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Document 52001IR0097

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Una nuova politica per le acque di balneazione"

GU C 357 del 14.12.2001, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001IR0097

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Una nuova politica per le acque di balneazione"

Gazzetta ufficiale n. C 357 del 14/12/2001 pag. 0051 - 0052


Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio 'Una nuova politica per le acque di balneazione'"

(2001/C 357/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione "Una nuova politica per le acque di balneazione" (COM(2000) 860 def.);

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, di elaborare, conformemente al quinto comma dell'art. 265 del trattato che istituisce la Comunità europea, un parere sul tema: Una nuova politica per le acque di balneazione, e di incaricare la Commissione 4 "Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente" della preparazione del parere;

vista il progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR 97/2001 riv.), adottato dalla Commissione 4 "Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente" il 3 maggio 2001 [Relatore: D'Ambrosio (I-PES)];

considerato che il Trattato sull'Unione europea invita a integrare le considerazioni di tipo ambientale nelle politiche comunitarie, in particolare per garantire uno sviluppo sostenibile,

ha adottato all'unanimità, il 14 giugno 2001 nel corso della 39a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Posizione del Comitato delle regioni

1.1. Il Comitato delle regioni valuta positivamente la comunicazione della Commissione europea, relativa alla nuova politica per le acque di balneazione, ormai necessaria e non procrastinabile, per poter continuare nella direzione intrapresa per un corretto rispetto dell'ambiente e della salute delle popolazioni.

1.2. Il Comitato crede che questo possa portare anche ad un conseguente ulteriore sviluppo economico della Comunità, che deve avvenire soprattutto a vantaggio delle realtà territoriali che si impegnano al rispetto e al miglioramento dell'ambiente, inteso sia come rispetto del bene naturale che come possibile fruizione di sempre migliori servizi e infrastrutture dedicate alla qualità della vita.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla valutazione del programma per una nuova politica delle acque di balneazione

2.1. Il Comitato raccomanda alla Commissione di prestare una particolare attenzione alle modalità di valutazione dei fenomeni eutrofici. Tali fenomeni sono spesso considerati come anomalie dell'ecosistema e determinati da inquinamenti, ma spesso sono fenomeni legati alla crescita del plancton, e come tali riconducibili a fenomeni naturali, verificatasi da secoli, e non legati, quindi, a particolari rischi connessi a sostanze inquinanti.

2.2. Quando le manifestazioni eutrofiche sono di dimensione particolarmente elevata, indipendentemente dalla causa, naturale o indotta, che le ha provocate, assumono il carattere di una vera emergenza ambientale. I fenomeni di anossia delle acque che ne conseguono, con possibili morie di pesci e il loro conseguente galleggiamento e imputridimento sulle acque destinate alla balneazione, rappresentano un pericolo sanitario e ambientale e, oltretutto, determinano un impatto estetico negativo. Tali fenomeni devono essere monitorati, soprattutto se la risorsa marina è sensibile ad essi. Nell'Europa settentrionale la stagione balneare dura appena un mese e il numero di bagnanti è esiguo rispetto all'Europa meridionale. Il Comitato ritiene importante che si tenga conto di queste differenze È dell'opinione che per essere definita zona di balneazione, una determinata località debba essere lanciata attivamente come tale ed essere visitata da un numero significativo di bagnanti per stagione. Il prelievo di campioni deve essere effettuato più spesso nelle località a maggior rischio. Nelle zone dove la stagione balneare è breve devono valere criteri tali da evitare che l'esito negativo di un prelievo non abbia conseguenze troppo gravi dato che vi è il tempo di effettuare la serie completa dei prelievi.

2.3. A questo proposito, il Comitato raccomanda alla Commissione di prestare particolare attenzione al crescente problema della proliferazione delle alghe e del pericolo che le tossine da esse prodotte costituiscono per i bagnanti. Per una descrizione significativa della situazione dei nutrienti relativamente allo sviluppo massiccio di alghe, un unico parametro in materia non è sufficiente.

2.4. Il Comitato evidenzia alla Commissione che uno dei problemi essenziali da risolvere per rendere efficace l'attività analitica di controllo è la tempestività dei risultati delle analisi, in quanto consente una reazione rapida. Tale esigenza deve prioritariamente essere legata ai parametri che permettono la salvaguardia della salute umana e successivamente ai parametri presi come indicatori di variazioni dello stato di qualità delle acque.

2.5. A tale fine, il Comitato propone alla Commissione che le analisi di controllo, indicate nella Comunicazione, comprendano fra le sostanze significative per determinare il grado dell'inquinamento e la sua evoluzione l'Azoto Ammoniacale, il Nitroso e il Nitrico, in quanto sostanze la cui presenza è determinabile in tempi relativamente brevi, consentendo quindi di dare rapide risposte, anche in attesa dei referti batteriologici che richiedono tempi più lunghi.

2.6. Il Comitato sottolinea l'importanza di un'informazione corretta e standardizzata per la popolazione. In particolare, nelle occasione in cui situazioni di inquinamento rendono la qualità delle acque non balneabile, occorre prevedere un'informazione che non consenta errate interpretazioni o equivoci e che sia visibile e chiara, anche ricorrendo all'uso di simboli, soprattutto nell'indicazione della causa dell'inquinamento. Tali informazioni devono essere poste su differenti livelli:

- relative al sito, sulle caratteristiche e sui fattori critici;

- relative alle condizioni sfavorevoli meteoclimatiche e marine che compromettono la qualità delle acque;

- relative all'alterazione della qualità valutata analiticamente.

2.7. Il Comitato sottolinea altresì l'importanza che anche nelle successive fasi in cui vengono messi a punto i dettagli tecnico-scientifici della nuova direttiva europea, le Regioni e gli enti locali possano portare il proprio contributo positivo attraverso le proprie strutture o soggetti indipendenti preposti sul territorio alla tutela dell'ambiente. Per esempio, anche le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente esistenti in Italia e in altri paesi comunitari.

2.8. Il Comitato sottolinea l'attenzione che deve essere posta in merito alla tempistica e alle risorse per attuare le misure di miglioramento che obbligatoriamente devono essere poste in atto per risanare e tutelare la qualità delle acque di balneazione. Anche per queste misure devono essere valutati due livelli differenziati:

- le azioni ed interventi che riguardano eventi eccezionali ed imprevisti;

- le azioni da intraprendere per insufficienza di infrastrutture, suddividendo tra piccoli e grandi investimenti. In tal senso il Comitato delle regioni richiama l'attenzione della Commissione sul costo molto elevato per le autorità locali di un eventuale obbligo di separare la rete di trattamento per la raccolta delle acque reflue da quella di raccolta delle acque piovane. Una tale misura dovrebbe essere attuata solo nel caso che una valutazione preliminare mettesse in evidenza, sulla zona a rischio considerata, dei rischi legati al mantenimento di una rete unica.

2.9. Il Comitato invita, quindi, la Commissione a non escludere l'impiego di adeguate risorse finanziarie, da destinare alle azioni sopramenzionate, in aggiunta a quelle degli Stati membri e delle Regioni interessate.

2.10. Il Comitato invita la Commissione ad armonizzare le scadenze fissate per la nuova direttiva sulle acque di balneazione con quelle previste dalla direttiva quadro in materia di acque.

Bruxelles, 14 giugno 2001.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos Chabert

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