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Document 52001XX0609(01)

    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni d'imprese formulato nell'80a riunione, del 27 giugno 2000, in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno

    GU C 166 del 9.6.2001, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XX0609(01)

    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni d'imprese formulato nell'80a riunione, del 27 giugno 2000, in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno

    Gazzetta ufficiale n. C 166 del 09/06/2001 pag. 0033 - 0033


    Parere

    del comitato consultivo in materia di concentrazioni d'imprese formulato nell'80a riunione, del 27 giugno 2000, in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/M.1813 - Industri Kapital/Dyno

    (2001/C 166/09)

    1. Il comitato consultivo ritiene, come la Commissione, che l'operazione prospettata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Il comitato consultivo concorda inoltre con la Commissione sul fatto che tale operazione abbia dimensione comunitaria, che costituisca un caso oggetto di cooperazione ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 24 di detto accordo, e debba quindi essere valutata dalla Commissione in cooperazione con l'autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 58 dell'accordo SEE.

    2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che vi siano mercati distinti per le resine urea-formaldeide, le resine fenolo-formaldeide, la formaldeide e il metanolo.

    3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, per quanto riguarda i prodotti in plastica per la movimentazione di merci, possa essere lasciata aperta la questione se i contenitori sovrapponibili e inseribili, i contenitori sovrapponibili, i vassoi per bottiglie, le cassette, i pallet e i sistemi per lo stoccaggio di piccoli elementi costituiscano mercati distinti o un unico mercato.

    4. Il comitato consultivo condivide la definizione di mercato geografico formulata dalla Commissione nel progetto di decisione relativamente alle resine a base di formaldeide, la formaldeide, il metanolo, e i prodotti in plastica per la movimentazione di merci.

    5. Il comitato consultivo ritiene, come la Commissione, che l'operazione porterebbe alla costituzione di una posizione dominante nel settore delle resine urea-formaldeide e fenolo-formaldeide in Finlandia e Norvegia o, alternativamente, in Norvegia e Svezia come unica area, e nel settore della formaldeide in Finlandia. Il comitato consultivo concorda inoltre con la Commissione sul fatto che l'operazione porterebbe alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante nel settore dei contenitori in plastica sovrapponibili e inseribili, dei contenitori in plastica sovrapponibili, dei vassoi in plastica per bottiglie, delle cassette in plastica e dei pallet in plastica in Finlandia, Svezia e Norvegia e nel settore dei sistemi in plastica per lo stoccaggio di piccoli elementi in Svenzia e Norvegia, o, alternativamente, sui mercati dei prodotti in plastica per la movimentazione di merci nell'area nordica comprendente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia.

    6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti dalla parte notificante elimineranno le preoccupazioni di natura concorrenziale sollevate dall'operazione in questione.

    7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata debba essere dichiarata compatibile col mercato comune e col funzionamento dell'accordo SEE, a codizione che gli impegni siano pienamente rispettati.

    8. Il comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti i punti sollevati nel corso della discussione.

    9. Il comitato è d'accordo con la pubblicazione del presente parere.

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