Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0521

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo

/* COM/2001/0521 def. - CNS 2001/0217 */

GU C 332E del 27.11.2001, p. 300–304 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0521

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo /* COM/2001/0521 def. - CNS 2001/0217 */

Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0300 - 0304


Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla lotta contro il terrorismo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il terrorismo costituisce una gravissima minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo economico e sociale. Il terrorismo non può essere giustificato in alcun caso, qualunque sia il suo obiettivo e qualunque sia il luogo in cui il suo attacco venga preparato o realizzato.

Ciò appare più chiaro che mai alla luce delle terribili conseguenze di una tragedia senza precedenti, il mortale attentato terroristico sferrato l'11 settembre 2001 contro la popolazione degli Stati Uniti d'America. Vili attacchi come questo dimostrano la necessità di un'adeguata risposta al terrorismo su scala dell'Unione europea.

L'Unione europea, nel trattato sull'Unione europea, si è posta l'obiettivo di offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. La presente proposta, insieme alla proposta per la sostituzione della procedura di estradizione, all'interno dell'Unione europea, con un mandato d'arresto europeo, costituisce un elemento chiave del contributo della Commissione al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito della lotta contro il terrorismo. È indispensabile che gli Stati membri dell'Unione europea dispongano di una legislazione penale efficace per lottare contro il terrorismo e che siano prese misure per rafforzare la cooperazione internazionale contro il terrorismo.

La presente proposta non riguarda solo gli atti terroristici diretti contro gli Stati membri ma si applica anche a comportamenti adottati sul territorio dell'Unione europea che possono contribuire alla preparazione o alla realizzazione di atti terroristici in paesi terzi. La proposta riflette l'impegno della Commissione nella lotta contro il terrorismo sia a livello mondiale che nell'ambito dell'Unione europea. Infatti, la Commissione collabora strettamente con gli Stati membri e con i paesi terzi per combattere contro il terrorismo internazionale all'interno delle organizzazioni internazionali e dei meccanismi di cooperazione internazionale esistenti, in particolare le Nazioni Unite e il G8, al fine di garantire la piena attuazione di tutti gli strumenti internazionali in materia.

L'Unione europea e gli Stati membri si fondano sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla tutela della dignità umana e dei diritti degli individui e delle istituzioni, e segnatamente il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla libertà di pensiero, espressione ed informazione sanciti dagli articoli 2, 3, 6, 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [1] (Nizza, 7 dicembre 2000).

[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Il terrorismo minaccia tali diritti fondamentali. Non c'è praticamente nessun paese europeo che non sia stato colpito, direttamente o indirettamente, dal terrorismo. Le azioni terroristiche, che sono commesse contro uno o più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le loro strutture politiche, economiche o sociali, possono minare lo stato di diritto e i principi fondamentali su cui si fondano le tradizioni costituzionali e la legislazione delle democrazie degli Stati membri.

Il terrorismo assume forme diverse, che vanno dall'omicidio, le lesioni personali o le minacce alla vita altrui, fino al sequestro di persona, la distruzione di cose e i danni alla proprietà pubblica e privata. Il terrorismo arreca sofferenze alle vittime e ai loro cari, distruggendo le loro speranze ed aspettative personali e i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite, infliggendo torture psicologiche e causando morte.

Il terrorismo è un fenomeno antico, ma, a differenza del passato, il terrorismo attuale è particolarmente pericoloso in quanto l'impatto reale o potenziale degli attacchi armati è sempre più devastante e letale. Ciò è dovuto alla crescente sofisticazione e all'ambizione feroce dei terroristi, come hanno dimostrato recentemente i tragici avvenimenti dell'11 settembre negli Stati Uniti, oppure agli sviluppi tecnologici (e al facile accesso alle informazioni relative a tali sviluppi), sia per quanto riguarda le armi tradizionali e gli esplosivi che per quanto riguarda strumenti ancora più spaventosi quali le armi chimiche, biologiche e nucleari. Inoltre, stanno emergendo nuove forme di terrorismo. Vi sono stati di recente diversi casi in cui la tensione nelle relazioni internazionali ha portato a una recrudescenza degli attacchi contro i sistemi di informazione. Attacchi più violenti potrebbero comportare non solo danni gravi, ma anche, in alcune circostanze, la perdita di vite umane.

Il profondi cambiamenti della natura dei reati terroristici mostrano l'inadeguatezza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il terrorismo. Il fenomeno scaturisce sempre più dalle attività di reti che operano a livello internazionale, con basi in diversi paesi, e che sfruttano i vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini e si avvalgono talvolta di consistenti aiuti finanziari e logistici. Considerata l'assenza di frontiere nell'Unione europea e il fatto che il diritto alla libera circolazione delle persone è garantito, è necessario prendere nuove misure in materia di lotta contro il terrorismo.

I terroristi possono trarre vantaggio dalle differenze di trattamento giuridico nei diversi Stati membri per cui oggi, più che mai, devono essere presi provvedimenti per combattere il terrorismo elaborando proposte legislative per punire tali atti e rafforzando la cooperazione giudiziaria e di polizia.

L'obiettivo della presente comunicazione è rafforzare le misure di diritto penale relative alla lotta contro il terrorismo. A tal fine viene presentata una proposta di decisione quadro per ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di reati terroristici, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE) .

2. STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI E DELLA UE

Le prime misure in materia di lotta contro il terrorismo sono state prese sotto gli auspici delle Nazioni Unite, che hanno adottato la convenzione sui reati ed altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo, 14-9-1963). Dopo tale convenzione sono state promulgate altre convenzioni e protocolli relativi ad atti terroristici tra cui è opportuno ricordare:

- la convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili [Hijacking Convention] (L'Aia, 16-12-1970);

- la convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale (Montreal, 23-9-1971);

- la convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici (New York, 14-12-1973);

- la convenzione internazionale contro la presa di ostaggi (New York, 17-12-1979);

- la convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (Vienna, 3-3-1980);

- il protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24-2-1988);

- la convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10-3-1988);

- il protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10-3-1988);

- la convenzione delle Nazioni Unite per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi (New York, 15-12-1997);

- la convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9-12-1999).

Le ultime due convenzioni sono particolarmente importanti. Conformemente all'articolo 2 della convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi, commette un reato chiunque consegni, collochi o faccia scoppiare un esplosivo o un altro ordigno letale in un luogo pubblico o contro di esso - una sede di Stato o di governo, un mezzo di trasporto pubblico o un'infrastruttura - con l'intento di provocare la morte o gravi lesioni ovvero con l'intento di provocare la distruzione totale di tale luogo, sede o infrastruttura, laddove tale distruzione comporti o rischi di comportare perdite considerevoli. Inoltre, la convenzione contro il finanziamento del terrorismo stabilisce che è reato fornire o raccogliere fondi, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, con l'intento di utilizzarli, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, per commettere qualsiasi atto che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni summenzionate (ad eccezione della convenzione relativa ai reati compiuti a bordo di aeromobili). Ciò significa che tali convenzioni concernono i reati terroristici, anche se nella maggior parte di esse non compaiono i termini "terrorismo" o "atti terroristici".

Tuttavia, per quanto riguarda le convenzioni internazionali in vigore, lo sforzo maggiore nell'ambito della lotta contro il terrorismo è stato realizzato con la convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977) del Consiglio d'Europa. [2] Si tratta della prima convenzione in cui il terrorismo è trattato in maniera generale, almeno nel senso che contiene un elenco degli atti terroristici. La convenzione esclude che tale tipo di reati siano considerati come reati politici, reati connessi ad un reato politico o reati ispirati da motivazioni politiche e ciò è importante ai fini dell'applicazione delle convenzioni di estradizione.

[2] STE n. 90.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono un elenco dei reati considerati atti terroristici. L'articolo 1 si riferisce ai reati cui si applicano le disposizioni della convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile (L'Aja,1970) e alla convenzione per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 1971) che contempla alcuni atti terroristici. Inoltre, rientrano nello stesso elenco i reati che comportano un attentato alla vita, all'integrità fisica o alla libertà di persone che godono di protezione internazionale (ivi inclusi gli agenti diplomatici), i reati che comportino un rapimento, la cattura di un ostaggio, il sequestro arbitrario, il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone; l'articolo 2 estende il concetto di atto terroristico ad altri reati come quelli che comportano un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona (paragrafo 1) e contro la proprietà, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone (paragrafo 2).

Dal momento che quasi tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la maggior parte di tali convenzioni, queste devono essere applicate. La presente proposta agevolerà l'attuazione delle convenzioni allorché esse concernano il diritto penale dal momento che trattano lo stesso problema: i reati terroristici.

A livello dell'Unione europea, l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea fa esplicito riferimento al terrorismo come una delle forme di reati gravi da prevenire e combattere con azioni comuni in tre diversi modi: mediante una più stretta cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti, tra cui l'Europol; una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri; il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale.

Per quanto riguarda la cooperazione di polizia (articolo 30 del TUE), è opportuno ricordare il paragrafo 1 dell'articolo 2 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia [3], tra le cui competenze rientra il terrorismo, e la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998 [4] che incarica l'Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano come reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 di tale convenzione. Inoltre, l'azione comune del 15 ottobre 1996 [5] ha stabilito l'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo.

[3] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

[4] GU C 26 del 30.01.1999, pag. 22.

[5] GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, l'articolo 31 del TUE stabilisce che l'azione comune di cooperazione giudiziaria in materia penale deve comprendere la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni (lettera a)) e la facilitazione dell'estradizione tra Stati membri (lettera b)). In questo settore sono due gli strumenti giuridici importanti: la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea [6] (10 marzo 1995) e la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea [7] (27 settembre 1996), il cui articolo 1 stabilisce che uno dei fini della convenzione è facilitare l'applicazione da parte degli Stati membri della UE della convenzione europea sulla repressione del terrorismo. Inoltre, l'azione comune del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [8] affronta il problema dei reati terroristici al paragrafo 2 dell'articolo 2 .

[6] GU C 78 del 30.03.1995, pag. 1.

[7] GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11.

[8] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

Tuttavia, è sembrato necessario migliorare tali strumenti giuridici per combattere più efficacemente il terrorismo. Pertanto, il Consiglio europeo di Tampere [9], riunitosi il 15 e il 16 ottobre 1999, ha deciso di abolire la procedura formale di estradizione tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente e di sostituirla con il semplice trasferimento di tali persone (Conclusione 35).

[9] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm

Il Parlamento europeo ha adottato, il 5 settembre 2001, una risoluzione sul ruolo della UE nella lotta contro il terrorismo e intende invitare il Consiglio ad adottare una decisione quadro per l'abolizione della procedura formale di estradizione, ad adottare il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, comprese le decisioni preparatorie in materia penale relative ai reati terroristici, ad attuare il "mandato europeo di perquisizione e di arresto" e a ravvicinare le disposizioni legislative, istituendo norme minime a livello europeo per quanto riguarda gli elementi costitutivi e le sanzioni in materia di terrorismo.

Infine, per quanto riguarda il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale, l'articolo 31 (lettera e)) [10] del TUE prevede la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni in materia di terrorismo e altrettanto è previsto dal paragrafo 46 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione relativo alle modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia [11] (3 dicembre 1998). Si tratta proprio dell'obiettivo della presente decisione quadro: attuare l'articolo 31, lettera e), del TUE, mediante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai reati terroristici.

[10] Tale articolo fa riferimento anche alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti e l'Unione agisce in entrambi i settori. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, occorre tener conto dell'azione comune del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2001) 259 def. del 23 maggio 2001).

[11] GU C 19 del 23.01.1999, pag. 1.

Al di là delle disposizioni che potranno essere adottate nel quadro del Titolo IV del TUE per creare gli opportuni strumenti per combattere il terrorismo a livello dell'Unione e per coordinare l'azione a livello internazionale, l'impegno dell'Unione a contribuire alla messa in atto di un'azione energica, di lungo respiro e su scala mondiale contro il terrorismo potrà richiedere un dialogo politico o un'azione concertata con un paese terzo nonché un coordinamento fra gli Stati membri nell'ambito di organizzazioni internazionali e di conferenze internazionali. Al di là delle misure assunte nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria, la presa in considerazione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza potrà richiedere iniziative complementari nel quadro, ad esempio, della politica estera e di sicurezza comune, per accrescere l'impatto e assicurare la coerenza delle relazioni esterne dell'Unione.

3. LA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI TERRORISMO

La situazione degli Stati membri dell'Unione europea è diversa per quanto riguarda la legislazione in materia di terrorismo. In alcuni di essi non esistono norme specifiche in materia di terrorismo e gli atti terroristici sono sanzionati come reati comuni; altri hanno leggi o strumenti giuridici specifici in materia di terrorismo nei quali i termini "terrorismo" o "terrorista" compaiono esplicitamente e vengono caratterizzati alcuni reati terroristici. Tale è il caso della Francia, della Germania, dell'Italia, del Portogallo, della Spagna e del Regno Unito.

La maggior parte degli atti terroristici consiste in reati ordinari che diventano reati terroristici per via delle motivazioni di chi li commette: se la motivazione è alterare seriamente o distruggere i pilastri fondamentali dello Stato, si tratta di un reato terroristico. Tale idea è stata inserita nella legislazione degli Stati membri in materia di terrorismo. Benché espresso in maniera diversa, il concetto è lo stesso.

In Grecia, il codice penale e il codice di procedura penale sono stati sostanzialmente rimaneggiati a seguito della recente approvazione della legge n. 2928 del 27 giugno 2001. Il codice penale francese [12] definisce terroristici gli atti che turbano gravemente l'ordine pubblico con l'intimidazione o il terrore. Il codice penale portoghese [13] parla di pregiudizio agli interessi nazionali, di alterazione o sovvertimento del funzionamento delle istituzioni di Stato, di costrizioni nei confronti delle pubbliche autorità e di intimidazioni alle persone o alla popolazione. Il codice penale spagnolo [14], come quello francese e portoghese, allude alla finalità di sovvertire l'ordine costituzionale e di turbare gravemente la pace pubblica. Un'espressione analoga, eversione dell'ordine democratico, è contenuta nel codice penale italiano [15].

[12] Art. 421-1 : "Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une enterprise individuelle ou collective ayant pour but the troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur...".

[13] Art. 300 : " ...visem prejudicar a integridade ou a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamiento das instituções do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupo de pessoas ou a população em geral...".

[14] Art. 571 : "...cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública...".

[15] Articoli 270 bis, 280 e 289 bis : "eversione dell'ordine democratico".

La legislazione del Regno Unito in materia, il Terrorism Act 2000, [16] costituisce il testo di legge sul terrorismo più esteso tra quelli degli Stati membri dell'UE. In esso il terrorismo viene definito come un'azione o una minaccia d'azione mirata a "influire sul governo o a intimidire la popolazione o una parte di essa", come "l'azione o la minaccia d'azione compiuta allo scopo di promuovere una causa politica, religiosa o ideologica". Tale azione comporta "violenze gravi contro una persona", "gravi danni ai beni" o "determina un grave rischio per la salute e la sicurezza della popolazione o di una parte della popolazione".

[16] Terrorism Act 2000 : www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm

4. LA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO

Tenuto conto dell'articolo 31, lettera e) del TUE, del contesto giuridico sopra menzionato e del fatto che solo sei Stati membri dispongono di strumenti giuridici in materia di terrorismo, è evidentemente necessario presentare la presente proposta di decisione quadro per il ravvicinamento del diritto sostanziale degli Stati membri. Essa riguarda gli elementi costitutivi e le sanzioni in materia di terrorismo e intende garantire che i reati terroristici siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Ne conseguirà una più agevole attuazione della cooperazione giudiziaria e di polizia dal momento che l'esistenza di definizioni comuni di reati dovrebbe permettere di superare gli ostacoli del principio della doppia incriminazione che costituisce una condizione per talune forme di assistenza giudiziaria. Inoltre, l'esistenza di un quadro comune per la lotta contro il terrorismo nella UE faciliterà una più stretta cooperazione con i paesi terzi.

Il concetto chiave su cui si basa la proposta è quello di reato terroristico. Possono essere definiti reati terroristici i reati commessi intenzionalmente da singoli individui o gruppi di persone contro uno o più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese. Ciò implica che i diritti sanciti dalla legge lesi da questo tipo di reato non sono gli stessi diritti lesi dai reati comuni dal momento che le motivazioni dell'autore del reato sono diverse; ciò anche se i reati terroristici possono generalmente essere equiparati, per i loro effetti pratici, ai reati comuni e, pertanto, altri diritti sanciti dalla legge sono ugualmente lesi. Infatti, di solito le azioni terroristiche attentano all'integrità fisica o psichica di individui o gruppi, ai loro beni o alla loro libertà, allo stesso modo dei reati comuni, ma vanno oltre in quanto minano le strutture di cui sopra. Pertanto, i reati terroristici sono diversi dai reati comuni e ledono diritti diversi. È quindi opportuno prevedere elementi costitutivi e sanzioni diversi e specifici per reati di tale gravità.

D'altro canto, il fatto di dirigere, costituire, sostenere o partecipare a un'organizzazione terroristica deve essere considerato un reato indipendente e deve essere trattato come un reato terroristico. Per definire il concetto di organizzazione terroristica si è tenuto conto dell'azione comune del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, in cui si fa esplicito riferimento al terrorismo. [17] L'articolo 1 definisce l'organizzazione criminale come l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una delle sanzioni specificate nel suddetto articolo. Pertanto, sulla base di tale definizione, si può affermare che un'organizzazione terroristica è un'organizzazione strutturata, di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici.

[17] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1: "considerando che il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di alcune forme di criminalità organizzata richiedano un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i reati seguenti: traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, terrorismo..."

La presente decisione quadro riguarda tutti i reati terroristici preparati o commessi all'interno dei confini dell'Unione europea, indipendentemente dal loro obiettivo, compresi gli atti terroristici contro gli interessi di Stati che non sono membri dell'UE ma sono ubicati sul suo territorio.

La proposta, oltre a mirare a una definizione comune dei reati e delle sanzioni, contiene anche disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni per le persone giuridiche, alla giurisdizione, alle vittime e allo scambio di informazioni tra Stati membri.

5. BASE GIURIDICA

L'articolo 29 del TUE dispone che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, promuovendo azioni comuni degli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il terrorismo. Lo stesso articolo prevede, ove necessario, il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e). Questo specifica che l'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale deve comprendere l'adozione progressiva di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda, tra l'altro, il terrorismo.

L'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE stabilisce che gli strumenti da utilizzare per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri sono le decisioni quadro. Esse sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi da utilizzare. La presente proposta non comporta implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità europea.

6. LA DECISIONE QUADRO. GLI ARTICOLI

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto della presente decisione quadro è l'attuazione dell'articolo 31, lettera e) del TUE che prevede che l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprenda l'adozione progressiva di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda il terrorismo.

In tal modo si contribuirà a conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 29 del TUE di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 2 (Campo d'applicazione)

L'articolo 2 prevede quattro criteri per delimitare l'ambito d'applicazione della decisione quadro. I reati rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro, oltre che in base al principio di territorialità (il reato deve essere commesso o preparato, del tutto o in parte, sul territorio di uno Stato membro) e al principio della personalità attiva (il reato deve essere commesso da un cittadino di uno Stato membro o a beneficio di una persona giuridica avente sede in uno Stato membro), quando sono commessi contro le istituzioni o le popolazioni di uno Stato membro.

Articolo 3 (Reati terroristici)

L'articolo 3 fornisce un ampio elenco di reati terroristici, prevedendo anche reati legati all'associazione in organizzazioni terroristiche. Inoltre, impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che tali reati siano punibili come reati terroristici.

Il paragrafo 1 contiene un elenco dei reati terroristici più gravi. La maggior parte di essi viene spesso considerata come un reato comune nei codici penali degli Stati membri. La decisione quadro chiede che, quando sono commessi intenzionalmente da un individuo o un'organizzazione contro uno o più paesi, le loro istituzioni o popolazioni (intendendo per popolazioni anche le minoranze) a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali di tali paesi, tali reati siano considerati reati terroristici. Tra essi figurano, tra l'altro, l'omicidio, le lesioni personali, i sequestri di persona, la cattura di ostaggi, le minacce, le estorsioni, i furti, le rapine; la fabbricazione, il possesso, l'acquisto, il trasporto o la fornitura di armi o esplosivi; l'occupazione abusiva o il danneggiamento di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi pubblici e beni (pubblici e privati). In quest'ultimo punto potrebbero rientrare, tra l'altro, gli atti di violenza urbana.

Benché i reati terroristici commessi mediante computer o dispositivi elettronici siano apparentemente meno violenti, possono essere altrettanto pericolosi dei reati sopra menzionati e mettere a rischio non solo la vita, la salute e la sicurezza delle persone ma anche l'ambiente. La loro caratteristica principale consiste nel fatto che il loro effetto è intenzionalmente prodotto a distanza dagli autori, ma le loro conseguenze possono andare ancora più lontano. Pertanto, i reati terroristici che consistono nella diffusione di sostanze contaminanti o nel provocare incendi, inondazioni o esplosioni, nell'intralciare o interrompere la fornitura di acqua, energia o altre risorse fondamentali, nel manomettere i sistemi di informazione sono inseriti nel paragrafo1, lettere h), i) e j).

Ai fini della presente decisione quadro, per "mezzi di trasporto pubblico" si intendono tutte le attrezzature e gli impianti, privati o pubblici, utilizzati da o per servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico. Questa definizione corrisponde alla definizione di sistema di trasporto pubblico contenuta nell'articolo 1(6) della convenzione delle Nazioni Unite del 1997 per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi. Per "sistemi di informazione" si intendono i computer e le reti di comunicazione elettronica, nonché i dati informatici archiviati, trattati, estratti e trasmessi dai computer e dalle reti per il funzionamento, l'uso, la protezione e la manutenzione degli stessi.

Infine, il paragrafo 1, lettere l) e m) menziona gli atti terroristici collegati ad organizzazioni terroristiche considerando reati terroristici il fatto di dirigere, promuovere, sostenere e partecipare a un'organizzazione terroristica.

Il paragrafo 2 contiene la definizione di "organizzazione terroristica" come di un'organizzazione strutturata, di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere i reati terroristici di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k).

La formulazione dell'articolo lascia agli Stati membri la facoltà di decidere come definire esattamente i reati nel recepire la decisione quadro nella legislazione nazionale.

Articolo 4 (Istigazione, aiuto, favoreggiamento e tentativo)

L'articolo obbliga gli Stati membri a prendere le misure opportune per garantire che l'istigazione, l'aiuto, il favoreggiamento e il tentativo di commettere reati terroristici siano punibili.

Articolo 5 (Pene e sanzioni)

L'articolo 5 riguarda le sanzioni. Il paragrafo 1 precisa che i reati e i comportamenti di cui agli articoli 3 e 4 devono essere puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

La gamma delle sanzioni (paragrafo 2) è piuttosto ampia e tiene conto dei diversi tipi di reato terroristico e delle sanzioni in materia di terrorismo esistenti negli Stati membri. La sanzione più elevata consiste in una pena detentiva non inferiore a venti anni (omicidio) mentre la pena minima non deve essere inferiore a due anni (estorsione, furto, rapina e minaccia di commettere reati terroristici).

La possibilità di infliggere sanzioni complementari o alternative come la prestazione di servizi per la comunità, la limitazione di alcuni diritti civili o politici e la pubblicazione integrale o parziale della sentenza relativa ai reati e ai comportamenti di cui agli articoli 3 e 4 è prevista dal paragrafo 3.

Il paragrafo 4 precisa che possono essere inflitte anche sanzioni pecuniarie.

Articolo 6 (Aggravanti)

L'articolo 6 precisa che devono essere considerati circostanze aggravanti i casi in cui i reati vengano commessi con particolare ferocia, colpiscano un gran numero di persone, siano di natura particolarmente grave e persistente o siano commessi a danno di capi di Stato, ministri di un governo nazionale, altre persone che fruiscono di una protezione internazionale, parlamentari eletti, membri di un'amministrazione regionale o locale, giudici, magistrati, dipendenti dell'amministrazione giudiziaria o penitenziaria e membri delle forze di polizia. Per "persone che fruiscono di una protezione internazionale" si intendono quelle di cui all'articolo 1 della convenzione del 1973 sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici

Articolo 7 (Attenuanti)

L'articolo 7 tiene conto della risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativa ai collaboratori di giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale [18] e precisa che devono essere considerate circostanze attenuanti i casi in cui i criminali rinuncino alle loro attività delittuose e forniscano alle autorità amministrative e giudiziarie informazioni utili per prevenire il reato della cui preparazione hanno notizia, per individuare o consegnare alla giustizia altri terroristi, per acquisire elementi di prova relativi a reati terroristici o per prevenire futuri reati terroristici.

[18] GU C 10 del 11.01.1997, pag. 1.

Articolo 8 (Responsabilità delle persone giuridiche)

Conformemente a quanto previsto da numerosi strumenti giuridici adottati a livello dell'UE per combattere i diversi tipi di criminalità, è necessario prevedere anche la situazione in cui nei reati terroristici siano coinvolte persone giuridiche. Pertanto, l'articolo 8 dispone che le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili dei reati o dei comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto membro di un organo di una persona giuridica, che eserciti una posizione preminente in essa. Per responsabilità si intende sia quella penale che quella civile.

Inoltre, conformemente ad una pratica usuale, il paragrafo 2 prevede che una persona giuridica possa essere considerata responsabile anche quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte della persona in una posizione preminente abbia reso possibile commettere reati a suo beneficio. Il paragrafo 3 precisa che l'avvio di procedimenti penali contro le persone giuridiche non esclude l'avvio parallelo di procedimenti penali contro le persone fisiche.

Articolo 9 (Sanzioni applicabili alle persone giuridiche)

L'articolo 9 prescrive il criterio di base per le sanzioni applicabili alle persone giuridiche responsabili dei reati o dei comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4: le sanzioni irrogate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; l'obbligo minimo è quello di imporre sanzioni pecuniarie di carattere penale o non penale. Esso indica inoltre altri tipi di sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

Articolo 10 (Giurisdizione)

L'articolo 10 contiene disposizioni procedurali sulla giurisdizione.

Il paragrafo 1 stabilisce una serie di criteri relativi all'attribuzione della giurisdizione per perseguire ed esaminare i reati e i comportamenti di cui alla presente decisione quadro. Lo Stato membro stabilisce la propria giurisdizione in quattro casi:

a) qualora il reato sia commesso, integralmente o in parte, sul suo territorio, a prescindere dallo status o dalla nazionalità dell'autore (principio di territorialità),

b) qualora l'autore del reato sia un cittadino di quello Stato (principio della personalità attiva),

c) qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro,

d) qualora il reato sia commesso contro le sue istituzioni e la sua popolazione.

Tuttavia, poiché non tutte le tradizioni giuridiche degli Stati membri riconoscono la possibilità di giurisdizione extraterritoriale per tutti i tipi di reati penali, il paragrafo 2 conferisce agli Stati membri la facoltà di limitare la propria giurisdizione di cui al paragrafo 1 (b), (c) i (d).

Il paragrafo 3 stabilisce che gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 11 (Estradizione ed esercizio dell'azione penale)

Questo articolo non si applicherà più non appena sarà stata adottata la proposta della Commissione relativa al mandato d'arresto europeo, che sostituirà l'estradizione all'interno dell'UE. In particolare, la proposta relativa al mandato d'arresto europeo non prevede che la nazionalità possa costituire un motivo di rifiuto dell'esecuzione.

L'articolo 11 tiene conto del fatto che alcuni Stati membri non autorizzano l'estradizione dei loro cittadini e cerca di garantire che le persone sospettate di aver commesso reati terroristici non riescano ad eludere l'azione penale grazie al rifiuto di estradarle in quanto cittadini di quello Stato.

Lo Stato membro che non autorizza l'estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati in argomento ed, eventualmente, a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini sul territorio di un altro Stato membro o contro le istituzioni o la popolazione di un altro Stato membro. L'articolo non disciplina le relazioni tra gli Stati membri e paesi terzi, che potrebbero essere oggetto di strumenti internazionali.

Articolo 12 (Cooperazione tra Stati membri)

La finalità dell'articolo 12 è quella di avvalersi degli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale a cui gli Stati membri hanno aderito e di applicarli alla materia trattata dalla presente decisione quadro. Ad esempio, molti accordi bilaterali e multilaterali, nonché convenzioni dell'Unione europea, contengono disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca e all'estradizione.

Il paragrafo 1 prescrive che gli Stati membri si prestino la più ampia assistenza reciproca in caso di procedimenti penali relativi a reati contemplati dalla decisione quadro. Il paragrafo 2 dispone che, nel caso in cui vi siano più Stati membri competenti, essi si consultino al fine di coordinare la loro azione e, ove necessario, avviino efficaci azioni penali. Il paragrafo precisa inoltre che occorre utilizzare pienamente i meccanismi esistenti di cooperazione, in materia giudiziaria o in altri settori, come Europol, lo scambio dei magistrati di collegamento, la rete giudiziaria europea e l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

Articolo 13 (Scambio di informazioni)

L'articolo 13, paragrafo 1 sottolinea l'importanza di disporre di punti di contatto per lo scambio di informazioni tra Stati membri. Il paragrafo 2 prevede l'obbligo da parte degli Stati membri di rendere noti i punti di contatto designati per lo scambio di informazioni relative ai reati in questione.

Il paragrafo 3 dispone lo scambio di informazioni tra Stati membri riguardo alla preparazione di reati terroristici in modo da permettere l'adozione di misure adeguate per evitare che il reato venga commesso.

Articolo 14 (Protezione e assistenza alle vittime)

Nella strategia dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo particolare importanza è stata attribuita alla protezione e all'assistenza alle vittime. Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Inoltre, la Commissione sta elaborando un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reati.

Le vittime di un certo tipo di reati terroristici (per esempio, minacce, estorsioni) possono essere molto vulnerabili. Pertanto, è opportuno che ciascuno Stato membro prenda le misure adeguate per far sì che le indagini e le azioni penali non dipendano dalla querela o dalla denuncia di una persona che sia stata vittima di uno di tali reati.

Articolo 15 (Attuazione e relazioni)

L'articolo 15 riguarda l'attuazione e il seguito da dare alla decisione quadro.

Il primo comma dispone che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

Il secondo comma prevede che entro tale data gli Stati membri trasmettano al Segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione le disposizioni legislative operanti il recepimento degli obblighi discendenti dalla presente decisione quadro nell'ordinamento giuridico nazionale. Il Consiglio, sulla base di una relazione redatta dalla Commissione, valuterà in che misura gli Stati membri abbiano adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente decisione quadro.

Articolo 16 (Entrata in vigore)

L'articolo 16 dispone che la decisione quadro entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2001/0217 (CNS)

Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione [19],

[19] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [20],

[20] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi di dignità umana, libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi su cui si fonda l'Unione europea e che sono patrimonio comune degli Stati membri.

(2) Tutti o alcuni Stati membri partecipano a una serie di convenzioni relative al terrorismo. La convenzione europea per la repressione del terrorismo [21] del 27 gennaio 1977 stabilisce che i reati terroristici non possono essere considerati reati politici o reati ispirati da motivazioni politiche. Tale convenzione è stata oggetto della raccomandazione 1170 (1991) adottata il 25 novembre 1991 dal Comitato permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Le Nazioni Unite hanno adottato la convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999.

[21] ETS n. 90.

(3) A livello dell'Unione, il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato il piano d'azione del Consiglio e della Commissione relativo alle modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia [22]. Il problema del terrorismo è affrontato nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 [23] e del Consiglio Europeo di Santa María da Feira del 19 e 20 giugno 2000 [24]. È inoltre menzionato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea (seconda metà del 2000) [25]. La dichiarazione di La Gomera, adottata nel corso della riunione informale del Consiglio del 14 ottobre 1995, afferma che il terrorismo costituisce una minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo economico e sociale.

[22] GU C 19 del 23.01.1999, pag. 1.

[23] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm

[24] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm

[25] COM (2000) 782 def.

(4) Il 30 luglio 1996, alla riunione dei paesi più industrializzati (G7) e della Russia svoltasi a Parigi, sono state perorate venticinque misure per combattere il terrorismo.

(5) La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea [26] menziona, segnatamente nell'articolo 2, la necessità di migliorare l'efficacia e la cooperazione delle autorità competenti negli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo.

[26] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

(6) Le altre misure per la lotta contro il terrorismo adottate dall'Unione europea sono le seguenti: la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che incarica l'Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano come reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni [27]; l'azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo [28]; l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea [29] con competenze per i reati terroristici, segnatamente l'articolo 2; l'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [30]; e la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici [31].

[27] GU C 26 del 30.1.1999, pag. 22.

[28] GU L 273 del 25.10.1996.

[29] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

[30] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

[31] GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1.

(7) L'imponente lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, e specialmente dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, deve essere integrato promuovendo un maggiore ravvicinamento all'interno dell'Unione europea. I profondi cambiamenti della natura del terrorismo, l'inadeguatezza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro tale fenomeno e le lacune giuridiche esistenti devono essere combattute con nuove misure che stabiliscano, segnatamente, norme minime relative agli elementi costitutivi del reato e alle sanzioni in materia di terrorismo.

(8) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, mentre, considerata l'esigenza di reciprocità, possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, questa, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato UE e come definito dall'articolo 5 del trattato CE, può adottare delle misure. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(9) Vanno adottate misure che si applichino non solo agli atti terroristici compiuti in uno Stato membro ma anche a quelli che colpiscono gli Stati membri in altro modo. Mentre le misure in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria costituiscono strumenti appropriati per combattere il terrorismo all'interno dell'Unione e a livello internazionale, possono essere assunte iniziative integrative per accrescere l'impatto della lotta contro gli atti terroristici e assicurare la coerenza delle relazioni esterne dell'Unione.

(10) La definizione degli elementi costitutivi del terrorismo deve essere la stessa in tutti gli Stati membri, e includere anche i reati commessi da organizzazioni terroristiche. Inoltre, devono essere previste pene e sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.

(11) Il fatto che un reato sia stato commesso con particolare ferocia, colpisca un gran numero di persone, sia di natura particolarmente grave e persistente o sia commesso contro persone - comprese le persone che fruiscono di una protezione internazionale - che rappresentano un bersaglio per i terroristi, per via della loro posizione rappresentativa in quanto membri del potere esecutivo o legislativo o perché si occupano di terrorismo nell'ambito della loro attività professionale, deve essere considerato una circostanza aggravante.

(12) Il fatto che dei terroristi rinuncino alle loro attività terroristiche e forniscano alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni utili per combattere il terrorismo deve essere considerato una circostanza attenuante.

(13) Devono essere stabilite norme giurisdizionali per garantire che il reato sia perseguito.

(14) Occorre tener conto della convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957 per agevolare i procedimenti penali quando il reato è commesso in uno Stato membro che non autorizza l'estradizione dei suoi cittadini.

(15) Al fine di migliorare la cooperazione e conformemente alle norme relative alla tutela dei dati, e in particolare alla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale [32], gli Stati membri devono prestarsi a vicenda la più ampia assistenza giudiziaria. Devono essere istituiti punti operativi di contatto per lo scambio delle informazioni o devono essere adeguatamente utilizzati a tal fine i meccanismi di cooperazione esistenti.

[32] ETS n. 108.

(16) Le vittime di taluni tipi di reati terroristici, come le minacce e l'estorsione, possono essere piuttosto vulnerabili. Pertanto, ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le indagini e l'azione penale non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato.

(17) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare dal capo VI;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1 - Oggetto

La presente decisione quadro si pone l'obiettivo di stabilire norme minime, relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di atti terroristici, che siano commisurate alle gravità di tali reati.

Articolo 2 - Campo d'applicazione

La presente decisione quadro si applica ai reati terroristici:

a) commessi o preparati, del tutto o in parte, in uno Stato membro;

b) commessi da un cittadino di uno Stato membro;

c) commessi a beneficio di una persona giuridica avente sede in uno Stato membro;

d) commessi contro le istituzioni o la popolazione di uno Stato membro.

Articolo 3 - Reati terroristici

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i seguenti reati, definiti in base ai diritti nazionali, commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese, siano punibili come reati terroristici:

a) l'omicidio;

b) le lesioni personali;

c) il sequestro di persona e la cattura di ostaggi;

d) le estorsioni;

e) i furti e le rapine;

f) l'occupazione abusiva o il danneggiamento di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi pubblici e beni;

g) la fabbricazione, il possesso, l'acquisto, il trasporto o la fornitura di armi e esplosivi;

h) la diffusione di sostanze contaminanti o atte a provocare incendi, inondazioni o esplosioni che arrechi danno alle persone, ai beni, agli animali e all'ambiente;

i) l'intralcio o l'interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse fondamentali;

j) gli attentati mediante manomissione dei sistemi di informazione;

k) la minaccia di commettere uno dei reati di cui sopra;

l) la direzione di un'organizzazione terroristica;

m) la promozione, il sostegno e la partecipazione a un'organizzazione terroristica.

2. Ai fini della presente decisione quadro, per organizzazione terroristica si intende un'organizzazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere i reati terroristici di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k).

Articolo 4 - Istigazione, aiuto, favoreggiamento e tentativo

Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che l'istigazione, l'aiuto, il favoreggiamento e il tentativo di commettere reati terroristici siano punibili.

Articolo 5 - Pene e sanzioni

1. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che i reati terroristici di cui all'articolo 3 i 4 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che i reati terroristici di cui all'articolo 3 siano punibili con pene detentive la cui durata massima non sia inferiore a quanto segue:

a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a): venti anni

b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l): quindici anni

c) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), g), h) e i): dieci anni

d) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m): sette anni

e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) e j): cinque anni

f) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b): quattro anni

g) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) e k) : due anni.

3. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che vi sia la possibilità di infliggere sanzioni complementari o alternative come la prestazione di servizi per la comunità, la limitazione di alcuni diritti civili o politici e la pubblicazione integrale o parziale della sentenza relativa ai reati e ai comportamenti di cui agli articoli 3 e 4.

4. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che possano essere inflitte anche sanzioni pecuniarie per i reati e i comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 6 - Aggravanti

Fatte salve le circostanze aggravanti previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che le pene e le sanzioni di cui all'articolo 5 siano aumentate nel caso in cui i reati terroristici

a) siano commessi con particolare ferocia;

b) colpiscano un gran numero di persone o siano di natura particolarmente grave e persistente o

c) siano commessi a danno di capi di Stato, ministri di un governo nazionale, altre persone che fruiscono di una protezione internazionale, parlamentari eletti, membri di un'amministrazione regionale o locale, giudici, magistrati, dipendenti dell'amministrazione giudiziaria o penitenziaria e membri delle forze di polizia.

Articolo 7 - Attenuanti

Gli Stati membri garantiscono che le pene e le sanzioni di cui all'articolo 5 siano ridotte nel caso in cui gli autori dei reati:

a) rinuncino all'attività terroristica

b) forniscano alle autorità amministrative e giudiziarie informazioni utili per:

i) prevenire o attenuare gli effetti del reato,

ii) individuare o consegnare alla giustizia gli altri criminali,

iii) acquisire elementi di prova o

iv) prevenire futuri reati terroristici.

Articolo 8 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati o comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) sull'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre che nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di reati o la tenuta di comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati o tenuto i comportamenti di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 9 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico,

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria,

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento,

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che alle persone giuridiche responsabili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 siano applicate sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10 - Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 3 e 4 laddove i reati siano stati commessi o i comportamenti siano stati tenuti:

a) interamente o in parte sul proprio territorio,

b) da un suo cittadino, fermo restando che la legge di tale Stato membro può esigere che i reati e i comportamenti in questione siano punibili anche nel paese in cui siano stati commessi o tenuti,

c) a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede principale nel territorio di tale Stato membro,

d) contro le sue istituzioni o la sua popolazione.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) o d).

3. Gli Stati membri devono informarne il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, precisando, ove necessario, i casi e le circostanze specifiche cui si applica tale decisione.

Articolo 11 - Estradizione ed esercizio dell'azione penale

1. Lo Stato membro che, sulla base del proprio ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati o i comportamenti di cui agli articoli 3 e 4 qualora siano commessi da suoi cittadini sul territorio di un altro Stato membro o contro le istituzioni o la popolazione di un altro Stato membro.

2. Lo Stato membro che non autorizza, unicamente a causa della sua nazionalità, l'estradizione di un suo cittadino in un altro Stato membro, nel quale egli è sospettato di uno dei reati o comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4, deve all'occorrenza deferire il caso alle proprie autorità competenti per eventualmente intraprendere l'azione penale.

Per rendere possibile l'azione penale, lo Stato membro in cui è stato commesso il reato o è stato adottato il comportamento trasmette la documentazione, le informazioni e le prove relative al reato conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato dell'inizio del procedimento e del suo esito.

3. Ai fini del presente articolo si intende per "cittadino" di uno Stato membro chi risponda alle caratteristiche stabilite da qualsiasi dichiarazione resa da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) della convenzione europea d'estradizione.

Articolo 12 - Cooperazione tra Stati membri

1. Gli Stati membri, conformemente alle convenzioni e agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca nei procedimenti penali relativi ai reati e ai comportamenti terroristici di cui agli articoli 3 e 4.

2. Nei casi in cui più Stati membri abbiano giurisdizione sui reati terroristici, tali Stati si consultano a vicenda nell'intento di coordinare le loro iniziative per pervenire ad un'azione penale efficace. Essi sfruttano pienamente i meccanismi di cooperazione giudiziaria e gli altri meccanismi esistenti.

Articolo 13 - Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi, utilizzando strutture operative già esistenti o istituendoli appositamente, per lo scambio di informazioni e per altri contatti tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro.

2. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito al proprio punto di contatto operativo di cui al paragrafo 1. Il Segretariato generale notifica tali informazioni agli altri Stati membri.

3. Quando uno Stato membro dispone di informazioni relative alla preparazione di un reato terroristico che riguarda un altro Stato membro, deve fornire tali informazioni a tale altro Stato membro. A tal fine possono essere utilizzati i punti di contatto operativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 - Protezione e assistenza alle vittime

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati terroristici sui quali ha giurisdizione non dipendano dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato, almeno nei casi in cui applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 15 - Attuazione e relazioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate e le informazioni su ogni altra misura presa per conformarsi alla presente decisione quadro.

Sulla base di tali informazioni la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente decisione quadro accompagnata, ove necessario, da proposte legislative.

Il Consiglio valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 16 - Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Top