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Document 52001AE1119

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04"

    GU C 311 del 7.11.2001, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE1119

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04"

    Gazzetta ufficiale n. C 311 del 07/11/2001 pag. 0030 - 0032


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04"

    (2001/C 311/07)

    Il Consiglio, in data 17 maggio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liólios, in data 19 luglio 2001.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 12 settembre 2001, nel corso della 384a sessione plenaria, con 92 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. A giudizio della Commissione, il settore delle sementi dell'Unione europea ha presentato negli scorsi anni taluni gravi problemi, come la stessa Commissione sostiene nella proposta di modifica del regolamento in materia(1). Secondo la Commissione è stato registrato un forte aumento delle superfici seminate e dei quantitativi prodotti e, allo stesso tempo, un aumento delle importazioni e delle scorte detenute a livello comunitario: ciò comporta il rischio di uno squilibrio nel mercato delle sementi. La Commissione segnala inoltre un aumento costante delle spese del bilancio destinate a questo settore, aumento il cui ritmo è ulteriormente accelerato nel 1999 e nel 2000 per raggiungere un livello pari a 109,5 milioni di euro.

    1.2. In base a tali constatazioni la Commissione propone di:

    - mantenere invariati gli importi attuali degli aiuti al settore delle sementi da corrispondere per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04;

    - abolire la distinzione delle sementi di Lolium perenne L. in tre gruppi di varietà e fissare un importo unico di aiuto per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04;

    - introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore; tale stabilizzatore sarà analogo a quello esistente per le sementi di riso.

    2. Osservazioni

    2.1. La situazione particolare del mercato delle sementi è stata riconosciuta tempestivamente dalla Comunità e per questo motivo nel 1971 è stato adottato il regolamento relativo all'organizzazione comune di tale mercato(2). Tale specificità continua ad esistere e si è anzi arricchita di nuovi elementi a seguito dei problemi verificatisi nella catena alimentare (cfr. anche il punto 2.5.5).

    2.1.1. La coltivazione delle sementi riveste una grande importanza per l'occupazione e per i redditi dei produttori, per l'equilibrio in termini di economia comunitaria di numerose regioni rurali dell'UE, per la salvaguardia della biodiversità e per la garanzia (articolo 33, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea), sia pure parziale, dell'approvvigionamento dell'UE in sementi.

    2.2. Sta di fatto che la situazione del mercato delle sementi non consente di garantire un reddito equo ai produttori ed impone di concedere aiuti alla produzione di tali prodotti, come prevede l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio. Nell'OCM delle sementi l'assenza di altri meccanismi (prezzi di intervento, controllo delle importazioni, ecc.) conferisce un'importanza particolare, per il funzionamento di tale mercato, al sistema per determinare l'importo dell'aiuto forfettario per quintale di sementi prodotte.

    2.2.1. Per quanto concerne la fissazione dell'entità dell'aiuto, la Commissione propone di mantenere invariati gli importi attuali con l'unico obiettivo di controllare le spese del bilancio a carico di tale settore. Questa proposta può essere in linea di principio approvata, ma allo stesso tempo occorre segnalare una carenza sostanziale. L'articolo 13 del Regolamento (CEE) n. 2358/71 fa esplicito riferimento alla necessità di tenere conto degli obiettivi previsti all'articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Tale articolo indica che uno degli obiettivi della politica agricola comune, il più importante, è quello di "assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura". La mancanza di dati e di una sufficiente documentazione nella proposta in esame induce a dubitare che essa sia conforme a tale obiettivo.

    2.2.2. La Commissione propone che gli importi degli aiuti per le diverse specie di sementi coperte dall'OCM restino in vigore per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04. Fino al 1999 tali importi venivano definiti annualmente nel quadro del "pacchetto prezzi". Il Consiglio, con il Regolamento (CEE) n. 1405/99(3) (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002), ha fissato come consueto l'importo degli aiuti per una campagna di commercializzazione biennale. Se veramente la Commissione, come riportato nella proposta, ha preso in considerazione i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CEE) n. 2358/71 per quanto riguarda gli sviluppi previsti, allora si ritiene necessario estendere la validità di tali importi a più campagne di commercializzazione. In questo modo, grazie ad un ambiente più stabile, i professionisti del settore potranno procedere ad una migliore programmazione delle azioni.

    2.3. Le specie di sementi che rientrano nell'OCM figurano nell'allegato alla proposta. Per due di esse la proposta prevede aiuti pari a zero, il che equivale praticamente ad escluderle dal sistema. Sussiste l'eventualità che la situazione particolare del mercato e il principio del pari trattamento per talune altre specie di sementi (ad es. il cotone) giustifichino il loro inserimento nel sistema degli aiuti. Sembra tuttavia che tale eventualità non venga presa in esame dalla Commissione.

    2.4. La soppressione della distinzione delle sementi di Lolium perenne L. in tre gruppi di varietà proposta dalla Commissione è stata già decisa dal Consiglio (Regolamento (CEE) n. 1405/99, allegato I). Nel parere(4) elaborato al riguardo il Comitato aveva segnalato la necessità che la fissazione di un importo unico dell'aiuto per tale specie non pregiudicasse taluni moltiplicatori di sementi, riducendo il sostegno per una determinata varietà. Nella proposta la Commissione non ha tenuto conto di tale indicazione.

    2.5. La proposta della Commissione di introdurre un meccanismo di stabilizzazione analogo a quello impiegato per le sementi di riso, al contrario delle altre due proposte, costituisce un'importante riforma del settore.

    2.5.1. Nell'ambito del documento in esame la Commissione si esprime con maggiore franchezza nella relazione esplicativa, ove adduce chiaramente come ragione principale per l'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione del sistema il contenimento delle relative spese del bilancio. In particolare, la Commissione correla la fissazione degli aiuti all'introduzione dello stabilizzatore, sottolineando che "gli attuali importi degli aiuti possono essere mantenuti soltanto a condizione che venga introdotto un meccanismo di stabilizzazione, volto a contenere la spesa entro limiti accettabili"(5). Tale formulazione potrebbe essere interpretata come un ricatto indiretto nei confronti del settore, il che non è particolarmente positivo da parte di un organo istituzionale dell'UE.

    2.5.2. Oltre a ciò, la Commissione, nel tentativo di giustificare la necessità di introdurre il meccanismo di stabilizzazione, comunica che il settore delle sementi ha registrato un forte aumento delle superfici seminate e della produzione, con un aumento parallelo delle esportazioni e delle scorte a livello comunitario. Tali affermazioni non accompagnate da dati dovrebbero essere accolte con scetticismo. Il riferimento si può respingere per le specie all'interno dei gruppi di erbe o di leguminose con piccoli semi, tutti soggetti ad un andamento di produzione ciclico. I semi di questo genere si possono utilizzare solo come sementi e la costituzione di scorte è quindi naturale e necessaria. Le imprese del settore che possiedono varietà di sementi pianificano la produzione basandosi, come punto di partenza, sulla dimensione delle scorte e considerando le prospettive di mercato della specie interessata: per cui la produzione attraverso l'autoregolamentazione si adegua al consumo.

    2.5.3. La scelta del 1994 come anno di riferimento è discutibile, poiché quell'anno le superfici seminate avevano raggiunto il livello più basso dell'ultimo decennio e nel 1995 hanno aderito all'Unione europea tre nuovi paesi produttori di sementi. La libertà nelle importazioni che caratterizza il sistema attuale e il fatto che l'UE è un grande importatore di sementi hanno una grande influenza sulle dimensioni delle scorte che incide sui prezzi a livello del produttore e sulla produzione.

    2.5.4. Lo sviluppo ciclico della produzione per le erbe ha toccato il massimo nel 1998 e per le leguminose nel 1999, e si può constatare una riduzione delle superfici e della produzione che farà diminuire anche l'entità delle spese per il sostegno del settore. Ciò è espressione di un normale processo per le sementi di varietà che si possono utilizzare solo per la semina e in tal modo viene dimostrato che il settore, anche senza meccanismi di stabilizzazione, può adeguarsi da sé ai bisogni del mercato e al bilancio UE.

    2.5.5. La relazione della Commissione non menziona le conseguenze che deriveranno dall'introduzione dello stabilizzatore, sia per i produttori che per il funzionamento del sistema. Inoltre non tiene conto dei recenti ulteriori sviluppi del settore agricolo che impongono l'aumento della produzione in determinati settori vegetali (ad esempio piante proteiche e piante foraggiere a scopo ecologico).

    2.5.6. Per quanto concerne il tipo di stabilizzatore, la Commissione afferma che sarà analogo a quello esistente per le sementi di riso. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione al riso è dovuta alle specificità del sistema e del mercato di questo prodotto, che non caratterizzano le altre sementi. Costituzione di scorte e oscillazioni cicliche vengono invece eliminate per il riso attraverso la sua utilizzazione per il consumo.

    2.5.7. L'adozione dello stabilizzatore sotto forma di quantitativi nazionali garantiti può comportare che il sostegno non sia dello stesso ammontare in tutta la Comunità, come propone il Regolamento (CEE) n. 2358/71, articolo 3, paragrafo 1. I produttori di sementi nei vari Stati membri rischiano di assistere ad una diminuzione o eliminazione arbitraria del loro aiuto, in quanto sono le aziende del settore a possedere la varietà di sementi e a pianificare il volume della produzione.

    2.5.8. La proposta di un meccanismo di stabilizzazione è generica e vaga. Non indica l'entità del quantitativo massimo garantito (QMG), le modalità concrete per calcolarlo, i rapporti tra il superamento del QMG e la riduzione dell'aiuto ed altri elementi di base che caratterizzano ogni meccanismo di stabilizzazione. La Commissione tende a far sì che decisioni molto importanti per il futuro del settore non vengano prese dal Consiglio bensì dal Comitato di gestione delle sementi, non rispettando il valore della procedura di consultazione di tutti gli organi istituzionali e del CES.

    3. Conclusioni

    3.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione di mantenere invariati gli importi attuali degli aiuti al settore delle sementi.

    3.2. Il Comitato propone che il Consiglio e la Commissione valutino l'eventualità che tali aiuti valgano per un periodo più lungo delle due successive campagne di commercializzazione.

    3.3. Il Comitato critica la Commissione per non aver tenuto conto dell'opinione da esso precedentemente espressa circa la soppressione della distinzione delle sementi di Lolium perenne L.. Invita il Consiglio e la Commissione a fissare un unico importo dell'aiuto a tale specie di sementi in modo da non pregiudicare determinati moltiplicatori di sementi.

    3.4. Il Comitato propone di esaminare l'eventualità di inserire nel sistema anche talune altre sementi.

    3.5. Il Comitato respinge la proposta della Commissione di introdurre un meccanismo di stabilizzazione del sistema come vaga, generica e non sufficientemente motivata; essa, inoltre, risulta superflua.

    3.6. Il Comitato nutre dubbi sul fatto che nella relazione la Commissione abbia tenuto conto, oltre alle spese del bilancio, di altri obiettivi importanti del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli ulteriori sviluppi del settore agricolo dell'UE.

    Bruxelles, 12 settembre 2001.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS.

    (2) Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

    (3) GU L 164 del 30.6.1999, pagg. 17-22

    (4) Parere del Comitato in merito alle "Proposte della Commissione sui prezzi dei prodotti agricoli (1999/2000)" del 28 aprile 1999, GU C 169 del 16.6.1999, pag. 20.

    (5) Cfr. Relazione, COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS.

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