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Document 52002AA0010
Opinion No 10/2002 on a Commission proposal for amendment of the constituent acts of Community Bodies following the adoption of the New Financial Regulation
Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario
Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario
GU C 285 del 21.11.2002, p. 4–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario
Gazzetta ufficiale n. C 285 del 21/11/2002 pag. 0004 - 0006
Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE) (2002/C 285/02) LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, vista la richiesta di parere da parte della Commissione europea, in data 18 luglio 2002, su una proposta di emendamento degli atti costitutivi degli organismi comunitari [documento COM(2002) 406 def.]; HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: 1. Riguardo agli organismi indicati all'articolo 185, paragrafo 1, del nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) (qui di seguito chiamato "il regolamento finanziario CE"), la proposta concerne: - la nomina e il rinnovo del mandato del direttore dell'organismo - l'audit interno - la procedura di adozione delle norme finanziarie dell'organismo - la predisposizione e l'adozione del bilancio e della tabella dell'organico - la presentazione dei conti annuali e la procedura di discarico - l'adozione della relazione annuale sulle attività dell'organismo - l'applicazione del regolamento n. 1049/2001 ai documenti degli organismi. 2. Le disposizioni sulla nomina del direttore dell'organismo danno, in particolare, la possibilità di rinnovarne il mandato in una procedura cui non possono partecipare altri candidati. È previsto che tale proroga del mandato possa essere proposta solo dalla Commissione e che la decisione definitiva sia presa dal consiglio di amministrazione dell'organismo. A parere della Corte, tale procedura porterebbe ad una maggiore dipendenza del direttore dell'organismo da coloro che nella Commissione sono responsabili della proposta di proroga del suo mandato. 3. Per quanto riguarda l'audit interno, la disposizione in materia ripete letteralmente la disposizione di cui all'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario CE. La Corte non vede la necessità di ripetere una disposizione che è già prevista in un testo legislativo avente lo stesso valore giuridico. 4. La proposta non prevede che la Corte dei conti sia consultata prima dell'adozione o della modifica del regolamento finanziario degli organismi. In futuro sarà consultata solo la Commissione. Nella motivazione la Commissione dà la seguente spiegazione: "Per l'adozione del regolamento finanziario individuale di ogni agenzia, sarà competente il rispettivo consiglio di amministrazione, od organo equivalente, dell'organismo (dopo la consultazione della Commissione). Ciò armonizzerà notevolmente le singole procedure. Attualmente, dell'adozione del regolamento finanziario di ogni organismo è responsabile il Consiglio o il consiglio di amministrazione, o un organo equivalente, con la partecipazione o meno a questo iter della Commissione e della Corte dei conti. Queste differenze sono semplici contingenze storiche dello sviluppo delle agenzie e non sono giustificate obiettivamente". Per quanto riguarda il ruolo della Corte, questa spiegazione è errata. Attualmente tutti gli atti costitutivi degli organismi comunitari esigono il parere della Corte prima dell'adozione del rispettivo regolamento finanziario(2). La Corte si rammarica del fatto che la proposta dia scarsa importanza al regolamento finanziario degli organismi comunitari privandoli dei servizi della Corte in materia di consulenza. A parere della Corte, la Commissione, data la natura della sua funzione, non deve svolgere il ruolo di coscienza finanziaria delle Comunità, né provvedere a far rispettare i principi della normativa di bilancio e della contabilità pubblica per quanto riguarda le norme finanziarie degli organismi comunitari. 5. Riguardo alla predisposizione del bilancio si prevede quanto segue: - il consiglio di amministrazione prepara entro il 15 febbraio lo stato di previsione delle entrate e delle spese in base ad un progetto elaborato dal direttore, - il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo alla Commissione europea questo stato di previsione corredato di un progetto di tabella dell'organico, - questi documenti sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e l'autorità di bilancio decide in merito agli stanziamenti ed alla tabella dell'organico, - il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'organismo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. La Corte non ha commenti in merito. 6. Riguardo alla presentazione dei conti ed alla procedura di discarico, la proposta prevede quanto segue: - entro il 1o marzo successivo ad ogni esercizio finanziario, il contabile dell'organismo invia i conti provvisori, corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio, al contabile della Commissione, - entro il 31 marzo il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'organismo, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria, alla Corte di conti. La relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria è inviata anche al Consiglio e al Parlamento, - il direttore compila i conti definitivi dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori in conformità dell'articolo 129 del regolamento finanziario CE, - il consiglio di amministrazione dell'organismo formula un parere su tali conti definitivi, - entro il 1o luglio il direttore trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed alla Corte dei conti, insieme al parere del consiglio di amministrazione, - entro il 30 settembre il direttore trasmette alla Corte dei conti la risposta alle osservazioni della Corte. Egli invia parimenti questa risposta al consiglio di amministrazione, - il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio, per l'anno n, entro il 30 aprile dell'anno n + 2. Per quanto riguarda i conti provvisori, queste disposizioni esplicitano quanto è già previsto nel regolamento finanziario CE. Nondimeno, la Corte coglie l'occasione per ricordare la sua dottrina in materia, che ha esposto nel suo parere n. 2/2001(3): "I rendiconti finanziari provvisori sono rendiconti finanziari esaurienti e coerenti, debitamente compilati entro i termini stabiliti. Sono provvisori soltanto in quanto la Commissione non li ha ancora adottati formalmente o in quanto possono, all'occorrenza, essere oggetto di rettifiche proposte dai servizi della Corte. Tuttavia, questi ultimi non possono in nessun caso assistere la Commissione nella compilazione dei rendiconti finanziari consolidati definitivi. Questa responsabilità, di carattere amministrativo e contabile, compete unicamente ai servizi della Commissione ed è incompatibile con la funzione di controllo esterno della Corte." 7. Per quanto riguarda le relazioni annuali sull'attività degli organismi comunitari, la Corte trova sorprendente che il termine di consegna di queste relazioni sia fissato al 15 giugno dell'anno n + 1. Un termine di quasi sei mesi dopo la fine dell'anno in questione è eccessivo. Di conseguenza, la Corte non potrà tener conto di queste relazioni annuali sull'attività poiché essa è tenuta a trasmettere le proprie osservazioni sui conti e sulla gestione degli organismi comunitari entro e non oltre il 15 giugno. 8. La Corte ricorda che la Commissione, nel suo progetto di regolamento della Commissione sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario CE, ha proposto una disposizione(4) per sospendere il direttore dalle sue funzioni di ordinatore. La Corte conviene che tale procedura dovrebbe essere istituita come meccanismo di salvaguardia. Tuttavia, è difficile immaginare una situazione in cui il direttore è sospeso dalle funzioni di ordinatore continuando ad assolvere i suoi altri compiti quale direttore dell'organismo comunitario. Pertanto, la Corte propone di inserire una disposizione concernente l'eventuale sospensione del direttore negli atti costitutivi degli organismi comunitari anziché nel regolamento finanziario quadro. Tale disposizione potrebbe essere di questo tenore: "Per evitare gravi conseguenze per gli interessi dell'organismo comunitario, il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere il direttore dalle sue funzioni. Esso nominerà un direttore provvisorio, che resterà in carica fino a che il consiglio non abbia preso una decisione definitiva." Questo parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 25 e 26 settembre 2002. Per la Corte dei conti Juan Manuel Fabra Vallés Presidente (1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (2) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/75 del 10 febbraio 1975 (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Salonicco). Articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1365/75 del 26 maggio 1975 (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Dublino). Articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1210/90 del 7 maggio 1990 (Agenzia europea per l'ambiente - Copenaghen). Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1360/90 del 7 maggio 1990 (Fondazione europea per lo sviluppo professionale - Torino). Articolo 11, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 302/93 dell'8 febbraio 1993 (Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze - Lisbona). Articolo 57, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del 22 luglio 1993 Agenzia europea di valutazione dei medicinali - Londra). Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2062/94 del 18 luglio 1994 (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Bilbao). Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2965/94 del 28 novembre 1994 (Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea - Lussemburgo). Articolo 12, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1035/97 del 2 giugno 1997 (Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia - Vienna). Articolo 9 del regolamento (CE) n. 2667/2000 del 5 dicembre 2000 (Agenzia europea per la ricostruzione - Salonicco). Articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del 15 luglio 2002 (Agenzia europea per la sicurezza aerea). Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002 (Agenzia europea per la sicurezza marittima). Articolo 37 della decisione 2002/187/JHA del Consiglio del 28 febbraio 2002 (Eurojust). Articolo 138 del regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno - Alicante). Articolo 112 del regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 (Ufficio comunitario delle varietà vegetali - Angers). (3) GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1, osservazioni sull'articolo 118. (4) Articolo 46 del SEC(2002) 836 def. del 17 luglio 2002.