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Document 52002AG0045

    Posizione comune (CE) n. 45/2002, del 3 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

    GU C 197E del 20.8.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AG0045

    Posizione comune (CE) n. 45/2002, del 3 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

    Gazzetta ufficiale n. C 197 E del 20/08/2002 pag. 0001 - 0005


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2002

    definita dal Consiglio del 3 giugno 2002

    in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

    (2002/C 197 E/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

    (2) Il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000)(4).

    (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non vengano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

    (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE(5) presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE(6), un elenco contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

    (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(7), contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2.

    (6) La direttiva 98/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(8), e più in particolare dell'allegato I, presenta 20 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, mentre la direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(9), e più in particolare dell'allegato I, presenta due sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

    (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.

    (8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(10), e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro(11),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Le sostanze riportate nell'allegato sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice, ai sensi rispettivamente dei punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ...(12) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ...(13)

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

    (2) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 2002 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 521/2001/CE (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1).

    (5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

    (6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE (GU L 286 del 30.10.2001, pag. 27).

    (7) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

    (8) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2000/368/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 108).

    (9) GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1.

    (10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    (11) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).

    (12) Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (13) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO

    Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Punto 30 - Sostanze mutagene: categoria 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 14 maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR)(1).

    La proposta si fonda sull'articolo 95 del trattato.

    2. Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura il 5 febbraio 2002(2).

    3. Il Comitato economico e sociale ha emesso un parere il 12 settembre 2001(3).

    4. Il 3 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

    II. OBIETTIVO

    La proposta della Commissione si prefigge di aggiungere all'allegato I della direttiva 76/769/CEE un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2. La proposta stabilisce che tali sostanze non possano essere usate in sostanze e preparati immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    1. Il Consiglio ha iniziato l'esame della proposta verso la metà del 2001. La posizione comune del Consiglio è identica alla proposta della Commissione.

    2. Il 5 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato due emendamenti che propongono di estendere le restrizioni ai prodotti e chiedono alla Commissione di presentare proposte in tal senso entro il 30 giugno 2002.

    3. In generale il Consiglio condivide la preoccupazione del Parlamento europeo per quanto riguarda le sostanze CMR contenute nei prodotti. Tuttavia il Consiglio non può accettare l'estensione del campo di applicazione della direttiva, come proposto dal Parlamento europeo, se ciò non si basa su una valutazione scientifica o una valutazione del rischio. A norma dell'attuale quadro legislativo spetta agli Stati membri e alla Commissione determinare, in base ad una valutazione del rischio, se le sostanze e i preparati nonché i prodotti che li contengono costituiscano un rischio per la salute pubblica o per l'ambiente. A tale proposito occorre ricordare che esiste un grandissimo numero di sostanze CMR e che esse sono contenute in un numero indefinito di prodotti. Un approccio al problema delle sostanze CMR basato sui prodotti sarebbe pertanto impossibile da applicare in pratica nell'attuale quadro legislativo.

    Inoltre il Consiglio ritiene che le restrizioni proposte per talune sostanze CMR e per i preparati che le contengono rappresentino misure adeguate per limitare l'uso di tali sostanze, misure che dovrebbero essere adottate senza indugio. Di conseguenza il Consiglio non può accogliere i due emendamenti del Parlamento e li ha respinti.

    IV. CONCLUSIONE

    Il Consiglio considera che le misure previste nella posizione comune offrano una soluzione equilibrata, basata sulla procedura comunitaria di valutazione del rischio, che assicura un alto livello di protezione della salute e dei consumatori.

    Inoltre il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio sulla Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche adottate il 7 e 8 giugno 2001, in particolare i punti 9 e 19 in cui esso:

    - "Riafferma il proprio impegno riguardo allo sviluppo di una nuova politica in materia di sostanze chimiche e di un nuovo sistema comunitario di gestione delle stesse (sostanze e preparati) che comprenda come affrontare nella normativa le sostanze chimiche nei prodotti";

    e

    - "Riconosce che esiste l'esigenza di attribuire all'industria, ivi inclusi gli utilizzatori industriali a valle, il compito di generare dati e informazioni sulle sostanze chimiche e di valutare e gestire i rischi derivanti dal loro uso, consentendo alle autorità di concentrare l'attenzione sulle sostanze della massima priorità".

    A giudizio del Consiglio le misure proposte nella nuova politica in materia di sostanze chimiche miglioreranno considerevolmente l'efficacia della gestione del rischio connesso con le sostanze pericolose, incluse le sostanze CMR, contenute nei prodotti.

    (1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

    (2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (3) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.

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