidati (Cordrogue 07 REV 2/2002 del 15.2.2002). * La dichiarazione congiunta è stata seguita da una riunione tra il Gruppo orizzontale "Droga" del Consiglio ed i paesi candidati nel giugno 2002. Dopo questa riunione, si è tenuta a Madrid una conferenza UE - paese candidati in tema di droga . * Le sezioni relative alla droga del capitolo Giustizia ed affari interni dell'acquis comunitario sono state concluse per dieci paesi candidati nel corso dei negoziati d'adesione. * La Commissione ha avviato negoziati ufficiali con i paesi candidati in vista della loro partecipazione ai lavori dell'OEDT. * Il regolamento recante creazione dell'OEDT è stato modificato per mettere il trasferimento di know-how ai paesi candidati [38]. [38] U L 253 del 7.10.2000, pag. 1. * Il programma PHARE è stato particolarmente utile per familiarizzare gradualmente i paesi candidati all'acquis comunitario nel settore della droga. Ha permesso di intensificare la cooperazione con tali paesi per quanto riguarda la riduzione dell'offerta e della domanda di droga. Un ruolo importante è svolto in proposito dai progetti di gemellaggio, nel quadro dei quali esperti di uno Stato membro assistono il paese candidato in un determinato settore. Riassumendo, 20 milioni di euro sono stati destinati alle attività di controllo delle droghe in forza del programma PHARE 2000. Un importo supplementare di 2 milioni di euro è stato assegnato ad un progetto congiunto OEDT-PHARE destinato a preparare i paesi candidati alla partecipazione ai lavori dell'OEDT. * L'assistenza finanziaria di preadesione prevede un sostegno finanziario a favore di Cipro, Malta e Turchia per permettere loro di familiarizzare con le sezioni relative alla droga del capitolo Giustizia ed affari interni dell'acquis comunitario. Detta assistenza finanziaria di preadesione metterà anche a disposizioni fondi per aiutare detti paesi a partecipare a molti programmi ed agenzie comunitarie, in particolare alle attività dell'OEDT o del 6° programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. * La Commissione ha recentemente avviato un progetto di creazione di un Punto focale nazionale in Turchia per la raccolta di informazioni sulla situazione nel settore della droga in vista della partecipazione di questo paese alla rete d'informazione (REITOX) dell'OEDT. * I Servizi della Commissione hanno creato una base dati sui progetti d'assistenza tecnica attuati dagli Stati membri e la Comunità nei paesi candidati. Essa è stata creata ed è gestita dai Servizi della Commissione al fine di contribuire ad evitare i rischi di duplicazione e sovrapposizione nella pianificazione e nell'attuazione di progetti da parte della Commissione e degli Stati membri. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * Dovrebbe esistere una cooperazione stretta, a livello politico e tecnico, con i paesi candidati, nell'attuazione della dichiarazione congiunta con riferimento alla droga e delle sezioni relative alla droga del capitolo Giustizia ed affari interni dell'acquis comunitario. * I negoziati per la partecipazione dei paesi candidati ai lavori dell'OEDT devono essere portati a termine. * A livello politico in particolare, l'UE deve continuare ad incoraggiare i paesi candidati a dare sostegno politico alla creazione di basi istituzionali e giuridiche stabili per il lavoro in loco nel settore della droga ed all'instaurazione di effettive relazioni e cooperazione con l'OEDT, Europol ed altri organismi. I paesi candidati devono essere incoraggiati a rafforzare la loro capacità globale, in particolare in termini di capacità amministrativa e di cooperazione tra i diversi servizi interessati. * Devono essere ultimati i progetti attualmente in corso nel settore della droga nell'ambito del programma PHARE e dell'assistenza finanziaria di pre-adesione. In futuro, l'assistenza dovrebbe essere accordata su base di cofinanziamento o secondo altre modalità atte ad aumentare la sensibilizzazione al problema, e per stimolare un autentico impegno politico nella lotta contro la droga nei paesi beneficiari. * La base dati sui progetti d'assistenza tecnica attuati dagli Stati membri e dalla Comunità nei paesi candidati deve essere costantemente aggiornata. 3.5.2. Cooperazione internazionale Realizzazioni a livello nazionale * Gli Stati membri destinano risorse considerevole a progetti antidroga condotti nei paesi terzi, in particolare in America latina e nei Caraibi ed in Asia. * La cooperazione con i paesi TACIS e con l'Iran e l'Afghanistan è stata rafforzata dagli Stati membri. Inoltre, il Regno Unito svolge un ruolo guida nel coordinamento degli sforzi compiuti su scala internazionale per aiutare il governo afghano ad affrontare il problema della droga, come deciso nel corso della riunione dei donatori che si è svolta a Ginevra nell'aprile scorso. La Germania svolge un ruolo guida nello sviluppo delle capacità degli organismi di applicazione della legge afghani. L'Italia assume un ruolo analogo per quanto riguarda lo sviluppo del sistema giudiziario. * L'OCDP [39] rimane uno dei principali partner internazionali degli Stati membri, sia come fonte di know-how" sia come agenzia per l'attuazione dei progetti di cooperazione nei paesi terzi. [39] N Office for Drug Control and Crime Prevention (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità). Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello nazionale * Per quanto riguarda l'azione condotta a livello internazionale, gli Stati membri hanno fornito informazioni molto meno numerose che per altri aspetti del Piano d'azione. Ciò può indicare che gli Stati membri scelgono di destinare risorse alle regioni sulla base di criteri diversi da quelli attinenti la lotta contro la droga. Lo sviluppo di un'azione internazionale coordinata nel settore della droga potrebbe pertanto risultarne rallentato. Realizzazioni a livello dell'Unione europea * Come indicato nel Piano d'azione e nella comunicazione della Commissione del 2001, la Commissione concentra i suoi sforzi sui paesi e sulle regioni di produzione e di transito della droga, in particolare sui due principali circuiti di traffico della droga verso l'UE: il settore dell'eroina dall'Afghanistan fino all'UE, passando per l'Asia centrale, l'Iran, il Caucaso, la Turchia, l'Europa dell'Est ed i Balcani, ed il settore della cocaina dall'America latina attraverso i Caraibi. * Riguardo alla rotta dell'eroina, sono state intraprese diverse azioni nell'Asia centrale e nel Caucaso, nell'Europa orientale e in Turchia, intese a realizzare un "sistema di filtro" fra l'Afghanistan e l'Europa occidentale, che saranno affiancate da ulteriori programmi incentrati sulla riduzione sia della domanda sia dell'offerta di droga. Il Piano d'azione UE-Asia centrale in materia di droga è stato approvato dall'UE e dalle quattro repubbliche dell'Asia centrale. Il Pakistan è stato aggiunto recentemente all'elenco dei paesi che beneficiano di un trattamento commerciale preferenziale collegato alla promozione delle esportazioni e di attività generatrici di redditi suscettibili di sostituire la produzione ed il traffico di droghe (nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate (SPG Droghe)). * La Commissione sta lavorando, in Afghanistan, all'attuazione di un programma di riabilitazione effettivo incentrato sulla creazione di attività economiche alternative e di sistemi di credito nelle zone rurali, sul miglioramento generale e sul rafforzamento delle infrastrutture e dell'azione sociale a livello centrale e provinciale, preparando in tal modo il terreno ad uno sviluppo sostenibile nel lungo termine. Si stima che nel 2002, progetti dell'UE per un valore di circa 40 milioni di euro abbiano interessato le regioni dell'Afghanistan che dipendono dal papavero e le regioni che forniscono lavoro stagionale durante la stagione dei raccolti. * Quanto ai Balcani, il programma CARDS nel settore della Giustizia e affari interni considererà la droga, in particolare il narcotraffico, una priorità da affrontare anzitutto promuovendo la capacità globale di lotta contro la criminalità (capacità giuridica, investigativa, giudiziaria), quindi formando personale specializzato e finanziando una rete regionale di "intelligence" relativa alla droga. * In America latina e nei Caraibi, l'UE e gli Stati membri continuano ad essere particolarmente attivi in termini di dialogo politico, di finanziamento di progetti di cooperazione e di concessione di preferenze commerciali sotto forma del "GSP Droga" a favore dei paesi andini e dell'America centrale. Molti meccanismi di consultazione sono utilizzati per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento, quali i meccanismi di coordinamento e di cooperazione nel settore della droga tra l'UE, l'America latina ed i Caraibi ed il dialogo ad alto livello tra l'UE e la Comunità andina sulla droga. La Commissione sta programmando nel 2002 un'azione regionale con la regione andina, intesa a prevenire la diversione dei precursori. Con riferimento ai Caraibi e per dare continuità agli impegni assunti con il Piano di azione delle Barbados, il controllo della droga sarà uno dei settori finanziati dal 9° Programma regionale FES per i Caraibi (2002-2007). * Per quanto riguarda i paesi mediterranei, tutti gli accordi d'associazione con questi paesi (Israele, Tunisia, Marocco, Giordania, Egitto, Libano, Algeria e Siria [40]) stabiliti nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, contengono un articolo sulla droga, che riguarda la riduzione tanto dell'offerta che della domanda. L'attuazione di questi accordi contribuirà ad intensificare la cooperazione con i paesi mediterranei anche nel settore della droga. Un programma di cooperazione regionale nel settore Giustizia e affari interni, avviato in occasione della conferenza ministeriale Euro-Med 2002 a Valencia, individua nella lotta contro la droga una delle principali priorità per la cooperazione tra le due regioni. Un progetto di formazione del personale della polizia destinato a migliorare la cooperazione operativa nel settore di polizia, in particolare nella lotta contro il narcotraffico, è all'esame. [40] li accordi d'associazione con questi paesi sono stati tutti firmati, ad eccezione di quello con la Siria, che è in corso di negoziato. * L'impegno dell'UE in campo internazionale dovrebbe vertere anche su quei paesi terzi che sono produttori di droga o paesi di transito della droga verso l'Unione, quali la Russia, l'Ucraina, la Moldavia e la Bielorussia. Il Piano di azione dell'Unione europea su un'azione comune a favore della Federazione russa per combattere la criminalità organizzata individua nella lotta contro la droga una priorità della cooperazione giudiziaria e di polizia ai fini della lotta alla criminalità organizzata. Il Piano di azione nel settore della Giustizia e affari interni relativa all'Ucraina prevede un'assistenza contro il traffico di droga ed il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto sotto l'aspetto della prevenzione e della riabilitazione. Il Programma antidroga Bielorussia, Ucraina e Moldavia (BUMAD) mira a rafforzare le strutture giudiziarie ed amministrative ed a sostenere gli sforzi dei paesi interessati nella lotta contro il traffico di droga. * I progetti antidroga della Commissione sono in gran parte finanziati da linee di bilancio geografiche. Le spese per i progetti antidroga riconducibili a queste linee di bilancio sono integrate da spese che dipendono dalla linea di bilancio B7-6310 (programmi di cooperazione nord-sud nella lotta contro la tossicodipendenza), che è uno strumento globale e tematico di sviluppo di progetti pilota a livello regionale nel settore della droga. * Circa la metà dei progetti antidroga (e circa l'80% del finanziamento di questi progetti) attuati dall'UE ed i suoi Stati membri nei paesi in via di sviluppo riguardano l'America latina e i Caraibi. L'importo interessato in tali regioni ammonta a circa 241 milioni di euro. L'altra metà concerne progetti attuati in Asia sulla rotta dell'eroina (che ha ricevuto un finanziamento di circa 22 milioni di euro dall'UE) ed altri progetti in diversi paesi asiatici ed africani, ai quali l'UE ha fornito sostegno nella lotta contro la droga (40 milioni di euro). * I Servizi della Commissione hanno creato una base dati sui progetti d'assistenza tecnica attuati dagli Stati membri e dalla Comunità nei paesi terzi nel settore della droga. Essa è stata creata ed è gestita dai Servizi della Commissione affinché si evitino i rischi di duplicazione e di sovrapposizione nella pianificazione e l'attuazione di progetti da parte della Commissione e degli Stati membri. * La Commissione considera l'OCDP un partner internazionale importante nel contesto delle attività antidroga. Essa prenderà in considerazione altri settori di cooperazione e proseguirà la sua cooperazione finanziaria con l'UNDCP [41]. Altri organismi delle Nazioni Unite (ad esempio l'UNESCO e l'UNDP) attuano progetti dell'UE incentrati sulla droga o nei quali i problemi collegati con la droga costituiscono un elemento importante. [41] UN Drug Control Programme (Programma di controllo della droga delle Nazioni Unite). * Gli Stati membri dell'UE e la Commissione svolgono un ruolo attivo in seno alla Commissione Droga delle N.U. e nell'elaborazione delle posizioni dell'UE per le sue riunioni. * Il gruppo di Dublino offre all'Unione europea ed ai suoi Stati membri un meccanismo informale per discutere delle questioni politiche legate alla droga con un certo numero di partner internazionali importanti. Oltre all'esame specifico di questioni politiche, il gruppo di Dublino esamina la situazione della droga in determinate regioni sulla base di relazioni elaborate dalle sue presidenze regionali. Settori nei quali si rendono necessari ulteriori progressi a livello dell'Unione europea * L'azione internazionale potrebbe essere migliorata grazie ad un coordinamento più efficace dell'azione condotta nei paesi terzi a livello dell'UE. A tale riguardo, occorre fissare priorità geografiche chiare per l'azione antidroga dell'UE nei paesi terzi. * Gli obiettivi dell'Unione europea, come membro della Comunità internazionale, per quanto riguarda l'Afghanistan dovrebbero essere di aiutare il governo afghano ad eliminare la coltivazione del papavero che serve alla produzione dell'oppio e a smantellare le reti, porre fine alla dipendenza economica e sociale dagli oppiacei e ridurre la domanda di oppiacei e di altre droghe in Afghanistan ed in tutto il sud-ovest dell'Asia. L'assistenza internazionale a favore della lotta contro gli stupefacenti in Afghanistan deve essere coordinata. * La linea di bilancio B7-6310 (programmi di cooperazione nord-sud nella lotta contro la tossicodipendenza) ha formato oggetto di una recente valutazione esterna. L'importo disponibile di tale linea è stato recentemente ridotto. la Commissione sta studiando le modalità per dare seguito alle conclusioni e raccomandazioni della valutazione e alla decisione dell'autorità di bilancio. * L'UE ed i suoi Stati membri devono continuare ad elaborare le posizioni dell'UE nei consessi internazionali che trattano il problema della droga, in particolare la Commissione Droga delle N.U. * La base dati sui progetti d'assistenza tecnica attuati dagli Stati membri e dalla Comunità nei paesi terzi deve essere tenuta aggiornata. 4 Conclusioni e proposte Dall'adozione della strategia per la lotta contro la droga dell'UE nel dicembre 1999 e del Piano d'azione nel giugno 2000, progressi considerevoli sono stati compiuti nell'attuazione del Piano d'azione da tutti i partecipanti ed in tutti i settori interessati. * La strategia per la lotta contro la droga dell'UE ed il Piano d'azione antidroga 2000-2004 sono stati assunti a riferimento da tutti gli operatori chiamati a darne attuazione. Essi forniscono una cornice di riferimento per tutte le attività e le iniziative condotte nel settore della droga negli Stati membri ed a livello dell'UE. * Il Piano d'azione è un'iniziativa a tutto campo che comprende la gamma completa di attività nel settore della droga. * Numerose iniziative sono state adottate dal Consiglio sulla base della strategia e del Piano d'azione antidroga dell'UE e sono attualmente all'esame molte proposte importanti della Commissione o degli Stati membri (cfr. l'allegato 3). * Piani d'azione nazionali equilibrati sono stati elaborati da molti Stati membri secondo i principi del Piano d'azione dell'UE. Al contempo, molto rimane da fare, come evidenziato dall'analisi illustrata nella sezione 3 della presente comunicazione. Alcuni punti meritano un'attenzione particolare: * La questione delle droghe sintetiche deve rimanere una priorità assoluta per l'Unione europea ed i suoi Stati membri, come sottolineato dai Ministri della Giustizia e affari interni dell'UE riuniti in Danimarca nel settembre scorso. * È necessario sviluppare ulteriormente il sistema di valutazione delle politiche e delle attività antidroga adottate a livello nazionale e comunitario. La ricerca deve svolgere un ruolo importante in proposito, contribuendo all'adozione di un approccio basato su dati concreti. * Dovrebbe esistere una stretta cooperazione con i paesi candidati, nell'attuazione della dichiarazione congiunta sulla droga e delle parti relative alla droga del capitolo Giustizia ed affari interni dell'acquis comunitario. * Un coordinamento più efficace delle azioni condotte nei paesi terzi a livello dell'UE si rende necessario, in particolare per quanto riguarda i principali paesi produttori e di transito. Al fine di progredire nell'attuazione del Piano d'azione in materia di droga dell'UE e preparare la valutazione finale, la Commissione propone quanto segue: (a) Sarebbe opportuno stabilire delle priorità fra le attività individuate nel Piano d'azione, in modo da concentrare gli sforzi sulle attività fondamentali. Si dovrebbero, eventualmente, stabilire dei termini per il conseguimento di questi obiettivi prioritari. Un meccanismo di controllo dei progressi dovrebbe essere realizzato. (b) Un gruppo direttivo, costituito da rappresentanti della Commissione, della presidenza del Consiglio, di Europol e dell'OEDT dovrebbe essere istituito nel 2003 dalla presidenza e dalla Commissione. Il Parlamento europeo è invitato a designare il suo rappresentante nell'ambito di tale gruppo. Il gruppo direttivo potrebbe sorvegliare e guidare la preparazione della valutazione finale che la Commissione deve approntare. In particolare potrebbe impartire un orientamento circa la metodologia e gli strumenti di valutazione da applicare ai fini della valutazione. Il gruppo direttivo potrebbe anche assicurare la continuità tra le presidenze del Consiglio che parteciperanno al processo di valutazione. (c) Le iniziative nel settore della droga avviate durante il rimanente periodo di validità del Piano di azione dovrebbero vertere principalmente sulle azioni individuate nel Piano stesso. Il gruppo direttivo potrebbe contribuire ad assicurare la continuità in tali iniziative. (d) L'OEDT ed Europol dovrebbero comparare i dati sulla droga relativi al 2003 che saranno forniti dagli Stati membri con i dati di riferimento (1999), ai fini della valutazione finale del Piano d'azione. (e) Una conferenza potrebbe essere organizzata nel 2004, al fine di coinvolgere la società civile nello sviluppo futuro della politica antidroga dell'UE. (f) Sulla base dei contributi degli Stati membri, dell'OEDT, di Europol e della Commissione stessa, quest'ultima elaborerà una comunicazione sulla valutazione finale del Piano d'azione Piano entro fine 2004. (g) Il Consiglio europeo di Copenaghen approva la presente valutazione intermedia, le sue conclusioni e le proposte contenutevi. ALLEGATO I Sintesi delle risposte degli Stati membri al questionario sull'attuazione del Piano d'azione dell'UE per la lotta contro la droga (2000-2004) Introduzione Ai fini dell'esercizio di valutazione intermedia del Piano d'azione, gli Stati membri hanno risposto ad un questionario concernente i punti individuati nel suddetto Piano e che necessitano un'azione da parte loro. I servizi della Commissione hanno redatto un documento di lavoro ("Valutazione dei progressi") che illustra i contributi degli Stati membri su ciascun tema, nell'ordine stabilito nel Piano d'azione. La risposta di ciascuno Stato membro è riportata per ciascun tema significativo contenuto nel Piano d'azione. Il presente allegato contiene una sintesi delle risposte fornite per ogni singolo punto di azione. Copia integrale della "Valutazione dei progressi" è disponibile sul sito Europa. 1. Coordinamento 1.2.2 Creare un meccanismo di coordinamento/designazione di un coordinatore Tutti gli Stati membri riconoscono l'importanza di un coordinamento della politica anti-droga nell'intera amministrazione. Le impostazioni adottate sono molteplici e variano in funzione della struttura del paese. In alcuni casi, ad esempio in Francia, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Italia, Spagna e Regno Unito è stato designato uno specifico coordinatore nazionale. In altri casi, è un ministero a svolgere il ruolo di coordinatore nazionale (Irlanda). In alcuni altri paesi, è stata istituita una commissione interministeriale con l'incarico di coordinare la lotta in materia di lotta contro la droga (Austria, Grecia). 1.2.4 Assicurare un approccio equilibrato/coordinato La maggior parte dei paesi ha adottato un piano nazionale o una strategia nazionale di lotta contro la droga; è il caso, ad esempio, di Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. È incoraggiante notare che alcuni Stati membri hanno definito piani d'azione nazionali equilibrati, che rispecchiano il Piano d'azione dell'UE. Ciò non vale tuttavia per tutti gli Stati membri. 1.3.2 Impegno delle comunità locali I piani d'azione degli Stati membri contengono disposizioni volte a coinvolgere le comunità locali nella lotta anti-droga, in particolare nelle aree urbane. In proposito, si osserva negli ultimi tempi una tendenza generale al decentramento, spesso con competenze in materia di lotta anti-droga affidate a livello locale, soprattutto per gli aspetti della prevenzione. In questo contesto, le associazioni di residenti/genitori/comunità locali, o i gruppi di solidarietà, sono stati intensamente coinvolti in svariate attività su base volontaria. 1.4.2 Erogazione di fondi adeguati per la prevenzione L'attribuzione delle risorse avviene in molti modi e dipende dall'organizzazione amministrativa nazionale (livello nazionale, federale o locale). Alcuni paesi, quali Lussemburgo, Grecia o Regno Unito, segnalano un recente aumento delle risorse allocate, a volte dovuto all'attuazione del rispettivo piano d'azione nazionale per la lotta contro la droga. 1.5 Condivisione dell'informazione Le azioni degli Stati membri in materia vertono sull'utilizzo dell'OEDT e dei programmi Falcone e OISIN. Alcuni paesi hanno intrapreso, tra loro o con paesi terzi, iniziative bilaterali. Occasionalmente, hanno luogo specifiche cooperazioni di natura operativa. 2. Informazione e valutazione 2.1.1 Informazioni sui 5 indicatori chiave Tutti gli Stati membri si stanno adoperando per fornire dati comparabili ed affidabili sui cinque indicatori chiave. La maggior parte degli Stati membri ha adottato un approccio strutturato, tramite gruppi di lavoro specializzati. 2.1.4 Idoneo sostegno politico e finanziario Gli Stati membri ritengono di assicurare un idoneo sostegno finanziario alla raccolta e diffusione delle informazioni sui cinque indicatori chiave. 2.2.6 Valutazione delle azioni contro la criminalità connessa con la droga In alcuni paesi sono in corso i lavori volti ad istituire efficaci meccanismi di monitoraggio e valutazione di tali azioni. La valutazione non avviene ancora sistematicamente in tutti i paesi. Alcuni paesi (Belgio e Francia, ad esempio) hanno sollevato il problema della difficoltà di valutazione delle azioni in questo settore, dovute alla complessità e al numero di aspetti diversi di cui occorre tenere conto. La Grecia e l'Irlanda tuttavia sono riuscite a definire indicatori specifici. L'Italia formula un'interessante osservazione relativa alla necessità di rendere più comparabili gli indicatori a livello comunitario ed internazionale. 2.2.7 Studi sul ruolo delle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti Sono in corso numerosi progetti, ai quali partecipano le forze di polizia e le università. 3. Riduzione della domanda 3.1 Accordare maggiore priorità alla prevenzione ed alla riduzione della domanda 3.1.1. Ridurre la diffusione del consumo di droghe 3.1.1.1. Elaborare programmi di prevenzione (anche nelle scuole) Tutti gli Stati membri ritengono che sia importante elaborare questo tipo di programmi. In generale, l'attuazione di tali programmi è decentrata e le comunità locali, in cooperazione con gli operatori della società civile (insegnanti, genitori, ecc.), ne sono attivamente partecipi, come accade in Danimarca. Spesso tali programmi comprendono la prevenzione dell'uso, oltre che delle sostanze stupefacenti, anche di alcool e tabacco. Il Regno Unito e la Germania illustrano nei particolari alcuni progetti interessanti in corso d'attuazione. 3.1.1.3. Destinare risorse alle alternative alla droga Le azioni in questo settore sono normalmente realizzate a livello locale; negli Stati membri, i destinatari di tali azioni, generalmente condotte con l'aiuto di volontari, sono spesso i gruppi vulnerabili delle zone urbane svantaggiate. Lo sport è spesso proposto come alternativa. I Paesi Bassi indicano con precisione il bilancio destinato alle attività alternative alla tossicodipendenza. 3.1.1.4. Elaborare formule innovatrici per la prevenzione del consumo di droghe sintetiche In generale, gli Stati membri ritengono che il problema delle droghe sintetiche sia in aumento. Programmi specifici sono spesso attuati attraverso campagne d'informazione su Internet e nelle discoteche, la sensibilizzazione nelle scuole e la ricerca. 3.1.2 Ridurre i danni causati alla salute dall'uso di stupefacenti ed il numero di decessi per droga 3.1.2.1. Opera di avvicinamento (outreach work) ed altri servizi per i tossicodipendenti Svariati programmi di trattamento esistono negli Stati membri, compresi lo scambio di siringhe ed i trattamenti sostitutivi, la consulenza e l'opera di avvicinamento. Le ONG sono spesso coinvolte nell'attuazione di tali programmi. Complessivamente, gli sforzi mirano ad avvicinare le persone più difficili da raggiungere, ed alcuni paesi come la Svezia, il Portogallo ed il Regno Unito hanno recentemente intensificato i loro sforzi o aumentato le risorse destinate a questo settore. Molti paesi constatano che ulteriori servizi sarebbero necessari. 3.1.2.2. Innovatrici campagne di sensibilizzazione Esistono, in tutti gli Stati membri, programmi di sensibilizzazione destinati a gruppi specifici, quali i giovani delle zone svantaggiate, i frequentatori di discoteche o gli alcolizzati. È generalmente riconosciuto che i mass media spesso non sono il migliore mezzo di diffusione di tali campagne e che sarebbe opportuno integrarle con contatti diretti con i gruppi destinatari. 3.1.2.3. Ricorso a nuovi mezzi di comunicazione per le campagne informative In tutti gli Stati membri sono utilizzati sia " Call center" sia Internet. In alcuni casi, ad esempio nel Regno Unito, possono coesistere diversi siti Internet, ciascuno dedicato ad aspetti diversi (salute, prevenzione) o destinato a determinate categorie di utenti (giovani, frequentatori di discoteche, ecc.). 3.1.2.4. Debita attenzione agli aspetti della droga nella formazione di medici, assistenti sociali ed altri operatori del settore sanitario La formazione è considerata una priorità in tutti i paesi, tra l'altro per i medici di base, i medici dei penitenziari, gli infermieri ed i farmacisti. In Irlanda, sono organizzati corsi universitari specifici. In alcuni casi, sono in corso di attuazione nuove attività di formazione sui trattamenti sostituitivi, mentre in molti Stati membri questo tipo di formazione è ancora in fase progettuale. In alcuni paesi, i programmi di formazione sono sottoposti a periodiche e sistematiche revisioni e perfezionamenti. 3.1.2.5. Ricerche sul fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Numerosi lavori sono condotti in questo settore (con la partecipazione delle università e delle amministrazioni pubbliche), ad esempio in Germania e nel Regno Unito, ma non tutti gli Stati membri sono interessati. In alcuni casi, esistono già norme del codice della strada sulla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tutta l'UE, sono generalmente effettuati controlli sulle vittime di incidenti stradali per verificare se avessero consumato sostanze stupefacenti. 3.1.2.6. Strategie volte a migliorare l'accesso al trattamento dei tossicodipendenti difficili da raggiungere Tutti i paesi ritengono che queste strategie siano importanti. Le strategie seguite comprendono dei programmi di avvicinamento e programmi "a bassa soglia di accesso", centri d'accoglienza terapeutica (compresi i servizi di distribuzione e scambio di siringhe e trattamenti sostitutivi al metadone), tutti coordinati a livello locale. 3.1.2.7. Vaccinazione contro le epatiti A e B Un altro settore d'azione ritenuto importante dagli Stati membri è quello della riduzione dei rischi. L'attuazione di tale concetto varia tuttavia molto da un paese all'altro e, in alcuni casi, persistono problemi di ordine pratico (ad esempio, il trattamento non è sempre gratuito, i detenuti trasferiti in un altro penitenziario non portano a termine il ciclo di vaccinazione). L'epatite B sembra rivestire la massima priorità. 3.1.3 Aumentare significativamente il numero di tossicodipendenti trattati con esito positivo 3.1.3.1 Offrire ai consumatori di droghe una vasta gamma di trattamenti Tutti gli Stati membri forniscono una vasta gamma di trattamenti. La terapia sostitutiva con metadone, ad esempio, esiste in tutti gli Stati membri. Il trattamento proposto dipende dal gruppo di destinatari (minori, donne incinte). Le ONG sono spesso coinvolte nella fase d'attuazione del trattamento. La risposta della Grecia è particolarmente ricca di informazioni. 3.1.3.2 Erogare risorse sufficienti per i trattamenti Il finanziamento dei programmi di trattamento è gestito a livello locale nella maggior parte degli Stati membri. Il finanziamento è stato spesso incrementato, in modo da diminuire le liste d'attesa e differenziare maggiormente i tipi di trattamento disponibili. 3.1.3.3 Elaborare linee-guida sugli standard terapeutici ed i programmi di trattamento da valutare (scientificamente). Ricorso ai programmi comunitari La valutazione è effettuata sistematicamente soltanto in alcuni Stati membri (Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) e, anche in questo caso, a volte senza un metodo di valutazione coordinato. Tutti gli Stati membri garantiscono tuttavia un continuo monitoraggio dei tossicodipendenti in trattamento e cercano di migliorare la valutazione dei trattamenti. Alcuni paesi, ma non tutti, hanno anche elaborato delle specifiche linee-guida. 3.1.3.4 Adeguata attenzione alla riabilitazione e reinserimento sociale e professionale degli ex-tossicodipendenti Tutti gli Stati membri ritengono che queste misure siano molto importanti. La riabilitazione avviene spesso sia durante che al termine del trattamento tramite una formazione professionale (in particolare nei penitenziari) ed i programmi di accompagnamento che svolgono in proposito un ruolo fondamentale. L'aiuto finanziario del Fondo Sociale Europeo (ad esempio, nell'ambito dei programmi Urban, Integral, Equal, ecc..) è spesso richiesto a tal fine. 3.2 Avvalersi delle possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, in particolare in materia di tutela della salute e di ricerca 3.2.2 Fornire risorse adeguate alla ricerca sulla tossicodipendenza e la prevenzione Tutti gli Stati membri hanno adottato programmi di studio o di ricerca e dispongono spesso di organizzazioni istituite a tale scopo. I punti focali nazionali sono spesso associati a queste azioni. 3.2.3 Individuare nuovi settori d'intervento a livello europeo per ridurre i danni causati dalla droga Le reti dell'OEDT sono utilizzate in ampia misura per lo scambio di informazioni, in particolare sulle formazioni e le migliori prassi. In Scandinavia, sono state anche realizzate reti regionali. 3.3 Adottare una strategia a tutto campo 3.3.1 Elaborare ed attuare azioni per tutte le categorie d'età, ed in particolare per i bambini e gli adolescenti I bambini e gli adolescenti costituiscono una priorità per tutti gli Stati membri. Le iniziative in questo settore vedono spesso partecipi i gruppi di pari, i genitori e gli insegnanti. Anche gli operatori del livello locale o regionale partecipano spesso all'attuazione di queste iniziative. In questo settore, le iniziative irlandesi e francesi meritano di essere segnalate: costituzione, in Irlanda, di un gruppo di lavoro specializzato ed allocazione in Francia del 30% del bilancio MILDT alle azioni di questo tipo. 3.3.2 Affrontare la questione dei comportamenti a rischio e della dipendenza in generale (sostanze legali ed illecite) Tutti i paesi prevedono misure contro le droghe legali e le droghe illecite. 3.4 Prevenire la criminalità correlata alla droga, in particolare la delinquenza giovanile ed urbana 3.4.1.1 Elaborare programmi volti a promuovere le migliori prassi di prevenzione degli illeciti penali di questo tipo La polizia svolge un ruolo centrale in questo settore in tutta l'UE, sebbene anche le campagne informative nelle scuole rivestano grande importanza. Le ONG prendono a volte parte a tali programmi, come avviene ad esempio in Lussemburgo. La Danimarca ha organizzato un programma di ricerca, che dovrebbe beneficiare del sostegno finanziario del programma OISIN. Le università realizzano studi o lavori di ricerca sulla delinquenza giovanile urbana. 3.4.2 Istituire meccanismi concreti che offrano delle alternative alle carceri, soprattutto per i giovani che commettono reati di droga Numerose alternative sono proposte dagli Stati membri, ma subordinate all'accettazione di un trattamento da parte dei tossicodipendenti. La formula dei servizi socialmente utili è spesso utilizzata a tal fine. La cooperazione interministeriale (tra i ministeri della sanità e dell'interno) negli Stati membri sembra essere efficace. In Finlandia, ricerche sono in corso per trovare nuovi provvedimenti alternativi alla detenzione. In Irlanda, è stata istituita una giurisdizione pilota competente in materia di droga al fine di affrontare tali aspetti in modo più efficace. Il progetto pilota sarà oggetto di valutazione. 3.4.3 Intensificare gli sforzi per offrire ai carcerati e a chi esce dal carcere programmi di prevenzione o terapeutici ed adottare misure di riduzione dei rischi per la salute Questo aspetto è affrontato con molta serietà da tutti i paesi. Le relative strategie variano da un paese all'altro, ma tutte mirano ad indurre altri tossicodipendenti a sottoporsi a trattamento terapeutico. Uno dei punti comuni di tali strategie è la creazione di reparti "senza droga" negli istituti penitenziari, nei quali si fa spesso ricorso a trattamenti alternativi al metadone e a consulenze. 3.4.4 Esaminare i risultati di uno studio dell'OEDT sul trattamento riservato ai tossicodipendenti dal sistema giudiziario e le modalità per condividere le migliori prassi in questo settore Pochi paesi fanno direttamente riferimento allo studio dell'OEDT. L'Irlanda ha adottato una impostazione innovatrice che prevede la creazione di giurisdizioni specializzate per i casi di droga. Il Regno Unito propone di utilizzare la rete europea di prevenzione della criminalità come luogo di scambio delle migliori prassi. 3.5 Formazione e scambio di esperienze in materia di prevenzione del consumo di droga 3.5.1 Promuovere l'istituzione di una qualificazione coordinata nel settore della prevenzione della tossicodipendenza Gli Stati membri annettono importanza a tale aspetto, sebbene in alcuni casi non esista ancora una formale qualificazione e siano necessari sforzi in tal senso. Alcuni paesi (la Francia, ad esempio) organizzano centri o attività di formazione specializzati, in particolare per gli insegnanti. 3.5.2 Ideare e realizzare una rete di formatori del settore socio-sanitario che lavorino a contatto con i consumatori di droga Molti paesi hanno costituito reti nel settore sanitario, benché non sempre siano state concepite specificamente per la lotta contro la tossicodipendenza. La Finlandia ed il Lussemburgo, ad esempio, dispongono di reti operative in questo settore. 3.5.3 Promuovere lo scambio delle migliori prassi nel settore della prevenzione e segnalare i programmi agli altri Stati membri ed alla Commissione La rete EDDRA dell'OEDT è utilizzata come strumento di scambio di informazioni e, in questo contesto, i punti focali nazionali svolgono un ruolo centrale. Alcuni paesi citano anche il Gruppo Pompidou ed il Gruppo orizzontale "Droga" come importanti luoghi di condivisione delle informazioni in questo settore. Anche Internet è citato per la sua utilità. 4. Riduzione dell'offerta 4.1 Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti e la connessa criminalità, organizzata e comune, ed intensificare la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria tra gli Stati membri 4.1.1 Ridurre significativamente, nell'arco di cinque anni, la disponibilità delle droghe illecite 4.1.1.1 Assicurare alle frontiere esterne dell'UE un livello elevato ed uniforme di sicurezza, anche tramite l'istituzione di squadre comuni di controllo Sono stati fatti sforzi per intensificare la cooperazione nazionale ed internazionale. Negli Stati membri, squadre comuni (unità interforze) tra i servizi di polizia, le dogane e la polizia di frontiera. La Francia ha concluso anche accordi bilaterali per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti via mare, mentre diversi Stati membri hanno avviato, con i paesi candidati, progetti finanziati dal programma PHARE. 4.1.1.3 Intensificare la lotta al traffico illecito di droga via mare La formazione del personale è in fase avanzata negli Stati membri ed è spesso integrata da scambi di personale operativo. Il sistema europeo Mar-info e la rete RALPH (che collega i porti di Amsterdam, Anversa, Le Havre, Felixstowe e Amburgo) rappresentano importanti strumenti d'azione. Anche la cooperazione tra i paesi scandinavi funziona correttamente. L'articolo 17 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è spesso citato dagli Stati membri come base giuridica dei loro interventi in questo settore. 4.1.1.4 Considerare le possibilità di integrare le informazioni della polizia scientifica e degli organismi di contrasto al fine di individuare la produzione ed il traffico di droghe sintetiche. Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni sull'analisi di campioni prelevati dalle droghe sequestrate L'attuazione del progetto CASE è una priorità per tutti gli Stati membri. Progetti sull'ecstasy sono in corso in Germania, Belgio, Danimarca e Finlandia, mentre la Francia adotta misure per armonizzare i metodi d'analisi delle droghe sintetiche, per migliorare la comparabilità dei risultati e lo scambio di informazioni. Nei paesi nordici, è stata realizzata una rete per lo scambio di campioni. L'Irlanda e la Grecia sottolineano l'importanza del sistema di allarme rapido in questo settore. 4.1.1.5 Migliorare la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, in particolare con programmi di scambi e di formazione Gli Stati membri sottolineano l'utilità dei programmi comunitari PHARE, OISIN, TACIS e Falcone. Sono state adottate iniziative di cooperazione bilaterale tra il Regno Unito ed i Paesi Bassi (Anglo-Dutch Forum) e tra Francia, Germania e Paesi Bassi (azione Mercure). 4.1.1.6 Attuare la strategia dell'Unione europea, sulla base di progetti, per l'applicazione della legge contro la criminalità organizzata transnazionale al fine di contrastare il traffico di droga Molti paesi hanno utilizzato i finanziamenti del programma OISIN per instaurare una cooperazione con i paesi limitrofi. Anche Europol è stato citato varie volte. 4.1.2 Ridurre significativamente, nell'arco di cinque anni, il riciclaggio di denaro ed il traffico illecito di precursori 4.1.2.2 Adottare misure concrete contro il riciclaggio L'applicazione della direttiva 2001/97/CE (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività illecite) è una priorità per tutti gli Stati membri. Il coordinamento tra le autorità nazionali è stato rafforzato in alcuni casi (Francia), mentre in altri sono state istituite nuove strutture (Irlanda). Si registra l'avvio di cooperazione internazionale tra le Unità d'intelligence finanziaria (FIU). Anche il GAFI è citato da diversi paesi. 4.1.2.3 Migliorare il sistema di analisi e di scambio di informazioni tra le Unità d'intelligence finanziaria La decisione-quadro del Consiglio del 17 ottobre 2000 costituisce la base giuridica dell'azione degli Stati membri in questo settore ed ha indotto molti paesi a definire piani d'azione specifici. Sono in corso iniziative bilaterali (ad esempio, tra Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Lussemburgo e Italia) come progetti pilota per la rete delle Unità di informazione finanziaria. La Spagna svolge un ruolo importante nella cooperazione con le nuove Unità di informazione finanziaria dei paesi dell'America latina. 4.1.2.6 Formazione del personale doganale e di polizia sul tema della lotta contro la diversione dei precursori La maggior parte degli Stati membri offre una specifica formazione per il personale delle dogane e di polizia, mentre tale formazione è ancora limitata in altri paesi. Molti paesi non fanno alcun riferimento alle industrie chimiche e farmaceutiche, sebbene l'Irlanda e la Finlandia abbiano adottato misure volte a promuovere la cooperazione tra questi settori per garantire controlli più efficaci. In Germania, sono stati organizzati seminari in collaborazione con Europol. 4.2 Avvalersi pienamente delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, in particolare degli articoli relativi al controllo delle droghe, alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria, così come delle norme minime comuni 4.2.1 Istituire non appena possibile squadre investigative comuni composte da personale delle Forze di polizia, delle dogane e di altri servizi di applicazione della legge La maggior parte degli Stati membri non si è ancora dotata di squadre investigative comuni. Esiste spesso una cooperazione ad hoc, quando è necessario, ma non in forma ufficiale ed istituzionalizzata. In generale, gli Stati membri sembrano soddisfatti della cooperazione che si è instaurata tra i loro organismi di contrasto, le forze di polizia e le autorità doganali. 4.2.2 Intensificare, se opportuno con l'aiuto di Europol, la cooperazione nella lotta contro il traffico di droga ed istituire squadre comuni per il contrasto del traffico di droga tra Stati membri Gli Stati membri sottolineano il ruolo di Europol nella lotta contro i traffici di droga che interessano più di un paese. La cooperazione regionale (ad esempio, nell'ambito del gruppo Hazeldonk che riunisce il Benelux e la Francia e nei paesi nordici) è ben sviluppata, sebbene il ricorso a squadre veramente comuni sia ancora limitato. La Francia ed il Belgio stanno istituendo un centro di cooperazione di polizia e doganale a Tournai. 4.2.3 Incoraggiare la cooperazione regionale nei settori in cui si incontrano i medesimi problemi in materia di droga La cooperazione regionale esiste e progredisce. Lo scambio di informazioni e di ufficiali di collegamento è la forma di cooperazione più comune. 4.2.5 Promuovere nuove tecniche investigative e la ricerca e la documentazione sulla criminalità correlata alle droghe Le nuove tecnologie (quali Internet) sono utilizzate in tutti gli Stati membri e le nuove tecniche investigative sono costantemente migliorate. La Spagna sta attuando un progetto finanziato dal programma OISIN. 5. A livello internazionale 5.1 Integrare progressivamente i paesi candidati ed intensificare la cooperazione internazionale con gli altri paesi e le organizzazioni internazionali 5.1.3 Continuare a sostenere i paesi candidati nel loro impegno di contrasto della tossicodipendenza e del traffico di droga Tutti i paesi sono attivi ed hanno destinato risorse considerevoli alla cooperazione con i paesi candidati. Il programma PHARE è il principale strumento d'intervento in questo settore ed il gemellaggio ne è una componente essenziale. Tra le altre, sono citate iniziative quali la Riunione straordinaria del Gruppo orizzontale "droga" alla quale partecipavano i paesi candidati, nonché la Conferenza UE-paesi candidati (entrambe tenutesi nel giugno 2002). Molti paesi hanno concluso accordi di cooperazione con paesi limitrofi, ad esempio la Task Force del Mar Baltico. Non si cita alcuna cooperazione con la Turchia. 5.1.5 Dare attuazione al patto di preadesione sulla criminalità organizzata ed estenderla a tutti i paesi candidati Il programma PHARE è il principale strumento per l'intensificazione della cooperazione con i paesi candidati. Alcuni Stati membri, quali Irlanda, Austria o Lussemburgo, hanno avviato iniziative bilaterali. 5.2 Promuovere la cooperazione internazionale e l'integrazione del controllo delle droghe nella cooperazione allo sviluppo dell'UE e sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e dell'UNDCP 5.2.2 Coordinare i progetti nei paesi terzi Tutti i paesi ritengono che tale coordinamento sia importante. Il programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga (UNDCP) è il principale strumento di intervento, benché i progetti nei paesi terzi siano anche coordinati dal Gruppo di Dublino e dai gruppi "mini-Dublino". Sono in fase di realizzazione altri progetti regionali, ad esempio quelli dei paesi baltici, che sono coordinati dal Consiglio dei Ministri nordico. 5.2.3 Rafforzare la cooperazione con le organizzazioni multilaterali ed internazionali Tutti gli Stati membri cooperano con l'UNDCP, e molti rientrano nel gruppo dei principali donatori dell'UNDPC, presieduto dalla Finlandia nel 2002. Interventi strategici dell'UNDCP in determinate regioni (ad esempio l'Afganistan) sembrano di particolare rilievo. Viene riconosciuta anche l'utilità di altre istanze, quali il Gruppo di Dublino, il Gruppo Pompidou o CICAD. 5.2.4 Continuare ad erogare risorse adeguate per l'attuazione dei programmi L'UNDCP è l'organizzazione chiave in questo settore ed ha ricevuto fondi ingenti dagli Stati membri. L'Italia ha fornito informazioni particolareggiate sui suoi contributi finanziari ai programmi dell'UNDPC. In alcuni casi (Regno Unito, Portogallo), le spese sono aumentate significativamente. Accordi di cooperazione bilaterale sono stati anche conclusi, in alcuni casi, con i paesi limitrofi. Diversi paesi fanno presente che i pertinenti dati sono trasmessi periodicamente al Gruppo orizzontale "Droga". 5.2.5 Assicurare che, nelle relazioni con i paesi terzi non candidati ed extraeuropei, tutti gli strumenti PESC pertinenti tengano pienamente conto degli obiettivi perseguiti dalla strategia anti-droga dell'UE e contribuiscano alla loro realizzazione Molti Stati membri non hanno fornito informazioni su questo punto. Il Gruppo orizzontale "Droga" è considerato l'idoneo organismo di coordinamento degli interventi internazionali in materia di droga. L'UNDCP svolge anche un ruolo importante in questo settore. 5.2.6 Elaborare un piano d'azione con il nord-Africa ed attuare i piani d'azione elaborati con l'America latina, i Caraibi e l'Asia centrale Alcuni Stati membri non hanno fornito informazioni su questo punto. Altri forniscono invece informazioni interessanti, in particolare Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. 5.2.7 Aiutare i paesi terzi a sviluppare sistemi anti-riciclaggio Gli Stati membri ritengono che il GAFI ed i suoi sottogruppi regionali siano essenziali per promuovere lo sviluppo di sistemi anti-riciclaggio di capitali illeciti. Anche il ruolo del gruppo EGMONT viene sottolineato e la Francia fornisce precisazioni al riguardo. In Scandinavia esiste anche una certa cooperazione regionale. 5.2.8 Favorire l'elaborazione di indicatori comuni internazionali Pochi Stati membri hanno fornito informazioni su questo punto. Alcuni paesi citano la cooperazione con l'OEDT, l'UNDCP e all'interno del Gruppo Pompidou in vista di definire indicatori comuni. Tuttavia tale cooperazione si trova soltanto nella fase iniziale. 5.2.9 Integrare la lotta contro la droga nei programmi di cooperazione sovranazionale (in particolare con i paesi in via di sviluppo), come questione trasversale Pochi Stati membri hanno fornito informazioni su questo punto. La lotta contro la droga rientra nell'ambito più esteso della politica estera. ALLEGATO 2 ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA (2000-2004): TABELLA DI CONTROLLO DEI PROGRESSI REALIZZATI, DESTINATA ALLA COMMISSIONE, ALL'OEDT E AD EUROPOL >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 3 Normativa dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2002) A. Normativa dell'Unione europea adottata nel periodo 2000-2002 (in ordine di data) - Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006). GU L 271 del 9.10.2002 - pag. 1 - Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS). GU L 203 dell'1.8.2002 - pag. 5 - Regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92. GU L 180 del 10.7.2002 - pag. 5 - Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. GU L 162 del 20.6.2002 - pag. 1 - Regolamento (CE) n. 988/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. GU L 151 dell'11.6.2002 - pag. 1 - Risoluzione del Consiglio sull'inserimento dei programmi in materia di droga nei programmi di studio scolastici. CORDROGUE 4 REV 3 - 8.5.2002 - Raccomandazione del Consiglio del 25 aprile 2002 sul miglioramento dei metodi di indagine operativa nella lotta contro la criminalità organizzata connessa con il traffico organizzato di droga: indagine sull'organizzazione del traffico di droga e simultanea indagine sulla sua struttura economico-patrimoniale. GU C 114 del 15.5.2002 - pag. 1 - Raccomandazione del Consiglio del 25 aprile 2002 sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le differenti unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori. GU C 114 del 15.5.2002 - pag. 3 - Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla prevenzione dell'uso di droga ricreativo. CORDROGUE 2 REV 3 - 15.4.2002 - Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA. GU L 63 del 6.3.2002 - pag. 14 - Dichiarazione congiunta sulla droga dei Ministri dell'Unione europea in associazione con la Commissione e i paesi candidati. CORDROGUE 7 REV 2 - 15.2.2002 - Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - GU L 346 del 31.12.2001 - pag. 1 - Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. GU L 344 del 28.12.2001 - pag. 76 - Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. GU C 326 del 21.11.2001 - pag. 1 - Risoluzione del Consiglio relativa all'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga sviluppati dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). CORDROGUE 67 - 15.11.2001 - Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates). GU L 186 del 7.7.2001 - pag. 11 - Decisione quadro del consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. GU L 182 del 5.7.2001 - pag. 1 - Regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. GU L 153 dell'8.6.2001 - pag. 4 - Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità. GU 153 dell'8.6.2001 - pag. 1 - Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate. GU L 150 del 6.6.2001 - pag. 1 - Piano d'azione contro la droga UE-Asia centrale. CORDROGUE 25 - 13.3.2001 - Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa al ravvicinamento delle statistiche sull'applicazione della legge in materia di sequestri di droga e precursori deviati. STUP 29/2001, STUP 26/2001 - Conclusioni del Consiglio relative alla messa in rete delle informazioni sulle tendenze e sui modelli emergenti nel campo dell'abuso di stupefacenti e delle tossicodipendenze plurime e dei rischi connessi. GU C 17 del 19.1.2001 - pag. 2 - Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche. GU C 10 del 12.1.2001 - pag. 1 - Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni. GU 271 del 24.10.2000 - pag. 4 - Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. GU L 257 dell'11.10.2000 - pag. 23 - Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. GU L 253 del 7.10.2000 - pag. 1 - Regolamento (CE) n. 1610/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. GU L 185 del 25.7.2000 - pag. 30 B. Normativa dell'Unione europea in corso di esame - Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. - Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dei rischi associati alla tossicodipendenza. - Iniziativa del Regno di Spagna concernente la conclusione di una convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali. - Progetto di raccomandazione del Consiglio trattamento dei tossicodipendenti criminali nel quadro dell'esecuzione delle condanne. - Progetto di risoluzione del Consiglio sulla classificazione generica delle nuove droghe sintetiche. - Progetto di raccomandazione del Consiglio che stabilisce un protocollo di esecuzione sul prelievo di campioni della droga sequestrata.