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Document 52001AE0055

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame"

GU C 123 del 25.4.2001, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0055

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame"

Gazzetta ufficiale n. C 123 del 25/04/2001 pag. 0074 - 0075


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame"

(2001/C 123/18)

Il Consiglio, in data 26 settembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore E. Chagas, in data 20 dicembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 gennaio 2001, nel corso della 378a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Con il Regolamento (CE) n. 850/98, il Consiglio ha adottato misure tecniche per la protezione del novellame.

1.2. La proposta all'esame chiarisce o rettifica alcune delle condizioni fissate dallo stesso Regolamento (CE) n. 850/98, modificandolo per la sesta volta.

1.3. Le misure proposte dalla Commissione riguardano:

a) il calcolo della percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti a bordo dopo la cernita o lo sbarco rispetto alle catture effettuate con reti a maglie di dimensioni inferiori a 16 mm.;

b) l'inserimento di pannelli a maglie quadrate nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm. e l'installazione di porte di uscita nelle reti trainate con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 mm.;

c) la pesca con draghe;

d) lo sbarco di parti di granchi o di granchi danneggiati;

e) l'osservanza delle taglie minime dei granchi nelle zone specificate;

f) la trasmissione alle competenti autorità di controllo delle informazioni richieste sulla pesca nella zona stabilita per la protezione dello sgombro;

g) la definizione di zone e periodi in cui sono vietati determinati metodi di pesca per proteggere il nasello;

h) la dimensione delle maglie degli attrezzi fissi utilizzati nella pesca di varie specie nel Mare del Nord e nelle zone geografiche contigue;

i) l'impiego di combinazioni di reti con maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm. e pari o superiori a 100 mm. o comprese tra 80 e 99 mm. e pari o superiori a 100 mm. nelle regioni 1 e 2, tranne Skagerrat e Kattegat;

j) le taglie minime dell'aragosta, della passera di mare, della spisola e di una specie di suro;

k) la misura delle dimensioni dell'aragosta.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta all'esame ma chiede che vengano prese in considerazione le proposte formulate ai punti successivi.

2.2. Il Comitato ricorda che, per essere attuabili ed efficaci, le misure tecniche devono costituire, nei limiti del possibile, un buon compromesso tra l'obiettivo perseguito e l'attività di pesca.

2.3. Sostiene inoltre che le misure tecniche di protezione devono basarsi sullo sviluppo scientifico e tecnologico e sul dialogo con gli operatori del settore.

2.4. La nuova formulazione proposta all'articolo 18, par. 4 introduce un elemento suscettibile di perturbare l'attività di pesca di una specie ben precisa, vale a dire il granchio di mare: quest'ultimo può permanere a bordo ed essere sbarcato solo a condizione di essere intero.

2.5. Dato che il regolamento non specifica cosa si intende per "granchio di mare intero", la misura risulta inattuabile. Un granchio al quale manca una piccola chela è o no un granchio intero?

2.6. Pertanto, il Comitato esprime riserve circa la possibilità che le disposizioni contenute nella proposta risultino attuabili da parte degli addetti al settore nel momento in cui esercitano la loro attività di pesca. Lo stesso si può dire per quanto concerne il controllo delle stesse disposizioni. Proposte di questo tipo non contribuiscono alla credibilità, all'interno del settore, delle misure di gestione della Politica Comune della Pesca.

2.7. A fare da sfondo a questo problema vi sono abitudini e culture diverse in tutta l'Unione europea, che determinano approcci distinti in termini di commercializzazione e di consumo di questo prodotto.

2.8. Il problema dovrà essere risolto mediante l'applicazione del principio di sussidiarietà, lasciando a ciascuno Stato membro il compito di apportare una soluzione in funzione delle pratiche e delle tradizioni locali.

2.9. Il Comitato ribadisce quanto già sottolineato su questo argomento: per poter raggiungere l'obiettivo prefissato e dimostrarsi efficaci, le misure tecniche devono essere semplici, applicabili e facilmente controllabili.

2.9.1 Le modifiche al Regolamento di base devono essere introdotte solo se realmente giustificate, in quanto da un lato contribuiscono ad aumentare la complessità delle attività di pesca e dall'altro provocano un incremento dei costi per il settore e per gli stessi consumatori.

2.10. Il Comitato fa osservare che, con gli adeguamenti, i chiarimenti e le correzioni introdotte dalla proposta all'esame, il Regolamento (CE) n. 850/98 ha già subito più di quaranta modifiche.

2.11. Il Comitato raccomanda pertanto di procedere, in occasione della prossima modifica, ad un consolidamento del testo.

3. Osservazioni specifiche

3.1. La modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 4 dev'essere soppressa.

3.2. La proposta di cui all'articolo 1, paragrafo 6 deve essere inserita in un allegato che elenchi le autorità di controllo competenti degli Stati membri.

3.3. L'Allegato I sembra contenere un errore. Le maglie di dimensioni comprese tra 90 e 99 mm. non sono applicabili soltanto nelle Divisioni CIEM VIId e IIIa e nel Mare del Nord. Esse si applicano anche nella Divisione CIEM VIIe.

Bruxelles, 25 gennaio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

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