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Document 52001PC0258

Proposta di Regolamento del Consiglio che vieta di fornire un certo tipo di assistenza tecnica alla Liberia per indurre il governo di questo paese ad adempiere gli obblighi connessi al processo di pace in Sierra Leone

/* COM/2001/0258 def. */

52001PC0258

Proposta di Regolamento del Consiglio che vieta di fornire un certo tipo di assistenza tecnica alla Liberia per indurre il governo di questo paese ad adempiere gli obblighi connessi al processo di pace in Sierra Leone /* COM/2001/0258 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta di fornire un certo tipo di assistenza tecnica alla Liberia per indurre il governo di questo paese ad adempiere gli obblighi connessi al processo di pace in Sierra Leone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) Il 7 marzo 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 1343(2001) sul coinvolgimento della Liberia nel conflitto in Sierra Leone, che proponeva di infliggere un certo numero di sanzioni alla Liberia qualora avesse continuato a sostenere il RUF, in Sierra Leone, e gli altri gruppi armati di ribelli presenti nella regione. Il Consiglio di sicurezza ha deciso, in particolare, che tutti gli Stati devono prendere le misure necessarie per impedire che vengano fornite consulenze tecniche e formazione sulle attività militari. È necessaria un'azione comunitaria per consentire all'UE di applicare il divieto di prestare servizi riguardanti le armi e le altre attrezzature/attività militari. La presente proposta di regolamento comunitario si basa sulle motivazioni sopra esposte. La CE ha già adottato misure analoghe, con il regolamento (CE) n. 467/2001, per conformarsi alla risoluzione UNSCR 1333(2001) riguardante l'Afghanistan e i talibani.

(2) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato una posizione comune PESC che attua l'UNSCR.

(3) La presente proposta riguarda unicamente il divieto di prestare un certo tipo di assistenza alla Liberia. La risoluzione UNSCR 1343(2001), tuttavia, invita gli Stati a prendere anche misure riguardanti il commercio di diamanti grezzi. Il 4 maggio, il CSNU ha deciso che la Liberia non aveva rispettato l'UNSCR 1343(2001) e che le sanzioni relative ai diamanti sarebbero entrate in vigore il 7 maggio. La Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente con il comitato per le sanzioni contro la Liberia per individuare il modo più efficace di applicare queste misure. Al termine delle consultazioni, la Commissione potrebbe presentare un'ulteriore proposta al Consiglio.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta di fornire un certo tipo di assistenza tecnica alla Liberia per indurre il governo di questo paese ad adempiere gli obblighi connessi al processo di pace in Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio n. 2001/.../PESC del ... maggio 2001 ... [1],

[1] GU L... del...5.2001, pag. ...

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il 7 marzo 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1343(2001), in appresso denominata UNSCR 1343(2001), in cui si dice seriamente preoccupato per il ruolo svolto dalle autorità liberiane nel conflitto in Sierra Leone;

(2) il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che tutti gli Stati devono prendere le misure necessarie per impedire che vengano fornite alla Liberia consulenze tecniche e formazione sulle attività militari;

(3) dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, occorre una normativa comunitaria che attui le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità europea il quale comprende, ai fini del presente regolamento, i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate;

(4) la quinta convenzione ACP-CE firmata a Cotonou il 23 giugno 2000, di cui la Liberia e la Comunità sono Parti, non osta all'applicazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001 [2].

[2] GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1

2. Ciascuno Stato membro avvia procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora vi siano chiari indizi nei confronti di tale persona, entità o organismo concernenti la violazione di divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

- a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento cessa di applicarsi l'8 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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