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Document 52001PC0564(03)

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

/* COM/2001/0564 def. - COD 2001/0237 */

GU C 25E del 29.1.2002, p. 512–525 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0564(03)

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo /* COM/2001/0564 def. - COD 2001/0237 */

Gazzetta ufficiale n. 025 E del 29/01/2002 pag. 0512 - 0525


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

(Presentata dalla Commissione)

2001/0237 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quando segue:

(1) Per creare il Cielo unico, sono adottate misure concernenti apparecchiature, sistemi e procedure associate con l'obiettivo di garantire il funzionamento ininterrotto della rete di gestione del traffico aereo, coerente con la prestazione di servizi di navigazione aerea, come previsto nel regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento sulla prestazione] e all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo, come previsto nel regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento sullo spazio aereo].

(2) Il rapporto del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo ha confermato la necessità di stabilire una regolamentazione tecnica in base al "nuovo approccio" conformemente alla risoluzione del Consiglio 85/C136/01 del 7 maggio 1985 [5] dove i requisiti essenziali, le regole e le norme sono complementari e coerenti.

[5] Risoluzione del Consiglio del 7.5.1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, GU C 136 del 4.6.1985.

(1) Il regolamento (CEE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per la creazione del Cielo unico europeo [6].

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

(2) La rete di gestione del traffico aereo è una struttura complessa, molto interattiva che comprende un gran numero di sistemi e componenti a terra, nell'aria - e nello spazio - tra cui installazioni, apparecchiature, hardware e software e i relativi addetti.

(3) Il rapporto del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo ha confermato che malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni verso un funzionamento ininterrotto della rete di gestione del traffico aereo in Europa, la situazione rimane insoddisfacente, con un basso livello di integrazione tra i sistemi di gestione nazionali del traffico aereo e un'introduzione lenta dei nuovi concetti operativi e tecnologici necessari per disporre della capacità supplementare richiesta.

(4) Questo basso livello di integrazione comunitaria provoca numerose gravi carenze e costi supplementari di approvvigionamento e manutenzione e difficoltà nel coordinamento operativo.

(5) La predominanza di specifiche tecniche nazionali nell'approvvigionamento, spesso elaborate di concerto dal prestatore di servizi di navigazione aerea e i fabbricanti nazionali ha portato ad una frammentazione delle apparecchiature di mercato e non facilita la cooperazione industriale a livello comunitario, con notevoli conseguenze per l'industria che deve adattare i suoi prodotti a ciascun mercato nazionale; queste pratiche complicano senza necessità lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecnologie e rallentano il ritmo di introduzione di nuovi concetti operativi, necessari per aumentare la capacità.

(6) È quindi nell'interesse di tutti i soggetti che trattano la gestione del traffico aereo sviluppare un nuovo approccio di partnership che consenta la partecipazione equilibrata di tutti, stimoli la creatività e la messa in comune di conoscenze, esperienze e rischi, con l'obiettivo di definire, in cooperazione con l'industria manifatturiera specifiche comunitarie che rispondano alla maggiore gamma possibile di esigenze, in modo che un prestatore di servizi di navigazione aerea possa scegliere gli elementi più adatti alla sua situazione e limitare al massimo gli adeguamenti locali.

(7) È quindi opportuno definire requisiti essenziali applicabili a sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo; data la complessità della rete di gestione del traffico aereo è stato necessario suddividerli in vari sistemi definiti nell'allegato I.

(8) Lo sviluppo e l'adozione di specifiche comunitarie concernenti la rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti è un buon mezzo per definire le condizioni tecniche e operative necessarie per soddisfare i requisiti essenziali; la conformità a queste specifiche comunitarie crea una presunzione di conformità con i requisiti essenziali.

(9) Per alcuni sistemi, importanti per il soddisfacimento dei requisiti essenziali del presente regolamento, si devono adottare regole di attuazione; si potranno anche adottare regole di attuazione per facilitare il coordinamento e l'introduzione di nuovi concetti nella gestione del traffico aereo; la conformità alle regole di attuazione va garantita in permanenza; queste regole di attuazione possono basarsi su regole e norme sviluppate da organizzazioni internazionali come EUROCONTROL o ICAO.

(10) Secondo le conclusioni del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo, EUROCONTROL è l'organismo dotato dell'adeguata esperienza per sostenere il ruolo di regolamentazione della Comunità; le regole di attuazione possono quindi essere elaborate da EUROCONTROL, sulla base di modalità convenute, a patto che EUROCONTROL rispetti le condizioni da inserire in un quadro di cooperazione tra la Commissione e EUROCONTROL.

(11) Per garantire la separazione tra le funzioni di regolamentazione e di normalizzazione, le specifiche comunitarie saranno soprattutto elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, di concerto con l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (European Organisation for Civil Aviation Equipment - Eurocae) e assumeranno la forma di norme europee.

(12) Eurocae è un'organizzazione senza scopo di lucro, incaricata di preparare progetti di specifiche tecniche per le apparecchiature della navigazione civile; è aperta a tutti i soggetti dell'aviazione, tra cui, in particolare, prestatori di servizi di navigazione aerea, utilizzatori dello spazio aereo e industria manifatturiera; Eurocae deve stabilire relazioni ufficiali con gli organismi europei di normalizzazione in modo che le sue specifiche possano essere riconosciute come norme europee secondo la procedura stabilita da questi organismi.

(13) EUROCONTROL può anche elaborare, se necessario, specifiche comunitarie, a condizione che siano conformi ai principi della risoluzione del Consiglio 85/C136/01 del 7 maggio 1985 e alla procedura generale di normalizzazione della Comunità; tale procedura comprende, come minimo, l'osservanza dei principi di apertura, trasparenza, imparzialità, consensus, manutenzione, pubblico accesso alle specifiche, efficienza, affidabilità e coerenza; a tal fine saranno inserite disposizioni dettagliate in un documento che definirà il quadro di cooperazione con EUROCONTROL.

(14) Le procedure di valutazione della conformità o di idoneità all'uso di componenti devono basarsi sui moduli di cui alla decisione 93/465/CEE [7] del Consiglio; nella misura necessaria, questi moduli possono essere ampliati per coprire requisiti specifici delle industrie interessate.

[7] Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

(15) Il mercato in causa è di piccole dimensioni e comprende sistemi e componenti per uso quasi esclusivo nella gestione del traffico aereo e non destinati al pubblico in generale; sarebbe pertanto eccessivo apporre la marcatura CE sui componenti, poiché, sulla base della valutazione di conformità e/o dell'idoneità all'uso, la dichiarazione di conformità del fabbricante è sufficiente; ciò non incide sull'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE su determinati componenti per certificarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie loro applicabili.

(16) La messa in servizio, il rinnovamento o il miglioramento di sistemi di gestione del traffico aereo sono soggetti alla verifica di conformità ai requisiti essenziali la quale è basata su regole di attuazione; l'uso di specifiche comunitarie crea una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; in funzione del sistema, l'intervento di un organismo notificato può essere ritenuto necessario, in particolare per motivi di sicurezza.

(17) In linea con le conclusioni del rapporto del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo, la Commissione consulterà l'industria per facilitare l'istituzione di un programma coerente di gestione strategica per l'introduzione di nuovi concetti di gestione del traffico aereo.

(18) La completa applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve avvenire secondo una strategia di transizione volta a mantenere l'obiettivo di un funzionamento ininterrotto delle rete di gestione del traffico aereo, senza creare ostacoli ingiustificati sotto il profilo economico al mantenimento dell'infrastruttura esistente.

(19) L'interoperabilità nella rete comunitaria di gestione del traffico aereo ha dimensioni comunitarie; gli Stati membri non sono in grado, su base individuale, di compiere gli interventi necessari per conseguire tale interoperabilità; è quindi necessario, conformemente al principio di sussidiarietà, realizzare questa azione a livello comunitario.

(20) Nel quadro della pertinente legislazione comunitaria, è tenuto debito conto della necessità di garantire condizioni armonizzate relativamente alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per attuare il Cielo unico europeo, ivi compresi gli aspetti di compatibilità elettromagnetica; è garantito un uso efficiente e adeguato delle frequenze assegnate su base esclusiva e gestite dal settore dell'aviazione.

(21) La direttiva 93/65/CEE del Consiglio [8], relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo è limitata agli obblighi delle entità aggiudicatrici; il presente regolamento è più completo in quanto tratta gli obblighi di tutti i soggetti, compresi prestatori di servizi di navigazione aerea, utilizzatori dello spazio aereo, industria manifatturiera e aeroporti e consente sia la stipula di regole applicabili a tutti che l'adozione di specifiche comunitarie che, pur essendo di applicazione volontaria, conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali; la direttiva 93/65/CEE del Consiglio, deve quindi essere abrogata dal presente regolamento.

[8] GU L 187 del 29.7.1993, pagg. 52-56.

(22) Poiché le misure necessarie per attuare il presente regolamento sono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], esse devono essere adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(23) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione le misure di attuazione del presente regolamento devono essere adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a apparecchiature, sistemi e procedure associate per l'istituzione della rete di gestione del traffico aereo e il suo concetto di funzionamento in conformità e nell'ambito di applicazione del regolamento XX/XXX/ che stabilisce il quadro per la creazione del Cielo unico europeo.

2. Le condizioni generali legate ai diritti e agli obblighi di prestatori di servizi di navigazione aerea ai sensi del regolamento XXX/XX [disposizione di servizio] sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2 (Obiettivi)

1. L'obiettivo principale del presente regolamento è definire le condizioni da rispettare per conseguire l'interoperabilità sul territorio comunitario tra i diversi sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo, compresi funzionamento ininterrotto, sviluppo e miglioramento rispetto alla nuova tecnologia.

2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento deve anche contribuire alla progressiva creazione del mercato interno di apparecchiature, sistemi e servizi associati.

Articolo 3 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) XX/XXX [regolamento quadro], valgono le definizioni seguenti:

a) "rete di gestione del traffico aereo": un sistema che comprende elementi a terra e elementi a bordo, che consente la prestazione di servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di permettere agli utilizzatori dello spazio aereo di rispettare i loro orari di partenza e di arrivo e di seguire i profili di volo di loro preferenza con il minimo di limitazioni, senza compromettere i livelli convenuti di sicurezza. La parte a bordo è costituita dagli elementi necessari per consentire l'integrazione funzionale con la parte a terra. La parte a terra comprende servizi di traffico aereo, gestione del flusso di traffico aereo e gestione dello spazio aereo;

b) "sistemi": la rete di gestione del traffico aereo costituita dai sistemi descritti all'allegato I, per i quali si devono stabilire requisiti essenziali; ciascun sistema è composto di vari componenti e ha interfacce con altri sistemi; il concetto di "componente" copre sia oggetti tangibili che oggetti intangibili come software o procedure;

c) "concetto di funzionamento": la specifica dei criteri per l'uso operativo di apparecchiature e sistemi di navigazione aerea; fornisce informazioni su elementi operativi in causa, requisiti di quanti ne trattano l'uso operativo, funzionalità dell'apparecchiatura a terra e a bordo e misure necessarie per garantire in permanenza una gestione del traffico aereo sicura ed efficiente;

d) "funzionamento ininterrotto": il funzionamento dell'intero sistema in maniera che nella prospettiva dell'utilizzatore, funziona come un sistema unico;

e) "requisiti essenziali": tutte le condizioni di cui all'allegato II al presente regolamento cui devono essere conformi la rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti;

f) "specifica comunitaria": una norma europea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 98/34/CE o una specifica tecnica EUROCONTROL i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la conformità alla quale non è obbligatoria;

g) "regole di attuazione": le regole in base alle quali un sistema o parte di esso è coperto per rispettare i requisiti essenziali e garantire il funzionamento ininterrotto della rete di gestione del traffico aereo, compresa la sua interoperabilità;

h) "autorità nazionale di supervisione": l'organismo o gli organismi, distinti e funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea, incaricati da uno Stato membro della supervisione dei prestatori di servizi di navigazione aerea, conformemente all'articolo 3 del regolamento XX/XXX [prestazione di servizi];

i) "miglioramento": qualsiasi lavoro importante di modifica su un sistema o parte di esso che comporta l'elaborazione di una dichiarazione di verifica ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;

j) "rinnovamento": qualsiasi lavoro importante di sostituzione su un sistema o parte di esso che comporta l'elaborazione di una dichiarazione di verifica ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Parte II

Requisiti essenziali, specifiche comunitarie e regole di attuazione

Articolo 4 (Requisiti essenziali)

La rete europea ATM, i suoi sistemi e componenti sono conformi ai requisiti essenziali descritti nell'allegato II al presente regolamento.

Articolo 5 (Specifiche comunitarie)

1. Si presume la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al presente regolamento relativamente a sistemi o componenti che soddisfano le pertinenti specifiche comunitarie o parti di esse i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità ad una specifica comunitaria non garantisca la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al presente regolamento che detta specifica comunitaria deve coprire, la Commissione o lo Stato membro interessati adiscono il Comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del presente regolamento.

3. In caso di carenze delle norme europee rispetto ai requisiti essenziali, si può decidere il ritiro parziale o totale delle norme in causa dalle pubblicazioni che le contengono, o la loro modifica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE [10] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

[10] GU L 204 del 21.7.1998, pagg. 37-48.

4. In caso di carenze delle specifiche tecniche europee elaborate da EUROCONTROL rispetto ai requisiti essenziali, si può decidere il ritiro parziale o totale delle specifiche in causa dalle pubblicazioni che le contengono, o la loro modifica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 6 (Regole di attuazione)

1. Saranno elaborate regole di attuazione:

- per sistemi essenziali per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento,

- per sostenere l'introduzione rapida e coordinata di nuovi concetti di operazioni o di tecnologia nella gestione del traffico aereo.

2. Ove necessario, specialmente per trattare a titolo prioritario categorie di sistemi o per risolvere determinati problemi o per riflettere l'introduzione evolutiva di nuove tecnologie, un sistema può essere soggetto a più di una regola di attuazione. In questo caso le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sistema interessata. Inversamente, la realizzazione di particolari prestazioni operative in parti della rete può comportare l'elaborazione di regole che impongono requisiti a più di un sistema.

3. I sistemi sono conformi alle pertinenti regole di attuazione; questa conformità è mantenuta in permanenza durante l'uso di ciascun sistema.

4. Nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1, ciascuna regola di attuazione:

- determina qualsiasi requisito specifico per operazioni ininterrotte, tra cui interoperabilità, sicurezza o prestazioni che sono essenziali per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;

- stabilisce in ciascun caso all'esame, quali dei moduli definiti nella decisione 93/465/CEE o, ove opportuno, quali procedure specifiche si debbano usare per valutare la conformità o l'idoneità all'uso dei componenti essenziali per operazioni ininterrotte, sicurezza o prestazioni nonché la verifica di sistemi.

5. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità ad una regola di attuazione non garantisca la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al presente regolamento che detta regola di attuazione deve coprire, la Commissione o lo Stato membro interessati adiscono il Comitato di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento.

6. In caso di carenze delle regole di attuazione rispetto ai requisiti essenziali, si può decidere il ritiro parziale o totale delle regole in causa dalle pubblicazioni che le contengono, o la loro modifica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento.

Parte III

Procedure

Articolo 7 (Procedure per le specifiche comunitarie)

1. Le specifiche comunitarie consistono in norme europee o specifiche tecniche EUROCONTROL:

- le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in cooperazione con Eurocae su mandato della Commissione conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 98/34/CE;

- in alcuni campi specializzati, in particolare questioni di coordinamento interno tra prestatori di servizi di navigazione aerea, come procedure, la Commissione può chiedere a EUROCONTROL di elaborare specifiche tecniche conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione pubblica i riferimenti alle norme europee menzionate al paragrafo 1 del presente articolo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. I riferimenti alle specifiche tecniche di EUROCONTROL, menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del "Comitato Cielo unico" conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 8 (Procedure per le regole di attuazione)

1. Nel preparare le regole di attuazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, la Commissione può chiedere, ove opportuno, ad EUROCONTROL di elaborare progetti di misure sulla base di un programma di lavoro predisposto dalla Commissione. Le regole di attuazione saranno adottate e rivedute secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento. Esse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La preparazione, l'adozione e il riesame delle regole di attuazione tengono conto del costo stimato di soluzioni tecniche che permettono di rispettarle, nell'ottica di definire la soluzione migliore. A tal fine, è allegata a ciascun progetto una valutazione dei costi e benefici di tali soluzioni per tutti i soggetti interessati e per la rete di gestione del traffico aereo europeo.

3. Una volta adottata ciascuna regola di attuazione, è stabilita la data di entrata in vigore conformemente con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente regolamento. Quando è necessario l'intervento simultaneo dei diversi soggetti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la data di entrata in vigore può anche essere una data obiettivo alla quale tutti i soggetti interessati devono dotarsi di sistemi conformi alla pertinente regola di attuazione.

Parte IV

Verifica di conformità

Articolo 9 (Dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso di componenti)

1. Si presume la conformità ai requisiti essenziali del presente regolamento relativamente ai componenti muniti della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso i cui componenti sono indicati nell'allegato III al presente regolamento.

2. Per elaborare la dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve applicare le disposizioni stabilite nelle pertinenti regole di attuazione. Se così richiesto dalla regola di attuazione, la valutazione del componente è effettuata dall'organismo notificato presso il quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ha depositato la domanda.

3. Nei casi in cui i componenti sono soggetti ad altre disposizioni comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione di conformità o idoneità all'uso indica che i componenti sono anche conformi ai requisiti di tali altre disposizioni.

Articolo 10 (Dichiarazione CE di verifica di sistemi)

1. La messa in servizio, il rinnovamento e miglioramento dei sistemi che costituiscono la rete comunitaria di gestione del traffico aereo sono soggetti a verifica per garantire che questi sistemi sono progettati, sviluppati, installati e gestiti in maniera da rispettare i requisiti essenziali ad essi applicabili quando sono integrati nella rete europea di gestione del traffico aereo.

2. Prima della messa in servizio, il prestatore di servizi di navigazione aerea invia all'autorità nazionale di supervisione interessata, una dichiarazione CE di verifica che conferma la conformità ai requisiti essenziali, accompagnata da un dossier tecnico i cui componenti sono indicati nell'allegato IV al presente regolamento. Questo dossier tecnico comprenderà i risultati di verifica da parte di un organismo notificato, ove così richiesto dalla o dalle regole di attuazione applicabili.

3. In caso di miglioramento di componenti a bordo, gli utilizzatori dello spazio aereo dichiarano la conformità con le disposizioni del presente regolamento al momento in cui chiedono all'autorità nazionale di supervisione l'omologazione di sicurezza.

Articolo 11 (Clausola di salvaguardia)

1. Se l'autorità nazionale di supervisione constata che un componente munito della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o un sistema accompagnato dalla dichiarazione CE di verifica, se usato come previsto, rischia di non rispettare i requisiti essenziali, essa prende tutte le iniziative necessarie per limitarne il campo di applicazione, vietarne l'uso o ritirarlo dal mercato. L'autorità nazionale di supervisione informa immediatamente la Commissione di queste misure, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è dovuta a:

- non soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui all'allegato II al presente regolamento;

- applicazione incorretta delle regole di attuazione o specifiche comunitarie;

- carenze delle regole di attuazione o specifiche comunitarie.

2. La Commissione consulta le parti interessate quanto prima. Se a seguito della consultazione, la Commissione appura che la misura è giustificata, essa ne informa lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Quando la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata, a causa di carenze delle regole di attuazione o specifiche comunitarie, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Se dopo la consultazione la Commissione appura che la misura è ingiustificata, essa ne informa lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

3. Se un componente munito della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o un sistema accompagnato dalla dichiarazione CE di verifica risulta non conforme, lo Stato membro interviene nei confronti di chi ha elaborato la dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o la dichiarazione CE di verifica.

Articolo 12 (Organismi notificati)

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi competenti per l'applicazione della procedura di valutazione della conformità o idoneità all'uso di cui all'articolo 9 del presente regolamento e la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, indicando il settore di competenza di ciascun organismo e i numeri di identificazione ottenuti in anticipo dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la lista degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e mantiene tale lista aggiornata.

2. Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato V al presente regolamento per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione indicati nelle pertinenti norme europee sono ritenuti conformi a detti criteri.

3. Uno Stato membro ritira l'autorizzazione da un organismo che non risulta più conforme ai criteri di cui all'allegato V al presente regolamento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Fatti salvi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere di notificare come organismo notificato o organismi notificati la o le organizzazioni riconosciute in conformità dell'articolo 4 del regolamento XX/XXX/ [prestazione di servizi].

Parte V

Disposizioni finali

Articolo 13 (Revisione degli allegati)

Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, in particolare sviluppi nella definizione del futuro concetto di operazioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento, possono essere apportate modifiche agli allegati I e II del presente regolamento conformemente con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento XX/XXX/ [regolamento quadro].

Articolo 14 (Introduzione di nuova tecnologia e consultazione con l'industria)

1. La Commissione lavorerà per definire un futuro concetto di operazioni da attuare ai sensi del presente regolamento nell'ottica di realizzare l'uso sicuro ed efficiente dello spazio aereo in tutte le fasi di volo.

2. Per sostenere la pronta introduzione del futuro concetto di cui al paragrafo 1, la Commissione consulterà tutti i soggetti interessati, tra cui prestatori di servizi di navigazione aerea, utilizzatori dello spazio aereo e industria manifatturiera, con l'obiettivo di stabilire un programma strategico di gestione che goda di un ampio sostegno per l'introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete comunitaria di gestione del traffico aereo.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione può avvalersi dei pareri dell'industria attraverso la consultazione di cui al paragrafo 2 in modo da garantire la fattibilità, la proporzionalità e un buon rapporto costi-efficacia delle regole di attuazione e specifiche comunitarie proposte per adozione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 15 (Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 i requisiti essenziali di cui all'allegato II al presente regolamento si applicano all'entrata in servizio, al rinnovamento e al miglioramento di sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo.

2. La conformità ai requisiti essenziali dell'allegato II è obbligatoria per tutti i sistemi e componenti in funzione al 1º gennaio 2009.

Articolo 16 (Procedure per il Comitato Cielo unico)

1. La Commissione è assistita dal "Comitato Cielo unico", come previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro].

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 di essa.

3. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

4. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 di essa.

Parte VI

Entrata in vigore

Articolo 17 (Abrogazione della direttiva 93/65/CEE del Consiglio)

1. La direttiva del Consiglio 93/65/CEE e la direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme EUROCONTROL e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE [11] sono abrogate.

[11] GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16.

2. Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che adotta le norme EUROCONTROL e che modifica la direttiva 97/15/CE [12], sono adottati come regole di attuazione ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

[12] GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO I

ELENCO DI SISTEMI DI NAVIGAZIONE AEREA

Ai sensi del presente regolamento, la rete di gestione del traffico aereo è suddivisa in sette sistemi.

Se necessario, il sistema deve includere non soltanto la parte a terra ma anche le apparecchiature di volo e le procedure legate ad operazioni del traffico aereo nonché le apparecchiature aeroportuali e le procedure attinenti ad operazioni di gestione del traffico aereo.

1. Apparecchiature e procedure usate per la gestione del flusso.

2. Apparecchiature e procedure usate per la gestione dello spazio aereo.

3. Apparecchiature e procedure per il controllo del traffico aereo, in particolare sistemi di trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e interfaccia persona-macchina.

4. Apparecchiature e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria.

5. Apparecchiature e procedure di navigazione.

6. Apparecchiature e procedure di sorveglianza.

7. Apparecchiature e procedure di informazione aeronautica e informazione meteorologica.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

Parte A: Requisiti generali

1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di gestione del traffico aereo e i loro componenti devono essere progettati, costruiti, mantenuti e gestiti in maniera tale da garantire il funzionamento ininterrotto della rete di gestione del traffico aereo in tutta la Comunità in ogni momento e durante tutte le fasi del volo. Il funzionamento ininterrotto significa in particolare scambio di informazione, comprensione comune dell'informazione, prestazioni di trattamento comparabili e procedure associate, che consentono prestazioni operative comuni convenute per l'intera rete di gestione del traffico aereo o parti di essa.

2. Supporto a nuovi concetti operativi

La rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti sostengono su base coordinata nuovi concetti convenuti di funzionamento che migliorano la qualità dei servizi di navigazione aerea, in particolare in termini di sicurezza e capacità, tenendo debito conto degli sviluppi tecnologici e della loro introduzione in condizioni di sicurezza.

3. Sicurezza

L'evoluzione di sistemi e operazioni della rete di gestione del traffico aereo deve conseguire livelli elevati di sicurezza convenuti. A tal fine sono stabilite metodologie convenute di gestione della sicurezza. È definito un insieme armonizzato di requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti con la finalità di conseguire i livelli di sicurezza convenuti.

4. Funzionamento integrato civile/militare

La rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti sostengono operazioni integrate civili/militari nella misura necessaria per un uso efficiente dello spazio aereo.

5. Vincoli ambientali

L'evoluzione di sistemi e operazioni della rete di gestione del traffico aereo minimizza l'impatto ambientale conformemente alla legislazione comunitaria applicabile.

6. Principi di costruzione di sistemi

I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi principi di ingegneria, in particolare sotto il profilo di disponibilità, ridondanza, tolleranza ai guasti di componenti critici.

Parte B: Requisiti specifici

1. Apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo

1.2. Funzionamento ininterrotto

L'informazione relativa ad aspetti pretattici e tattici della disponibilità dello spazio aereo è fornita a qualsiasi soggetto interessato in maniera corretta e in tempo utile per garantire una ripartizione e un uso efficienti dello spazio aereo da parte di tutti gli utilizzatori dello spazio aereo, tenendo conto dei requisiti di sicurezza nazionali.

1.3. Sicurezza

La progettazione, l'attuazione, la manutenzione e il funzionamento delle apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo sono conformi ai requisiti di sicurezza in vigore per le corrispondenti parti della rete (o i corrispondenti volumi di spazio aereo).

1.4. Funzionamento integrato civile/militare

Le apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo sostengono e facilitano la progressiva attuazione di operazioni integrate civili/militari, in particolare l'uso flessibile dello spazio aereo.

2. Apparecchiature e procedure usate per la gestione del flusso

2.1 Funzionamento ininterrotto

Le apparecchiature e procedure sostengono lo scambio bidirezionale di informazioni di volo corrette, coerenti, strategiche e pretattiche e offrono capacità di dialogo in vista di un uso ottimizzato dello spazio aereo.

Per ottimizzare l'uso dello spazio aereo è garantita la fornitura di informazioni di volo precise e tattiche durante tutte le fasi di volo.

2.2. Sicurezza

Per garantire che il carico della rete resti entro i limiti dettati dalle norme di separazione e di sicurezza, le apparecchiature e le procedure corrispondono alla domanda di uso dello spazio aereo nell'ambito della capacità disponibile ai fini di un uso ottimizzato dello spazio aereo.

2.3. Funzionamento integrato civile/militare

Le apparecchiature e procedure sostengono e facilitano la progressiva attuazione di operazioni integrate civili/militari, in particolare l'uso flessibile dello spazio aereo.

3. Apparecchiature e procedure per il controllo del traffico aereo

3.1. Requisiti generali

3.1.1. Principi di costruzione dei sistemi

I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi principi di ingegneria, in particolare in materia di modularità a sostegno dell'intercambiabilità di componenti.

3.1.2. Sicurezza

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in modo da mantenere elevati livelli di sicurezza sia in modi di funzionamento nominale che in modi degradati, in particolare quando si applicano livelli superiori di automazione.

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da fornire, anche in caso di avaria, una transizione graduale e senza scosse tra livelli nominali di automazione e il funzionamento in modo degradato.

3.2. Sistemi di trattamento dei dati di volo

3.2.1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di trattamento dei dati di volo sono interoperabili in termini di scambio in tempo utile di informazione corretta e coerente, sulla base di una comprensione operativa comune di detta informazione, per garantire un processo di pianificazione coerente e razionale e un coordinamento tattico efficiente sotto il profilo delle risorse in tutta la Comunità e durante tutte le fasi di volo.

Per garantire un trattamento sicuro, fluido e rapido in tutta la Comunità, le prestazioni del trattamento dei dati di volo sono equivalenti e adatte ad un dato ambiente (superficie, area terminale di manovra, in rotta) con caratteristiche del traffico note e sfruttate secondo un dato concetto operativo, in particolare in termini di precisione e di tolleranza agli errori dei risultati di trattamento.

3.2.2. Supporto a nuovi concetti di funzionamento

I sistemi di trattamento dei dati di volo facilitano l'applicazione graduale di concetti avanzati di funzionamento per tutte le fasi di volo, in particolare quelle concernenti le decisioni in collaborazione, una maggiore automazione e la delega della responsabilità di separazione ai soggetti in volo.

Le caratteristiche di strumenti fortemente automatizzati devono consentire un trattamento coerente ed efficiente, pretattico e tattico dell'informazione di volo in parti della rete.

I sistemi a bordo e a terra e i loro componenti a sostegno delle decisioni in collaborazione della delega della responsabilità di separazione ai soggetti in volo, sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da essere interoperabili in termini di scambio in tempo utile di informazioni corrette e coerenti, sulla base di una comprensione comune della situazione operativa presente e futura.

3.2.3. Sicurezza

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di trattamento dei dati di volo raggiungono livelli elevati di sicurezza, in modi nominali e degradati, per diminuire il numero di incidenti dovuti alla gestione del traffico aereo o di rischi passibili di incidenti, per tutte le fasi di volo e per l'intera rete europea di gestione del traffico aereo.

Le reti di sicurezza sottostanno a caratteristiche di prestazioni riconosciute comuni, derivate dai livelli di sicurezza convenuti per tutta la rete o parti di essa.

3.2.4. Funzionamento integrato civile/militare

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di trattamento dei dati di volo sostengono lo scambio in tempo utile di informazione corretta e coerente tra i soggetti civili e quelli militari durante tutte le fasi di volo e per l'intera rete europea di gestione del traffico aereo e, per quanto possibile, un ambiente di lavoro simile.

3.3. Sistemi di trattamento di dati di sorveglianza

3.3.1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da fornire la qualità necessaria di servizio in un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche del traffico note, in particolare in termini di precisione e affidabilità dei risultati informatici, correttezza, integrità, disponibilità, continuità e tempestività dell'informazione alla posizione del controllore.

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza facilitano lo scambio tempestivo di informazione pertinente, precisa, omogenea e coerente tra di essi per garantire operazioni ottimizzate in diverse parti della rete.

3.3.2. Supporto a nuovi concetti di funzionamento

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza facilitano la progressiva disponibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in maniera da garantire la qualità generale del servizio.

3.4. Interfaccia persona-macchina

3.4.1. Funzionamento ininterrotto

Le interfacce persona-macchina dei sistemi di gestione del traffico aereo a terra sono progettate, costruite, mantenute e azionate in maniera da offrire un ambiente di lavoro simile a tutti i controllori.

3.4.2. Sicurezza

Le interfacce persona-macchina sono progettate, costruite, mantenute e azionate in modo che i compiti affidati al controllore siano coerenti con le capacità umane in modi sia normali che degradati di funzionamento, in maniera compatibile con i necessari livelli di sicurezza.

4. Apparecchiature e procedure di comunicazione per le comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria.

4.1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di comunicazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da conseguire le prestazioni necessarie entro un dato volume di spazio aereo o per un'applicazione specifica, in particolare in termini di tempo di trattamento di comunicazione, integrità, disponibilità e continuità della funzione.

La rete di comunicazioni in tutta la Comunità risponde a requisiti di qualità del servizio, copertura e ridondanza.

4.2. Supporto a nuovi concetti di funzionamento

I sistemi di comunicazione sostengono l'attuazione convenuta di concetti avanzati di funzionamento per tutte le fasi di volo, in particolare quelle attinenti alle decisioni in collaborazione e alla delega della responsabilità di separazione ai soggetti a bordo.

4.3. Vincoli ambientali

L'ubicazione e il funzionamento dei sistemi di comunicazione a terra tiene conto dei vincoli ambientali.

I sistemi di comunicazione a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

5. Apparecchiature e procedure di navigazione

5.1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di navigazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da conseguire la precisione necessaria di navigazione orizzontale e verticale per un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche di traffico note e gestiti secondo un dato concetto operativo.

5.2. Sicurezza

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di navigazione sono tali da garantire la sicurezza a livello stabilito per la rete o parti di essa, inclusi modi degradati specifici.

5.3. Vincoli ambientali

L'ubicazione e il funzionamento di sistemi di navigazione a terra tiene conto dei vincoli ambientali e della conformità a requisiti di compatibilità elettromagnetica.

I sistemi di navigazione a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

6. Apparecchiature e procedure di sorveglianza

6.1. Funzionamento ininterrotto

I sistemi di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da conseguire i minimi di separazione applicabili in un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche del traffico note e gestiti secondo un dato concetto operativo, in particolare in termini di precisione alla posizione controllo, copertura, gamma e qualità del servizio.

La rete di sorveglianza in tutta la Comunità risponde a requisiti di precisione, copertura e ridondanza, compresa la disponibilità di informazioni per garantire operazioni ottimizzate in parti diverse della rete.

6.2. Vincoli ambientali

L'ubicazione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza a terra tiene conto dei vincoli ambientali.

I sistemi di sorveglianza a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

7. Apparecchiature e procedure per l'informazione aeronautica e meteorologica

7.1. Funzionamento ininterrotto

Progressivamente è fornita un'informazione aeronautica precisa e coerente sotto forma elettronica, sulla base di un insieme di dati comunemente approvato e normalizzato.

L'informazione meteorologica precisa, completa e aggiornata è messa a disposizione in tempo utile, sulla base di un modello dati comunemente approvato e normalizzato.

7.2. Supporto a nuovi concetti di funzionamento

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione aeronautica sempre più precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione meteorologica sempre più precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

7.3. Sicurezza

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione aeronautica precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

ALLEGATO III

COMPONENTI

Dichiarazione CE

- di conformità

- di idoneità all'uso

1. Componenti

La dichiarazione CE si applica ai componenti che sono essenziali per conseguire gli obiettivi del regolamento. Questi componenti saranno individuati nelle regole di attuazione ai sensi del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Campo di applicazione

La dichiarazione CE copre:

- la valutazione a cura di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato a sé stante, alle specifiche comunitarie da rispettare, o

- la valutazione/il giudizio a cura di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'uso di un componente, considerato nel suo ambiente di gestione del traffico aereo.

La procedura di valutazione seguita dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si baserà sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE, conformemente alle condizioni cui è fatto riferimento nelle regole di attuazione.

3. Contenuto della dichiarazione CE

La dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni e deve contenere quanto segue:

- i riferimenti al regolamento;

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (indicare la denominazione commerciale e l'indirizzo completo e nel caso del rappresentante autorizzato indicare anche la denominazione commerciale del fabbricante);

- descrizione del componente;

- descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità, l'idoneità all'uso (articolo 9 del presente regolamento);

- tutte le descrizioni pertinenti soddisfatte dal componente e in particolare le sue condizioni d'uso;

- se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita relativamente alla conformità o idoneità all'uso e data del certificato di esame nonché, ove opportuno, durata e condizioni di validità del certificato;

- ove opportuno, riferimento alle specifiche comunitarie seguite;

- identificazione del firmatario abilitato ad assumere impegni per conto del fabbricante o del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comunità.

ALLEGATO IV

SISTEMI

Dichiarazione di verifica di sistemi

Procedura di verifica di sistemi

1. Contenuto della dichiarazione di verifica di sistemi

La dichiarazione di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del dossier tecnico e deve contenere quanto segue:

- i riferimenti del regolamento e, ove opportuno, i riferimenti di altre disposizioni comunitarie applicate;

- nome e indirizzo dell'entità contraente o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (denominazione commerciale e indirizzo completo e, nel caso del rappresentante autorizzato anche la denominazione commerciale dell'entità contraente);

- una breve descrizione del sistema;

- descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità del sistema (articolo 10 del presente regolamento);

- nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha svolto la procedura di verifica, se applicabile;

- i riferimenti dei documenti contenuti nel dossier tecnico;

- ove opportuno, i riferimenti alle specifiche comunitarie;

- tutte le pertinenti disposizioni, temporanee o definitive, che i sistemi devono rispettare e, in particolare, ove opportuno, qualsiasi restrizione o condizione operativa;

- se temporanea: durata di validità della dichiarazione CE;

- identificazione del firmatario.

2. Procedura di verifica di sistemi

La verifica di sistemi è la procedura con la quale un prestatore di servizi di navigazione aerea o un organismo notificato se così stabilito dalla regola di attuazione applicabile, controlla e certifica che un sistema:

- è conforme al presente regolamento,

- è conforme ad altre disposizioni comunitarie applicabili,

e può essere messo in funzione.

Il sistema è controllato a ciascuna delle tappe seguenti:

- progettazione complessiva,

- sviluppo e integrazione del sistema, tra cui montaggio dei componenti e adattamenti globali,

- integrazione operativa del sistema.

Nei casi in cui interviene un organismo notificato, esso redige un certificato di conformità destinato all'entità contraente o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità. L'entità contraente redige quindi la dichiarazione di verifica destinata all'autorità nazionale di supervisione.

3. Dossier tecnico

Il dossier tecnico che accompagna la dichiarazione di verifica deve contenere tutti i necessari documenti concernenti le caratteristiche del sistema, tra cui condizioni e limiti d'uso, nonché i documenti che certificano la conformità dei componenti ove opportuno.

Sono inclusi, come minimo, i seguenti documenti:

- indicazione delle pertinenti parti delle specifiche tecniche usate per l'approvvigionamento che garantiscono la conformità alle regole di attuazione applicabili e, ove opportuno, le specifiche comunitarie;

- elenco dei componenti essenziali per operazioni ininterrotte, sicurezza o prestazioni, come previsto all'articolo 6 del presente regolamento;

- copie della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui i componenti sopra menzionati devono essere muniti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, accompagnate, ove opportuno, da una copia della documentazione dei test e degli esami effettuati dagli organismi notificati;

- qualora nella verifica del sistema sia intervenuto un organismo notificato, il certificato, controfirmato dallo stesso, dove si dichiara che il sistema è conforme al presente regolamento e si menzionano le eventuali riserve formulate durante lo svolgimento di attività e non sciolte;

- nei casi in cui non vi è stato intervento di un organismo notificato, una documentazione dei test e delle configurazioni di installazione effettuate per garantire la conformità ai requisiti essenziali e a qualsiasi requisito particolare contenuto nelle pertinenti regole di attuazione.

4. Presentazione

Il dossier tecnico deve essere allegato alla dichiarazione di verifica che l'entità contraente invia all'autorità nazionale di supervisione.

Una copia del dossier tecnico deve essere conservata dall'entità contraente durante tutta la durata di servizio del sistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

ALLEGATO V

ORGANISMI NOTIFICATI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto ai controlli non possono partecipare, direttamente o in veste di rappresentanti autorizzati, alla progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di componenti o sottosistemi di interoperabilità o al loro uso. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazione tecnica tra il fabbricante o il costruttore e detto organismo.

2. L'organismo e il personale preposto ai controlli devono svolgere i controlli con la massima integrità professionale possibile e la massima competenza tecnica possibile e devono essere esenti da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro ispezione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli.

3. L'organismo deve disporre di personale e possedere i mezzi necessari per eseguire correttamente i compiti tecnici e amministrativi legati ai controlli; deve anche avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.

4. Il personale responsabile dell'ispezione deve avere:

- una solida formazione tecnica e professionale,

- buone conoscenze dei requisiti delle ispezioni che esegue e un'adeguata esperienza di tali operazioni,

- la capacità di redigere le dichiarazioni, le registrazioni, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le ispezioni sono state effettuate.

5. L'imparzialità del personale di ispezione deve essere garantita. La loro retribuzione non deve dipendere dal numero di ispezioni effettuate né dai risultati di esse.

6. L'organismo deve avere un'assicurazione di responsabilità civile, tranne se la responsabilità è assunta dallo Stato conformemente al diritto nazionale, o lo Stato membro stesso è direttamente responsabile delle ispezioni.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta

Proposta di attuazione del Cielo unico europeo

Numero di riferimento del documento

Non applicabile

La proposta

1. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono le sue finalità-

Le prestazioni del sistema europeo di gestione del traffico aereo (Air Traffic Management - ATM) sono peggiorate da diversi anni e nel 1999 i ritardi nel traffico aereo hanno raggiunto proporzioni catastrofiche con un volo su tre in ritardo di 20 minuti in media. Quasi la metà di questi ritardi è stata attribuita all'ATM. Le cause dei ritardi derivano dall'eccessiva frammentazione di sistemi, procedure e pianificazione tra gli Stati membri e i loro prestatori nazionali di servizi. La prestazione di servizi di gestione del traffico aereo non è stata organizzata in modo da rispondere a requisiti europei e si verificano ripetutamente problemi strutturali che impediscono l'allestimento tempestivo ed efficiente di nuove capacità.

Le finalità principali della presente legislazione comunitaria sono:

- ristrutturare le disposizioni per la prestazione di servizi di navigazione aerea per realizzare un'adeguata separazione tra funzioni di regolamentazione e funzioni di prestazione di servizi;

- consentire alla Comunità di assumere responsabilità di regolamentazione in materia di sicurezza, prestazioni, economia, interoperabilità e spazio aereo;

- garantire una cooperazione ottimale tra tutti i soggetti del settore e particolarmente migliorare le relazioni civili-militari in vista di un processo uniforme di pianificazione, progettazione, gestione e ripartizione dello spazio aereo europeo;

- garantire una migliore cooperazione con altre organizzazioni internazionali e Stati terzi in un approccio più ampio delle questioni ATM.

Impatto sulle imprese

2. Categoria interessata

Tutta la comunità aeronautica: autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni di prestatori di servizi ATM, operatori di compagnie aeree, operatori aeroportuali e industria manifatturiera, inclusi fornitori terzi di componenti software e hardware.

Settori di attività

Soprattutto il settore dei servizi di navigazione aerea.

Dimensioni delle imprese (concentrazione di piccole e medie imprese)

I prestatori di servizi di navigazione aerea e i fabbricanti di apparecchiature sono in genere grandi organizzazioni con diverse migliaia di dipendenti. I costi di gestione annuali paneuropei ammontano a 4 miliardi di euro. I costi tipo di investimento per un unico grande prestatore di servizi variano da 800 milioni di euro a 1,5 miliardi di euro su un arco di 10 anni.

Esiste una concentrazione geografica nella Comunità di queste imprese-

No

3. Che cosa devono fare le imprese per conformarsi alla proposta-

Nessuna incidenza sulla maggior parte delle imprese. Grazie a migliori processi di normalizzazione aumenteranno i tassi di rendimento dell'industria manifatturiera in quanto le linee di prodotto ATM diventeranno più armonizzate.

Cambierà però lo status dei prestatori di servizi di navigazione aerea, a seguito dell'aumento dei loro interessi economici. Le funzioni di regolamentazione o di pubblico interesse saranno separate dai prestatori e riorientate verso autorità nazionali di supervisione e la Comunità.

4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta-

La ristrutturazione dell'ATM mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia di questo settore, a ridurre i ritardi e accrescere la produttività attraverso una maggiore automazione. È possibile una certa quantificazione dei benefici economici. I costi economici totali dei ritardi sono stati stimati a 6 miliardi di euro nel 1999.

Una riduzione del 10% dei ritardi dovuti all'ATM ridurrà pertanto i costi economici totali di quasi 600 milioni di euro all'anno. Sono quindi possibili benefici importanti che porteranno ad una migliore utilizzazione delle flotte, a minori costi operativi diretti per le compagnie aeree e meno tempo perso per i passeggeri, le attività commerciali ecc. Anche i costi esterni, in particolare quelli associati all'inquinamento ambientale negli aeroporti, saranno minori.

5. La proposta contiene misure per tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti ridotti o diversi ecc.)-

Non direttamente, ma i prestatori di servizi di navigazione aerea elaboreranno strategie di gestione e approvvigionamento più razionali. Ciò aumenterà la tendenza a concentrare la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti per aumentare la produttività ATM. Si prevede uno stimolo a nuovi investimenti e lo sviluppo da parte dei fabbricanti di nuovi prodotti ad "alta tecnologia" con probabili ricadute positive per aziende di terzi specializzate in software, di piccole e medie dimensioni.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate sulla proposta indicando le loro principali osservazioni.

Dopo l'adozione della comunicazione della Commissione sulla creazione del Cielo unico europeo, è stato creato un Gruppo ad alto livello di rappresentanti degli Stati membri per esaminare la situazione e formulare raccomandazioni. Tale Gruppo, presieduto dalla vicepresidente della Commissione, signora de Palacio, si è riunito più volte nel corso del 2000. Parallelamente è stato creato un "Industry and Consultation Board" (Comitato industria e consultazione) con la piena rappresentanza di tutte le sezioni dell'industria aeronautica, compresi:

Associazione europea delle aviolinee (AEA), International Air Carrier Association (IACA), European Regional Airlines Association (ERAA), International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA), European Business Aviation Association (EBAA), Associazione europea dei costruttori di materiale aerospaziale (AECMA), European Organisation for Civil Aviation Equipment (EUROCAE), Associazione internazionale dei trasporti aerei (International Air Transport Association - IATA), Europilot Cockpit Association (ECA), Airport Council International (ACI), International Federation of Air Traffic Controllers' Associations (IFATCA), Federazione internazionale delle associazioni di piloti di linea (International Federation of Air Line Pilots Association - IFALPA), Federation of Air Transport User Representatives in Europe (FATURE), European Transport Workers' Federation (ETF), Air Traffic Controllers European Union Co-ordination (ATCEUC), International Federation of Air Traffic Safety Engineers Association (IFATSE).

Il rapporto del Gruppo ad alto livello sulla creazione del Cielo unico europeo è stato completato nel novembre 2000.

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