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Document 52001PC0533

    Proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2001/0533 def. - COD 2000/0227 */

    52001PC0533

    Proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0533 def. - COD 2000/0227 */


    Proposta modificata di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    Il 5 luglio 2001 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura gli emendamenti alla proposta della Commissione concernente la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (COM/2000/545 dell'8.9.2000).

    Come dispone l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, fintantoché il Consiglio non ha deliberato la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione dell'atto.

    La Commissione presenta di seguito il proprio parere in merito alle modifiche adottate dal Parlamento europeo.

    1. CRONISTORIA

    Trasmissione della proposta al Consiglio ed al Parlamento europeo (COM(2000)545 - 2000/0227/(COD) ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE 8 settembre 2000

    Parere del Comitato delle regioni 14 febbraio 2001

    Parere del Comitato delle regioni 28 marzo 2001

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta della Commissione ha l'obiettivo di spingere gli Stati membri a compiere una valutazione della legislazione nazionale, delle istituzioni e dei soggetti interessati in materia di pianificazione e gestione delle zone costiere per elaborare, in base alle informazioni raccolte, una o più strategie nazionali volte a promuovere la gestione integrata delle zone costiere.

    La proposta è stata elaborata alla luce dei risultati del programma dimostrativo della Commissione sull'assetto integrato delle zone costiere e della strategia europea per la gestione di tali zone (COM(2000)547 def.). I due documenti considerano il progressivo deterioramento delle condizioni in cui versano le zone costiere una tendenza che può essere fermata ed invertita solo tramite azioni concertate e con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La raccomandazione chiede agli Stati membri di collaborare con le amministrazioni regionali e locali perché siano avviate le necessarie azioni ai rispettivi livelli di competenza.

    3. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI ADOTTATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

    Il 5 luglio 2001 il Parlamento europeo ha adottato 41 emendamenti dei 47 proposti.

    Gli emendamenti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 46, 31, 37, 38, 39, e 40 sono stati accettati dalla Commissione nella loro interezza.

    Gli emendamenti 2, 14, 17 (titolo e seconda parte), 20 (eccetto il termine "vincolante"), 24, 25, 29 (ultima clausola della prima parte, terza parte), 32 (seconda parte), 36 e 42 (seconda parte - dopo la virgola) sono stati accettati in linea di principio ma riformulati o inseriti in una diversa parte della proposta.

    La Commissione ha accettato in parte gli emendamenti 11 (seconda parte), 17 (terza e quarta parte, compreso il cambiamento d'ordine), 29 (seconda parte), 32 (prima parte salvo l'abolizione del condizionale), 33 (seconda e terza parte), 34 (seconda parte), 42 (prima parte - fino alla virgola) e 43 (prima parte - fino al termine "di valutazione" compreso).

    Gli emendamenti 12, 16, 18 e, 35 non hanno potuto essere accettati dalla Commissione.

    La posizione della Commissione in merito agli emendamenti del Parlamento europeo è pertanto quella indicata di seguito.

    3.1 Emendamenti pienamente accettati dalla Commissione

    L'emendamento 1 (considerando 1) cambia l'ordine in cui sono presentate le caratteristiche delle zone costiere per sottolinearne l'importanza in termini ambientali e ne menziona la funzione ricreativa. L'emendamento 3 (considerando 2) fornisce alcuni esempi del degrado cui sono soggette le zone costiere. L'emendamento 4 (considerando 2 bis - nuovo) riconosce come la minaccia che incombe su tali zone sia aggravata dal riscaldamento del pianeta. L'emendamento 5 (considerando 2 ter - nuovo) segnala che la significativa riduzione dell'attività di pesca e dell'occupazione ad essa collegata rende le regioni dipendenti da tale attività maggiormente vulnerabili. L'emendamento 6 (considerando 2 quater - nuovo) sottolinea come l'incremento demografico e lo sviluppo di determinate attività economiche rappresentino una minaccia per l'equilibrio ambientale delle coste. L'emendamento 7 (considerando 2 quinques - nuovo) ribadisce i legami esistenti fra cambiamento climatico e problemi nelle zone costiere L'emendamento 8 (considerando 2 sexies - nuovo) sottolinea l'importanza della gestione del territorio nella gestione integrata delle zone costiere. L'emendamento 10 (considerando 3) riconosce la necessità di rispettare attività ed usanze locali tradizionali. L'emendamento 13 (considerando 4 ter - nuovo) riconosce che l'esistenza di disparità regionali influenza grandemente la gestione la conservazione delle diverse zone costiere. L'emendamento 15 (considerando 6 bis - nuovo) riconosce che, dalla risoluzione della risoluzione del Consiglio 94/C 135/2 nel 1994, la pressione cui sono soggette le zone costiere è aumentata. L'emendamento 19 (Parte II, punto 1) spiega il concetto di prospettiva di ampia portata, evidenziando la necessità di tenere conto dell'interdipendenza e della diversità dei sistemi che esercitano un impatto sulle zone costiere. L'emendamento 21 (Parte II, punto 2) chiarisce il concetto di prospettiva di lungo periodo, adottando il principio di precauzione e tenendo conto delle necessità delle generazioni presenti e future. L'emendamento 22 (Parte II, punto 3) spiega cosa si intende per gestione capace di adattarsi, sottolineando la necessità di facilitare gli adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei problemi e delle conoscenze. L'emendamento 23 (Parte II, punto 4) chiarisce il concetto di specificità locale, sottolineando la necessità di adottare soluzioni specifiche e misure flessibili per adattarsi alle diversità delle zone costiere europee. L'emendamento 26 (Parte II, punto 7) chiarisce il concetto di sostegno e coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi competenti, sottolineando l'esigenza di sviluppare legami fra i diversi livelli e settori e la necessità di coordinamento delle politiche esistenti. L'emendamento 27 (Parte II, punto 8) riguarda il ricorso ad un insieme di diversi strumenti, capaci di garantire la coerenza tra strumenti giuridici e obiettivi amministrativi, nonché tra pianificazione e gestione. L'emendamento 28 (Parte II, punto 8bis - nuovo) prevede la coerenza fra tutti i piani settoriali in via di preparazione. Tutti questi emendamenti delineano con maggior chiarezza la necessità di una buona gestione delle zone costiere ed i principi cui essa dovrebbe ispirarsi; essi sono pertanto stati accettati dalla Commissione.

    Per quanto riguarda la prevista valutazione, la Commissione ha accolto l'emendamento 46 (Parte III, paragrafo 2) - secondo cui la valutazione deve riguardare anche i dei rappresentanti eletti dalle comunità locali e le organizzazioni internazionali, nonché l'emendamento 31 (Parte III, paragrafo 3) - che integra l'elenco dei settori oggetto di valutazione, aggiungendo ad esempio quello dell'acquacoltura e quello della sicurezza marittima.

    Per quanto riguarda le strategie nazionali, la Commissione ha accettato l'emendamento 37 (Parte IV, paragrafo 3, lettera h bis - nuovo) che suggerisce di adottare procedure appropriate atte a consentire un'ampia partecipazione pubblica alla formulazione delle strategie per le zone costiere. Essa ha inoltre accettato l'emendamento 38 (Parte IV, paragrafo 3 bis - nuovo) nel quale vengono elencati alcuni dei soggetti interessati, con i quali va garantita una stretta concertazione.

    Per quanto riguarda la cooperazione, la Commissione ha accettato l'emendamento 39 (Parte V, paragrafo 1) che riconosce la necessità di applicare le convenzioni in vigore con i paesi vicini.

    La Commissione ha inoltre accettato l'emendamento 40 (Parte VI, titolo) che modifica il titolo della parte da "Presentazione delle relazioni" a "Presentazione delle relazioni e revisione".

    3.2 Emendamenti accettati in parte o in principio dalla Commissione

    L'emendamento 2 (considerando 1 bis - nuovo) prevede un nuovo considerando ove si spiega come la biodiversità delle zone costiere presenti caratteristiche uniche e come tali zone siano protette ai sensi delle direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE. La Commissione concorda sul principio, ma deve segnalare che le direttive indicate riguardano solo una parte delle zone costiere e dei diversi aspetti di biodiversità in questione. La Comunità ricorre al proprio programma d'azione in materia di biodiversità per salvaguardare la biodiversità altre zone. La Commissione propone pertanto di riformulare il considerando in esame nel seguente modo:

    La biodiversità delle zone costiere è unica in termini di flora e fauna ed è riconosciuta e protetta da diverse politiche ed azioni comunitarie.

    L'emendamento 14 (considerando 5) riconosce la necessità di azioni di collaborazione e consultazione con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Pur concordando col Parlamento in linea di principio, la Commissione deve tuttavia ricordare che l'IMO non è l'unica organizzazione internazionale interessata e propone pertanto di riformulare il considerando nella maniera seguente:

    Occorrono azioni coerenti a livello europeo, comprese quelle in favore della collaborazione, in particolare a livello dei mari regionali, al fine di affrontare i problemi delle zone costiere transfrontaliere. Tali azioni comprendono la consultazione delle pertinenti organizzazioni internazionali.

    L'emendamento 24 (proposto come Parte II, punto 5 bis - nuovo; accettato come Parte I, nuovo trattino) adotta il principio della difesa degli insediamenti costieri dall'erosione e dalle inondazioni. Pur riconoscendo che tali problemi vanno affrontati nel contesto della strategia di gestione delle zone costiere, la Commissione ribadisce l'importanza di garantire una gestione de problemi in questione che risulti sostenibile dal punto di vista ambientale. La Commissione ritiene inoltre che l'aspetto meglio si inserisca nella parte I, in quanto i concetti espressi nella parte II riguardano i principi cui ispirare gli interventi di gestione delle zone costiere e non i singoli problemi che tali interventi sono chiamati a risolvere. Pur accettando l'emendamento in linea di principio, la Commissione ritiene che esso meglio si inserisca nella parte I, ove verrà inserito un nuovo trattino che recita:

    - il riconoscimento della minaccia che il riscaldamento del pianta presenta per le zone costiere e dei pericoli legati all'innalzamento del livello del mare, nonché la necessità di ricorrere a misure sostenibili dal punto di vista ambientale per proteggere da tali pericoli, ove possibile, gli insediamenti costieri ed il loro patrimonio culturale.

    Mentre è totalmente accettabile la prima parte dell'emendamento 36 (Parte IV, paragrafo 3, lettera g), che riconosce la necessità di collaborare l'Agenzia europea dell'ambiente, la seconda parte dell'emendamento stesso, secondo cui i dati dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico gratuitamente non può essere accettata dalla Commissione. Garantire la gratuità dei dati non è infatti sempre possibile e la Commissione propone pertanto una riformulazione che preveda la messa a disposizione gratuita o ad un costo contenuto, proponendo a tal fine il testo seguente:

    istituire gli opportuni sistemi per il costante monitoraggio delle zone costiere e la diffusione delle informazioni che le riguardano, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e le autorità regionali; tali sistemi devono raccogliere e fornire informazioni nelle forme più adatte alle esigenze dei decisori nazionali, regionali e locali, in modo da facilitare la gestione integrata; i dati devono essere messi a disposizione del pubblico gratuitamente o ad un costo contenuto.

    L'emendamento 11 (considerando 4) descrive nuovamente il tipo di azione necessaria a livello locale e regionale. L'espressione "azioni strategiche coordinate e concertate" e accettata. L'aggiunta dell'espressione "prima di tutto" non può invece essere accettata per due motivi: 1) non è chiaro se la precedenza è da intendere in termini di importanza o in termini temporali 2) il suo inserimento non riflette quanto previsto nei COM(1997)744 def. e COM(2000)547 def. benché l'articolo dichiari in apertura: "Le comunicazioni della Commissione COM(1997)744 e COM(2000)547 sottolineano...". La Commissione propone pertanto di riformulare il considerando nel modo seguente:

    Le comunicazioni della Commissione COM(1997)744 e COM(2000)547 sottolineano che la gestione integrata delle zone costiere richiede azioni strategiche coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da un apposito quadro di riferimento a livello nazionale.

    L'emendamento 17 (Parte I) propone diverse modifiche alla parte originariamente intitolata "Una visione comune"; gran parte di tali modifiche possono essere accettate in linea di principio. L'emendamento propone di intitolare la parte "Una strategia comune". Tuttavia, per evitare confusioni con le strategie nazionali oggetto della parte IV, la Commissione propone di trasformare il titolo in "Un approccio strategico" e di modificare analogamente la proposta espressione "impegnarsi a perseguire una strategia comune vincolante" in "impegnarsi a perseguire un approccio strategico comune". L'impiego della parola 'vincolante' non può essere accettato, perché non conforme allo spirito delle raccomandazioni. La Commissione non può accettare l'aggiunta dell'espressione "i seguenti principi" in quanto ciò che segue è una descrizione dell'approccio seguito e non l'elenco dei principi (che figura invece nella parte II). La Commissione accetta il riposizionamento dei diversi trattini, la modifica della seconda parte del teso che fissa come principale priorità la protezione degli ecosistemi, nonché l'aggiunta del trattino relativo alla minaccia che costituisce il riscaldamento del pianeta. Tutto ciò comporta la riformulazione del capo I indicata di seguito.

    Un approccio strategico

    Gli Stati membri devono impegnarsi a perseguire un approccio strategico comune sul futuro delle rispettive zone costiere, basato su:

    - la protezione degli ecosistemi come principale priorità e l'assetto sostenibile delle risorse biologiche e non, tanto per la componente marina che per quella terrestre,

    - il riconoscimento della minaccia che il costante riscaldamento del pianeta costituisce per le zone costiere,

    - opportunità economiche e possibilità di impiego, in un'ottica di lungo periodo,

    - un sistema sociale e culturale soddisfacente per le comunità locali,

    - adeguati spazi liberi per attività ricreative future e l'armonia del paesaggio

    - il riconoscimento della minaccia che il riscaldamento del pianta presenta per le zone costiere e dei pericoli legati all'innalzamento del livello del mare, nonché la necessità di ricorrere a misure sostenibili dal punto di vista ambientale per proteggere da tali pericoli, ove possibile, gli insediamenti costieri ed il loro patrimonio culturale,

    - nel caso di zone costiere isolate, la loro piena integrazione nel sistema europeo.

    L'emendamento 20 (Parte II, punto 1 bis - nuovo) prevede l'obbligo di adottare il principio di precauzione. L'impiego del termine "obbligatorio" non è in linea con lo spirito delle raccomandazioni e non può quindi essere accettato. A parte ciò, l'emendamento è accettabile in linea di principio: la Commissione nota tuttavia che il concetto è già stato inserito nella parte II, punto 2, dall'emendamento 21. Nessuna ulteriore modifica è pertanto apportata al testo della parte in questione.

    L'emendamento 25 (Parte II, punto 6) specifica ulteriormente il concetto di partecipazione. Accettando il principio dell'ampia partecipazione, la Commissione propone l'espressione "nel processo di pianificazione e gestione" invece di "nel processo di pianificazione del territorio" in quanto la prima meglio si adatta al nutrito numero di diversi soggetti coinvolti e comprende tutte le diverse attività di pianificazione settoriale necessarie. L'emendamento è perciò accettato nella formulazione indicata di seguito.

    La partecipazione alla pianificazione che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio interessi marittimi, residenti e imprese locali, utenti di impianti ricreativi, vacanzieri, comunità di pesca e ONG ambientali) nel processo di pianificazione e gestione, mediante impegni e responsabilità condivisi.

    L'emendamento 29 (Parte III, paragrafo 1) riguarda la valutazione da effettuare a livello nazionale. La frase di apertura che prevede un futuro quadro giuridico comunitario è inaccettabile, per gli stessi motivi già indicati nel caso degli emendamenti 12, 16 e 18. L'espressione "entro il 31 dicembre 2002" dovrebbe essere più correttamente riformulata in "entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento". L'auspicata collaborazione con le autorità regionali può essere accettata. Non può essere invece accettata l'eliminazione del condizionale. inoltre, poiché la prevista valutazione non può da sola garantire la convergenza delle diverse politiche, la parte conclusiva dell'emendamento dovrebbe essere opportunamente riformulata nel modo seguente: "quale primo passo per garantire la convergenza delle politiche pubbliche e delle iniziative locali". Il testo dell'articolo risulta quindi nel suo complesso riformulato nel modo indicato di seguito.

    Entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali, devono condurre un'attenta valutazione a livello nazionale per analizzare quali soggetti, leggi e istituzioni influenzano la pianificazione e la gestione delle rispettive zone costiere, quale primo passo per garantire la convergenza delle politiche pubbliche e delle iniziative locali.

    Anche nel caso dell'emendamento 32 (Parte IV, paragrafi 1 e 2) risulta accettabile il riferimento alle autorità regionali e alle organizzazioni internazionali, ma non l'eliminazione del condizionale. In quanto al termine ultimo, la miglior formulazione sarebbe la seguente "entro tre anni dalla data di adozione del presente regolamento". La prima frase suonerebbe quindi: "Sulla base dei risultati della valutazione condotta, gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e le organizzazioni interregionali, devono sviluppare, entro tre anni dalla data di adozione del presente regolamento, una strategia nazionale per applicare i principi della gestione integrata delle zone costiere." La proposta di aggiungere una frase conclusiva che faccia riferimento ad un quadro giuridico comunitario non può essere accettata. La riformulazione proposta dalla Commissione è pertanto la seguente.

    Sulla base dei risultati della valutazione condotta, gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e le organizzazioni interregionali, devono sviluppare, entro tre anni dalla data di adozione del presente regolamento, una strategia nazionale per applicare i principi della gestione integrata delle zone costiere. Tale strategia può riferirsi specificamente alle zone costiere, oppure rientrare nel contesto di una strategia nazionale, atta a promuovere la pianificazione e la gestione integrate a livello più ampio

    La prima parte dell'emendamento 33 (Parte IV, paragrafo 3, lettera a) raccomanda che la strategia nazionale dia luogo a strumenti giuridici vincolanti. L'approccio coercitivo non è però il più indicato per tutti i paesi e l'emendamento non può quindi essere accettato. Il resto dell'emendamento (inserita l'espressione "ove necessario, mettere in atto") è accolto dalla Commissione. Il paragrafo risulta perciò riformulato nel modo seguente:

    La strategia nazionale deve:

    (a) definire i ruoli dei diversi soggetti amministrativi che sono nel paese responsabili per le attività e le risorse delle zone costiere;

    (b) identificare e, ove necessario, mettere in atto meccanismi per il loro coordinamento; tale definizione dei ruoli deve garantire sia un adeguato controllo a livello locale, sia una visione regionale coerente (per evitare, in particolare, che le amministrazioni locali tengano eccessivamente conto delle preoccupazioni economiche di breve periodo degli elettori e dei soggetti interessati di aree confinanti);

    La prima parte dell'emendamento 34 (Parte IV, paragrafo 3, lettera b) che prevede l'eliminazione del condizionale non può essere accettata dalla Commissione trattandosi di una raccomandazione. La seconda parte dell'emendamento, relativa alla possibilità che vengano sviluppati uno o più programmi strategici è invece accettata. La lettera b è riformulata nel modo indicato di seguito.

    b) definire la miglior combinazione di strumenti per garantire l'attuazione dei principi nell'ambito del quadro giuridico e amministrativo nazionale; nello sviluppare questa strategia, gli Stati membri devono valutare se sia opportuno: sviluppare uno o più programmi strategici per le coste a livello nazionale, ricorrendo a strumenti di pianificazione spaziale o di assetto del territorio, per promuovere la pianificazione e la gestione integrate (con strumenti che diano priorità alle attività legate alle coste nell'area litoranea); istituire meccanismi per l'acquisto di terreni e per l'istituzione di aree pubbliche demaniali; concludere contratti o accordi volontari con gli utenti delle zone costiere [1]; prevedere incentivi economici e fiscali (compatibilmente con le normative comunitarie) e ricorrere a meccanismi regionali di pianificazione dello sviluppo;

    [1] Inclusi gli accordi ambientali con l'industria - vedi COM(1996) 561 del 27.11.1996

    L'emendamento 42 (Parte VI, paragrafo 2, lettera d bis - nuovo) prevede una valutazione dello stato di attuazione della normativa comunitaria. Benché accettabile in linea di principio, l'emendamento ve riformulato sostituendo a "in particolare per quanto concerne le zone e le specie protette" l'espressione "compresa la normativa relativa a zone e specie protette" in modo da non ridurre indebitamente la portata della valutazione. La lettera d bis risulta pertanto riformulata nel modo seguente:

    una valutazione dello stato di attuazione della normativa comunitaria nelle zone costiere, compresa la normativa relativa a zone e specie protette.

    L'emendamento 43 (Parte VI, paragrafo 2 bis - nuovo) prevede che la Commissione sottoponga la raccomandazione a revisione e presenti una relazione di valutazione. La Commissione accetta l'emendamento, ad eccezione della parte relativa alla proposta di un quadro giuridico di riferimento comunitario, in quanto non ritiene l'occasione adeguata per valutare se sia necessario ed opportuno che la Commissione presenti una simile proposta. Il paragrafo è pertanto riformulato nel modo indicato di seguito.

    La Commissione deve sottoporre la presente raccomandazione a revisione entro tre anni dalla sua adozione e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione

    3.3. Proposta modificata

    In conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato nei paragrafi precedenti.

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