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Document 52001SC0747

    Comunicazione della Commissione Relativa alla revisione della comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE

    /* SEC/2001/0747 def. */

    52001SC0747

    Comunicazione della Commissione Relativa alla revisione della comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE /* SEC/2001/0747 def. */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Relativa alla revisione della comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE

    (testo rilevante ai fini del SEE)

    La Commissione invita tutti gli interessati a presentarle per iscritto le loro osservazioni in merito al seguente progetto di revisione di una comunicazione relativa agli accordi di importanza minore, inviandole nel termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Concorrenza

    Unità A-2

    J 70 - 5/203

    Rue de la Loi 200

    1049 Bruxelles

    Indirizzo internet: Lucas.Peeperkorn@cec.eu.int

    Progetto di comunicazione

    relativa

    agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea

    (de minimis) [1]

    [1] La presente comunicazione sostituisce la Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore pubblicata nella GU C 372, del 9.12.1997.

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. L'articolo 81, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile.

    2. Nella presente comunicazione, la Commissione, con l'ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, stabilisce criteri quantitativi per determinare quelle che non vanno considerate come restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Questa definizione in negativo dell'incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superino le soglie definite nella presente comunicazione determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza all'interno del mercato comune, esulando quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 [2].

    [2] Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-215/96 e C-216/96 Bagnasco (Carlos)/Banca Popolare di Novara e Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, punti 34-35 della motivazione, Raccolta 1999, pag. I-135.

    3. Determinati accordi non rientrano inoltre nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La presente comunicazione non affronta tale aspetto e non stabilisce criteri quantitativi per determinare l'esistenza o meno di un'incidenza sensibile sul commercio.

    4. Fatto salvo il punto 11, nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non inizierà nessun procedimento, né d'ufficio, né su domanda. Nell'ipotesi in cui le imprese ritengano in buona fede che un accordo rientri nel campo d'applicazione della presente comunicazione, la Commissione non infliggerà ammende. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri che siano chiamati ad applicare l'articolo 81.

    5. La presente comunicazione si applica anche alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.

    6. La presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione dell'articolo 81 da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    7. La presente comunicazione non pregiudica l'applicabilità del diritto nazionale della concorrenza.

    8. La Commissione ritiene che gli accordi tra imprese che incidono sul commercio tra Stati membri non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1:

    a) quando la quota di mercato aggregata detenuta dall'insieme delle parti dell'accordo non supera, su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, il 10%, qualora l'accordo sia concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati (accordi tra concorrenti) [3], o

    [3] Per la definizione di concorrenti effettivi o potenziali cfr. la Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 3 del 6.1.2001, punto 9.

    b) quando la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti dell'accordo non supera, su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, il 15%, qualora l'accordo sia concluso tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati (accordi tra non concorrenti).

    Qualora risulti difficile determinare se l'accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia del 10%.

    9. Quando sul mercato rilevante interessato la concorrenza risulti limitata dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi relativi alla vendita di beni o servizi, posti in essere da più fornitori o distributori e che producono sul mercato effetti simili, la soglia in termini di quota di mercato di cui al punto 8 è ridotta al 5%, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che gli accordi posti in essere da un fornitore o da un distributore la cui quota di mercato non superi il 5% non contribuiscano in misura significativa all'effetto cumulativo di preclusione risultante dagli accordi conclusi da più fornitori o distributori [4].

    [4] Cfr. anche Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sulle restrizioni verticali, GU C 291 del 13.10.2000, in particolare i punti 73, 142 e 189. Mentre nella linee direttrici sulle restrizioni verticali, in relazione a talune restrizioni si fa riferimento non solo alla quota di mercato aggregata, ma anche a quella vincolata, nella presente comunicazione le soglie di quote di mercato si riferiscono sempre alle quote di mercato aggregate.

    10. La Commissione ritiene inoltre che gli accordi suddetti non determinino restrizioni della concorrenza anche nel caso in cui le quote di mercato di cui ai punti 8 e 9 vengano superate, ma in misura non superiore ad un punto percentuale durante due anni civili consecutivi.

    11. Per calcolare la quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, il quale è costituito dal mercato del prodotto rilevante e dal mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto riferimento alla Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza [5].

    [5] GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

    12. Qualora sia soddisfatta la condizione relativa agli effetti sul commercio tra Stati membri, gli accordi contenenti una delle seguenti restrizioni gravi non beneficiano delle soglie di cui ai punti 8, 9 e 10 ed è improbabile che ad essi possa essere concessa un'esenzione individuale:

    1) accordi orizzontali (vale a dire accordi tra imprese operanti allo stesso livello della catena di produzione e distribuzione) che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

    a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi;

    b) la limitazione della produzione o delle vendite;

    c) la ripartizione dei mercati o della clientela;

    2) accordi verticali (vale a dire accordi tra imprese operanti, ai fini dell'accordo, ad un livello diverso della catena di produzione o distribuzione) che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

    a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;

    b) la restrizione del territorio in cui, o dell'ambito dei clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni non gravi:

    - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,

    - la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,

    - la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, e

    - la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;

    c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;

    d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;

    e) la restrizione pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, la quale limita la possibilità del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti;

    3) accordi verticali conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali qualora contengano una delle restrizioni gravi elencate ai precedenti punti 1) o 2).

    Le precitate restrizioni gravi possono tuttavia sfuggire alla proibizione di cui all'articolo 81, paragrafo 1, in particolare nel caso in cui l'accordo non pregiudichi il commercio fra Stati membri. La giurisprudenza ha stabilito, con riferimento segnatamente alla protezione territoriale in accordi verticali, che non sussiste violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 qualora l'accordo abbia solo un'incidenza trascurabile sui mercati rilevanti, tenuto conto della debole posizione delle parti interessate sui mercati in questione [6]. Accordi fra piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato alla raccomandazione 96/280/CE [7] della Commissione, sono raramente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri.

    [6] Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: causa 5/69, Völck/Vervaecke, Raccolta 1969, pag. 295; causa 1/71, Cadillon/Höss, Raccolta 1971, pag. 351; causa 19/77, Miller International Schallplatten/Commissione, Raccolta 1978, pag. 131; causa C-70/93, BMW AG/ALD Auto-Leasing D GmbH, Raccolta 1995, pag. I-3439; causa C-306/96, Javico International e Javico AG/Yves Saint Laurent Parfums SA, Raccolta 1998, pag. I-1983.

    [7] GU n° L 107 del 30.4.1996, p. 4.

    13. 1) Ai fini della presente comunicazione, i termini "impresa", "parte dell'accordo", "distributore", "fornitore" e "acquirente" includono le imprese a questi rispettivamente collegate.

    2) Per "imprese collegate" si intendono:

    a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:

    - il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

    - il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

    - il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

    b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

    c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

    d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), oppure due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

    - dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

    - da una o più parti dell'accordo, oppure da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

    3) Ai fini del punto 2, lettera e), la quota di mercato detenuta dalle imprese controllate congiuntamente viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al paragrafo 2, lettera a).

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