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Document 52001AR0287

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

GU C 192 del 12.8.2002, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AR0287

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

Gazzetta ufficiale n. C 192 del 12/08/2002 pag. 0017 - 0019


Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

(2002/C 192/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 def.);

vista la decisione presa dal Consiglio il 30 agosto 2001, a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultarlo in proposito;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 giugno 2001, di affidare alla Commissione 7 "Istruzione, formazione, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini" il compito di stilare il parere in materia;

visto il progetto di parere (CdR 287/2001 riv. 2) adottato all'unanimità dalla Commissione 7 il 30 novembre 2001 [Relatore: Roberto Pella, Sindaco di Valdengo (I/PPE)],

ha adottato il 13 marzo 2002, nel corso della 43a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Punti di vista del Comitato delle regioni

1.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva presentata dalla Commissione, volta a rafforzare il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.

1.2. In particolare reputa necessaria l'istituzione di un unico strumento legislativo che raccolga e apporti opportune integrazioni all'attuale normativa comunitaria in materia, la quale comprende due regolamenti e nove direttive.

1.3. Risulta essere preziosa soprattutto l'eliminazione, con la direttiva proposta, delle incongruità derivanti, nella normativa in vigore, dal fatto che i due regolamenti e le nove direttive citate poggiano su basi giuridiche diverse del Trattato CEE e riguardano categorie diverse di beneficiari.

1.4. Ritiene che le innovazioni proposte siano indispensabili ad una concreta affermazione della cittadinanza europea ed all'integrazione delle varie anime nazionali dell'Unione, che nella loro imprescindibile diversità culturale ne costituiscono la ricchezza.

1.5. I principali obiettivi delle misure proposte sono i seguenti:

- rendere più flessibili le modalità di esercizio della libera circolazione;

- estendere a sei mesi il diritto di soggiorno senza alcuna formalità;

- garantire il diritto di soggiorno permanente dopo quattro anni di residenza nello Stato membro ospitante;

- facilitare l'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza;

- circoscrivere con precisione le restrizioni al diritto di soggiorno.

1.6. La proposta di direttiva preserva in modo esaustivo il diritto alla libera circolazione in quanto trova applicazione a qualsiasi cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in un altro Stato membro, nonché ai suoi familiari (qualunque sia la loro cittadinanza) che lo accompagnano o si ricongiungono con questi; nulla è precisato circa la finalità dello spostamento o del soggiorno.

1.7. Approva senza riserve l'estensione a sei mesi del diritto di soggiorno senza alcuna formalità, in linea con l'articolo 40 del Trattato CE, che dispone l'eliminazione delle procedure e pratiche amministrative che possono costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

1.8. Apprezza che nella proposta di direttiva si limiti l'obbligatorietà della carta di soggiorno esclusivamente ai cittadini dei Paesi terzi e loro familiari; la carta di soggiorno acquista pertanto, nei casi di soggiorni di cittadini dell'Unione, un valore puramente dichiaratorio, attestante un diritto preesistente, e quindi non costitutivo del diritto di soggiorno degli stessi; la conseguente non indispensabilità per questi ultimi del rilascio della carta di soggiorno apporta inoltre un indubbio vantaggio sul piano della semplificazione delle procedure amministrative.

1.9. Accoglie con favore il pieno riconoscimento del valore giuridico dell'autocertificazione, già applicato in molti Stati dell'Unione.

1.10. Rileva che in tal modo si risponde in modo efficace all'esigenza di mobilità dell'attuale mercato del lavoro, che sempre più si sta dotando di forme di lavoro flessibili, spesso a tempo determinato.

1.11. Il Comitato apprezza l'attenzione posta nel preservare comunque il diritto legittimo di ogni Stato, d'altra parte riconosciuto dalla Corte di giustizia, di conoscere i movimenti della popolazione nel proprio territorio; infatti permane l'obbligo d'iscrizione anagrafica presso le autorità competenti del territorio di residenza.

1.12. La massima semplificazione delle procedure amministrative è sempre stata un'esigenza sottolineata in molteplici occasioni dal Comitato delle regioni, anche nell'ottica di una minore pressione burocratica che per taluni aspetti grava sugli enti locali e regionali.

1.13. Ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per un accettabile grado di integrazione del cittadino dell'Unione nello Stato ospitante; accoglie quindi con favore l'istituzione di un diritto di soggiorno permanente (nuovo concetto introdotto dalla direttiva) ed il conferimento dello stesso dopo quattro anni di residenza continuativa.

1.14. Il Comitato apprezza la centralità data nella proposta di direttiva alla necessità di preservare l'unità familiare, ed in particolare la ridefinizione del concetto "familiare", che comprende il coniuge ma anche il/la convivente non sposato/a (non espressamente riconosciuta dalla normativa attuale) e, da un lato, i discendenti dei coniugi, indipendentemente dal fatto che siano minori o a carico e, dall'altro, gli ascendenti dei coniugi, che siano a carico o meno (la normativa attuale li riconosce solo se a carico). In questo modo la proposta di direttiva si allinea all'estensione della definizione di "familiare" già riconosciuta da alcuni Stati dell'Unione, pur nel rispetto della legislazione di quegli Stati che non hanno ritenuto di attuarla.

1.15. Risulta lodevole il fatto che la proposta intenda eliminare eventuali effetti negativi sul piano del ricongiungimento familiare. Attualmente, infatti, possono essere privati del diritto di soggiorno il coniuge divorziato e i figli maggiorenni o non a carico del cittadino dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità; la situazione risulta spesso grave per cittadini di Paesi terzi che sono membri della famiglia di un cittadino dell'Unione.

1.16. La centralità della famiglia viene riconosciuta anche nell'obiettivo di circoscrivere meglio le possibilità di limitare il diritto di soggiorno, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

1.17. Inoltre la proposta di direttiva rafforza il diritto dei familiari del cittadino dell'Unione, indipendentemente dalla loro cittadinanza, di esercitare nello Stato membro ospitante un'attività economica, subordinata od autonoma.

1.18. Vengono specificate le modalità di soggiorno degli studenti e delle persone che non lavorano, che devono comunque avere risorse economiche sufficienti ed una assicurazione sanitaria; in questo modo viene preservato il diritto dello Stato ospitante a non dover farsi carico delle spese relative all'assistenza sociale o sanitaria.

1.19. La proposta si basa sull'interpretazione data dalla Corte di giustizia al concetto di ordine pubblico e introduce nuove disposizioni che s'ispirano alla problematica dei diritti fondamentali al fine di offrire ai cittadini dell'Unione maggiori garanzie e una migliore protezione, sul piano sia amministrativo che giurisdizionale, nei confronti di decisioni che limitano il loro diritto fondamentale alla circolazione e soggiorno.

1.20. La tutela suddetta risulta di particolare pregnanza soprattutto per i minorenni che hanno legami familiari nello Stato ospitante.

2. Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1. elogia la Commissione per la proposta presentata, che oltre a fornire finalmente un testo unico di riferimento, contiene delle innovazioni fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'unità familiare ed il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente in un qualsiasi Stato membro.

2.2. Apprezza in particolare le ulteriori garanzie offerte dalla proposta di direttiva alla libera circolazione di categorie di persone che non sono sufficientemente agevolate dalla normativa in vigore, quali ad esempio quella dei ricercatori, degli artisti e delle persone di cultura in genere.

2.3. Auspica che la chiarezza e completezza del testo unico proposto possano renderlo più agevolmente accessibile ai cittadini europei, che trovano notevole difficoltà nell'interpretazione delle norme contenute nei regolamenti e nelle direttive attualmente in vigore.

2.4. Invita la Commissione a cercare la collaborazione degli enti locali e regionali, per favorire la conoscenza dell'eventuale nuovo testo normativo europeo e per coinvolgere maggiormente il cittadino europeo nella difesa dei suoi diritti.

2.5. Ritiene che il coinvolgimento attivo degli enti locali e regionali potrà aiutare inoltre a combattere efficacemente le pratiche amministrative scorrette, in base alle quali spesso viene richiesta tutta una serie di documenti che in realtà non sono previsti dalla normativa europea.

2.6. Sottolinea l'opportunità di avvalersi, per provare alcune condizioni personali del cittadino europeo, dell'autocertificazione, che, adottata in molti Stati dell'Unione, permette di snellire notevolmente le pratiche amministrative.

2.7. Auspica che a breve tutti gli Stati membri recepiscano nelle legislazioni nazionali la prassi dell'autocertificazione.

2.8. Raccomanda alla Commissione di attuare, in accordo con tutte le parti interessate, tutti i mezzi necessari a far sì che gli Stati membri recepiscano la nuova direttiva comunitaria; infatti in passato ci sono state gravi mancanze da parte degli Stati membri in questo senso.

2.9. Auspica che anche in futuro, nella perfezione della normativa vigente, venga posta particolare attenzione ai diritti dei cittadini dei Paesi terzi che fanno parte del nucleo familiare di cittadini dell'Unione; il principio dell'unità familiare è infatti imprescindibile.

2.10. Raccomanda che anche relativamente agli strumenti legislativi di diritto derivato si persegua la via intrapresa, con la redazione di testi unici di più agevole comprensione, al fine di offrire al cittadino europeo una visione più chiara del quadro giuridico.

2.11. Al fine di rimuovere gli ostacoli che nel quadro della libera circolazione dei lavoratori possono derivare dall'esercizio professionale, sollecita la Commissione a portare avanti il processo di ravvicinamento delle disposizioni giuridiche, regolamentari ed amministrative di carattere educativo e formativo in materia di equipollenza di titoli e diplomi, in modo da garantire che gli studenti possano proseguire gli studi in corso in un altro Stato membro senza soluzione di continuità, ed assicurare una sempre maggiore corrispondenza tra i sistemi di istruzione e formazione dei vari Stati membri.

2.12. Un altro problema cui occorre prestare particolare attenzione riguarda le pensioni integrative; al fine di rendere concreta la possibilità di circolazione dei lavoratori, occorre risolvere efficacemente il problema dell'allineamento dei sistemi pensionistici degli Stati membri.

Bruxelles, 13 marzo 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore

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