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Document 52001PC0540R(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus - Corrigendum

/* COM/2001/0540 def./2 - CNS 2001/0242 */

52001PC0540R(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus - Corrigendum /* COM/2001/0540 def./2 - CNS 2001/0242 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto generale

1. Il 7 dicembre 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con paesi terzi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti dell'Europa centrale ed orientale un accordo europeo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. I negoziati sono stati avviati con 14 paesi e cioè Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia.

2. L'obiettivo principale era quello di ottenere lo stesso grado di liberalizzazione realizzato con l'accordo relativo ai servizi occasionali di trasporto viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), sottoscritto a Dublino il 26 maggio 1982 [1] per alcuni servizi occasionali, pur restando soggetti ad autorizzazione gli altri servizi occasionali. La necessità di elaborare un nuovo accordo derivava dal fatto che l'accordo ASOR era stato sottoscritto con paesi che in seguito sono divenuti membri dell'Unione europea ed esso riguardava ormai solo la Norvegia, la Turchia e la Svizzera e non consentiva adesioni future.

[1] Regolamento (CEE) n. 56/83 del 16.12.1982 sull'esecuzione dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus - GU L 10 del 13.1.1983.

3. Il presente accordo INTERBUS riprende dunque la maggior parte delle misure di liberalizzazione dell'accordo ASOR e vi aggiunge misure sociali, fiscali e tecniche basate sul principio di non discriminazione tra le varie Parti contraenti. L'accordo disciplinerà non soltanto il traffico tra la Comunità e gli Stati terzi interessati, ma anche il traffico tra gli Stati terzi, ponendo in essere quindi una certa armonizzazione delle condizioni fiscali, sociali e tecniche oltre che delle regole di accesso al mercato. Inoltre l'accordo INTERBUS, diversamente dall'accordo ASOR, prevede la possibilità di un'ulteriore adesione successiva all'entrata in vigore, per qualsiasi membro della CEMT, nonché per la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco ed il Principato di Andorra. L'accordo INTERBUS sostituisce gli accordi bilaterali conclusi tra le Parti contraenti.

4. In consultazione con un comitato designato dal Consiglio, sono state organizzate sei sessioni di negoziato con le Parti contraenti ed in tale sede sono stati discussi i vari capitoli dell'accordo. La Turchia non ha mai risposto agli inviti a partecipare ai negoziati. Gli Stati membri sono stati ogni volta invitati a partecipare in qualità di osservatori. Sono state altresì organizzate riunioni di esperti con gli Stati membri per alcuni aspetti tecnici dell'accordo. La Commissione ha trasmesso i progetti di accordo che si sono susseguiti tanto agli Stati membri che ai paesi partner. Prima della firma, il progetto di accordo è stato presentato al gruppo Trasporti del Consiglio.

5. Il 13 aprile 2000 è stata tenuta una sessione di chiusura dei negoziati, nel corso della quale gli Stati partecipanti che sono intervenuti hanno dichiarato il loro accordo sul testo. Erano presenti dodici paesi, sei dei quali hanno siglato l'accordo (Bulgaria, Repubblica ceca, Moldavia, Polonia, Romania, Lettonia) e sei altri hanno manifestato l'intenzione di sottoscriverlo (Estonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina). L'Ungheria e la Turchia non hanno partecipato alla cerimonia di siglatura.

6. Il periodo aperto alla firma dell'accordo è iniziato il 14 aprile 2000 e terminato il 31 dicembre 2000 e, in seguito, è stato prorogato fino al 30 giugno 2001.

7. Il 30 giugno 2001, l'accordo era stato firmato dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

2. Contenuto dell'accordo

8. Principio di non discriminazione.

L'accordo prevede in linea generale che le Parti contraenti vigilino all'applicazione del principio di non discriminazione per motivi connessi alla nazionalità o al luogo di stabilimento del trasportatore, nonché all'origine o alla destinazione dell'autobus.

9. Accesso al mercato

L'accordo prevede un'esenzione dall'autorizzazione per i circuiti a porte chiuse, i servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto, i servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto ed imbarco di tutti i passeggeri nello stesso luogo, le operazioni di transito, gli autobus utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato. L'esecuzione di questi servizi è accompagnata da documenti di controllo rilasciati dalle autorità competenti ed i cui modelli sono fissati dall'accordo.

Gli altri servizi occasionali sono soggetti ad autorizzazione. Le modalità e procedure di autorizzazione sono stabilite dall'accordo.

10. Armonizzazione legislativa

Per quanto riguarda le condizioni applicabili ai trasportatori, l'accordo prevede che le Parti contraenti applichino disposizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva comunitaria concernente l'accesso alla professione (allegato 1 dell'accordo).

Analogamente per le condizioni tecniche applicabili ai veicoli, è stato previsto un calendario di adattamento a varie direttive comunitarie (allegato 2 dell'accordo) onde instaurare una circolazione di soli autobus equivalenti alla norma EURO 1 entro e non oltre il 2010.

Inoltre l'accordo prevede che le Parti contraenti che non vi abbiano ancora provveduto aderiscano all'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli effettuanti trasporti internazionali su strada (AETR).

11. Disposizioni fiscali

Onde evitare doppie imposizioni e salvaguardare il principio di non discriminazione, l'accordo vieta l'applicazione di qualsiasi tassa di circolazione o di possesso o di tasse speciali sulle attività di trasporto nel territorio delle altre Parti contraenti. Il comitato misto sarà incaricato di redigere un elenco delle tasse che possono essere prelevate soltanto dalla Parte contraente nella quale è immatricolato il veicolo. Invece, le imposte ed i prelievi gravanti sui carburanti, l'imposta sul valore aggiunto, i pedaggi stradali ed altri diritti di utenza delle infrastrutture saranno applicabili in modo non discriminatorio. Questa prescrizione, tuttavia, non osta a un'applicazione differenziata in funzione del luogo di stabilimento del trasportatore di talune procedure ed obblighi di natura fiscale (ad esempio l'obbligo di designare un rappresentante fiscale), né all'applicazione della 13ª direttiva in materia di IVA.

Per una quantità limitata di carburante contenuto nei serbatoi degli autobus nonché di lubrificanti è ammessa una franchigia dai dazi di importazione. Analogamente possono essere importati in franchigia dai dazi all'importazione i pezzi di ricambio.

12. Controlli

Le Parti contraenti sono responsabili del controllo delle operazioni di trasporto sul loro territorio. Ad esse incombe verificare se i documenti di controllo sono correttamente compilati ed utilizzati in funzione dei servizi effettuati. Le Parti contraenti devono altresì prevedere in caso di infrazione alle prescrizioni dell'accordo un sistema di sanzioni che possono andare fino al divieto temporaneo di accesso al loro territorio.

13. Gestione dell'accordo

L'accordo prevede un comitato misto costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti, incaricato tra l'altro di vigilare alla sua corretta applicazione, oltre ad avere un ruolo di informazione tra le Parti contraenti, nonché il compito di adattare i documenti di controllo alle nuove misure adottate nella Comunità e di tentare di risolvere le vertenze che possono insorgere nella sua applicazione.

14. Nuove adesioni

L'accordo Interbus prevede che i paesi aderenti alla CEMT possano aderire all'accordo dopo la sua entrata in vigore.

15. Entrata in vigore

- L'accordo entra in vigore per le parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato quando quattro parti contraenti, compresa la Comunità europea, lo hanno approvato o ratificato, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito del quarto strumento di approvazione o di ratifica, o il primo giorno del sesto mese, sempreché, in quest'ultimo caso, all'atto della ratifica dell'accordo venga effettuata una dichiarazione in questo senso.

- L'accordo entra in vigore, per ogni parte contraente che lo approva o lo ratifica, dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo precedente, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito dello strumento di approvazione o di ratifica della parte contraente interessata.

16. Durata

L'accordo è concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

3. Conclusione

17. La Commissione ritiene che, dopo la firma dell'accordo, è necessario avviare la procedura in vista della sua conclusione. Pertanto sottopone al Consiglio la presente proposta di decisione per la conclusione dell'accordo INTERBUS concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

2001/0242 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C del , pag. .

considerando quanto segue :

(1) Conformemente al mandato del Consiglio del 7 dicembre 1995, la Commissione ha negoziato un accordo europeo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con i paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 giugno 2001, il 22 giugno 2001 l'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è stato sottoscritto a nome della Comunità.

(3) Al 30 giugno 2001, l'accordo era stato sottoscritto dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(4) La conclusione dell'accordo Interbus contribuisce allo sviluppo delle relazioni di trasporto tra le parti contraenti; affinché possa entrare in vigore, dopo la firma, è necessario che quattro parti contraenti, ivi compresa la Comunità, lo abbiano approvato o ratificato.

(5) E' pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'accordo Interbus.

DECIDE:

Articolo 1

La conclusione dell'accordo INTERBUS concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare a nome della Comunità lo strumento di approvazione di cui all'accordo 27 dell'accordo, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Accordo

relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto

di viaggiatori effettuati con autobus

(Accordo INTERBUS)

Le Parti contraenti

TENUTO CONTO della volontà di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali in Europa, in particolare di facilitare la sua organizzazione e il suo esercizio;

TENUTO CONTO della volontà di agevolare il turismo e gli scambi culturali tra le Parti contraenti;

CONSIDERANDO che l'Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), sottoscritto a Dublino il 26 maggio 1982, non contiene disposizioni per l'adesione di nuove Parti;

CONSIDERANDO che va salvaguardata l'esperienza e la liberalizzazione realizzata ad opera del predetto Accordo;

CONSIDERANDO che è opportuno provvedere ad una liberalizzazione armonizzata di alcuni servizi occasionali internazionali di trasporto effettuati con autobus e delle relative operazioni di transito;

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire talune regole armonizzate di procedura per i servizi occasionali internazionali non liberalizzati che sono ancora soggetti ad autorizzazione;

CONSIDERANDO che è necessario instaurare un elevato grado di armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus adibiti alla prestazione di servizi occasionali internazionali tra le Parti contraenti al fine di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente;

CONSIDERANDO che è necessario che le Parti contraenti applichino misure uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada;

CONSIDERANDO che è opportuno provvedere ad armonizzare le condizioni di accesso all'attività di operatore del trasporto di viaggiatori su strada;

CONSIDERANDO che il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla prestazione di servizi internazionali di trasporto;

CONSIDERANDO che è necessario introdurre modelli uniformi per i documenti di trasporto, ad esempio il documento di controllo per i servizi occasionali liberalizzati nonché il modulo di autorizzazione e di domanda per i servizi non liberalizzati al fine di agevolare e semplificare le procedure di ispezione;

CONSIDERANDO che è necessario prevedere alcune misure armonizzate sull'applicazione dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda la procedure di controllo, le sanzioni e l'assistenza reciproca;

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire alcune procedure per la gestione dell'Accordo al fine di garantirne una corretta applicazione e di consentire l'adattamento tecnico degli Allegati;

CONSIDERANDO che l'Accordo deve essere aperto all'adesione di membri futuri della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti e di alcuni altri paesi europei;

HANNO DECISO di stabilire regole uniformi per i servizi occasionali internazionali di trasporto viaggiatori effettuati con autobus,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo si applica:

a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori di qualsiasi nazionalità su strada effettuati:

- tra i territori di due Parti contraenti, in partenza e a destinazione del territorio della stessa Parte contraente e, eventualmente all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra Parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente;

- da operatori del trasporto per conto terzi stabiliti in una Parte contraente conformemente alla normativa di quest'ultima e titolari di una licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto effettuati con autobus;

- a mezzo di autobus immatricolati nella Parte contraente dove è stabilito l'operatore del trasporto,

b) agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi.

2. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi occasionali nazionali nel territorio di una Parte contraente da operatori stabiliti sul territorio di un'altra Parte contraente.

3. L'impiego di autobus previsti per il trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali è escluso dal campo d'applicazione del presente Accordo.

4. Il presente Accordo non riguarda i servizi occasionali effettuati per proprio conto.

Articolo 2

Divieto di discriminazione

Le Parti contraenti garantiscono che venga applicato il principio di non discriminazione a causa della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e dell'origine o destinazione dell'autobus, in particolare per quanto riguarda le disposizioni fiscali previste nella sezione VI, nonché il controllo e le sanzioni previste nella sezione IX.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

1. "autobus": veicoli che in base al tipo di costruzione e all'equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;

2. "servizi occasionali internazionali": servizi tra il territorio di almeno due Parti contraenti, che non rispondono né alla definizione di servizi regolari o servizi regolari speciali, né alla definizione di un servizio navetta. Tali servizi possono essere effettuati con una certa frequenza senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale;

3. "servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati, che possono imbarcare o sbarcare le persone a fermate predeterminate; i servizi regolari possono essere soggetti all'obbligo di rispettare orari e tariffe prestabilite;

4. "servizi regolari specializzati": servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 3; i servizi regolari specializzati comprendono:

- il trasporto di lavoratori tra il domicilio e il luogo di lavoro,

- il trasporto di studenti e scolari verso e dall'istituto di istruzione.

Il fatto che l'organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;

5. (1) "servizi navetta": servizi per trasportare persone preliminarmente riunite in gruppi dallo

stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza dal medesimo operatore del trasporto.

Per luogo di partenza o luogo di destinazione si intendono rispettivamente la località dove inizia il viaggio e la località dove termina il viaggio nonché, in ciascun caso, i relativi dintorni nel raggio di 50 km.

(2) Durante i servizi navetta non possono essere imbarcati o sbarcati passeggeri lungo il percorso.

(3) Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie di servizi navetta sono effettuati a vuoto.

(4) Tuttavia, la classificazione di una operazione di trasporto tra i servizi navetta non è modificata dal fatto che, con l'accordo delle autorità competenti della o delle Parti contraenti interessate:

- in deroga alle disposizioni del punto (1), alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo o con un altro operatore del trasporto,

- in deroga alle disposizioni del punto (2), alcuni viaggiatori siano imbarcati o sbarcati lungo il percorso;

- in deroga alle disposizioni del punto (3), il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie di navette, siano effettuati a vuoto;

6. "Parti contraenti": i soggetti firmatari che hanno convenuto di vincolarsi con il presente Accordo e per i quali tale Accordo è in vigore.

Il presente Accordo si applica ai territori nei quali è in vigore il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste in tale trattato, nonché a BOSNIA-ERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, MOLDAVIA, POLONIA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA e TURCHIA, ove abbiano concluso il presente Accordo;

7. "autorità competenti" sono le autorità designate dagli Stati membri della Comunità e dalle altre Parti contraenti ad eseguire i compiti indicati nelle sezioni V, VI, VII, VIII e IX del presente Accordo;

8. "transito" indica la parte di un'operazione di trasporto attraverso il territorio di una Parte contraente senza imbarco o sbarco di viaggiatori.

SEZIONE II

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

Articolo 4

1. Le Parti contraenti che non vi hanno ancora provveduto applicano disposizioni equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva della Comunità europea menzionata all'Allegato 1.

2. Per quanto riguarda la condizione del possesso di un'adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva citata, le Parti contraenti possono applicare l'obbligo di una disponibilità minima di capitale e riserve inferiore all'importo previsto al punto (c) del suddetto paragrafo 3) fino alla data del 1° gennaio 2003 o anche del 1° gennaio 2005, a condizione in quest'ultimo caso di fornire al momento della ratifica dell'Accordo una dichiarazione a questo proposito, fatte salve le disposizioni comprese nell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e alcune Parti contraenti al presente Accordo.

SEZIONE III

Condizioni tecniche applicabili ai veicoli

Articolo 5

Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali contemplati dal presente Accordo soddisfano le norme tecniche di cui all'Allegato 2.

SEZIONE IV

Accesso al mercato

Articolo 6

Servizi occasionali liberalizzati

I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio di tutte le Parti contraenti salvo di quella nel quale è stabilito l'operatore del trasporto:

1. circuiti a porte chiuse: i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

2. servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto: il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

3. servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto: tutti i passeggeri sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) nel territorio di una Parte non contraente o nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti a norma di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima Parte contraente e vengono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della Parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra Parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Sono inoltre esenti da autorizzazione:

4. le operazioni di transito che attraversano il territorio delle Parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali esentati da autorizzazione;

5. i viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dal presente Accordo.

Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 7

Servizi occasionali non liberalizzati

1. I servizi occasionali diversi da quelli menzionati nell'articolo 6 sono soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo 15.

2. Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

SEZIONE V

Disposizioni in materia sociale

Articolo 8

Le Parti contraenti del presente Accordo che non vi abbiano ancora provveduto possono aderire all'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli effettuanti trasporti internazionali su strada (AETR), del 1º luglio 1970 e successive modifiche, ovvero applicare i regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

SEZIONE VI

Disposizioni in materia doganale e fiscale

Articolo 9

1. Gli autobus utilizzati per le operazioni di trasporto ai sensi del presente Accordo sono esentati da qualsiasi tassa o imposta di circolazione o di possesso di veicoli nonché da qualsiasi tassa o imposta speciale sulle operazioni di trasporto nel territorio delle altre Parti contraenti.

Gli autobus non sono esentati da tasse ed imposte sui carburanti, dall'IVA sui servizi di trasporto e dai pedaggi stradali e ad altri diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i pedaggi e gli altri diritti di utenza non vengano applicati contemporaneamente per la fruizione di una stessa tratta stradale. Le Parti contraenti possono tuttavia applicare pedaggi sulle reti nelle quali vengono riscossi diritti di utenza per l'uso di ponti, tunnel e valichi di montagna.

3. Il carburante degli autobus contenuto nei serbatoi installati appositamente dai costruttori, e comunque in quantità non superiore a 600 litri, nonché i lubrificanti trasportati a bordo al solo scopo di uso diretto sono esenti da dazi all'importazione e da qualsiasi altra tassa o prelievo imposto dalle altre Parti contraenti.

4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 elabora un progetto di elenco delle tasse sul trasporto di viaggiatori su strada effettuato con autobus riscosse da ciascuna Parte contraente. Tale elenco indica le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, primo comma del presente articolo e che possono essere riscosse solo nella Parte contraente nella quale è immatricolato il veicolo. L'elenco riporta inoltre le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, che possono essere riscosse dalle Parti contraenti diverse da quella nella quale è immatricolato il veicolo. Le Parti contraenti che sostituiscono una delle tasse che figurano negli elenchi con una tassa analoga o diversa ne informano il comitato misto perché questo proceda alle necessarie modifiche.

5. I pezzi di ricambio e gli attrezzi importati per riparare un autobus danneggiato nell'esecuzione di un'operazione di trasporto internazionale su strada sono esentati dai dazi doganali e da qualsiasi tassa o prelievo applicabile all'importazione nel territorio di un'altra Parte contraente, alle condizioni stabilite dalle disposizioni nazionali sull'ammissione a titolo di importazione temporanea. I pezzi sostituiti debbono essere riesportati o distrutti sotto il controllo delle autorità doganali competenti dell'altra Parte contraente.

SEZIONE VII

Documenti di controllo per i servizi occasionalI

esentati da autorizzazione

Articolo 10

La prestazione dei servizi di cui all'articolo 6 avviene sulla base di un documento di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da qualsiasi altro organismo abilitato a tal fine della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 11

1. Il documento di controllo è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio in duplice esemplare, staccabili. Tale documento di controllo deve essere conforme al modello riportato nell'Allegato 3 del presente Accordo.

2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. I fogli di viaggio portano una numerazione da 1 a 25.

3. Il testo della pagina di copertina del libretto e dei fogli di viaggio è stampato nella o nelle lingue ufficiali della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

Articolo 12

1. Il libretto di cui all'articolo 11 è intestato a nome dell'operatore del trasporto; esso non è cedibile.

2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.

3. L'operatore del trasporto è tenuto a verificare che i fogli di viaggio siano debitamente e correttamente compilati.

Articolo 13

1. Prima dell'inizio di ogni viaggio l'operatore del trasporto compila il foglio di viaggio in duplice copia.

2. Per fornire i nominativi dei passeggeri l'operatore del trasporto può avvalersi di un elenco preventivamente compilato su un foglio separato che va allegato al foglio di viaggio. Sull'elenco allegato e sul foglio di viaggio va apposto il timbro dell'operatore del trasporto o, ove necessario, la firma dell'operatore o del conducente dell'autobus.

3. Per i servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'elenco dei passeggeri può essere compilato a norma del paragrafo 2, al momento dell'imbarco dei passeggeri.

Articolo 14

Le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire che l'elenco dei passeggeri non debba essere compilato. In tal caso sul documento di controllo va indicato il numero dei viaggiatori.

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.

SEZIONE VIII

Autorizzazione per i servizi occasionali non liberalizzati

Articolo 15

1. Per ogni servizio occasionale non liberalizzato ai sensi dell'articolo 6 le autorità competenti delle Parti contraenti in cui i passeggeri sono imbarcati o sbarcati e le autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano di comune accordo un'autorizzazione. Quando il luogo di partenza o di destinazione è situato in uno Stato membro della Comunità europea, il transito attraverso altri Stati membri della predetta Comunità non è soggetto ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è conforme al modello che figura nell'Allegato 5.

Articolo 16

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata dall'operatore del trasporto alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza.

Le domande di autorizzazione sono conformi al modello che figura nell'Allegato 4.

2. Gli operatori del trasporto compilano il formulario di domanda e vi allegano quanto necessario a comprovare che il richiedente è titolare di una licenza ad effettuare servizi di trasporto occasionali internazionali con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino.

3. Le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza esaminano la domanda di autorizzazione del servizio in questione e, in caso di approvazione, la trasmettono alle autorità competenti della o delle Parti contraenti del luogo di destinazione nonché alle autorità competenti delle Parti contraenti attraversate.

4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le Parti contraenti il cui territorio è attraversato in transito possono decidere che il loro accordo non è più necessario per i servizi previsti nella presente sezione. In tal caso, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tale decisione.

5. Le autorità competenti della o delle Parti contraenti di cui è stato richiesto l'accordo rilasciano l'autorizzazione entro un mese senza operare discriminazioni sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto. Se tali autorità non condividono i termini dell'autorizzazione, comunicano alle autorità competenti della o delle Parti contraenti interessate i relativi motivi.

Articolo 17

Le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire di semplificare la procedura di autorizzazione, il formulario di domanda di autorizzazione e il modello di autorizzazione relativi ai servizi occasionali effettuati tra dette Parti contraenti. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.

SEZIONE IX

Controlli, sanzioni e assistenza reciproca

Articolo 18

I documenti di controllo di cui all'articolo 10 e le autorizzazioni di cui all'articolo 15 devono trovarsi a bordo dell'autobus e sono esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 19

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché gli operatori del trasporto si conformino alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 20

A bordo dell'autobus deve trovarsi una copia conforme della licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino; essa va esibita a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato dei modelli di documento rilasciati dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 21

Le autorità competenti delle Parti contraenti prevedono un sistema di sanzioni per le infrazioni all'Accordo. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

1. In caso di gravi e ripetute infrazioni alla regolamentazione sui trasporti stradali, in particolare alle disposizioni relative ai tempi di guida, di riposo e alla sicurezza stradale, commesse da operatori del trasporto non residenti che sono così passibili del ritiro della licenza per il trasporto di viaggiatori su strada, le autorità competenti della Parte contraente interessata trasmettono alle autorità competenti della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione tutte le informazioni in loro possesso relative alle infrazioni e alle sanzioni inflitte.

2. Le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse gravi o ripetute infrazioni alla regolamentazione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale, possono temporaneamente vietare all'operatore del trasporto interessato l'accesso al territorio di detta Parte contraente.

Per quanto riguarda la Comunità europea, l'autorità competente di uno Stato membro può vietare solo temporaneamente l'accesso al suo territorio nazionale.

Le autorità competenti della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore di trasporto interessato e il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 sono informati di tali misure.

3. In caso di infrazioni gravi e ripetute alla regolamentazione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale commesse da un operatore del trasporto, le autorità competenti della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione adottano le misure idonee ad evitare la ripetizione di dette infrazioni; esse possono comprendere la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasporto di viaggiatori su strada. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali misure.

4. Le Parti contraenti garantiscono all'operatore del trasporto il diritto di impugnare le decisioni di sanzione adottate nei suoi confronti.

SEZIONE X

Il comitato misto

Articolo 23

1. Onde facilitare la gestione del presente Accordo è istituito un comitato misto. Tale comitato misto si compone di rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il comitato misto si riunisce per la prima volta sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.

4. Il comitato misto si riunisce su richiesta di almeno una Parte contraente.

5. Il comitato misto può deliberare solo se nelle riunioni le Parti contraenti, compresa la Comunità europea, sono rappresentate per almeno due terzi.

6. Il comitato misto riunito in sede deliberante adotta le sue decisioni all'unanimità delle Parti contraenti rappresentate. Qualora non sia possibile ottenere l'unanimità, le autorità competenti interessate, su richiesta di una o più delle Parti contraenti in questione, convocano una riunione di consultazione entro un termine di sei settimane.

Articolo 24

1. Il comitato misto vigila alla corretta applicazione del presente Accordo. Il comitato è informato di qualsiasi misura adottata o da adottare ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. In particolare, il comitato misto:

a) stabilisce, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti contraenti, un elenco delle autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dei compiti di cui alle sezioni V, VI VII, VIII e IX del presente Accordo;

b) modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli Allegati del presente Accordo;

c) modifica o adatta gli Allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'Allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'articolo 4 al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;

d) sulla base delle informazioni comunicate dalle Parti contraenti, redige un elenco a titolo informativo di tutti i dazi, tasse e prelievi di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;

e) modifica o adatta le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;

f) risolve le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo;

g) raccomanda nuove misure intese a liberalizzare i servizi occasionali ancora soggetti ad autorizzazione.

3. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni deliberate dal comitato misto, secondo, ove necessario, le loro procedure interne.

4. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo per risolvere una controversia a norma del paragrafo 2, punto f) del presente articolo, le Parti contraenti interessate possono sottoporre la questione a un collegio arbitrale. Ciascuna Parte contraente interessata nomina un arbitro. Anche il comitato misto nomina un arbitro.

Le decisioni del collegio arbitrale sono adottate a maggioranza.

Le Parti contraenti coinvolte nella controversia adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni del collegio arbitrale.

SEZIONE XI

Disposizioni generali e finali

Articolo 25

Accordi bilaterali

1. Le disposizioni del presente Accordo sostituiscono le disposizioni in materia degli accordi conclusi tra le Parti contraenti. Per quanto riguarda la Comunità europea, la presente disposizione si applica agli accordi conclusi tra uno Stato membro e una Parte contraente.

2. Le Parti contraenti diverse dalla Comunità europea possono convenire di non applicare l'articolo 5 e l'Allegato 2 del presente Accordo e di applicare altre norme tecniche agli autobus che effettuano servizi occasionali di trasporto tra tali Parti contraenti, compreso il transito sui loro territori.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 e dall'Allegato 2, le disposizioni del presente Accordo sostituiscono le disposizioni in materia degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le altre Parti contraenti.

Tuttavia, le disposizioni che prevedono un'esenzione dall'autorizzazione, contenute negli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri della Comunità europea e altre Parti contraenti per i servizi occasionali di cui all'articolo 7, possono essere mantenute e prorogate. In tal caso, le Parti contraenti interessate informano immediatamente il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23.

Articolo 26

Firma

Il presente Accordo è aperto alla firma a Bruxelles, dal 14 aprile 2000 al 30 giugno 2001 presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del presente Accordo.

Articolo 27

Ratifica o approvazione e deposito dell'Accordo.

Il presente Accordo è approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle Parti contraenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che notificherà il deposito a tutti gli altri firmatari.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore per le Parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato quando quattro Parti contraenti, compresa la Comunità europea, lo hanno approvato o ratificato, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito del quarto strumento di approvazione o di ratifica, o il primo giorno del sesto mese, sempreché, in quest'ultimo caso, all'atto della ratifica dell'Accordo venga effettuata una dichiarazione in questo senso.

2. Il presente Accordo entra in vigore, per ogni Parte contraente che lo approva o lo ratifica, dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito dello strumento di approvazione o di ratifica della Parte contraente interessata.

Articolo 29

Durata dell'Accordo - valutazione del funzionamento dell'Accordo

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. La durata del presente Accordo è automaticamente prorogata per un nuovo quinquennio per le Parti contraenti che non esprimono l'intenzione di non prorogare l'Accordo. In quest'ultimo caso la Parte contraente interessata notifica al depositario la propria intenzione, a norma dell'articolo 31.

3. Prima della scadenza di ogni quinquennio il comitato misto valuta il funzionamento del presente Accordo.

Articolo 30

Adesione

1. Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Accordo è aperto all'adesione dei paesi membri a pieno titolo della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT). In caso di adesione da parte di paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, il presente Accordo non si applica tra le Parti contraenti firmatarie dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Il presente Accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra e del Principato di Monaco.

3. Per ogni Stato che aderisce al presente Accordo dopo l'entrata in vigore prevista all'articolo 28, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato.

4. Ciascuno Stato che aderisce al presente Accordo dopo l'entrata in vigore prevista all'articolo 28 può usufruire di un termine massimo di tre anni per adottare disposizioni equivalenti alla o alle direttive di cui all'Allegato 1. Il comitato misto è informato delle misure adottate.

Articolo 31

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare unilateralmente il presente Accordo con un preavviso di un anno notificandolo simultaneamente alle altre Parti contraenti per il tramite del depositario dell'Accordo. Il comitato misto è inoltre informato dei motivi della denuncia. L'Accordo non può tuttavia essere denunciato nel corso dei primi quattro anni che seguono la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 28.

Qualora l'Accordo sia denunciato da una o più Parti e il numero delle Parti contraenti risulti inferiore al numero convenuto per l'entrata in vigore iniziale di cui all'articolo 28, l'Accordo rimane in vigore, salvo diversa decisione del Comitato misto composto dalle Parti contraenti restanti.

Articolo 32

Cessazione

Una Parte contraente che ha aderito all'Unione europea cessa di essere Parte contraente del presente Accordo alla data della sua adesione.

Articolo 33

Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 34

Lingue

Il presente Accordo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, testi facenti fede, è depositato presso gli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmetterà copia conforme ad ogni Parte contraente.

Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente Accordo nella o nelle sue lingue ufficiali. Copia di tali traduzioni è depositata presso gli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Copia di tutte le traduzioni dell'Accordo e dei suoi Allegati è trasmessa dal depositario a tutte le Parti contraenti.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

ALLEGATO

Allegato 1

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

di cui all'articolo 4

La direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 4 è la seguente:

Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1998 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Allegato 2

Norme tecniche applicabili agli autobus

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo INTERBUS per ciascuna Parte contraente, gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori devono essere conformi alle norme stabilite nei testi giuridici seguenti:

a) Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 46 del 17.2.1997, pag. 1).

b) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

c) Direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

d) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 370 del 31.12.1985, pag. 8), come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 2135/98 della Commissione, del 24.9.1998 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 274 del 9.10.1998, pag. 1) o norme equivalenti stabilite dall'Accordo AETR e dai relativi protocolli.

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo INTERBUS per ciascuna Parte contraente, le Parti contraenti diverse dalla Comunità europea devono rispettare, per gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori, le prescrizioni tecniche delle direttive comunitarie seguenti o dei regolamenti equivalenti dell'UNECE relativi alle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli nuovi e delle loro parti e accessori.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Gli autobus utilizzati per i servizi seguenti:

(a) servizi con partenza da uno Stato membro della Comunità (ad eccezione della Grecia) e a destinazione di un'altra Parte contraente dell'Accordo INTERBUS;

(b) servizi con partenza da una Parte contraente dell'Accordo INTERBUS e a destinazione di uno Stato membro della Comunità (ad eccezione della Grecia);

(c) servizi con partenza da una Parte contraente dell'Accordo INTERBUS e a destinazione della Grecia, in transito attraverso un altro Stato membro della Comunità e prestati da operatori di trasporto stabiliti in una Parte contraente dell'Accordo INTERBUS,

devono soddisfare le disposizioni seguenti:

1. Gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente al 1º.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'Accordo INTERBUS.

2. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.

3. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.

4. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2002.

5. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.

6. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2004.

7. A decorrere dal 1º.1.2005 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dal 1º.1.1990 (EURO 0) .

8. A decorrere dal 1º.1.2007 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dal 1º.10.1993 (EURO 1).

Articolo 4

Gli autobus utilizzati per i seguenti servizi:

(a) servizi con partenza dalla Grecia e a destinazione delle Parti contraenti dell'Accordo INTERBUS,

(b) servizi con partenza dalle Parti contraenti dell'Accordo INTERBUS e a destinazione della Grecia,

devono soddisfare le disposizioni seguenti:

1. Gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente al 1º.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'Accordo INTERBUS.

2. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.

3. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.

4. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.

5. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2005.

6. Gli autobus immatricolati per la prima volta tra il 1º.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2007.

7. A decorrere dal 1º.1.2008 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dal 1º.1.1990 (EURO 0).

8. A decorrere dal 1º.1.2010 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dal 1º.10.1993 (EURO 1).

Articolo 5

Gli autobus della Comunità utilizzati nel traffico bilaterale tra la Grecia e altri Stati membri della Comunità, in transito nel territorio di Parti contraenti dell'Accordo INTERBUS, non sono disciplinati dalle presenti disposizioni relative alle norme tecniche, ma devono soddisfare le disposizioni della Comunità europea.

Articolo 6

1. Le disposizioni relative alle norme tecniche comprese negli accordi o convenzioni bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e le Parti contraenti dell'Accordo INTERBUS in materia di traffico e transito bilaterali, che sono più limitative di quelle previste nel presente Accordo, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2006.

2. Gli Stati membri della Comunità e le Parti contraenti dell'Accordo INTERBUS interessate informano il comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'Accordo del contenuto di tali accordi o convenzioni bilaterali.

Articolo 7

1. Un documento attestante la data della prima immatricolazione del veicolo deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta degli agenti incaricati del controllo. Ai fini del presente allegato, la dizione "data della prima immatricolazione del veicolo" si riferisce alla prima immatricolazione del veicolo dopo la sua costruzione. Se la data di immatricolazione non è disponibile, la dizione si riferisce alla data di costruzione.

2. Nel caso in cui il motore di origine dell'autobus sia stato sostituito da un nuovo motore, il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sostituito da un documento attestante la conformità del nuovo motore alle disposizioni di omologazione di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. In deroga alla lettera a) dell'articolo 1 del presente allegato, le Parti contraenti possono effettuare controlli tecnici saltuari per controllare la conformità degli autobus in causa alle disposizioni della direttiva 96/96/CE. Ai fini del presente allegato, per "controlli tecnici saltuari" si intende l'ispezione non programmata, e quindi inattesa, di un autobus che circola sul territorio di una Parte contraente, eseguita lungo la strada dalle autorità competenti.

2. Ai fini dei controlli tecnici su strada previsti al presente allegato, le autorità competenti delle Parti contraenti si servono del modulo di controllo che figura negli allegati II a e II b. Una copia di tale modulo, compilato dall'autorità preposta al controllo, viene rilasciata al conducente dell'autobus e presentata su richiesta allo scopo di semplificare od evitare, ove possibile, ulteriori controlli su strada troppo ravvicinati nel tempo.

3. Se l'agente che ispeziona l'autobus ritiene che i difetti di manutenzione riscontrati giustifichino ulteriori esami, l'autobus può essere sottoposto ad un controllo tecnico approfondito presso un centro di controllo autorizzato, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.

4. Fatte salve altre eventuali sanzioni, se a seguito di un controllo tecnico su strada risulta che l'autobus non è conforme alla direttiva 96/96/CE, per cui si ritiene che presenti gravi rischi per gli occupanti o per gli altri utenti della strada, può essere immediatamente disposto il divieto di circolazione dell'autobus sulla rete stradale pubblica.

5. I controlli tecnici saltuari su strada devono essere effettuati senza discriminazione di nazionalità del conducente o di paese di immatricolazione dell'autobus.

ALLEGATO II a

LISTA DI CONTROLLO

1. Luogo del controllo ......................... 2. Data .................... 3. Ora ............

4. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo ........................

5. Categoria del veicolo

o Autobus 4 3 2 1 4 3 2 1 4 [3]

[3] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[4] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[1] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[2] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[3] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[4] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[1] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[2] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[3] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

[4] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

6. Nome e indirizzo dell'operatore del trasporto ................................................................ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

7. Nazionalità .................................................................................

8. Conducente .................................................................................

9. Speditore, indirizzo, luogo di carico ...................................................................

10. Destinatario, indirizzo, luogo di carico ..........................................................

11. Massa lorda del veicolo...................................................................................................

12. Motivo di non conformità:

* Impianto di frenatura e suoi componenti

* Leveraggi dello sterzo

* Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

* Ruote/mozzi/pneumatici

* Impianto di scarico

* Opacità dei fumi (diesel)

* Emissioni gassose (benzina)

13. Varie / osservazioni

14. Autorità / agente che ha effettuato il controllo

15. Esito del controllo

* positivo

* positivo malgrado lievi anomali

* anomalie gravi

* divieto di circolazione immediato

Firma del tecnico addetto al controllo/Autorizzazione

ALLEGATO II b

Norme tecniche relative al controllo tecnico su strada

Gli autobus di cui all'articolo 3 del presente accordo devono essere mantenuti in condizioni tali da risultare accettabili da parte delle autorità di controllo.

Gli elementi da ispezionare sono quelli considerati importanti per un funzionamento sicuro ed ecologico dell'autobus. Oltre ai controlli funzionali semplici (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, condizione dei pneumatici, ecc.), devono essere eseguite prove specifiche e/o controlli dell'impianto frenante e delle emissioni del veicolo, nel modo seguente:

1. Freni

Le varie parti del sistema di frenatura e i relativi organi devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento ed efficienza ed essere correttamente regolati.

I freni dell'autobus devono essere in grado di svolgere le tre seguenti funzioni:

(a) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, un freno di servizio in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficiente, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;

(b) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere fermo l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, lungo pendenze in salita o discesa di grado elevato; le superfici operative del freno devono essere mantenute nella posizione di frenatura da un dispositivo ad azionamento esclusivamente meccanico;

(c) per gli autobus, il freno di soccorso deve essere in grado di rallentare e arrestare l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, entro una distanza ragionevole, anche in caso di guasto del freno di servizio.

In caso di dubbio sulle condizioni di manutenzione dell'autobus, le autorità di controllo possono esaminarne la capacità frenante conformemente a tutte o ad alcune disposizioni della direttiva 96/96/CE, allegato II, punto I.

2. Emissioni di gas di scarico

2.1 Emissioni di gas di scarico

2.1.1 Autobus muniti di motore ad accensione comandata (motori a benzina)

(a) Se le emissioni allo scarico non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1. Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe.

2. Se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza dell'equipaggiamento prescritto.

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si misura il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore dell'autobus. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti degli Stati membri decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

- per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta nel periodo compreso tra la data a partire dalla quale le Parti contraenti hanno stabilito che gli autobus devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE [5] e il 1º ottobre 1986: CO - 4,5% vol.;

[5] Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1) e rettifica (GU L 81 dell'11.4.1970, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

- per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986: CO - 3,5% vol.

(b) Se le emissioni allo scarico sono controllate da un sistema perfezionato, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1. Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti.

2. Esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto.

3. Determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dell'autobus mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costruttore dell'autobus.

4. Emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite

Misurazione con motore al minimo

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore dell'autobus. Ove tale dato non sia disponibile, il tenore massimo di CO non deve essere superiore a 0,5% vol.

Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore di almeno 2 000 giri/min:

Tenore di CO: massimo 0,3% vol.

Lambda: 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

2.1.2 Autobus muniti di motore ad accensione per compressione (motori diesel)

Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE [6]. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti delle Parti contraenti decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, i valori limite del coefficiente di assorbimento sono i seguenti:

[6] Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43).

Coefficiente massimo di assorbimento per:

- motori diesel ad aspirazione naturale = 2,5 m-1,

- motori diesel a turbocompressione = 3,0 m-1

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE.

2.1.3 Apparecchiatura di prova

Per controllare le emissioni di gas di scarico degli autobus sono utilizzate apparecchiature atte a controllare con precisione che i valori limite prescritti o indicati dal costruttore siano stati rispettati.

2.2 Ove opportuno, deve essere verificato il corretto funzionamento del sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni.

ALLEGATO 3

Modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione

(carta verde: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Pagina di copertina - recto)

>SPAZIO PER TABELLA>

INTERBUS

LIBRETTO DI FOGLI DI VIAGGIO

per i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus, istituito in applicazione degli

- Articoli 6 e 10 dell'Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus - Accordo INTERBUS.

Nome e cognome o ragione sociale dell'operatore del trasporto: ...........................................................................

......................................................................................................................................................

Indirizzo: ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................... .......................................................................

(Luogo e data di rilascio del libretto) (Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia il libretto)

(carta verde: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Risguardo del libretto di fogli di viaggio - recto)

>SPAZIO PER TABELLA>

AVVERTENZA IMPORTANTE

>SPAZIO PER TABELLA>

INTERBUS (FOGLIO DI VIAGGIO - RECTO) (Carta verde - DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Stato in cui il documento è rilasciato)

- Segno distintivo del paese

>SPAZIO PER TABELLA>

(Foglio di viaggio - verso)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Se necessario, la voce 6 può essere compilata su un foglio separato che deve essere saldamente incollato al presente documento)

Allegato 4

Modello di domanda di autorizzazione relativa ad un servizio internazionale occasionale

(Carta bianca - A4)

>SPAZIO PER TABELLA>

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

RELATIVA ALL'INIZIO DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE OCCASIONALE

effettuato con autobus

tra le Parti contraenti,

conformemente all'articolo 7 dell'Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Accordo INTERBUS )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Autorità competente della Parte contraente di partenza del servizio, vale a dire quella sul cui territorio si trova il primo punto di imbarco dei viaggiatori)

1. Informazioni relative al richiedente dell'autorizzazione:

Cognome e nome o

ragione sociale:

Indirizzo:

Paese:

Telefono:

Fax:

(Seconda pagina della domanda)

2. Scopo, motivi e descrizione del servizio occasionale:

3. Informazioni relative all'itinerario:

(a) Luogo di partenza del servizio: Paese

(b) Luogo di destinazione del servizio: Paese

Itinerario principale del servizio e posti di frontiera

Paesi il cui territorio è attraversato senza che i viaggiatori siano imbarcati o sbarcati

4. Data di prestazione del servizio:

5. Numero di immatricolazione dell'autobus (o degli autobus):

6. Eventuali altre informazioni:

7.

(luogo e data) (firma del richiedente)

(Terza pagina della domanda)

Avvertenza importante

1. Gli operatori del trasporto devono compilare il modulo di domanda e unire un documento attestante che il richiedente possiede una licenza per effettuare i servizi internazionali occasionali mediante autobus di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino dell'Accordo INTERBUS.

2. I servizi occasionali diversi da quelli di cui all'articolo 6 dell'Accordo INTERBUS sono soggetti ad autorizzazione, ovvero i servizi diversi dai seguenti:

1. I circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.

2. I servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza è situato sul territorio della Parte contraente in cui l'operatore del trasporto è stabilito.

3. I servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto, in cui tutti i viaggiatori sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) nel territorio di una Parte non contraente o nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti in virtù di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima Parte contraente e vengono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della Parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;

c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra Parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

4. Le operazioni di transito che attraversano il territorio delle Parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali sono anch'esse esentate da autorizzazione.

5. I viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dal presente Accordo sono anch'essi esentati da autorizzazione.

Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.

3. La domanda deve essere presentata all'autorità competente della Parte contraente di partenza del servizio, vale a dire quella sul cui territorio si trova il primo punto di imbarco dei viaggiatori.

4. Gli autobus utilizzati devono essere immatricolati sul territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.

5. Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali disciplinati dall'Accordo INTERBUS devono soddisfare le norme tecniche di cui all'allegato 2 dell'Accordo stesso.

Allegato 5

Modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta rosa - A4)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

AUTORIZZAZIONE N. ....................

relativa ad un servizio internazionale occasionale

effettuato con autobus

tra Parti contraenti,

conformemente all'articolo 7 dell'Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Accordo INTERBUS )

intestata a:

(Cognome e nome o ragione sociale dell'operatore del trasporto)

Indirizzo: Paese:

Telefono:

Fax:

(luogo e data di rilascio) (firma e timbro dell'autorità di rilascio)

(Seconda pagina dell'autorizzazione)

1 Scopo, motivi e descrizione del servizio occasionale:

2. Informazioni relative all'itinerario:

(a) Luogo di partenza del servizio: Paese

(b) Luogo di destinazione del servizio: Paese

Itinerario principale del servizio e posti di frontiera

3. Data di prestazione del servizio:

4. Numero di immatricolazione dell'autobus (o degli autobus):

5. Altre condizioni:

6. Elenco dei passeggeri in allegato

(Timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

(Terza pagina dell'autorizzazione)

>SPAZIO PER TABELLA>

Avvertenza importante

1. L'autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata soltanto dall'operatore del trasporto di cui è indicato il nome, insieme al numero d'immatricolazione dell'autobus.

2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo dell'autobus per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

3. L'elenco dei passeggeri deve essere allegato alla presente autorizzazione.

MODELLO DI DICHIARAZIONE

DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO INTERBUS

RIGUARDANTE L'ARTICOLO 4 E L'ALLEGATO 1

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

DICHIARAZIONE DI...................................................... (Nome della Parte contraente)

RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1

1. Le tre condizioni di cui al titolo 1 della direttiva 96/26/CE, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti operatori del trasporto nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 23.5.1996, pag. 1), come da ultimo modificata dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1998 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 277 del 14.10.1998, pag. 17),

a) sono state recepite nell'ordinamento nazionale

con .............................................................................. (riferimenti legislativi);

b) saranno recepite nell'ordinamento nazionale

.............................................................................................................. (data)

2. Quanto alla condizione riguardante la "capacità finanziaria adeguata", la normativa vigente prescrive che l'operatore del trasporto deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari:

- a .......................... euro (o l'equivalente in moneta nazionale) per veicolo utilizzato

oppure

- a ......................... euro (o l'equivalente in moneta nazionale) per posto a sedere degli autobus utilizzati dall'operatore del trasporto.

Si prevede che l'importo della "capacità finanziaria adeguata" sarà adattato al disposto della direttiva 96/26/CE il ............................................... (data, oppure non oltre il 1º.1.2005)

SCHEDA FINANZIARIA

1. TITOLO DELL'AZIONE

Decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e 13 paesi dell'Europa centrale e orientale concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

2. LINEA(E) DI BILANCIO

A-7010

A-7031

3. BASE GIURIDICA

Articolo 71, in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

L'accordo ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali in Europa, in particolare di facilitarne l'organizzazione e l'esercizio. Esso mira inoltre a introdurre un livello di liberalizzazione equivalente a quello realizzato con l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), sottoscritto a Dublino nel 1982, che però non contemplava la possibilità di nuove adesioni.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

L'accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. La sua durata è prorogata automaticamente per un nuovo periodo di cinque anni tra le parti contraenti che non abbiano dichiarato espressamente di non volerlo prorogare.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/DELLE ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD/SND

A - 7010 SND

A - 7031 SND

5.3 Tipi di entrate previste

Non pertinente.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- Spese amministrative (Parte A del bilancio).

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra singoli costi e costo totale)

15 esperti per una giornata una volta l'anno, ossia 15 x 670 euro viaggi inclusi = 10.050 euro.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Non pertinente

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc., incluse nella parte B del bilancio

Non pertinente

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Impegno globale sulla linea A 07031, di cui 10.050 euro l'anno per la presente azione.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Non pertinente

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Non pertinente

9.2 Giustificazione dell'azione

Non pertinente

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Non pertinente

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto utilizzando la dotazione assegnata alla DG incaricata della gestione.

10.1 Effetti in termini di risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

(Euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicano il costo complessivo dei posti supplementari per tutta la durata dell'azione in caso di durata determinata e per 12 mesi in caso di durata indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese per riunioni di comitatie gruppi di esperti

(Euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione se la durata di quest'ultima è determinata oppure alle spese per 12 mesi se la durata è indeterminata.

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