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Document 52001SC1655

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità

    /* SEC/2001/1655 def. - COD 2000/0187 */

    52001SC1655

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità /* SEC/2001/1655 def. - COD 2000/0187 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità

    1. ANTEFATTI

    Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 407 def. - 2000/0187 (COD)): // 29.8.2000

    Data del parere del Comitato economico e sociale: // 24.1.2001

    Data del parere del Parlamento europeo - prima lettura: // 5.7.2001

    Data della trasmissione della proposta modificata: // 18.9.2001

    Data di adozione della posizione comune: // 16.10.2001

    2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta mira ad istituire nella Comunità europea un quadro di riferimento strategico e giuridico che consenta di coordinare le iniziative politiche e, laddove opportuno, di armonizzare le condizioni per garantire la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno in settori quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e sviluppo.

    3. COMMENTI ALLA POSIZIONE COMUNE

    3.1. La posizione della Commissione in sintesi

    La Commissione accetta la posizione comune del Consiglio.

    La posizione comune conferma ed approfondisce gli obiettivi principali della proposta della Commissione. Inoltre, il testo del Consiglio individua con maggiore precisione gli strumenti procedurali e le competenze istituzionali necessari per raggiungere i suddetti obiettivi.

    Il Consiglio sostiene il principio centrale della proposta di decisione, ossia che, ogniqualvolta il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono una politica comunitaria tributaria dello spettro radio, si ricorre a procedure di comitato per adottare le misure tecniche di armonizzazione necessarie per dare attuazione a tale politica. Qualora vadano adottate misure di armonizzazione che non possano essere considerate misure tecniche di esecuzione, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa conformemente al disposto del trattato.

    3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura

    3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo

    Il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 21 emendamenti alla proposta iniziale della Commissione.

    A seguito del parere del Parlamento la Commissione ha introdotto diverse modifiche nella propria proposta iniziale.

    Nella proposta modificata la Commissione ha recepito integralmente, parzialmente o in linea di principio i seguenti emendamenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 23 [1], 24 e 25.

    [1] La Commissione può accettare gli emendamenti 20 e 23 nella loro versione originale ma non l'emendamento unico risultante dalla fusione degli emendamenti 19, 20 e 23.

    3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione ed inseriti nella posizione comune del Consiglio

    I seguenti emendamenti, accettati integralmente, parzialmente o in linea di principio nella proposta modificata della Commissione, sono stati inseriti nella posizione comune del Consiglio: 1, 2, 7, 11, 12, 13 e 25.

    Alcuni degli emendamenti accolti dal Consiglio sono stati leggermente o parzialmente ritoccati, mentre altri erano già compresi nelle modifiche convenute dal Consiglio. Gli obiettivi fondamentali degli emendamenti del Parlamento europeo sono comunque stati rispettati.

    3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune del Consiglio

    I seguenti emendamenti, accettati integralmente, parzialmente o in linea di principio nella proposta modificata della Commissione, non sono stati inseriti nella posizione comune del Consiglio: 3, 4, 8 e 20.

    Gli emendamenti 5, 6, 9, 17 e 24 sono stati respinti perché le parti corrispondenti del dispositivo della proposta di decisione sono stati soppressi dalla posizione comune oppure perché il testo della posizione comune veniva già incontro alle preoccupazioni espresse nei suddetti emendamenti (cfr. punto 3.2.4).

    Emendamento 4 (gestione dello spettro radio)

    Sebbene la motivazione dell'emendamento del Parlamento europeo fosse già espressa in modo sufficiente nella proposta di direttiva quadro e nella proposta di direttiva sulle autorizzazioni, la Commissione ha ritenuto utile ripetere nella decisione che lo spettro radio deve essere gestito in modo efficace. Il Consiglio ha invece ritenuto che tale aspetto fosse già sufficientemente trattato in altri strumenti legislativi.

    Emendamento 8 (assegnazione delle radiofrequenze e concessione delle autorizzazioni)

    La Commissione concorda con il Parlamento europeo sulla necessità di discutere, coordinare e, ove opportuno, armonizzare le procedure nazionali di assegnazione delle frequenze e di rilascio delle autorizzazioni. Il Consiglio ha tuttavia respinto l'emendamento ritenendo che è proprio nel quadro della presente decisione che possono essere presentate le proposte di armonizzazione legislativa in questo settore.

    Emendamento 20 (mandati alla CEPT)

    La Commissione avrebbe potuto accogliere l'emendamento nella sua versione originale in quanto la CEPT sarebbe stata tenuta a consultare i competenti organismi in materia di spettro radio e il comitato sarebbe stato autorizzato ad approvare i mandati alla CEPT secondo la procedura di consultazione. L'emendamento 20 è stato tuttavia raggruppato agli emendamenti 19 e 23 e la procedura di consultazione è stata sostituita con una procedura di regolamentazione. Il Consiglio non ha potuto pertanto accogliere l'emendamento.

    3.2.4. Differenze tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune del Consiglio

    Considerando

    Il Consiglio ha aggiunto nuovi considerando e modificato molti dei considerando esistenti per migliorare la chiarezza del testo, per ragioni di coerenza con le modifiche agli articoli della decisione o per porre in evidenza talune disposizioni particolarmente importanti.

    Il Consiglio ha introdotto diversi elementi nuovi nei considerando della posizione comune.

    Ø La politica in materia di spettro radio deve contribuire alla libertà di espressione (considerando 2a della posizione comune).

    Ø Le misure tecniche di esecuzione saranno adottate secondo procedure di comitato (considerando 2b della posizione comune).

    Ø Composizione e ruolo del comitato per lo spettro radio (considerando 2c della posizione comune).

    Ø Le proposte legislative che vanno oltre le misure tecniche di esecuzione saranno sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio (considerando 2d della posizione comune).

    Ø Periodo di transizione per l'attuazione delle misure tecniche di esecuzione relative alle frequenze che interessano i settori dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della difesa (considerando 3a della posizione comune).

    Ø La Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della presente decisione (considerando 4 della posizione comune).

    Ø La gestione tecnica dello spettro radio non comprende le procedure di assegnazione delle frequenze e di autorizzazione (considerando 6 della posizione comune).

    Articolo 1 - Obiettivi e campo di applicazione

    Nella posizione comune il coordinamento dell'approccio politico e l'armonizzazione delle condizioni relative allo spettro radio nelle politiche comunitarie sono posti in evidenza quali principali obiettivi della proposta di decisione. Il testo del Consiglio precisa che, per realizzare tali obiettivi, è necessario istituire procedure che facilitino il processo strategico e decisionale della Comunità, provvedano a mettere le informazioni rilevanti a disposizione del pubblico e garantiscano un coordinamento degli interessi della Comunità nelle sedi internazionali in cui vengono discusse le problematiche legate allo spettro radio.

    L'assegnazione delle radiofrequenze per scopi attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa costituisce un caso a parte, come del resto ribadito nella posizione comune, in quanto le attività di armonizzazione in questi settori non possono fondarsi sui criteri del mercato interno. Le attività condotte nell'ambito della decisione possono tuttavia interessare le bande di radiofrequenze assegnate alle autorità competenti in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e i loro interessi devono pertanto essere tenuti in debita considerazione durante l'iter politico e legislativo. La posizione comune prevede che gli Stati membri possono chiedere un periodo di transizione per l'attuazione delle misure tecniche quando queste interessano la banda di radiofrequenze utilizzata per scopi legati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa.

    Il Consiglio ritiene che tale disposizione venga incontro alla richiesta espressa nell'emendamento 9 del Parlamento europeo. La Commissione è tuttavia del parere che il considerando 4 della posizione comune potrebbe essere reso più incisivo adottando la formulazione della proposta modificata.

    Articolo 2 - Definizioni

    Le definizioni dei concetti di "ripartizione di una banda di radiofrequenze" e di "assegnazione di una radiofrequenza" sono state soppresse in quanto il testo del Consiglio non vi fa più riferimento (gli emendamenti 14 e 15 del Parlamento europeo risultano pertanto privi di oggetto).

    Articoli 3 e 4 - Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio

    Il Consiglio si è opposto all'istituzione di un organismo consultivo o politico che, nell'ambito di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, sia chiamato ad assistere la Commissione. Il Consiglio è tuttavia favorevole al principio che la decisione istituisca un'istanza politica che contribuisca alla definizione, alla preparazione e all'attuazione della politica della Comunità in materia di spettro radio. Nella posizione comune il Consiglio stabilisce che tale ruolo politico sia svolto dal comitato per lo spettro radio (cfr. qui sotto).

    La posizione comune esorta inoltre la Commissione ad avviare consultazioni anche al di fuori del contesto della presente decisione al fine di tener conto del parere di tutte le parti interessate, e in particolare le istituzioni comunitarie, l'industria e l'utenza commerciale e non commerciale dello spettro radio (considerando 4 della posizione comune). La posizione comune non precisa però se tali consultazioni debbano essere organizzate dalla Commissione in circostanze ad hoc oppure se, in forza di una decisione della Commissione, debba essere istituito un apposito organo consultivo chiamato a svolgere il ruolo che la Commissione aveva inizialmente previsto per il gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio. In ogni caso, sia il Parlamento europeo che il Consiglio riconoscono la necessità, nella Comunità, di una più ampia consultazione sulle questioni legate allo spettro radio.

    Articoli 5 e 6 (proposta iniziale)/Articoli 3 e 4 (posizione comune) - Comitato per lo spettro radio

    La Commissione condivide la posizione comune del Consiglio circa l'applicazione delle procedure di comitato per realizzare gli obiettivi della decisione.

    La posizione comune precisa che il comitato per lo spettro radio adotterà le misure tecniche di esecuzione nei settori che formano oggetto delle politiche comunitarie al fine di garantire condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio nonché per la messa a disposizione delle pertinenti informazioni. Il comitato sarà inoltre consultato e terrà discussioni di ordine strategico sulle questioni legate alla politica in materia di spettro radio.

    Quando le misure di esecuzione riguardano la ripartizione delle frequenze o la disponibilità di informazioni la Commissione può chiedere l'assistenza tecnica della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT). Negli altri casi spetta al comitato per lo spettro radio preparare le misure tecniche di esecuzione.

    Il comitato per lo spettro radio adotta le proprie misure secondo la procedura di regolamentazione. Ove giustificato la Commissione può concedere ad uno Stato membro un periodo di transizione e/o autorizzare accordi di condivisione delle frequenze qualora la misura interessi la banda di radiofrequenze utilizzata esclusivamente per scopi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'attuazione della misura in questione o provochi differenze inaccettabili tra gli Stati membri in termini di concorrenza o di regolamentazione.

    Articolo 7 (proposta iniziale)/Articolo 5 (posizione comune) - Disponibilità di informazioni

    La Commissione è favorevole alle disposizioni della posizione comune relative alla disponibilità di informazioni, del resto praticamente identiche a quelle proposte nell'emendamento 25 del Parlamento europeo. Gli Stati membri saranno in tal modo tenuti a mettere a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni anche in formato elettronico e le procedure di comitato potranno servire ad uniformare ulteriormente il contenuto e il formato delle informazioni da pubblicare.

    Articolo 8 (proposta iniziale)/Articolo 6 (posizione comune) - Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

    Le disposizioni di questo articolo non state modificate nella loro sostanza. La posizione comune fa tuttavia riferimento alla necessità di concordare obiettivi comuni piuttosto che posizioni comuni nei negoziati con i paesi terzi o nel quadro degli organismi internazionali. La modifica rispecchia la prassi seguita attualmente - che ha sortito del resto buoni risultati - ed è pertanto accettabile.

    Altri articoli

    La sostanza delle disposizioni degli altri articoli è rimasta invariata.

    4. CONCLUSIONI

    La posizione comune del Consiglio accoglie o viene incontro a molte delle preoccupazioni espresse in prima lettura dal Parlamento europeo, rimanendo nel contempo vicina ai principi alla base della proposta iniziale della Commissione. Questa è pertanto favorevole alla posizione comune.

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