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Document 52001PC0266

Proposta di Regolamento del Consiglio che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

/* COM/2001/0266 def. */

52001PC0266

Proposta di Regolamento del Consiglio che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio /* COM/2001/0266 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 14 luglio 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Nell'ambito della cosiddetta procedura semplificata, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità tedesche hanno comunicato entro il termine previsto la domanda di registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" quale indicazione geografica protetta. La Commissione ha valutato la conformità della domanda di registrazione al disposto degli articoli 2 e 4 ed è giunta alla conclusione che tale denominazione soddisfa i criteri previsti dal regolamento e merita dunque di essere tutelata. Inoltre, tale denominazione è protetta da accordi bilaterali stipulati dalla Germania con altri Stati membri (Francia, Spagna, Italia, Grecia) e ne è stata dimostrata la rinomanza.

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, che prevede una dettagliata procedura d'opposizione al fine di tener conto dei diritti acquisiti o di altri elementi pertinenti, non si applica nell'ambito della procedura di cui a detto articolo 17. Ne consegue che le eventuali dichiarazioni d'opposizione alla registrazione di una denominazione devono essere presentate dagli Stati membri al comitato di regolamentazione. Per tale motivo la proposta di registrazione della denominazione '"Bayerisches Bier' ha suscitato diverse osservazioni sul merito da parte di numerosi Stati membri.

Queste osservazioni sono state basate:

- sull'esistenza di marchi recanti anche il termine '"Bayerisches Bier' o le sue traduzioni, oppure

- sull'opinione che il termine '"Bayerisches' o le sue traduzioni sono diventati generici.

Alla luce di questi elementi, la Commissione ha proceduto ad un'analisi approfondita di tali questioni e delle eventuali soluzioni sempre nel quadro e secondo il disposto del regolamento comunitario.

L'articolo 13 del regolamento prevede che le denominazioni registrate siano protette tra l'altro contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione. Ciò significa che dopo la registrazione e dopo il periodo transitorio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la denominazione di cui trattasi non può più essere utilizzata da terzi che non rientrano nell'indicazione geografica protetta.

Tuttavia, l'articolo 14 del regolamento prevede una serie di norme onde tenere conto dei marchi che pur rientrando nel disposto dell'articolo 13 possono continuare ad essere utilizzati, nella misura in cui soddisfano alcune condizioni precisamente definite, in particolare al paragrafo 2 di detto articolo. Si deve notare che il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione già nel considerando (7) fa esplicito riferimento a tale articolo 14, paragrafo 2, e dunque alla possibilità di far coesistere, a talune condizioni, un marchio e un'indicazione geografica. Questo principio è pertanto chiaramente stabilito nel regolamento del Consiglio quale ripreso dal regolamento della Commissione con cui sono state registrate le prime denominazioni conformemente alla procedura dell'articolo 17.

Tuttavia, per rispondere alla pressante richiesta di taluni Stati membri di inserire nel presente progetto un nuovo riferimento all'articolo 14 , paragrafo 2, per alcuni marchi che in linea di massima potrebbero rientrare in tale disposizione, nei considerando sono citati come esempio alcuni marchi che potrebbero trovarsi in tale situazione, ma ciò non pregiudica le decisioni dei giudici nazionali in applicazione del dispositivo comunitario. Di detti marchi è stato effettuato un esame formale concernente le date di presentazione e di registrazione, le condizioni stabilite dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e tutta una serie di prove apportate dai titolari degli stessi.

L'articolo 3 da parte sua prevede una definizione e alcuni criteri precisi per decidere in merito al carattere generico di una denominazione. Conformemente a tale disposizione, la valutazione deve essere realizzata facendo riferimento alla situazione comunitaria, cioè degli Stati membri. Poiché le denominazioni generiche non sono registrate, si tratta di un punto essenziale del regolamento da valutare dettagliatamente quando il problema è sollevato con riferimento ad una denominazione. Le autorità danesi, svedesi e finlandesi hanno segnalato alla Commissione il carattere generico che hanno assunto nelle rispettive lingue e nei rispettivi territori il termine Bayerisches o la sua traduzione.

Pertanto, sono state chieste a tutti gli Stati membri informazioni complementari sull'eventuale carattere generico di detta denominazione e/o delle sue traduzioni, in modo da decidere in base alla situazione comunitaria. Dall'esame delle risposte, risulta con chiarezza che la denominazione '"Bayerisches' non è diventata un termine generico nel territorio comunitario. Benché alcuni indizi lascino supporre che la traduzione di questo termine in danese stia diventando un nome comune, ciò riguarda soltanto questa lingua poiché gli stessi indizi non sono stati rilevati nelle altre lingue, neppure nello svedese e nel finnico nonostante le informazioni fornite. Di conseguenza, e in considerazione del disposto dell'articolo 3, non è stato possibile dimostrare la genericità della denominazione '"Bayerisches Bier'. Infatti, il carattere generico che tale termine eventualmente riveste in uno Stato membro non basta per desumerne la genericità ai sensi del suddetto articolo 3.

Un progetto di regolamento della Commissione inteso a registrare la denominazione "Bayerisches Bier" è stato pertanto presentato il 30 marzo 2001 al comitato di regolamentazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine.

Il risultato della votazione è stato il seguente: 58 voti favorevoli, 10 voti contrari, 19 astensioni; ciò equivale ad una mancanza di parere del comitato.

I voti sono risultati così suddivisi:

Favorevoli: Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda.

Contrari : Danimarca, Svezia, Finlandia.

Astenuti : Francia, Austria, Portogallo.

Motivazione dei voti contrari o delle astensioni :

a) La denominazione '"Bayerisches' e le sue traduzioni in danese, svedese e finnico hanno assunto un carattere generico in tali lingue. Pertanto, il termine Bayerisches non dovrebbe essere registrato oppure occorrerebbe trovare una soluzione affinché tale termine e/o le sue traduzioni in dette lingue possano continuare ad essere utilizzati, nonostante la registrazione (Danimarca, Svezia, Finlandia).

b) Il considerando (5) relativo al problema della genericità non offre una soluzione al problema e per di più non tiene conto del carattere generico del termine nelle lingue svedese e finnica (Danimarca, Svezia, Finlandia).

c) Il considerando (4) che riporta alcuni esempi di marchi che soddisfano formalmente le condizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, non è necessario e tale valutazione non spetta alla Commissione ma al giudice nazionale (Francia, Portogallo).

d) La registrazione di Bayerisches non deve impedire che questo termine sia utilizzato per un tipo di birra (Austria).

La Commissione ritiene tali motivi infondati, in quanto:

a) Conformemente all'articolo 3 del regolamento, il carattere generico ai sensi di questa disposizione deve essere valutato in rapporto al territorio comunitario, cioè in rapporto alla situazione esistente negli Stati membri. Il fatto che la denominazione in questione (e/o le sue traduzioni) sia eventualmente divenuta generica in un solo Stato membro non è sufficiente per dimostrarne e per desumerne il carattere generico ai sensi del regolamento.

b) Gli indizi relativi ad un'eventuale genericità sono stati citati e considerati provati rispetto alla definizione dell'articolo 3 soltanto per il danese ma non per le lingue svedese o finnica. Inoltre, il quadro giuridico del regolamento non prevede la possibilità di consentire, per la commercializzazione del prodotto, l'impiego di un termine generico in uno Stato membro quando questo stesso termine è stato registrato ai sensi del regolamento e dunque riservato ad alcuni produttori che soddisfano le condizioni del disciplinare. Questa possibilità è consentita unicamente quando il termine è un marchio; in tal caso è possibile prevedere, a talune condizioni, la possibilità di una coesistenza. In questa situazione si trovano alcuni marchi citati solo a titolo esemplificativo, mentre invece altri marchi comunicati non sono stati accettati in quanto non erano soddisfatte le condizioni per tale coesistenza. In effetti, è necessario che il marchio sia registrato in buona fede, prima della data di presentazione della domanda di registrazione relativa all'indicazione geografica, e che non incorra nei motivi di nullità previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Per di più, il fatto che la denominazione in questione sia divenuta generica in uno Stato membro non può impedire la registrazione della suddetta denominazione quando, come nella fattispecie, questa risulta conforme ai criteri del regolamento.

c) Chiaramente, nell'eventualità di controversie, spetta al giudice nazionale valutare caso per caso e alla luce di tutti gli elementi l'eventuale applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, ad un dato marchio. Tuttavia, e a titolo indicativo, la Commissione può motivare, chiarire e spiegare in maggior misura una certa situazione, in particolare a seguito della richiesta di uno o diversi Stati membri che hanno apportato gli elementi necessari, come nel caso dei Paesi Bassi, della Danimarca o della Svezia. Quanto al caso particolare della Svezia, la delegazione di tale Stato aveva inizialmente chiesto l'inclusione di alcuni marchi svedesi nel considerando (4) ed uno di questi è stato ritenuto conforme in linea di massima alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 2. Tuttavia, in seguito questa delegazione ha chiesto che non venissero più citati marchi svedesi nel testo in questione e di conseguenza tale marchio è stato eliminato. In effetti, l'articolo 14, paragrafo 2, si applica anche se un marchio non figura in detto considerando, che ha carattere puramente indicativo e nessun valore giuridico.

d) La protezione a norma dell'articolo 13 si applica alla traduzione della denominazione registrata ma anche in caso di espressioni come tipo, metodo, modo, imitazione e simili.

Poiché sul progetto di regolamento della Commissione non è stato emesso un parere, la Commissione, in applicazione dell'articolo 5, quarto comma, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, sottopone al Consiglio la presente proposta di regolamento e ne informa il Parlamento.

La presente proposta non ha alcun effetto sul bilancio comunitario.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

[2] GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

considerando quanto segue:

(1) Per una denominazione notificata dalla Germania a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di cui trattasi agli articoli citati; tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2000 [4].

[3] GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

[4] GU L 100 del 20.4.2000, pag. 5.

(2) In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della denominazione « Bayerisches Bier » quale indicazione geografica protetta, le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca hanno comunicato alla Commissione l'esistenza di marchi, utilizzati per la birra, che includono detta denominazione.

(3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l'esistenza del marchio « Bavaria » e la validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione « Bayerisches Bier » non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica « Bayerisches Bier » e il marchio « Bavaria » non si trovano nella situazione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4) Trattandosi di marchi che soddisfano formalmente le condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 2, ne consegue che l'uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese « Bavaria » e del marchio danese « Høker Bajer » può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell'indicazione geografica « Bayerisches Bier », nella misura in cui il pubblico non è indotto in errore per quanto riguarda la provenienza geografica dei prodotti.

(5) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di una denominazione che ne ostacola la registrazione deve essere valutato tenendo conto della situazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché vari indizi lascino supporre che i termini «bajersk» e «bajer», corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denominazione «Bayerisches», stiano diventando un sinonimo del termine «birra» e dunque un nome comune, il carattere generico della denominazione «bayerisches» o delle sue traduzioni nelle altre lingue e negli altri Stati membri non è dimostrato.

(6) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Birra

GERMANIA

Bayerisches Bier (IGP)

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